ARTICOLO 1
La Regione puo', nell' ambito delle attivita' volte a perseguire
le proprie finalita' statutarie:
a) organizzare, sia per proprio conto che in collaborazione
con altri enti e associazioni pubbliche e private, convegni, riunioni, mostre, rassegne,
celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche che attengano precipuamente alla
comunita' regionale;
b) partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne,
celebrazioni ed ogni altra iniziativa assunta da enti, comitati, istituzioni ed
associazioni pubbliche e private, nonche' a manifestazioni, esposizioni o
mostre agricole, industriali, artigianali, commerciali, culturali, turistiche e
sportive che attengano precipuamente alla comunita' regionale e che non godano
di altri contributi regionali;
c) aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati ed
a qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si propongano lo sviluppo
culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo
della comunita' regionale, che non abbiano scopo di lucro e che non godano di altri contributi regionali.
ARTICOLO 2
Nel caso previsto dall' art. 1, lettera a), ove l' organizzazione
sia curata esclusivamente dalla Regione, le spese sono a totale carico del
bilancio regionale; ove avvenga in collaborazione con altri enti ed
associazioni, la Regione puo' concedere ad essi un contributo finanziario o
assumere direttamente parte dei relativi oneri.
ARTICOLO 3
La partecipazione di cui all' art. 1, lettera b), puo' consistere:
1) nella concessione del patrocinio
della Regione Puglia, del patrocinio del Presidente della Giunta regionale o
dell' Assessore;
2) nella concessione di
contributi finanziari nelle spese o nell' assunzione diretta di parte dei
relativi oneri;
3) nell' invio di comunicazioni
ed altri apporti di carattere tecnico od illustrativo, nella presenza di
amministratori o di funzionari regionali, nonche' di esperti estranei all'
Amministrazione regionale;
4) nel conferimento di targhe,
coppe e altri premi, anche in denaro, secondo la natura e l' importanza della
manifestazione.
Il patrocinio della Regione Puglia e' concesso, dal Presidente
della Giunta regionale, in favore di manifestazioni di particolare rilievo.
Il patrocinio del Presidente della Giunta regionale o dell'
Assessore sono rispettivamente concessi dal Presidente della Giunta o dagli
Assessori regionali, in relazione alla natura della manifestazione.
La richiesta di partecipazione deve essere corredata:
- da relazione illustrativa della
iniziativa da cui possa desumersi l' attinenza alla comunita' regionale o il
pubblico interesse della medesima;
- da piano finanziario della
manifestazione, in caso di richiesta di partecipazione contributiva, con l'
indicazione delle entrate previste per
contributi o proventi vari e del contributo richiesto ai sensi della presente legge;
- da ogni ulteriore elemento
necessario ai fini della determinazione delle modalita' di partecipazione
richiesta e degli eventuali oneri di spesa gravanti sul bilancio regionale. E'
in facolta' del richiedente indicare ulteriori
elementi utili ai predetti fini.
La presenza di amministratori, funzionari ed esperti di cui al
presente articolo comportera', oltre il pagamento di eventuali quote
partecipative, l' applicazione del rispettivo trattamento di missione commisurato,
per gli esperti, a quello spettante al coordinatore di settore.
ARTICOLO 4
L' adesione di cui all' art. 1, lettera c), puo' consistere nel
versamento di quote annuali determinate a norme dello Statuto o regolamento
dell' ente richiedente o nella concessione di contributi finanziari
straordinari.
La relativa richiesta deve essere corredata:
- da copia autentica dello
statuto e dell' eventuale regolamento;
- da relazione illustrativa dell'
attivita' programmata o svolta, o della iniziativa che si intende realizzare.
ARTICOLO 5
La Giunta regionale determina, salvo quanto disposto nel secondo e
terzo comma dell'art. 3 e nel secondo e terzo comma del presente articolo, le
modalita' delle organizzazioni, partecipazioni e adesioni di cui all' art. 1, sentita
la Commissione consiliare competente, assumendo i conseguenti eventuali impegni
di spesa.
Tutte le determinazioni di cui al precedente comma che comportano
un onere di spesa non superiore a lire 5.000.000 sono adottate dal Presidente
della Giunta con proprio decreto, sentita la Commissione consiliare competente,
da comunicarsi alla Giunta stessa con periodicita' trimestrale.
Sono egualmente adottati con decreto del Presidente della Giunta, a
carattere di mera esecuzione, i provvedimenti confermativi di adesioni
precedentemente deliberate, anche se comportanti un onere di spesa annuo
superiore al limite di cui al precedente comma, nonche' tutti i provvedimenti
liquidativi di spese e contributi conseguenti ad impegni assunti ai sensi della
presente legge.
ARTICOLO 6
Per la liquidazione dei contributi concessi ai sensi della
presente legge gli enti ed associazioni interessati devono presentare una
relazione illustrativa della manifestazione organizzata corredata di
attestazione del legale rappresentante circa le spese effettivamente sostenute
e la relativa documentazione.
La liquidazione potra' essere disposta entro il limite massimo del
contributo concesso.
Qualora l' ente beneficiario non adempia a quanto richiesto dai
precedenti comma, incorrera' nella revoca, nella cessazione o nella sospensione
del concorso finanziario regionale.
ARTICOLO 7
Le pratiche in corso di istruttoria alla chiusura dell' esercizio
finanziario possono essere ammesse a contributo a carico dei fondi del bilancio
relativo all' esercizio successivo, entro il limite massimo del 20% del
relativo stanziamento.
ARTICOLO 8
Per quanto concerne la promozione di convegni da parte del
Consiglio regionale, resta salva l' operativita' del disposto dell' art. 5
della LR n. 14 del 4 luglio 1973.
ARTICOLO 9
Alla spesa per la finalita' di cui all' art. 1, lettera a) e b)
della presente legge, valutata in ulteriori lire 100.000.000 si provvede, per
l' anno finanziario 1980 con i fondi del Cap. 00146 << Contributi per la
partecipazione, organizzazione, adesione a manifestazioni, convegni, congressi,
commemorazioni, anche d' interesse non regionali LR n. 31 dell' 8- 4- 1975
>>.
Alla spesa per le finalita' di cui all' art. 1 lettera c) della
presente legge, valutata in ulteriori L. 15.000.000 si provvede, per l' anno
finanziario 1980, con i fondi del Cap. 00134 << Quota associativa ad Enti
ed associazioni varie anche internazionali - LR n. del , la cui denominazione
viene così modificata << Quote associative, contributi ed altri oneri per
l' adesione ad enti, associazioni, comitati, ecc. >>
Per gli oneri relativi agli esercizi successivi si provvedera' con
legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
ARTICOLO 10
Al bilancio per l' esercizio 1980 - parte 2a - spesa - sono
introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni in aumento
- Cap. 00146 - " Contributi per la partecipazione,
organizzazione, adesione a manifestazioni, convegni, congressi, commemorazioni,
anche d' interesse non regionali LR 31/ 75" competenza L. 100.000.000
cassa L. 100.000.000
- Cap. 00134 - " Quota associativa ad Enti ed associazioni
varie anche internazionali. LR n.00 del 00" competenza L. 15.000.000,
cassa L. 15.000.000
totale: competenza L. 115.000.000, cassa L. 115.000.000
Variazioni in diminuzione
- Cap. 16202 - << Fondo per il finanziamento di spese
correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione >> competenza
L. 115.000.000, cassa L. 115.000.000
ARTICOLO 11
La legge regionale 8- 4- 75, n. 31, e' abrogata.
Data a Bari, addì 30- 4- 1980