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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1984
Numero
14
Data
19/03/1984
Abrogato
 
Materia
Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari
Titolo
Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 25 febbraio 1972, n. 4 e 14 novembre 1972, n. 13 in materia di trattamento economico, previdenziale e di fine mandato dei Consiglieri regionali.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

(Indennita' di carica)

L' art. 1, 2 comma, lett. e), della legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4 e' così modificato:

<< e) 65% per i Consiglieri regionali >>.

ARTICOLO 2

(Soppressione fondo di solidarieta')

Il fondo di solidarieta', istituito con l' art. 23 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, e' soppresso.

Tutte le attivita' e le passivita' di detto fondo sono trasferite al fondo di previdenza di cui all' art. 1 della predetta legge regionale.

L' Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato da un rappresentante di ciascun Gruppo consiliare, provvede con propri atti in ordine alla cessazione dell' attivita' e alla definizione dello stato patrimoniale del soppresso fondo di solidarieta' e a quant' altro occorra ai fini dell' applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 3

(Contributi al fondo di previdenza)

Il 2 comma dell' art. 4 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, modificato dall' art. 1 della legge regionale 3 maggio 1977, n. 13, e' sostituito dal seguente:

<< i contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennita' dall' Amministrazione del Consiglio regionale nella misura del 23% dell' indennita' mensile lorda di cui all' art. 1, lett. e), della presente legge >>.

ARTICOLO 4

(Assegno vitalizio)

L' art. 12 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, modificato dall' art. 1 della legge regionale 25 novembre 1974, n. 39 e dall' art. 3 della legge regionale 3 maggio 1977, n. 13, e' sostituito dal seguente:

<< L' ammontare mensile dell' assegno vitalizio, determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, rapportata all' indennita' mensile lorda corrisposta ai Consiglieri in carica:

Anni di contribuzione 5

Percentuale sull' indennita' mensile lorda 30%

Anni di contribuzione 6

Percentuale sull' indennita' mensile lorda 35%

Anni di contribuzione 7

Percentuale sull' indennita' mensile lorda 40%

Anni di contribuzione 8

Percentuale sull' indennita' mensile lorda 45%

Anni di contribuzione 9

Percentuale sull' indennita' mensile lorda 50%

Anni di contribuzione 10

Percentuale sull' indennita' mensile lorda 55%

Anni di contribuzione 11

Percentuale sull' indennita' mensile lorda 56%

Anni di contribuzione 12

Percentuale sull' indennita' mensile lorda 57%

Anni di contribuzione 13

Percentuale sull' indennita' mensile lorda 58%

Anni di contribuzione 14

Percentuale sull' indennita' mensile lorda 59%

Anni di contribuzione 15 ed oltre

Percentuale sull' indennita' mensile lorda 60%

ARTICOLO 5

(Indennita' di fine mandato)

Ai Consiglieri regionali che, dopo l' entrata in vigore della presente legge, non vengono rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano ripresentato la loro candidatura, nonche' ai Consiglieri regionali che cessano dalla carica nel corso della legislatura per incompatibilita' o per dimissioni, viene liquidata una indennita' di fine mandato nella misura stabilita dai commi successivi.

La misura dell' indennita' e' stabilita, per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, in una mensilita' dell' indennita' lorda stabilita per le funzioni di Consigliere regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica, fino a un massimo di dieci mensilita'.

Ai fini del computo del periodo di mandato la frazione di anno inferiore ai sei mesi non viene computata, mentre quella superiore ai sei mesi viene considerata anno intero.

Il Consigliere che beneficera' della liquidazione dell' indennita' di fine mandato avra' diritto, nel caso di rielezione a legislature non immediatamente successive a quelle per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennita' per i mandati successivi fino alla concorrenza di dieci mensilita'.

In caso di decesso del Consigliere durante l' esercizio del proprio mandato, l' indennita' di fine mandato e' erogato ai soggetti di cui all' art. 14 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13.

L' attribuzione dell' indennita' e' disposta dall' Ufficio di Presidenza entro tre mesi dall' inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato.

Per i Consiglieri regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano gia' esercitato il mandato per piu' di dieci anni e che cessino dal loro incarico alla scadenza della terza legislatura, non si applica il limite massimo di cui al secondo comma del presente articolo.

ARTICOLO 6

(Finanziamento)

L' onere concernente la corresponsione dell' indennita' e' a carico del bilancio del Consiglio regionale e, in misura pari al 5% dell' indennita'  mensile lorda spettante ai sensi dell' art. 1, lett. e),  della presente legge, a carico di ciascun Consigliere regionale. Le ritenute operate a carico di ciascun Consigliere sono versate in apposito capitolo della parte Entrata del bilancio regionale e denominato << Introiti per ritenute indennita' di fine mandato >>.

In caso di cessazione del mandato per decadenza il Consigliere regionale ha diritto alla restituzione delle trattenute di cui al comma precedente senza interessi.

L' indennita' di fine mandato sara' corrisposta mediante prelievo dal bilancio del Consiglio regionale, nel quale, all' interno del capitolo 5, figurera' ogni anno un apposito articolo intitolato << Spese per indennita' di fine mandato >>.

ARTICOLO 7

(Norma transitoria)

Dall' entrata in vigore della presente legge gli assegni vitalizi diretti o di reversibilita' gia corrisposti sono ricalcolati in base alle nuove misure fissate dal precedente art. 4.

Per i Consiglieri regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano esercitato il mandato per piu' di dieci anni e che cessino dal loro incarico alla scadenza della terza legislatura, l' ammontare dell' assegno mensile vitalizio viene determinato in base alla percentuale fissata con la tabella di cui all' art. 3 della LR 3- 5- 1977, n. 13 e quindi ricalcolata in base alle misure di cui all' art. 4 che precede.

Qualora i ricalcoli di cui ai commi precedenti prevedano importi inferiori a quelli che sarebbero spettati in base alle norme previgenti, le differenze saranno mantenute dagli aventi diritto a titolo di assegni speciali riassorbibili con i futuri aumenti degli assegni stessi.

Identico trattamento e' riservato a coloro che, alla stessa data, abbiano chiesto di proseguire volontariamente i versamenti dei contributi per completare il periodo minimo di cinque anni.

ARTICOLO 8

(Decorrenza)

Gli effetti giuridici ed economici delle norme contenute nella presente legge decorrono dal 1 gennaio 1984.

ARTICOLO 9

(Copertura finanziaria)

All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, valutato per l' anno in corso in lire 60.000.000, si fa fronte con gli stanziamenti previsti al capitolo 1 << Spese per l' indennita' di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale >>.

Data a Bari, addì 19 marzo 1984