ARTICOLO 1
(Disposizioni preliminari)
La distribuzione automatica di carburanti costituisce <<
pubblico servizio >> ai sensi e per gli effetti dell' art. 16, primo
comma, del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con
modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
Pertanto la presente legge:
- stabilisce, conformemente all' art. 54, lett. d), del DPR
24 luglio 1977, n. 616, i criteri per la fissazione degli orari di apertura e
chiusura degli impianti di distribuzione automatica di carburanti liquidi e
gassosi per uso di autotrazione - disciplina l' esercizio delle funzioni
delegate dallo Stato alla Regione e di quelle subdelegate dalla Regione ai
Comuni ai sensi dell'art. 52, lett. a), del DPR 24 luglio 1977, n. 616, in
relazione al DM 28- 6- 1974.
Nella presente legge, ogni riferimento al << DM 28 giugno
1974 >> si intende fatto al decreto emesso dal Ministro per l' industria,
il commercio e l' artigianato il 28 giugno 1974, recante norme sulla << Disciplina
degli orari degli impianti di distribuzione carburanti >> e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1974, n. 171.
Qualora non sia diversamente stabilito, il Comune adotta i
provvedimenti di sua competenza nella materia di cui alla presente legge
nonche' i provvedimenti relativi all' esercizio delle funzioni amministrative
subdelegati sentite le rappresentanze regionali di tutte le aziende petrolifere
operanti nella regione ed interessate ai rifornimenti degli impianti, le
organizzazioni regionali dei sindacati di categoria a carattere nazionale dei
gestori e le sedi provinciali dello ACI in rappresentanza dell' utenza
motorizzata.
ARTICOLO 2
(Definizione di << impianto
>> e di << colonnina self - service o pre - payment >>)
Nella presente legge:
- per << impianto di distribuzione automatica di
carburanti liquidi o gassosi per uso di autotrazione >> o, piu'
semplicemente, con termine equivalente, per << impianto >>, deve
intendersi un unitario complesso commerciale costituito da uno o piu'
apparecchi di erogazione automatica di carburanti per uso di autotrazione,
compreso il metano ed il GPI (Gas di petrolio liquefatto), con le relative
attrezzature ed accessori e per il cui funzionamento e' necessaria l'
assistenza di apposito personale;
- per << colonnina self - service >> deve
intendersi quell' apparecchiatura automatica a moneto od a lettura ottica,
detta anche << prepayment >>, per la erogazione automatica di
carburanti per uso di autotrazione dalla quale l' utente si serve direttamente
e per il cui funzionamento non e' necessaria l' assistenza di apposito
personale.
ARTICOLO 3
(Orario giornaliero di apertura e
chiusura degli impianti)
Il numero complessivo delle ore giornaliere di apertura degli
impianti e' determinato con decreto del Presidente della Giunta regionale
conformemente alle direttive del Governo o dell' organo da esso delegato ai
sensi dell' art. 3, comma secondo, della legge 22 luglio 1975,n. 382.
L' apertura giornaliera e' distinta in antimeridiana e pomeridiana
con un intervallo di chiusura per riposo tra i due turni di tre ore nel periodo
estivo e di due ore e trenta nel periodo invernale.
Sulla base delle prescrizioni di cui ai due precedenti comma e
salvo il disposto degli artt. 5, 7 e 21 della presente legge, i Comuni, per
tutti gli impianti ubicati nel rispettivo territorio, fissano:
- l' orario giornaliero
antimeridiano di apertura alle ore 7.00 sia nel periodo estivo che in quello
invernale;
- l' orario giornaliero
pomeridiano di chiusura alle ore 19.00 nel periodo invernale ed alle ore 20.00
nel periodo estivo;
- l' orario giornaliero
antimeridiano di chiusura e quello pomeridiano di apertura sia nel periodo
estivo che in quello invernale in relazione alle esigenze locali.
Fino a quando i Comuni non avranno adottato o i provvedimenti di
cui al precedente comma, continuano ad osservarsi gli orari di apertura e
chiusura attualmente vigenti.
L' orario di apertura e chiusura degli impianti abilitati alla
distribuzione del solo metano e del solo GPL e' disciplinato dall' art. 7 della
presente legge.
Ai soli fini della presente legge il periodo estivo coincide
annualmente con il periodo di tempo in cui e' in vigore l' ora legale e quello
invernale con il periodo di tempo in cui e' in vigore l' ora solare.
ARTICOLO 4
(Chiusura festiva e chiusura
degli impianti)
Salvo i casi espressamente previsti nella presente legge e'
obbligatoria la chiusura degli impianti nelle domeniche e negli altri giorni
festivi infrasettimanali.
I giorni festivi sono quelli indicati nella legge 27 maggio 1949,
n. 260, modificata dalla legge 5 marzo 1977, n. 54.
Gli impianti si considerano chiusi solo quando la pistola di
erogazione risulti comunque bloccata e sia stato interrotto l' afflusso di
energia elettrica agli erogatori di carburante.
ARTICOLO 5
(Orario delle colonnine self -
service)
Le colonnine self - service devono restare aperte
ininterrottamente.
Costituisce condizione della autorizzazione all' esercizio delle
colonnine self - service l' obbligo che esse, nelle ore in cui e' obbligatoria
la chiusura dell' impianto, funzionino senza alcuna forma di assistenza da
parte del personale addetto.
L' inosservanza di tale obbligo e' perseguibile, oltre che con l'
applicazione delle sanzioni amministrative da parte del Comune, anche con la
pronuncia di decadenza dalla esclusione di cui al primo comma con il
conseguente assoggettamento delle colonnine self - service al medesimo orario
di apertura e chiusura dell' impianto.
ARTICOLO 6
(Funzioni delegate dallo Stato
alla Regione)
Ai sensi e per gli effetti dell' art. 52, lett. a), del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la Regione
provvede:
a) al rilascio delle concessioni
per l' installazione e l' esercizio di impianti di distribuzione di carburanti
ai sensi del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269;
b) al rilascio delle
autorizzazioni per il trasferimento in altra localita' degli impianti di
distribuzione di carburanti nonche' per la modifica dei medesimi o per la
concentrazione di due o piu' impianti in un unico impianto ai sensi dello art.
15 del DPR 27 ottobre 1971, n.1269;
c) al rilascio delle
autorizzazioni al trasferimento della concessione in caso di trasferimento
della proprieta' dei relativi impianti ai sensi dell' art. 14 del DPR 27
ottobre 1971,n. 1269;
d) alla pronuncia di decadenza
dalla concessione o di revoca della
concessione medesima ai sensi dell' art. 18 del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269, e
dell' art. 5, sesto comma, del DM 28 giugno 1974;
e) ad autorizzare la sospensione
dell' esercizio degli impianti ai sensi dell' art. 19, comma secondo, lett. b),
e dello art. 26, primo comma, del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269;
f) a disporre l' immediata
sospensione dell' esercizio degli impianti, e, se del caso, lo svuotamento dei
serbatoi ai sensi dell' art. 26, comma secondo, del DPR 27 ottobre 1971 n.1269;
g) alla predisposizione dei turni
festivi di apertura ai sensi dell' art. 3 del DM 28 giugno 1974;
h) al rilascio delle
autorizzazioni al servizio notturno ed alla conseguente fissazione degli orari
di apertura e chiusura degli impianti nonche' alla revoca dell' autorizzazione
medesima ai sensi dell' art. 5 del DM 28 giugno 1974;
i) all' abilitazione degli
impianti al servizio notturno ed alla pronuncia di decadenza dall' abilitazione
medesima ai sensi dell' art. 5, quinto comma, del DM 28 giugno 1974;
l) ad autorizzare le esenzioni
dalle limitazioni di orario e dalla osservanza dei turni festivi ai sensi dell'
art. 4, secondo e terzo comma, del DM 28 giugno 1974;
m) alla concessione di deroghe ai
sensi dell' art. 11, primo comma, del DM 28 giugno 1974;
n) al rilascio delle
autorizzazioni di cui all' art. 21 del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269, per l'
installazione e l' esercizio degli impianti di distribuzione per uso privato,
ubicati all' interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano
destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli
automezzi dell' impresa ed all' accertamento delle finalita' connesse al tipo
di attivita' svolta dagli operatori;
o) al rilascio della
autorizzazioni per l' installazione di impianti di distribuzione di carburanti
destinati all' esclusivo rifornimento di natanti, ferme restando le facolta'
spettanti alle competenti autorita' marittime.
Nella delega di cui all' art. 52, lett. a), del DPR 24 luglio
1977, n. 616, deve intendersi ricompresa ogni altra funzione, anche se non
elencata nel precedente comma, che, gia' esercitata dagli organi centrali e
periferici dello Stato, non sia stata attribuita ai Comuni o non sia stata
espressamente riservata alla competenza statale.
Le funzioni delegate sono esercitate dalla Regione conformemente
alla legislazione statale, alla presente legge ed alle direttive del Governo
ovvero dell' organo da esso delegato ai sensi dell' art. 3, comma secondo,
della legge 22 luglio 1975, n. 382.
ARTICOLO 7
(Orario degli impianti abilitati
alla distribuzione del solo metano e del solo GPL)
I Comuni sono subdelegati ad esentare, a richiesta dei gestori e
dei concessionari ovvero dei soli concessionari qualora gli stessi siano anche
gestori, gli impianti abilitati alla distribuzione del solo metano e del solo
GPL dalla osservanza degli intervalli di chiusura pomeridiana e serale nonche'
dalla osservanza dello obbligo della chiusura festiva. In tal caso i Comuni
fissano l' orario di apertura alle ore 7.00 per tutto l' anno solare e quello
di chiusura alle ore 22.00 nel periodo invernale ed alle ore 22.30 nel periodo
estivo.
I Comuni sono altresì subdelegati ad autorizzare, a richiesta dei
gestori e dei concessionari ovvero dei soli concessionari qualora gli stessi
siano anche gestori, l' apertura notturna degli impianti abilitati alla
distribuzione del solo metano o del solo GPL. In tal caso gli impianti
autorizzati al servizio notturno sono tenuti all' osservanza degli orari di
apertura e chiusura giornaliera ed all' obbligo della chiusura festiva così
come stabilito nella presente legge.
Gli impianti abilitati alla distribuzione del solo metano saranno
soggetti all' osservanza degli orari giornalieri di apertura e chiusura e delle
turnazioni festive nonche' alla necessita' dell' autorizzazione per il servizio
notturno allorche' il loro numero sara' pari alla percentuale del tre per
cento, od a quella diversa che potra' essere stabilita anche in seguito dalle
direttive del Governo, da calcolarsi su tutti gli altri impianti della rete di
distribuzione regionale e senza tenere alcun conto del numero degli impianti
abilitati alla distribuzione del solo gas petrolio liquefatto. Tale norma si
applica altresì agli impianti abilitati alla distribuzione del solo GPL ed in tal caso, per determinare
la percentuale del tre per cento, o quella diversa che potra' essere stabilita
anche in seguito dalle direttive del Governo, non si tiene alcun conto del
numero degli impianti abilitati alla distribuzione del solo metano.
ARTICOLO 8
(Obbligo delle turnazioni festive
e percentuale di apertura degli impianti)
Per assicurare la continuita' e la regolarita' del pubblico
servizio di distribuzione carburanti tutti gli impianti sono tenuti ad
effettuare turni di apertura festiva.
Nelle domeniche e nelle altre festivita' infrasettimanali deve
rimanere aperto il 25% degli impianti.
La percentuale di cui al comma precedente puo' essere elevata al
33% ed al 50% nei Comuni ove risultino installati e funzionanti,
rispettivamente, tre e due impianti e sempreche' l' apertura festiva sia stata
richiesta dai gestori di intesa con i concessionari.
Gli impianti che effettuano i turni di apertura domenicale
sospendono la propria attivita' nella giornata successiva o se questa e'
festiva, nel primo giorno feriale successivo.
Gli impianti che effettuano i turni di apertura nei giorni festivi
infrasettimanali sospendono la propria attivita' nella domenica successiva.
Nei Comuni ove risulti installato e funzionante un solo impianto
puo' essere autorizzata, a richiesta congiunta del gestore e del
concessionario, l' apertura festiva con obbligo di sospendere la propria
attivita' nella giornata successiva o, se questa e' festiva, nel primo giorno
feriale successivo.
I turni festivi sono attuati secondo la successione cronologica
delle domeniche e dei giorni festivi infrasettimanali previsti dalle
disposizioni di legge attualmente vigenti.
Le percentuali di cui al secondo e terzo comma potranno variare a
seguito delle direttive del Governo o dell' organo da esso delegato ai sensi
dell' art. 3, comma secondo, della legge 22 luglio 1975, n. 382.
ARTICOLO 9
(Ubicazione degli impianti)
Gli impianti che effettuano l' apertura festiva devono essere
ubicati, per ogni turno, in modo da assicurare il migliore esercizio possibile
del servizio in tutto il territorio comunale unitariamente considerato: sia
nell' area urbana nella quale si considerano ricomprese le frazioni, sia sulle
strade provinciali ed interprovinciali maggiormente percorse dalla utenza
motorizzata e sia infine sulle strade statali e di grande comunicazione.
Deve in particolare essere assicurata, specie sulle strade statali
e di grande comunicazione, l' apertura di impianti evitando che in un medesimo
turno ed a distanza ravvicinata vi siano piu' impianti aperti con accentuata
loro carenza negli altri turni festivi.
Qualora sia compatibile con le prescrizioni di cui ai precedenti
comma, deve altresì essere assicurata la possibilita' che gli impianti con un
medesimo marchio siano aperti in ogni turno in misura proporzionale al numero
degli impianti stessi.
ARTICOLO 10
(Conferma dei turni festivi in
atto e subdelega ai Comuni)
Sono confermati i turni festivi in atto all' entrata in vigore
della presente legge.
Il Comune e' sub - delegato a confermare, entro il termine
perentorio del 30 settembre di ogni anno per l' anno solare successivo, i turni
di cui al primo comma e ad adottare entro il medesimo termine i relativi
provvedimenti senza l' osservanza delle prescrizioni di cui all' art. 1, comma
quarto, della presente legge.
ARTICOLO 11
(Predisposizione dei turni
festivi di apertura e subdelega ai Comuni)
Il Comune e' subdelegato a predisporre nuovi e diversi turni
festivi di apertura degli impianti qualora cio' sia necessario per adeguare le
turnazioni in atto alle disposizioni tutte della presente legge ovvero qualora
vengano presentate dagli interessati domande per la variazione dei turni
medesimi.
I concessionari, di intesa con i gestori, sono tenuti a presentare
al Comune nel cui territorio sono ubicati gli impianti, entro il termine
perentorio del 30 maggio di ogni anno le domande per la eventuale modifica dei
turni festivi.
Nelle domande devono essere indicati i turni che si intendono
effettuare nell' anno solare successivo.
I Comuni sono subdelegati ad adottare i relativi provvedimenti
entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno per l' anno solare
successivo.
I turni festivi di apertura così predisposti ed adottati possono essere confermati dai
Comuni ai sensi dell' ultimo comma del precedente articolo.
ARTICOLO 12
(Autorizzazione al servizio
notturno)
Per l' esercizio del servizio notturno occorre essere
preventivamente autorizzati. L' autorizzazione e' annuale e puo' essere
rinnovata.
Coloro che sono autorizzati hanno l' obbligo di esercitare il
servizio notturno per tutto l' anno della sua durata e di tenere aperti gli
impianti anche se le ore di apertura notturna ricadono in tutto o in parte in
giorni festivi.
Le autorizzazioni concesse dai Prefetti entro il 31 dicembre 1977 per
l' esercizio del servizio notturno e gia' rinnovate dall' amministrazione
regionale, cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 1980.
A decorrere dall' 1 gennaio 1981 l' autorizzazione al servizio
notturno e' concessa ad un numero di impianti non inferiore al 3% (tre per
cento) e non superiore al 4% (quattro per cento) di quelli esistenti e
funzionanti nella Regione.
ARTICOLO 13
(Servizio notturno)
Il servizio notturno ha inizio alle ore 22.00 nel periodo
invernale ed alle ore 22.30 nel periodo estivo e termina alle ore 7.00 durante
tutto l' anno.
Salvo quanto disposto dal successivo comma, il servizio notturno
deve essere espletato per tutta la sua durata con la assistenza di apposito
personale.
E' pero' consentito che tra le ore zero e le ore cinque di
apertura il servizio notturno venga assicurato con le sole colonnine self –
service sempreche' l' impianto non sia gia' dotato e le medesime eroghino
almeno benzina super e gasolio e venga apposito cartello indicante appunto tale
funzionamento.
Gli obblighi di cui ai precedenti comma costituiscono condizione
della concessione all' esercizio del relativo impianto e la loro inosservanza
e' perseguibile oltre che con l' applicazione delle sanzioni amministrative da
parte del Comune anche ai sensi dell' art. 18 del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269.
ARTICOLO 14
(Impianti da abilitare al
servizio notturno)
Per essere abilitati al servizio notturno gli impianti devono
avere i seguenti requisiti minimi:
a) disponibilita' di adeguato
piazzale di sosta;
b) erogazione di benzina normale
e super e gasolio;
c) adeguata organizzazione
assistenziale collaterale per gli autoveicoli e per le persone, sia qualitativa
che quantitativa;
d) condizioni di sicurezza per
gli operatori addetti al servizio.
Impianti non rispondenti ai requisiti di cui al precedente comma o
comunque insufficienti o inidonei non possono essere abilitati al servizio
notturno.
Gli impianti da abilitare al servizio notturno devono essere
ubicati in modo da assicurare il migliore esercizio possibile del servizio nel
territorio regionale nel suo complesso sia nelle aree urbane nelle quali si
considerano ricomprese
le frazioni, sia sulle strade provinciali ed interprovinciali
maggiormente percorse dall' utenza motorizzata e sia infine sulle strade statali
e di grande comunicazione.
ARTICOLO 15
(Domanda per l' autorizzazione al
servizio notturno)
Per essere autorizzati al servizio notturno per l' anno 1981
occorre presentare domanda al Presidente della Giunta regionale per il tramite
dell' assessorato competente entro il termine perentorio di giorni centoventi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi
al 1983, entro il termine perentorio del 30 giugno dell' anno precedente.
Alla domanda, che deve essere sottoscritta dal gestore e dal
concessionario, deve essere allegata anche una planimetria in scala adeguata
sulla quale siano riportate tutte le caratteristiche dell' impianto, ivi
compresi i servizi collaterali ed accessori.
Le domande presentate fuori termine o prive della documentazione
richiesta sono respinte.
L' istruttoria delle domande viene compiuta sulla base delle
prescrizioni di cui al precedente articolo.
Le domande per le quali l' istruttoria ha avuto esito favorevole
ma che non sono state accolte per essere stato raggiunto il prescritto numero
di autorizzazioni potranno essere prese in esame l' anno successivo sempreche'
gli interessati ne facciano richiesta entro il termine stabilito per le nuove
domande di autorizzazione.
ARTICOLO 16
(Inosservanza degli orari del
servizio notturno)
L' irrogazione di sanzioni per inosservanza degli orari di
apertura e chiusura notturna e per l' assenza del personale addetto all'
impianto nelle ore in cui ne e' obbligatoria la presenza comporta la decadenza dall'
abilitazione al servizio notturno.
Nei casi di maggiore gravita' che compromettano la regolarita' del
servizio di distribuzione si fa luogo alla decadenza dalla concessione ai sensi
dell' art. 18, comma terzo, del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269.
Nei casi di inadempienza di cui ai commi precedenti ovvero in caso
di rinunzia al servizio notturno si decade altresì dall' autorizzazione all' esercizio della colonnina self -
service.
ARTICOLO 17
(Commissione consultiva
regionale)
E' costituita presso il competente assessorato la Commissione
consultiva regionale con il compito di dare pareri su questioni riguardanti l'
applicazione della presente legge e sulla formulazione e redazione del piano di
razionalizzazione degli impianti di distribuzione carburanti.
La Commissione consultiva regionale e' presieduta dallo Assessore
competente o, per sua delega, dal coordinatore del Settore Commercio e di essa
sono chiamati a far parte i rappresentanti dei vari enti e categorie
interessati ai problemi della distribuzione carburanti.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'
assessorato.
ARTICOLO 18
(Concessioni ed autorizzazioni
accordate fino al 31 dicembre 1977)
I decreti emessi dai Prefetti della regione fino al 31 dicembre
1977 con i quali veniva accordata la concessione di nuovi impianti od
autorizzata l' installazione di nuove colonnine self - service ovvero venivano
prorogati i termini per l' esecuzione dei relativi lavori decadono di validita'
qualora i lavori per la loro installazione non siano stati ultimati entro i
termini previsti nei rispettivi decreti prefettizi e comunque entro e non oltre
il 30 giugno 1978.
ARTICOLO 19
(Ferie dei gestori)
I gestori degli impianti hanno diritto a godere delle condizioni
di lavoro assicurate alla generalita' dei cittadini.
A tal fine, l' esercizio dell' attivita' di tutti gli impianti di
distribuzione puo' essere sospeso per ferie per non piu' di due settimane
consecutive per ogni anno solare.
Il periodo di ferie, da concordarsi dal gestore con il
concessionario, puo' essere fruito in qualsiasi mese dell' anno compatibilmente
con le esigenze dell' utenza motorizzata e con la necessita' di assicurare i
turni festivi ed il servizio notturno.
Le domande di sospensione dell' esercizio dell' attivita' degli
impianti per ferie devono essere firmate dai concessionari e dai gestori ovvero
dai soli concessionari qualora gli stessi siano anche gestori degli impianti.
Per l' anno 1981 le domande di cui al precedente comma sono
presentate al Comune, nel cui territorio sono ubicati gli impianti, entro
sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e per gli anni
successivi entro il 31 ottobre dell' anno precedente.
ARTICOLO 20
(Sospensione dell' attivita'
degli impianti per ferie).
I Comuni, sulla base delle domande presentate dai concessionari e
dai gerenti le stazioni di servizio operanti nell' ambito dei propri territori,
compatibilmente con le esigenze dell' utenza motorizzata e delle turnazioni
festive e notturne predispongono i turni di sospensione per ferie, dell'
attivita' degli impianti ubicati nei rispettivi territori.
I Comuni sono subdelegati ad adottare i provvedimenti di
sospensione dell' attivita' degli impianti per gli effetti di cui al precedente
comma.
Copia dei provvedimenti di sospensione deve essere trasmessa
altresì, oltre che all' azienda
concessionaria ed al gestore, anche agli organi di polizia preposti alla
vigilanza sull' applicazione delle norme della presente legge.
ARTICOLO 21
(Deroghe temporanee alle
limitazioni di orario ed alla osservanza dei turni festivi)
E' subdelegato ai Comuni l' esercizio della funzione
amministrativa di cui all' art. 11, primo comma, parte prima, del DM 28 giugno
1974.
A tal fine i Comuni, in occasione di gare sportive, manifestazioni,
fiere, mercati od altro, possono concedere deroghe temporanee alla disciplina
degli orari diurni di apertura e chiusura ed alla osservanza dei turni festivi
di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge.
Le deroghe sono limitate ad un periodo non superiore a due giorni
consecutivi e non superiore, complessivamente, a giorni dieci nell' anno
solare. Le deroghe di cui all' art. 11, primo comma, parte seconda, dal DM 28
giugno 1974, sono concesse per motivi eccezionali con decreto del Presidente
della Giunta regionale su motivata proposta dai Prefetti e senza l' osservanza
di altre formalita'.
ARTICOLO 22
(Divieto di altre proroghe)
Salvo quanto previsto nei due precedenti articoli non puo' essere concessa
alcuna altra deroga sia da parte degli organi regionali che da parte dei Comuni
alla disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti e dei turni
festivi e notturni anche per quanto riguarda i casi previsti nell' art. 4,
comma secondo e terzo, del DM 28 giugno 1974.
ARTICOLO 23
(Esposizioni cartello)
I titolari degli impianti hanno l' obbligo di esporre in modo ben
visibile e leggibile un cartello a stampa con l' indicazione dell' orario di
apertura e chiusura giornaliero e del turno al quale partecipano.
I titolari degli impianti chiusi per turno festivo hanno l'
obbligo di esporre all' esterno del proprio esercizio in modo ben visibile e
leggibile un cartello indicante il piu' vicino impianto che effettua l'
apertura festiva.
ARTICOLO 24
(Esercizi commerciali nell' area
degli impianti)
Gli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande,
le rivendite di monopolio, le officine meccaniche, elettriche e di riparazione
gomme nonche' gli impianti per il lavaggio anche automatico degli automezzi
ubicati nell' area degli impianti devono osservare la chiusura settimanale
nella medesima giornata di chiusura dell' impianto.
ARTICOLO 25
(Scarico autocisterne)
Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti
di distribuzione e' consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi
al pubblico.
ARTICOLO 26
(Impianti ubicati all' interno di
stabilimenti ed impianti autostradali)
Non sono soggetti alla disciplina di cui alle disposizioni che
precedono gli impianti ubicati all' interno di stabilimenti, cantieri,
magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente al prelevamento del
carburante occorrente agli automezzi dell' impresa.
E' fatto divieto agli impianti indicati nel precedente comma di
cedere carburante a terzi sia a titolo oneroso che a titolo gratuito. In caso
di inosservanza si applica l' art. 21, comma secondo, del DPR 27 ottobre 1971,
n. 1269.
Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli
impianti ubicati lungo le autostrade e sui raccordi con caratteristiche
autostradali nonche' gli impianti utilizzati esclusivamente per autoveicoli di
proprieta' della pubblica amministrazione.
ARTICOLO 27
(Provvedimenti di applicazione)
Tutti i provvedimenti di applicazione della presente legge,
relativi all' esercizio delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione
per delega dello Stato, sono adottati con decreto del Presidente della Giunta
regionale. Sono egualmente adottati con decreto del Presidente della Giunta
regionale tutti i provvedimenti di applicazione delle direttive che, anche
successivamente, potranno essere emanate ai sensi dell' art. 3, comma secondo,
della legge 22 luglio 1975, n. 382, nella materia di cui alla presente legge.
Il Presidente della Giunta regionale puo' delegare in tutto o in
parte le attribuzioni spettantigli in
forza della presente legge all' assessore competente.
La delegazione e' disposta con decreto del Presidente della Giunta
regionale e viene comunque meno con la cessazione dalla carica di presidente o
di assessore ai sensi degli artt. 47 e 48 dello Statuto.
Il Presidente puo' sempre sostituirsi all' assessore delegato per
l' emissione di provvedimenti amministrativi relativi alle attribuzioni
delegate.
ARTICOLO 28
(Controllo sugli atti delegati e
sub - delegati)
Fino a quando il Governo della Repubblica non avra' dato
attuazione al precetto di cui all' ultima parte dell' art. 5 DPR 24 luglio
1977, n. 616, tutti gli atti adottati dalla Regione nella materia di cui alla
presente legge saranno trasmessi entro dieci giorni al Commissario del Governo.
Ai sensi e per gli effetti dell' art. 4 della legge 22 luglio
1975, n. 382, il controllo sulle deliberazioni adottate dal Comune nella
materia ad esso sub - delegata con la presente legge e' esercitato dall' organo
di cui all' art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, osservandosi, per
quanto concerne la esecutivita' di tali deliberazioni, principi analoghi a
quelli stabiliti negli artt. 45 e 47 della citata legge 10- 2- 1953, n. 62.
Gli atti emanati nell' esercizio delegato o subdelegato di
funzioni amministrative sono definitivi.
ARTICOLO 29
(Inattivita' del Comune)
In caso di inattivita' del Comune nell' esercizio delle funzioni
subdelegate con la presente legge ovvero qualora le attivita' relative alle
materie sub - delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini
perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il
Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' assessore competente,
dispone il compimento degli atti in sostituzione del Comune.
A tal fine, copia di tutti gli atti e provvedimenti adottati dai
Comuni in applicazione della presente legge deve essere trasmessa entro dieci
giorni al Settore Commercio della amministrazione regionale.
ARTICOLO 30
(Infrazioni)
Ai sensi e per gli effetti dell' art. 54, lett. d), del DPR 24
luglio 1977, n. 616, e dell' art. 15 del DM 28 giugno 1974, i Comuni, in caso
di contravvenzione alle disposizioni della presente legge ovvero a quelle
emanate dai Comuni medesimi nell' esercizio delle funzioni loro attribuite
dallo Stato o sub - delegate dalla Regione, applicheranno la sanzione
amministrativa di cui all' art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558, e sue
eventuali modifiche ed integrazioni.
Per l' accertamento delle infrazioni di cui al precedente comma,
per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi verbali
e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui
alla legge 24 dicembre 1975, n. 706, e sue eventuali modifiche ed integrazioni.
A tal fine si intendono sostituiti, anche agli effetti della
riscossione dei proventi, gli uffici ed organi della Regione con gli uffici ed
organi del Comune e la Regione si intende sostituita con il Comune in tutti i
casi in cui le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706, (art. 7,
terzo comma; art. 8, quinto comma; art. 13, secondo comma) facciano
riferimento, per quanto riguarda le funzioni attribuite dallo Stato al Comune o
sub - delegate al Comune con la presente legge, ad uffici ed organi regionali.
ARTICOLO 31
(Spese per le funzioni sub -
delegate)
Per l' assegnazione ai Comuni delle somme necessarie allo
esercizio delle funzioni amministrative loro sub - delegate, si provvedera' con
i fondi di cui all' art. 131 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
ARTICOLO 32
(Competenza del Settore
Commercio)
Spetta al Settore Commercio dell' amministrazione regionale la
trattazione degli affari e la funzione di coordinamento delle attivita' di cui
alla presente legge.
L' esercizio della funzione di coordinamento consiste nello
impartire tutte quelle direttive e disposizioni idonee a realizzare le
finalita' di cui alla presente legge e nel vigilare sull' osservanza e sull'
attuazione di esse adottando o proponendo, in caso di loro inosservanza o
violazione, i rimedi previsti da disposizioni di legge o di regolamento.
Data a Bari, addì 23 maggio 1980