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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1980
Numero
8
Data
17/01/1980
Abrogato
 
Materia
Urbanistica - edilizia pubblica
Titolo
Istituzione del Comitato Urbanistico Regionale.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

E' istituito il Comitato Urbanistico Regionale con funzioni di consulenza tecnico – amministrativa del Consiglio e della Giunta nella materia  << urbanistica >> trasferita alla Regione ai sensi del DPR 15- 1- 1972, n. 8 e del DPR 24- 7- 1977, n. 616.

I pareri di tale comitato sostituiscono quelli di ogni altro organo consultivo previsto dalla vigente normativa statale e regionale nella materia di cui al primo comma del presente articolo.

ARTICOLO 2

Il parere del Comitato Urbanistico Regionale e' obbligato su:

a) il piano urbanistico territoriale di cui all'art. 4  dello Statuto della Regione Puglia;

b) i piani territoriali di coordinamento e piani settoriali e plurisettoriali, nonche' e piani ASI;

c) i piani paesaggistici;

d) i piani regolatori generali comunali ed intercomunali;

e) i programmi di fabbricazione e regolamenti edilizi;

f) i piani di trasferimento degli abitati;

g) i piani urbanistici delle comunita' montane di cui all' art. 7 della legge 3- 12- 1971, n.1102;

h) le varianti ai piani e programmi di cui ai precedenti punti, escluse quelle di cui all'art. 1  della legge statale 3- 1- 1978, n. 1;

i) i nulla osta al rilascio di concessioni edilizie in deroga alle norme di piani regolatori, programmi di fabbricazione e regolamenti edilizi, ivi comprese le deroghe alle altezze stabilite per le costruzioni alberghiere;

l) i provvedimenti da adottare ai sensi degli artt. 26 e 27 della legge 17- 8- 1942, n.1150.

ARTICOLO 3

Il Comitato Urbanistico di cui al precedente articolo e' presieduto dall' Assessore regionale all' Urbanistica o da un suo delegato scelto tra i componenti di cui ai successivi punti a) e b)  ed e' composto dai seguenti membri:

a) da tre rappresentanti dei consigli comunali della Regione designati dall' ANCI;

b) da due rappresentanti dell' UPI, da questa designati;

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;

d) da sette esperti designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a quattro, scelti tra gli iscritti agli  albi professionali della Regione, e due dei quali  esperti in diritto amministrativo;

e) da otto funzionari delle fasce direttive della Regione designati dalla Giunta, in rappresentanza dei seguenti assessorati: Programmazione e Assetto del Territorio, Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Agricoltura, Sanita', Turismo e Cultura;

f) da un membro designato dalla Consulta regionale dei Beni Culturali ed Ambientali.

Il Comitato e' nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni.

Un funzionario, designato dall' Assessore al ramo, esercita le funzioni di segretario senza diritto di voto.

Le adunanze del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le sue deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parita' prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere disposte con un preavviso di almeno sette giorni liberi salvo i casi di urgenza.

Con l' avviso di convocazione il Presidente designa, tra i membri del Comitato, uno o piu' relatori sui singoli affari posti dall' odg.

Qualora l' organo regionale non ritenga di uniformarsi ai pareri del Comitato Urbanistico Regionale, dovra' motivare le proprie determinazioni.

Il Comitato ha sede nel capoluogo della Regione.

Ai componenti il Comitato e' dovuta la corresponsione per ogni seduta di una indennita' pari al trattamento degli esperti di cui alla LR 5- 9- 1972, n. 12. Per i componenti non residenti nel capoluogo sono rimborsate le spese di viaggio. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio e' corrisposta l' indennita' chilometrica di cui alla vigente normativa regionale.

ARTICOLO 4

Alle sedute del Comitato Urbanistico Regionale sono invitati i rappresentanti delle amministrazioni interessate agli affari posti all' odg con facolta' di essere coadiuvati da tecnici di loro fiducia.

Il Presidente puo' altresì, in relazione agli argomenti in discussione, disporre la partecipazione ai lavori del Comitato di esperti e di funzionari degli uffici della Regione e dello Stato.

Al momento del voto ed ai fini della validita' di esso, non possono essere presenti nella sala delle adunanze altre persone all' infuori dei componenti e del Segretario del Comitato.

ARTICOLO 5

L' Assessore all' Urbanistica, se delegato dal Presidente della Giunta, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente legge.

L' assessore regionale all' Urbanistica e' tenuto ad inviare al CUR, per il parere di cui all' art. 2 della presente legge, gli atti tecnico - amministrativi inerenti gli affari da discutere, unitamente alla relazione istruttoria dell' Ufficio regionale competente.

Data a Bari, addì 17 gennaio 1980