Titolo
I
FINALITA', DETERMINAZIONE DEI
COMPRENSORI E COSTITUZIONE DEI
CONSORZI DI BONIFICA INTEGRALE
ARTICOLO
1
La programmazione e l'
esecuzione delle opere di bonifica integrale, disciplinate dalla presente legge,
sono fiscalizzate allo sviluppo della produzione agricola e dell' irrigazione,
all' assetto del territorio, alla difesa del suolo e dell' ambiente. Tali
finalità sono perseguite nel quadro della programmazione economica nazionale,
regionale e comprensoriale, dei programmi e dei piani dei Consorzi di bonifica,
dei piani di sviluppo economico - sociale delle Comunità Montane e dei programmi
regionali di assetto del territorio e con riguardo alle esigenze di
coordinamento con gli altri interventi della Regione, degli Enti Locali e di
eventuali altri organismi intermedi, in materia di agricoltura e di lavori
pubblici.
Il Consiglio Regionale provvede
con propria deliberazione alla classificazione, alla declassificazione ed alla
delimitazione dei comprensori di bonifica integrale nonché alle successive
modifiche, ai sensi del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive
modificazioni.
Nella delimitazione dei
comprensori di bonifica si terrà fondamentalmente conto della necessità di
attuare interventi coordinati nell' ambito di unità idrografiche
funzionali.
Qualora i provvedimenti di cui
al 2° comma interessano i comprensori ricadenti nel territorio di due o più
regioni, si applicano le disposizioni
dell' art. 73, secondo comma, del DPR 24- 7- 1977, n.
616.
ARTICOLO
2
(Costituzione dei
Consorzi)
Alla costituzione dei Consorzi
di bonifica integrale provvede il Consiglio Regionale con propria deliberazione,
su proposta della Giunta Regionale, cui abbia fatto richiesta almeno il 10% dei
proprietari dei terreni interessati che rappresentino almeno il 10% della
superficie del territorio.
ARTICOLO
3
(Costituzione d'
Ufficio)
In assenza di iniziative degli
interessati, i consorzi possono essere costituiti anche d' ufficio con decreto
del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione del Consiglio
Regionale, su proposta della Giunta Regionale.
Le deliberazioni di cui agli
artt. 1, 2 e al presente articolo sono adottate sentito il Comitato Regionale
permanente per la Bonifica di cui al successivo art. 9, i Consigli dei Comuni e
delle Province, delle Comunità Montane e degli eventuali organismi
comprensoriali interessati nonché le associazioni sindacali e professionali
delle categorie interessate esistenti nel territorio.
I relativi pareri devono essere
espressi entro 60 gg. dalla richiesta. Trascorso tale termine il Consiglio
adotta il provvedimento.
L' Amministrazione dei Consorzi
e' retta inizialmente da un Commissario assistito da una Consulta di non più di
11 membri, di cui 6 scelti su designazione delle organizzazioni professionali
maggiormente rappresentative a livello nazionale, 2 scelti tra i componenti
degli Enti Locali elettivi ricadenti nel territorio interessato, 3 scelti fra
tecnici agricoli.
Il Commissario e la Consulta
sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa
deliberazione del Consiglio Regionale.
Il parere della Consulta e'
obbligatorio nelle materie indicate nel successivo art. 34.
Il Commissario, nel termine
fissato nel Decreto di nomina, deve predisporre lo statuto e convocare l'
Assemblea degli aventi diritto per l' elezione degli organi
istituzionali.
Le spese di costituzione dei
Consorzi sono a carico dell' Amministrazione Regionale.
ARTICOLO
4
(Raggruppamento Uffici,
fusioni, soppressioni e modifiche territoriali)
Con decreto del Presidente
della Giunta, previa deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della
Giunta Regionale, sentiti i consorzi interessati e il Comitato Regionale
permanente per la bonifica di cui al successivo art. 9, si provvede al
raggruppamento degli Uffici, alla fusione, alla scissione, alla soppressione dei
Consorzi di bonifica integrale e alla modifica dei loro confini
territoriali.
Il parere dei Consorzi
interessati dovrà essere espresso entro 60 gg. trascorso tale termine, la
Regione adotta il provvedimento.
Il personale dipendente
conserva, comunque, il diritto al posto salvo la sistemazione con la qualifica
posseduta presso altro ufficio consortile.
Dalla data di entrata in vigore
della presente legge, in presenza di effettive esigenze di servizio, comportanti
assunzioni di personale e' fatto obbligo ai Consorzi di riservare, in opzione, i
costi disponibili a personale di pari qualifica appartenente ai ruoli degli
altri consorzi di bonifica operanti in Puglia.
Per i consorzi interregionali
si applicano le norme di cui all' art. 73, secondo comma, del DPR 24- 7- 1977,
n. 616.
Titolo
II
Funzioni del
Consorzio
ARTICOLO
5
(Programmi di
intervento)
La Regione attua interventi di
bonifica nei territori classificati di bonifica integrale in base a programmi
pluriennali e stralci annuali predisposti dai consorzi di bonifica integrale
sulla base dei piani generali di bonifica di cui al successivo art.
6.
Tali programmi sono approvati
dal Consiglio Regionale e la loro esecuzione e' affidata ai predetti Consorzi
mediante concessione, stipulata sulla base di criteri da definire in apposito
regolamento Regionale.
ARTICOLO
6
(Piano generale di
bonifica)
I Consorzi di bonifica
integrale provvedono alla predisposizione del piano generale di bonifica e di
tutela del territorio rurale e ai suoi aggiornamenti, in coordinamento con la
programmazione Regionale, con gli strumenti urbanistici vigenti, nonché con
quanto definito nei piani zonali di sviluppo agricolo, come disposto dalla legge
regionale 28 ottobre 1977, n. 32.
Il piano generale di bonifica e
di tutela del territorio rurale deve disporre:
a) la ripartizione del
comprensorio in zone distinte secondo le possibili utilizzazioni
produttive;
b) l' individuazione delle
opere pubbliche di bonifica integrale e delle altre opere necessarie per la
tutela e la valorizzazione rurale stabilendo le priorità di
esecuzione;
c) le eventuali proposte
indirizzate alle competenti autorità regionali, per l' imposizione di vincoli in
difesa dell' ambiente naturale del comprensorio.
Nella predisposizione del piano
generale di bonifica e di tutela del territorio rurale si deve tener conto della
situazione idrografica del comprensorio e delle opere di difesa idraulica
ricadenti nei bacini interessati.
Il piano e' depositato presso
la Giunta Regionale.
Dell' avvenuto deposito e' data
notizia mediante avviso del bollettino ufficiale della Regione e negli albi dei
Comuni interessati.
Entro 60 gg. dalla data di
pubblicazione del predetto avviso, gli interessati possono prendere visione del
piano presso il Consorzio di bonifica e presentare le proprie
osservazioni.
Il Consorzio di bonifica, entro
i successivi 30 gg. trasmette alla Giunta Regionale le osservazioni accompagnate
da proprie controdeduzioni.
Alla scadenza del termine
fissato dal comma precedente il piano, su proposta della Giunta Regionale,
sentito il Comitato Regionale permanente per la bonifica e il Comitato Tecnico
Scientifico per la programmazione economica regionale di cui al successivo art.
9, e' approvato dal Consiglio Regionale che decide sulle eventuali
osservazioni.
In caso di inerzia di un
Consorzio, la Giunta Regionale fissa un termine entro il quale il Consorzio deve
completare la predisposizione del piano generale di bonifica e tutela del
territorio rurale.
Decorso inutilmente il termine
medesimo, la Giunta Regionale promuove la nomina di un Commissario per i
necessari adempimenti.
Quando si tratta di piani di
bonifica che interessano il territorio di più regioni, si provvede ai sensi
dell' art. 73 del DPR 24- 7- 77, n. 616.
ARTICOLO
7
(Programmi
provvisori)
Fino all' approvazione del
piano generale di bonifica, che dovrà verificarsi entro un anno dalla
promulgazione della presente legge, gli interventi saranno attuati sulla base
dei programmi predisposti dai Consorzi ed approvati - su proposta dell'
Assessore all' Agricoltura- dal
Consiglio Regionale.
ARTICOLO
8
(Altri
funzioni)
I Consorzi di bonifica
partecipano alla elaborazione di piani territoriali e urbanistici, nonché dei
piani e programmi di difesa dell' ambiente e di tutela dall' inquinamento.
La Regione puo' utilizzare i predetti Consorzi quali strumenti di
attuazione della politica Regionale in difesa dell'
ambiente.
Ai Consorzi di bonifica puo' essere affidato dallo Stato, dalla Regione e dagli
altri Enti territoriali operanti nel territorio regionale l' esecuzione di opere
pubbliche.
ARTICOLO
9
(Comitato
Regionale)
E' istituito presso l'
Assessorato all' Agricoltura, un Comitato regionale permanente nominato dal
Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, e
composto:
1) dal componente della Giunta
Regionale preposto al Settore Agricoltura, in qualità di
Presidente;
2) da sette tecnici regionali,
esperti in materia di bonifica;
3) da un rappresentante per
ogni consorzio di bonifica integrale della Regione;
4) da un rappresentante dell'
Ente Regionale di sviluppo Agricolo della Puglia, designato dal Presidente dell'
Ente stesso;
5) da un rappresentante dell'
Unione Regionale delle Bonifiche.
Il Comitato ha il compito di
studiare i problemi e di dare pareri su argomenti inerenti la bonifica, la
attività istituzionale dei Consorzi e sui programmi.
La spesa per il funzionamento
del Comitato fa carico al corrispondente capitolo del bilancio
regionale.
ARTICOLO
10
(Oneri a carico dei
Consorzi)
Nelle spese di esercizio e
manutenzione delle opere di bonifica e nelle spese di funzionamento dei Consorzi
sono tenuti a contribuire i proprietari di beni immobili, agricoli ed extra
agricoli nonche' gli affittuari, ai sensi dell' art.
20 della legge 11- 2- 1971, n. 11, che traggono un beneficio dall' attività
consortile, compresi lo Stato, la Regione, le Province ed i Comuni per i beni di
loro pertinenza.
La ripartizione della quota di
spesa e' fatta in via definitiva in ragione dei benefici conseguiti per effetto dell' attività consortile e
in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del
beneficio conseguibile.
I contributi dei proprietari di
cui al 1 comma costituiscono oneri reali sugli immobili dei contribuenti e sono
esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l' imposta er"Times New
Roman"e, prendendo grado immediatamente dopo tali imposte.
Alla riscossione dei contributi
si provvede con le norme che regolano l' esazione delle imposte
dirette.
ARTICOLO
11
(Riparto delle
spese)
I consorzi di bonifica
integrale provvedono al riparto ed alla riscossione delle quote di spesa
gravanti sui beneficiari, ai sensi del precedente art. 10.
Le deliberazioni consortili
contenenti le proposte dei criteri di ripartizione della spesa sono depositari
presso l' Assessorato all' Agricoltura.
Dell' avvenuto deposito e' data
notizia mediante avviso da pubblicarsi nel Foglio annunzi legali della
Provincia, o delle Province interessate.
Contro le deliberazioni sui
criteri di riparto e' ammesso ricorso al Presidente della Giunta Regionale,
entro 30 gg. dalla data del predetto avviso.
Il Consiglio regionale approva
con propria deliberazione i criteri di riparto e decide contestualmente sugli
eventuali ricorsi; sentito il Comitato Regionale permanente per la bonifica di
cui al precedente art. 9. Il Consorzio ha la facoltà di dare immediata
esecuzione alla deliberazione, salvo i conguagli che si rendessero necessari in
seguito alle modifiche introdotte dal Consiglio Regionale.
Contro il provvedimento del
Consiglio regionale e' ammesso soltanto ricorso di legittimità al Tribunale
Amministrativo regionale.
ARTICOLO
12
(Concorso della Regione nella
spesa delle opere pubbliche)
La spesa di esecuzione delle
opere pubbliche di bonifica integrale e' a totale carico della Regione.
ARTICOLO
13
(Manutenzione ed esercizio
delle opere)
La manutenzione e l' esercizio
delle opere pubbliche di bonifica integrale saranno attuati sulla base di
programmi annuali predisposti dai Consorzi ed approvati, su proposta dell'
Assessore all' Agricoltura, dalla Giunta regionale nei limiti degli stanziamenti
del bilancio annuale.
Per gli interventi di cui al
comma precedente, da attuarsi nei modi previsti dall' art. 67 del RD 25- 5-
1895, n. 350, l' importo delle concessioni assentite può essere erogato in
favore dei Consorzi di bonifica mediante acconti in corso d' opera nella misura
sotto indicata:
- 50% dopo l' approvazione del
progetto;
- un ulteriore 45% quando i
lavori o le forniture eseguite abbiano raggiunto almeno il 40% dell' importo
della concessione;
- il restante 5% ad
approvazione degli atti di collaudo.
ARTICOLO
14
(Obblighi dei
Consorziati)
Nei comprensori di bonifica i
proprietari hanno l' obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di
interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare
scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque
per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o
mantenute le opere di competenza dello Stato o della
Regione.
ARTICOLO
15
(Interventi
sostituitivi)
Qualora i proprietari omettano
di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del precedente articolo deve
provvedere a richiesta anche di uno solo degli interessati, il Consorzio di
bonifica in nome e per conto degli interessati stessi.
Il provvedimento di
approvazione dei progetti di tali opere equivale a dichiarazione di pubblica
utilità, urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.
In caso di assoluta inerzia dei
proprietari, la Giunta regionale, su richiesta del Consorzio interessato può
autorizzare il Consorzio medesimo ad intervenire nei modi e con le forme
previste dal presente articolo, assegnando il contributo previsto dalla
legislazione vigente per le opere di miglioramento fondiario.
La ripartizione degli oneri per
i lavori, siano essi comuni a più fondi o relativi ad un solo fondo, e'
effettuata dal Consorzio di bonifica.
Gli oneri suddetti sono
equiparati a tutti gli effetti ai contributi spettanti al Consorzio per l'
esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza
Regionale.
I progetti dei lavori e i
provvedimenti di ripartizione degli oneri sono approvati dal Consiglio regionale
con propria deliberazione.
ARTICOLO
16
(Concorso nelle spese
consortili)
In considerazione delle
finalità di pubblico interesse perseguite dai consorzi di bonifica integrale e
della opportunità di contenere entro limiti di sopportabilità economica la
contribuenza a carico dei privati, la Regione, in presenza di situazioni
eccezionali, può concorrere nelle spese di funzionamenti dei consorzi sulla base
di analitica e documentata richiesta.
I consorzi documenteranno nel
loro consuntivo le spese sostenute, restando responsabili della utilizzazione
dei fondi ottenuti.
Titolo
III
Consorzi di II
grado
ARTICOLO
17
(Costituzione)
Il consiglio regionale, allo
scopo di soddisfare esigenze comuni a più comprensori, può costituire, ai sensi
dell' art. 57 del RD 13- 2- 1933, n. 215, Consorzi di II grado, su proposta dei
consorzi di bonifica integrale interessati o, in carenza di iniziativa, d'
ufficio su proposta della Giunta regionale sentito il Comitato regionale
permanente per la bonifica di cui al presente articolo.
ARTICOLO
18
(Funzioni)
Il Consorzio di II grado,
costituito a norma del precedente articolo, può adempiere, in sostituzione e per
conto dei Consorzi elementari e con organizzazione unitaria, alle funzioni
proprie dei Consorzi elementari medesimi con particolare riguardo alla
centralizzazione di servizi comuni, quando ciò comporti una migliore efficienza
dei servizi stessi. Può altresì provvedere all' esecuzione di opere pubbliche,
e, in via eccezionale, anche alla loro manutenzione ed esercizio, nei modi e nei
limiti che saranno previsti dallo stesso statuto del Consorzio di II
grado.
Le spese per il funzionamento
del Consorzio di II grado e per l' esecuzione di opere e di attività non a
totale carico della Regione, sono a carico dei Consorziati i cui immobili
rientrino nel perimetro consorziale. Alla loro ripartizione e alla loro
riscossione provvede il Consorzio di 2# grado con le norme dei precedenti artt.
10 e 11.
ARTICOLO
19
(Amministrazione)
Il Consorzio di II grado
costituito a norma dell' articolo 17 e' amministrato da un Consiglio dei
Delegati composto da rappresentanti di tutti i Consorzi elementari e da membri
di diritto.
Questi ultimi sono scelti e
nominati con le stesse modalità stabilite al successivo articolo 23 per i membri
di diritto dei Consorzi elementari.
I rappresentanti dei Consorzi
elementari sono nominati dai rispettivi Consigli dei delegati. Il numero
complessivo dei membri di diritto non può superare il 20% del numero dei
rappresentanti dei Consorzi elementari.
In caso di impedimento i
Consiglieri possono essere sostituiti nelle adunanze da persone delegate dal
competente organo degli Enti che rappresentano.
Il Consiglio elegge nel suo
seno una Deputazione Amministrativa, un Vice Presidente, e un Presidente scelti
tra i rappresentanti dei Consorzi elementari.
Il Presidente ha la legale
rappresentanza dell'Ente.
Per quanto non e' espressamente
previsto nel presente articolo ed in quelli precedenti della presente legge
valgono, per i Consorzi di II grado,
le norme di legge che regolano la vita dei Consorzi
elementari.
ARTICOLO
20
(Natura dei
Consorzi)
I Consorzi, sia elementari che
di 2# grado, sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività
entro i limiti consentiti dalla legge e dagli Statuti.
L' approvazione degli Statuti
dei Consorzi sia elementari che di II grado e' effettuata dal Consiglio
regionale, che decide anche sugli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportare
modificazioni al testo deliberato dai Consorzi stessi, sentito il Comitato
regionale permanente per la bonifica di cui al precedente art.
9.
Titolo
IV
Organizzazione dei Consorzi di
Bonifica
ARTICOLO
21
(Organi)
Sono organi del Consorzio di
bonifica integrale:
1) l' Assemblea dei
Consorziati;
2) il Consiglio dei
Delegati;
3) la Deputazione
Amministrativa;
4) il
Presidente;
5) il Collegio dei Revisori dei
Conti.
ARTICOLO
22
(Assemblea)
Fanno parte dell' Assemblea dei
Consorziati gli iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e
paghino il contributo consortile in riferimento a un titolo di proprietà
ricadente nel comprensorio o a un onere derivante da contratto
agrario.
ARTICOLO
23
(Consiglio dei
Delegati)
Il Consiglio dei Delegati e'
composto da membri elettivi nonché da membri di diritto, in numero, pari al 20%
di quelli elettivi.
Lo Statuto del Consorzio
fisserà il numero dei Delegati elettivi che non potrà essere superiore a 90 ed
inferiore a 40 ed indicherà gli altri Enti intermedi di cui alla lettera a).
Sono membri di diritto:
a) delegati delle Comunità
Montane o da altri Enti intermedi il cui territorio ricada totalmente o
parzialmente nel perimetro consortile;
b) delegati dei Comuni che non
siano gia' rappresentati dalle Comunità Montane o da altri Enti intermedi.
I membri di diritto sono
nominati dal Consiglio regionale su designazione degli Enti interessati.
Il Consorzio e' tenuto a
comunicare agli Enti interessati la data delle elezioni almeno trenta giorni
prima i predetti Enti dovranno comunicare alla Regione le proprie designazioni
entro i cinque giorni successivi alla data delle elezioni
consortili.
Trascorso il termine predetto
il Consiglio regionale provvede alla nomina dei membri di diritto sulla base
delle indicazioni pervenute o d' ufficio in caso di carenza totale di
designazioni.
Trascorsi 60 giorni dalla data
delle elezioni consortili il Consiglio dei Delegati e' validamente costituito,
anche se non siano ancora stati designati i membri di
diritto.
Partecipa alle riunioni del
Consiglio con voto consultivo ad un rappresentante dei dipendenti del Consorzio,
nominato in apposita assemblea convocata dal Presidente del Consorzio.
ARTICOLO
24
(Elezioni dei
Delegati)
Ai fini dell' elezione dei
delegati i consorziati sono suddivisi, secondo quanto sarà stabilito dallo
statuto del Consorzio, in non meno di tre e non più di cinque sezioni, a seconda
del diverso carico contributivo dei consorziati.
Ad ogni sezione verrà
attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere dai
consorziati, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi
imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione ed il totale della
contribuenza consortile, fino al limite massimo della metà dei delegati da
eleggere.
I delegati eventualmente non
attribuiti ad una sezione perché eccedenti la metà dei delegati da eleggere
verranno attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al precedente comma.
L' elezione del Consiglio dei
delegati si svolgerà separatamente contemporaneamente sezione per sezione, su
presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli
elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva
sezione.
Le liste dei candidati dovranno
essere presentate di un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi
diritto al voto della sezione.
Alla lista di candidati che,
all' interno di ciascuna sezione, avrà conseguito il maggior numero di voti
andranno assegnati i 2/ 3 dei delegati spettanti ad ogni sezione.
Sono eletti, all' interno di
ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti
preferenziali.
Qualora in una sezione sia
stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori potranno dare il voto
di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima sezione non
compresi nella lista presentata.
In questo caso, in deroga al
precedente settimo comma, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior
numero di voti.
Sia nell' ipotesi del settimo
comma, sia in quella del nono comma del presente articolo, in caso di parità di
voti risulterà eletto colui che risulta più anziano di età.
ARTICOLO
25
(Individuazione fasce di
contribuenza)
L' individuazione delle
contribuenze di cui al precedente articolo 24 e' effettuata con deliberazione
della Depurazione amministrativa del Consorzio, approvata dalla Regione.
Per i Consorzi di nuova
istituzione e per quelli che non abbiano ancora emesso i ruoli di contribuenza,
in via transitoria e fino a quanto non saranno emessi tali ruoli, il <<
parametro contribuenza >> per la determinazione delle categorie di cui al primo comma dell'
articolo 24 e' sostituito con il << parametro superficie >>, ferme
restando tutte le modalità contenute negli articoli 24 e
26.
ARTICOLO
26
(Diritto al
voto)
Ogni membro dell' Assemblea ha
diritto ad un voto che e' uguale personale e non delegabile se non nei limiti di
cui al successivo comma.
Ogni avente diritto al voto può
farsi rappresentare nell' Assemblea da un altro consorziato iscritto nella
stessa sezione, ma non e' ammesso il cumulo di più di due deleghe.
Per le persone giuridiche, per
i minori e gli interdetti il diritto di voto e' esercitato dai rispettivi
rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal
curatore o dall' amministratore.
In caso di comunione, il
diritto al voto e' esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al
quale dovrà essere conferita delega dei titolari della maggioranza delle quote,
computandosi anche le quote del delegato. In mancanza di tale delega si
considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella
lista degli aventi diritto al voto.
ARTICOLO
27
(Ricorsi)
I verbali relativi alle
operazioni elettorali devono essere inviati all' Assessorato all' Agricoltura
entro 8 giorni dalla data di svolgimento. Gli eventuali ricorsi avverso i risultati
delle operazioni elettorali devono essere depositati presso la Presidenza della
Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull'
albo consortile.
La Regione decide sui ricorsi
entro 60 giorni dalla data di deposito e può provvedere anche d' ufficio all'
annullamento delle elezioni.
ARTICOLO
28
(Durata del
Consiglio)
Il Consiglio dei delegati resta
in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
I delegati elettivi che per
qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti dal primo dei candidati
non eletti nella medesima lista.
Alla sostituzione dei membri di
diritto provvede la Regione.
ARTICOLO
29
(Nomina del Presidente della
Deputazione)
Il Consiglio dei delegati
nomina il Presidente della Deputazione fra i propri membri elettivi e gli altri
componenti delle Deputazioni rispettando la proporzione fra i membri eletti e di
diritto stabilita dall' articolo 23 primo comma.
Fra i membri della Deputazione
amministrativa sono eletti uno o due Vice Presidenti.
La Deputazione resta in carica
5 anni.
ARTICOLO
30
(Delegato della
Regione)
La Giunta regionale nomina un
suo delegato a far parte con voto deliberativo degli Organi amministrativi dei
Consorzi di Bonifica integrale, nonché dei Consorzi di II grado, ovvero della
Consulta in caso di amministrazione commiss"Times New Roman"e.
ARTICOLO
31
(Funzioni del
Presidente)
Il Presidente del Consorzio ha
la legale rappresentanza dell' Ente. Presiede il Consiglio dei Delegati e la
Deputazione amministrativa. Esercita tutte le altre funzioni a norma dello
Statuto dell' Ente.
Le cariche di Presidente, Vice
Presidente e membro della Deputazione hanno la durata di cinque
anni.
Per la partecipazione alle
sedute degli organi collegiali sono rimborsate le spese di viaggio ed ogni altra
spesa effettivamente sostenuta e documentata. E' facoltà del Consiglio
determinare la corresponsione di un gettone di presenza determinandone l'
ammontare, ed eventuali altri emolumenti.
ARTICOLO
32
(Collegio dei revisori dei
conti)
Il Collegio dei revisori dei
conti e' composto da 3 membri effettivi e da due supplenti, eletti dal Consiglio
dei delegati anche tra non consorziati.
Almeno uno dei membri effettivi
dovrà essere scelto tra gli iscritti all' Albo dei revisori dei
conti.
La Giunta regionale, prima
della elezione del Collegio, può designare, tra persone particolarmente esperte
nella materia uno dei membri effettivi, cui spetterà la Presidenza del
Collegio.
Titolo
V
Vigilanza e
controlli
ARTICOLO
33
(Tutela e
vigilanza)
Le funzioni di vigilanza e
tutela sui Consorzi di bonifica integrale sono esercitate dalla Regione nei modi
stabiliti dalla presente legge, salvo quanto disposto dai successivi articoli
34, 35 e 36.
ARTICOLO
34
(Amministrazione
Commissariale)
Qualora nella gestione dei
Consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità, non sanabili
mediante l' esercizio dei controlli amministrativi spettanti alla Regione, il
Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione del Consiglio
Regionale, può disporre lo scioglimento degli Organi di amministrazione dei
Consorzi.
Con il decreto di scioglimento
si provvede alla nomina di un Commissario regionale incaricato dell'
Amministrazione dell' Ente. Il Commissario deve convocare entro i termini
fissati dallo stesso decreto l' Assemblea dei Consorziati per l' elezione del
nuovo Consiglio.
Il Commissario regionale rimane
in carica sino all' insediamento dei nuovi organi consortili.
Il Commissario regionale e'
assistito da una Consulta di non più di 11 membri nominata con decreto del
Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione del Consiglio
Regionale, osservando i criteri di cui al 4 comma dell' art. 3.
Tale Consulta esprime parere
obbligatorio nelle materie sottoindicate:
a) nomina del Collegio dei
revisori dei Conti;
b) convocazione dell' assemblea
per il ripristino dell' Amministrazione ordinaria;
c) provvedimenti di cui all'
art. 6 del DPR R 23- 6- 62, n. 947;
d) statuto consortile e
relative modifiche;
e) regolamento e norme con
funzionamento dei servizi e sull' ordinamento organico e disciplinare dei
dipendenti;
f) piano generale di bonifica e
progetti di massima delle opere che non siano comprese nello stesso
piano;
g) programmi di attività del
Consorzio;
h) criteri di classifica del
comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà
consorziata;
i) bilancio preventivo e
variazione;
l) bilancio consuntivo;
m) assunzione di mutui
garantiti da delegazioni sui contributi consorziali;
n) partecipazioni ad enti,
Società ed Associazioni.
ARTICOLO
35
(Controlli)
Sono sottoposte all'
approvazione del Consiglio Regionale le deliberazioni concernenti gli statuti
Consorziali, i regolamenti di Amministrazione e i criteri di riparto degli oneri
consortili.
Sono sottoposti al visto di
legittimità della Giunta Regionale:
1) i bilanci preventivi e le
eventuali variazioni;
2) i conti
consuntivi;
3) le assunzioni di
mutui.
Per le deliberazioni adottate
dai Consorzi interregionali saranno presi accordi tra le Regioni interessate, ai
sensi del DPR 24- 7- 77 n. 616.
ARTICOLO
36
(Deliberazioni)
Di tutte le deliberazioni dei
Consorzi, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti gia'
deliberati, e' trasmessa quindicinalmente copia all' Assessore all'
Agricoltura.
Se dall' esame delle
deliberazioni l' Assessore rilevi delle irregolarità ne riferisce per i
provvedimenti di competenza agli Organi della Regione.
Il visto o l' approvazione si
intenderanno concessi, qualora non si sia provveduto entro 30 giorni da
ricevimento degli atti.
ARTICOLO
37
(Norma
transitoria)
Per quanto non espressamente
disciplinato con la presente legge, e purché non in contrasto con esso, trovano
applicazione le norme del RD 13 febbraio 1933 n. 215 e successive
modificazioni.
ARTICOLO
38
(Norma
finale)
Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i Consorzi dovranno adeguare i propri
Statuti alle norme della presente legge.
La presente legge e' dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì 31 maggio
1980