ARTICOLO 1
La Regione Puglia, ai sensi dell' art. 12 dello Statuto, promuove
ed attua una politica di interventi sul territorio regionale per la
salvaguardia dei beni paesaggistici e culturali, nel rispetto della vigente
normativa statale e fatte salve le leggi quadro da emanarsi ai sensi dell' art.
48 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
ARTICOLO 2
Per l' attuazione degli interventi di cui al precedente articolo,
la Regione provvedera' con successivi provvedimenti legislativi che tengano
conto delle particolari caratteristiche che l' intervento dovra' avere ai fini
della tutela paesaggistica, panoramica, ambientale, storico - artistica,
monumentale, nell' ambito della normativa vigente.
L' Assessorato alla Cultura provvedera', d' intesa con l'
Assessorato all' Urbanistica e sentita la Sovrintendenza ai Monumenti per i
beni tutelati dalla legge 1- 6- 1939, n. 1089, alla formulazione del piano
territoriale di inquadramento delle zone interessate. Il piano va redatto e
sottoposto all' approvazione del Consiglio regionale entro 3 mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 3
Nell' ambito e in attesa di detto piano, la salvaguardia dei
trulli di Alberobello e' dichiarato problema di preminente interesse culturale,
essenziale anche allo sviluppo economico e sociale della Puglia.
La Regione cura la valorizzazione e la salvaguardia dell' ambiente
paesistico, storico, artistico e culturale dei trulli di Alberobello nel quadro
dello sviluppo turistico e generale dell' assetto territoriale della Regione
Puglia.
ARTICOLO 4
La zona dei trulli e delle localita' boscose site nel territorio
di Alberobello ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29- 6- 1939,
n. 1497, ed e', quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella
legge stessa.
Tale area e' delimitata dal DM 26 marzo 1970, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 210 del 21- 8- 1970.
ARTICOLO 5
Nell' ambito della legislazione vigente, la Regione Puglia
concede:
A) - a favore del Comune di Alberobello, contributi a fondo
perduto per interventi di espropriazione, acquisizione, restauro, risanamento
conservativo dei trulli;
B) - a favore di privati proprietari di trulli per opere di
risanamento e restauro conservativo, contributi in conto capitale nella misura
non eccedente il 50% della spesa riconosciuta ammissibile e contributi sugli
interessi, nella misura del 10%, sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'
ammortamento del 50% del costo degli interventi, da finanziare mediante mutuo
da contrarsi con Istituti autorizzati.
I contributi di cui al punto B) sono corrisposti ai proprietari
che si obbligano a destinare l' immobile ad abitazione per se' o per altri per
un periodo non inferiore a 15 anni alle condizioni concordate con il Comune
attraverso apposita convenzione.
Per gli immobili locati anteriormente all' operazione di restauro
o risanamento dovra' essere assicurata la prelazione in favore dei precedenti
locatori.
Qualora il proprietario non assuma gli obblighi di cui ai commi
precedenti ovvero, dopo 25 anni dall' avvenuto restauro o risanamento, ed il
Comune non abbia esercitato il diritto di cui all' art. 11 della presente
legge, gli obblighi ed i vincoli precedenti sono trasferiti all' acquirente e
l' alienante dovra' restituire in un' unica soluzione il contributo percepito,
piu' gli interessi legali.
Qualora il proprietario non assuma gli obblighi di cui ai commi
precedenti ovvero, dopo averli assunti, non li rispetti, il rimborso della
spesa dovra' essere effettuato per intero, in unica soluzione, maggiorata degli
interessi legali. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi e' nullo quale ne
sia il contenuto apparente.
Per gli edifici che in base alle previsioni del programma di
interventi debbano essere demoliti si provvede alla acquisizione mediante
espropriazione per pubblica utilita'.
ARTICOLO 6
Gli interventi di restauro, espropriazione, acquisizione,
risanamento dei trulli di Alberobello sono effettuati con l' osservanza dei
seguenti criteri:
- gli interventi saranno
effettuati sulla base di programmi adottati dal Comune nell' ambito dei
programmi pluriennali di attuazione di cui alla legge statale 28- 1- 77,
n.10 nonche' del Titolo IV della legge
statale 5- 8- 78, n. 457 e sotto la vigilanza dell' Assessorato regionale alla
Cultura che si varra' dell' Ufficio Urbanistico regionale e, in particolare,
del parere della Sovrintendenza ai Monumenti salvo l' articolo 124 della
Costituzione, per i fabbricati soggetti alle norme di tutela della legge 1- 6-
1939, n. 1089 e nei modi e termini dalla stessa previsti;
- il Comune, ai sensi e nei
termini della normativa vigente, puo' procedere ad acquisire le aree di edifici
della zona monumentale per quei fabbricati da destinarsi ad uso di pubblico interesse, o quando, per l' inerzia
dei proprietari, il mancato intervento condizioni o comprometta il recupero
complessivo di aree o scomparti unitari;
- il Comune, nel rispetto della
normativa vigente, potra' acquisire aree ed edifici della zona monumentale
mediante occupazione temporanea con successiva restituzione al proprietario che
e' tenuto al rimborso delle spese
sostenute, salvo il disposto di cui all' art. 5.
Alle persone, temporaneamente trasferite, sara' concesso
contributo a carico del Comune per spese di trasloco e locazione, secondo
criteri generali stabiliti dalla stessa Amministrazione comunale.
Gli interventi saranno eseguiti, a preferenza, da Cooperative di
lavoratori specializzati, con prevalente impiego di mano d' opera locale.
In caso di inattivita' del Comune nell' espletamento dei compiti
ad esso affidati, la Regione adotta i provvedimenti sostitutivi.
ARTICOLO 7
Le istanze per ottenere i contributi devono essere presentate all'
Assessorato alla Cultura entro due mesi dalla entrata in vigore della presente
legge e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno.
Le domande devono essere corredate:
a) del progetto di massima dell' opera e del progetto
esecutivo con elenco analitico dei materiali;
b) della relazione illustrativa, atta a dimostrare la
utilita' degli interventi, in relazione al comma 2# dell' art. 6 della presente
legge;
c) del preventivo sommario di spesa;
d) dell' autorizzazione del Sindaco;
e) della dichiarazione di aver percepito o meno contributi
di altri Enti per la medesima finalita'.
ARTICOLO 8
I contributi sono concessi con Decreto del Presidente della Giunta
regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente. L'
istruttoria e' svolta dall' Assessorato alla Cultura, sentiti l' ufficio
Urbanistico regionale, per i beni soggetti alle norme di tutela di cui alla
legge 1 giugno 1939, n. 1089 e la Sovrintendenza ai Monumenti nei modi e
termini di legge.
Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono
i termini entro i quali gli interventi devono essere iniziati ed ultimati,
nonche' le modalita' di concessione, di liquidazione e pagamento del contributo
stesso, che sono comunque disciplinati dalla legge regionale n. 37 del 12
agosto 1978.
ARTICOLO 9
Le provvidenze sono cumulabili con analoghi incentivi concessi
dallo Stato o da altri Enti pubblici per le medesime iniziative.
In tali casi, pero', il finanziamento regionale deve essere
determinato in misura tale che, sommato alle predette provvidenze, non superi
la percentuale della spesa specificata dalle norme della presente legge.
ARTICOLO 10
La concessione delle provvidenze puo' essere revocata:
a) quando l' opera non venga
eseguita conformemente al progetto indicato nel relativo decreto;
b) qualora vengano accertate
irregolarita' nella contabilizzazione della spesa;
c) quando l' opera non venga
eseguita nel termine stabilito ed in quello di proroga eventualmente concessa,
salvo che cio' non sia imputabile a causa di forza maggiore, debitamente
documentata ed accertata.
ARTICOLO 11
Gli interventi edilizi di cui alla presente legge sono autorizzati
dal Sindaco ai sensi dell' art. 48 della legge statale 5- 8- 1978, n. 457.
ARTICOLO 12
Per la concessione delle previdenze previste dalla presente legge
sono autorizzati:
1) per i contributi di cui all' art. 5 lettera A) i seguenti limiti
di impegno quinquennale: per l' anno finanziario: 1979 lire 300.000.000= 1980
lire 250.000.000= 1981 lire 250.000.000= 1982 lire 250.000.000= 1983 lire
300.000.000=
2) per i contributi in conto capitale di cui all' art. 5 lettera
B) la somma di Lire 3.000.000.000=, ripartita in ragione di: L. 800.000.000 nell' anno finanziario 1979 L.
800.000.000 nell' anno finanziario 1980 L. 300.000.000 nell' anno finanziario
1981 L. 300.000.000 nell' anno finanziario 1982 L. 800.000.000 nell' anno
finanziario 1983
ARTICOLO 13
Agli oneri derivanti dall' applicazione dell' art. 12 della
presente legge ammontanti per il 1979 a L. 1.100.000.000=, si provvede mediante
la seguente variazione in bilancio:
PARTE II - SPESA
Variazioni in aumento
Cap. 393 bis( cni) << Tutela dell'ambiente naturale caratteristico e dei monumenti pugliesi e
valorizzazione, salvaguardia e destinazione d' uso dei Trulli di Alberobello -
contributi ai sensi art. 5, 1° comma, lettera A >> Stanziamento competenza
L. 800.000.000 Stanziamento cassa L. 800.000.000
Cap. 393 ter( cni) << Tutela dell'ambiente naturale
caratteristico e dei monumenti pugliesi e valorizzazione, salvaguardia e
destinazione d' uso dei Trulli di Alberobello - contributi ai sensi art. 5, 1°
comma, lettera B >> Stanziamento competenza L. 300.000.000 Stanziamento cassa L. 300.000.000
totale in aumento: competenza Lire 1.100.000.000 cassa Lire
1.100.000.000
Variazione in diminuzione
Cap. 439 << Fondo per il finanziamento di spese correnti
derivanti da leggi regionali in corso di adozione >> Stanziamento
competenza L. 1.100.000.000, Stanziamento cassa L. 1.100.000.000
Per gli esercizi dal 1980 al 1983 gli oneri previsti al suddetto
articolo 12 troveranno copertura nell' ambito degli stanziamenti che saranno
previsti nei rispettivi bilanci degli esercizi futuri.
Data a Bari, addì 26 novembre 1979