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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1975
Numero
48
Data
28/05/1975
Abrogato
 
Materia
Fiere e mercati
Titolo
Piano Fieristico Regionale ed attivita' promozionali della Regione in materia di fiere e mercati.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

E' istituito il Piano Fieristico Regionale al fine di coordinare le iniziative di promozione e valorizzazione della produzione artigiana, agricola e industriale, nonche' le iniziative relative ai settori di attivita' di cui all'art. 117 della Costituzione.

Il piano ha validita' quinquennale e puo' essere aggiornato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Esso deve prevedere:

a) i settori merceologici oggetto dell' attivita' promozionale;

b) l' individuazione delle aree in cui svolgere, preferenzialmente, le attivita' stesse;

c) un compendio, relativamente ai piani successivi al primo, delle manifestazioni svolte e dei risultati raggiunti.

ARTICOLO 2

Lo schema di piano fieristico regionale e' elaborato da una commissione consultiva, istituita presso l' assessorato alle fiere e mercati e così composta:

a) dall' assessore alle fiere e mercati, presidente;

b) da un rappresentante dell' assessorato al turismo;

c) da un rappresentante dell' assessorato all'artigianato;

d) da un rappresentante dell' assessorato all'agricoltura;

e) dai presidenti delle Camere di Commercio pugliesi o da un loro rappresentante;

f) da un rappresentante degli enti fieristici a carattere nazionale ed internazionale che operano nel territorio della Regione;

g) da un rappresentante dell' Ordine dei giornalisti;

h) da un esperto designato dall' assessore al ramo.

La Commissione e' costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale.

Funge da segretario della Commissione un funzionario regionale in servizio presso gli Uffici dell' assessorato alle fiere e mercati.

ARTICOLO 3

La Giunta regionale concede contributi agli Enti Locali, altri enti pubblici, istituti e organismi per la organizzazione, nel territorio regionale, di fiere, mostre ed esposizioni di interesse regionale, programmate dal piano fieristico regionale di cui all' art. 1.

ARTICOLO 4

La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata, entro il 30 settembre di ciascun anno precedente la realizzazione della manifestazione fieristica, all' assessorato competente.

Alle domande devono essere allegati:

1) la relazione programmatica della manifestazione per cui si richiede l' ammissione a contributo regionale e il preventivo finanziario;

2) una relazione dettagliata sulla situazione economica e finanziaria relativa all' ultima manifestazione;

3) una planimetria della zona da impegnare con l' indicazione dei servizi generali e delle attrezzature di cui si dispone;

4) l' elenco degli espositori all' ultima manifestazione;

5) la dichiarazione di non aver fruito di contributi da parte dello Stato o di enti pubblici, ne' di averne richiesti, ovvero la indicazione del contributo goduto con la specificazione della misura, destinazione e dell' ente erogante;

6) la dichiarazione d' impegno a presentare, entro due mesi dalla conclusione della manifestazione, il consuntivo delle spese sostenute, con la relativa documentazione.

Per le iniziative di prima istituzione si omette la documentazione di cui ai numeri 2 e 4 del presente articolo.

ARTICOLO 5

I contributi di cui all' art. 3 non possono superare la misura del 25% delle spese effettivamente sostenute e documentate per l' allestimento ed i servizi generali della singola manifestazione e verranno erogati a presentazione del consuntivo.

La predetta misura puo' essere elevata fino al 35% per le manifestazioni ricadenti nelle zone montane e in zone depresse riconosciute tali a norma di legge.

La Giunta regionale puo' anche disporre l' erogazione anticipata del 50% dell' importo ammesso a contributo.

ARTICOLO 6

La Regione, al fine di valorizzare le attivita' e le produzioni tipiche regionali, puo' partecipare a manifestazioni fieristiche, mostre e convegni che si svolgono nel territorio nazionale e all' estero, avvalendosi di enti, associazioni ed istituzioni aventi specifica competenza nel settore. La partecipazione di cui al comma precedente e' deliberata dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle Fiere e Mercati, sentita la competente Commissione Consiliare.

La Giunta regionale puo' anche autorizzare anticipazioni, sulla spesa riconosciuta ammissibile, fino ad un massimo del 50%.

L' erogazione del saldo avverra' a conclusione della manifestazione sulla base di una relazione ed idonea documentazione a consuntivo, da presentarsi da parte dell' ente, associazione od istituzione incaricata.

ARTICOLO 7

All' onere derivante dall' attuazione della presente legge, previsto in L. 350.000.000, si fara' fronte per l' esercizio finanziario 1975 con lo stanziamento previsto al cap. 188 dello stato di previsione della spesa di bilancio.

Analoga previsione di spesa sara' inserita nei bilanci degli esercizi successivi.

ARTICOLO 8

In sede di prima attuazione della presente legge si osservano i seguenti termini a partire dalla sua entrata in vigore:

a) entro 60 giorni il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell' art. 3, emana il decreto di costituzione della commissione per il piano fieristico regionale;

b) entro 90 giorni viene predisposto e approvato, ai sensi dell' art. 1, lo schema di piano fieristico quinquennale;

c) entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del piano fieristico scade il termine per la presentazione delle domande di cui all' art. 6.

            Data a Bari addì 28 maggio 1975.