TITOLO I
La Programmazione Regionale
ARTICOLO 1
(Finalita' della legge)
La presente legge disciplina l' ordinamento contabile della
Regione Puglia in attuazione dell' art. 70 dello Statuto regionale e nel rispetto
dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento poste dalla legge 19 maggio 1976, n. 335.
Agli effetti della presente legge, la legge 19 maggio 1976, n. 335
sara' denominata << legge statale >>.
ARTICOLO 2
(Piano regionale di sviluppo)
La Regione, anche ai fini della elaborazione del bilancio
pluriennale, adotta un piano regionale di sviluppo che determina obiettivi,
priorita' e tempi di attuazione delle scelte ivi contenute.
Nell' ambito degli obiettivi del programma di sviluppo ed in attuazione
dello stesso, la Regione adotta piani e programmi settoriali, progetti per
obiettivi determinati, che assumono rilevanza agli effetti della
rappresentazione della spesa nel
bilancio pluriennale ed annuale, della classificazione della spesa medesima e
della competenza d' esercizio.
ARTICOLO 3
(Progetti regionali)
I progetti riguardano le spese relative ad interventi, da
realizzarsi dalla Regione, da Enti, Aziende o Istituti dipendenti da essa, o da
Enti locali su delega o con la collaborazione della Regione, volti al
conseguimento di obiettivi specificatamente indicati e verificabili,
individuati nell' ambito del programma regionale di sviluppo tenendo conto
delle risultanze di apposite analisi sui benefici e sui costi delle diverse
azioni programmatiche configurabili per il conseguimento degli obiettivi
medesimi.
Per ogni progetto devono essere indicati:
1) l' obiettivo e la eventuale ulteriore distinzione in
sotto - obiettivi ed elementi di programma, con la specificazione di tutti gli
elementi fisici atti ad individuare l' obiettivo medesimo e da rendere verificabile il grado di conseguimento dello
stesso;
2) l' arco temporale di durata del progetto e le eventuali
fasi di realizzazione del medesimo;
3) l' entita' globale della spesa prevista a carico del
bilancio della Regione e di quello di altri Enti, e l' indicazione delle
ulteriori risorse materiali e organizzative necessarie per l' attuazione del
progetto;
4) gli Enti e gli uffici responsabili dell' attuazione del
progetto e delle singole ripartizioni o fasi dello stesso, nonche' le misure
organizzative necessarie per l' attuazione
del progetto medesimo.
Sono aggregabili in progetti le spese finalizzate al perseguimento
di singoli obiettivi fissati nel programma
regionale di sviluppo per le quali l' approvazione da parte del
competente organo della Regione sia intervenuta od avvenga contemporaneamente
all' approvazione del Bilancio pluriennale.
Per i progetti in corso di realizzazione dovra' indicarsi lo stato
di attuazione del progetto ed, in particolare:
a) il grado di realizzazione
degli obiettivi fisici prefissati;
b) le somme stanziate nei bilanci
della Regione ed in quelli di altri Enti, delle somme impegnate e di quelle
pagate sino alla data di compilazione del bilancio pluriennale;
c) le eventuali variazioni
apportate rispetto alla primitiva configurazione del progetto.
Le spese per le quali non e' stata autorizzata nei modi indicati
nei precedenti commi del presente articolo e nel successivo articolo la
rappresentazione in bilancio per progetto, sono ripartite per aree di attivita'
o d' intervento.
Le aree di attivita' o di intervento sono individuate in relazione
alle competenze della Regione, alla legislazione in vigore e all'
organizzazione degli uffici regionali.
Il bilancio pluriennale dovra' altresì indicare le risorse accantonate per la realizzazione
di progetti in corso di formazione o per interventi non ancora definiti in modo
specifico.
ARTICOLO 4
(Progetti speciali)
La Regione adotta progetti, ai sensi dell' articolo 3, diretti
alla valorizzazione di determinate aree del territorio regionale, nonche' di
specifici settori di intervento, aggregando, ove occorra, interventi ricompresi
anche in piu' programmi o piu' piani, o in piu' obiettivi generali ai sensi
dell' art. 2.
ARTICOLO 5
(Bilancio di previsione)
L' esercizio finanziario della Regione coincide con l' anno
solare.
Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per il
pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti e'
protratta al 31 gennaio successivo.
Il bilancio di previsione corredato dalla relazione programmatica
e' presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 30 Agosto dell' anno
precedente a quello cui esso si riferisce ed e' approvato con legge entro il
successivo 15 dicembre ai sensi dell' art. 70 dello Statuto.
Il bilancio di previsione e' costituito:
1) dal bilancio pluriennale, le
cui previsioni sono correlate a quelle del programma di sviluppo regionale;
2) dal bilancio annuale di
previsione.
Le previsioni del bilancio poliennale sono rappresentate in
termini di competenza e rappresentano il quadro delle risorse che la Regione
prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, in ragione della
legislazione statale e regionale vigente, dagli indirizzi del programma di
sviluppo regionale e dei conseguenti interventi legislativi.
Il bilancio pluriennale costituisce sede di riscontro della
copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della
Regione a carico di esercizi futuri.
L' adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a
riscuotere le entrate ne' ad eseguire le spese in esso contemplate.
ARTICOLO 6
(Bilancio pluriennale)
Il bilancio pluriennale ha una durata non superiore ad un
quinquennio.
Esso e' approvato con la stessa legge di approvazione del bilancio
annuale di previsione, e' aggiornato ogni anno e costituisce allegato al
bilancio annuale.
ARTICOLO 7
(Struttura del Bilancio
poliennale)
Il Bilancio pluriennale e' composto:
a) da uno stato di previsione
delle Entrate;
b) da uno stato di previsione
delle spese;
c) da un quadro generale
riassuntivo.
Le entrate sono classificate secondo lo schema adottato per la
classificazione delle entrate nel bilancio annuale di previsione.
Le spese sono ripartite con riferimento agli obiettivi e fasi
operative anche non corrispondenti all' assetto organizzativo interno della
Giunta.
Nell' ambito di questa ripartizione sono possibili ulteriori
suddivisioni che comportino l' aggregazione di voci di spesa omogenee per
materia e per natura economica. In ogni caso debbono essere tenute distinte le
previsioni di spesa concernenti le funzioni normali, quelle per ulteriori
programmi di sviluppo e quelle per funzioni delegate dallo Stato.
Sono altresì precisate le somme destinate a nuovi finanziamenti di interventi gia'
previsti dalla legislazione in vigore e quelle destinate al finanziamento di
nuovi interventi. Sono distintamente indicati i casi in cui l' esecuzione degli
interventi sia condizionata a speciali assegnazioni di fondi da parte dello
Stato.
Per ogni ripartizione della entrata e della spesa e' indicata, in
corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale, la quota di ogni entrata
e di ogni spesa relativa al primo esercizio del periodo considerato. E' inoltre
indicata la quota relativa all' esercizio successivo, nonche' globalmente la
quota relativa al residuo periodo.
Il quadro generale riassuntivo di cui alla lettera c) del primo
comma rappresenta:
a) per le entrate: il riassunto
per titoli;
b) per le spese: il riassunto
secondo gli obiettivi generali del
programma.
La destinazione delle entrate regionali e' disciplinata dagli
articoli seguenti, sulla base del riparto di cui ai comma precedenti, con
riferimento al combinato disposto degli
artt. 4, 9, 10, 21 e 22 della legge 19- 5- 1976, n. 335 e 10 della legge
n. 281 del 16- 5- 1970.
ARTICOLO 8
(Entrate nel Bilancio
pluriennale)
Nel bilancio pluriennale le entrate relative ai tributi propri
della Regione ed al gettito di tributi er"Times New Roman"i o di
quote di essi devolute alla Regione sono indicati nell' ammontare presunto, in
base all' andamento del relativo gettito nell' anno in corso e negli anni
precedenti, nonche' in base alle previsioni formulate sullo sviluppo futuro di
tale gettito, attenendosi per i tributi er"Times New Roman"i alle
previsioni eventualmente formulate dal Governo e dagli organi nazionali della
programmazione.
Le entrate derivanti dal riparto del fondo di cui all' art. 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono indicate tenendo conto dei criteri di
cui all' art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Le entrate derivanti dal riparto del fondo per il finanziamento
dei programmi regionali di sviluppo, di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281, quelle derivanti dalle
altre assegnazioni da parte dello Stato, sono indicate sulla base delle norme e dei criteri
stabiliti dalla legislazione in vigore o decisi dagli organi statali competenti
od, in mancanza, in misura non superiore per ciascun anno all' importo dell' ultima assegnazione.
Sono altresì indicate le entrate derivanti dai mutui e prestiti
gia' autorizzati, nonche', distintamente, le entrate derivanti dai nuovi mutui
e prestiti che si prevede di autorizzare e stipulare nel periodo per l'
esecuzione dei programmi di spesa della Regione.
ARTICOLO 9
(Spese nel Bilancio pluriennale)
Nel bilancio pluriennale sono distintamente indicate le spese
conseguenti all' applicazione delle leggi gia' in vigore, nonche' quelle necessarie
per l' ordinario funzionamento degli organi ed uffici regionali, nell'
ammontare determinato tenendo conto delle prevedibili variazioni dei prezzi e,
per le spese di personale, dalla applicazione della normativa in vigore e degli
accordi sindacali raggiunti.
Sono indicate, inoltre, singolarmente o per aggregati, le spese
previste da leggi che rinviano ai bilanci annuali la determinazione della
rispettiva entita', tenendo conto degli indirizzi della Regione in ordine ai
relativi settori di intervento.
TITOLO II
La destinazione delle entrate
ARTICOLO 10
(Funzioni normali e ulteriori
programmi di sviluppo)
In rispondenza al disposto dell' art. 9, 1° comma, della legge 19-
5- 1976, n. 335, ed in attesa della riforma della finanza regionale in attuazione
dell' art. 119 della Costituzione, la Regione Puglia, agli effetti della
destinazione delle entrate regionali, assume le spese necessarie per l'
adempimento delle funzioni normali di cui all' art. 119, 2°comma, della
Costituzione, distinte da quelle per ulteriori programmi di sviluppo.
Nei termini di cui al comma precedente, al finanziamento delle
spese per ulteriori programmi di sviluppo sono destinati anche i contributi
speciali per provvedere a scopi determinati, di cui all' art. 119, 3° comma,
della Costituzione, secondo la disciplina dell' art. 12 della legge 16- 5-
1970, n. 281.
ARTICOLO 11
(Finanziamento delle spese per l'
adempimento delle funzioni normali)
La Regione provvede al finanziamento delle spese per l'
adempimento delle funzioni normali con le entrate derivanti da:
1) tributi propri e quote di
tributi er"Times New Roman"i, devolute alla Regione direttamente, o a
titolo di ripartizione del fondo comune di cui all' art. 8 della legge n. 281/
1970;
2) rendite patrimoniali, utili di
enti o aziende regionali, alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di
capitali e rimborso di crediti;
3) assegnazioni statali
effettuate in base all' art. 9 della legge n. 281/ 1970 – complete di quelle
previste da leggi statali di contenuto particolare, per le quali e' contemplata
la confluenza nel fondo del citato art. 9, ai sensi dell' art. 2 lett. c) della
legge 10 maggio 1976, n. 356 che non siano destinate al finanziamento delle
spese di cui al successivo art. 12;
4) assegnazioni statali previste
da leggi con vincolo di destinazione della spesa;
5) assegnazioni statali in
corrispondenza di deleghe di funzioni;
6) eventuale saldo finanziario
attivo.
Sono destinabili esclusivamente al finanziamento di spese di investimento
le entrate rivenienti da alienazione di beni patrimoniali.
ARTICOLO 12
(Finanziamento delle spese per
ulteriori programmi di sviluppo)
La Regione provvede al finanziamento delle spese per ulteriori
programmi di sviluppo con le entrate derivanti da:
1) tributi propri, quote di
tributi er"Times New Roman"i ed entrate patrimoniali regionali, di
cui ai punti 1 e 2 dell' articolo precedente per le somme eccedenti il relativo
impiego agli effetti di cui all' articolo medesimo;
2) assegnazioni statali
effettuate in base all' art. 9 della legge n. 281/ 1970 – complete di quelle
previste da leggi statali di contenuto particolare, per le quali e' contemplata
la confluenza nel fondo del citato art. 9, ai sensi dell' art. 2, lett. c)
della legge n. 356/ 76 - destinate al finanziamento delle spese di cui al
presente articolo;
3) assegnazioni statali previste
da leggi con vincolo di destinazione della spesa, od in corrispondenza di
deleghe di funzioni;
4) contributi speciali per
provvedere a scopi determinati, ai sensi dell' art. 12 della legge n. 281/
1970;
5) eventuale saldo finanziario
attivo;
6) ricorso al credito.
ARTICOLO 13
(Entrate con vincolo di
destinazione)
Le entrate derivanti da assegnazioni statali previste da leggi di
contenuto particolare, per le quali non e' contemplata la confluenza nel fondo
dell' art. 9, ai sensi dell' art. 2, lett. c) della legge n. 356 del 10- 5-
1976, sono destinate al finanziamento delle spese per l' adempimento delle
funzioni normali, o di quelle per ulteriori programmi di sviluppo, a seconda
della natura della destinazione alla quale l' assegnazione stessa e' vincolata.
ARTICOLO 14
(Entrate in corrispondenza di
funzioni amministrative delegate dallo Stato)
Le entrate da assegnazioni statali in corrispondenza di deleghe di
funzioni amministrative a norma dell' art. 118, II comma della Costituzione -
fatto salvo quanto discendera' dal completamento del trasferimento delle
funzioni in attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, integrata dalla
legge 27 novembre 1976, n. 894 - sono destinate al finanziamento delle spese
per l' adempimento delle funzioni normali o di quelle per ulteriori programmi
di sviluppo, in corrispondenza alle finalita' della delega stessa.
ARTICOLO 15
(Finanziamenti regionali
aggiuntivi)
La Regione ha facolta' di stanziare ed erogare somme eccedenti
quelle assegnate dallo Stato in ordine alle assegnazioni ex art. 9 della legge
n. 281/ 1970, e a quelle previste da leggi con vincolo di destinazione della
spesa, e in corrispondenza di deleghe di funzioni, ferme, in questo ultimo
caso, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative
funzioni.
ARTICOLO 16
(Saldo finanziario attivo)
L' eventuale saldo finanziario attivo e' destinato al
finanziamento delle spese per lo adempimento delle funzioni normali o di quelle
per ulteriori programmi di sviluppo, con il limite del riferimento alle spese
relative all' esercizio finanziario in ordine al quale dispone il bilancio
annuale che lo riporta, e puo' finanziare la 1a quota di una spesa pluriennale,
mentre le annualita' successive trovano la loro copertura nel bilancio
pluriennale.
ARTICOLO 17
(Contributi ex art. 12 della n.
281/ 1970)
I contributi speciali di cui all' art. 12 della legge n. 281/ 1970
sono destinati al finanziamento dei progetti speciali di cui all' art. 4.
E' fatta salva ogni altra destinazione indicata dalla legge
statale.
Ai detti contributi si applica quanto previsto dall' art. 15.
TITOLO III
Le leggi di spesa
ARTICOLO 18
(Leggi autorizzative di spese continuative
o ricorrenti)
Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la
determinazione dell' entita' della relativa spesa.
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le
relative procedure preliminari ed istruttorie e in generale tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo all' assunzione di impegni
di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base
delle leggi medesime anche prima che sia determinata l' entita' della spesa da
eseguire.
ARTICOLO 19
(Leggi autorizzative di spese
pluriennali)
Salvo il caso previsto dall' ultimo comma del presente articolo,
le leggi regionali che autorizzano spese a carattere pluriennale ne indicano di
norma solo l' ammontare complessivo nonche' la quota eventualmente a carico del
bilancio gia' approvato o gia' presentato al Consiglio, rinviando ai successivi
bilanci la determinazione delle quote destinate a gravare su ciascuno dei
relativi esercizi.
La quantificazione annuale della spesa puo' essere prevista nei
casi in cui le leggi disciplinino interventi o servizi per i quali la
continuita' e la regolarita' dell' erogazione della stessa nel tempo assuma un
interesse preminente.
Sulle leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si
protragga per piu' esercizi, e' consentita, fatti salvi eventuali espressi
divieti, la stipulazione di contratti o, comunque, l' assunzione di
obbligazioni da parte della Regione entro i limiti della spesa globalmente
autorizzata dalle medesime leggi, fermo restando che formano impegno sugli
stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo art. 60, soltanto le
somme corrispondenti alle obbligazioni assunte che vengono a scadenza nel corso
del relativo esercizio.
La legge puo' autorizzare l' erogazione di contributi in
annualita', indicando il numero di queste ultime. In tal caso la legge fissera'
il limite massimo degli impegni pluriennali che potranno essere assunti a
partire da ciascun esercizio di validita' della legge.
ARTICOLO 20
(Disciplina legislativa delle
procedure di spesa)
Le leggi regionali determinano, per i procedimenti comportanti l'
erogazione di spese a carico del bilancio della Regione, gli organi, gli uffici
o gli enti competenti e responsabili a porre in essere ciascun adempimento
necessario per l' erogazione della spesa stessa, nonche' i termini entro i
quali essi debbono provvedere a ciascun adempimento, in modo tale che risulti
sempre possibile prevedere i tempi massimi di completamento della procedura di
spesa e di ogni fase di essa, con particolare riguardo all' assunzione degli
impegni a carico del bilancio regionale.
Le leggi stabiliscono le modalita' per l' eventuale sollecito
reimpiego, nello stesso ambito di destinazione, delle somme non impegnate dagli
organi, uffici od Enti di cui al I comma, entro i termini fissati.
Nel caso di concessione di contributi a favore di enti o di soggetti
privati, la legge stabilisce i termini perentori entro i quali gli stessi
debbono porre in essere gli adempimenti cui sono condizionate le concessioni
medesime. Nel caso di inosservanza di tali termini, o quando comunque si
accerti l' impossibilita' del conseguimento degli obiettivi cui e' finalizzata
la spesa, il contributo e' revocato con provvedimento dello stesso organo
competente alla concessione e il relativo impegno sul bilancio regionale e'
annullato.
La legge stabilisce le modalita' per l' eventuale riutilizzo nello
stesso ambito di destinazione delle somme che cosi' si rendono disponibili.
ARTICOLO 21
(Adeguamento delle leggi di spesa
in vigore)
La Regione adegua le leggi regionali di spesa in vigore ai
principi dei precedenti articoli, anche attraverso la legge di bilancio, in
quanto compatibile.
TITOLO IV
Il Bilancio Annuale
ARTICOLO 22
(Struttura del Bilancio)
Il bilancio annuale e' composto:
a) dallo stato di previsione
delle Entrate
b) dallo stato di previsione
delle Spese
c) dal quadro generale
riassuntivo.
Le previsioni di bilancio annuale della Regione sono formulate in
termini di competenza e in termini di cassa.
Per ciascun capitolo di entrata o di spesa, il bilancio indica:
1) l' ammontare presunto dei
residui attivi o passivi alla chiusura dell' esercizio precedente a quello cui
il bilancio si riferisce;
2) l' ammontare delle entrate che
si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l' impegno nell'
esercizio cui il bilancio si riferisce;
3) l' ammontare delle entrate che
si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel
medesimo esercizio, senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto
residui e in conto competenza.
Gli stanziamenti di spesa di cui al n. 2) del precedente comma
sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle
attivita' o interventi che, sulla base della legislazione vigente ed in
conformita' ai programmi e ai progetti della Regione, daranno luogo, nell'
esercizio cui il bilancio si riferisce, ad impegni di spesa a norma dell' art.
60 della presente legge.
Tra le entrate e le spese di cui al n. 2) del precedente terzo
comma e' iscritto l' eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto
al termine dell' esercizio precedente.
Tra le entrate di cui al n. 3) e' iscritto altresì l' ammontare
presunto sulla giacenza di cassa all' inizio dell' esercizio cui il bilancio si
riferisce.
ARTICOLO 23
(Stanziamenti di competenza)
Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio
nella misura necessaria per lo svolgimento delle attivita' e degli interventi
che, in base alle leggi vigenti ed ai programmi e progetti della Regione, si
prevede daranno luogo, nel corso dell' esercizio di competenza ad impegni di
spesa a carico del medesimo, tenendo conto dei termini stabiliti dalle leggi a
norma del precedente articolo nonche' delle eventuali procedure preliminari ed
istruttorie gia' svolte a norma del
precedente articolo.
Nel caso di spese a carattere pluriennale da ripartire in piu'
esercizi, la quota di spesa da stanziare nel bilancio annuale e' determinata,
con i criteri di cui al 1° comma, entro i limiti della spesa totale autorizzata
dalla legge pluriennale, e tenendo conto sia delle quote gia' stanziate nei
precedenti bilanci che degli impegni effettivamente assunti nei relativi
esercizi.
Debbono essere in ogni caso stanziate le somme corrispondenti agli
impegni gia' assunti e che vengano a scadenza nell' esercizio cui il bilancio
si riferisce. L' entita' di tali somme deve essere distintamente indicata in
apposite note per ciascun capitolo di spesa.
Nel caso di contributi in annualita', sono distintamente indicate,
in apposite note, le somme necessarie per far fronte alle annualita' dei
contributi gia' effettivamente concessi nel corso di precedenti esercizi e le
eventuali ulteriori somme disponibili per la concessione di nuovi contributi.
ARTICOLO 24
(Stanziamenti di cassa)
Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella
misura necessaria per far fronte ai pagamenti che si prevede la Regione dovra'
effettuare nell' esercizio a seguito degli impegni gia' assunti e dei nuovi
impegni autorizzati per l' esercizio medesimo, tenendo conto dei termini
stabiliti dalle leggi a norma del precedente art. 23, e delle complessive
disponibilita' di cassa della Regione senza distinzione tra i pagamenti in
conto residui e in conto competenza.
ARTICOLO 25
(Equilibrio del Bilancio di
competenza)
L' equilibrio del bilancio nei termini di competenza e' assicurato
come segue:
Il totale delle spese previste nel bilancio di competenza deve
coincidere con il totale delle entrate previste e l' eventuale saldo negativo
presunto dell' esercizio precedente, iscritto fra le spese della competenza di
cui al n. 2) terzo comma, del precedente articolo 22 e' considerato, ai fini
della determinazione del vincolo di cui al successivo 5° comma, fra le spese
per le funzioni normali per la sola parte dello stesso che eccede l' ammontare
dei mutui passivi autorizzati nell' esercizio precedente, dei quali non sia
prevista la stipulazione entro il termine dell' esercizio.
Ai fini della determinazione del limite di cui al comma
precedente, l' eventuale saldo negativo di cui all' ultimo comma dell' art. 3
della legge 335/ 76 e' da considerare come spesa per le funzioni normali, fatta
eccezione per la quota del saldo negativo medesimo determinata dalla mancata
stipulazione di mutui gia' autorizzati nell' esercizio precedente.
I mutui e i prestiti possono essere autorizzati esclusivamente per
provvedere a spese di investimento solo nell' ambito degli ulteriori programmi
di sviluppo salvo quanto previsto dall' art. 10, I comma della legge n. 281/
1970.
Il totale delle spese di cui si autorizza l' impegno (stanziamenti
di competenza) puo' essere superiore al totale delle entrate che si prevede di
accertare nel medesimo esercizio, purche' il relativo disavanzo sia coperto da
mutui la cui stipulazione venga autorizzata con la legge di approvazione del
bilancio nei limiti di cui all' art. 22 della legge statale.
Il totale delle spese di cui si autorizza l' impegno per l'
adempimento delle funzioni normali della Regione risultanti dal prospetto di
cui all' art. 10 della legge statale, secondo comma, lettera b), non puo' in
ciascun bilancio essere superiore al totale delle entrate che si prevede di
accertare nel medesimo esercizio, escluse le entrate derivanti da mutui e
quelle derivanti dall' assegnazione o dal riparto di fondi statali vincolati al
finanziamento di spese di sviluppo risultanti dal prospetto di cui all' art. 10
della legge statale, secondo comma, lettera a).
ARTICOLO 26
(Equilibrio del Bilancio di
cassa)
In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non
puo' essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione
sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.
ARTICOLO 27
(Universalita' ed integrita' del
bilancio)
Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio regionale al
lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.
Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio
integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.
Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della
Regione e dei bilanci di cui all' art. 11, primo comma della legge statale.
ARTICOLO 28
(Classificazione delle entrate)
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio di previsione
annuale le entrate sono ripartite in Titoli.
Nell' ambito dei rispettivi Titoli le entrate sono ripartite nelle
seguenti categorie:
TITOLO I - Entrate derivanti da
tributi propri della Regione, dal gettito di tributi er"Times New
Roman"i o di quote di esso devolute
alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all' art.
8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Categoria I - Tributi propri
della Regione.
Categoria II - Quote di tributi
dello Stato devolute alle Regioni.
TITOLO II - Entrate derivanti da
contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi
del bilancio statale, anche in rapporto all' esercizio di funzioni delegate
dallo Stato alle Regioni.
Categoria III - Entrate derivanti
da assegnazioni statali connesse ai programmi di sviluppo di cui all' art.
9 della stessa legge e successive
integrazioni.
Categoria IV - Entrate per l'
esercizio delle funzioni delegate.
Categoria V - Entrate derivanti
da altri contributi e assegnazioni statali.
TITOLO III - Entrate derivanti da
rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali.
Categoria VI - Proventi dei
servizi pubblici resi dalla Regione
Categoria VII - Proventi del
Demanio e del Patrimonio
Categoria VIII - Utili di Enti o
aziende regionali
TITOLO IV - Entrate derivanti da
alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitoli e rimborso di
crediti.
Categoria IX - Alienazione di
beni patrimoniali
Categoria X - Trasferimenti di
capitoli
Categoria XI - Rimborso di
crediti e recuperi vari
TITOLO V - Entrate derivanti da mutui,
prestiti o altre operazioni creditizie.
Categoria XII - Mutui
Categoria XIII - Obbligazioni
Categoria XIV - Anticipazioni
TITOLO VI - Entrate per
contabilita' speciali
Categoria XV - Partite di giro
Categoria XVI - Altre
contabilita' speciali.
ARTICOLO 29
(Specificazione delle entrate)
Le entrate sono ripartite in capitoli secondo il loro oggetto.
Il capitolo costituisce l' unita' elementare di
classificazione delle entrate.
Per ciascun capitolo dell' entrata debbono essere indicati i
seguenti elementi: numerazione progressiva, anche discontinua; denominazione
analitica, riferimento alla categoria, ammontare presunto dei residui attivi
alla chiusura dell' esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce,
ammontare delle entrate che si prevede di accertare nell' esercizio cui il
bilancio si riferisce, ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere,
senza distinzione tra riscossioni in conto residui ed in conto competenza.
In ogni caso deve essere fatta espressa menzione degli eventuali
vincoli di destinazione delle entrate disposti da leggi speciali dello Stato o
della Regione.
Il bilancio contiene, per l' entrata, un riassunto delle categorie
per titoli e un riepilogo dei titoli.
ARTICOLO 30
(Classificazione delle spese)
Nel bilancio della Regione le spese sono suddivise in tre parti:
PARTE 1a - Spese per il
conseguimento delle finalita' dell' Ente, attraverso obiettivi funzionali.
PARTE 2a - Spese per il
conseguimento degli obiettivi operativi.
PARTE 3a - Contabilita' speciali.
Nell' ambito della parte prima le spese sono ripartite in fasi
operative o progetti corrispondenti agli obiettivi funzionali della spesa, con
riferimento all' assetto organizzativo interno della Giunta regionale fondato
su una serie di grandi aggregazioni di materie funzionalmente omogenee e
collegate tra loro.
L' ordine e la denominazione degli obiettivi funzionali possono
essere definite annualmente in sede di bilancio.
Nell' ambito della parte seconda le spese sono ripartite in
rubriche, con riferimento alle singole fasi operative per aree di attivita' o
di intervento e per progetti, in corrispondenza alle previsioni nel bilancio
pluriennale. Qualora i progetti di spesa riguardino piu' fasi operative, tutte
le previsioni di spesa riguardanti il progetto saranno collocate nell' ambito
della fase che gia' ospita le previsioni di spesa concernenti le funzioni e
competenze collegate in modo preminente alla gestione del progetto.
In tal caso apposite annotazioni a margine dei singoli capitoli
potranno consentire la individuazione delle altre fasi cui la spesa si
riferisce per materia.
Le spese per l' ammortamento dei mutui figurano in due distinte
rubriche in calce ad ogni fase operativa, secondo che si tratti della rata di
interessi o della rata di capitale.
Nell' ambito della parte terza le spese si distinguono in due
sezioni: Partite di giro – Altre contabilita' speciali.
Il bilancio contiene, per la spesa, un riassunto delle rubriche
per ogni obiettivo funzionale e fasi operative della parte 1a, 2a e 3a ed un riepilogo
delle parti medesime.
ARTICOLO 31
(Specificazione delle spese)
Nell' ambito delle classificazioni di cui ai precedenti commi
dell' art. 30, le spese si suddividono in Capitoli.
Il capitolo costituisce l' unita' elementare della spesa.
Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero piu'
oggetti strettamente collegati nell' ambito di un servizio, di una funzione,
ovvero di un piano, programma o progetto della Regione.
Non possono essere incluse comunque nel medesimo capitolo:
a) spese correnti, spese di
investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;
b) spese per l' adempimento delle
funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori
programmi di sviluppo;
c) spese relative a funzioni proprie
della regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;
d) spese relative a obiettivi per
perseguire i quali la Regione goda di finanziamenti da parte dello Stato,
iscritti nello stato di previsione dell' entrata dello stesso bilancio, ed altre
spese.
Nello stato di previsione della spesa, nell' ordine di successione
delle ripartizioni sopra richiamate, la numerazione dei capitoli e' progressiva
e continua. Per ciascun capitolo devono essere indicati i seguenti elementi:
numero progressivo; denominazione; riferimento alla classificazione economica
di 1° grado (titoli) e di secondo grado (categorie); riferimento alla
classificazione funzionale (sezioni funzionali); riferimento al carattere di
spesa per l' adempimento delle funzioni normali; spesa per ulteriori programmi
di sviluppo; spesa per l' esercizio delle funzioni delegate dallo Stato;
ammontare presunto dei residui passivi alla chiusura dell' esercizio precedente
a quello a cui il bilancio si riferisce; ammontare delle spese di cui si autorizza
l' impegno nell' esercizio cui il bilancio si riferisce; ammontare delle spese
di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione fra
pagamenti in conto residui ed in conto competenza.
In allegato al Bilancio di previsione le spese sono classificate
analiticamente: in titoli, secondo che si tratti di spese correnti di
amministrazione generale, spese correnti operative, spese d' investimento in
annualita', spese di investimento in capitale, spese per il rimborso di mutui e
prestiti; in Sezioni, secondo la classificazione funzionale, ed in categorie,
secondo la classificazione economica, in corrispondenza delle similari
classificazioni adottate nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.
In calce agli allegati analitici le spese sono rappresentate in
riassunti di sezioni funzionali per titoli, in riassunti di categorie
economiche per titoli, ed in riepiloghi dei titoli.
Con riferimento alle corrispondenti annotazioni sullo stato di
previsione dell' Entrata, a margine dei capitoli di spesa deve essere fatta
espressa menzione dei vincoli di destinazione disposti da leggi speciali dello
Stato.
ARTICOLO 32
(Denominazione e codificazione
dei capitoli)
La denominazione di ciascun capitolo deve indicare chiaramente e
analiticamente il settore, gli oggetti e le finalita' della spesa.
La Commissione interregionale di cui all' art. 13 della legge 16
maggio 1970, n. 281, indichera' i criteri per consentire l' unificazione, nei
bilanci regionali, delle denominazioni dei capitoli concernenti spese della
stessa natura, stabilendo, altresì, per ciascun capitolo di spesa, il numero di
codice relativo alla classificazione funzionale ed economica della spesa
stessa, al fine anche di stabilire la necessaria armonizzazione con il piano
dei conti indicati nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.
La Regione Puglia uniforma i propri bilanci annuali ai criteri che
la Commissione provvedera' ad indicare ai sensi del precedente comma.
ARTICOLO 33
(Quadro generale riassuntivo e
prospetti allegati)
Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta distintamente
per titoli i totali dell' entrata, e per parti i totali delle spese.
Al quadro generale riassuntivo sono allegati i seguenti prospetti:
a) un prospetto il quale mette a
raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti da assegnazioni dello
Stato effettuate, in base all' art. 9 della l. 16/ 5/ 70 n. 281, e da
assegnazioni in corrispondenza di delega di funzioni amministrative, a norma
dell' art. 118, secondo comma, della Costituzione con l' indicazione della
rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di
assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anche esse per capitoli, aventi
le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti
di competenza relativi a tali spese non puo' essere inferiore, in ciascun
bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto
disposto dal 3° e 4° comma dell' art. 21 della legge statale;
b) un prospetto il quale espone
distintamente, da un lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi a
spese per l' adempimento di funzioni normali della regione e, dall' altro lato,
gli stanziamenti di competenza e di cassa, distinti per capitoli, relativi a
spese per l' attuazione di ulteriori programmi di sviluppo della Regione, siano
esse finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali, ovvero con risorse
proprie della Regione o con ricorso al credito.
ARTICOLO 34
(Bilanci degli Enti dipendenti
dalla Regione)
I bilanci degli Enti, Aziende, Organismi ed Istituti, comunque
costituiti, dipendenti dalla Regione, sono trasmessi alla Giunta regionale
prima della presentazione al Consiglio regionale del bilancio della Regione e
sono approvati quali allegati del bilancio regionale.
Tali bilanci sono redatti in termini di competenza e di cassa. Per
ciascun capitolo di bilancio sono fornite le indicazioni di cui ai punti 1, 2 e
3 del 3° comma dell' art. 22. Tra le entrate o le spese e' iscritto l'
eventuale saldo positivo o negativo presunto al termine dell' esercizio
precedente.
Le spese degli Enti, Aziende ed Istituti di cui al 1° comma, che
concorrono alla realizzazione dei progetti della Regione inclusi nel bilancio
regionale dello stesso esercizio sono altresi' indicate nel bilancio della
Regione, in nota a margine dei corrispondenti capitoli del bilancio medesimo.
ARTICOLO 35
(Spese per funzioni delegate agli
Enti locali)
In allegato al bilancio della Regione e' data dimostrazione
riassuntiva delle previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli
Enti locali, nel medesimo esercizio finanziario, nello svolgimento di funzioni
loro delegate dalla Regione o comunque nell' ambito di progetti della Regione.
Le spese degli Enti locali relative a progetti della Regione
inclusi nel bilancio regionale dello stesso esercizio sono altresì indicate
nel bilancio della Regione in nota a
margine dei corrispondenti capitoli del bilancio medesimo.
Le entrate e le spese relative all' esercizio di funzioni delegate
dalla Regione agli Enti locali debbono essere iscritte nei bilanci di questi
ultimi in capitoli separati delle spese correnti o delle spese in conto
capitale nell'ambito della classificazione della entrata e della spesa
prevista dalla normativa vigente in
materia per gli Enti medesimi.
La denominazione dei capitoli di cui al precedente comma deve
essere omogenea rispetto a quella corrispondente del Bilancio regionale e deve
richiamare la numerazione del capitolo del bilancio regionale cui si riferisce.
Gli eventuali saldi attivi risultanti al termine di ciascun
esercizio vanno riversati nelle casse regionali.
ARTICOLO 36
(Fondo di riserva per spese
obbligatorie)
Nel bilancio annuale di competenza e' iscritto un fondo di riserva
per spese obbligatorie.
Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative
agli oneri di personale ed agli oneri per l' ammontare dei mutui e prestiti,
quelle relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa a norma
del successivo art. 71 e reclamati dai creditori, quelle concernenti i fondi di
garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione.
Con deliberazione della Giunta regionale, sono prelevate da tale
fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi
insufficienti dai capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio secondo
la legislazione vigente.
L' elenco dei capitoli di cui ai comma precedenti e' allegato al
Bilancio.
ARTICOLO 37
(Fondo di riserva per spese
impreviste)
Nel bilancio di competenza e' iscritto un fondo di riserva per
spese impreviste.
Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate da tale
fondo e iscritte in aumento agli stanziamenti dei capitoli di spesa, ovvero in
nuovi capitoli, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla
legislazione in vigore aventi carattere di imprescindibilita' e di
improrogabilita', non prevedibili all' atto dell' approvazione del bilancio, e
che non trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo.
La stessa deliberazione dispone le conseguenti variazioni,
eventualmente necessarie ed improrogabili, alla previsione di cassa dei
capitoli di spesa come sopra integrati o di nuova iscrizione, prelevando le
somme necessarie dal fondo di riserva di cui al precedente art. 36.
ARTICOLO 38
(Fondi globali)
Nel bilancio di competenza sono iscritti uno o piu' fondi globali,
destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della
Regione che si perfezionino dopo l' approvazione del bilancio.
I fondi globali sono iscritti nella misura ritenuta necessaria per
far fronte agli impegni che si prevede di assumere nell' esercizio di
competenza, in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi in corso di
approvazione.
I fondi globali non sono utilizzabili per l' imputazione di atti
di impegno, ma esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere in
aumento alle assegnazioni dei capitoli di spesa esistenti o in nuovi capitoli
di spesa, dopo l' entrata in vigore ed in applicazione dei provvedimenti
legislativi che autorizzano le spese.
Sono tenuti distinti i fondi globali destinati al finanziamento di
spese per l' adempimento delle funzioni normali della Regione, di spese per il
finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, di spese correnti e di spese
in conto capitale.
Al bilancio e' allegato un elenco di provvedimenti legislativi che
si prevede di finanziare con ciascun fondo globale, con l' indicazione del
relativo oggetto e dell' importo dei relativi previsti stanziamenti di
competenza.
ARTICOLO 39
(Fondi globali iscritti nel Bilancio
per l' esercizio precedente)
Le quote dei fondi globali non utilizzate al termine dell'
esercizio di competenza costituiscono economie di spese.
Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da
provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine dell' esercizio
relativo, puo' farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di
detto esercizio e gia' incluse negli elenchi di cui al 5°comma dell' art. 38
relativi all' esercizio precedente, purche' tali provvedimenti siano approvati
prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'
esercizio immediatamente successivo.
In tal caso resta ferma l' assegnazione degli stanziamenti dei
detti fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti, e delle nuove o
maggiori spese al bilancio dell' esercizio nel corso del quale si perfezionano
i relativi provvedimenti legislativi.
Nei casi di cui al comma che precede, lo stanziamento della nuova
o maggiore spesa di bilancio dovra' risultare che si tratti di spese finanziate
con ricorso ai fondi globali dell' esercizio precedente. Fino a quando non sia
approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma
non si tiene conto ai fini del calcolo dell' eventuale disavanzo di cui all' art.
4, secondo comma della legge statale.
Non e' ammessa la utilizzazione, ai fini della copertura di nuove
e maggiori spese derivanti da provvedimenti legislativi, dei fondi globali
iscritti in bilanci anteriori a quello immediatamente precedente nel quale e'
iscritta la spesa, ne' l' utilizzazione allo stesso fine di disponibilita'
diverse dai fondi globali, pur se relative al bilancio immediatamente
precedente.
ARTICOLO 40
(Disposizioni comuni ai fondi di
riserva e globali)
I fondi di riserva di cui ai precedenti artt. 36 e 37 ed i fondi
globali di cui al precedente art. 38 sono dotati di appositi stanziamenti di
cassa in relazione alla prevedibile esecuzione dei provvedimenti amministrativi
o legislativi che ne determinano i prelievi.
Gli stessi provvedimenti legislativi od amministrativi da cui
discende la utilizzazione dei fondi di riserva sopramenzionati dispongono i
conseguenti prelievi, ovvero le conseguenti riduzioni, degli stanziamenti dei
fondi stessi, sia in termini di competenza che in termini di cassa.
ARTICOLO 41
(Fondo di riserva del bilancio di
cassa)
Nel bilancio annuale di cassa e' iscritto un fondo di riserva per
fare fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'
esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti di cassa
disposti in sede di previsione.
Per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in
chiusura di esercizio, non previsti o previsti in entita' inadeguata nella
apposita colonna del bilancio di previsione e pertanto privi del corrispondente
stanziamento di cassa, - o dotati di stanziamento insufficiente - e' ammessa la
istituzione o l' adeguamento dello stanziamento di cassa nei modi di cui al
precedente comma, fatto salvo il successivo aggiornamento dell' ammontare
presunto dei residui passivi medesimi in occasione dell' assestamento di
bilancio di cui al successivo art. 42.
L' ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo e'
determinato dalla legge di bilancio entro il limite massimo di un dodicesimo
dell' ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima o
dai provvedimenti di variazione di bilancio.
ARTICOLO 42
(Assestamento del Bilancio)
Entro il 30 Giugno di ogni anno la Regione approva con legge l'
assestamento del bilancio mediante il quale si provvede all' aggiornamento
degli elementi di cui al n. 1 del terzo comma - residui presunti al termine
dell' esercizio precedente - ed all' ultimo comma – saldo positivo o negativo
presunto ed eventuale giacenza iniziale presunta di cassa - del precedente art.
22; nonche' alle variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i
vincoli di equilibrio dei bilanci di competenza e di cassa di cui ai precedenti
artt. 25 e 26.
L' assestamento del bilancio e' subordinato all' approvazione del
rendiconto della Regione, ovvero all' approvazione dello stesso da parte della
Giunta con la successiva presentazione al Consiglio Regionale.
ARTICOLO 43
(Variazioni di Bilancio)
La legge di approvazione del bilancio puo' autorizzare la Giunta
regionale ad apportare nel corso dell' esercizio, con proprie deliberazioni da
comunicarsi entro 15 giorni al Consiglio, le variazioni al bilancio occorrenti
per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate
a scopi specifici, nonche' per l' iscrizione delle relative spese, quando
queste siano tassativamente regolate dalla legge.
Quando la spesa sia attribuibile alla competenza dell' esercizio
immediatamente successivo a norma del 4° comma dell' art. 45 della presente
legge, la variazione e' disposta nei modi di cui sopra sull' esercizio in
chiusura, per la parte entrata, e sul nuovo esercizio per la parte spesa, anche
in pendenza dell' approvazione del bilancio di previsione del nuovo esercizio.
La stessa legge autorizza la Giunta regionale ad apportare con
propria deliberazione le variazioni al bilancio, occorrenti per la
contemporanea iscrizione nello stato di previsione dell' entrata ed in quello
della spesa degli stanziamenti concernenti le entrate e le spese strettamente
correlate tra di loro in dipendenza di leggi statali o regionali, nonche' i
movimenti di somme comunque percepite per conto di terzi. Un elenco delle
stesse e' allegato al bilancio di previsione.
Le leggi regionali che autorizzano nuove o maggiori spese a carico
del bilancio gia' presentato al Consiglio ed in corso di approvazione,
finanziando i relativi oneri in tutto o in parte mediante la utilizzazione dei
fondi globali del bilancio precedente a norma del precedente art. 39
autorizzano la Giunta ad apportare con propria deliberazione le conseguenti
variazioni al bilancio di competenza e di cassa dopo l' entrata in vigore della
relativa legge di approvazione e di quella di approvazione del bilancio per l'
esercizio di competenza.
Ogni altra variazione del bilancio, fatte salve quelle di cui ai
precedenti artt. 36- 37- 41 ed al successivo art. 47, deve essere disposta con
legge regionale.
Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui al 1° comma
del presente articolo, puo' essere deliberata dopo il 30 novembre dell' anno a
cui il bilancio stesso si riferisce.
Gli atti amministrativi coi quali, a norma della presente legge,
sono disposte variazioni di bilancio, sono pubblicati per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione, e diventano esecutivi a tutti gli effetti il
giorno successivo a quello della loro pubblicazione.
ARTICOLO 44
(Storni di Fondi)
Salvo quanto disposto dai precedenti articoli e' vietato il
trasporto di somme da un capitolo all' altro del bilancio mediante atto
amministrativo, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per
quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.
E' vietato lo storno di fondi tra i residui, nonche' fra i residui
e la competenza, e viceversa.
E' altresì vietato lo storno di fondi fra spese per l' esercizio
di funzioni delegate, o per ulteriori programmi di sviluppo, cui concorrono
specifiche assegnazioni statali, a favore di altri capitoli di spesa.
Qualora lo stanziamento annuale di bilancio sia definito da una
specifica legge di settore, ogni variazione in aumento dello stesso puo' essere
autorizzato solo da provvedimenti legislativi distinti da quelli di mera
variazione di bilancio.
Lo storno di fondi da capitoli di spesa di investimento per
ulteriori programmi di sviluppo a favore di capitoli di spesa per funzioni
normali e' ammesso entro il limite dell' ammontare dei primi che non risulti
coperto da mutui o da assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata.
ARTICOLO 45
(Fondi statali assegnati alla
Regione)
Tutte le somme assegnate, a qualsiasi titolo dallo Stato alla
Regione, confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche
destinazioni, salvo i casi di assegnazioni in corrispondenza di deleghe di
funzioni amministrative a norma dell' art. 118, secondo comma, della
Costituzione, e di assegnazioni per il finanziamento dei programmi ulteriori di
sviluppo di cui al primo comma dell' art. 9 della legge statale.
Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla Regione, connesse a
deleghe di funzioni amministrative, e negli altri casi di cui al precedente
comma, la Regione ha facolta' di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle
assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi
statali che disciplinano le relative funzioni.
La Regione ha altresì facolta', qualora abbia erogato in un
esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato, a norma del
comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per
lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.
La Regione puo', in relazione all' epoca in cui avviene la
assegnazione dei fondi statali di cui al 1° comma del presente articolo,
attribuire le relative spese alla competenza dell' esercizio immediatamente
successivo, allorche' non sia possibile far luogo all' impegno di tali spese, a
norma del successivo articolo 60 entro il termine dell' esercizio nel corso del
quale ha luogo l' assegnazione. In tal caso, sullo stanziamento di spesa
iscritta nel bilancio per l' esercizio successivo a norma del 1° comma dell'
art. 43 possono essere assunti impegni e disposte erogazioni fin dall' inizio
dell' esercizio stesso e dalla successiva data di pubblicazione della
corrispondente delibera di bilancio, anche in pendenza dell' approvazione della
legge di Bilancio per il nuovo
esercizio.
Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo
esercizio, delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini
del calcolo dell' eventuale disavanzo di cui all' art. 25.
In calce al prospetto di cui alla lett. a) - 2° comma del
precedente art. 33, e' dato conto delle corrispondenze e delle compensazioni
per le assegnazioni statali a destinazione vincolata e gli stanziamenti di
spesa corrispondenti, con riferimento all' esercizio della facolta' di cui ai
precedenti commi 3° e 4° .
ARTICOLO 46
(Mutui e prestiti)
La contrazione di mutui o la emissione di prestiti da parte della
Regione e' autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio
o con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente
fra il totale delle spese di cui si autorizza l' impegno ed il totale delle
entrate che si prevede di accertare nel corso dell' esercizio di competenza.
La legge deve specificare l' entita' massima del tasso e la durata
massima dell' ammortamento, nonche' l' incidenza delle operazioni
sull'esercizio in corso e sugli esercizi
futuri, con riferimento alle previsioni rispettivamente del bilancio annuale e
pluriennale. La effettuazione delle operazioni, la determinazione delle condizioni
e delle modalita' spettano alla Giunta regionale, fermo restando quanto
stabilito dal 3° comma dell' art. 10 legge 16 maggio 1970, n. 281, in materia
di prestiti obbligazionari.
Non puo' essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui, se non
e' stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto del penultimo
esercizio rispetto a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.
Il disavanzo di cui al 1° comma del presente articolo non potra'
in ogni caso essere di importo superiore al totale delle spese di investimento
erogabili in capitale per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo
escluse fra queste le spese finanziate con assegnazioni dello Stato con vincolo
di destinazione, comprese, invece, le spese per l' assunzione di partecipazioni
in societa' finanziarie a norma dell' art. 10, I comma, della legge 16 maggio
1970, n. 281, nonche' la quota parte del saldo finanziario negativo dell'
esercizio precedente determinata dalla mancata stipulazione di mutui gia'
autorizzati dalla legge di bilancio di quell' esercizio.
In ciascun esercizio non puo' essere autorizzata la contrazione di
mutui in misura tale che l' importo delle relative annualita' di ammortamento,
comprese quelle derivanti dai mutui gia' contratti e da quelli autorizzati con
legge di bilancio relativa all' esercizio precedente e con le relative
variazioni, superi il 20% dell' ammontare complessivo delle entrate tributarie
iscritte in bilancio nel Titolo I, sempreche' gli oneri futuri di ammortamento
trovino copertura nell' ambito del bilancio pluriennale della Regione.
Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione
con le effettive esigenze di cassa della Regione.
L' autorizzazione a contrarre mutui od emettere prestiti
obbligazionari cessa con il termine dell' esercizio cui il bilancio si
riferisce.
Di conseguenza, le entrate da mutui stipulati, anche in forma
condizionata, entro il termine dell' esercizio, e non riscossi, restano
iscritte fra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati ma non stipulati
entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e concorrono come tali a
determinare le risultanze finali dell' esercizio medesimo.
ARTICOLO 47
(Anticipazioni di cassa)
La Regione puo' contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare
temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente l' ammontare
bimestrale delle quote dei tributi er"Times New Roman"i ad esse
spettanti. Le anticipazioni devono essere estinte nell' esercizio finanziario
in cui sono contratte e provvede con propria deliberazione la Giunta regionale,
disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.
Ai mutui e anticipazioni contratti dalle Regioni si applica il
trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell' Amministrazione
dello Stato.
ARTICOLO 48
(Garanzie prestate dalla Regione)
La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via
principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti, istituti,
cooperative ed altri soggetti in relazione alla contrazione di mutui per il
finanziamento di spese comunque rientranti nelle competenze amministrative
regionali, deve indicare la copertura finanziaria del relativo rischio.
Nel bilancio regionale viene iscritto apposito capitolo di spesa
dotato annualmente della somma presumibilmente occorrente, secondo previsioni
rapportate alla possibile entita' del rischio, per l' assolvimento degli
obblighi assunti dalla Regione con il complesso delle garanzie prestate,
elencate in apposito allegato al bilancio di previsione.
In caso di necessita' le maggiori esigenze saranno fronteggiate
con prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al
precedente articolo.
La concessione della garanzia regionale forma oggetto di apposita
convenzione nella quale viene anche previsto l' esercizio delle azioni
necessarie per il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione. Nel
bilancio annuale e' iscritto apposito capitolo di entrata per l' imputazione
dei recuperi.
In allegato al bilancio di previsione della Regione devono essere
elencate, con la indicazione dei beneficiari, del capitale garantito e della
durata, le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione alla data
di approvazione del bilancio medesimo.
ARTICOLO 49
(Autonomia del Consiglio
Regionale)
Il Consiglio Regionale ha piena autonomia funzionale e contabile
che esercita nell' ambito dei principi contenuti dalla legge 6 dicembre 1973,
n. 853 e con le modalita' stabilite dall' apposito regolamento interno.
ARTICOLO 50
(Esercizio Provvisorio)
L' autorizzazione all' esercizio provvisorio del bilancio e'
concessa con legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
La legge di esercizio provvisorio autorizza l' accertamento e la
riscossione delle entrate e l' impegno e il pagamento delle spese sulla base
del bilancio presentato al Consiglio, senza limiti di somma.
La legge puo', peraltro, stabilire limitazioni all' esecuzione
delle spese non obbligatorie, sia in ordine all' entita' degli stanziamenti
utilizzabili, sia in ordine a singoli capitoli di spesa il cui utilizzo puo'
essere in tutto o in parte vietato fino all' approvazione della legge di
bilancio.
Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al
Consiglio, ovvero sia stato respinto da questo, e non sia stato ancora
presentato il nuovo bilancio, l' esercizio provvisorio e' autorizzato sulla
base dell' ultimo bilancio approvato.
Nel caso di cui al comma precedente l' autorizzazione e' limitata
ad un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di
esercizio provvisorio.
ARTICOLO 51
(Gestione provvisoria del
Bilancio)
Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di
autorizzazione all' esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio
regionale, ma non siano entrate in vigore, in pendenza degli adempimenti di cui
all' art. 127 della Costituzione, e' autorizzata la gestione in via provvisoria
del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da
ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si
tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non
suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi, salvo quanto
disposto dall' ultimo comma dell' art. 50.
Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di
autorizzazione all' esercizio provvisorio siano state rinviate dal Governo al
Consiglio regionale a norma dell' art. 127 della Costituzione, ovvero nei
confronti di dette leggi il Governo abbia promosso la questione di legittimita'
o quella di merito a norma dell' ultimo comma del medesimo art. 127, e'
autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente
alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell' impugnativa, ovvero,
nel caso che il rinvio o l' impugnativa investano l' intero bilancio,
limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per
ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa
necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla
legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi,
salvo quanto disposto l' ultimo comma dell' art. 50.
TITOLO V
Le entrate della Regione
ARTICOLO 52
(Stadi delle entrate)
Tutte le entrate della Regione passano attraverso i seguenti
stadi:
a) accertamento
b) riscossione
c) versamento
Tali stadi possono essere simultanei.
ARTICOLO 53
(Accertamento delle entrate)
La Ragioneria della Regione procede all' accertamento delle
entrate quando, sulla base di idonea documentazione probatoria, sia acquisita
la identita' del debitore, la certezza del credito o della assegnazione, e sia
prevedibile la loro riscossione entro i termini dell' esercizio finanziario di competenza.
Per le entrate provenienti da assegnazioni dello stato l'
accertamento e' disposto sulla base dei decreti ministeriali di riparto ed
assegnazione dei fondi o di provvedimenti amministrativi equivalenti.
Per le entrate concernenti tributi propri non riscossi mediante
ruolo, l' accertamento e' disposto sulla base dell' accredito dei fondi da
parte dei competenti uffici, ovvero della relativa comunicazione di accredito.
Per le entrate tributarie da riscuotere mediante ruoli, l'
accertamento e' disposto tenendo conto delle rate che scadono entro i termini
dell' esercizio.
Per le entrate di natura patrimoniale l' accertamento e' disposto
di norma sulla base delle deliberazioni o dei contratti che ne quantificano l'
ammontare e ne autorizzano la riscossione a carico dell' esercizio di
competenza.
Per le entrate concernenti capitoli delle contabilita' speciali o
poste compensative della spesa, l' accertamento consegue l' assunzione dell'
impegno o la effettuazione del pagamento nel capitolo corrispondente della
spesa.
In ogni altro caso, in mancanza di comunicazioni preventive
concernenti il credito, l' accertamento viene effettuato contestualmente alla
riscossione del medesimo.
ARTICOLO 54
(Riscossione delle Entrate)
L' entrata e' riscossa quando il soggetto che vi e' tenuto ha effettuato
il pagamento del relativo importo alla Regione, tramite il tesoriere od altro
ufficio od Ente a cio' autorizzato per legge o regolamento, e la Regione stessa
ne ha avuto comunicazione.
La riscossione delle entrate si effettua mediante ordinativi di
incasso a firma del coordinatore del Settore di Ragioneria o di chi
legittimamente lo sostituisce.
Per il versamento delle entrate in Tesoreria si applicano le
disposizioni contenute nella legge istitutiva del servizio di tesoreria
regionale e nella convenzione per l' affidamento del servizio medesimo.
ARTICOLO 55
(Versamenti delle Entrate)
L' entrata e' versata quando il relativo ammontare risulta
acquisito alla Cassa della Regione.
Il tesoriere della Regione provvede all' introito della somma
mediante emissione della bolletta d' incasso, secondo le disposizioni contenute
nella convenzione per l' affidamento del servizio di tesoreria.
ARTICOLO 56
(Compiti degli organi preposti
alle realizzazioni delle entrate)
I responsabili dei Settori nonche' i funzionari della Regione o di
altri Enti aventi la gestione di entrate regionali, curano nei limiti delle
loro rispettive ed autonome attribuzioni e sotto la loro personale
responsabilita', che l' accertamento, la riscossione ed il versamento elle entrate siano fatti prontamente ed
integralmente.
Le entrate dello Stato dovute alla Regione sono a questa versate
secondo le modalita' stabilite dalle leggi dello Stato.
ARTICOLO 57
(Rinuncia alla riscossione di
entrate di modesta entita')
La legge regionale di approvazione del bilancio autorizza la
Giunta regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito che la Regione
vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle
operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata
risulti eccessivo rispetto all' ammontare della medesima, entro un limite
massimo per ogni singolo credito fissato annualmente dalla stessa legge.
E' consentito l' abbandono totale delle pene pecuniarie dovute
alla Regione per le violazioni alle leggi tributarie, quando le stesse siano di
importo non superiore a L. 500.
L' annullamento dei crediti medesimi viene disposto mediante
decreti cumulativi del Presidente della Giunta Regionale, senza onere alcuno
per i debitori.
ARTICOLO 58
(Ricognizione dei residui attivi)
Costituiscono residui attivi le somme accertate non riscosse e
versate entro il termine dell' esercizio.
L' accertamento definitivo delle somme conservate ai residui
attivi viene fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo.
Prima della formazione di tale conto, la Giunta regionale con atto
motivato predisposto dalla Ragioneria entro il 30 aprile di ogni anno, provvede
alla classificazione degli stessi nelle seguenti categorie:
A) crediti la cui riscossione
puo' essere considerata certa;
B) crediti per cui sono da
intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie e per
riscossione;
C) crediti riconosciuti
inesigibili.
I crediti di cui alle lettere A) e B) continuano ad essere
riportati nelle scritture e sono affidati alla riscossione degli uffici
competenti; i crediti di cui alla lettera C) si eliminano alle scritture degli
uffici.
TITOLO VI
Le spese della Regione
ARTICOLO 59
(Stadi delle spese)
Sono spese della Regione quelle cui si deve provvedere a carico
del bilancio regionale a norma di leggi, decreti, regolamenti od altri atti,
costituenti titolo valido di impegno, e quelle, in genere, necessarie per il
funzionamento dei servizi pubblici che dipendono dall' amministrazione
regionale.
Tutte le spese della Regione passano attraverso i seguenti stadi:
a) impegno;
b) liquidazione;
c) ordinazione e pagamento.
ARTICOLO 60
(Impegni di spese)
I competenti organi della Regione assumono gli impegni di spesa
nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell' esercizio
le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro
titolo, a creditori determinati o determinabili sempreche' la relativa
obbligazione venga a scadenza entro il termine dell' esercizio.
Per le spese in conto capitale ripartite per legge in piu'
esercizi finanziari o per le quali la legge preveda una autorizzazione globale riferita
ad un periodo pluriennale determinato, l' impegno puo' estendersi a piu' anni,
fatto salvo il limite di cui al successivo art. 61 ma i pagamenti devono essere
contenuti entro l' ammontare degli impegni che vengono a scadenza in ciascun
esercizio.
La stessa norma del precedente comma si applica agli impegni di
spesa corrente che vengono assunti per piu' esercizi, quando cio' sia
indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi.
Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla
Regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, a norma dell' art.
2, 3°comma della legge statale, ovvero assunte, per le spese correnti, quando
cio' sia indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi, formano
impegno sugli stanziamenti dell' esercizio le sole quote che vengano a scadenza
nel corso dell' esercizio medesimo.
Per le spese da erogarsi in annualita', il primo degli
stanziamenti annuali di ogni limite d' impegno, da iscrivere a bilancio in
dipendenza della autorizzazione di legge, sostituisce il limite massimo a
carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi
alla prima annualita'. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti
esercizi quante sono le annualita' da pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio
degli esercizi successivi.
Al momento del pagamento a saldo su ciascun impegno di spesa, la
Ragioneria regionale provvede d' ufficio alla rettifica delle disponibilita' di
fondi sul capitolo, aggiungendovi l' eventuale differenza residuale tra l'
importo dell' impegno e l' ammontare finale dei pagamenti effettuati sul medesimo.
Qualora il pagamento a saldo riguardi un impegno conservato fra i
residui passivi, la Ragioneria provvede all' accertamento della eventuale
economia sull' impegno medesimo.
ARTICOLO 61
(Assunzione di impegni sugli
esercizi futuri)
Nel caso delle spese in conto capitale di carattere pluriennale di
cui al 3° comma del precedente art. 60, la facolta' di assumere impegni a
carico di esercizi futuri e' limitata al primo esercizio successivo a quello di
normale scadenza della legislatura.
Nel caso delle spese in annualita' la facolta' di assumere impegni
su nuovi limiti d' impegno e' circoscritta all' esercizio immediatamente
successivo a quello di normale scadenza della legislatura.
ARTICOLO 62
(Compiti degli organi preposti
all' assunzione di impegni di spesa)
La Giunta delibera sugli impegni di spesa, salvo che le singole
leggi regionali attribuiscano tale competenza al Consiglio regionale.
Qualora si tratti di spese la cui gestione non sia disciplinata da
leggi specifiche, la competenza della Giunta regionale e' limitata agli impegni
fino all' importo di Lire 500.000.000, considerato con riferimento all' intera
durata dei medesimi. Oltre tale limite la Giunta informa preventivamente il
Consiglio regionale.
La Giunta provvede a deliberare i contratti della Regione, ad
eccezione di quelli da stipulare nell' esercizio dell' autonomia funzionale e
contabile del Consiglio Regionale.
Le competenze di cui al 1° e 2° comma attribuite alla Giunta
regionale possono essere da quest' ultima delegate al Presidente od ai singoli
componenti la Giunta stessa, secondo le direttive da questa deliberate.
Spetta comunque al Presidente il coordinamento delle funzioni
delegate.
ARTICOLO 63
(Registrazione degli impegni di
spesa)
Tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di
spesa a carico del bilancio regionale, prima della loro formale adozione da
parte dei competenti organi regionali, debbono essere trasmessi unitamente alla
relativa documentazione, alla Ragioneria della Regione la quale, verifica la
legalita' della spesa, esclusa comunque ogni valutazione di merito, accertata
la completezza e regolarita' della documentazione, la esatta imputazione della
spesa al bilancio, nonche' la disponibilita' sul capitolo relativo, effettua la
prenotazione dell' impegno e ne da' atto in un apposito documento da allegare
ad ogni singolo provvedimento.
La segreteria dei competenti organi regionali comunica al Settore
Ragioneria dopo l' adozione formale dei singoli provvedimenti, il numero e la
data dei provvedimenti stessi per la relativa annotazione contabile.
Qualsiasi successivo atto o contratto che abbia attinenza agli
impegni assunti deve essere comunicato alla Ragioneria per le occorrenti
annotazioni contabili.
ARTICOLO 64
(Liquidazione delle spese)
La liquidazione consiste nella determinazione della identita' del
creditore e dell' ammontare esatto del debito scaduto ed e' disposta sulla base
di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore.
Alla liquidazione delle spese provvede la Giunta regionale salvo
quando si tratti di spese fisse, nel qual caso la stessa e' disposta d' ufficio
dal Presidente o dall' Assessore delegato dallo stesso, e nei casi in cui le
spese si riferiscano all' esercizio dell' autonomia funzionale e contabile del
Consiglio Regionale.
ARTICOLO 65
(Richiesta di emissione del
titolo di pagamento)
Il Presidente della Giunta regionale od i singoli membri della Giunta
stessa per le materie di competenza, possono richiedere alla Ragioneria
regionale la emissione del titolo di pagamento.
Le richieste di emissione del titolo di pagamento vistate dal
funzionario responsabile del settore, sono trasmesse alla Ragioneria della
Regione, con la relativa documentazione giustificativa della spesa, ove
occorra.
ARTICOLO 66
(Pagamento delle spese)
Il pagamento delle spese e' disposto a mezzo di mandati
individuali o collettivi e di ordini di accreditamento tratti sulla tesoreria
regionale.
I titoli di spesa di cui al primo comma sono firmati dal
Presidente della Giunta regionale o dal componente della Giunta delegato dal
Presidente, e vistati dal Coordinatore del Settore Ragioneria regionale o da
chi lo sostituisce.
I mandati di pagamento in esecuzione di ruoli di spesa fissa o di
elenchi di spesa ricorrenti, rivenienti da contratti sono emessi d' ufficio
dalla Ragioneria regionale col solo visto del Coordinatore del Settore di
Ragioneria o di chi lo sostituisce.
Nei casi e con le modalita' previste da successivi articoli, e'
altresì, consentito il pagamento di spese attraverso funzionari delegati, a
favore dei quali vengono disposte aperture di credito.
Non puo' farsi luogo a pagamento delle spese conseguenti alle
deliberazioni od agli atti degli organi regionali, con i quali sono assunti i
relativi impegni, se tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi
ovvero risultino immediatamente eseguibili ai sensi delle norme vigenti in
materia, ed ai sensi dei commi seguenti.
Prima di emettere i titoli di spesa di cui ai precedenti commi del
presente articolo, deve essere verificata dalla Ragioneria la causa legale del
pagamento e l' intervenuta liquidazione del conto; deve essere altresì
riscontrato che la somma da pagare sia
contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa autorizzato con legge di
bilancio e dell' impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia
correttamente riferita al conto della competenza od al conto dei residui
distintamente per ciascun esercizio di provenienza.
Per i titoli di spesa emessi in base a deliberazioni dichiarate
immediatamente eseguibili ai sensi dell' art. 49 della legge 10 febbraion1953,
n. 62, chi ordina l' emissione del titolo stesso ha l' obbligo di dichiarare
nell' ordine di emissione gli estremi di trasmissione dell'atto alla
Commissione di controllo.
I funzionari della Ragioneria, addetti al riscontro ed all'
emissione dei titoli di spesa disposti ai sensi del precedente comma, non
possono dare corso all' emissione del titolo stesso qualora risulti che non
siano stati osservati i termini di cui al secondo comma dell' art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
I medesimi funzionari non possono, altresì, dare corso all'
emissione dei titoli di spesa, disposti in base a deliberazioni dichiarate
immediatamente eseguibili, successivamente al decorso dei termini di cui al
terzo comma del citato articolo 49 ove non siano dichiarati sull' atto gli
estremi di approvazione da parte della Commissione di Controllo, ovvero che la
Commissione stessa non ha adottato alcuna decisione entro i suddetti termini.
Gli amministratori ed i funzionari della Regione sono
personalmente e solidalmente responsabili, secondo le norme vigenti, della
osservanza delle disposizioni del presente articolo.
Nello stesso modo gli amministratori rispondono delle somme pagate
in relazione alle deliberazioni di urgenza da essi adottate e che siano state
annullate dal competente organo di controllo.
Ogni titolo di spesa emesso potra' riferirsi ad un solo capitolo
di cassa ed a un solo capitolo di competenza o residui.
ARTICOLO 67
(Estinzione dei titoli di
pagamento)
Il tesoriere della Regione estingue i mandati, provvede alla loro
restituzione alla Ragioneria in conformita' alle disposizioni del Regolamento
per l' attuazione della legge regionale istitutiva del servizio di tesoreria e
della convenzione per l' affidamento del servizio medesimo.
ARTICOLO 68
(Modalita' di effettuazione dei
pagamenti)
Il pagamento di qualsiasi spesa, fatto salvo quanto stabilito dalla
Legge Regionale n. 2 del 25 gennaio 1977 << Disciplina dei servizi di
Economato >>, deve essere fatto esclusivamente dal tesoriere regionale
sulla base dei titoli di spesa previsti dal precedente art. 66.
Anche nel caso di servizi gestiti in economia, i mandati devono
essere emessi esclusivamente a favore dei creditori diretti. E' vietata l'
emissione di mandati a favore di amministratori della Regione, salvo i casi in
cui essi siano creditori o beneficiari diretti in virtu' di disposizioni
legislative e regolamentari.
ARTICOLO 69
(Regolarizzazione d' ufficio
degli atti sottoposti a verifica)
Qualora la Ragioneria riscontri irregolarita' od errori negli atti
sottoposti a verifica, essa provvede, ove possibile, d' ufficio alla rimozione
delle irregolarita' ed alla correzione degli errori, dandone comunicazione all'
ufficio proponente.
In ogni altro caso essa indica all' ufficio proponente le misure
necessarie per la regolarizzazione dell' atto.
ARTICOLO 70
(Titoli di spesa ineseguibili)
Il coordinatore del settore di Ragioneria, qualora non ritenga in
relazione ai riscontri di cui agli artt. 63 e 66, di registrare un impegno di
spesa o di dare corso ad una richiesta di pagamento, quando non sia possibile
provvedere nei modi indicati al precedente art. 69, ne riferisce con adeguata
motivazione e con la indicazione di eventuali soluzioni alternative per il
conseguimento dei risultati voluti, al Presidente della Giunta regionale
dandone comunicazione all' Assessore competente per materia.
Se il Presidente intende dar corso al provvedimento dara' in
proposito ordine scritto al Coordinatore del Settore stesso, che e' tenuto ad
eseguirlo.
L' ordine scritto di cui al precedente comma non puo' essere
eseguito quando si riferisce all' impegno od al pagamento di una spesa che
eccede la somma stanziata nel relativo capitolo del Bilancio rispettivamente di
competenza o di cassa, ovvero di una spesa da imputare ad un capitolo diverso
da quello pertinente.
ARTICOLO 71
(Ricognizione dei residui
passivi)
Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del
precedente art. 60 e non pagate entro il termine dell' esercizio.
I residui passivi di spese correnti, escluse quelle per opere di
manutenzione e per prestazioni professionali e di spese per il rimborso dei
prestiti possono essere conservati nel conto dei residui solo per l' esercizio
successivo a quello in cui l' impegno si e' perfezionato.
I residui passivi concernenti le spese correnti per opere di
manutenzione e per prestazioni professionali, le spese di investimento e le
contabilita' speciali, possono essere conservate nel conto dei residui per due
esercizi successivi a quello in cui l' impegno si e' perfezionato.
Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del
bilancio e non impegnate a norma del precedente art. 60 entro il termine dell'
esercizio, costituiscono in ogni caso, economie di spesa, ed a tale titolo
concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
Costituiscono altresì economie di spesa i residui passivi che non
risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro
conservazione a norma dei precedenti 2° e 3° comma, fatta salva la loro
riproduzione nella competenza dei successivi bilanci allorche' il loro
pagamento sia reclamato dai creditori.
Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui a
norma del precedente comma, per le quali sia prevedibile l' esercizio del
diritto a riscuotere da parte dei creditori, in sede di presentazione di ogni
bilancio di previsione annuale puo' iscriversi un apposito capitolo di spesa da
collocare fra le spese obbligatorie ed al cui movimento verra' provveduto
esclusivamente con atto deliberativo di Giunta.
Il riaccertamento dei residui passivi viene fatto annualmente in
sede di approvazione del conto consuntivo.
Prima della formazione di tale conto la Giunta regionale, con atto
predisposto alla Ragioneria entro il 30 aprile di ogni anno, provvede alla
classificazione dei residui nelle seguenti categorie:
1) somme riferibili a titoli di
spesa emessi nel corso dell' esercizio rimasti totalmente o parzialmente
inestinti in chiusura del medesimo;
2) somme riferibili ad impegni di
spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data
di chiusura dell' esercizio finanziario, e divenuti esecutivi entro la data del
30 aprile dell' esercizio successivo, per la parte degli stessi non coperta da
titoli di spesa emessi entro il 31 gennaio dello stesso esercizio;
3) somme riferibili ad impegni di
spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data
di chiusura dell' esercizio finanziario e non ancora divenuti esecutivi entro
la data del 30 aprile dell' esercizio successivo.
Le somme di cui ai punti 1) e 2) continuano ad essere riportate
nelle scritture come residui passivi; quelle di cui al punto 3) sono eliminate
dalle scritture e costituiscono economie di spesa in sede di rendiconto
consuntivo.
Qualora gli atti deliberativi di cui al punto 3) diventino
esecutivi dopo il 30 aprile le somme corrispondenti eliminate potranno essere
reiscritte in appositi capitoli di spesa per sopravvenienze passive in
occasione della prima variazione di bilancio.
TITOLO VII
I Rendiconti
ARTICOLO 72
(Rendiconto generale della
Regione)
I risultati finali della gestione del bilancio regionale sono
dimostrati nel rendiconto generale della Regione.
Il rendiconto generale e' presentato dalla Giunta regionale al
Consiglio entro il 30 giugno dell' anno successivo a quello dell' esercizio
finanziario cui si riferisce ed e' approvato con legge regionale entro il 30
novembre dello stesso anno.
Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo
alla gestione del bilancio, ed il conto generale del patrimonio.
Al rendiconto generale e' premessa una relazione generale
illustrativa dei dati consuntivi, relativi sia al conto finanziario che al
conto del patrimonio. Essa fornisce altresì dati e valutazioni sullo stato di
attuazione del Programma regionale dei piani settoriali e dei singoli progetti
di attuazione, con l' indicazione dei costi e dei risultati economici e
finanziari in riferimento ai singoli obiettivi rappresentati nel bilancio di
previsione.
Ai sensi dell' art. 24 della legge statale, il CIPE, sentita la commissione
interregionale di cui all' art. 13 della legge 281/ 1970, indica le modalita'
da adottarsi per la formulazione uniforme dei rendiconti delle Regioni, in
conformita' delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.
ARTICOLO 73
(Il conto finanziario)
Il conto finanziario espone, nell' ordine, per ciascun capitolo di
entrata del bilancio:
1) l' ammontare dei residui
attivi accertati all' inizio dell' esercizio cui il conto si riferisce;
2) le previsioni finali di
competenza;
3) le previsioni finali di cassa;
4) gli stanziamenti di cassa
riportati dall' esercizio precedente;
5) l' ammontare delle entrate
riscosse e versate in conto residui;
6) l' ammontare delle entrate
riscosse e versate in conto competenza;
7) l' ammontare complessivo delle
entrate riscosse e versate nell' esercizio;
8) l' ammontare delle entrate
accertate nell' esercizio;
9) l' eccedenza di entrate o le
minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;
10) le eccedenze di entrate o le
minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;
11) l' ammontare dei residui
attivi, accertati all' inizio dell' esercizio, ed eliminati nel corso dell'
esercizio, nonche' dei residui attivi riprodotti nel corso dell' esercizio;
12) l' ammontare dei residui
attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'
esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da
riportare al nuovo esercizio;
13) l' ammontare dei residui
attivi formatisi nel corso dell' esercizio;
14) l' ammontare complessivo dei
residui attivi al termine dell' esercizio.
Il conto finanziario espone, nell' ordine, per ciascun capitolo di
spesa del bilancio:
1) l' ammontare dei residui
passivi accertati all' inizio dell' esercizio cui il conto si riferisce;
2) le previsioni finali di
competenza;
3) le previsioni finali di cassa;
4) l' ammontare dei pagamenti
effettuati in conto residui;
5) l' ammontare di pagamenti
effettuati in conto competenza;
6) l' ammontare complessivo dei
pagamenti effettuati nell' esercizio;
7) l' ammontare degli impegni
assunti nell' esercizio;
8) le economie e le eccedenze di
impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;
9) le economie o le eccedenze di
pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;
10) l' ammontare dei residui
passivi accertati all' inizio dell' esercizio ed eliminati nel corso dell'
esercizio medesimo, nonche' dei residui passivi riprodotti nel corso dell'
esercizio;
11) l' ammontare dei residui
passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'
esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da
riportare al nuovo esercizio;
12) l' ammontare dei residui
passivi formatisi nel corso dell' esercizio;
13) l' ammontare complessivo dei
residui passivi al termine dell' esercizio.
ARTICOLO 74
(Conto generale del patrimonio)
Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di
valori aggiornati alla data di chiusura dell' esercizio cui il conto si
riferisce:
a) le attivita' e le passivita'
finanziarie;
b) i beni mobili e immobili;
c) ogni altra attivita' e
passivita', nonche' le poste rettificative.
Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione
dei punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella del patrimonio.
Al conto del patrimonio e' allegato un elenco descrittivo dei beni
appartenenti al patrimonio immobiliare della regione alla data di chiusura
dell' esercizio cui il conto si riferisce, con l' indicazione delle rispettive
destinazioni e dell' eventuale reddito da essi prodotto.
ARTICOLO 75
(Rendiconti degli Enti dipendenti
dalla Regione e spese degli Enti Locali delegati)
I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti,
dipendenti dalla Regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme
stabiliti dallo Statuto e dalle leggi regionali, e sono pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della regione.
I rendiconti di cui al primo comma sono redatti in conformita' a
quanto disposto nei precedenti articoli.
In allegato al conto consuntivo della Regione e' esposto un
rendiconto riassuntivo delle spese degli enti e degli organismi di cui al primo
comma, nonche' delle spese effettuate nel medesimo esercizio dagli enti locali
nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione.
Al rendiconto generale della Regione e' allegato altresì l' ultimo
bilancio approvato da ciascuna societa'
in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.
TITOLO VIII
I Controlli
ARTICOLO 76
(Controllo di gestione)
La Giunta regionale dispone verifiche periodiche sullo stato di
attuazione ed i risultati economici, finanziari e di efficienza dei progetti o
programmi, nonche' di tutte le iniziative di spesa che si prestano a tale forma
di riscontro attuati dalle strutture amministrative regionali.
ARTICOLO 77
(Funzione di controllo della
Commissione Consiliare del Bilancio)
Sono attribuiti alla Commissione Consiliare del Bilancio i compiti
di verifica e controllo della attuazione delle norme contenute nella presente
legge finalizzati in particolare all' esercizio da parte del Consiglio
regionale dei poteri di cui agli articoli 27 - lettere d) e) f) g) ed h) e 71
dello Statuto.
ARTICOLO 78
(Controllo della spesa delegata agli
Enti Locali)
Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli enti
locali dispongono adeguate forme di collaborazione, anche ai fini del controllo
economico, finanziario e contabile sull' attivita' svolta nell' esercizio della
delega.
Gli Enti delegati, oltre alla certificazione delle spese
effettuate nell' esercizio delle funzioni delegate, devono presentare alla
Giunta regionale una relazione sui risultati economici e finanziari nei modi e
secondo le periodicita' stabilite dalle singole leggi di delega.
In ogni tempo il Presidente della Giunta puo' disporre verifiche
presso gli Enti delegati sulla destinazione e sullo stato di esecuzione delle
assegnazioni regionali.
Al fine di garantire la omogeneita' delle procedure, l'
accelerazione delle spese e l' attuazione dei programmi e progetti da parte
degli Enti locali nella materia ove questi intervengono con finanziamento anche
parziale a carico della Regione e nel caso di funzioni delegate, la Regione
segnala gli inconvenienti riscontrati, offre la sua collaborazione per ovviarli
e suggerisce gli opportuni rimedi.
ARTICOLO 79
(Controllo sulla gestione della
Tesoreria)
La vigilanza sul servizio di tesoreria e' esercitata dall'
Assessore alla Ragioneria.
La Giunta regionale approva entro il 30 aprile di ciascun anno il
conto del tesoriere reso ai termini di legge, previo il visto di parificazione
sul medesimo da parte della Ragioneria regionale.
Il regolamento e la convenzione di tesoreria dettano norme atte a
consentire agli uffici regionali l' accertamento dello stato dei pagamenti
relativi alla attuazione dei servizi, progetti e programmi della Regione. Essi
dettano altresì norme atte a stimolare la collaborazione fra gli uffici regionali ed il tesoriere, al
fine di assicurare la tempestivita' e la speditezza dei pagamenti, nonche' l'
utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi.
TITOLO IX
Responsabilita'
ARTICOLO 80
(Competenze della Corte dei
Conti)
Gli amministratori ed i dipendenti della Regione, per la
responsabilita' di cui agli artt.18 e 30, della legge statale, sono sottoposti
alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi vigenti
in materia.
ARTICOLO 81
(Responsabilita' degli
Amministratori)
Gli amministratori rispondono in proprio ed in solido quando:
a) contraggono impegni di spesa,
ovvero ordinano spese non autorizzate in bilancio o non deliberate nei modi e
nelle forme di legge, oppure danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed
approvati nei modi predetti o non ancora divenuti esecutivi;
b) non abbiano ottenuto l'
approvazione nei modi di legge di deliberazioni adottate ed eseguite e da essi
dichiarate di urgenza o immediatamente esecutive.
ARTICOLO 82
(Responsabilita' del Ragioniere)
Il Coordinatore del Settore Ragioneria risponde in proprio quando:
1) violi le disposizioni degli artt. 63 - 66 e 70 della presente legge;
2) abbia fatto luogo al pagamento
delle spese conseguenti a deliberazioni o ad atti degli organi regionali, con i
quali sono assunti i relativi impegni, nel caso in cui tali deliberazioni od
atti non siano divenuti esecutivi, ovvero non risultino immediatamente
eseguibili.
E' esente da responsabilita' quando abbia agito sulla base di un
ordine scritto alla cui esecuzione era tenuto.
Il Coordinatore del Settore Ragioneria e' responsabile dell'
esattezza e prontezza delle registrazioni contabili.
Ad esso spetta di assicurare, per mezzo del personale e degli
uffici che da lui dipendono, l' efficace esercizio del riscontro contabile su
tutta l' amministrazione regionale.
Quando rilevi irregolarita' di qualsiasi specie fa gli opportuni
richiami e provoca, ove necessario, i provvedimenti di competenza.
ARTICOLO 83
(Responsabilita' dei dipendenti
della Regione)
I dipendenti della Regione sono personalmente e solidalmente
responsabili quando diano corso a spese conseguenti le deliberazioni o ad atti
degli organi regionali con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso
che tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non
risultino immediatamente eseguibili.
I dipendenti della Regione sono personalmente e solidalmente
responsabili per le violazioni di cui gli articoli precedenti quando abbiano
dato causa alle stesse.
Gli stessi rispondono personalmente degli atti da essi compiuti
nell' esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti al loro ufficio.
ARTICOLO 84
(Responsabilita' del Tesoriere)
La responsabilita' del tesoriere regionale e' regolata dalle
disposizioni contenute nel Regolamento di Tesoreria e nella convenzione per l'
affidamento del servizio di tesoreria regionale.
Ai fini del discarico della propria responsabilita' il tesoriere
regionale, oltre quanto previsto dalla legge sul servizio di tesoreria e della
relativa convenzione, entro il 31 marzo di ciascun anno, rende il conto alla
Giunta regionale. Il predetto conto deve altresì dimostrare:
a) nella entrata: il debito della
chiusura dell' esercizio precedente, e le somme riscosse nel corso dell'
esercizio;
b) nella spesa: il credito alla
chiusura dell' esercizio precedente e le somme pagate nel corso dell'
esercizio;
c) la differenza fra entrata e
uscita da trasportare a debito o a credito dell' esercizio successivo.
ARTICOLO 85
(Responsabilita' per maneggio del
denaro)
Chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio
di denaro della Regione, ne risponde a norma dei successivi articoli.
ARTICOLO 86
(Responsabilita' per danni)
Gli amministratori ed i dipendenti della Regione rispondono, in
ogni caso, per danni derivati all' Ente da violazioni di obblighi di funzioni o
di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.
Sono esenti da responsabilita' i dipendenti della Regione che
abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salvo la
responsabilita' di colui che tale ordine abbia impartito.
Sono esenti da responsabilita' gli amministratori ed i titolari
degli uffici nel caso di responsabilita' esclusiva del dipendente ai sensi del precedente
art. 83 salvo che sussista colpa grave per quanto si riferisce al loro dovere
di vigilanza.
ARTICOLO 87
(Obbligo di denuncia)
Gli amministratori ed i capi degli uffici della Regione che
vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i
titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a
responsabilita' ai sensi degli artt. 18 e 30 della legge statale, debbono farne
denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli
elementi raccolti per l' accertamento delle responsabilita' per la
determinazione dei danni.
Se il fatto dannoso sia imputabile all' amministratore la denuncia
e' fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile al capo
di un ufficio, l' obbligo di denuncia incombe all' amministratore o all' organo
collegiale da cui dipende.
TITOLO X
Il Settore Ragioneria
ARTICOLO 88
(Ragioneria della Regione)
La Ragioneria della Regione e' ordinata secondo le norme della
legge regionale sull' ordinamento degli Uffici e dei servizi regionali.
Sino all' approvazione della legge sull' ordinamento degli uffici
e servizi regionali, la Ragioneria della Regione e' organizzata secondo le
norme della presente legge.
ARTICOLO 89
(Compiti della Ragioneria)
Alla Ragioneria della Regione sono attribuiti i seguenti compiti:
1) - preparazione del bilancio di
previsione annuale, di cassa e di competenza, nonche' dei relativi
provvedimenti di variazione; preparazione del bilancio pluriennale e dei
relativi aggiornamenti, d' intesa con il Settore Programmazione e Bilancio;
2) - predisposizione dei titoli
di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese;
3) - registrazione degli
accertamenti e delle riscossioni delle entrate, nonche' degli impegni di spesa,
dei contratti, delle liquidazioni e dei pagamenti delle spese regionali, dopo
averne verificato la conformita' delle norme legislative e regolamentari
vigenti;
4) - preparazione del rendiconto
generale della Regione;
5) - collaborazione, dietro
disposizione della Giunta regionale, al controllo di gestione della spesa
regionale con riferimento ai risultati economici, finanziari e di efficienza
raggiunti dalle unita' operative nella attuazione di progetti o programmi
regionali;
6) - formulazione di osservazioni
ai fini dell' esame dei bilanci e dei rendiconti delle aziende regionali e
degli Enti pararegionali, e all' espletamento delle funzioni sindacali e di
revisione presso gli Enti medesimi;
7) - riscontro contabile sui
rendiconti dei funzionari delegati;
8) - vigilanza sulle gestioni dei
consegnatari dei beni e dei contabili della Regione e verifica delle
corrispondenti scritture contabili ed invent"Times New Roman"i;
9) - sovraintendenza sul servizio
di tesoreria e sui servizi di accertamento e di riscossione delle entrate in
generale;
10) - formulazione di parere
sulla parte finanziaria di tutti i progetti di legge di iniziativa della
Giunta, recanti oneri a carico del bilancio regionale; nonche', se richiesto
dalla Presidenza del Consiglio regionale, formulazione di parere sulla parte
finanziaria dei progetti di legge di iniziativa consiliare o popolare;
11) - preparazione degli atti
inerenti alla contrazione di mutui ed anticipazioni di cassa ed alla emissione
di prestiti obbligazionari, nei limiti e secondo le modalita' di cui all' art.
10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e
successive modificazioni ed integrazioni;
12) - collaborazione al
coordinamento del ricorso al credito da parte di Enti e privati beneficiari di
interventi promozionali da parte della Regione;
13) - esami di relazioni inviate
alla Regione da enti ed organi diversi dalla stessa per il controllo della
gestione dei fondi loro assegnati, e parere sulle stesse relazioni agli organi
regionali competenti;
14) - esercizio di ogni altra attribuzione
ad essa conferita con leggi speciali.
ARTICOLO 90
(Attribuzioni del Coordinatore
del Settore Ragioneria)
Spetta al Coordinatore del Settore Ragioneria:
a) impartire disposizioni agli
uffici delle Ragionerie centrale e periferiche per il disimpegno delle
attribuzioni di loro spettanza e di vigilare perche' le scritture siano tenute
al corrente e con la massima cura ed esattezza;
b) proporre i provvedimenti che
si rendessero necessari per la applicazione delle norme di legge, ed i
regolamenti aventi natura finanziaria e per la efficienza dei servizi;
c) studiare i quesiti che possono
presentarsi nell' applicazione delle leggi, dei regolamenti e di qualsiasi
altra disposizione concernente la contabilita' e proporre le risoluzioni di sua
competenza.
ARTICOLO 91
(Decentramento funzionale della
Ragioneria)
Con decreto del Presidente della Regione, previo parere della
Commissione Bilancio e delibera della Giunta, puo' essere istituito, presso
ciascun capoluogo di Provincia, un servizio di Ragioneria funzionalmente
dipendente dalla Ragioneria centrale e generale.
Le attribuzioni di tali servizi sono fissate nel decreto del
Presidente.
I servizi di cui ai comma precedenti sono affidati a funzionari
appartenenti al livello funzionale non inferiore al 6°
TITOLO XI
I Funzionari delegati
ARTICOLO 92
(Aperture di credito)
All' atto dell' approvazione dei singoli interventi di spesa, ad
esclusione di quelli regolati dai successivi artt. 101 e segg., la Giunta
Regionale puo' disporre, per la esecuzione dei pagamenti aperture di credito
presso la tesoreria regionale.
Le aperture vengono effettuate con decreto del Presidente della
Giunta o dell' Assessore all' uopo delegato, a favore dei funzionari regionali
responsabili degli uffici o servizi indicati dalla Giunta Regionale con gli atti di cui al primo comma.
L' apertura di credito diviene operativa nei limiti delle singole
autorizzazioni all' utilizzo di cui al successivo art. 93.
Nel decreto di cui al 2° comma del presente articolo deve
rilevarsi:
1) il numero e l' ammontare dell'
apertura di credito;
2) il numero e l' ammontare delle
aperture di credito gia' disposte a favore del funzionario delegato;
3) l' oggetto dell' intervento al
quale i fondi accreditati devono essere destinati;
4) l' esercizio finanziario ed il
capitolo di bilancio, oggetto di imputazione dell' intervento ed il relativo
numero di impegno;
5) l' indicazione se trattasi di
competenza o di residui e, per questi ultimi, l' anno di provenienza;
6) gli estremi degli atti
amministrativi con i quali e' stata disposta l' apertura di credito;
7) la piazza sulla quale l'
apertura stessa deve essere effettuata.
ARTICOLO 93
(Lettere di credito)
La Ragioneria Centrale, sulla scorta delle richieste dei
funzionari delegati formulate in relazione al fabbisogno effettivo di pagamenti
da disporre nel trimestre, autorizza l' utilizzo dell' apertura di credito nel
limite di detto fabbisogno, che puo' essere integrato anche nel corso del
trimestre per sopravvenute maggiori necessita', mediante il rilascio di
apposita << lettera di credito >>.
Ai fini del conto di cassa della tesoreria regionale, le
autorizzazioni di utilizzo emesse ai sensi del comma precedente costituiscono
impegno di cassa e pertanto andranno iscritte nel << conto di diritto
>> della tesoreria, quali carte contabili da regolarizzare con mandati di
pagamento.
La lettera di credito e' inviata dalla Ragioneria Centrale al
funzionario delegato e, in copia, alla tesoreria regionale nonche' alla
dipendenza della stessa sulla quale il funzionario delegato e' autorizzato ad
operare.
La tesoreria regionale, nei cinque giorni successivi al
ricevimento della lettera di cui ai commi precedenti, espleta le necessarie
procedure per l' effettuazione dell' apertura di credito sulla piazza indicata
dalla Regione.
La dipendenza della tesoreria operante sulla piazza medesima da'
conferma alla Ragioneria Centrale ed al funzionario delegato dell' avvenuta
registrazione dell’ autorizzazione all' utilizzo. In tale sede la dipendenza
stessa dovra' indicare tutti i dati necessari per l' individuazione del conto e
del sottoconto, riferito quest' ultimo ad ogni singola apertura di credito,
sulla quale dovranno emettersi, per ciascun intervento, i relativi ordini di
pagamento.
Nessun pagamento puo' essere effettuato prima della conferma di
cui al comma precedente e, per ciascun intervento, oltre i limiti di
utilizzazione autorizzati indicati nella lettera di credito.
All' atto dell' accensione di ogni apertura di credito e in caso di
eventuale sostituzione delle persone all' uopo autorizzate, la Ragioneria
Centrale dovra' comunicare alla tesoreria regionale le generalita' delle
persone preposte alla firma degli ordinativi di pagamento ai sensi del 5° comma
del successivo art. 94.
ARTICOLO 94
(Ordinativi di pagamento)
I pagamenti sono effettuati mediante ordinativi, da emettersi in
quattro copie conformi agli allegati modelli “A1”, “A2”, “A3” e “A4” della
presente legge, tratti dai funzionari delegati sui singoli conti accesi, a norma
del 4° comma dell' articolo precedente, sul tesoriere.
Qualora al pagamento siano interessati piu' beneficiari i modelli
<< A >> vengono integrati con gli intercalari di cui agli allegati
modelli “B1”, “B2”, “B3” e “B4” della presente legge.
Ogni ordinativo di pagamento non puo' interessare piu' di una
apertura di credito.
Dopo il 31 dicembre non possono essere ordinati pagamenti con
imputazione al trascorso esercizio.
Gli ordinativi di pagamento ed i loro allegati sono firmati dal
funzionario delegato e vistati per il riscontro contabile dall' impiegato
responsabile addetto ai servizi contabili, o da altro impiegato all' uopo
designato dal funzionario delegato.
I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese
ordinate e della regolarita' dei pagamenti disposti.
ARTICOLO 95
(Estinzione degli ordinativi di
pagamento)
Gli ordinativi di pagamento sono estinti mediante apposizione di
regolare quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti,
tutori ed eredi.
I pagamenti ordinati a favore di procuratori, rappresentanti,
tutori ed eredi sono disposti dal funzionario delegato sulla scorta di regolari
atti comprovanti lo “status” di procuratore, rappresentante, tutore ed erede
del creditore.
I funzionari delegati previa richiesta dei beneficiari possono
disporre che gli ordinativi siano estinti mediante versamento su conti correnti
postali agli stessi intestati.
Per i pagamenti di cui al comma precedente costituisce quietanza
liberatoria la ricevuta postale del versamento.
A richiesta dei beneficiari, gli ordinativi di importo non
superiore a lire 50.000= possono essere commutati in assegni circolari o altri
titoli equivalenti non trasferibili da inviarsi ai beneficiari stessi in plico
raccomandato.
Le eventuali spese postali per l' invio dei citati assegni sono ad
esclusivo carico dei beneficiari degli ordinativi.
Gli ordinativi di pagamento emessi a favore di persone giuridiche
pubbliche e di persone giuridiche private, di cui agli artt. 11 e 12 del Codice
Civile nonche' di enti, associazioni ed istituzioni non riconosciuti
giuridicamente - sottoposti o non a vigilanza e tutela governativa - sono
estinti, senza presentazione, qualora prescritta, della bolletta di
riscossione, mediante accreditamento in conto corrente postale. L'
accreditamento al conto corrente postale deve essere eseguito non oltre il
quinto giorno dalla data di ricezione del titolo di spesa da parte della
dipendenza dell' Istituto Tesoriere autorizzato ad effettuare il pagamento.
La tesoreria regionale e' responsabile delle regolarita' delle
quietanze degli ordinativi estinti anche per il tramite di sue dipendenze all'
uopo autorizzate.
All' atto del pagamento su tutte le copie degli ordinativi deve
essere apposto il timbro << Pagato >> e la data in cui il pagamento
stesso e' avvenuto.
I funzionari delegati trasmettono i modelli A1, A2 e A3 e gli
eventuali modelli (B1, B2 e B3) alla dipendenza della tesoreria presso la quale
e' stata effettuata l' apertura di credito.
Il modello A4 e l' eventuale allegato (modello B4) deve essere
trattenuto dall' Ufficio emittente ed inserito in ordine numerico in apposito
raccoglitore.
La dipendenza, effettuato il pagamento, trattiene il modello A3
con gli eventuali allegati rispettivamente al funzionario delegato ed alla
tesoreria regionale.
ARTICOLO 96
(Regolarizzazione contabile dei
pagamenti)
Trimestralmente, la tesoreria regionale, sulla scorta dei
pagamenti effettuati dalle singole dipendenze, richiede alla Regione la
regolarizzazione contabile dei pagamenti stessi.
Alla richiesta analitica, da trasmettere alla Ragioneria Centrale,
la tesoreria deve allegare le copie degli ordinativi estinti( mod. A2 ed
eventuali allegati mod. B2), dalle singole dipendenze, durante il trimestre
precedente.
La richiesta concernente la regolarizzazione contabile dei
pagamenti effettuati nell' ultimo trimestre solare deve essere trasmessa non
oltre il 25 gennaio dell' anno successivo.
La Ragioneria Centrale, accertata la regolarita' della richiesta,
provvede all' emissione dei relativi mandati di pagamento a favore della
tesoreria regionale, imputando gli importi relativi ai singoli capitoli sui
quali erano stati registrati gli impegni originari.
Ai mandati di pagamento di cui al comma precedente sara'
attribuita, << pro quota >> la valuta corrispondente alla data
dell' effettiva estinzione degli ordinativi che con i mandati stessi vengono
regolarizzati.
In corrispondenza ai mandati emessi, nel << conto di diritto
>> del tesoriere, dagli importi inseriti ai sensi del 2°comma del
precedente art. 93 verra' operata una detrazione di pari importo.
ARTICOLO 97
(Rendicontazione)
Ciascun funzionario delegato deve rendere alla Regione, per
singola apertura di credito e nei limiti delle autorizzazioni all' utilizzo
gia' disposte, il conto delle somme erogate.
I rendiconti di cui al comma precedente devono essere presentati
entro 25 giorni dalle scadenze trimestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30
settembre e 31 dicembre di ogni anno ovvero entro 15 giorni dalla data di
completa utilizzazione della apertura di credito o dalla data in cui venga
meno, per qualsiasi causa, lo << status >> di funzionario delegato.
ARTICOLO 98
(Struttura dei rendiconti)
Dai rendiconti di cui all' articolo precedente, da compilarsi su
modelli conformi all' allegato << C >> della presente legge, devono
rilevarsi per ciascuna apertura di credito:
a) tutti i dati contenuti nel 4à comma del precedente art.
92;
b) gli importi e gli estremi delle autorizzazioni all' utilizzo ricevuto;
c) l' elenco delle somme erogate con gli estremi degli
ordinativi di pagamento emessi;
d) un riepilogo generale dal quale possa rilevarsi il saldo
contabile alla data del rendiconto.
A dimostrazione dei dati di cui ai punti a) e b) dovranno essere
allegate le copie dei documenti citati, mentre per il punto c) dovranno essere
allegati i titoli di spesa estinti ( mod. A e B) debitamente quietanzati,
corredati dalla relativa documentazione giustificativa, nonche' l' estratto
conto alla data del rendiconto, rilasciato dalla dipendenza dell' Istituto
Tesoriere presso la quale e' stata disposta l' apertura di credito, delle
operazioni effettuate nel periodo oggetto di rendicontazione.
Qualora l' impiegato delegato sia stato autorizzato ad operare su
2 o piu' aperture di credito, i rendiconti dovranno essere accompagnati da un
riepilogo generale conforme all' allegato D della presente legge.
ARTICOLO 99
(Approvazione dei rendiconti)
L' approvazione dei rendiconti, previo il necessario riscontro
amministrativo - contabile, e' disposta con decreto del Presidente della Giunta
Regionale o dell' Assessore competente per materia, se delegato.
Con gli atti di approvazione dei rendiconti notificati alla
Ragioneria Centrale che ne cura la regolarizzazione contabile viene dato
formale discarico delle spese regolarmente eseguite.
ARTICOLO 100
(Somme residue)
Le somme eventualmente rimaste da pagare alla chiusura dell'
esercizio finanziario possono essere utilizzate entro i termini stabiliti dalle
leggi vigenti in materia di contabilita' regionale.
A tale fine i funzionari delegati alla chiusura di ciascun
esercizio finanziario, qualora sia accertata l' esigenza della futura
utilizzazione, richiedono alla Ragioneria Centrale la loro inclusione nel conto
dei residui dell' esercizio successivo.
ARTICOLO 101
(Accreditamenti autorizzabili per
spese di funzionamento degli Uffici e servizi periferici)
La Giunta Regionale puo' autorizzare accreditamenti, mediante
trasferimento di somme, a favore di funzionari delegati, per il pagamento di
spese per il funzionamento degli uffici e servizi periferici regionali.
Tali accreditamenti possono essere disposti per spese concernenti:
1) - spese per lavori da farsi in
economia;
2) - spese da farsi in
conseguenza di calamita' naturali, per le quali sia indispensabile il pagamento
immediato quale primo intervento;
3) - spese postali, telegrafiche
e acquisto di valori bollati.
Per le spese indicate nel precedente n. 2) gli accreditamenti per
ciascun capitolo di spesa, non possono superare singolarmente il limite di L.
480.000.000.
ARTICOLO 102
(Accreditamenti)
All' inizio di ogni anno la Giunta Regionale determina l' entita'
degli accreditamenti da effettuare a favore dei funzionari delegati per il
pagamento delle spese di cui al precedente art. 101.
L' entita' del fondo da accreditare a ciascun funzionario e'
determinata su proposta della Ragioneria Centrale, formulata, tenuto conto
delle richieste analitiche, per ciascuna delle voci di spesa di cui all' art.
101 che i funzionari delegati devono inviare alla Ragioneria entro il 30
novembre di ogni anno.
Per ciascun accreditamento deve essere indicata, oltre all'
ammontare dello stesso, la quota massima trimestralmente utilizzabile in
contanti per il pagamento delle spese che rivestono carattere di urgenza e di
indifferibilita'.
Dei pagamenti effettuati con le quote di cui al precedente comma
dovra' darsi analitica elencazione in apposita appendice dei rendiconti.
Gli accreditamenti sono disposti mediante imputazione degli
importi relativi al capitolo << Anticipazione di fondi agli uffici
periferici regionali per spese di funzionamento >> iscritto al Titolo
<< Contabilita' speciali >>, Categoria I - Partite di giro - dello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale di competenza.
ARTICOLO 103
(Trasferimento dei fondi
deliberati)
La Ragioneria Centrale, sulla scorta della deliberazione della
Giunta regionale di attribuzione dei fondi, provvede al trasferimento delle
somme su apposito conto corrente bancario, fruttifero, a favore della Regione,
da accendersi, a cura della tesoreria regionale presso la dipendenza della
stessa operante sulla piazza dove ha sede l' ufficio o servizio del funzionario
delegato.
La tesoreria regionale, effettuata la apertura del conto, invia
conferma alla Ragioneria Centrale ed al funzionario delegato.
ARTICOLO 104
(Utilizzazione dei fondi
accreditati)
I fondi sono utilizzati mediante ordinativi numerati
progressivamente da emettersi in triplice copia su modelli conformi agli
allegati << E1 >>, << E2 >> e << E3 >>
della presente legge.
Il prelevamento della quota in contanti da utilizzare ai sensi del
3° comma dell' art. 102, sara' effettuato con ordinativi da emettere a nome
dello stesso funzionario delegato.
I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese
ordinate e dei pagamenti disposti od eseguiti direttamente con i fondi in
contanti di cui al comma precedente.
ARTICOLO 105
(Estinzione degli ordinativi)
Gli ordinativi di pagamento sono estinti con le modalita' previste
dall' art. 95 della presente legge.
I funzionari delegati trasmettono i modelli << E1 >> e
<< E2 >> alla dipendenza della tesoreria presso la quale e' stato
effettuato l' accreditamento.
Il modello << E3 >> deve essere trattenuto dall'
ufficio emittente ed inserito in ordine numerico in apposito raccoglitore.
La dipendenza, effettuato il pagamento, trattiene il modello
<< E2 >> ai propri atti e restituisce il modello << E1
>> al funzionario delegato.
La tesoreria regionale e' responsabile della regolarita' delle
quietanze degli ordinativi estinti anche per il tramite di sue dipendenze all'
uopo autorizzate.
ARTICOLO 106
(Rendicontazione delle spese)
Ciascun funzionario delegato deve rendere alla Regione il conto
delle somme erogate.
I rendiconti di cui al comma precedente devono essere presentati
entro 25 giorni dalle scadenze trimestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30
settembre e 31 dicembre di ogni anno ovvero entro 15 giorni dalla data di
completa utilizzazione dei fondi accreditati o dalla data in cui venga meno, per
qualsiasi causa, lo << status >> di funzionario delegato.
ARTICOLO 107
(Struttura dei rendiconti)
Dai rendiconti di cui all' articolo precedente, da compilarsi, su
modelli conformi all' allegato << F >> della presente legge debbono
rilevarsi:
a) gli estremi dell' atto con cui e' stato autorizzato l'
accreditamento;
b) l' entita' delle somme
amministrate (saldo contabile rendiconto precedente aumentato dagli eventuali
reintegri gia' deliberati e accreditati);
c) l' analisi delle somme erogate
con gli estremi degli ordinativi emessi;
d) una appendice alla voce c) che
metta in evidenza gli ordinativi utilizzati per il prelievo dei fondi di cui al
3° comma del precedente art. 102 e le spese con le somme stesse effettuate;
e) un riepilogo generale dal
quale possa rilevarsi il saldo contabile alla data del rendiconto.
A dimostrazione dei dati di cui alle lettere c) e d) dovranno
essere allegati gli ordinativi ( mod. << E1 >>) estinti debitamente
quietanziati, corredati dalla relativa originale documentazione giustificativa,
nonche' l' estratto conto, alla data del rendiconto, rilasciato dalla
dipendenza dell' Istituto Tesoriere presso la quale e' stato disposto l'
accreditamento delle operazioni effettuate nel periodo oggetto di
rendicontazione.
ARTICOLO 108
(Approvazione dei rendiconti -
Reintegro dei fondi)
L' approvazione dei rendiconti, previo il necessario riscontro
amministrativo - contabile, e' disposta con decreto del Presidente della Giunta
Regionale o dell' Assessore competente per materia, se delegato.
Con gli atti di approvazione dei rendiconti notificati alla
Ragioneria Centrale che ne cura la regolarizzazione contabile, viene dato
formale discarico delle spese regolarmente eseguite.
La Ragioneria Centrale:
1) provvede all' imputazione
delle singole spese sui relativi capitoli di bilancio;
2) viene autorizzata ad emettere
- salvo quanto previsto al 2° comma del successivo art. 109 – nei limiti delle
spese del singolo oggetto sostenute nel trimestre, i relativi mandati di
pagamento a favore di ciascun funzionario delegato per il reintegro dei fondi
inizialmente accreditati.
Con l' atto di cui al comma precedente viene dato formale
discarico delle spese regolarmente eseguite.
ARTICOLO 109
(Restituzione dei fondi)
Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, in uno con la
presentazione del rendiconto relativo all' ultimo trimestre, i funzionari
delegati sono obbligati a versare in conto entrata le somme residue sui fondi
loro accreditati all' inizio dell' esercizio stesso.
Il reintegro dei fondi, ai sensi del precedente art. 108, relativo
all' ultimo rendiconto annuale sara' direttamente versato in conto entrate
della Regione a saldo restituzione delle somme accreditate all' inizio dell'
esercizio.
TITOLO XII
Disposizioni transitorie e finali
ARTICOLO 110
(Estinzione degli accreditamenti)
Entro 20 giorni dall' entrata in vigore della presente legge tutti
gli accreditamenti in precedenza disposti che, a norma dei precedenti artt. 92
e 93 sono da convertire in aperture di credito, devono essere estinti mediante
versamento delle somme relative sul capitolo di entrata << Movimenti
interinali e giri contabili >>.
I versamenti, che dovranno essere effettuati previa emissione di
reversale di incasso a nome di ciascun funzionario delegato da parte della
Ragioneria Centrale, devono essere preceduti da una dettagliata relazione sulla
situazione contabile dei singoli accreditamenti da trasmettersi alla Ragioneria
stessa almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma
precedente.
Con decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'
Assessore delegato, sono disposte, a favore di ciascun funzionario delegato con
imputazione al capitolo di spesa << Movimenti interinali e giri contabili
>> aperture di credito di importo pari alle somme versate ai sensi dei
commi precedenti. La Ragioneria Centrale autorizza l' utilizzazione delle
aperture di credito ai termini del 1° comma del precedente art. 93.
ARTICOLO 111
(Rinvio)
Per quant'altro attinente la materia della contabilita' regionale,
non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme
contenute nella legge 19 maggio 1976, n. 335, ed, in quanto applicabili, le
norme di contabilita' generale dello Stato.
Data a Bari, addì 30 maggio 1977