TITOLO I DISPOSIZIONI
PROGRAMMATICHE PRELIMINARI
ARTICOLO
1
(Finalita' ed ambiti di
applicazione)
1. In coerenza con gli
obiettivi della programmazione e al fine di consentire forme di decentramento
funzionali, di snellimento e uniformita' delle procedure nei diversi settori di
intervento, di accelerazione della spesa, la materia delle opere e dei lavori
pubblici o di pubblico interesse che si realizzano nella Regione, con o senza l'
intervento finanziario regionale, e' disciplinato dalla presente legge, con la
sola eccezione delle opere di competenza dello Stato.
TITOLO II CLASSIFICAZIONE DELLE
OPERE
ARTICOLO
2
(Opere di competenza della
Regione)
1. Sono di competenza della
Regione le opere ed i lavori pubblici riguardanti:
a) - il demanio ed il
patrimonio regionale;
b) - immobili di proprieta' non
regionale, in uso, sia pure temporaneo, alla Regione;
c) - le opere la cui esecuzione
sia delegata dallo Stato alla Regione;
d) - le strade e le ferrovie
classificate regionali;
e) - gli interventi urgenti ed
indifferibili a tutela della pubblica incolumita', che non rientrino nella
competenza primaria degli Enti locali o dello Stato;
f) - le opere idrauliche,
irrigue e di bonifica;
g) - le opere di sistemazione
montana;
h) - i porti di seconda
categoria, seconda e terza classe;
i) - la costruzione,
ricostruzione, ristrutturazione, riparazione di edifici di culto e delle opere
annesse, destinate all' esercizio dello stesso;
l) - le opere di difesa, di
consolidamento e di trasferimento degli abitati inclusi negli elenchi approvati
dal Consiglio regionale;
m) - le opere classificate
regionali o di rilevanza regionale, con legge regionale;
n) - i lavori di ricostruzione,
ristrutturazione, riparazione di opere pubbliche di competenza della Regione,
danneggiate da calamita' naturali.
2. Per le opere di cui alla
lettera i) del primo comma del presente articolo la competenza della Regione
decorrera' dalla data di trasferimento, da parte dello Stato, delle relative
funzioni.
ARTICOLO
3
(Opere di competenza degli Enti
pubblici)
1. Sono di competenza degli
Enti pubblici le opere ed i lavori pubblici eseguiti da Enti locali, singoli o
associati o loro consorzi e da Enti pubblici non territoriali, che non siano di
competenza della Regione a norma dell' art. 2 della presente
legge.
ARTICOLO
4
(Opere di pubblico
interesse)
1. Sono di pubblico interesse
le opere di pertinenza di Enti o soggetti che per statuto svolgono attivita' di
pubblico interesse, senza fine di lucro.
2. Esse sono soggette alla
presente legge se ammesse a finanziamento regionale.
TITOLO III NORME
TECNICHE
ARTICOLO
5
(Normativa tecnica
regionale)
1. Le opere ed i lavori
pubblici di cui alla presente legge sono soggetti alle norme tecniche emanate
dallo Stato e dalla Regione, secondo le rispettive competenze.
2. La normativa tecnica
regionale, da formularsi entro un anno dall' entrata in vigore della presente
legge, determina per le opere di competenza della Regione o ammissibili a
finanziamento regionale:
a) - gli standards funzionali,
tecnologici ed economici per la progettazione e l' esecuzione delle opere,
tenendo conto dei materiali locali utilizzabili;
b) - le norme per la
progettazione, l' esecuzione, l' accettazione ed il controllo qualitativo dei
materiali, dei componenti edilizi o costruttivi, degli impianti tecnologici e
delle attrezzature;
c) - i soggetti preposti alla
verifica dell' applicazione della normativa tecnica
regionale;
3. Ai fini della formulazione e
dell' aggiornamento della normativa tecnica regionale, l' Assessorato ai LLPP,
sentiti gli Assessorati competenti, elabora un programma di attivita'
comprendente l' individuazione:
- dei campi di applicazione e
della metodologia per la compilazione delle norme;
- delle priorita' di
formulazione della norme predette;
- delle modalita' e dei tempi
per l' elaborazione e l' aggiornamento delle norme stesse;
- degli strumenti operativi
necessari per l' attuazione del programma;
- delle previsioni delle spese
necessarie per l' attuazione del programma;
4. La normativa tecnica
regionale ed il programma di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono
approvati dal Consiglio regionale.
5. In mancanza della normativa
tecnica regionale, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'
Assessore ai Lavori Pubblici, determina ed aggiorna parametri di costo delle
opere e dei lavori pubblici, da utilizzare per la programmazione e per la
progettazione di massima delle opere, avvalendosi delle strutture dell'
Assessorato ai Lavori Pubblici e della Commissione di cui all' art. 4 della
legge regionale 5 settembre 1977, n. 29.
ARTICOLO
6
(Raccolta ed elaborazione dati
- Catasto delle opere pubbliche)
1. La Regione provvede alla
raccolta ed all' elaborazione dei dati relativi alle opere pubbliche esistenti,
in corso di realizzazione e progettate nel territorio regionale; compila il
catasto delle opere pubbliche e delle infrastrutture sociali e civili, anche al
fine di determinare gli indici di fabbisogno sulla base degli obiettivi definiti
dagli strumenti della programmazione regionale; elabora ed aggiorna l' elenco
dei prezzi unitari di mercato per le principali categorie di lavori che
interessano le opere pubbliche e dei costi di componenti edilizi o costruttivi
prodotti nella Regione.
2. Alla raccolta, alla
elaborazione dei dati, dei prezzi e dei costi, nonche' alla formazione del
catasto di cui al primo comma del presente articolo, provvede l' Assessorato ai
Lavori Pubblici, utilizzando prioritariamente le proprie strutture ed
avvalendosi degli Enti di cui alle lettere a, b, c, d, e, dell' articolo 18
della presente legge e, ove necessiti, sentita la competente Commissione
consiliare, gli Enti di ricerca, gli Organismi e gli Istituti Specializzati.
3. Il catasto delle opere
pubbliche e gli elenchi dei prezzi e dei costi di cui al primo comma del
presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale.
4. I rapporti tra la Regione, i
Comuni, le Province, gli Enti, gli organismi e gli istituti specializzati
saranno regolati da convenzioni ai sensi dell' art. 3 della legge regionale 12
agosto 1981, n. 45.
TITOLO IV PROGRAMMAZIONE DEGLI
INTERVENTI
ARTICOLO
7
(Programmi
organici)
1. L' intervento finanziario
regionale in materia di opere pubbliche o di pubblico interesse avviene mediante
programmi pluriennali, articolati per settori ed aree di intervento, nel
rispetto delle indicazioni del piano regionale di sviluppo e dei programmi
pluriennali di attuazione comunali.
2. I programmi individuano i
fabbisogni, i criteri di intervento, gli Enti attuatori, le modalita' di
finanziamento, i tempi di attuazione.
3. I programmi, predisposti ed
aggiornati dagli Assessorati competenti, d' intesa con l' Assessorato ai Lavori
Pubblici, sono adottati dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio
regionale.
ARTICOLO
8
(Programmi annuali di
finanziamento)
1. Per le opere non comprese
nei programmi organici di cui al precedente art. 7, la Giunta regionale, sentita
la competente Commissione consiliare, adotta programmi annuali di finanziamento,
distinti per tipo di opera elaborati dagli Assessorati competenti d' intesa con
l' Assessorato ai Lavori Pubblici, nel rispetto delle priorita' indicate dagli
Enti interessati e sulla base dei fabbisogni riscontrati e di altri motivi di
pubblico interesse.
2. I programmi individuano gli
Enti attuatori, le modalita' di finanziamento, i tempi di attuazione.
ARTICOLO
9
(Progetti integrati ed
interventi singoli)
1. Al di fuori dei programmi di
cui agli articoli 7 e 8 della presente legge, la Giunta regionale, su proposta
degli Assessori competenti, d' intesa con l' Assessorato ai Lavori Pubblici,
sentita la competente Commissione consiliare, puo' ammettere a finanziamento
opere pubbliche previste in progetti integrati, volti allo sviluppo socio -
economico di particolari ambiti territoriali.
2. La Giunta regionale, su
proposta degli Assessori competenti, d' intesa con l' Assessorato ai Lavori
Pubblici, puo' ammettere altresì a finanziamento regionale opere pubbliche o di
pubblico interesse qualora ricorrano motivi di urgenza o di
necessita'.
ARTICOLO
10
(Copertura finanziaria dei
programmi)
1. I programmi annuali, nonche'
gli interventi di cui all' articolo 9 della presente legge possono impegnare,
oltre alle disponibilita' del bilancio dell' esercizio corrente, anche quelle
del corrispondente capitolo del bilancio dell' esercizio successivo, entro il
limite di un dodicesimo del bilancio dell' esercizio
corrente.
TITOLO V ATTUAZIONE DI PIANI E
PROGRAMMI - ORGANI CONSULTIVI
ARTICOLO
11
(Competenze dell' Assessore
regionale ai Lavori Pubblici)
1. Alle attivita' regionali
riguardanti l' attuazione dei programmi e degli interventi di cui al titolo IV
della presente legge e' preposto l' Assessorato regionale ai Lavori Pubblici,
che viene strutturato in settori ed uffici, tecnici ed amministrativi, centrali
e periferici del Genio Civile e che si avvale dei seguenti Organi consultivi:
a) - Comitato Regionale Tecnico
- Amministrativo;
b) - Coordinatore del Genio
Civile competente per territorio.
2. I settori e gli uffici sono
individuati con provvedimento del Consiglio regionale.
3. L' Assessore ai Lavori
Pubblici adotta tutti gli atti amministrativi necessari per la realizzazione
delle opere e dei lavori pubblici di cui alla presente legge, ammessi a
finanziamento regionale, provvedendo anche alla formale concessione dei
finanziamenti integrativi nei limiti indicati dall' articolo 21 della presente
legge.
4. Gli atti di cui al terzo
comma del presente articolo che sono di mera esecuzione o di contenuto
vincolato, non sono soggetti a controllo.
5. L' Assessore ai Lavori
Pubblici riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione
delle opere e dei lavori pubblici finanziati dalla Regione.
ARTICOLO
12
(Attribuzioni del Comitato
Regionale Tecnico - Amministrativo)
1. E' istituito il Comitato
Regionale Tecnico – Amministrativo con funzioni di consulenza tecnico –
amministrativa della Regione.
2. Nelle materie disciplinate
dalla presente legge, il Comitato esercita le funzioni demandate dalla vigente
legislazione statale al Consiglio di Stato, al Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, al Comitato Tecnico - Amministrativo presso il Provveditorato
Regionale alle Opere Pubbliche e ad ogni altro Organo collegiale consultivo
statale e regionale.
3. Nei casi in cui per l'
approvazione dei progetti viene prescritto dalla presente legge il parere di
organi consultivi regionali, il Comitato si pronuncia:
- sui progetti di massima ed
esecutivi di opere e di lavori pubblici quando l' importo degli stessi ecceda
lire 3.000 milioni;
- sui progetti di massima ed
esecutivi di opere e di lavori pubblici di qualunque importo se interessano il
territorio di piu' province.
4. Il Comitato si pronuncia sui
progetti di massima ed esecutivi di opere e di lavori pubblici di qualunque
natura ed importo quando assumano eccezionale rilevanza sotto il profilo tecnico
ed il parere venga richiesto dal Coordinatore del Genio Civile o dall' Ente
interessato.
5. Il Comitato si pronuncia su
tutti gli affari sui quali la Giunta regionale o gli Assessori regionali
ritengano opportuno di chiedere il parere del Comitato.
6. Salvo il caso previsto dal
comma 5 del presente articolo, i pareri del Comitato sono vincolanti. Avverso
tale parere e' ammesso ricorso al Presidente della Giunta.
ARTICOLO
13
(Composizione del Comitato
Regionale Tecnico - Amministrativo)
1. Il Comitato Regionale
Tecnico - Amministrativo e' composto da:
a) - Assessore regionale ai
lavori pubblici, che lo presiede;
b) - Coordinatore del settore
lavori pubblici;
c) - Coordinatore del settore
programmazione;
d) - Coordinatore del settore
urbanistica;
e) - Coordinatori del Genio
Civile;
f) - Responsabile del servizio
tecnico e del servizio amministrativo dell' Assessorato ai Lavori
pubblici;
g) - Coordinatore del settore
nelle cui competenze ricade l' argomento in discussione, o funzionario direttivo
da lui delegato;
h) - un ingegnere designato
dagli ordini professionali provinciali, di intesa tra
loro;
i) - un architetto designato
dagli ordini professionali provinciali di intesa tra loro;
l) - esperti nelle seguenti
discipline:
-
urbanistica;
- tecnica delle
costruzioni;
-
geotecnica;
- costruzioni
idrauliche;
- opere marittime e
portuali;
- impianti
meccanici;
- impianti
tecnologici;
- materie giuridico -
amministrative.
2. Hanno diritto al voto solo i
tre esperti nelle materie che, a giudizio del Presidente del Comitato, hanno
piu' attinenza con l' argomento da trattare.
3. Gli esperti di cui al punto
l) del primo comma del presente articolo, uno per ciascuna disciplina, sono
nominati per la durata di tre anni, salvo revoca, dal Consiglio regionale,
assicurando la presenza di due esperti designati dalla minoranza.
La nomina decade in caso di
assenza ingiustificata per piu' di tre sedute consecutive.
4. Il Presidente del Comitato,
per la trattazione di particolari argomenti, puo' fare intervenire alle
adunanze, senza diritto al voto, funzionari direttivi statali o regionali, in
quiescenza, nonche' studiosi e tecnici non appartenenti all' amministrazione
regionale, esperti con riferimento agli argomenti in
discussione.
5. In caso di assenza del
Presidente, il Comitato e' presieduto dal Coordinatore del Settore Lavori
Pubblici.
ARTICOLO
14
(Funzionamento del Comitato
Regionale Tecnico - Amministrativo)
1. Il Comitato e' convocato dal
Presidente con un preavviso di almeno 5 giorni, salvo casi di urgenza.
2. Per la validita' delle
adunanze del Comitato e' necessaria la presenza di almeno 7 componenti con
diritto di voto; devono comunque essere presenti 4 funzionari
regionali.
3. I pareri sono validi se
adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di
parita' prevale il voto del Presidente.
4. I membri dissenzienti del
Comitato possono far inserire nel verbale della seduta le ragioni del loro
dissenso.
5. Nel caso di progetti di
opere pubbliche, alla discussione dei singoli argomenti puo' partecipare, fino
al momento precedente il voto, un rappresentante dell' Ente interessato, con
facolta' di farsi assistere da un tecnico di fiducia.
6. I pareri su progetti, anche
se negativi o condizionati, sono espressi entro 45 giorni dalla data di
ricezione degli atti. Trascorso tale termine il parere si considera espresso
favorevolmente.
7. I pareri, se favorevoli
senza condizioni, sono comunicati anche telegraficamente.
8. Gli ordini del giorno delle
sedute del Comitato sono comunicati ai suoi componenti al momento della
convocazione. Per ogni argomento da
trattare sono indicati i tre esperti che hanno diritto al voto.
9. L' esposizione al Comitato
degli argomenti trattati e'
affidata ad un relatore o ad un gruppo di relatori formato da componenti
ed esperti del Comitato, prescelti dal Presidente.
Uno di essi riferisce e cura la
elaborazione del parere, espresso con voto che deve essere sottoscritto da tutti
i relatori.
10. Al funzionamento del
Comitato e' preposto un ufficio di segreteria composto da funzionari dell'
Assessorato ai lavori pubblici. Il funzionario dirigente responsabile dell'
ufficio presenzia alle sedute del Comitato, cura la redazione e la conservazione
dei relativi verbali, provvede ad autenticare e ad archiviare gli atti
esaminati.
11. Il segretario del Comitato
annota la data di ricezione degli atti sui quali e' richiesto il parere del
Comitato, riscontra preventivamente la completezza degli atti e provvede a
richiedere la loro eventuale integrazione, anche ai fini della decorrenza dei
termini indicati al sesto comma del presente articolo.
12. I progetti che non
riguardano opere di competenza regionale e che non sono rispondenti ai
programmi, progetti integrati o finanziamenti di cui al titolo IV della presente
legge, devono essere corredati da deliberazione dell' Ente interessato che
indichi i mezzi finanziari disponibili e riporti i termini della convenzione di
cui all' ultimo comma dell' art. 32 della presente legge.
13. Ai componenti del Comitato
che non siano funzionari regionali in servizio, competono le indennita' previste
dalla vigente normativa regionale in materia di corresponsione di gettoni di
presenza, oltre all' eventuale rimborso delle spese di
viaggio.
ARTICOLO
15
(Funzioni consultive del
Coordinatore del Genio Civile)
1. Il parere del Comitato
Regionale Tecnico – Amministrativo e' sostituito dal parere del Coordinatore del
Genio Civile competente per territorio nel caso di progetti di massima ed
esecutivi di importo non eccedente lire 3.000 milioni, salvo il caso di progetti
di opere di eccezionale rilevanza tecnica per i quali il Coordinatore del Genio
Civile ritenga necessario il parere del Comitato.
2. I pareri, anche se negativi
o condizionati, sono espressi entro 30 giorni dalla data di ricezione degli
atti. Trascorso tale termine il parere si considera espresso
favorevolmente.
3. I pareri, se favorevoli
senza condizioni, possono essere comunicati anche
telegraficamente.
ARTICOLO
16
(Aggiornamento dei limiti di
importo)
1. I limiti di importo indicati
negli articoli 12 e 15 della presente legge sono aggiornati ogni 2 anni con
decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore ai
Lavori Pubblici.
TITOLO VI FINANZIAMENTI -
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
ARTICOLO
17
(Forme di
finanziamento)
1. I finanziamenti delle opere
e dei lavori pubblici di competenza regionale sono disposti in conto
capitale.
2. I finanziamenti delle altre
opere di cui alla presente legge possono essere concessi fino alla copertura
totale della spesa riconosciuta ammissibile:
a) - in conto capitale: in
unica soluzione o in rate annuali;
b) - mediante contributi annui
costanti pluriennali.
3. Per attivare finanziamenti
in conto capitale, la Regione puo' contrarre mutui con istituti di
credito.
4. I contributi annui costanti
pluriennali sono concessi nella misura necessaria a coprire interamente le
annualita' di ammortamento del mutuo, alle condizioni praticate dalla Cassa
Depositi e Prestiti.
5. Nel caso in cui la Cassa
Depositi e Prestiti abbia fatto conoscere la propria indisponibilita', sia pure
temporanea, a concedere il mutuo, l' intervento finanziario di cui al comma 4
del presente articolo puo' essere concesso nella misura necessaria a coprire l'
onere di ammortamento del mutuo alle
condizioni praticate da altro Istituto di credito, purche' la durata di
ammortamento del mutuo non sia inferiore a 10 anni ed il contributo sia
erogabile in rate costanti. La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore ai
Lavori Pubblici, stabilisce annualmente la misura massima ammissibile per i
contributi annui costanti pluriennali, tenendo conto della urgenza e della
natura delle opere.
6. I contributi annui
pluriennali sono erogati, in tutto o in parte, direttamente in favore degli Enti
interessati, ovvero, a richiesta di questi, in favore dell' Istituto
mutuante.
7. In fase di prima
applicazione della presente legge, i soggetti di cui alla lettera f) dell' art.
18 della presente legge, possono beneficiare delle integrazioni previste dal
quinto comma del presente articolo per utilizzare finanziamenti in conto mutuo
concessi ai sensi della legge regionale 12 agosto 1978 n.
37.
ARTICOLO
18
(Beneficiari di finanziamenti
regionali)
1. Gli Enti ed i soggetti che
possono ottenere contributi regionali per la realizzazione di opere pubbliche o
di pubblico interesse sono:
a) - i
Comuni;
b) - le
Province;
c) - le Comunita'
montane;
d) - le Unita' Sanitarie
Locali;
e) - i Consorzi di soggetti di
cui ai precedenti punti a), b), c);
f) - gli Enti ed i soggetti che
per statuto svolgono attivita' di pubblico interesse.
ARTICOLO
19
(Opere e lavori pubblici
ammissibili a finanziamento regionale)
1. Le opere ed i lavori
pubblici che possono essere ammessi a finanziamento regionale con le modalita'
di cui all' art. 17 della presente legge sono:
- IDRAULICA - Opere idrauliche
e di sistemazione idraulica a salvaguardia di opere pubbliche e di centri
abitati; opere lacuali; acquedotti ed opere connesse; fognature ed opere
connesse; opere per l' irrigazione; opere di sistemazione idraulico - forestale,
idraulico - agraria, idrogeologica.
- TRASPORTI - Strade; opere
marittime; opere portuali; aeroporti; ferrovie; infrastrutture dei trasporti.
- EDILIZIA - Edilizia
residenziale pubblica, direzionale, terziaria; edilizia scolastica; opere e
servizi socio - assistenziali e sanitari; asili nido; edilizia ospedaliera;
edilizia ed impianti per lo sport, il turismo, il tempo
libero.
- DIFESA DELL' AMBIENTE - Opere
per il disinquinamento dell' aria, delle acque, del suolo; impianti di
depurazione dei rifiuti liquidi e solidi, comprese opere per il loro smaltimento
o riutilizzo.
- OPERE VARIE DI INTERESSE
COMUNALE - Cimiteri, mattatoi, stalle, impianti di stabulazione, mercati, bagni
pubblici, verde pubblico, sedi comunali, delegazioni comunali.
- TRASPORTO E UTILIZZAZIONE
ENERGIA - Linee elettriche, oleodotti, gasdotti.
- URBANIZZAZIONE - Impianti di
pubblica illuminazione; reti di distribuzione urbana di gas; parchi urbani;
infrastrutture per zone destinate dagli strumenti urbanistici all'industria e
all' artigianato.
- OPERE E LAVORI DIVERSI -
Ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamita'
naturali (alluvioni, piene, frane, mareggiate, terremoti); opere di difesa, di
consolidamento, di trasferimento di centri abitati o di singole opere pubbliche
o di pubblico interesse; opere di difesa dei litorali e delle coste; lavori per
la salvaguardia statica di opere di interesse storico - monumentale e artistico,
di cui alla legge statale 1 giugno 1939 n. 1089 e successivo modificazioni ed
integrazioni; di indagini geologiche e geotecniche necessarie per la
realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse; rilievi
aerofotogrammetrici.
2. Gli interventi di cui al
primo comma del presente articolo possono riguardare:
a) - l' acquisizione di
suoli;
b) - la costruzione di opere e
di impianti;
c) - l' ampliamento, il
completamento, la sistemazione, il riattamento, la straordinaria manutenzione di
opere esistenti;
d) - l' acquisto di edifici e
di immobili da destinare ad uso pubblico;
e) - la ordinaria manutenzione,
limitatamente alle opere di competenza regionale.
3. Sono ammissibili a
finanziamento regionale gli interventi eseguiti dai Comuni e dalle Province
nelle circostanze previste dall' art. 70 del regolamento 23 maggio 1895 n. 350,
per opere di propria competenza, entro il limite di lire 100 milioni.
ARTICOLO
20
(Spese ammissibili a
finanziamento regionale)
1. Le spese ammissibili a
finanziamento regionale sono quelle necessarie per:
- l' esecuzione dei lavori,
degli impianti e delle forniture;
- l' acquisizione di immobili
necessari per la realizzazione dell' opera;
- l' IVA;
- l' arredamento fisso e
mobile, escluse le attrezzature;
- le indennita' ed i contributi
dovuti ad Enti e privati, come per legge;
- le spese per indagini
geologiche e geotecniche;
- le spese
generali;
- le spese per il collaudo
tecnico - amministrativo.
2. Le spese per l' esecuzione
dei lavori, degli impianti e delle forniture sono quelle risultanti dal
certificato di collaudo o dal certificato di regolare
esecuzione.
3. L' acquisizione degli
immobili deve avvenire mediante espropriazione, nel rispetto delle norme di cui
agli articoli 38 e 39 della presente legge. In ogni caso, la superficie degli
immobili da espropriare per la realizzazione di nuove opere pubbliche deve
essere quella strettamente necessaria, tenuto conto solo dei possibili futuri
ampliamenti dell' opera stessa, così come desumibili dal progetto generale
approvato e dalle particolari disposizioni di legge vigenti in
materia.
4. L' IVA e' commisurata all'
importo delle prestazioni, nella misura prevista dalla legge.
5. L' arredamento fisso e
mobile e' quello essenziale in relazione alla destinazione d' uso dell' opera,
con esclusione delle attrezzature.
6. Le spese generali
comprendono:
a) - le spese per
progettazione, direzione lavori, contabilita', assistenza al collaudo, nella
misura stabilita dalle vigenti tariffe professionali e giudicata congrua dal
competente ordine professionale; esse sono determinate facendo riferimento alle
prestazioni di un solo professionista;
b) - spese varie, in misura
forfetaria non superiore al 2% dell' importo ammesso a
contributo.
7. Tra le somme per spese
generali di cui al punto b) del comma 6 del presente articolo, sono compresi gli
oneri e le spese occorrenti per eventuali collaudi tecnici delle strutture e
degli impianti, facenti carico all' Ente appaltante, le spese varie connesse
alla realizzazione delle opere stesse, incluse quelle per le prime indagini e
per i rilievi geologici, geotecnici e topografici, finalizzati alla
realizzazione del progetto.
8. In sede di previsione
progettuale le spese generali sono compendiate in unica voce percentuale,
proporzionale all' importo dei lavori, delle forniture e delle indennita' di
espropriazione.
Le spese per il collaudo
tecnico - amministrativo devono formare oggetto di apposita distinta previsione.
ARTICOLO
21
(Finanziamenti
integrativi)
1. Sono ammesse a finanziamento
regionale, con decreto dell' Assessore ai LLPP, previa istruttoria tecnico –
amministrativa delle domande e degli atti da parte del settore competente dell'
Assessorato ai Lavori Pubblici e sentito, ove occorra, l' Organo consultivo
competente, le maggiori spese relative ad opere fruenti di contributo regionale,
derivanti da:
a) - aggiornamento dei prezzi,
effettuato con le modalita' indicate nell' articolo 48 della presente legge,
compreso l' adeguamento delle spese generali;
b) - perizie suppletive entro
il limite del quinto dell' importo contrattuale;
c) - revisione dei prezzi
contrattuali;
d) - compensi conseguenti a
riserve formulate dalle imprese;
e) - interessi legali e
moratori in dipendenza di ritardati pagamenti.
2. L' istruttoria di cui al
primo comma del presente articolo deve essere conclusa entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della domanda e degli atti.
3. Qualora i finanziamenti
integrativi di cui al punto b) del primo comma del presente articolo superino il
limite del quinto dell' importo contrattuale, essi vengono concessi dalla Giunta
regionale su proposta dell' Assessore ai LLPP.
4. Agli oneri per la
concessione di finanziamenti integrativi si fa fronte con fondi da prelevare da
apposito capitolo di bilancio che, ai sensi della presente legge, viene
istituito in via permanente.
5. Non sono ammissibili a
finanziamento regionale spese dovute a ritardi, omissioni o fatti comunque
imputabili all' Ente interessato o alla direzione dei
lavori.
ARTICOLO
22
(Impegno di spesa - Erogazione
dei contributi – Accreditamento dei fondi)
1. Nel caso di contributi
pluriennali in annualita' costanti, il decreto di concessione e' emesso, anche
in assenza del progetto approvato, in favore dell' Ente beneficiario e, per
esso, in favore della Cassa DDPP ovvero di altri Istituti di
credito.
2. L' erogazione del contributo
costante pluriennale avviene con le modalita' stabilite nel piano di
ammortamento predisposto dall' istituto mutuante e, nell' ipotesi di contributo
da corrispondere direttamente all' Ente interessato, con inizio dall' anno
successivo a quello di contrattazione del mutuo.
3. Nel caso di contributi in
conto capitale, il decreto di formale concessione e' emesso dopo l' approvazione
del relativo progetto.
4. I contributi in conto
capitale sono accreditati per l' intero loro ammontare agli Enti interessati e
depositati su appositi conti correnti a destinazione vincolata intestata agli
stessi presso la tesoreria della Regione Puglia, con esplicita riserva a favore
della Regione degli interessi maturati sulle giacenze.
5. Quando l' intervento
finanziario e' in conto capitale rateizzato, la erogazione avviene secondo rate
annuali; esse sono anticipate, a richiesta dell' Ente interessato, quando cio'
sia giustificato dallo stato di avanzamento dei lavori.
6. Gli Enti beneficiari di
contributi regionali assumono ogni responsabilita' in ordine al vincolo di
destinazione dei fondi stessi.
7. L' istituto di credito
presso il quale e' effettuato il deposito provvede all' erogazione dei fondi a
favore dei destinatari interessati, su ordini di pagamento emessi dall' Ente
appaltante.
8. Gli ordini di pagamento non
sono soggetti a preventivi pareri, controlli o visti di Organi regionali, nel
caso di Enti di cui ai punti a), b), c) ed e) dell' art. 18 della presente
legge.
9. Gli ordini di pagamento
emessi dagli Enti di cui alle lettere d) ed f) dell' art. 18 della presente
legge, devono essere vistati dal competente Genio Civile entro 20 giorni dalla
data di ricevimento degli atti.
10. Il visto del Genio Civile
comporta il riscontro delle opere ammesse a pagamento con quelle effettivamente
realizzate, della conformita' di queste alle previsioni di progetto, nonche'
dell' ammissibilita' a finanziamento delle altre spese.
11. Nel caso di opere di
competenza regionale eseguite direttamente dalla Regione, i fondi necessari sono
accreditati al momento dell' approvazione del progetto presso la tesoreria
provinciale della Regione a favore del Coordinatore del competente Genio Civile;
questi assume ogni responsabilita' in ordine al vincolo di destinazione dei
fondi stessi.
ARTICOLO
23
(Revoca di
contributi)
1. I contributi regionali per
la realizzazione di opere pubbliche di competenza degli Enti e dei soggetti di
cui all' art. 18 della presente legge sono revocati con decreto dell' Assessore
regionale ai LLPP se i relativi progetti non sono approvati nel termine
stabilito. Tale termine, di norma non puo' superare i dodici mesi a decorrere:
dalla data di comunicazione della concessione del contributo, nel caso di opere
ammesse a finanziamento in conto capitale; dalla data di comunicazione del
decreto di cui al primo comma dell' art. 22 della presente legge, nel caso di
contributo pluriennale in annualita' costanti.
2. Gli Enti beneficiari di
contributi trasmettono all' Assessorato ai Lavori Pubblici il provvedimento di
approvazione del progetto entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine
utile; trascorso tale periodo il contributo si considera non
utilizzato.
3. I fondi resi disponibili per
effetto di revoche di contributi sono utilizzati per il finanziamento di altre
opere pubbliche.
ARTICOLO
24
(Devoluzione di
contributi)
1. Gli Enti interessati, entro
tre mesi dalla data di comunicazione dei finanziamenti regionali, possono
rivolgere motivata istanza all' Assessorato ai LLPP per utilizzare i contributi
per opere diverse da quelle ammesse a finanziamento, fermo restando il termine
originariamente fissato per la presentazione del progetto.
2. La devoluzione del
contributo e' disposta:
a) - con decreto dell'
Assessore ai LLPP quando:
- non venga mutata la forma
dell' intervento finanziario regionale ed il settore di
intervento;
- la devoluzione non comporti
maggiori impegni di spesa per la Regione;
- l' originario finanziamento
non trovi riscontro nei programmi di cui agli articoli 7 ed 8 della presente
legge.
b) - con deliberazione della
Giunta regionale, nei casi diversi.
TITOLO VII REALIZZAZIONE DELLE
OPERE DI COMPETENZA DELLA REGIONE
ARTICOLO
25
(Modalita' di realizzazione
delle opere)
1. Alla realizzazione delle
opere di competenza regionale provvede l' Assessorato regionale ai LLPP in uno
dei seguenti modi:
a) -
direttamente;
b) - con affidamento in
concessione, nei casi previsti dall' art. 2 del Regolamento per l' affidamento
in concessione di opere pubbliche, allegato alla presente legge.
ARTICOLO
26
(Opere eseguite
direttamente)
1. Per le opere da eseguire
direttamente, la progettazione e la direzione dei lavori sono affidate al Genio
Civile competente per territorio.
2. I progetti sono firmati dai
funzionari incaricati e dal Coordinatore del Genio Civile, il quale ne assume
solidalmente la responsabilita' tecnica e svolge le funzioni di ingegnere capo,
quali definite dal Regolamento 25 maggio 1895, n. 350.
3. Per opere di particolare
rilevanza tecnica o economica, la Giunta regionale puo' affidare l' incarico di
progettazione, ovvero di progettazione e direzione dei lavori, a liberi
professionisti abilitati, purche' non abbiano ricevuto dalla Regione nel corso
dell' anno, altro incarico professionale;
le deliberazioni di
conferimento degli incarichi, sono pubblicate, per estratto, sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
4. Ai fini del terzo comma del
presente articolo, la Giunta regionale, sentiti gli Ordini professionali
interessati ed il Comitato Regionale Tecnico - Amministrativo, approva
disciplinari tipo relativi alle modalita' di affidamento degli incarichi. Nelle
more dell' approvazione dei disciplinari tipo, il Presidente della Giunta
regionale stipula convenzioni con liberi professionisti sentito preventivamente
il Comitato Regionale Tecnico - Amministrativo.
ARTICOLO
27
(Affidamento in
concessione)
1. Per l' affidamento in
concessione di opere di competenza regionale, si applicano le norme contenute
nel regolamento allegato alla presente legge.
2. Per le opere di cui alle
lettere f) e g) dell' art. 2 della presente legge si applicano le norme della
legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 e del relativo regolamento di
applicazione.
ARTICOLO
28
(Controlli
regionali)
1. Nel caso di lavori diretti
da liberi professionisti, gli ordini di pagamento sono vistati dal competente
Genio Civile. Tale visto comporta il riscontro della regolarita' degli
atti.
2. La Giunta regionale puo'
affidare a funzionario tecnico della Regione i compiti di ingegnere capo
definiti dal Regolamento 25 maggio 1895, n. 350.
ARTICOLO
29
(Approvazione dei
progetti)
1. I progetti sono approvati
con Decreto dell' Assessore ai Lavori Pubblici.
2. Non e' richiesto alcun
parere sui progetti di massima ed esecutivi redatti dal Genio Civile, di importo
non eccedente lire 3.000 milioni, salvo il caso di opere di eccezionale
rilevanza per le quali il Coordinatore del Genio Civile ritenga necessario il
parere del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo. Sui progetti di massima ed
esecutivi di importo eccedente lire 3.000 milioni deve essere acquisito il
parere del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo.
ARTICOLO
30
(Esecuzione dei
lavori)
1. Per i lavori da realizzare
direttamente si provvede:
a) - in economia, mediante atto
di cottimo fiduciario stipulato dal Coordinatore del Genio Civile;
b) - mediante le seguenti
procedure di appalto:
- licitazione
privata;
- appalto
concorso;
- trattativa
privata.
2. Si possono eseguire in
economia:
a) - i lavori di qualunque
importo riguardanti: l' ordinaria e la straordinaria manutenzione, il
ripristino, il consolidamento ed il restauro di immobili, nonche' la pulizia dei
porti.
b) - i lavori di importo non
superiori a lire 500 milioni purche' sussistano motivi di urgenza, risultanti da
apposito verbale compilato dal Coordinatore del Genio Civile ai sensi dell' art.
69 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350.
3. I lavori in economia sono
affidati previa gara ufficiosa da effettuare con le modalita' previste per le
licitazioni private.
4. Le procedure per l' appalto
sono espletate dal Coordinatore del Genio Civile competente per territorio o,
nel caso di opere ricadenti in piu' province, dal dirigente in servizio tecnico
dell' Assessorato ai LLPP I contratti sono stipulati dall' Assessore regionale
ai LLPP, o da suo delegato, ed approvati dal Presidente della
Giunta.
5. Nei casi di somma urgenza,
si applicano le disposizioni di cui all' art. 70 del regolamento 25 maggio 1895,
n. 350.
I limiti di spesa in esso
indicati sono elevati a lire 100 milioni.
TITOLO VIII REALIZZAZIONE DELLE
OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEGLI ENTI PUBBLICI E DELLE OPERE DI PUBBLICO
INTERESSE
ARTICOLO
31
(Modalita' di realizzazione
delle opere)
1. Alla realizzazione delle
opere di competenza degli Enti pubblici e delle opere di pubblico interesse di
cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, provvedono gli Enti interessati in
uno dei seguenti modi:
a) -
direttamente;
b) - con l' affidamento in
concessione, nei casi previsti dall' articolo 2 del regolamento per l'
affidamento in concessione di opere pubbliche, allegato alla presente
legge;
c) - a mezzo del Genio Civile
competente, previa autorizzazione dell' Assessore ai LLPP, purche' si tratti di
opera ammessa a finanziamento regionale in conto capitale.
2. Gli Enti beneficiari di
finanziamenti regionali per la realizzazione di opere o di lavori pubblici,
assumono, comunque, ogni responsabilita' connessa con la realizzazione delle
opere e dei lavori stessi.
ARTICOLO
32
(Opere eseguite
direttamente)
1. Per le opere da eseguire
direttamente, la progettazione e la direzione dei lavori e' affidata agli Uffici
tecnici degli Enti interessati.
2. In mancanza di un proprio
Ufficio tecnico o nel caso in cui l' opera non rientri nelle competenze
professionali del dirigente dell' Ufficio tecnico dell' Ente o per opere di
particolare rilevanza tecnica od economica, la progettazione e la direzione dei
lavori e' affidata a liberi professionisti abilitati sulla base di apposito
disciplinare di incarico.
ARTICOLO
33
(Affidamento in
concessione)
1. Per l' affidamento in
concessione si applicano le norme contenute nel regolamento allegato alla
presente legge.
2. La progettazione e l'
esecuzione di reti idriche esterne agli abitati possono essere affidate in
concessione all' Ente Autonomo Acquedotto Pugliese.
ARTICOLO
34
(Approvazione dei progetti -
Pareri)
1. I progetti delle opere di
competenza degli Enti di cui ai punti a), b), c) ed e) dell' art. 18 della
presente legge sono approvati con deliberazione dei rispettivi Organi
competenti.
2. Le deliberazioni di
approvazione sono esecutive ai sensi dell' art. 130 della Costituzione.
3. Nel caso di opere
riguardanti:
- edilizia scolastica e scuole
materne;
- impianti di depurazione e di
smaltimento di liquami e di rifiuti solidi urbani;
- opere destinate all'
assistenza degli anziani e socio - assistenziali;
- impianti
sportivi;
-
mattatoi;
- opere marittime e
portuali;
- strade esterne ai centri
abitati, sui relativi progetti, se di importo pari o superiore a 1.000 milioni,
deve essere acquisito, prima dell' approvazione, il parere degli Organi
consultivi regionali di cui al titolo quinto della presente
legge.
4. Sui progetti di cui al comma
3 del presente articolo, di importo inferiore a 1.000 milioni e sui progetti di
altre opere, senza limiti di importo, deve essere acquisito il parere dell'
Ufficio tecnico dell' Ente.
5. Quando l' Ente non disponga
di un ufficio tecnico, ovvero se l' opera non rientri nelle competenze
professionali del dirigente dell' Ufficio tecnico, il parere e' espresso dagli
Organi consultivi regionali, nei limiti di importo stabiliti dalla presente
legge.
6. I progetti delle opere di
competenza degli Enti di cui ai punti d) ed f) dell' art. 18 della presente
legge, sono approvati con decreto dell' Assessore regionale ai LLPP sentiti gli
Organi consultivi di cui al titolo quinto della presente legge, sempre che le
opere siano ammesse a finanziamento regionale.
ARTICOLO
35
(Esecuzione di
lavori)
1. Per i lavori da realizzare
direttamente si provvede con le seguenti procedure di appalto:
- licitazione
privata;
- appalto
concorso;
- trattativa
privata.
ARTICOLO
36
(Opere da realizzare a mezzo
del Genio Civile)
1. Nel caso di opere realizzate
a mezzo del competente Genio Civile ai sensi della lettera c) del primo comma
dell' art. 31 della presente legge, si applicano le procedure di cui al titolo
settimo della presente legge.
TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI
PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
ARTICOLO
37
(Dichiarazione di pubblica
utilita' e di urgenza)
1. L' approvazione delle opere
disciplinate dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilita',
urgenza ed indifferibilita' delle opere stesse, ferme restando le disposizioni
contenute in leggi speciali che regolano la stessa
materia.
2. Gli effetti della
dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' cessano se
le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all' approvazione del
progetto.
3. Nel provvedimento di
approvazione sono fissati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e
delle espropriazioni.
Detti termini possono essere
rinnovati o modificati con apposito motivato provvedimento.
ARTICOLO
38
(Acquisizione delle
aree)
1. Le aree occorrenti per l'
esecuzione delle opere di cui alla presente legge debbono essere scelte nel
rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o di quelli adottati e trasmessi
alla Regione per l' approvazione, nonche' dei vincoli e delle limitazioni di
qualsiasi natura costituiti o comunque operanti a tutela del pubblico
interesse.
2. Nei casi in cui lo strumento
urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la
realizzazione di servizi pubblici, l' approvazione di progetti di opere
pubbliche ai sensi della presente legge, anche se non conformi alle specifiche
destinazioni di piano, non comporta necessita' di varianti allo strumento
urbanistico medesimo.
3. Nel caso in cui le opere
ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a
pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del
progetto costituisce adozione di variante degli strumenti
stessi.
4. Il provvedimento di
approvazione della variante e' emanato dalla Regione entro 60 giorni dalla data
di ricevimento degli atti.
5. Per le opere di edilizia
scolastica ed ospedaliera e per gli asili nido, la deliberazione di approvazione
di cui al secondo e terzo comma del presente articolo deve essere adottata
previa dichiarazione di idoneita' dell' area rilasciata da una commissione
costituita da:
- Sindaco del Comune
interessato, o suo delegato, che la presiede;
- Coordinatore del Genio
Civile, o suo delegato;
- Coordinatore medico della USL
competente per territorio, o suo delegato.
I deliberati della commissione
sono validi se adottati all' unanimita' e sono subordinati al risultato positivo
di indagini geotecniche.
6. Nel caso di aree da
destinare ad edifici scolastici, deve essere sentito il Provveditore agli Studi
competente.
7. Per le opere di competenza
regionale di cui all' art. 2 della
presente legge, compete al Presidente della Giunta regionale, d' intesa con i
Comuni e con gli Enti interessati, accertare che le opere stesse non siano in
contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti nel territorio
comunale in cui esse ricadono.
ARTICOLO
39
(Espropriazioni)
1. Il Presidente della Giunta
regionale esercita le funzioni comunque attribuite alla Regione in materia di
dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e di urgenza e di
indifferibilita' dei lavori, quali che siano le opere ed i soggetti
interessati.
2. Il Presidente della Giunta
esercita altresì le funzioni amministrative in ordine ai procedimenti
espropriativi, ivi comprese le occupazioni temporanee di urgenza, le
determinazioni delle indennita', le retrocessioni e provvede ai relativi atti
preparatori e successivi, per tutte le opere di competenza regionale e per
quelle non ricadenti nella delega di cui all' art. 40 della presente legge.
ARTICOLO
40
(Deleghe in materia di
espropriazioni)
1. In aggiunta alle funzioni
attribuite ai Comuni dall' art. 106 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e dall' art.
3 della legge 3 gennaio 1978 n. 1, sono delegate ai Comuni le funzioni
amministrative concernenti le occupazioni temporanee e di urgenza ed i relativi
atti preparatori, attinenti ad opere pubbliche o di pubblico interesse da
eseguire da parte di qualunque soggetto nel territorio comunale, comprese le
aree incluse nei piani di zona per l' edilizia economica e popolare, le aree
individuate e deliberate ai sensi dell' art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n.
865 e le aree incluse nei piani per insediamenti produttivi di cui all' art. 27
della medesima legge n. 865.
2. Sono altresì delegate ai
Comuni le funzioni amministrative concernenti la determinazione della misura
della indennita' di esproprio, la pronuncia degli espropri ed i relativi atti
preparatori e successivi, attinenti ad opere pubbliche o di pubblico interesse
da realizzare nel territorio comunale, da chiunque eseguite, comprese quelle
indicate nel primo comma del presente articolo.
3. Sulle eventuali opposizioni
od osservazioni prodotte dagli interessati, ai sensi dell' art. 10 della legge
22 ottobre 1971 n. 865, si pronuncia con proprio decreto il Presidente della
Giunta regionale, sulla base di atti istruttori predisposti dal servizio
amministrativo dell' Assessorato ai LLPP.
4. Le pronunce sono vincolanti
per gli Enti delegati.
5. Qualora l' opera interessi
il territorio di piu' Comuni, le funzioni delegate con il presente articolo sono
esercitate dalla Provincia.
6. Nel caso di opere
interessanti il territorio di piu' province o di opere pubbliche la cui
esecuzione e' di competenza della Regione, si applicano le norme di cui all'
articolo 39 della presente legge.
7. I provvedimenti relativi ai
procedimenti amministrativi previsti dal presente articolo sono adottati,
secondo le rispettive competenze, dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle
Amministrazioni provinciali.
ARTICOLO
41
(Compilazione dei
progetti)
1. I progetti relativi alle
opere di cui alla presente legge sono compilati nel rispetto delle norme
contenute nel DM 29 maggio 1895, modificato con il DCPS 15 luglio 1947 n. 763 e
delle altre norme di legge e disposizioni regolamentari particolari, statali e
regionali, vigenti in materia di opere pubbliche.
2. I progetti di edilizia
scolastica devono rispettare le disposizioni tecniche contenute nel DM 18
dicembre 1975, le quali tuttavia sono da considerarsi indicative, nei casi di
ristrutturazione o di ampliamento di edifici scolastici
esistenti.
3. I progetti si distinguono in
progetti di massima ed esecutivi.
4. Il progetto esecutivo deve
comprendere:
a) - relazione illustrativa,
tecnico - amministrativa, completa di quadro economico;
b) - grafici esecutivi e
particolari costruttivi in scala adeguata;
c) - computo metrico estimativo
delle opere e forniture;
d) - capitolato speciale di
appalto, completo di elenco dei prezzi unitari;
e) - relazione geotecnica ai
sensi del DM 21 gennaio 1981;
f) - piano particellare di
esproprio;
g) - calcoli di stabilita',
completi di grafici in scala adeguata;
h) - progetto esecutivo degli
impianti, completo di calcoli e di capitolato d' oneri;
5. Nel caso di progetti
esecutivi riguardanti manutenzione, riattamento, sistemazione di opere
esistenti, ovvero nel caso di opere di modesta entita', gli elaborati richiesti
sono quelli di cui ai punti a), c) e d) del comma 4 del presente
articolo.
6. Nel caso di opere da
affidare mediante appalto - concorso, gli elaborati tecnico - amministrativi da
predisporre preventivamente sono i seguenti:
a) - relazione illustrativa,
completa di preventivo sommario di spesa e di quadro
economico;
b) - progetto di massima delle
opere da realizzare;
c) - disciplinare d' oneri
contenente le clausole tecniche e contrattuali;
d) - schema di lettera di
invito.
7. Quando l' opera e'
parzialmente finanziata, l' elaborato progettuale e' composto da:
a) - progetto
generale;
b) - progetto
stralcio;
Il progetto generale deve
comprendere:
- relazione tecnico -
illustrativa dell' opera;
- grafici esecutivi e
particolari costruttivi, in scala adeguata;
- preventivo dell' opera; esso
puo' essere redatto in forma sintetica, facendo riferimento ai parametri di
costo di cui all' art. 5 della presente legge o, in mancanza, ai costi unitari
correnti di opere consimili;
- documentazione necessaria per
rendere il progetto completamente definito sotto il profilo tecnico ed
economico;
- relazione
geotecnica.
8. Il progetto stralcio deve
essere corredato da tutti gli elaborati indicati per i progetti esecutivi. Ai
progetti stralcio successivi al primo non va allegato il progetto generale
quando sia dichiarato dal progettista, sotto la propria responsabilita', la
rispondenza del progetto stralcio alle previsioni del progetto generale
approvato.
9. Si applicano le norme di cui
al terzo comma dell' art. 13 del DL 28 febbraio 1983 n. 55, convertito nella
legge 26 aprile 1983 n. 131.
10. Il quadro economico dei
progetti deve comprendere tutte le spese occorrenti per realizzare l' opera,
compresa quella per revisione prezzi, da prevedere tenendo conto della durata
stabilita per i lavori e della percentuale media mensile degli incrementi di
costo verificatisi nel biennio precedente.
ARTICOLO
42
(Anticipazioni per
progettazioni)
1. La Giunta regionale puo'
concedere agli Enti di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell' art. 18 della
presente legge contributi in conto capitale fino alla copertura totale della
spesa riconosciuta ammissibile per la redazione di progetti generali di opere
incluse nei programmi organici pluriennali di cui all' art. 7 della presente
legge ovvero per l' espletamento di concorsi di idee finalizzate all' esecuzione
di opere e di lavori pubblici di particolare rilevanza.
Con il provvedimento di
finanziamento sono fissati i termini entro i quali i progetti devono essere
approvati ed i bandi espletati.
2. Per le spese di cui al primo
comma del presente articolo e' istituito annualmente nel bilancio regionale
apposito capitolo nell' Obiettivo " Lavori Pubblici".
3. L' Assessore ai LLPP entro
30 giorni dalla data di esecutivita' del provvedimento di cui al primo comma del
presente articolo, comunica agli Enti interessati la concessione del contributo,
provvede alla erogazione dello stesso sulla base della presentazione, entro i
termini stabiliti, della deliberazione che approva il progetto o il risultato
del bando di concorso di idee e revoca i contributi se non sono stati rispettati
i termini stabiliti.
4. La concessione dell'
anticipazione per progettazione non da titolo all' Ente per ottenere il
finanziamento dell' opera.
5. I fondi erogati a titolo di
anticipazione sono detratti dalle somme per spese generali ammesse a contributo
per la realizzazione delle stesse opere.
ARTICOLO
43
(Aggiudicazione dei
lavori)
1. Alla esecuzione delle opere
di cui alla presente legge, realizzate direttamente, si provvede mediante
imprese iscritte all' albo regionale dei costruttori, ovvero a mezzo di imprese
artigiane iscritte, per categoria relative all' opera, nell' apposito albo delle
imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860 e successive
modificazioni, qualora l' importo dei lavori a base d' asta non superi lire 250
milioni.
2. Si applicano le norme dell'
art. 7 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.
3. Alla gara per l'
aggiudicazione dei lavori mediante licitazione privata o appalto concorso, di
qualunque importo, devono essere invitate tutte le imprese che ne hanno fatto
richiesta e, comunque, non meno di quindici imprese, salvo che non si tratti di
lavori per i quali sia richiesta una particolare specializzazione e non siano
pervenute richieste di invito in numero sufficiente. Il mancato invito di
impresa che ne abbia fatto richiesta deve essere motivato dall' Ente
appaltante.
4. Per l' affidamento dei
lavori si applicano le norme vigenti statali, per quanto non previsto dalla
presente legge.
5. Del verbale di
aggiudicazione dei lavori viene data notizia attraverso la pubblicazione per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e su almeno un quotidiano
a diffusione regionale. L' estratto deve contenere l' oggetto e l' importo dei
lavori a base d' asta.
ARTICOLO
44
(Licitazione
privata)
1. Nel caso di licitazione
privata non sono ammesse offerte in aumento.
2. L' offerta della impresa
aggiudicataria puo' essere migliorata, a vantaggio dell' amministrazione
Appaltante, prima della stipula del contratto.
3. Se l' impresa aggiudicataria
non stipuli il contratto nel termine stabilito, si procedera' a norma dell' art.
5 della legge 8 ottobre 1984 n. 687. In questo caso i lavori possono essere
affidati, senza preventive autorizzazioni, all' impresa che in sede di gara
avrebbe assunto l' appalto se l' impresa aggiudicataria non avesse formulato
offerta, purche' alle stesse condizioni poste dall' impresa aggiudicataria.
ARTICOLO
45
(Appalto -
Concorso)
1. Il ricorso all' affidamento
dei lavori mediante appalto concorso e' consentito in casi eccezionali e per
opere ed impianti di particolare rilevanza tecnica.
2. La valutazione delle offerte
e' affidata ad una Commissione nominata dall' Ente interessato, composta da
cinque membri, presieduta da un suo rappresentante e comprendente non meno di
tre tecnici esperti nella materia, di cui uno designato dall' Assessore
regionale ai LLPP, nel caso di opere fruenti di contributo regionale.
3. Per l' approvazione del
progetto prescelto dalla Commissione si applicano le procedure indicate dagli
artt. 29 e 34 della presente legge.
4. Qualora i fondi disponibili
non consentano la realizzazione, in unica soluzione, dell' opera oggetto dell'
appalto - concorso, i lavori sono eseguiti per lotti successivi sulla base di
progetti stralcio tratti dal progetto prescelto, aggiornati nei prezzi con le
modalita' indicate all' art. 48 della presente legge.
5. Alla realizzazione dei lotti
successivi al primo, puo' provvedere la stessa impresa aggiudicataria dell'
appalto - concorso, alle condizioni economiche di cui al quarto comma del
presente articolo, quando cio' e' precisato nel bando di
gara.
ARTICOLO
46
(Trattativa
privata)
1. Si puo' procedere all'
affidamento dei lavori a trattativa privata, qualunque sia l' importo dei lavori
stessi, quando:
a) - ricorra il caso previsto
dal terzo comma dell' art. 44 della presente legge;
b) - ricorra il caso di cui
all' art. 5, comma 1°, lett. a) della legge 7 agosto 1977, n. 584;
c) - si tratti di lavori la cui
esecuzione, per ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla protezione di
diritti di esclusiva, non puo' essere affidata che ad un esecutore
determinato;
d) - vi sia eccezionale
urgenza, risultante dalla comprovata necessita' di far fronte ad eventi
assolutamente imprevedibili, che non consentano l' indugio delle gare;
e) - si tratti di lavori
complementari non compresi nel progetto posto a base del primo appalto, che
siano resi necessari da circostanze impreviste e non possano essere tecnicamente
ed economicamente separati dallo appalto principale, purche' siano affidati allo
stesso imprenditore e l' ammontare complessivo dei lavori complementari non
superi il terzo dell' importo del primo appalto;
f) - si tratti di lavori
relativi a lotti successivi di progetti esecutivi approvati e parzialmente
finanziati, a condizione che:
- i lavori vengano affidati
alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente;
- la possibilita' di ricorrere
a questa procedura sia stata indicata in occasione del primo
appalto;
- l' importo dei nuovi lavori
non sia superiore al doppio di quello del precedente
appalto;
- i nuovi lavori consistano
nella ripetizione di opere simili o appartenenti alla stessa categoria, rispetto
a quelle che hanno formato oggetto del precedente appalto;
- i prezzi siano quelli del
lotto precedente, aggiornati con le modalita' indicate dall' art. 48 della
presente legge;
- l' offerta dell' impresa
venga migliorata, rispetto a quella del lotto precedente, tenendo presenti le
economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e dell' aumentata
quantita' dei lavori da eseguire, e, comunque, in misura non inferiore al
5%;
- i lavori del lotto precedente
siano ancora in corso;
- l' impresa sia in possesso
dei prescritti requisiti per eseguire i lavori di cui al progetto
generale;
g) - si tratti di lavori resi
necessari per l' adeguamento o il completamento dell' opera a leggi o
regolamenti emanati successivamente alla data di approvazione del progetto,
purche' tali lavori vengano realizzati dall' impresa giudicatrice del contratto
principale.
2. L' affidamento dei lavori a
trattativa privata puo' avvenire solo con offerta in ribasso.
3. Sull' affidamento dei lavori
a trattativa privata decide l' Organo che ha approvato il progetto.
ARTICOLO
47
(Progetti di
variante)
1. I progetti di variante sono
predisposti quando si modificano le originarie previsioni tecnico - economiche.
2. Tali progetti, eventualmente
comprensivi di nuovi prezzi, sono approvati con le stesse procedure previste
nella presente legge per l' approvazione dei progetti.
3. Per i progetti di variante
di importo superiore a lire 3.000 milioni il parere del Comitato Regionale
Tecnico - Amministrativo e' sostituito da quello del Coordinatore del Genio
Civile competente quando non viene modificato il programma costruttivo appaltato
ne' risultano sostanzialmente modificate le principali categorie di opere.
4. Quando il progetto di
variante approvato comporta, per lavori una maggiore spesa, comunque non
superiore ad un terzo, rispetto all' importo contrattuale, i lavori devono
essere proseguiti in pendenza del reperimento dei maggiori fondi. Qualora questi
non vengano reperiti, all' esaurimento dei fondi disponibili, il direttore dei
lavori dichiara ultimati i lavori e procede alla chiusura degli atti contabili.
ARTICOLO
48
(Aggiornamento
prezzi)
1. Quando siano trascorsi sei
mesi dalla data di approvazione del progetto l' Ente appaltante procedera',
prima dell' appalto dei lavori, all' aggiornamento dei relativi prezzi.
2. L' aggiornamento viene
effettuato applicando ai prezzi di progetto un coefficiente percentuale unico in
aumento corrispondente alla variazione media dei prezzi intervenuta a partire
dalla data di approvazione del progetto, calcolata con le modalita' seguite per
la determinazione della revisione dei prezzi e con riferimento alla categoria
nella quale l' opera rientra.
3. L' aggiornamento dei prezzi
e' predisposto ed approvato dall' Ente appaltante, senza pareri tecnici
consultivi, con apposito provvedimento col quale si definisce il nuovo quadro
economico e la maggiore spesa. Questa, a richiesta dell' Ente, puo' essere
ammessa a contributo nel caso di opera assistita da finanziamento regionale.
4. In ogni caso l' Ente ha l'
obbligo di appaltare i lavori per l' importo aggiornato e di informare le
imprese, mediante la lettera di invito, della reale disponibilita' finanziaria
per il pagamento dei lavori.
5. In pendenza del reperimento
dei fondi integrativi necessari in conseguenza dell' aggiornamento dei prezzi,
le opere, se appaltate, possono essere subito iniziate.
6. Qualora i fondi disponibili
si esauriscano prima del reperimento di quelli integrativi, si procedera' alla
chiusura del contratto nel rispetto delle norme vigenti in materia.
7. Eventuali maggiori oneri
conseguenti ad inadempienza delle disposizioni contenute nel presente articolo
non sono ammissibili a contributo regionale.
ARTICOLO
49
(Nuovi
prezzi)
1. I nuovi prezzi da
determinare in corso d' opera devono essere ragguagliati a quelli di contratto e
formano oggetto di apposito verbale da approvare dall' Ente appaltante con le
stesse procedure previste dalla presente legge per l' approvazione dei progetti
di variante.
2. I nuovi prezzi sono soggetti
al ribasso contrattuale e alla revisione dei prezzi.
3. Il verbale di concordamento
di nuovi prezzi e' soggetto a registrazione.
4. Nel caso in cui l'
appaltatore non accetti i nuovi prezzi approvati, si procedera' a norma dell'
art. 22 del regolamento 25 maggio 1895 n. 350.
ARTICOLO
50
(Tempo
utile)
1. Il tempo utile contrattuale
da assegnare alle imprese per l' esecuzione dei lavori deve tener conto dei
rallentamenti e delle soste conseguenti il normale andamento stagionale
sfavorevole, nonche' degli accordi contenuti nei contratti collettivi di lavoro
circa l' attivita' lavorativa.
2. Il tempo utile non puo'
superare mesi 15 quando l' importo dei lavori a base d' appalto non superi lire
2.000 milioni, salvo il caso di opere che presentino particolari difficolta' di
esecuzione o che comprendano opere d' arte complesse ovvero che si svolgano in
zone caratterizzate da condizioni climatiche o ambientali particolarmente
sfavorevoli.
3. E' fatto divieto di
concedere proroghe al termine utile contrattuale o di ordinare sospensione dei
lavori per avverse condizioni climatiche, salvo i casi eccezionali.
4. I verbali di sospensione e
di ripresa dei lavori, redatti ai sensi delle norme vigenti, devono essere
trasmessi dal direttore dei lavori all' Amministrazione appaltante entro cinque
giorni dalla data della loro redazione.
5. I capitolati di appalto
possono prevedere la corresponsione alle imprese di premi di incentivazione per
accelerare l' esecuzione dei lavori.
ARTICOLO
51
(Anticipazioni - Revisione dei
prezzi)
1. Per i lavori da
aggiudicarsi, affidarsi, concedersi dopo l' entrata in vigore della presente
legge, si applicano le norme dello Stato in materia di anticipazione del prezzo
di appalto e di revisione dei prezzi contrattuali.
2. L' accreditamento dell'
anticipazione all' impresa e' disposto, senza preventive autorizzazioni, con le
procedure seguite per il pagamento dei certificati di acconto.
3. Per la corresponsione dei
compensi revisionali e' utilizzata, senza preventiva autorizzazione, la somma
globale impegnata per l' esecuzione dei lavori.
4. All' esaurimento dei fondi
disponibili, il direttore dei lavori dichiara ultimati i lavori e procede alla
chiusura degli atti contabili.
5. Il calcolo dei compensi
revisionali e' soggetto a verifica a consuntivo da parte del collaudatore ed e'
approvato unitamente al certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
6. Qualora il compenso
revisionale definitivo ecceda l' importo accantonato in progetto per revisione
dei prezzi, per le opere ammesse a finanziamento regionale, gli elaborati
revisionali definitivi sono approvati con decreto dell' Assessore regionale ai
LLPP, previo parere del servizio tecnico dell' Assessorato nel caso di opere
eseguite direttamente dalla Regione, ovvero del Coordinatore del Genio Civile
competente, negli altri casi.
ARTICOLO
52
(Richiamo alle norme
statali)
1. All' esecuzione delle opere
pubbliche o di pubblico interesse di cui alla presente legge si applicano, per
quanto non previsto dalla presente legge, le norme del regolamento approvato con
RD 25 maggio 1895 n. 350, del capitolato generale approvato con DPR 16 luglio
1962 n. 1063, della legge 13 settembre 1982 n. 646, della legge 23 dicembre 1982
n. 936, nonche' le altre norme statali vigenti in materia.
2. Nei capitolati speciali di
appalto, nei disciplinari di appalto - concorso, dovranno essere esplicitamente
richiamate le norme della presente legge.
ARTICOLO
53
(Rendiconto
finale)
1. Le spese sostenute per la
realizzazione di opere ammesse a finanziamento regionale sono soggette a
rendiconto. 2. L' Assessore regionale ai LLPP provvede con proprio decreto,
previa istruttoria tecnico – amministrativa da parte dei competenti servizi
dell' Assessorato ai LLPP e sentito, ove occorra, il Comitato Regionale Tecnico
Amministrativo, alla omologazione delle spese sostenute, da ammettere
definitivamente a finanziamento regionale.
3. Non sono ammesse a
contributo le spese derivanti da ritardi ingiustificati nella esecuzione dei
lavori o da comportamenti
TITOLO X COLLAUDO DELLE
OPERE
ARTICOLO
54
(Norme
generali)
1. Le opere ed i lavori
pubblici o di pubblico interesse sono soggetti a collaudo tecnico -
amministrativo in aggiunta alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici
specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare
natura delle opere e dei lavori stessi.
2. Per il collaudo tecnico -
amministrativo si applicano le norme di cui all' art. 91 e seguenti del
regolamento approvato con RD 25 maggio 1895 n. 350 e le particolari norme
previste dalla presente legge.
3. Agli atti del collaudo
tecnico - amministrativo vanno acquisiti i verbali degli accertamenti di cui al
primo comma del presente articolo.
ARTICOLO
55
(Tempo utile per il
collaudo)
1. I termini per l' emissione
ed approvazione del certificato di collaudo e del certificato di regolare
esecuzione sono quelli indicati all' art. 5 della legge 10 dicembre 1981 n.
741.
2. In caso di ritardo dell'
approvazione del collaudo, si applicano le norme di cui ai commi quarto e quinto
dell' art. 5 della legge 10 dicembre 1981 n. 741, salvo lo svincolo anticipato
della cauzione che resta comunque vincolata fino all' approvazione definitiva
del collaudo.
3. Gli Enti attuatori delle
opere ammesse a finanziamento regionale devono avanzare richiesta all'
Assessorato regionale ai LLPP per la nomina del collaudatore almeno due mesi
prima della scadenza del termine utile per dare ultimati i lavori.
ARTICOLO
56
(Certificato di regolare
esecuzione)
1. Nel caso di lavori di
importo sino a 150 milioni di lire, l' atto di collaudo puo' essere sostituito
da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori,
vistato dal responsabile dell' ufficio tecnico dell' Ente
appaltante.
2. Si fara' comunque luogo al
collaudo dell' opera quando il direttore dei lavori e' lo stesso responsabile
dell' ufficio tecnico dell' Ente appaltante o quando vi sono contestazioni con
l' appaltatore, sulle quali non sia gia' intervenuta una risoluzione
definitiva.
ARTICOLO
57
(Avvisi ai creditori -
Adempimenti assicurativi)
1. Non appena intervenuta l'
ultimazione dei lavori, l' Ente appaltante cura la pubblicazione sull' albo
pretorio del Comune in cui l' opera e' stata eseguita e sul foglio degli annunci
legali della provincia interessata, degli avvisi prescritti dall' art. 360 della
legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, e da' notizia dell' avvenuta
ultimazione agli Enti assicurativi e previdenziali.
2. Le competenze attribuite al
Prefetto dall' art. 96 del regolamento approvato con RD 25 maggio 1895 n. 350
sono esercitate dal Sindaco o dal Presidente dell' Amministrazione provinciale,
nel caso di opere di competenza di comuni o di province, dal Coordinatore del
Genio Civile negli altri casi.
3. Trascorso il termine di
trenta giorni dalla comunicazione effettuata agli Enti assicurativi e
previdenziali senza che siano intervenuti legali atti impeditivi, si da' corso
ai pagamenti, ove nulla osti sotto ogni altro riflesso.
ARTICOLO
58
(Albo dei
collaudatori)
1. Il collaudo di opere e di
lavori pubblici o di pubblico interesse, di cui alla presente legge, e'
affidato, nell' ambito delle competenze definite dai rispettivi ordinamenti
professionali, a tecnici iscritti all' albo regionale dei collaudatori, che e'
istituito con la presente legge.
2. All' albo possono essere
iscritti, a domanda, tecnici, anche dipendenti di ruolo o in quiescenza della
pubblica amministrazione, in possesso dei seguenti titoli di studio:
- laurea in
ingegneria;
- laurea in
architettura;
- laurea in
chimica;
- laurea in scienze
agrarie;
- laurea in scienze
forestali;
- laurea in
geologia;
- diploma di
geometra;
- diploma di perito
edile;
- diploma di perito
industriale;
- diploma di perito
agrario.
3. I tecnici di cui al secondo
comma del presente articolo devono inoltre essere iscritti al rispettivo ordine
o collegio professionale, salvo il caso di dipendenti dello Stato o della
Regione, di ruolo in servizio.
4. Per i dipendenti dello Stato
o della Regione in quiescenza, la permanenza nell' albo dei collaudatori e'
condizionata all' iscrizione al rispettivo ordine o collegio
professionale.
5. La Giunta regionale
stabilisce i criteri e la documentazione necessaria per l' iscrizione all' albo,
nonche' le possibili categorie di iscrizione.
6. L' accoglimento o la
reiezione delle domande di iscrizione all' albo, nonche' la cancellazione dallo
stesso, sono disposti con decreto motivato dell' Assessore regionale ai LLPP,
sentita una commissione nominata per la durata di tre anni dal Presidente della
Giunta regionale, presieduta dal Coordinatore del Settore dei LLPP e
comprendente:
- un rappresentante per
ciascuna delle categorie professionali indicate nel secondo comma del presente
articolo, designato dai competenti ordini o collegi professionali a livello
regionale.
- un funzionario amministrativo
ed un funzionario tecnico scelti tra i componenti del Comitato Regionale Tecnico
Amministrativo.
7. Le funzioni di segretario
della commissione sono espletate da un funzionario in servizio presso l'
Assessorato ai LLPP designato dallo Assessore ai LLPP.
8. Avverso il provvedimento di
reiezione della domanda di iscrizione all' albo o di cancellazione dall' albo e'
ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale ai sensi del primo comma
dell' art. 1 del DPR 24 novembre 1971 n. 1199.
9. La tenuta e l' aggiornamento
dell' albo e' curata dall' Assessorato ai LLPP.
10. All' albo regionale dei
collaudatori di cui al presente articolo sono iscritti di ufficio i tecnici gia'
iscritti nell' albo dei collaudatori istituito con legge regionale 12 agosto
1978 n. 37.
ARTICOLO
59
(Nomina dei
collaudatori)
1. La nomina del collaudatore
e' di competenza dell' Assessore regionale ai LLPP nel caso di opere di
competenza regionale o ammesse, anche parzialmente, a finanziamento regionale.
2. Nel caso di opere di importo
eccedente lire 5.000 milioni, alla nomina del collaudatore provvede la Giunta
regionale.
3. Il conferimento degli
incarichi di collaudo dovra' essere effettuato con il criterio della rotazione.
I provvedimenti e le deliberazioni di conferimento degli incarichi sono
pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
4. Per le opere non ammesse a
contributo regionale, la nomina del collaudatore e' di competenza dell' Ente
appaltante.
5. Nel caso di opere di
notevole rilevanza tecnica o di importo superiore a lire 1.000 milioni, il
collaudo puo' essere affidato ad una Commissione composta, di norma, da non piu'
di tre componenti, uno dei quali con funzione di Presidente. Si applicano le
norme di cui all' art. 111 del Regolamento 25 maggio 1895 n. 350 e successive
modificazioni.
6. Della Commissione
collaudatrice puo' far parte un funzionario dirigente amministrativo della
Regione Puglia o di Enti strumentali della Regione, esperto in materia di lavori
pubblici, nei casi previsti dal comma precedente, ovvero allorche' il collaudo
comporti l' esame di domande dello appaltatore sulle quali non sia intervenuta
una risoluzione definitiva.
7. L' incarico di collaudo puo'
essere affidato anche all' inizio o durante l' esecuzione dei lavori.
ARTICOLO
60
(Spese di
collaudo)
1. Il collaudo di un' opera
pubblica costituisce prestazione professionale quando il collaudatore non ha
rapporto di dipendenza con l' Ente che ha eseguito direttamente l' opera.
Nel caso contrario il collaudo
costituisce per l' incaricato atto dovuto, non soggetto a compensi, ma solo al
rimborso delle spese, valutate in base alle disposizioni che regolano le
missioni di servizio dell' Ente di appartenenza.
2. Le spese di collaudo
ammissibili a finanziamento regionale ai sensi dell' art. 20 della presente
legge comprendono:
a) - onorario a percentuale,
valutato in base alla tariffa professionale di appartenenza, vigente alla data
di emissione del certificato di collaudo;
b) - compenso a vacazione per
revisione tecnico - contabile, da valutare in ragione delle ore effettivamente
impiegate, comunque non superiore al limite del 25% dell' onorario di cui al
precedente punto a);
c) - rimborso spese,
comprensive di quelle di viaggio, in misura forfetaria percentuale non superiore
rispettivamente al 50% e al 60%
dello onorario di cui al precedente punto a), a seconda che si tratti di
collaudo definitivo o di collaudo in corso d' opera;
d) - compenso forfetario in
misura pari al 20% dell' onorario di cui al precedente punto a) per la
compilazione della relazione acclarante i rapporti tra Ente appaltante e
Regione, nel caso di opere assistite da contributo regionale.
e) - oneri fiscali e
previdenziali previsti dalle vigenti leggi.
3. Gli oneri di cui al punto a)
del secondo comma del presente articolo sono aumentati come per legge quando si
tratti di collaudo in corso di opera e siano state effettuate e certificate
almeno due visite sopralluogo prima della ultimazione dei
lavori.
4. L' importo da considerare ai
fini della determinazione dell' onorario a percentuale e' quello corrispondente
all' importo dei lavori risultante dallo stato finale, aumentato dell' importo
del compenso revisionale definitivo e dell' ammontare delle riserve
discusse.
5. Nel caso di Commissione di
collaudo, l' importo di cui ai punti a) e d) del secondo comma del presente
articolo, e' unico per l' intera Commissione, ed e' pari a quello dovuto ad ogni
singolo collaudatore aumentato del 50% o del 110%, a seconda che la Commissione
sia composta da due o da tre membri.
6. Per ciascun collaudatore e'
considerato per intero il rimborso delle spese di cui al punto c) del secondo
comma del presente articolo.
7. Il compenso di cui al punto
b) del secondo comma del presente articolo e' riconosciuto una sola volta per l'
intera Commissione.
8. Le parcelle di collaudo sono
liquidate dall' Amministrazione che ha affidato l' incarico e, per le opere
fruenti di contributo regionale, dallo Assessore regionale ai LLPP o da suo
delegato.
9. Le parcelle dei collaudatori
liberi professionisti devono preventivamente riportare il visto di congruita'
del rispettivo Ordine Professionale.
10. Le norme del presente
articolo si applicano per gli incarichi conferiti dopo l' entrata in vigore
della presente legge.
ARTICOLO
61
(Risoluzione delle
riserve)
1. Entro sei mesi dall'
approvazione degli atti di collaudo, l' Ente appaltante delibera sulle domande
di maggiori compensi avanzate dall' impresa e notifica senza indugio alla stessa
le proprie determinazioni.
2. Sulle domande dell' impresa
si esprime preventivamente il Comitato Regionale Tecnico - Amministrativo,
quando le opere cui esse si riferiscono sono ammesse a contributo
regionale.
3. Per le opere ed i lavori di
cui alla presente legge, il collegio arbitrale di cui agli artt. 43 e 45 del
capitolato generale d' appalto approvato con DPR 16 luglio 1962, n. 1063 e' così
composto:
a) - un magistrato
amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere amministrativo
regionale, che lo presiede, nominato dal Presidente del Tribunale amministrativo
competente per territorio;
b) - un magistrato giudicante
con qualifica non inferiore a consigliere di Corte d' Appello, nominato dal
Primo Presidente della Corte d' Appello competente per territorio;
c) - un funzionario tecnico ed
un funzionario amministrativo della Regione, con qualifica di dirigente,
nominati dal Presidente della Giunta regionale;
d) - un libero professionista,
iscritto nel relativo albo professionale, nominato dall' appaltatore.
4. Gli arbitri nominati ai
sensi delle lettere a), b) e c) del terzo comma del presente articolo continuano
nelle loro funzioni anche se cessino dall' ufficio che occupano al momento della
nomina o ne assumano uno diverso.
5. Qualora venga a mancare, per
qualsiasi causa, nel corso del giudizio arbitrale qualcuno degli arbitri, si
procede alla sostituzione con le norme del terzo comma del presente
articolo.
6. In aggiunta ai casi di
incompatibilita' previsti dal codice di procedura civile, non possono essere
nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di
esso ovvero diretto, sorvegliato e collaudato i lavori cui si riferiscono le
controversie ne' coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o
parere sulle controversie stesse.
7. Il segretario del collegio
arbitrale e' scelto dal collegio stesso tra i funzionari della carriera
direttiva amministrativa della Regione.
TITOLO XI DISPOSIZIONI
PARTICOLARI PER LE ZONE SISMICHE E GLI ABITATI DA
CONSOLIDARE
ARTICOLO
62
(Denuncia dei
lavori)
1. Gli interventi di
costruzione, riparazione, rafforzamento e ampliamento nelle zone dichiarate
sismiche o da consolidare ai sensi della legge 2 febbraio 1974 n. 64 sono
soggetti alla denuncia dei lavori, da presentare al Genio Civile competente per
territorio prima dell' inizio dei lavori stessi.
2. La denuncia deve essere
redatta con le modalita' previste dall' art. 17 della legge 2 febbraio 1974 n.
64 e deve contenere l' indicazione del nome e del domicilio del committente, del
costruttore, del progettista, del geologo, ove occorra, del direttore dei lavori
e del collaudatore.
Alla denuncia deve essere unito
il progetto, in doppio esemplare, debitamente firmato da professionista
abilitato.
3. Il progetto deve essere
redatto nel rispetto della legge 2 febbraio 1974 n. 64 e dei decreti
ministeriali emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della medesima legge. Al
progetto deve essere allegata:
- l' asseverazione del
progettista e del calcolatore delle strutture, dalla quale risulti che il
progetto e' stato redatto nel rispetto delle norme citate nel presente comma;
- la dichiarazione del
progettista che attesta la rispondenza del progetto agli atti presentati ai fini
della concessione edilizia.
4. Il Genio Civile competente
acquisisce gli atti riportando gli estremi degli stessi in appositi registri
protocollo, distinti per Comune, accerta la completezza degli atti presentati e,
entro trenta giorni dalla data del ricevimento, restituisce un esemplare del
progetto e degli allegati con l' attestazione dell' avvenuto deposito dandone
comunicazione al Sindaco del Comune nel cui territorio si dovranno eseguire i
lavori.
5. L' inizio dei lavori e'
subordinato al rilascio dell' attestazione dell' avvenuto deposito. Il direttore
dei lavori dovra' comunque dare comunicazione scritta dell' inizio dei lavori al
competente Genio Civile.
6. Il deposito del progetto
secondo le modalita' indicate nei commi precedenti del presente articolo,
esonera l' interessato dalla preventiva autorizzazione di cui agli artt. 2 e 18
della legge 2 febbraio 1974 n. 64, fermo restando l' obbligo della concessione
edilizia prevista dalle norme vigenti in materia.
7. A richiesta del costruttore,
la denuncia ed il deposito di cui al primo ed al secondo comma del presente
articolo, sono validi anche ai sensi e per gli effetti della legge 5 novembre
1971 n. 1086, purche' il progetto allegato alla denuncia contenga anche quanto
richiesto dall' art. 4 della medesima legge.
8. Le domande di autorizzazione
di cui all' art. 2 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, presentate anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle quali non sia
intervenuto provvedimento, hanno valore di denuncia, qualora gli interessati
adeguino la documentazione alle norme contenute nel presente articolo.
ARTICOLO
63
(Responsabilita')
1. Il progettista, il geologo,
il calcolatore, il costruttore ed il collaudatore, ciascuno per le proprie
competenze, sono responsabili dell' osservanza delle norme tecniche di cui agli
artt. 1 e 3 della legge 2 febbraio 1974 n. 64.
2. In particolare, il direttore
dei lavori ed il costruttore devono assicurare la rispondenza dell' opera al
progetto depositato. Ogni eventuale modifica strutturale dell' opera progettata
sara' oggetto di variante da depositare preventivamente con le modalita'
indicate nell' art. 62 della presente legge.
3. Il direttore dei lavori e'
altresì responsabile dei seguenti adempimenti:
- la conservazione in cantiere,
dal giorno di inizio dei lavori fino al giorno della loro ultimazione, di copia
degli atti depositati ai sensi dell' art. 62 della presente legge, firmati dal
costruttore e dallo stesso direttore dei lavori, muniti dell' attestato di
deposito del Genio Civile;
- l' istituzione nel cantiere
del giornale dei lavori, nel quale devono essere annotati l' andamento
giornaliero della costruzione e le verifiche effettuate che attengono
soprattutto alla statica delle strutture ai fini antisismici.
ARTICOLO
64
(Controlli)
1. Il Genio Civile competente
esercita il controllo sui progetti depositati, sulle realizzazioni in corso d'
opera e sulle opere ultimate per accertare il rispetto delle norme tecniche
sulle costruzioni e per verificare che siano stati seguiti corretti criteri di
progettazione e di esecuzione.
2. Il controllo e' effettuato
con metodo a campione seguendo i criteri e le modalita' stabiliti con
provvedimento adottato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato Regionale
Tecnico Amministrativo.
3. Le norme contenute nel primo
e nel secondo comma del presente articolo si applicano anche ai fini dei
controlli periodici di cui all' art. 14 della legge 14 maggio 1981 n. 219 e
successive modificazioni.
4. Indipendentemente dai
controlli a campione di cui al secondo comma del presente articolo, il Genio
Civile puo' effettuare verifiche di conformita' sulle costruzioni in corso o
ultimate, ogni qualvolta, a insindacabile giudizio del coordinatore, cio' si
renda necessario o opportuno.
Degli accertamenti effettuati
con esito positivo viene rilasciata attestazione all' interessato ed al Sindaco
competente e l' opera controllata non viene presa in considerazione per i
controlli a campione.
5. Per le opere che dovessero
risultare non rispondenti alle norme vigenti in materia, si procedera' a termini
di legge. 6. Il Sindaco del Comune nel cui territorio si eseguono le opere, e'
tenuto ad accertare a mezzo degli agenti e dei tecnici comunali, che chiunque
inizi l' esecuzione dei lavori sia in possesso dell' attestato del Genio Civile
dell' avvenuto deposito degli atti prescritti.
7. L' accertamento di cui al
sesto comma ed il controllo a campione di cui al secondo comma del presente
articolo, sostituiscono a tutti gli effetti l' attivita' di vigilanza di cui
all' art. 29 della legge 2 febbraio 1974 n. 64.
ARTICOLO
65
(Licenza d' uso e di
abitabilita')
1. Il direttore dei lavori deve
comunicare, per iscritto, al Genio Civile l' avvenuta ultimazione delle parti
strutturali dell' opera e deve altresì rilasciare una dichiarazione attestante
che le opere sono state eseguite in conformita' del progetto depositato, con l'
osservanza delle prescrizioni esecutive in esso contenute, nel rispetto delle
norme tecniche di esecuzione ed applicando le buone regole dell' arte.
2. Tale comunicazione vale
anche quale relazione a strutture ultimate per gli effetti della legge 5
novembre 1971 n. 1086, purche' la stessa contenga quanto richiesto dall' art. 6
della medesima legge.
3.. Il rilascio della licenza
d' uso o di abitabilita', da parte degli organi competenti, e' subordinato alla
presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente, delle attestazioni
di cui al terzo comma dello art. 62 della presente legge, nonche' del
certificato di collaudo di cui all' art. 7 della legge 5 novembre 1971 n. 1086,
quando prescritto.
TITOLO XII NORME VARIE -
ABROGAZIONI
ARTICOLO
66
(Rinnovazione impegni di
spesa)
1. I fondi dichiarati perenti
ai fini amministrativi ai sensi dello art. 71 della legge regionale n. 17/ 77,
sono reimpegnati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. La rinnovazione dell'
impegno di spesa ha efficacia annuale e puo' essere ripetuta, fino al completo
utilizzo dei fondi dichiarati perenti, comunque non oltre il quarto anno
successivo a quello dell' impegno originario.
3. Per la rinnovazione dell'
impegno di spesa saranno utilizzati i fondi degli appositi capitoli di bilancio
che, in base alla presente legge, vengono istituiti in via permanente.
ARTICOLO
67
(Attribuzioni in materia di
opere idrauliche e impianti elettrici)
1. Le funzioni amministrative
gia' attribuite all' ingegnere capo del Genio Civile dal TU sulle opere
idrauliche approvato con RD 25 luglio 1904 n. 523, dal TU sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con RD
11 dicembre 1933 n. 1775 e dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64, sono
esercitate dal coordinatore del Genio Civile competente o da funzionario all'
uopo delegato dalla Giunta regionale.
ARTICOLO
68
(Autorizzazione alla
costruzione ed esercizio di impianti elettrici)
1. Il Presidente della Giunta
regionale esercita le funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia
di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici, ai sensi
del TU di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con RD 11
dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L' autorizzazione
provvisoria e definitiva e' concessa con decreto del Presidente della Giunta
regionale a seguito di istruttoria e parere del competente Genio Civile e dei
nulla osta e assensi di massima degli Enti indicati nel testo unico citato al
primo comma del presente articolo.
3. Qualora la linea elettrica
interessi piu' province, l' istruttoria della domanda e' affidata al Genio
Civile nel cui territorio di competenza la linea ha maggiore sviluppo.
4. Le linee ed impianti
elettrici realizzati, in base alle surrichiamate autorizzazioni, direttamente
dall' ENEL, sono da questo Ente collaudate, qualunque ne sia il valore, mediante
certificato di regolare esecuzione, vistato dal competente Ufficio del Genio
Civile, ai soli fini della corrispondenza dell' opera a quella
autorizzata.
5. Le domande di autorizzazione
provvisoria e definitiva sono rese note, a chiunque ne abbia interesse, con le
modalita' e nei termini previsti dall' art. 111 del testo unico approvato con RD
11 dicembre 1933 n. 1775.
6. In questi casi si puo'
prescindere dagli adempimenti prescritti allo art. 10 della legge 22 ottobre
1971 n. 865.
ARTICOLO
69
(Demolizione di manufatti,
costruzioni ed opere)
1. I manufatti, le costruzioni
e le opere di qualunque natura, per i quali sia intervenuto provvedimento
definitivo di demolizione o provvedimento equivalente, a norma delle vigenti
leggi statali e regionali, sono demoliti dai Comuni nei cui territori essi
ricadono.
2. Le relative perizie di stima
sono predisposte dal Comune mediante il proprio ufficio tecnico, ovvero a mezzo
di liberi professionisti; in questo caso le perizie devono essere
giurate.
ARTICOLO
70
(Poteri
sostitutivi)
1. In caso di mancato rispetto
dei termini indicati nella presente legge da parte degli Enti di cui all' art.
18, o nei casi previsti dall' art. 5 della legge 3 gennaio 1978 n. 1, la Giunta
regionale, su proposta dell' Assessore ai LLPP, previa diffida a provvedere con
fissazione di un congruo termine, si sostituisce all' Ente inadempiente
nominando, entro 30 giorni, un Commissario per provvedere agli adempimenti
omessi.
ARTICOLO
71
(Abrogazioni - Norme
transitorie - Deleghe)
1. Con l' entrata in vigore
della presente legge sono abrogate:
- la legge regionale 12 agosto
1978 n. 37;
- la legge regionale 12 aprile
1977 n. 11, salvo l' art. 1;
- la legge regionale 6 maggio
1977 n. 15;
- la legge regionale 5
settembre 1977 n. 29, salvo l' art. 4.
2. Sono abrogate le norme
contenute in leggi regionali vigenti che trattano procedure di esecuzione di
opere pubbliche, risultanti in contrasto con quelle previste nella presente
legge.
3. Le procedure in atto per le
opere pubbliche in corso di esecuzione, sono adeguate a quelle previste nella
presente legge, in tutti i casi in cui queste ultime non alterino i rapporti
contrattuali in atto tra Ente appaltante ed impresa.
4. Fino a quando non si
provvedera' alla costituzione del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo
nella composizione indicata nell' art. 13 della presente legge, le funzioni ad
esso attribuite sono esercitate dal Comitato istituito dall' art. 1 della legge
regionale 12 aprile 1977 n. 11.
5. L' Assessore regionale ai
LLPP, se delegato dal Presidente della Giunta, esercita tutte le funzioni a
questi attribuite dalla presente legge.
La presente legge e' dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì16 maggio
1985
ALLEGATO
REGOLAMENTO PER L' AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
ARTICOLO
1
(Enti abilitati all'
affidamento in concessione)
1. Possono far ricorso all'
affidamento in concessione per la realizzazione, con eventuale gestione, di
opere pubbliche di propria competenza:
a) - la
Regione;
b) - Le Province, i Comuni, le
Comunita' Montane;
c) - altri Enti
pubblici.
ARTICOLO
2
(Ricorso alla
concessione)
1. Il ricorso all' affidamento
in concessione per la realizzazione, con eventuale gestione, di opere pubbliche
puo' avvenire quando:
a) - sia previsto da specifiche
norme di legge dello Stato o della Regione;
b) - debbano realizzarsi, ed
eventualmente anche gestirsi, complessi di opere con destinazione omogenea e
coordinata per i quali si richiede accentuata potenzialita' tecnica ed
economica;
c) - ricorrano speciali
circostanze di urgenza e nel caso di calamita' naturali, per cui risulta
necessario o conveniente il ricorso all' affidamento in
concessione;
d) - sia richiesto il concorso
finanziario o l' anticipazione di somme da parte del concessionario (pagamento
differito).
ARTICOLO
3
(Oggetto della
concessione)
1. La concessione puo'
riguardare l' esecuzione di studi e indagini preliminari, l' approntamento di
atti istruttori, le espropriazioni occorrenti per la realizzazione delle opere,
le elaborazioni progettuali, la esecuzione delle opere ed, eventualmente, la
gestione anche temporanea delle stesse.
ARTICOLO
4
(Concessionari di opere
pubbliche)
1. L' affidamento in
concessione puo' avvenire in favore di:
a) - Enti territoriali o Enti
di diritto pubblico che abbiano un proprio interesse ulteriore, concorrente o
subordinato alla realizzazione delle opere;
b) - societa' a prevalente
capitale pubblico;
c) - societa' commerciali,
imprese, associazioni temporanee di imprese, cooperative e loro consorzi.
ARTICOLO
5
(Scelta del
concessionario)
1. L' individuazione dell' Ente
territoriale o dell' Ente di diritto pubblico concessionario, comporta la
preventiva verifica della sussistenza delle condizioni indicate al punto a)
dell' art. 4 del presente regolamento.
2. La scelta della societa' a
prevalente capitale pubblico concessionaria, e' operata verificando e
comparando:
a) - l' attivita'
imprenditoriale nell' ultimo quinquennio;
b) - la capacita'
finanziaria;
c) l' organizzazione tecnica ed
amministrativa disponibile in relazione agli adempimenti connessi con l'
assolvimento degli obblighi di concessione;
d) - le condizioni offerte.
3. L' individuazione degli
operatori economici di cui al punto c) dello art. 4 del presente regolamento
avviene con le modalita' di cui alla legge 8 agosto 1977 n. 584 e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. L' accertamento dei
requisiti del concessionario e della validita' dell' offerta, nei casi previsti
dal secondo e dal terzo comma del presente articolo e' affidata ad una
commissione composta di 5 membri, di cui almeno tre esperti tecnici nelle
materie attinenti all' opera da affidare in concessione.
Nel caso in cui il concedente
sia un Ente territoriale o un Ente pubblico e l' opera sia ammessa a contributo
regionale, della commissione di cui al presente comma fara' parte un funzionario
tecnico regionale, designato quale esperto dall' Assessore regionale ai
LLPP.
5. La commissione di cui al
quarto comma del presente articolo e' nominata: dalla Giunta regionale nel caso
di opera di competenza regionale, dall' Organo competente a deliberare l'
esecuzione dell' opera negli altri casi.
ARTICOLO
6
(Convenzione)
1. La concessione e' regolata
da apposita convenzione, corredata dagli atti necessari ad individuare gli
elementi tecnici, economici e programmatici e per definire e caratterizzare l'
intervento.
2. La convenzione deve, in ogni
caso, prevedere:
a) - la predisposizione a cura
del concessionario dei progetti esecutivi, secondo le norme vigenti in materia;
b) - l' acquisizione da parte
del concessionario di tutte le necessarie autorizzazioni, nonche' degli immobili
occorrenti per la realizzazione delle opere;
c) - l' approvazione del
progetto esecutivo da parte del concedente, con le modalita' previste dalle
vigenti leggi in materia;
d) - le norme per la vigilanza
sui lavori da parte del concedente e per i collaudi in corso d' opera e
definitivi;
e) - le modalita' ed i termini
per la consegna dell' opera al concedente e le penalita' in caso di
ritardo;
f) - le modalita' ed i termini
per il pagamento del corrispettivo della concessione e degli interessi nel caso
di pagamenti differiti, nonche' la determinazione delle ritenute a garanzia
della prestazione;
g) - le modalita' ed i termini
per la manutenzione dell' opera fino al collaudo;
h) - i casi di decadenza della
concessione e le modalita' per la relativa declaratoria;
i) - il ricorso a collegi
arbitrali in caso di controversia.
3. Nel caso di concessioni ad
Enti territoriali, ad Enti di diritto pubblico ed a Societa' a prevalente
capitale pubblico, il concessionario affida l' esecuzione dei lavori ad imprese
iscritte all' albo nazionale dei costruttori o ad imprese artigiane, con le
modalita' previste per l' aggiudicazione di appalti di opere
pubbliche.
4. E' fatto divieto di sub -
concessione da parte del concessionario.
ARTICOLO
7
(Affidamento in
concessione)
1. L' affidamento in
concessione e' disposto con provvedimento dell' organo competente a deliberare
l' esecuzione dell' opera.
2. Sulla convenzione di cui
all' art. 6 del presente regolamento deve essere preventivamente sentito il
Comitato Regionale Tecnico Amministrativo di cui al titolo quinto del testo
unificato ed aggiornato delle leggi regionali in materia di opere e di lavori
pubblici. Il parere e' espresso entro venti giorni dal ricevimento degli atti,
trascorso tale termine, il parere si intende favorevole senza condizioni.