ARTICOLO 1
La Regione, nel rispetto della legge n. 192 del 2- 5- 77, assume
idonee iniziative rivolte alla ripresa ed allo sviluppo della molluschicoltura
nonche' al miglioramento dei sistemi di raccolta dei molluschi eduli
lamellibranchi a sviluppo naturale.
La Regione, in considerazione del previsto incremento della
molluschicoltura e della necessita' del trattamento igienico anche dei prodotti
di origine extraterritoriale, nazionali ed esteri, immessi nel mercato interno,
favorisce la realizzazione di una adeguata rete regionale di impianti di
depurazione di molluschi eduli lamellibranchi in conformita' dei requisiti
prescritti dalla legge n. 192 del 2- 5- 77.
La Regione, infine, favorisce l' adeguamento igienico dei locali
di vendita al dettaglio dei molluschi eduli lamellibranchi, compresi i
chioschi, in conformita' alle prescrizioni di cui all' art. 11 della suddetta
legge 192 del 2- 5- 77.
ARTICOLO 2
Le provvidenze della presente legge riguardano in particolare:
1) le opere di realizzazione, ampliamento e miglioramento
di vivai di molluschi eduli lamellibranchi e di impianti fissi o galleggianti,
per la coltivazione, l' allevamento, l' ingrassamento e il deposito degli
stessi molluschi;
2) le opere, le attrezzature e le pertinenze destinate alla
raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale;
3) le opere di realizzazione, ampliamento ed adeguamento
degli impianti di depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi, nel rispetto
delle vigenti disposizioni di legge;
4) le opere di adeguamento igienico dei locali di vendita
al dettaglio dei molluschi eduli lamellibranchi compresi i chioschi nonche' l'
acquisto delle adeguate attrezzature frigorifere.
ARTICOLO 3
La concessione delle provvidenze di cui all' art. 1 della presente
legge avviene attraverso un piano annuale di intervento predisposto dalla
Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale entro il 30- 6 di ogni
anno.
Il piano, in rapporto alle esigenze territoriali, terra' conto
delle seguenti priorita':
1) iniziative dei Comuni, singoli
o associati, per la realizzazione di impianti di depurazione;
2) iniziative di cooperative di
molluschicultori o pescatori e loro consorzi;
3) iniziative di altre imprese
specializzate nel settore della molluschicoltura della stabulazione e depurazione
dei molluschi eduli lamellibranchi.
Per quanto riguarda in particolare gli impianti di depurazione; le
opere in corso di realizzazione sono ammissibili a contributo solo per l'
esercizio 1979, purche' i relativi lavori abbiano avuto inizio successivamente
alla legge n. 192 del 2- 5- 77 e purche' l' impresa richiedente appartenga al
settore della molluschicoltura.
ARTICOLO 4
Al fine della concessione delle provvidenze per la realizzazione,
ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione, gli interessati
debbono far pervenire all' Assessorato regionale alla Sanita', entro il 30
aprile di ogni anno, apposita domanda su carta legale corredata da:
a) progetto dell' opera, conforme
ai requisiti previsti dalla legge n. 192 del 2- 5- 77 e il computo metrico
estimativo;
b) pianta planimetrica in scala 1
a 100 della zona destinata all' impianto estesa per un raggio di almeno 1.000
metri dall' impianto stesso;
c) relazione tecnica dalla quale
risultino in dettaglio le prescritte modalita' di trattamento ed ogni altro
utile elemento inerente al processo di depurazione;
d) preventivo delle spese;
e) autorizzazione dell' autorita'
marittima competente alla captazione delle acque destinate al rifornimento
degli impianti di depurazione.
Al fine della concessione dei contributi per l' adeguamento
igienico dei locali di deposito e di vendita al dettaglio dei molluschi eduli
lamellibranchi, compresi i chioschi, gli interessati devono rivolgere apposita
domanda all' Assessorato alla Sanita', entro lo stesso termine di cui al primo
comma del precedente articolo; la domanda, corredata di un dettagliato
preventivo di spesa, deve essere munita del parere favorevole dell' ufficio
sanitario e dell' ufficio tecnico del Comune.
Per l' anno 1979 il termine di cui al presente articolo scade il
trentesimo giorno successivo all' entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 5
Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui al primo comma
del precedente art. 1 vanno indirizzate all' Assessorato regionale all' Agricoltura,
corredate dagli elaborati progettuali, dalla relazione tecnico – finanziaria e
dal computo metrico entro i termini indicati dal precedente art. 4.
ARTICOLO 6
Gli Assessorati all' Agricoltura ed alla Sanita' si avvalgono, ai
fini dell' istruttoria delle domande di contributo di cui ai precedenti artt. 4
e 5, dei propri servizi tecnici e degli altri uffici competenti della Regione.
ARTICOLO 7
Le provvidenze di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 2
consistono in contributi in conto capitale nella misura massima del 25% della
spesa ammessa, ovvero, in alternativa, nella concessione del concorso regionale
sugli interessi per prestiti di durata decennale da contrarsi con gli istituti
abilitati all' esercizio del credito agrario di miglioramento.
Il concorso negli interessi e' pari alla differenza tra le rate di
preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di interesse praticato
dagli stessi istituti di credito agrario - entro i limiti stabiliti con decreto
del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dell' Agricoltura e Foreste
- e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate in modo che a carico
dei beneficiari resti un tasso del 4%.
L' Ente Regionale di Sviluppo Agricolo e' tenuto a rilasciare
fideiussioni alle Cooperative dei produttori di molluschi eduli lamellibranchi
e loro consorzi, sui mutui di cui al primo comma del presente articolo.
ARTICOLO 8
La concessione delle provvidenze per gli impianti di depurazione
e' subordinata alla condizione che le dimensioni dello impianto non sia
inferiore a 300 mq di superficie utile delle vasche di depurazione.
I contributi sono così determinati:
a) iniziative dei Comuni e loro
consorzi: contributo in conto capitale nella misura del 100% della spesa
ammessa;
b) iniziative delle cooperative e
loro consorzi:
contributo in conto capitale
nella misura del 50% della spesa ammessa e, per la restante parte, contributo
in conto interessi con le modalita' di cui al precedente art. 7, comma II e
III;
c) iniziative di altre imprese di
molluschicoltura, stabulazione e depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi
che dimostrino di avere una produzione ovvero una lavorazione propria adeguata
alla capacita' dell' impianto di depurazione di cui si chiede il finanziamento:
contributo in conto capitale nella misura del 30% della spesa ammessa.
ARTICOLO 9
I contributi per l' adeguamento igienico dei locali di vendita al
dettaglio dei molluschi eduli lamellibranchi, compresi i chioschi, sono così determinati:
70% della spesa ammessa a contributo.
ARTICOLO 10
Prima che sia trascorso il termine di dieci anni dalla data di
realizzazione delle opere attuate con i benefici della presente legge, i
relativi beni non potranno essere alienati o distolti dalla loro destinazione
senza il preventivo benestare notificato dal Presidente della Giunta regionale.
Tutte le provvidenze previste dalla presente legge saranno
liquidate a compimento delle opere autorizzate ed ammesse a contributo.
ARTICOLO 11
All' entrata in vigore della presente legge, la legge regionale n.
13 del 25- 1- 1975 e' abrogata.
ARTICOLO 12
A decorrere dal corrente esercizio finanziario sono istituiti nel
bilancio regionale i seguenti capitoli:
<< Spese per la concessione di contributi in conto capitale
per la realizzazione, l' ampliamento, l' adeguamento di impianti di depurazione
dei molluschi eduli lamellibranchi e per l' adeguamento igienico dei locali di
vendita al dettaglio >>, con uno stanziamento di L. 1.200 milioni per
ciascuno degli anni dal 1979 al 1981 >>.
<< Concorso regionale negli interessi per i mutui contratti
per la realizzazione, l' ampliamento e l' adeguamento di impianti di
depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi >>, con uno stanziamento
di L. 60.000.000 nel 1979, di L. 120.000.000 nel 1980, di L. 180 milioni dal
1981 al 1988, di L. 120.000.000 nel 1989,
di L. 60.000.000 nel 1990 >>.
<< Spese per la concessione di contributi in conto capitale
per la realizzazione, l' ampliamento, il miglioramento: di vivai di molluschi
eduli lamellibranchi; di impianti fissi o galleggianti per la coltivazione, l'
allevamento, l' ingrassamento, il deposito degli stessi molluschi; di opere,
attrezzature e pertinenze destinate alla raccolta dei molluschi eduli
lamellibranchi a sviluppo naturale >>, con uno stanziamento di lire
1.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1979 al 1981.
<< Concorso regionale negli interessi di prestiti contratti
per la realizzazione, l' ampliamento, il miglioramento dei vivai, degli
impianti e delle opere previste dall' art. 2 della legge regionale "
Ripresa e sviluppo della molluschicoltura, miglioramento sistemi di raccolta
dei molluschi lamellibranchi a sviluppo naturale - Provvidenze per la
realizzazione di una rete di impianti di depurazione molluschi" ai punti 1
e 2 >> con uno stanziamento di Lire 75.000.000 per il 1979 di L.
150.000.000 per il 1980, di L. 225.000.000 dal 1981 al 1988, di L. 150.000.000
per il 1989, di Lire 75.000.000 per il 1990.
ARTICOLO 13
Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge si
provvede:
per il 1979 operando le seguenti variazioni di bilancio in
diminuzione:
cap. 123 lire 500 milioni
cap. 441 lire 1635 milioni
e utilizzando l' assegnazione dei fondi per la legge n. 192 del 2-
5- 1977 di lire 700 milioni effettuando la necessaria variazione nelle parti
entrata e spesa del Bilancio:
per il 1980 e 1981 utilizzando quota parte dei fondi recati dal
capitolo 50 dell' entrata del Bilancio pluriennale 1979- 1981;
per gli anni successivi, i capitoli relativi alle annualita'
passive del concorso regionale sugli interessi per prestiti e mutui saranno
finanziati con assegnazione riveniente alla Regione per programmi regionali di
sviluppo.
Data a Bari, addì 7 settembre 1979