ARTICOLO 1
(Indennita' di carica)
L' art. 1, 2 comma, lett. e), della legge regionale 25 febbraio
1972, n. 4 e' così modificato:
<< e) 65% per i Consiglieri regionali >>.
ARTICOLO 2
(Soppressione fondo di
solidarieta')
Il fondo di solidarieta', istituito con l' art. 23 della legge
regionale 14 novembre 1972, n. 13, e' soppresso.
Tutte le attivita' e le passivita' di detto fondo sono trasferite
al fondo di previdenza di cui all' art. 1 della predetta legge regionale.
L' Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato da un
rappresentante di ciascun Gruppo consiliare, provvede con propri atti in ordine
alla cessazione dell' attivita' e alla definizione dello stato patrimoniale del
soppresso fondo di solidarieta' e a quant' altro occorra ai fini dell' applicazione
del presente articolo.
ARTICOLO 3
(Contributi al fondo di
previdenza)
Il 2 comma dell' art. 4 della legge regionale 14 novembre 1972, n.
13, modificato dall' art. 1 della legge regionale 3 maggio 1977, n. 13, e'
sostituito dal seguente:
<< i contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennita'
dall' Amministrazione del Consiglio regionale nella misura del 23% dell'
indennita' mensile lorda di cui all' art. 1, lett. e), della presente legge
>>.
ARTICOLO 4
(Assegno vitalizio)
L' art. 12 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13,
modificato dall' art. 1 della legge regionale 25 novembre 1974, n. 39 e dall'
art. 3 della legge regionale 3 maggio 1977, n. 13, e' sostituito dal seguente:
<< L' ammontare mensile dell' assegno vitalizio, determinato
in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di
contribuzione, rapportata all' indennita' mensile lorda corrisposta ai
Consiglieri in carica:
Anni di contribuzione 5
Percentuale sull' indennita' mensile lorda 30%
Anni di contribuzione 6
Percentuale sull' indennita' mensile lorda 35%
Anni di contribuzione 7
Percentuale sull' indennita' mensile lorda 40%
Anni di contribuzione 8
Percentuale sull' indennita' mensile lorda 45%
Anni di contribuzione 9
Percentuale sull' indennita' mensile lorda 50%
Anni di contribuzione 10
Percentuale sull' indennita' mensile lorda 55%
Anni di contribuzione 11
Percentuale sull' indennita' mensile lorda 56%
Anni di contribuzione 12
Percentuale sull' indennita' mensile lorda 57%
Anni di contribuzione 13
Percentuale sull' indennita' mensile lorda 58%
Anni di contribuzione 14
Percentuale sull' indennita' mensile lorda 59%
Anni di contribuzione 15 ed oltre
Percentuale sull' indennita' mensile lorda 60%
ARTICOLO 5
(Indennita' di fine mandato)
Ai Consiglieri regionali che, dopo l' entrata in vigore della
presente legge, non vengono rieletti nella legislatura immediatamente
successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui
non abbiano ripresentato la loro candidatura, nonche' ai Consiglieri regionali
che cessano dalla carica nel corso della legislatura per incompatibilita' o per
dimissioni, viene liquidata una indennita' di fine mandato nella misura
stabilita dai commi successivi.
La misura dell' indennita' e' stabilita, per ogni anno di effettivo
esercizio del mandato, in una mensilita' dell' indennita' lorda stabilita per
le funzioni di Consigliere regionale, in godimento nel corso del mese in cui si
verifica la cessazione dalla carica, fino a un massimo di dieci mensilita'.
Ai fini del computo del periodo di mandato la frazione di anno
inferiore ai sei mesi non viene computata, mentre quella superiore ai sei mesi
viene considerata anno intero.
Il Consigliere che beneficera' della liquidazione dell' indennita'
di fine mandato avra' diritto, nel caso di rielezione a legislature non
immediatamente successive a quelle per la quale ha avuto luogo la liquidazione,
alla corresponsione di una indennita' per i mandati successivi fino alla
concorrenza di dieci mensilita'.
In caso di decesso del Consigliere durante l' esercizio del
proprio mandato, l' indennita' di fine mandato e' erogato ai soggetti di cui
all' art. 14 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13.
L' attribuzione dell' indennita' e' disposta dall' Ufficio di Presidenza
entro tre mesi dall' inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del
mandato.
Per i Consiglieri regionali che alla data di entrata in vigore
della presente legge abbiano gia' esercitato il mandato per piu' di dieci anni
e che cessino dal loro incarico alla scadenza della terza legislatura, non si
applica il limite massimo di cui al secondo comma del presente articolo.
ARTICOLO 6
(Finanziamento)
L' onere concernente la corresponsione dell' indennita' e' a
carico del bilancio del Consiglio regionale e, in misura pari al 5% dell'
indennita' mensile lorda spettante ai
sensi dell' art. 1, lett. e), della
presente legge, a carico di ciascun Consigliere regionale. Le ritenute operate
a carico di ciascun Consigliere sono versate in apposito capitolo della parte
Entrata del bilancio regionale e denominato << Introiti per ritenute
indennita' di fine mandato >>.
In caso di cessazione del mandato per decadenza il Consigliere
regionale ha diritto alla restituzione delle trattenute di cui al comma precedente
senza interessi.
L' indennita' di fine mandato sara' corrisposta mediante prelievo
dal bilancio del Consiglio regionale, nel quale, all' interno del capitolo 5,
figurera' ogni anno un apposito articolo intitolato << Spese per
indennita' di fine mandato >>.
ARTICOLO 7
(Norma transitoria)
Dall' entrata in vigore della presente legge gli assegni vitalizi
diretti o di reversibilita' gia corrisposti sono ricalcolati in base alle nuove
misure fissate dal precedente art. 4.
Per i Consiglieri regionali che alla data di entrata in vigore
della presente legge abbiano esercitato il mandato per piu' di dieci anni e che
cessino dal loro incarico alla scadenza della terza legislatura, l' ammontare
dell' assegno mensile vitalizio viene determinato in base alla percentuale
fissata con la tabella di cui all' art. 3 della LR 3- 5- 1977, n. 13 e quindi
ricalcolata in base alle misure di cui all' art. 4 che precede.
Qualora i ricalcoli di cui ai commi precedenti prevedano importi
inferiori a quelli che sarebbero spettati in base alle norme previgenti, le
differenze saranno mantenute dagli aventi diritto a titolo di assegni speciali
riassorbibili con i futuri aumenti degli assegni stessi.
Identico trattamento e' riservato a coloro che, alla stessa data,
abbiano chiesto di proseguire volontariamente i versamenti dei contributi per
completare il periodo minimo di cinque anni.
ARTICOLO 8
(Decorrenza)
Gli effetti giuridici ed economici delle norme contenute nella
presente legge decorrono dal 1 gennaio 1984.
ARTICOLO 9
(Copertura finanziaria)
All' onere derivante dall' applicazione della presente legge,
valutato per l' anno in corso in lire 60.000.000, si fa fronte con gli
stanziamenti previsti al capitolo 1 << Spese per l' indennita' di carica
e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale >>.
Data a Bari, addì 19 marzo 1984