ARTICOLO 1
Al fine di promuovere le condizioni per lo sviluppo e il
miglioramento turistico nella Regione Puglia e' costituito, presso l'
Assessorato al Turismo, il << Comitato regionale per il Turismo>>,
organo consultivo dell' Amministrazione regionale.
ARTICOLO 2
Sono compiti del << Comitato Consultivo regionale per il
Turismo >>:
a) esprimere pareri sul programma annuale o pluriennale
tecnico finanziario turistico della Regione Puglia all' estero, in Italia e
all' interno della stessa;
b) esprimere pareri sulle iniziative e sui programmi
regionali finalizzati al potenziamento ed al miglioramento della ricettivita'
alberghiera ed extralberghiera, delle infrastrutture, degli impianti e dei
servizi complementari alla attivita' turistica o comunque atti a favorire lo
sviluppo del movimento turistico, nonche' delle aziende della ristorazione e
delle agenzie di viaggio e turismo;
c) proporre all' assessorato al Turismo provvedimenti ed
iniziative tendenti a potenziare le attivita' turistiche nella Regione Puglia,
nonche' ricerche e studi, iniziative ed opere di interesse turistico sulla base
di elementi che l' assessorato dovra' fornire.
ARTICOLO 3
Il Comitato Consultivo regionale per il Turismo e' composto:
1) dall' Assessore regionale al
ramo, che lo presiede;
2) da tre Consiglieri regionali
eletti dal Consiglio con voto limitato ad uno;
3) da tre rappresentanti di
ciascuna delle Amministrazioni provinciali della Regione, di cui uno della
minoranza;
4) da un rappresentante di
ciascuna delle Associazioni democratiche del tempo libero esistenti nella
Regione riconosciute a livello nazionale (ARCI; ENARS-ACLI; ENPAS; AICS; CTG);
5) da tre rappresentanti della
Federazione regionale unitaria CGIL, CISL, UIL;
6) da un rappresentante di
ciascuna delle Associazioni regionali dei campeggiatori;
7) da un rappresentante degli
agenti di viaggio e turismo designato dall' Associazione regionale delle
agenzie di viaggio;
8) da un rappresentante regionale
della Conf-Commercio;
9) da un rappresentante regionale
della Conf-Esercenti;
10) da un rappresentante
regionale dell' Unione regionale albergatori;
11) da un rappresentante dell'
Assoturismo regionale;
12) da un rappresentante delle
organizzazioni regionali dei gestori di campeggi.
ARTICOLO 4
Il Presidente ed i componenti del Comitato consultivo sono
nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni
dalla entrata in vigore della presente legge.
I componenti del Comitato consultivo durano in carica due anni e
possono essere riconfermati.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario dell'
Assessorato al ramo, designato dall' Assessore.
ARTICOLO 5
Il Comitato e' convocato dal Presidente e dovra' riunirsi almeno
tre volte l' anno: entro gennaio, giugno e novembre.
Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della
meta' piu' uno dei componenti in prima convocazione e di almeno un terzo in
seconda convocazione, con l' intervallo di almeno un' ora dalla prima.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi
dai presenti; in caso di parita', prevale il voto del Presidente.
Il Comitato, su proposta dell' assessore regionale al ramo o di
altri suoi membri, puo' richiedere giudizi o pareri a studiosi e tecnici di
riconosciuta competenza su questioni specifiche.
Potranno essere sentiti anche esponenti di Associazioni a fine
turistico non rappresentati in seno al Comitato, oltre che componenti della
Giunta per i rispettivi settori di competenza.
Sulle questioni di interesse locale, saranno sentiti il Sindaco
del Comune interessato e i rappresentanti delle forze politiche presenti
in Consiglio comunale.
L' Assessore e' tenuto a riferire nella Commissione consiliare
permanente sulle proposte e pareri formulati dal Comitato consultivo sulle
questioni di cui all' art. 2 della presente legge, nonche' su ogni altra
questione sottoposta al suo esame dal Consiglio regionale o dalla Giunta.
ARTICOLO 6
Ai componenti il Comitato, ad eccezione dei Consiglieri regionali,
competono le indennita' e rimborsi spese previsti dalla legge regionale 24- 3-
1975, n. 27.
Data a Bari, addì 17 marzo 1977