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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1974
Numero
20
Data
10/06/1974
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1974.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

E' autorizzato l' accertamento, la riscossione ed il versamento nella Cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata regionale secondo le leggi in vigore in conformita' dello stato di previsione dell' entrata annesso alla presente legge, per l' anno finanziario 1974 che presenta un totale complessivo di L. 160.424.686.065.

ARTICOLO 2

E' autorizzato l' impegno, la liquidazione ed il pagamento delle spese della Regione per l' anno finanziario 1974 in conformita' dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge che presenta un totale complessivo di L. 160.424.686.065.

ARTICOLO 3

La Giunta Regionale e' autorizzata, ai sensi dell' art. 40 della legge sulla contabilita' generale dello Stato, a disporre prelevamenti di somme dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d' ordine e la loro iscrizione ai capitoli elencati nell' allegato n. 1 allo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, relativo alle spese obbligatorie e d' ordine.

ARTICOLO 4

La Giunta Regionale e' autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non compresi nell' elenco di cui al precedente art. 3, nonche' a nuovi capitoli di spesa, per le finalita' di cui al primo comma dell' art. 42 del RD 18- 11- 1923 n. 2440, e nei limiti di cui all' art. 136 del RD 23- 5- 1934 n. 827.

I decreti che dispongono i prelievi dal fondo di cui al comma precedente sono presentati entro trenta giorni dalla pubblicazione, al Consiglio Regionale, per la convalida.

ARTICOLO 5

La Giunta Regionale e' autorizzata ad introdurre, con proprie deliberazioni, nel Bilancio della Regione le variazioni occorrenti per iscrivere alla entrata ed alla spesa, istituendo - ove occorra - nuovi capitoli, le somme assegnate dallo Stato per l' esercizio di funzioni delegate, dando alle somme stesse la destinazione per cui sono state assegnate.

ARTICOLO 6

Alle spese per l' esercizio delle funzioni amministrative nelle materie previste dall' articolo 117 della Costituzione aventi natura corrispondente a quelle di cui alle spese soppresse o ridotte negli stati di previsione del Bilancio dello Stato con i decreti legislativi di trasferimento delle funzioni amministrative, la Giunta e' autorizzata a provvedere con i singoli corrispondenti capitoli stanziati nello stato di previsione della spesa, in applicazione delle vigenti leggi dello Stato fino a quando la Regione non avra' diversamente disposto con legge regionale.

Alle spese per l' esercizio delle funzioni amministrative nelle materie previste dall' articolo 117 della Costituzione che non trovano previsioni in appositi capitoli in bilancio, ed alle altre spese per interventi operativi di competenza regionale, si provvede con lo stanziamento del fondo indiviso previsto al capitolo 324 e contemporaneo trasferimento a carico dei singoli capitoli di spesa che verranno modificati od istituiti con provvedimenti di variazione, quando saranno definite le specifiche destinazioni della spesa stessa.

ARTICOLO 7

E' approvato il quadro generale riassuntivo del Bilancio della Regione per l' anno 1974 annesso alla presente legge.

ARTICOLO 8

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma 2° della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.

ARTICOLO 9

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

            Data a Bari, addì 10 giugno 1974.