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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1985
Numero
5
Data
15/02/1985
Abrogato
 
Materia
Demanio e Patrimonio
Titolo
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 - 6- 1980, n. 67 - Alienazione terreni demanio armentizio regionale.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

(Adozione degli elenchi dei tratturi)

L' art. 4 della L. R. 9- 6- 1980, n. 67 e' così sostituito:

<< La Giunta regionale, sentiti i Comuni territorialmente interessati e acquisito il parere delle Commissioni consiliari competenti per l' agricoltura e foreste e per il patrimonio, adotta, in via definitiva:

a) gli elenchi dei tratturi da conservare nella loro integrale o parziale consistenza, perche' ritenuti strettamente necessari alle esigenze dell' industria armentizia. Detti tratturi sono amministrati dalla Regione;

b) gli elenchi dei tratturi ritenuti totalmente o parzialmente inadatti o superflui agli scopi di cui alla lettera a) ma idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico.

Detti tratturi possono essere trasferiti al patrimonio degli enti locali elettivi che ne facciano documentata richiesta in sede di predisposizione degli elenchi.

c) gli elenchi dei tratturi ritenuti superflui agli scopi di cui alle lettere a) e b), di cui autorizzate l' alienazione onerosa, totale o parziale.

Gli elenchi sono predisposti, distintamente, per braccio tratturale e per comune e riportano indicazioni sullo stato di possesso e sulla destinazione produttiva o stato di utilizzazione dei singoli appezzamenti costituenti i tratturi.

Per l' esecuzione dei rilevamenti tecnici necessari alla predisposizione degli elenchi di cui al presente articolo, il personale regionale addetto puo' accedere alle proprieta' private e compiere le operazioni indispensabili, lasciando inalterata la situazione dei luoghi. Dell' accesso per il compimento delle suddette operazioni e' dato congruo preavviso al proprietario; ove quest' ultimo si opponga, il personale addetto puo' farsi assistere dalla forza pubblica >>.

ARTICOLO 2

(Strade rotabili di uso pubblico)

Il primo comma dell' art. 5 della L. R. 9- 6- 1980, n. 67 e' così sostituito:

<< In caso di esistenza o di costruzione di strade rotabili di uso pubblico il cui percorso coincida, in tutto o in parte, con un terreno tratturale compreso negli elenchi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 4, la relativa classificazione in strada comunale, provinciale o regionale avviene con le procedure di cui alla vigente legislazione regionale >>.

ARTICOLO 3

(Ordine di priorita' nella alienazione onerosa dei terreni tratturali)

L' art. 6 della L. R. 9- 6- 1980, n. 67 e' così sostituito:

<< I terreni tratturali compresi negli elenchi di cui alla lettera c) del precedente art. 4, ubicati al di fuori delle aree dichiarate urbane, sono alienate a favore di coloro che ne fanno domanda entro novanta giorni dalla pubblicazione dei singoli elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione, applicando il seguente ordine di priorita':

a) possessori attuali del terreno tratturale richiesto; b) proprietari di fondi che fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza, purche' si tratti di coltivatori diretti, di manuali lavoratori della terra o imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, di cui alle leggi statali 9- 5- 1975, n. 153 e 10- 5- 1976, n. 352 e alla normativa regionale di attuazione;

c) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni, mezzadri, affittuari, con preferenza per quelle che risultino costituite con una maggiore presenza di giovani dai 18 ai 29 anni;

d) altri proprietari di fondi che fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza;

e) altri richiedenti.

In tutti i casi e' fatto salvo il rispetto delle servitu' esistenti o che si rendesse necessario istruire.

Limitatamente ai soggetti di cui ai punti b), c), d), e), l' alienazione dei terreni naturali ubicata al di fuori delle aree dichiarate urbane e' in ogni caso condizionata all' impegno di utilizzare per scopi agricoli >>.

ARTICOLO 4

(Possessori attuali aventi diritto all' acquisto dei beni tratturali extraurbani)

Ai fini dell' applicazione dell' art. 6 della LR 9- 6- 1980, n. 67, così come modificato dalla presente legge, sono considerati possessori attuali soggetti per i quali il possesso trovi fondamento in una formale concessione precedente all' entrata in vigore della LR 9- 6- 1980, n. 67, rilasciata per uso di coltivazione erbacea o arborea, con esclusione, pertanto, di quelle per altri usi, ivi compreso il pascolo, anche se sul terreno concesso siano intervenute trasformazioni, salvo che le concessioni per pascolo non siano state rilasciate a favore dei proprietari dei fondi che fronteggiano il tratturo, limitatamente ad una superficie corrispondente a quella del confine in comune.

Sono inoltre considerati possessori attuali;

1) nel caso di morte del concessionario, il coniuge, anche se non coltivatore diretto, e gli altri eredi legittimi con precedenza per quelli che al momento dell' apertura della successione risultino aver esercitato e continuino ad esercitare sulla quota tratturale attivita' agricola, in qualita' di coltivatore  diretto, di manuale lavoratore della terra e di imprenditore agricolo principale ai sensi della legge 9- 5- 1975 n. 153;

2) i componenti la famiglia del concessionario subentrati allo stesso nella coltivazione, sempreche' posseggano i requisiti di coltivatore diretto, di manuale lavoratore della terra o di imprenditore agricolo a titolo principale.

I componenti la famiglia del concessionario sono quelli previsti dall' art. 12 della legge 11- 2- 1971, n. 11;

3) altri possessori subentrati al concessionario prima dell' entrata in vigore della LR 9- 6- 1980, n. 67, purche' trattasi di coltivatori diretti, manuali lavoratori della terra e soggetti ad essi assimilabili, singoli o associati.

ARTICOLO 5

(Concessioni scadute e miglioramenti fondiari)

Sono da considerare legittime le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore della LR 9- 6- 1980, n. 67, anche se scadute, purche' venga presentata domanda di rinnovo entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge e vengano pagati i canoni arretrati.

Uguale sanatoria e' concessa per gli altri possessori attuali dei terreni tratturali, elencati nel precedente art. 4.

I miglioramenti fondiari di natura agricola realizzati dai soggetti elencati nel precedente art. 4, sono considerati legittimamente eseguiti e pertanto non passibili di sanzione amministrativa e in tal senso saranno definiti i contesti eventualmente pendenti presso gli uffici regionali del contenzioso.

ARTICOLO 6

(Terreni tratturali compresi nei perimetri urbani)

Con salvezza dei vincoli ricadenti per la natura di beni culturali, i terreni tratturali ricadenti entro i perimetri urbani della citta' e che nello strumento urbanistico comunale vigente e relativi piani attuativi hanno una destinazione specifica per attivita' edilizia, possono essere alienati a favore di coloro che ne fanno domanda entro novanta giorni dalla pubblicazione dei singoli elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione, in base al seguente ordine di priorita':

a) possessori attuali, o loro eredi, del terreno tratturale richiesto, purche' il possesso trovi fondamento in una formale concessione precedente all' entrata in vigore della LR 9- 6- 80, n. 67, anche se scaduta;

b) proprietari di beni che fronteggiano il terreno tratturale richiesto nel senso della sua lunghezza;

c) altri richiedenti.

I richiedenti di cui alle lettere b) e c) devono presentare l' attestato del Sindaco dal quale risulti che il Comune non e' interessato all' utilizzo delle aree da alienare.

ARTICOLO 7

(Abrogazione norme precedenti)

Sono abrogati:

a) l' ultimo comma dell' art. 8 della LR 9- 6- 1980, n. 67;

b) l' art. 9 della LR 9- 6- 1980, n. 67.

ARTICOLO 8

(Adozione degli elenchi dei beni dell' Opera Nazionale Combattenti)

Per procedere alla definitiva destinazione dei beni patrimoniali della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti, trasferiti alla regione ai sensi della legge 21- 10- 1978, n.641, la Giunta regionale, sentiti i Comuni territorialmente competenti e acquisito il parere delle Commissioni consiliari competenti per l' Agricoltura e Foreste e per il Patrimonio, adotta:

a) gli elenchi dei beni da conservare perche' destinati a uso di pubblico interesse. Detti beni sono amministrati dalla Regione e possono essere trasferiti al patrimonio degli enti locali elettivi che ne facciano documentata richiesta;

b) gli elenchi dei beni di cui autorizzare l' alienazione onerosa, perche' ritenuti inadatti o superflui agli scopi di cui alla precedente lettera a).

Gli elenchi sono predisposti distintamente per Comune, per << azienda agraria >> e per << borgata >> e riportano indicazioni sullo stato di possesso e sulla destinazione produttiva o stato di utilizzazione delle singole unita' immobiliari.

ARTICOLO 9

(Ordine di priorita' nella alienazione dei beni dell' Opera Nazionale Combattenti)

L' art. 13 della L. R. 9- 6- 1980, n. 67 e' così sostituito:

<< I beni compresi negli elenchi di cui alla lettera b) del precedente art. 12 sono alienati a favore di coloro che ne fanno domanda di acquisto entro novanta giorni dalla pubblicazione dei singoli elenchi sul Bollettino Ufficiale della Regione applicando il seguente ordine di priorita':

1) terreni, fondi agrari e fabbricati rurali non compresi nelle borgate:

a) possessori attuali del bene richiesto purche' in possesso trovi fondamento in una concessione con promessa di vendita ovvero in un contratto di compartecipazione, colonia parziaria, mezzadria, affitto, stipulati prima del 9- 6- 1980: sono considerati possessori attuali anche i soggetti di cui ai numeri 1- 2- 3 del precedente art. 4;

b) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli, coloni, mezzadri, affittuari, con preferenza per quelle che risultino con una maggiore presenza di giovani dai 18 ai 29 anni;

c) proprietari di fondi confinanti, purche' si tratti di titolari di imprese diretto - coltivatrici, singole o associate, iscritti negli elenchi previsti dalle leggi statali 22- 11- 1954, n. 1136 e 9- 1- 1963, n. 9, ovvero di imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, di cui alle leggi statali 9- 5- 1975, n. 153 e 10- 5- 1976, n. 352 e alla normativa regionale di attuazione, con preferenza per i titolari di imprese diretto - coltivatrici;

d) altri richiedenti individuati sulla base della normativa regionale di attuazione;

2) fabbricati delle borgate:

a) possessori attuali delle unita' immobiliari richieste che abbiano nelle borgate la loro residenza principale, purche' il possesso trovi fondamento in un regolare contratto stipulato prima del 9- 6- 1980. Il numero e la consistenza delle unita' trasferibili a tali possessori nel caso di abitazione non deve superare le normali esigenze abitative della famiglia del richiedente, e non debbono eccedere, nel caso di locali destinati a rimesse o a magazzini, le necessita' di coltivazione dei terreni posseduti dal richiedente;

b) cooperative agricole o loro consorzi costituite da coltivatori diretti, lavoratori agricoli e soggetti ad essi assimilabili;

c) altri richiedenti con precedenza per quelli residenti nelle borgate prima del 9- 6- 1980.

In tutti i casi e' fatto salvo il rispetto delle servitu' esistenti o che si rendesse necessario istituire.

ARTICOLO 10

(Commissione regionale di valutazione)

L' art. 15 della L. R. 9- 6- 1980, n. 67 e' così sostituito:

<< La vendita dei terreni tratturali e dei beni dell' Opera Nazionale per i Combattenti e' fatta a prezzo di stima stabilito da una apposita Commissione provinciale nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, così composta:

a) dall' Assessore al Patrimonio o dal Coordinatore del Settore Demanio e Patrimonio, che la presiede;

b) da un dipendente tecnico dell' Ufficio di Foggia del suddetto Settore, con le funzioni di segretario;

c) da un dipendente tecnico dell' Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura territorialmente competente;

d) da un dipendente tecnico dell' Ufficio Tecnico Er"Times New Roman"e territorialmente competente;

e) da un dipendente tecnico del Comune territorialmente interessato in tutto o in prevalenza.

Nel caso che i beni da alienare siano stati migliorati dai soggetti di cui all' art. 4 della presente legge o dai loro dante causa, il prezzo di stima e' stabilito con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non migliorato.

Intervenuta l' accettazione del prezzo di stima, la Giunta regionale delibera la vendita delegando un dipendente regionale di fascia direttiva a intervenire in rappresentanza della Regione nella stipula del relativo atto pubblico.

Dell' avvenuta vendita e' data comunicazione ai Comuni territorialmente interessati entro i successivi trenta giorni.

Limitatamente ai beni provenienti dalla soppressa Opera Nazionale per i Combattenti, in caso di esistenza di concessione con promessa di vendita, il prezzo e' quello ivi stabilito.

ARTICOLO 11

(Concessione di contributi regionali)

Sono abrogati gli artt. 16 e 17 della LR 9- 6- 1980, n. 67.

ARTICOLO 12

(Unificazione Uffici preesistenti)

E' istituito, con sede in Foggia, un Ufficio del Settore Demanio e Patrimonio con l' incarico di provvedere all' attivita' tecnica e amministrativa connessa all' attuazione della presente legge relativamente ai beni del demanio armentizio e della soppressa Opera Nazionale Combattenti.

All' Ufficio di cui al primo comma e' assegnato il personale del Commissariato Reintegra Tratturi di Foggia e dell' Opera Nazionale Combattenti trasferito alla Regione Puglia per effetto del DPR 24- 7- 1977, n. 616 e del DPR 31- 3- 1979 ed altro personale regionale idoneo ad assicurare la rapida applicazione della presente legge.

Il coordinamento dell' Ufficio e' affidato a un coordinatore nominato ai sensi della legislazione regionale vigente.

ARTICOLO 13

(Reimpegno proventi dell' alienazione)

Le somme ricavate dalla vendita dei beni tratturali e della disciolta Opera Nazionale Combattenti sono impiegate, nella stessa provincia nella quale sono ubicati i beni, nell' acquisto di immobili da destinare a sede di uffici regionali o di enti strumentali della Regione Puglia.

ARTICOLO 14

(Abrogazione di norme in contrasto con la presente legge)

Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con quelle della presente legge.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Data a Bari, addì 15 febbraio 1985