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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1983
Numero
5
Data
28/02/1983
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Costituzione tra le Regioni Puglia, Basilicata e Calabria del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli ( CIFDA).
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO UNICO

ARTICOLO UNICO

La Regione Puglia approva la costituzione del << Consorzio Interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli - CIFDA >> tra le Regioni Puglia, Basilicata e Calabria, previsto dal Regolamento CEE n. 270 del 6/ 2/ 1979 ed il relativo Statuto, che costituisce parte integrante della presente legge.

Il predetto Consorzio assume i compiti e le funzioni di << Centro Interregionale per la formazione, il perfezionamento e l' aggiornamento dei divulgatori agricoli >> e gestisce il << Centro di addestramento operatori agricoli >> di Bernalda - Pantanella (Matera).

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costizuione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Data a Bari, addì 28 febbraio 1983

Allegato A

STATUTO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE  PER LA FORMAZIONE DEI DIVULGATORI AGRICOLI  FRA LE REGIONI CALABRIA - PUGLIA E BASILICATA

TITOLO I (Disposizioni Generali)

ARTICOLO 1

(Costituzione, oggetto, denominazione, sede e durata del Consorzio)

Tra le Regioni Calabria, Puglia e Basilicata, di seguito denominate << Enti >>, e' costituito un Consorzio che assume i compiti e le funzioni di << Centro interregionale per la formazione, il perfezionamento e l' aggiornamento dei divulgatori agricoli >>. 

Il Consorzio opera come strumento di attuazione del Regolamento CEE n. 270 del 6/ 2/ 1979,  relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia; nonche' delle altre iniziative nel settore di interesse comune degli Enti consorziati.

Il Consorzio e' denominato << Consorzio Interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli - CIFDA >> ed ha sede legale in Bernalda (Provincia di Matera) Localita' Pantanella.

Il Consorzio ha la durata di anni 20 con possibilita' di proroga da parte del Consiglio Generale, sempre che permangano gli scopi per i quali il Consorzio e' costituito.

ARTICOLO 2

(Scopi del Consorzio)

Il Consorzio nell' ambito delle direttive stabilite dal Comitato Interregionale per lo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, persegue senza fini speculativi le seguenti finalita':

- la formazione, l' aggiornamento ed il perfezionamento dei divulgatori polivalenti, specializzati e  del personale direttivo in materia di divulgazione,  da inserire in servizi di divulgazione;

- l' aggiornamento e perfezionamento di divulgatori gia' in servizio presso gli enti consorziati, gli enti  locali e sub - regionali, gli enti di sviluppo, nonche' presso:

a) associazioni interaziendali;

b) associazioni fra produttori;

c) organizzazioni professionali agricole;

d) organizzazioni cooperative agricole;

e) altri enti ed istituzioni operanti in agricoltura;

- ogni altro compito interessante la divulgazione agricola affidatogli dal << Comitato Interregionale per lo sviluppo della divulgazione agricola in Italia >> istituito con D. M.7/ 10/ 1980, n. 10179, con particolare riferimento alla selezione e formazione dei formatori.

A tal fine il Consorzio:

a) formula il programma annuale di attivita' da sottoporre all' approvazione del << Comitato Interregionale per lo sviluppo della divulgazione agricola in Italia >> sulla base di un' analisi delle esigenze di formazione espresse dagli enti consorziati;

b) progetta ed attua le singole iniziative in programma, in stretto collegamento, con i servizi di divulgazione degli enti consorziati, con il contributo di Universita' e Centridi Ricerca anche esteri;

c) valuta le iniziative e le sperimentazioni didattiche anche attraverso incontri periodici con i divulgatori e responsabili dei servizi di divulgazione;

d) concorre, con gli enti consorziati, all' attivita' di studio ed alla verifica dell' idoneita' delle tecniche di divulgazione;

e) adotta, nell' ambito dei criteri definiti in sede di Comitato Interregionale e tenuto conto dei profili professionali previsti dagli Enti consorziati, indirizzi uniformi per la selezione dei partecipanti ai corsi dei formatori e per la scelta dell' altro personale docente impiegato dal Consorzio interregionale che potra' provenire anche dall' estero;

f) definisce l' eventuale articolazione territoriale e funzionale delle attivita' del Consorzio con particolare riferimento ai corsi di specializzazione ed ai periodi di stages;

g) assume ogni altra iniziativa necessaria alla realizzazione delle attivita' formative (ivi compresa l' organizzazione di viaggi di studio e stages all' estero) e la raccolta di una documentazione specializzata sulla divulgazione ed informazione agricola.

Il Consorzio puo' provvedere altresì, su iniziativa degli enti consorziati interessati, allo svolgimento di attivita' formative collegate a quelle di cui al precedente comma e di altre concernenti l' applicazione delle direttive comunitarie socio - strutturali, con particolare riferimento a corsi per informatori socio - economici.

ARTICOLO 3

(Strutture)

Per lo svolgimento dei compiti istituzionali il Consorzio si avvale, sulla base di specifica convenzione, principalmente delle strutture e dei servizi del << Centro Addestramento Operatori Agricoli >> di Bernalda - Pantanella( MT) e di eventuali altre strutture ubicate nel territorio degli Enti consorziati.

TITOLO II (Organi istituzionali)

ARTICOLO 4

(Organi del Consorzio)

Gli organi sociali del Consorzio sono:

a) il Consiglio generale;

b) il Comitato direttivo;

c) il Presidente del Consorzio;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 5

(Composizione durata e funzionamento del Consiglio Generale)

Il Consiglio generale e' composto da:

a) quattro membri di ciascun Ente consorziato rappresentanti dagli:

- assessori pro - tempore competenti in materia di agricoltura e di formazione professionale e dai funzionari esperti in formazione e divulgazione agricola;

b) un rappresentante di ciascuna delle sei organizzazioni professionali e cooperative del settore agricolo maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) un rappresentante del Ministero dell' Agricoltura e delle Foreste.

I membri del Consiglio generale restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Ogni componente del Consiglio generale ha diritto ad un solo voto ed e' esclusa la delega dello stesso.

Il Consiglio generale e' convocato dal Presidente del Consorzio con lettera raccomandata indicante il luogo e la data della riunione nonche' l' ordine del giorno dei lavori ed e' inviata sia ai componenti del Consiglio che agli Enti ed Organizzazioni da essi rappresentati almeno 10 giorni prima della riunione, con possibilita' di convocazione telegrafica in caso d' urgenza da effettuarsi con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

Le riunioni del Consiglio generale sono valide, in prima convocazione, con la presenza del 2/ 3 dei suoi componenti ed in seconda allorche' intervenga la maggioranza dei suoi componenti.

Di norma il Consiglio generale delibera a maggioranza semplice dei votanti con prevalenza del voto del presidente in caso di parita' nelle votazioni palesi; per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie, i regolamenti interni e lo scioglimento del Consorzio e' necessaria la maggioranza del 2/ 3 dei votanti.

Il Consiglio generale si riunisce almeno due volte all' anno per deliberare sui bilanci; si riunira' altresì ogni qualvolta il Presidente lo riterra' opportuno.

Il Presidente e' tenuto a convocare senza indugi il Consiglio allorche' gliene sia fatta richiesta scritta, con l' indicazione delle materie da trattare, da parte del Collegio dei revisori dei conti, o da almeno la meta' dei componenti il Comitato direttivo, oppure 1/ 3 del componenti il Consiglio, oppure due Enti consorziati.

Altre norme relative al funzionamento del Consiglio generale potranno essere determinate con regolamento interno.

ARTICOLO 6

(Compiti del Consiglio generale)

Il Consiglio generale definisce le linee programmatiche e gli indirizzi generali dell' attivita' del Consorzio. Rientrano, in particolare, nella competenza del Consiglio generale:

- l' elezione del Presidente e dei Vice - Presidenti;

- la nomina del Comitato Direttivo, previa l' elezione dei membri di competenza;

- la nomina, previa la determinazione del compenso da corrispondere allo stesso per tutta la durata in carica, del Collegio dei revisori dei Conti;

- la nomina del Direttore del Consorzio;

- l' approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

- l' approvazione dei Regolamenti interni;

- l' approvazione di modifiche allo Statuto del Consorzio, ivi compreso lo scioglimento dello stesso.

Il Consiglio generale delibera su ogni argomento concernente il Consorzio non attribuito specificatamente ad altri organi istituzionali e sottoposto al suo esame dal Presidente attraverso l' inserimento all' ordine del giorno nonche' sull' eventuale azione di responsabilita' nei confronti del Presidente, del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, anche se l' argomento non e' posto all' ordine del giorno.

ARTICOLO 7

(Composizione, durata e funzionamento del Comitato direttivo)

Il Comitato direttivo e' composto da:

a) tre membri di diritto, il Presidente ed i vice presidenti del Consorzio da eleggere tra i rappresentanti degli Enti consorziati;

b) un membro eletto dal Consiglio generale in seno ai rappresentanti delle organizzazioni professionali;

c) un membro eletto dal Consiglio generale in seno ai rappresentanti delle Organizzazioni Cooperative.

Il presidente ed i Vice - Presidenti del Consorzio fungono rispettivamente da Presidente e Vice - Presidenti del Comitato.

I membri del Comitato restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato e' convocato dal Presidente anche in localita' diversa dalla sede legale del Consorzio con un preavviso di almeno tre giorni normalmente con telegramma.

Alle riunioni del Comitato direttivo partecipa il Direttore del Consorzio e potra' essere chiamato ad assistere il rappresentante del Ministero dell' Agricoltura e Foreste facente parte del Consiglio generale.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno 2/ 3 dei suoi componenti.

Ogni componente del Comitato dispone di un solo voto.

Le delibere sono validamente assunte con la maggioranza di voti favorevoli dei presenti; nelle votazioni palesi, in caso di parita', prevale il voto del Presidente.

Altre norme relative al funzionamento del Comitato direttivo potranno essere determinate con regolamento interno.

ARTICOLO 8

(Compiti del Comitato direttivo)

Il Comitato direttivo e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione del Consorzio.

Spetta, tra l' altro, al Comitato direttivo deliberare circa gli atti e contratti comunque rientranti negli scopi del Consorzio, fatta eccezione di quelli che per legge, o in forza del presente statuto, sono riservati al Consiglio generale.

In particolare spetta al Comitato direttivo;

- predisporre:

a) i programmi di attivita' del Consorzio;

b) il bilancio di previsione ed il conto consuntivo relativi a ciascun esercizio finanziario;

c) i regolamenti interni da sottoporre allo esame ed approvazione del Consorzio generale;

- proporre il nominativo del direttore del Consorzio per l' assunzione da parte del Consiglio generale;

- assumere i provvedimenti necessari per l' esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

- affidare incarichi specifici per l' attuazione dei programmi del Consorzio;

- conferire procure sia generali che speciali ed autorizzare il presidente e/ o il direttore ad effettuare pagamenti ed a incassare entrate rilasciandone quietanza liberativa.

ARTICOLO 9

(Presidente del Consorzio)

Il Presidente del Consorzio e' eletto dal Consiglio generale tra i suoi componenti nominati in rappresentanza degli Enti consorziati, a maggioranza assoluta dei componenti ed a rotazione.

Il Presidente dura in carica tre anni.

In caso di dimissioni, decadenza dalle proprie funzioni esercitate nell' Ente consorziato o morte del Presidente si procede alla nomina del successore scegliendolo tra i rappresentanti dell' Ente consorziato di appartenenza del presidente cessato. Il nuovo Presidente scelto in tal modo resta in carica fino alla originaria scadenza del mandato del predecessore.

Il Consiglio generale nomina a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti degli Enti consorziati, due vice - Presidenti, scegliendoli al di fuori dei rappresentanti dell' Ente cui appartiene il Presidente.

Il Vice - Presidente piu' anziano d' eta' sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi, ivi compresa la vacanza della carica fino all' elezione del nuovo Presidente.

In caso di dimissioni, decadenza o morte dei vice Presidenti si procede alla loro sostituzione con le medesime formalita' stabilite per il Presidente dal presente articolo.

ARTICOLO 10

(Funzioni del Presidente del Consorzio)

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale e giudiziaria del Consorzio;

- convoca e presiede il Consiglio Generale ed il Comitato Direttivo;

- vigila sulle strutture consortili e sulla puntuale esecuzione dei provvedimenti assunti dal Consiglio Generale e dal Comitato;

- risponde al Comitato per ogni adempimento affidatogli o dai regolamenti interni o dal Comitato stesso;

- stipula contratti e convenzioni deliberate dal Comitato.

Il Presidente puo' assumere, in via eccezionale e d' urgenza, iniziative rientranti nella competenza del Comitato con obbligo di far ratificare le stesse da detto organismo nella prima riunione successiva di questi che deve pronunciarsi in merito entro il trentesimo giorno dall' assunzione dell' iniziativa del Presidente.

ARTICOLO 11

(Collegio dei revisori dei conti)

Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre revisori effettivi nominati dal Consiglio generale di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio. Uno dei revisori dovra' rappresentare il Ministero del Tesoro.

Il Collegio ha la durata di tre anni ed i suoi  componenti possono essere riconfermati nella carica.

I revisori dei conti partecipano alle riunioni del Comitato direttivo e possono intervenire a quelle del Consiglio generale.

ARTICOLO 12

(Compiti del collegio dei revisori dei conti)

Il Collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti per tale organo dal Codice civile, art. 2403.

In particolare:

- controlla l' amministrazione del Consorzio;

- vigila:

a) sull' osservanza, da parte del Consiglio, del Comitato, del Presidente e del direttore, delle leggi e dello statuto consortile;

b) sulla corrispondenza del conto consuntivo al preventivo ed alle scritture contabili e libri consortili.

- redige annualmente la relazione di competenza a commento del conto consuntivo.

ARTICOLO 13

(Indennita', compensi e rimborsi spese agli organi istituzionali)

Al Presidente del Consorzio spetta una indennita' di carica il cui ammontare e' determinato, anche annualmente, dal Consiglio generale.

Il compenso annuo dei revisori dei conti e' fissato dal Consiglio generale prima della loro nomina e per tutto il periodo della durata in carica.

Agli altri componenti del Consiglio e del Comitato spetta un gettone di presenza per ogni riunione a cui effettivamente partecipano; l' ammontare del gettone e' stabilito dal Consiglio Generale.

A tutti i partecipanti alle riunioni consortili spetta il rimborso, che puo' essere determinato anche in via forfetaria dal Comitato direttivo, delle spese sostenute.

TITOLO III (Disposizioni patrimoniali e finali)

ARTICOLO 14

(Esercizio finanziario)

L' esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 15 ottobre precedente ed inviato entro dieci giorni agli Enti consorziati.

Il conto consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell' anno successivo ed inviato entro i 10 giorni successivi agli Enti consorziati.

Eventuali avanzi di gestione saranno trasferiti al fondo comune di cui al successivo art. 15.

I contratti stipulati dal Consorzio non possono avere durata ne' creare impegni che eccedono la durata del Consorzio.

I contratti concernenti direttamente l' applicazione del Regolamento CEE 270/ 79 non potranno avere durata ne' creare impegni che eccedono la durata del Regolamento stesso.

ARTICOLO 15

(Fondo comune, entrata del Consorzio)

Il Consorzio costituisce un fondo comune con le quote di adesione degli Enti consorziati ed alimentato da eventuali contributi destinati a questo fondo da parte dello Stato e di altri Enti pubblici nonche' dagli avanzi di gestione.

L' utilizzo del fondo comune sara' disciplinato con apposito regolamento interno.

Le entrate del Consorzio, necessarie per far fronte al fabbisogno finanziario in relazione agli scopi statutari sono garantite:

- dai contributi dello Stato e della CEE assegnati per lo svolgimento annuo delle attivita' programmate dal Consorzio;

- dalle rendite dei beni in proprieta' o uso del Consorzio;

- dai corrispettivi per servizi svolti su richiesta degli Enti consorziati o delle organizzazioni, associazioni ed Enti di cui al precedente art. 2  e del Comitato Interregionale per lo sviluppo  della divulgazione agricola in Italia;

- dai finanziamenti degli Enti consorziati a copertura delle maggiori spese sostenute rispetto alle entrate realizzate, per il 70% in proporzione all' uso che ogni consorziato fa dei servizi del Consorzio, per il 15% in proporzione alla popolazione attiva in agricoltura e per il rimanente 15% in proporzione alla superficie agricola e forestale secondo i dati ISTAT.

ARTICOLO 16

(Obblighi degli Enti consorziati)

Sono a carico degli Enti consorziati:

1) per la costituzione del fondo comune, una quota di adesione proporzionale al numero dei divulgatori che saranno formati ed assegnati alle Regioni consorziate, come previsto dal Piano Quadro, pari a:

- L. 6.400.000 per la regione Basilicata;

- L. 22.400.000 per la Regione Puglia;

- L. 14.500.000 per la Regione Calabria;

2) gli eventuali oneri da ripartirsi in parti proporzionali per il pareggio del Bilancio consuntivo rispetto al preventivo, secondo quanto previsto all' ultimo comma del precedente art. 15.

Le modalita' e i tempi di versamento dei finanziamenti di cui al precedente punto 2) sono fissati dal Consiglio Generale del Consorzio.

ARTICOLO 17

(Recessione dal Consorzio)

La recessione dal Consorzio ha effetto per l' Ente receduto con la chiusura dell' esercizio in corso se la relativa comunicazione e' notificata al Consorzio almeno 4 mesi prima di detto termine.

All' Ente receduto non spetta chiedere la divisione del fondo comune ne' la quota di competenza sullo stesso.

Al termine della prevista durata o in caso di deliberazione di scioglimento anticipato il Consiglio Generale provvede alla nomina di un liquidatore delle realta' residue del Consorzio e ne determina le attribuzioni, i poteri ed il compenso.

ARTICOLO 18

Alla prima convocazione del Consiglio Generale provvede il Presidente della Giunta Regionale della Basilicata.

ARTICOLO 19

(Rinvio)

Per quanto non specificatamente determinato nel presente statuto, il Consorzio sara' regolato dalle norme di legge previste per le associazioni sprovviste di personalita' giuridica.