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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1980
Numero
34
Data
30/04/1980
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Norme per l' organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l' adesione ad enti ed associazioni.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

La Regione puo', nell' ambito delle attivita' volte a perseguire le proprie finalita' statutarie:

a) organizzare, sia per proprio conto che in collaborazione con altri enti e associazioni pubbliche e private, convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche che attengano precipuamente alla comunita' regionale;

b) partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed ogni altra iniziativa assunta da enti, comitati, istituzioni ed associazioni pubbliche e private, nonche' a manifestazioni, esposizioni o mostre agricole, industriali, artigianali, commerciali, culturali, turistiche e sportive che attengano precipuamente alla comunita' regionale e che non godano di altri contributi regionali;

c) aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati ed a qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si propongano lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunita' regionale, che non abbiano scopo di lucro e  che non godano di altri contributi regionali.

ARTICOLO 2

Nel caso previsto dall' art. 1, lettera a), ove l' organizzazione sia curata esclusivamente dalla Regione, le spese sono a totale carico del bilancio regionale; ove avvenga in collaborazione con altri enti ed associazioni, la Regione puo' concedere ad essi un contributo finanziario o assumere direttamente parte dei relativi oneri.

ARTICOLO 3

La partecipazione di cui all' art. 1, lettera b), puo' consistere:

1) nella concessione del patrocinio della Regione Puglia, del patrocinio del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore;

2) nella concessione di contributi finanziari nelle spese o nell' assunzione diretta di parte dei relativi oneri;

3) nell' invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico od illustrativo, nella presenza di amministratori o di funzionari regionali, nonche' di esperti estranei all' Amministrazione regionale;

4) nel conferimento di targhe, coppe e altri premi, anche in denaro, secondo la natura e l' importanza della manifestazione.

Il patrocinio della Regione Puglia e' concesso, dal Presidente della Giunta regionale, in favore di manifestazioni di particolare rilievo.

Il patrocinio del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore sono rispettivamente concessi dal Presidente della Giunta o dagli Assessori regionali, in relazione alla natura della manifestazione.

La richiesta di partecipazione deve essere corredata:

- da relazione illustrativa della iniziativa da cui possa desumersi l' attinenza alla comunita' regionale o il pubblico interesse della medesima;

- da piano finanziario della manifestazione, in caso di richiesta di partecipazione contributiva, con l' indicazione delle entrate previste per  contributi o proventi vari e del contributo richiesto  ai sensi della presente legge;

- da ogni ulteriore elemento necessario ai fini della determinazione delle modalita' di partecipazione richiesta e degli eventuali oneri di spesa gravanti sul bilancio regionale. E' in facolta' del richiedente indicare ulteriori  elementi utili ai predetti fini.

La presenza di amministratori, funzionari ed esperti di cui al presente articolo comportera', oltre il pagamento di eventuali quote partecipative, l' applicazione del rispettivo trattamento di missione commisurato, per gli esperti, a quello spettante al coordinatore di settore.

ARTICOLO 4

L' adesione di cui all' art. 1, lettera c), puo' consistere nel versamento di quote annuali determinate a norme dello Statuto o regolamento dell' ente richiedente o nella concessione di contributi finanziari straordinari.

La relativa richiesta deve essere corredata:

- da copia autentica dello statuto e dell' eventuale regolamento;

- da relazione illustrativa dell' attivita' programmata o svolta, o della iniziativa che si intende realizzare.

ARTICOLO 5

La Giunta regionale determina, salvo quanto disposto nel secondo e terzo comma dell'art. 3 e nel secondo e terzo comma del presente articolo, le modalita' delle organizzazioni, partecipazioni e adesioni di cui all' art. 1, sentita la Commissione consiliare competente, assumendo i conseguenti eventuali impegni di spesa.

Tutte le determinazioni di cui al precedente comma che comportano un onere di spesa non superiore a lire 5.000.000 sono adottate dal Presidente della Giunta con proprio decreto, sentita la Commissione consiliare competente, da comunicarsi alla Giunta stessa con periodicita' trimestrale.

Sono egualmente adottati con decreto del Presidente della Giunta, a carattere di mera esecuzione, i provvedimenti confermativi di adesioni precedentemente deliberate, anche se comportanti un onere di spesa annuo superiore al limite di cui al precedente comma, nonche' tutti i provvedimenti liquidativi di spese e contributi conseguenti ad impegni assunti ai sensi della presente legge.

ARTICOLO 6

Per la liquidazione dei contributi concessi ai sensi della presente legge gli enti ed associazioni interessati devono presentare una relazione illustrativa della manifestazione organizzata corredata di attestazione del legale rappresentante circa le spese effettivamente sostenute e la relativa documentazione.

La liquidazione potra' essere disposta entro il limite massimo del contributo concesso.

Qualora l' ente beneficiario non adempia a quanto richiesto dai precedenti comma, incorrera' nella revoca, nella cessazione o nella sospensione del concorso finanziario regionale.

ARTICOLO 7

Le pratiche in corso di istruttoria alla chiusura dell' esercizio finanziario possono essere ammesse a contributo a carico dei fondi del bilancio relativo all' esercizio successivo, entro il limite massimo del 20% del relativo stanziamento.

ARTICOLO 8

Per quanto concerne la promozione di convegni da parte del Consiglio regionale, resta salva l' operativita' del disposto dell' art. 5 della LR n. 14 del 4 luglio 1973.

ARTICOLO 9

Alla spesa per la finalita' di cui all' art. 1, lettera a) e b) della presente legge, valutata in ulteriori lire 100.000.000 si provvede, per l' anno finanziario 1980 con i fondi del Cap. 00146 << Contributi per la partecipazione, organizzazione, adesione a manifestazioni, convegni, congressi, commemorazioni, anche d' interesse non regionali LR n. 31 dell' 8- 4- 1975 >>.

Alla spesa per le finalita' di cui all' art. 1 lettera c) della presente legge, valutata in ulteriori L. 15.000.000 si provvede, per l' anno finanziario 1980, con i fondi del Cap. 00134 << Quota associativa ad Enti ed associazioni varie anche internazionali - LR n. del , la cui denominazione viene così modificata << Quote associative, contributi ed altri oneri per l' adesione ad enti, associazioni, comitati, ecc. >>

Per gli oneri relativi agli esercizi successivi si provvedera' con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

ARTICOLO 10

Al bilancio per l' esercizio 1980 - parte 2a - spesa - sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento

- Cap. 00146 - " Contributi per la partecipazione, organizzazione, adesione a manifestazioni, convegni, congressi, commemorazioni, anche d' interesse non regionali LR 31/ 75" competenza L. 100.000.000 cassa L. 100.000.000

- Cap. 00134 - " Quota associativa ad Enti ed associazioni varie anche internazionali. LR n.00 del 00" competenza L. 15.000.000, cassa L. 15.000.000

totale: competenza L. 115.000.000, cassa L. 115.000.000

Variazioni in diminuzione

- Cap. 16202 - << Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione >> competenza L. 115.000.000, cassa L. 115.000.000

ARTICOLO 11

La legge regionale 8- 4- 75, n. 31, e' abrogata.

Data a Bari, addì 30- 4- 1980