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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1980
Numero
7
Data
17/01/1980
Abrogato
 
Materia
Acque minerali e termali - cave - torbiere
Titolo
Esercizio delle funzioni amministrative nelle materie << acque minerali e termali >> e << cave e torbiere >> da parte della Regione - Disposizioni transitorie.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

E' istituito l' Ufficio Minerario regionale il quale:

- provvede alle attivita' istruttorie relative all' esercizio delle funzioni amministrative, conformemente allo Statuto ed alla vigente disciplina normativa, nelle materie << acque minerali >> e << cave e torbiere >> trasferite alla Regione ai sensi dell' art. 1 del  DPR 14- 1- 1972, n. 2 e degli artt. 61 e 62,  primo e secondo comma, del DPR 24- 7- 1977, n. 616;

- esercita, secondo le direttive della Giunta regionale, la attivita' di vigilanza sulla razionale coltivazione dei giacimenti ai fini di un programmato uso dei materiali di cava e dello sviluppo dell' attivita' estrattiva in condizioni di massima sicurezza per i lavoratori addetti;

- coordina l' attivita' relativa a studi, indagini geologiche e ricerche promosse con leggi regionali nelle materie di cui alla presente legge;

- esegue il censimento di tutte le cave esistenti, attive, inattive, esaurite, qualunque sia la natura del materiale estratto, ai fini del loro recupero ai valori ambientali;

- esegue la consulenza mineraria richiesta dagli enti regionali e locali;

- collabora con gli altri uffici cointeressati alla difesa del suolo, raccogliendo e coordinando, fra l' altro, tutte le notizie, dati e conoscenze  risultanti anche da lavori di perforazione, sbancamenti  e costruzione di gallerie;

- studia i problemi tecnici ed economici interessanti l' attivita' mineraria;

- provvede alle attivita' istruttorie ai fini della pubblicazione delle statistiche dei dati tecnici ed economici della industria mineraria regionale, dei quali cura la raccolta e la elaborazione;

- provvede alle attivita' istruttorie per l' esercizio, da parte degli Organi regionali, di tutte le altre funzioni che possono essergli attribuite da leggi e regolamenti regionali.

ARTICOLO 2

La Giunta regionale si avvale, altresì dell' Ufficio Minerario regionale per l' esercizio di vigilanza delle funzioni amministrative statali trasferite alla Regione ai sensi e secondo le prescrizioni di cui all' art. 62, terzo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

I compiti, i poteri e le attribuzioni che, per l' esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, spettano in base alla vigente legislazione statale all' << Ingegnere Capo del distretto minerario >>, agli << Ispettori >> ed ai << Periti >> del Corpo statale delle miniere, sono demandati alla Giunta regionale, la quale li esercita avvalendosi, rispettivamente, del Coordinatore, degli Ingegneri e dei Periti dell' Ufficio Minerario regionale.

ARTICOLO 3

Il personale del Corpo statale delle Miniere messo a disposizione della Regione in conformita' all' art. 112 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sara' inquadrato nel ruolo unico regionale con successiva legge nella quale saranno altresì stabilite le modalita' per la nomina del coordinatore dell' Ufficio Minerario regionale.

Il personale di cui al comma precedente e quello gia' trasferito per effetto del DPR 14 gennaio 1972, n. 2, ed in servizio presso l' Amministrazione regionale, sara' assegnato all' Ufficio Minerario regionale ed immesso nell' esercizio delle funzioni di cui algi artt. 1 e 2 della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

ARTICOLO 4

L' Ufficio Minerario regionale fa capo al settore Industria della Amministrazione regionale e viene considerato come Ufficio operativo a se stante fino a quando il suo ordinamento non sara' diversamente disciplinato con legge regionale.

La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' Industria, Commercio ed Artigianato, determina il contingente di personale, oltre quello indicato nel secondo comma del precedente articolo, necessario per l' organizzazione e per il funzionamento dell' Ufficio Minerario medesimo.

ARTICOLO 5

Agli oneri rivenienti dall' applicazione della presente legge si fara' fronte con i fondi che saranno assegnati dallo Stato ai sensi del  DPR 24 luglio 1977, n. 616.

Data a Bari, addì 17 gennaio 1980