TITOLO I
FINALITA'
ARTICOLO 1
(Obiettivi)
La Regione promuove la formazione professionale al fine di rendere
effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire lo
sviluppo integrale della personalita'.
La Regione intende valorizzare il ruolo delle forze sociali
sindacali ed imprenditoriali nella definizione delle attivita' di formazione
professionale e quello degli Enti locali anche nella gestione delle stesse.
La formazione professionale, quale strumento della politica del
lavoro, deve essere collegata agli obiettivi della programmazione
comprensoriale, regionale e nazionale.
L' esercizio delle attivita' di formazione professionale e' libero
sempre che rispondente ad utilita' generale e al pubblico interesse.
ARTICOLO 2
(Strumenti)
La Regione, nell' ambito delle proprie competenze, promuove:
studi, ricerche, documentazioni sui problemi della formazione e del
lavoro, per la elaborazione di programmi
organici di intervento collegati al
piano regionale di sviluppo economico.
La Regione, tenendo conto delle scelte prioritarie del piano
annuale e pluriennale di cui agli artt. 7 e 8 e della dinamica del mercato del
lavoro nelle attivita' produttive e nei servizi, attua:
a) corsi di qualificazione, rivolti ai giovani sprovvisti
di qualifica professionale;
b) corsi di specializzazione, di aggiornamento e
perfezionamento, rivolti ai lavoratori occupati e disoccupati che intendano
migliorare la propria preparazione, ivi compresi i quadri del settore pubblico;
c) corsi di qualificazione e di riqualificazione rivolti ai
lavoratori disoccupati e precariamente occupati, che intendano conseguire una
nuova e diversa qualificazione professionale, a qualsiasi livello;
d) progetti speciali di qualificazione e riqualificazione
rivolti ai lavoratori disoccupati, precariamente occupati o in Cassa
integrazione guadagni, che intendano conseguire una nuova e diversa
qualificazione professionale, a qualsiasi livello, e programmi di
sperimentazione da realizzare anche con l' intervento del Fondo sociale
europeo;
e) corsi di aggiornamento e/ o di riconversione del
personale addetto alle attivita' di formazione professionale;
f) corsi per apprendisti;
g) corsi negli istituti di prevenzione e di pena;
h) corsi per informatori socio economici;
i) corsi per operatori del commercio, del turismo e dell'
artigianato;
l) formazione professionale diretta allo svolgimento di
professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie;
m) corsi di perfezionamento e di specializzazione post -
scuola secondaria superiore e post - unitaria, idonee a favorire l' inserimento
nel mondo del lavoro;
n) corsi di preavviamento al lavoro per giovani
disoccupati;
o) ogni altra attivita' che, rientrando nelle finalita' della
legislazione regionale, nazionale e comunitaria e favorendo il diritto al
lavoro, sia destinata alla formazione, al perfezionamento, alla
riqualificazione ed all' orientamento professionale, per qualsiasi finalita',
compresa quella relativa agli operatori nel campo della cultura e della
educazione permanente e quella conseguente a riconversione di attivita'
produttive.
Ai corsi di cui al presente articolo accedono gli invalidi civili
e del lavoro, gli handicappati fisici e psichici ed i disadattati per i quali,
quando e' il caso, saranno attuate forme di assistenza medico - psico -
pedagogica e di sostegno.
Corsi speciali potranno essere istituiti nei casi di comprovata
impossibilita' di inserimento.
ARTICOLO 3
(Ordinamento didattico)
Le attivita' formative di cui all' art. 2 tendono al conseguimento
di livelli professionali tali da assicurare ai lavoratori inserimento e
mobilita' professionali nella Regione, nel territorio nazionale e comunitario.
L' ordinamento didattico dei corsi, fatta salva la competenza
dello Stato di cui alle lett. r) ed s) dell' art. 30 del DPR 24/ 7/ 77, n. 616,
fornisce:
- i profili professionali e
relative capacita' tecnico - professionali da conseguire;
- i requisiti di ammissione ai
corsi;
- la durata del corso;
- le attrezzature;
- i criteri per il conferimento
delle supplenze;
- gli stages aziendali;
- le prove finali, gli attestati
ed i diplomi relativi;
- i titoli e i requisiti
richiesti per l' insegnamento teorico e pratico.
Per rispondere meglio alle esigenze di formazione professionale
del settore agricolo legato alle vicende culturali aziendali la Giunta
regionale, sentita l' apposita Commissione consiliare, e' autorizzata ad
emanare norme esplicative per lo svolgimento dell' attivita' di formazione
professionale in agricoltura.
L' ordinamento didattico, elaborato nel rispetto della liberta' di
insegnamento e delle metodologie, e' approvato dalla Giunta regionale, su
proposta dell' Assessore alla PI, sentita la Commissione consiliare competente.
ARTICOLO 4
(Destinatari della formazione
professionale)
Possono iscriversi ai corsi di formazione professionale i
cittadini italiani e stranieri e gli apolidi in possesso dei requisiti previsti
dall' ordinamento didattico.
TITOLO II
(L' ATTIVITA' DI FORMAZIONE)
ARTICOLO 5
(Gli interventi)
La Regione predispone gli interventi finalizzati agli obiettivi
previsti dalla presente legge, in attuazione dei piani poliennali e annuali di
programmazione economica regionale, e adotta al riguardo il metodo della
programmazione poliennale articolata in piani annuali.
La Regione, nell' ambito di tali interventi, si avvale per la
gestione diretta degli Enti delegati di cui al successivo art. 18.
Gli Enti delegati provvedono allo svolgimento delle attivita' relative
ai piani annuali e pluriennali.
Nel caso di inadempienza da parte degli Enti delegati la Regione
potra' ad essi sostituirsi nell' effettuazione delle attivita'.
La Regione, per l' attuazione dei corsi del piano annuale,
realizza altresì apposite convenzioni di
cui all' art. 13 con Enti ed Associazioni nazionali, regionali e territoriali
che siano espressione delle Organizzazioni democratiche dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori
autonomi, degli imprenditori, delle istituzioni regionali, territoriali,
associativi, di carattere formativo e sociale o con aziende o consorzi di esse,
nonche' con enti ed associazioni che perseguano statutariamente, senza scopo di
lucro, finalita' di formazione professionale, che si caratterizzino per l'
efficienza del servizio e per la qualita' dei corsi.
Per attivita' di formazione prevista nei piani annuali che non
possono essere svolti da enti delegati o convenzionati di cui ai punti
precedenti, possono essere stipulate convenzioni particolari con enti pubblici e/
o enti specializzati.
Per quanto attiene l' utilizzo dei locali e di attrezzature delle
istituzioni scolastiche statali ai fini dell' attuazione dei piani di
formazione professionale di fa riferimento all' art. 38 del DPR n. 616 del 24/
7/ 77.
ARTICOLO 6
(Programmazione e Coordinamento)
Tutte le attivita' di formazione professionale di cui all' art. 2
comunque svolte nell' ambito regionale sono programmate e coordinate dall'
Assessorato regionale alla PI che predispone anche i relativi piani finanziari.
Per l' assolvimento di tali funzioni di programmazione ed allo
scopo di favorire un efficace collegamento tra politiche occupazionali e
politiche di formazione, e' istituito presso l' Assessorato alla PI, nell'
ambito del Settore Formazione professionale, l' Ufficio Programmazione dell'
attivita' di formazione che, in linea con la programmazione statale del settore
e con l' indirizzo programmatico e di sviluppo del territorio, ed in stretta
collaborazione con gli Organi tecnici del Comitato regionale per la
Programmazione, ricerca ed elabora notizie relative alle esigenze di
formazione, alle previsioni occupazionali, alla dinamica tecnologica e dei
processi produttivi, alle scelte professionali, al collocamento degli allievi.
Per la ricerca ed elaborazione dati l' Ufficio si avvale dell'
ausilio tecnico - scientifico delle strutture di Istituti di ricerca e di
elaborazione dati anche a livello universitario esistenti nel territorio
regionale, dando priorita' a quelle organicamente collegate con la Regione e si
avvale, altresi', della collaborazione degli Enti locali, delle Organizzazioni
sindacali, dei Consigli scolastici distrettuali e provinciali, degli Organi
periferici del Ministero del Lavoro, del contributo delle consulte di gestione
sociale e di tutti gli operatori della formazione professionale.
L' Ufficio predispone altresì i progetti di interventi finanziabili da parte della Comunita'
Europea, o da altri Organi nazionali o sovranazionali.
ARTICOLO 7
(Piano poliennale di formazione)
La Regione, per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente
legge, predispone il programma poliennale comprensivo di tutte le iniziative e
le attivita' di formazione professionale o comunque da realizzare nell' ambito
regionale.
Il programma, basato essenzialmente su reali previsioni
occupazionali nei servizi e nei diversi settori economici e sulle esigenze
poste dai nuovi insediamenti, contestualmente a quelle poste dalle
riqualificazioni e dall' aggiornamento in relazione ai processi di
ristrutturazione e riconversione produttiva, stabilisce:
a) le linee di intervento, in
armonia con gli obiettivi ed i piani di sviluppo della Regione e le priorita'
dei settori di intervento con riferimento agli ambiti territoriali;
b) per la previsione globale di
spesa, ripartendola in esercizi finanziari ed in settori di intervento, secondo
le esigenze del territorio e delle mobilita' del lavoro;
c) la previsione di massima del
numero delle unita' da qualificare, specializzare, riqualificare aggiornare nei
diversi settori di intervento, sulla
base degli obiettivi e dei piani di sviluppo;
d) le iniziative per l'
aggiornamento del personale docente e non docente operante nei centri e le
relative modalita' di attuazione;
e) tempi, criteri e finanziamenti
degli interventi rivolti all' adeguamento ed alla riconversione delle strutture
e dei Centri, nonche' alla costruzione
di nuove sedi;
f) i tempi e le modalita' di
attuazione di tutti gli interventi, indagini e ricerche, previsti dal
precedente art. 2;
g) la previsione di tutti i servizi
e gli interventi necessari per garantire la piena attuazione al diritto alla
formazione ed un efficace sistema di orientamento professionale di attivita'
collaterali ed integrative.
Lo schema del programma poliennale, corredato degli elementi informativi
e revisionali che ne costituiscono il fondamento, viene predisposto dall'
Assessorato alla PI anche sulla base delle indicazioni dei Consigli scolastici
distrettuali e sentita la Commissione di cui al successivo art. 10 nonche'
quella di cui all' art. 22 della legge 12/ 8/ 77 n. 675, viene definito dalla
Giunta regionale ed e' approvato dal Consiglio regionale.
ARTICOLO 8
(Piano annuale di formazione)
Il Consiglio regionale, entro il primo semestre di ogni anno
approva il piano annuale per la formazione professionale predisposto dalla
Giunta regionale, col quale si determina:
1) i settori di intervento e il
numero delle unita' da qualificare, specializzare, riqualificare, aggiornare,
perfezionare e riconvertire, secondo le
aperture di cui all' art. 2 della presente legge;
2) gli Enti interessati alla
attivita' di formazione professionale e le relative sedi di svolgimento, nonche' le aziende o consorzi di esse per le
attivita' di cui al 2°comma del
successivo art. 20;
3) l' organico del personale docente
e non docente per ogni sede di attivita';
4) l' eventuale ammodernamento ed
ampliamento delle sedi, nonche' delle attrezzature dei Centri;
5) l' impegno di spesa riferito
all' esercizio finanziario globale poliennale.
Il piano annuale prevedera' tutte le attivita' comprese tra il
primo ottobre di ogni anno ed il 30 settembre dell' anno successivo.
Detto piano terra' altresì conto, in attesa dell' attuazione della
riforma della scuola secondaria superiore, delle proposte formulate dagli
Istituti professionali ubicati nel
territorio regionale che non potranno
comunque essere in contrasto con la
programmazione poliennale della Regione.
ARTICOLO 9
(Stages aziendali)
La programmazione didattica dei corsi dovra' conformarsi di norma
a criteri di brevita' ed essenzialita' dei cicli formativi, anche attraverso
una strutturazione modulare e l' adozione di sistemi di integrazione fra
esperienze formative ed esperienze di lavoro.
La Regione e gli enti delegati possono stipulare convenzioni con
aziende e imprese per la effettuazione presso di esse di stages o periodi di
tirocinio pratico, allo scopo di completare, con l' inserimento in particolari
processi produttivi, le conoscenze professionali degli allievi e dei docenti,
garantendo la finalita' formativa di tale attivita'.
La Regione garantisce la completa
copertura degli allievi e dei docenti dai rischi di infortunio.
TITOLO III
ORGANI CONSULTIVI
ARTICOLO 10
(Commissione regionale della
formazione professionale)
Presso l' Assessorato alla PI e' istituita la Commissione della
formazione professionale così composta:
- Assessore alla PI della Regione
Puglia o suo delegato;
- Il Coordinatore del settore
formazione professionale;
- Sovrintendente Regionale
scolastico;
- Direttore dell' Ufficio
Regionale del Lavoro e della MO;
- cinque esperti di formazione
professionale eletti dal Consiglio regionale;
- sei rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
- due rappresentanti della
Federazione degli Industriali della Puglia;
- un rappresentante della
Federazione regionale degli agricoltori;
- un rappresentante dell'
Associazione sindacale - Intersind;
- un rappresentante dell' Unione
regionale del Commercio e del Turismo della Puglia;
- tre rappresentanti delle
Organizzazioni Cooperative legalmente riconosciute su piano nazionale;
- tre rappresentanti degli Enti
gestori di formazione professionale convenzionali;
- un rappresentante dell' ENPI;
- tre rappresentanti delle Organizzazioni
artigiane maggiormente rappresentative;
- tre rappresentanti delle
Associazioni professionali dei coltivatori diretti maggiormente
rappresentative;
- un rappresentante delle
Associazioni degli imprenditori della pesca maggiormente rappresentative;
- due rappresentanti delle
Universita';
- un rappresentante per ogni
Consiglio scolastico provinciale;
- un rappresentante per ogni
amministrazione provinciale;
- un rappresentante delle
organizzazioni sindacali dei Dirigenti d' aziende.
La Commissione e' nominata con Decreto del Presidente della Giunta
ed e' presieduta dall' Assessore alla PI o da un suo delegato.
La Commissione dura in carica 5 anni ed i membri sostituiti
restano in carica sino alla cessazione del mandato della Commissione.
La Commissione decaduta continua a svolgere i compiti
istituzionali sino alla costituzione della nuova Commissione.
La Commissione puo' articolarsi in sottocommissioni centrali o
provinciali presiedute dall' Assessore o da un
delegato.
La Commissione e le sottocommissioni sono integrate da funzionari
di Assessorati, le cui attribuzioni hanno afferenza con la materia della
formazione professionale.
Alla Commissione, oltre ai compiti dell' art.2 della legge 1/ 6/
1977, n. 285, sono attribuiti anche quelli relativi a:
a) consulenza nelle funzioni di
indirizzo e di coordinamento delle attivita' in materia di formazione
professionale;
b) esprimere pareri periodici in
merito alla elaborazione ed attuazione dei piani di attivita' di formazione
e di riqualificazione dei livelli di
professionalita' degli operatori del
settore;
c) proporre studi e ricerche
sulla formazione professionale.
Le materie su cui si devono pronunciare le sottocommissioni sono
determinate, di volta in volta, dal Presidente della Commissione.
Funge da Segretario della Commissione un funzionario di almeno VI
livello del Settore formazione professionale.
Ai componenti della Commissione e' corrisposto un gettone di
presenza nel rispetto della normativa regionale.
ARTICOLO 11
(Consulta di gestione sociale)
Presso ogni Centro di formazione professionale, esclusi quelli
convenzionati ai sensi del penultimo comma dell' art. 5, e' costituita una
Consulta di gestione sociale così composta:
a) un rappresentante dell' Ente
gestore;
b) il direttore del Centro;
c) due rappresentanti dei
docenti;
d) due rappresentanti degli
allievi;
e) un rappresentante dei
genitori;
f) un rappresentante del
personale non docente;
g) un rappresentante del
Distretto scolastico;
h) tre rappresentanti delle Organizzazioni
sindacali dei lavoratori piu' rappresentative sul piano nazionale designate
dalle segreterie provinciali;
i) tre rappresentanti del Comune
in cui ha sede il Centro designati dal Consiglio comunale di cui uno
espressione delle minoranze;
l) un rappresentante designato
dalle Organizzazioni degli imprenditori piu' rappresentative ed
interessate alle attivita' preminenti
del Centro;
m) un rappresentante dei
lavoratori autonomi interessati alle attivita' preminenti del Centro.
I rappresentanti di cui alle lettere c - d - e - f – sono eletti
dalle rispettive assemblee.
Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del Centro.
La Consulta e' nominata dall' Assessore alla PI entro i primi 15
giorni dall' inizio dell'attivita' formativa.
A tal fine le designazioni, di cui alla lettera a - b - h - i - l
- m-, da richiedersi al Centro entro il 10 settembre e gli atti di
proclamazione degli eletti di cui alle lettere c - d - e-, devono pervenire
all' Assessorato alla PI entro 45 (quarantacinque) giorni dall' inizio dell'
attivita' formativa, pena la decadenza dal diritto alla rappresentanza.
La Consulta elegge nel suo seno il Presidente e dura in carica per
due anni formativi.
Gli allievi durano in carica sino alla conclusione dei corsi cui
appartengono. La durata in carica del rappresentante dei genitori e' correlata
alla iscrizione e frequenza del figlio al corso.
Gli allievi ed i genitori sostituiti durano in carica, comunque,
sino alla scadenza del mandato della Consulta.
La Consulta propone iniziative ed esprime pareri su:
a) modalita' di svolgimento delle
attivita' formative del piano annuale;
b) iniziative per lo sviluppo
delle attivita' formative;
c) miglioramento funzionale del
Centro;
d) iniziative psico -
pedagogiche, didattiche e di orientamento professionale;
e) attivita' di carattere
sociale, educativo, collaterali ed integrative;
f) modalita' di attuazione dei
servizi sociali a favore degli allievi;
g) bilancio preventivo e
consultivo.
La Consulta, in relazione alle attivita' di cui al comma
precedente, puo' assumere elementi conoscitivi nell' ambito del territorio dei
distretti scolastici in cui gravita il Centro.
La Consulta e' regolarmente costituita in assemblea con la
presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti gia' designati o eletti
in prima convocazione e della maggioranza relativa in seconda convocazione.
La convocazione deve essere fatta almeno tre giorni prima con
lettera raccomandata, a cui deve essere allegato l' ordine del giorno.
Qualora la convocazione sia andata deserta per due volte
consecutive, il Direttore del Centro, di intesa con il Presidente, propone le
iniziative ed esprime i pareri sulle attivita' che figurano iscritte all'
ordine del giorno.
TITOLO IV
FINANZIAMENTI E ORGANIZZAZIONE
ARTICOLO 12
(Finanziamento delle attivita' di
formazione professionale)
Per lo svolgimento delle attivita' di formazione professionale i
finanziamenti sono erogati dalla Regione agli Enti interessati con riferimento
a quanto segue:
1) retribuzione del personale e
relativi oneri sociali, in relazione all' organico del personale docente e non
docente fissato secondo i criteri di cui
alla presente legge;
2) spese di organizzazione e per
il materiale didattico.
La Regione puo' anche corrispondere contributi nel quadro dei
programmi di riconversione, potenziamento e rinnovamento dei Centri, previsti
dalla presente legge.
Sono inoltre a carico della Regione tutte le provvidenze per l'
attuazione del diritto alla formazione in favore degli allievi dei corsi di
formazione professionale di cui all' art. 32.
Infine, in rapporto al volume di attivita' nella Regione, agli
Enti gestori di cui all' art. 20 della presente legge saranno altresì concesse
provvidenze finanziarie per il funzionamento dei comparti regionali o
provinciali, in relazione alle spese generali di gestione ivi compreso il
personale.
L' Ente gestore non puo' commutare ad enti terzi o a persone non
assunte dall' Ente e non comprese nel proprio organigramma di formazione
professionale la realizzazione di attivita' corsuali.
L' Ente gestore che incorre nell' inosservanza delle disposizioni
del comma precedente decade dal diritto alle relative provvidenze finanziarie e
non e' ammesso a svolgere altre attivita' di formazione professionale
finanziabili per due anni consecutivi
successivi a quello in cui e' stata commessa la inosservanza alla
disposizione di cui al comma precedente.
I rapporti finanziari tra la Regione e gli Enti gestori sono
regolati con convenzioni, secondo le indicazioni del successivo articolo.
ARTICOLO 13
(Modalita' di convenzione)
La Regione provvede alla realizzazione delle attivita' previste
dai piani annuali, in via prioritaria, attraverso l' utilizzo delle strutture
pubbliche.
Si avvale, inoltre, delle strutture degli Enti terzi di cui all'
art. 5 con i quali stipula apposite convenzioni.
Queste sono stipulate sulla base delle priorita' di intervento
individuate nei piani annuali e pluriennali e devono contenere l' indicazione:
a) delle parti, con la
specificazione del comparto e dei Centri a cui si riferiscono le provvidenze
finanziarie;
b) dei tipi, le qualita' e le
quantita' dei servizi connessi;
c) della quantita' delle
provvidenze finanziarie e della modalita' di erogazione e di intestazione del
mandato di credito;
d) della clausola con cui l' Ente
si impegna ad osservare le norme della presente legge nonche' di altre
disposizioni amministrative a contenuto generale della Regione.
La Regione, titolare del controllo sull' attuazione delle
convenzioni, esercita, di concerto con gli Enti locali, tale controllo per
quanto attiene all' andamento didattico ed amministrativo.
ARTICOLO 14
(Rendiconti)
Gli Enti gestori devono presentare la rendicontazione finanziaria
entro 120 giorni dalla chiusura dell' anno formativo.
Oltre tale termine sulle eventuali differenze finanziarie da
restituire alla Regione decorre a carico dell' Ente l' interesse commerciale al
tasso vigente al tempo di inizio della morosita'.
Lo schema di rendicontazione e' definito dall' Assessorato alla
PI, a cui e' trasmesso.
Al rendiconto deve essere allegata copia di tutta la
documentazione relativa alle spese, mentre la documentazione originale e'
trattenuta dall' ente gestore e resta a disposizione dell' Assessorato che,
attraverso l' Ufficio riscontro e rendicontazione, appositamente istituito
nell' ambito del settore di formazione professionale, provvedera' al controllo
di competenza.
La mancata rendicontazione costituisce motivi di esclusione da
ulteriori contributi.
ARTICOLO 15
(Le commissioni di esame)
La Commissione di esame e' così composta:
a) un funzionario regionale di livello retributivo e
funzionale non inferiore al Vo un Preside o un
docente di ruolo degli Istituti Professionali e Tecnici con funzione di Presidente;
b) un docente teorico del Corso, o comunque del Centro di
discipline umanistiche;
c) un docente teorico del corso, o comunque del Centro di
discipline scientifiche;
d) un docente tecnico - pratico del corso o comunque del
Centro, per le esercitazioni pratiche;
e) un funzionario degli Uffici periferici del Ministero del
Lavoro;
f) un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali;
g) un rappresentante delle Organizzazioni Imprenditoriali.
La Commissione e' nominata con atto dell'Assessorato alla PI, su designazione del Direttore del
Centro per i Commissari di cui alle
lettere b, c, d del presente articolo.
Ai componenti della Commissione e' corrisposto il compenso
previsto dalle norme regionali vigenti.
ARTICOLO 16
(Organizzazione centrale dell'
Assessorato)
A parziale modifica dell' art. 25 della legge regionale 25- 3-
1974, n. 18 i settori << Istruzione Artigiana >> e <<
Istruzione Professionale >> vengono unificati assumendo la denominazione
di << Settore formazione professionale >>.
ARTICOLO 17
(Assistenza tecnica, vigilanza e
controllo)
Nell' ambito del Settore formazione professionale e' costituito l'
Ufficio assistenza tecnica, vigilanza e controllo della formazione
professionale.
L' Ufficio assistenza tecnica, vigilanza e controllo, esercita di
concerto con gli Enti locali, le seguenti funzioni:
a) accertamento dei requisiti per
il riconoscimento dei Centri e delle sedi di svolgimento;
b) assistenza tecnica dei Centri
per il migliore conseguimento dei fini formativi;
c) vigilanza e controllo tecnico
- didattico - amministrativo - contabile sullo svolgimento delle attivita' di
formazione professionale delegate e convenzionate e autorizzate dalla Regione,
o che comunque si svolgano nel territorio della Regione.
Tale vigilanza e controllo si estende, altresì, alle attivita'
autonomamente finanziate dagli Enti gestori e autorizzate dalla Regione ai fini
del riconoscimento dell' attestato di qualifica e di quanto previsto dall' art.
41 del DPR 616 del 24- 7- 1977.
Le irregolarita' eventualmente riscontrate devono essere comunque contestate
a chiusura dell' ispezione, mediante consegna di una copia del relativo
verbale.
Avverso tale verbale l' Ente gestore puo' far pervenire, entro
cinque giorni dalla contestazione delle irregolarita', le controdeduzioni
all'assessore alla Pubblica Istruzione,
al quale spettano le conseguenti
determinazioni previste dalla presente legge.
Copie dei verbali delle visite ispettive e delle controdeduzioni saranno trasmesse
contestualmente direttamente alla Commissione consiliare alla PI.
TITOLO V
ATTIVITA' DELEGATA
ARTICOLO 18
(Finalita' - Patrimonio)
Allo scopo di esaltare la funzione programmatoria della Regione ed
in attesa che si definiscano le aree territoriali comprensoriali, la gestione
delle attivita' di formazione professionale sinora svolte direttamente dalla
Regione e' delegata alle Province e/ o a Consorzio di Enti locali.
Le dimensioni territoriali sovracomunali vanno definite in relazione ai bacini di utenza di
uno o piu' distretti scolastici,
salvaguardandone l' integrita'.
Con provvedimento della Giunta regionale verranno altresì definite
le modalita' di uso degli immobili e
delle attrezzature di proprieta' della
Regione attualmente utilizzati nella gestione diretta.
Entro la data di scadenza della normativa che regola attualmente i
rapporti tra la Regione Puglia e il CNOS - Polivalente ed il CIAPI saranno disciplinate le modalita' di trasferimento
agli Enti delegati del personale, beni e funzioni amministrative di cui alla
delibera CIPE del 12- 12- 1972.
ARTICOLO 19
(Personale)
Il personale di ruolo in servizio presso i Centri regionali di
formazione professionale alla data di pubblicazione della presente legge e'
comandato presso le Province o i Consorzi di Enti locali per il prosieguo dell'
attivita' didattica e amministrativa ai sensi della legge regionale 25- 3-
1974, n. 18.
TITOLO VI
GLI ENTI GESTORI
ARTICOLO 20
(Requisiti degli Enti)
Gli enti e le associazioni di cui all' art. 5, pena la decadenza
automatica del finanziamento, dovranno possedere i seguenti requisiti attestanti
la pubblica finalita' dell' attivita' svolta:
a) non perseguire fine di lucro;
b) avere come fine la formazione
professionale;
c) essere in possesso di
strutture, macchinari, attrezzature e sussidi didattici idonei ai tipi di corsi
assegnati;
d) sottoporsi alle ispezioni ed
al controllo della Regione di concerto con gli Enti locali;
e) accertare il controllo sociale
e la mobilita' del personale;
f) rispettare i livelli di
qualificazione richiesti dal programma regionale.
La Regione, con convenzione, puo' anche finanziare aziende e loro
consorzi che realizzino, di intesa con le
rappresentanze sindacali, corsi formativi brevi di aggiornamento e di riconversione per il
proprio personale, ai fini dell'
acquisizione di tecniche particolari.
La Regione puo' inoltre riconoscere corsi svolti a cura di
organizzazioni diverse autonomamente finanziate purche' sussistano adeguate
garanzie di idoneita' organizzative e di congruita' di mezzi, rispetto ai
programmi perseguiti.
Il riconoscimento e' accordato su istanza corredata da una
relazione che specifichi il luogo in cui i corsi saranno tenuti e precisi i
locali e le attrezzature da impiegare, il piano finanziario, il numero e la
qualifica degli insegnanti, il numero degli allievi previsto ed il programma da
svolgere.
La Giunta regionale o, se delegato, l' assessore alla PI nell'
esercizio delle funzioni gia' svolte dai disciolti Consorzi provinciali per l'
istruzione tecnica, procede all' autorizzazione ed al riconoscimento di corsi
liberi di formazione professionale autonomamente finanziati compresi gli
attestati rilasciati al termine delle prove finali.
ARTICOLO 21
(Dimensioni territoriali degli
Enti)
Agli effetti della presente legge e' considerato nazionale l' Ente
che ha strutture operative in almeno due Regioni; regionale l' Ente che ha strutture operative in almeno due province;
provinciale l' Ente che ha strutture
operative in almeno due comuni della stessa provincia; comunale l' Ente che ha
strutture operative in un solo Comune o in piu' frazioni dello stesso Comune.
ARTICOLO 22
(Comparti degli Enti gestori)
Gli Enti gestori nazionali, per essere ammessi alle provvidenze di
cui al 4°comma dell' art. 12, devono
articolarsi in comparti regionali dotati di
autonomia amministrativa e contabile.
Anche gli Enti gestori a base regionale e provinciale possono
articolarsi in comparti rispettivamente provinciali e comunali dotati di
autonomia amministrativa e contabile.
Per tutti comunque l' ulteriore articolazione in comparti minori
e' irrilevante ai fini della attribuzione delle provvidenze di cui al primo
comma.
Le erogazioni delle provvidenze sono intestate all' Ente gestore,
che ha l' obbligo di impegnarle esclusivamente per le attivita' svolte nella
Regione Puglia ed in relazione al piano annuale di formazione professionale.
ARTICOLO 23
(Organico del personale degli
Enti gestori)
Ai soli fini delle provvidenze finanziarie, l' Assessore alla PI
con riferimento al piano annuale di formazione professionale e sentita la Commissione
della formazione professionale determina l' organico:
a) del personale docente;
b) del personale non docente
delle sedi di svolgimento dei corsi;
c) del personale non docente dei
comparti degli Enti gestori.
Gli Enti gestori, 30 giorni prima dell' inizio dell' attivita',
devono trasmettere all' Assessorato alla PI i relativi organigrammi, con l'
indicazione delle persone interessate alla realizzazione delle attivita'
afferenti alle provvidenze finanziarie.
Sono altresì tenuti a comunicare l' aggiornamento entro cinque
giorni dalle relative variazioni.
ARTICOLO 24
(Assunzione)
Gli Enti gestori sono tenuti ad assumere il personale docente
iscritto all' albo di cui all' art. 26 nel rispetto e con le facolta' previste
dalle leggi dello Stato.
Resta salva la facolta' degli Enti gestori di assumere, nel
rispetto e con i limiti delle leggi dello Stato, personale docente anche al di
fuori dell' Albo qualora lo stesso risulti esaurito o personale non docente,
previa comunicazione e nulla osta da parte dell' Assessorato regionale alla PI.
Tuttavia l' assunzione non si fa luogo se puo' provvedersi
mediante la mobilita' del personale docente e non docente degli Enti gestori.
Limitatamente alle convenzioni particolari di cui al penultimo
comma dell' art. 5 puo' essere utilizzato personale al di fuori dell' elenco.
TITOLO VII
GLI OPERATORI DELLA FORMAZIONE
ARTICOLO 25
(Ruolo dell' operatore)
La Regione e' impegnata a favorire l' elevazione degli operatori della
formazione professionale ad un ruolo di protagonisti attivi e responsabili.
A tale scopo programmera' attivita' di aggiornamento permanente e
riconversione finalizzate all' arricchimento professionale e culturale, secondo
le richieste emergenti di formazione.
La partecipazione a tali attivita' e' obbligatoria.
Esse tenderanno altresì ad emancipare negli stessi lo spirito di
iniziativa, la capacita' di ricerca, la concretezza negli obiettivi, rendendoli
validi collaboratori anche nel processo di ricognizione e programmazione della
attivita' di formazione professionale.
ARTICOLO 26
(Albo regionale degli operatori
della formazione professionale)
Presso l' Assessorato alla Pubblica Istruzione, che lo costituisce
e lo aggiorna annualmente sono istituiti l' Albo regionale dei docenti della
formazione professionale dei lavoratori il quale si compone di tre parti e l'
elenco del personale non docente.
Agli effetti della presente legge per docente si intende sia l'
insegnante teorico che l' insegnante pratico.
Nell' ambito di ciascuna parte, le iscrizioni nell' Albo dei
docenti avvengono in ordine alfabetico per provincia e per gruppo di
insegnamenti.
Nella prima parte vi sono iscritti, di ufficio, i docenti
dipendenti dall' Ente Regione e comandati ai sensi dell' art. 19.
Nella seconda parte vi sono iscritti, a domanda, i docenti assunti
dagli Enti gestori alla data del 30/ 9/ 1977 secondo i criteri fissati dalla
Commissione consultiva regionale di cui alla legge Regionale 21- 3- 1977, n. 9.
Nella terza parte sono iscritti i docenti che aspirano a
partecipare a concorsi per l' assunzione banditi dagli Enti delegati o
convenzionati, ovvero i docenti che desiderino essere utilizzati come supplenti
presso i vari Centri.
Ogni Centro, per il conferimento delle supplenze, si avvarra' di
una graduatoria degli aspiranti distribuiti per fasce di qualifica e con
criteri che saranno indicati nell'
ordinamento didattico di cui all' art. 3.
L' iscrizione alla terza parte dell' Albo degli aspiranti e'
subordinata all' esito positivo di prove di idoneita'.
Tali prove sono indette di norma, annualmente, dall' Assessorato
alla Pubblica Istruzione.
La Giunta regionale stabilira' il regolamento di attuazione delle
prove e nominera' di volta in volta le Commissioni esaminatrici.
I candidati devono essere in possesso:
a) per le discipline teoriche,
dei titoli di studio previsti, in via analogica, dal DM 2- 3- 1972 e successive integrazioni e modificazioni, DM
9- 12- 1972 e DM 18- 6-1974 del Ministero
della Pubblica Istruzione;
b) per le esercitazioni pratiche,
di diploma di scuola media secondaria di 2° grado affine alla disciplina da
insegnare e di certificazione comprovante il possesso di tre anni di esperienza
nella specifica attivita' lavorativa.
Le eventuali controversie, a seconda delle aree di competenza,
saranno affidate a due Commissioni costituite a cura della Giunta e composte
rispettivamente da tre rappresentanti degli Enti delegati e tre dei sindacati,
e da tre rappresentanti degli Enti
convenzionati e tre dei sindacati
presieduta ciascuna da un funzionario regionale.
Per il personale non docente degli Enti gestori convenzionati e'
istituito un elenco al quale accedono coloro i quali trovansi in servizio alla
data del 30 settembre 1977 secondo i criteri fissati dalla Commissione di cui
alla legge regionale 21- 3- 1977, n. 9.
L' assessorato alla PI fissa il termine entro cui deve essere
avanzata la domanda di iscrizione all' Albo.
ARTICOLO 27
(Mobilita' del personale)
Il personale docente e non docente di cui all' art. 26 e' soggetto
alla mobilita' occupazionale nell' ambito dei Centri degli Enti gestori o dei
Centri convenzionati, secondo i criteri fissati dall' Assessorato alla PI nel
piano annuale e sentita la Commissione della formazione professionale di cui all'
art. 10.
Tali criteri dovranno comunque privilegiare le condizioni piu'
favorevoli in relazione alla residenza dell' interessato.
Tuttavia il personale religioso degli Enti di tale ispirazione, e'
sostituito in ogni caso con personale religioso.
Sono salvi, naturalmente, lo stato giuridico ed il trattamento
economico degli interessati agli effetti del rapporto di lavoro.
La mobilita' del personale degli Enti gestori e' considerata come
passaggio immediato e diretto da una azienda all' altra ai sensi dell' art. 11
della legge 29/ 4/ 1949 n. 264.
La mobilita' e' disposta e revocata dall' Assessorato alla PI in
relazione alle relative richieste degli Enti
delegati e degli Enti gestori.
Si da' luogo comunque, d' ufficio, al trasferimento nel caso di soppressione
del corso o del Centro nell' ambito
delle rispettive e specifiche competenze professionali e nel rispetto della complessiva anzianita' di
servizio.
Tuttavia resta salva la facolta' dell' Ente gestore a carattere
nazionale di trasferire o distaccare, per esigenze di servizio o motivi
familiari, il proprio personale negli o dagli uffici e centri della Regione in sostituzione di quel personale
trasferito fuori della Regione.
Eventuali e circostanziati ricorsi da parte dei lavoratori
relativi all' applicazione dei criteri di attuazione della mobilita' saranno
affidati alle Commissioni di cui all' art. 26.
ARTICOLO 28
(Orario di lavoro)
Per tutto il personale docente e non docente della formazione
professionale, sia degli Enti delegati che degli Enti gestori privati, l'
orario pieno di lavoro e' di 36 ore settimanali.
Per il personale docente l' orario di lavoro si ripartisce:
- in 24 ore settimanali di effettivo insegnamento sia
teorico che pratico;
- in 12 ore settimanali da utilizzare per la predisposizione
dei programmi, delle lezioni e delle esercitazioni, la partecipazione con gli
Organi collegiali, gli incontri con le famiglie, le attivita' di recupero
didattico individualizzato ai fini di una piu' completa formazione
professionale ed eventuali supplenze, auto - aggiornamento, auto -
riqualificazione, utilizzo monte – ore studio e ricerca ed ogni altra attivita'
prevista dal contratto nazionale di lavoro della categoria.
Tali attivita' saranno svolte con criteri di flessibilita'
stabiliti dalla direzione didattica d' intesa con le rappresentanze sindacali.
Le ore di supplenza saranno assegnate prioritariamente al
personale docente a tempo indeterminato impegnato a tempo parziale.
ARTICOLO 29
(Trattamento economico e
normativo del personale)
Il trattamento economico e normativo fara' riferimento:
a) per il personale comandato,
alla legge regionale 25- 3- 1974, n. 18 e successive modificazioni;
b) per il personale degli Enti
convenzionati, con esclusione di quelli di cui al penultimo comma dell' art. 5, al contratto nazionale di
lavoro di categoria.
ARTICOLO 30
(Divieto del doppio impiego)
Chiunque e' occupato con un rapporto di lavoro pubblico o privato
o e' lavoratore autonomo o libero professionista non puo' essere assunto per la
realizzazione delle attivita' delegate o di quelle convenzionate, fatta
eccezione per il personale di cui all' ultimo comma dell' art. 24.
In caso di inosservanza delle disposizioni precedenti tale
lavoratore viene immediatamente radiato dall' albo e decade dall' incarico.
Fanno eccezione alle disposizioni di cui al presente articolo
docenti universitari, dirigenti di azienda ed esperti di formazione, i quali
possono essere utilizzati per interventi specializzati od occasionali e per
prestazioni di consulenza.
TITOLO VIII
GLI UTENTI DELLA FORMAZIONE
ARTICOLO 31
(Orientamento professionale)
L' attivita' di formazione professionale deve essere preceduta ed
affiancata in tutto il suo processo da idonei interventi di orientamento
professionale e di assistenza psico - medico - pedagogica, in riferimento alle
dinamiche del mercato di lavoro e di
programmi di sviluppo regionale e nazionale e
agli interessi ed attitudini personali degli allievi.
Il servizio di orientamento professionale e' delegato alle
Province o Consorzi di Enti locali di cui all' art. 18, che utilizzeranno, in
attuazione del piano annuale, le strutture ed il personale rivenienti dai
disciolti Consorzi per l' istruzione tecnica.
La Regione definira' le modalita' per la qualificazione ed il
potenziamento del servizio e per la sua articolazione su unita' distrettuali o
pluridistrettuali, garantendo che in ogni distretto sia assicurata l' attivita'
di orientamento professionale.
Nella elaborazione di tali interventi si dovranno tener presenti
le linee di programma indicate dai
Consigli scolastici distrettuali e le indicazioni delle Consulte di centro per operare precisi
raccordi con l' istruzione secondaria
superiore.
ARTICOLO 32
(Diritto alla formazione)
Il diritto alla formazione e' reso effettivo mediante tutti gli
interventi che la Regione riterra' validi ed opportuni.
La Regione realizzera' a favore degli allievi un sistema di
servizi che garantisce il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di
carattere economico e sociale che condizionano le possibilita' di frequentare i
corsi.
La Regione, in collegamento con le unita' sanitarie locali,
assicurera' altresì apposite forme di assistenza psicopedagogica, tecnica e
sanitaria agli allievi handicappati fisici e psichici, ai fini del loro completo
inserimento nell'attivita' formativa e
favorirne la integrazione sociale.
ARTICOLO 33
(Attivita' collaterali ed
integrative)
I Centri di formazione professionale, per iniziativa della
Consulta di gestione sociale, potranno elaborare programmi ed attuare
iniziative tendenti allo sviluppo culturale della personalita' degli allievi,
avvalendosi delle apposite strutture esistenti sul territorio o messe a
disposizione della scuola, nello ambito della programmazione culturale che la
Regione elaborera' con apposita legge organica.
TITOLO IX
ARTICOLO 34
(Abrogazione delle leggi
superate)
Con l' entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte
le norme vigenti in contrasto con essa.
ARTICOLO 35
(Norme finanziarie)
Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli
di cui all' art. 33, si provvede mediante gli stanziamenti previsti, al
riguardo, nei bilanci annuali e pluriennali della Regione, con gli appositi
capitoli relativi alla formazione professionale.
Per l' esercizio finanziario 1978 relativo all' anno formativo
1978/ 79, periodo 1- 10- 1978 - 31- 12- 1978, si fa fronte con le
disponibilita' residue all' atto dell' entrata in vigore della presente legge
ai capitoli 53 e 214 ed a quelli della rubrica II << Formazione professionale
>> dal Cap. 294 al Cap. 310 del bilancio regionale 1978, nonche' mediante
prelievo dal Fondo globale per il finanziamento di legge in corso di adozione,
cap. 349.
Al bilancio di previsione per l' esercizio 1978 sono introdotte le
seguenti variazioni:
VARIAZIONI IN AUMENTO:
- Cap. 294 << Formazione professionale dei lavoratori
>> L. 188.000.000
- Cap. 297 << Gestione indiretta - mezzi propri >> L.
2.000.000.000
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:
- Cap. 349 << Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti
da legge regionalein corso di adozione >> L. 2.188.000.000 sia per quanto
attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa.
TITOLO IX
ARTICOLO 36
(Esecuzione)
L' esecuzione della presente legge e' affidata all' Assessorato
alla Pubblica Istruzione della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 17 Ottobre 1978