ARTICOLO 1
E' istituito il Comitato Urbanistico Regionale con funzioni di
consulenza tecnico – amministrativa del Consiglio e della Giunta nella
materia << urbanistica >>
trasferita alla Regione ai sensi del DPR 15- 1- 1972, n. 8 e del DPR 24- 7-
1977, n. 616.
I pareri di tale comitato sostituiscono quelli di ogni altro
organo consultivo previsto dalla vigente normativa statale e regionale nella
materia di cui al primo comma del presente articolo.
ARTICOLO 2
Il parere del Comitato Urbanistico Regionale e' obbligato su:
a) il piano
urbanistico territoriale di cui all'art. 4
dello Statuto della Regione Puglia;
b) i piani territoriali di coordinamento e piani settoriali
e plurisettoriali, nonche' e piani ASI;
c) i piani paesaggistici;
d) i piani regolatori generali comunali ed intercomunali;
e) i programmi di fabbricazione e regolamenti edilizi;
f) i piani di trasferimento degli abitati;
g) i piani urbanistici delle comunita' montane di cui all'
art. 7 della legge 3- 12- 1971, n.1102;
h) le varianti ai piani e programmi di cui ai precedenti
punti, escluse quelle di cui all'art. 1
della legge statale 3- 1- 1978, n. 1;
i) i nulla osta al rilascio di concessioni edilizie in
deroga alle norme di piani regolatori, programmi di fabbricazione e regolamenti
edilizi, ivi comprese le deroghe alle altezze stabilite per le costruzioni
alberghiere;
l) i provvedimenti da adottare ai sensi degli artt. 26 e 27
della legge 17- 8- 1942, n.1150.
ARTICOLO 3
Il Comitato Urbanistico di cui al precedente articolo e'
presieduto dall' Assessore regionale all' Urbanistica o da un suo delegato
scelto tra i componenti di cui ai successivi punti a) e b) ed e' composto dai seguenti membri:
a) da tre rappresentanti dei
consigli comunali della Regione designati dall' ANCI;
b) da due rappresentanti dell'
UPI, da questa designati;
c) da tre rappresentanti delle
organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;
d) da sette esperti designati dal
Consiglio regionale, con voto limitato a quattro, scelti tra gli iscritti
agli albi professionali della Regione, e
due dei quali esperti in diritto
amministrativo;
e) da otto funzionari delle fasce
direttive della Regione designati dalla Giunta, in rappresentanza dei seguenti
assessorati: Programmazione e Assetto del Territorio, Urbanistica, Lavori
Pubblici, Trasporti, Agricoltura, Sanita', Turismo e Cultura;
f) da un membro designato dalla
Consulta regionale dei Beni Culturali ed Ambientali.
Il Comitato e' nominato con Decreto del Presidente della Giunta
regionale e dura in carica tre anni.
Un funzionario, designato dall' Assessore al ramo, esercita le
funzioni di segretario senza diritto di voto.
Le adunanze del Comitato sono valide con la presenza della
maggioranza assoluta dei componenti e le sue deliberazioni sono adottate con la
maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
Le convocazioni devono essere disposte con un preavviso di almeno
sette giorni liberi salvo i casi di urgenza.
Con l' avviso di convocazione il Presidente designa, tra i membri
del Comitato, uno o piu' relatori sui singoli affari posti dall' odg.
Qualora l' organo regionale non ritenga di uniformarsi ai pareri
del Comitato Urbanistico Regionale, dovra' motivare le proprie determinazioni.
Il Comitato ha sede nel capoluogo della Regione.
Ai componenti il Comitato e' dovuta la corresponsione per ogni
seduta di una indennita' pari al trattamento degli esperti di cui alla LR 5- 9-
1972, n. 12. Per i componenti non residenti nel capoluogo sono rimborsate le
spese di viaggio. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio e' corrisposta l'
indennita' chilometrica di cui alla vigente normativa regionale.
ARTICOLO 4
Alle sedute del Comitato Urbanistico Regionale sono invitati i
rappresentanti delle amministrazioni interessate agli affari posti all' odg con
facolta' di essere coadiuvati da tecnici di loro fiducia.
Il Presidente puo' altresì, in relazione agli argomenti in
discussione, disporre la partecipazione ai lavori del Comitato di esperti e di funzionari
degli uffici della Regione e dello Stato.
Al momento del voto ed ai fini della validita' di esso, non
possono essere presenti nella sala delle adunanze altre persone all' infuori
dei componenti e del Segretario del Comitato.
ARTICOLO 5
L' Assessore all' Urbanistica, se delegato dal Presidente della
Giunta, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente legge.
L' assessore regionale all' Urbanistica e' tenuto ad inviare al
CUR, per il parere di cui all' art. 2 della presente legge, gli atti tecnico -
amministrativi inerenti gli affari da discutere, unitamente alla relazione
istruttoria dell' Ufficio regionale competente.
Data a Bari, addì 17 gennaio 1980