ARTICOLO 1
In attesa della organica disciplina della materia, ai sensi dell'
art. 27, lett. b del DPR 616/ 77, nonche' delle norme di attuazione della Legge
23- 12- 1978, n. 833, la organizzazione delle Commissioni sanitarie previste
dalla Legge 30- 3- 1971, n. 118 e' regolata in conformita' dei seguenti
articoli.
ARTICOLO 2
Le domande per l' accertamento della invalidita' civile pendenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, siano esse di prima
istanza che di appello alla Commissione regionale, debbono essere definite
entro un anno dalla stessa data.
Le domande che perverranno a partire dall' 1 luglio 1980 debbono
essere definite entro 90 giorni dalla data di ricezione, salvo i casi che
potranno richiedere un ulteriore dilazione per comprovate esigenze istruttorie.
ARTICOLO 3
Le Commissioni sanitarie provinciali e quella regionale per l'
accertamento della invalidita' civile sono autorizzate, limitatamente agli anni
1980 e 1981, ad effettuare fino ad otto sedute in eccedenza alle dodici sedute
previste dalla legge 11- 1- 1956, n. 5.
ARTICOLO 4
A tutti i componenti le Commissioni per l' accertamento della
invalidita' civile spetta, a titolo di compenso per prestazione professionale
medico - specialistica a privati, un gettone di presenza di L. 5.000 per seduta
e di Lire 1.000 per ogni accertamento diagnostico definito.
In conseguenza, il gettone di presenza fissato dal DM 13- 10- 1975
in L. 5.000 per sanitari estranei alla pubblica amministrazione e in L. 3.000
per i sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni resta immutato per i
primi ed e' integrato dell' importo di L. 2.000 per i secondi, mentre il
compenso di L. 1.000 per ogni accertamento diagnostico definito viene esteso a
tutti i medici componenti la Commissione.
Ai segretari delle Commissioni compete il gettone di presenza di
L. 5.000 per seduta, quale compenso del lavoro straordinario prestato per gli
adempimenti connessi alla specifica mansione e non diversamente retribuito.
ARTICOLO 5
All' onere derivante dall' applicazione della presente legge,
consistente nella spesa per l' aumento del numero delle sedute delle
Commissioni, di cui all' art. 2 della presente legge regionale, e nella spesa
per la integrazione e la estensione del gettone di presenza e del compenso per
ogni accertamento diagnostico definito, di cui al precedente art. 4, si fara'
fronte con lo stanziamento di L. 200.000.000 da imputarsi al cap. 03710
<< Spesa per l' assistenza sanitaria protesica e specifica dei mutilati
ed invalidi. Art. 81. Legge 833/ 1978( FSR) >> del Bilancio regionale di
previsione per l' esercizio 1980.
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed
entrera' in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì 21 giugno 1980