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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1978
Numero
28
Data
07/07/1978
Abrogato
 
Materia
Turismo
Titolo
Interventi della Regione per la promozione del turismo pugliese.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

Allo scopo di sviluppare il movimento turistico nel territorio pugliese e di favorire l' affermazione di una unitaria immagine della Puglia sul mercato nazionale ed internazionale, e di stimolare la destagionalizzazione del flusso turistico, la Regione realizza idonee iniziative ed azioni promozionali con le modalita' e nei limiti previsti dalla presente legge.

ARTICOLO 2

Per le finalita' di cui al precedente articolo, la Giunta regionale e' autorizzata a:

a) svolgere iniziative, manifestazioni e campagne pubblicitarie e promozionali sui mercati di origine del flusso turistico, anche attraverso la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni in Italia e all' estero, aventi particolari riflessi nel campo turistico;

b) effettuare la propaganda per la migliore conoscenza e la valorizzazione del patrimonio artistico, storico e paesaggistico della Regione, con pubblicazioni, documentari cinematografici, servizi radiotelevisivi, campagne inserzionistiche sulla stampa e con altri mezzi di informazione;

c) realizzare ogni altra iniziativa ed attivita' idonea a favorire l' incremento del movimento turistico verso la Regione e la migliore commercializzazione ed organizzazione dell' offerta turistica pugliese;

d) promuovere e realizzare studi, indagini e ricerche sul mercato turistico nazionale e internazionale, al fine di raccogliere elementi ed indicazioni utili per la impostazione dell' attivita' promozionale.

ARTICOLO 3

Per la propaganda all' estero delle iniziative ed attivita' turistico - alberghiere del proprio territorio, realizzata previe intese con il Governo, giusto art. 4 secondo comma del DPR 24- 7- 77 n. 616, la Regione utilizza le strutture dell' Ente Nazionale Italiano per il Turismo, ai sensi dell' art. 3, quarto comma del DPR 14- 1- 72, n. 6 e dell' art. 57 del citato DPR n. 616 del 24- 7- 1977.

ARTICOLO 4

L' Assessorato al Turismo predispone il programma tecnico - finanziario delle iniziative e delle attivita' di cui all' art. 2 della presente legge, con l' indicazione dei preventivi di massima e degli elementi attivi ad illustrare l' opportunita' delle medesime iniziative.

Il 7% dello stanziamento disponibile potra' essere destinato a << fondo riserva >> per l' attuazione di iniziative non prevedibili e non qualificabili al momento della presentazione del programma e verra' utilizzato sentita la Commissione consiliare competente.

Il programma dovra' altresì indicare quali  sono le iniziative che si intendono ripetere per piu' di un anno, nell' ambito del bilancio poliennale, per assicurare continuita' ed efficacia all' azione promozionale programmata.

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il programma  di cui ai precedenti commi del presente articolo entro il 30 novembre dell' anno precedente a quello cui si riferisce l' attivita' programmata.

Per l' esercizio 1978, il programma va approvato entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

I provvedimenti di attuazione del programma sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al Turismo.

ARTICOLO 5

Per il conseguimento delle finalita' di cui alla presente legge e' autorizzato, per l' esercizio 1978, uno stanziamento di lire 1.200.000.000 sul Cap. 282 << Spese per la promozione della domanda turistica e per la propaganda >>, mediante prelievo della corrispondente somma dal << Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione >>  recante una dotazione di lire 38.830.000.000= (Cap. 349).

Per gli esercizi successivi, lo stanziamento relativo sara' stabilito in sede di approvazione del bilancio regionale.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Data a Bari, addì 7 luglio 1978