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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1985
Numero
27
Data
16/05/1985
Abrogato
 
Materia
Lavori pubblici
Titolo
Testo unificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

 nti di cui alle lettere a, b, c, d, e,

TITOLO I DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE PRELIMINARI

ARTICOLO 1

(Finalita' ed ambiti di applicazione)

1. In coerenza con gli obiettivi della programmazione e al fine di consentire forme di decentramento funzionali, di snellimento e uniformita' delle procedure nei diversi settori di intervento, di accelerazione della spesa, la materia delle opere e dei lavori pubblici o di pubblico interesse che si realizzano nella Regione, con o senza l' intervento finanziario regionale, e' disciplinato dalla presente legge, con la sola eccezione delle opere di competenza dello Stato.

TITOLO II CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE

ARTICOLO 2

(Opere di competenza della Regione)

1. Sono di competenza della Regione le opere ed i lavori pubblici riguardanti:

a) - il demanio ed il patrimonio regionale;

b) - immobili di proprieta' non regionale, in uso, sia pure temporaneo, alla Regione;

c) - le opere la cui esecuzione sia delegata dallo Stato alla Regione;

d) - le strade e le ferrovie classificate regionali;

e) - gli interventi urgenti ed indifferibili a tutela della pubblica incolumita', che non rientrino nella competenza primaria degli Enti locali o dello Stato;

f) - le opere idrauliche, irrigue e di bonifica;

g) - le opere di sistemazione montana;

h) - i porti di seconda categoria, seconda e terza classe;

i) - la costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, riparazione di edifici di culto e delle opere annesse, destinate all' esercizio dello stesso;

l) - le opere di difesa, di consolidamento e di trasferimento degli abitati inclusi negli elenchi approvati dal Consiglio regionale;

m) - le opere classificate regionali o di rilevanza regionale, con legge regionale;

n) - i lavori di ricostruzione, ristrutturazione, riparazione di opere pubbliche di competenza della Regione, danneggiate da calamita' naturali.

2. Per le opere di cui alla lettera i) del primo comma del presente articolo la competenza della Regione decorrera' dalla data di trasferimento, da parte dello Stato, delle relative funzioni.

ARTICOLO 3

(Opere di competenza degli Enti pubblici)

1. Sono di competenza degli Enti pubblici le opere ed i lavori pubblici eseguiti da Enti locali, singoli o associati o loro consorzi e da Enti pubblici non territoriali, che non siano di competenza della Regione a norma dell' art. 2 della presente legge.

ARTICOLO 4

(Opere di pubblico interesse)

1. Sono di pubblico interesse le opere di pertinenza di Enti o soggetti che per statuto svolgono attivita' di pubblico interesse, senza fine di lucro.

2. Esse sono soggette alla presente legge se ammesse a finanziamento regionale.

TITOLO III NORME TECNICHE

ARTICOLO 5

(Normativa tecnica regionale)

1. Le opere ed i lavori pubblici di cui alla presente legge sono soggetti alle norme tecniche emanate dallo Stato e dalla Regione, secondo le rispettive competenze.

2. La normativa tecnica regionale, da formularsi entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, determina per le opere di competenza della Regione o ammissibili a finanziamento regionale:

a) - gli standards funzionali, tecnologici ed economici per la progettazione e l' esecuzione delle opere, tenendo conto dei materiali locali utilizzabili;

b) - le norme per la progettazione, l' esecuzione, l' accettazione ed il controllo qualitativo dei materiali, dei componenti edilizi o costruttivi, degli impianti tecnologici e delle attrezzature;

c) - i soggetti preposti alla verifica dell' applicazione della normativa tecnica regionale;

3. Ai fini della formulazione e dell' aggiornamento della normativa tecnica regionale, l' Assessorato ai LLPP, sentiti gli Assessorati competenti, elabora un programma di attivita' comprendente l' individuazione:

- dei campi di applicazione e della metodologia per la compilazione delle norme;

- delle priorita' di formulazione della norme predette;

- delle modalita' e dei tempi per l' elaborazione e l' aggiornamento delle norme stesse;

- degli strumenti operativi necessari per l' attuazione del programma;

- delle previsioni delle spese necessarie per l' attuazione del programma;

4. La normativa tecnica regionale ed il programma di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono approvati dal Consiglio regionale.

5. In mancanza della normativa tecnica regionale, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore ai Lavori Pubblici, determina ed aggiorna parametri di costo delle opere e dei lavori pubblici, da utilizzare per la programmazione e per la progettazione di massima delle opere, avvalendosi delle strutture dell' Assessorato ai Lavori Pubblici e della Commissione di cui all' art. 4 della legge regionale 5 settembre 1977, n. 29.

ARTICOLO 6

(Raccolta ed elaborazione dati - Catasto delle opere pubbliche)

1. La Regione provvede alla raccolta ed all' elaborazione dei dati relativi alle opere pubbliche esistenti, in corso di realizzazione e progettate nel territorio regionale; compila il catasto delle opere pubbliche e delle infrastrutture sociali e civili, anche al fine di determinare gli indici di fabbisogno sulla base degli obiettivi definiti dagli strumenti della programmazione regionale; elabora ed aggiorna l' elenco dei prezzi unitari di mercato per le principali categorie di lavori che interessano le opere pubbliche e dei costi di componenti edilizi o costruttivi prodotti nella Regione.

2. Alla raccolta, alla elaborazione dei dati, dei prezzi e dei costi, nonche' alla formazione del catasto di cui al primo comma del presente articolo, provvede l' Assessorato ai Lavori Pubblici, utilizzando prioritariamente le proprie strutture ed avvalendosi degli Enti di cui alle lettere a, b, c, d, e, dell' articolo 18 della presente legge e, ove necessiti, sentita la competente Commissione consiliare, gli Enti di ricerca, gli Organismi e gli Istituti Specializzati.

3. Il catasto delle opere pubbliche e gli elenchi dei prezzi e dei costi di cui al primo comma del presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale.

4. I rapporti tra la Regione, i Comuni, le Province, gli Enti, gli organismi e gli istituti specializzati saranno regolati da convenzioni ai sensi dell' art. 3 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

TITOLO IV PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

ARTICOLO 7

(Programmi organici)

1. L' intervento finanziario regionale in materia di opere pubbliche o di pubblico interesse avviene mediante programmi pluriennali, articolati per settori ed aree di intervento, nel rispetto delle indicazioni del piano regionale di sviluppo e dei programmi pluriennali di attuazione comunali.

2. I programmi individuano i fabbisogni, i criteri di intervento, gli Enti attuatori, le modalita' di finanziamento, i tempi di attuazione.

3. I programmi, predisposti ed aggiornati dagli Assessorati competenti, d' intesa con l' Assessorato ai Lavori Pubblici, sono adottati dalla Giunta regionale ed approvati dal Consiglio regionale.

ARTICOLO 8

(Programmi annuali di finanziamento)

1. Per le opere non comprese nei programmi organici di cui al precedente art. 7, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta programmi annuali di finanziamento, distinti per tipo di opera elaborati dagli Assessorati competenti d' intesa con l' Assessorato ai Lavori Pubblici, nel rispetto delle priorita' indicate dagli Enti interessati e sulla base dei fabbisogni riscontrati e di altri motivi di pubblico interesse.

2. I programmi individuano gli Enti attuatori, le modalita' di finanziamento, i tempi di attuazione.

ARTICOLO 9

(Progetti integrati ed interventi singoli)

1. Al di fuori dei programmi di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge, la Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti, d' intesa con l' Assessorato ai Lavori Pubblici, sentita la competente Commissione consiliare, puo' ammettere a finanziamento opere pubbliche previste in progetti integrati, volti allo sviluppo socio - economico di particolari ambiti territoriali.

2. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti, d' intesa con l' Assessorato ai Lavori Pubblici, puo' ammettere altresì a finanziamento regionale opere pubbliche o di pubblico interesse qualora ricorrano motivi di urgenza o di necessita'.

ARTICOLO 10

(Copertura finanziaria dei programmi)

1. I programmi annuali, nonche' gli interventi di cui all' articolo 9 della presente legge possono impegnare, oltre alle disponibilita' del bilancio dell' esercizio corrente, anche quelle del corrispondente capitolo del bilancio dell' esercizio successivo, entro il limite di un dodicesimo del bilancio dell' esercizio corrente.

TITOLO V ATTUAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI - ORGANI CONSULTIVI

ARTICOLO 11

(Competenze dell' Assessore regionale ai Lavori Pubblici)

1. Alle attivita' regionali riguardanti l' attuazione dei programmi e degli interventi di cui al titolo IV della presente legge e' preposto l' Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, che viene strutturato in settori ed uffici, tecnici ed amministrativi, centrali e periferici del Genio Civile e che si avvale dei seguenti Organi consultivi:

a) - Comitato Regionale Tecnico - Amministrativo;

b) - Coordinatore del Genio Civile competente per territorio.

2. I settori e gli uffici sono individuati con provvedimento del Consiglio regionale.

3. L' Assessore ai Lavori Pubblici adotta tutti gli atti amministrativi necessari per la realizzazione delle opere e dei lavori pubblici di cui alla presente legge, ammessi a finanziamento regionale, provvedendo anche alla formale concessione dei finanziamenti integrativi nei limiti indicati dall' articolo 21 della presente legge.

4. Gli atti di cui al terzo comma del presente articolo che sono di mera esecuzione o di contenuto vincolato, non sono soggetti a controllo.

5. L' Assessore ai Lavori Pubblici riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione delle opere e dei lavori pubblici finanziati dalla Regione.

ARTICOLO 12

(Attribuzioni del Comitato Regionale Tecnico - Amministrativo)

1. E' istituito il Comitato Regionale Tecnico – Amministrativo con funzioni di consulenza tecnico – amministrativa della Regione.

2. Nelle materie disciplinate dalla presente legge, il Comitato esercita le funzioni demandate dalla vigente legislazione statale al Consiglio di Stato, al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, al Comitato Tecnico - Amministrativo presso il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche e ad ogni altro Organo collegiale consultivo statale e regionale.

3. Nei casi in cui per l' approvazione dei progetti viene prescritto dalla presente legge il parere di organi consultivi regionali, il Comitato si pronuncia:

- sui progetti di massima ed esecutivi di opere e di lavori pubblici quando l' importo degli stessi ecceda lire 3.000 milioni;

- sui progetti di massima ed esecutivi di opere e di lavori pubblici di qualunque importo se interessano il territorio di piu' province.

4. Il Comitato si pronuncia sui progetti di massima ed esecutivi di opere e di lavori pubblici di qualunque natura ed importo quando assumano eccezionale rilevanza sotto il profilo tecnico ed il parere venga richiesto dal Coordinatore del Genio Civile o dall' Ente interessato.

5. Il Comitato si pronuncia su tutti gli affari sui quali la Giunta regionale o gli Assessori regionali ritengano opportuno di chiedere il parere del Comitato.

6. Salvo il caso previsto dal comma 5 del presente articolo, i pareri del Comitato sono vincolanti. Avverso tale parere e' ammesso ricorso al Presidente della Giunta.

ARTICOLO 13

(Composizione del Comitato Regionale Tecnico - Amministrativo)

1. Il Comitato Regionale Tecnico - Amministrativo e' composto da:

a) - Assessore regionale ai lavori pubblici, che lo presiede;

b) - Coordinatore del settore lavori pubblici;

c) - Coordinatore del settore programmazione;

d) - Coordinatore del settore urbanistica;

e) - Coordinatori del Genio Civile;

f) - Responsabile del servizio tecnico e del servizio amministrativo dell' Assessorato ai Lavori pubblici;

g) - Coordinatore del settore nelle cui competenze ricade l' argomento in discussione, o funzionario direttivo da lui delegato;

h) - un ingegnere designato dagli ordini professionali provinciali, di intesa tra loro;

i) - un architetto designato dagli ordini professionali provinciali di intesa tra loro;

l) - esperti nelle seguenti discipline:

- urbanistica;

- tecnica delle costruzioni;

- geotecnica;

- costruzioni idrauliche;

- opere marittime e portuali;

- impianti meccanici;

- impianti tecnologici;

- materie giuridico - amministrative.

2. Hanno diritto al voto solo i tre esperti nelle materie che, a giudizio del Presidente del Comitato, hanno piu' attinenza con l' argomento da trattare.

3. Gli esperti di cui al punto l) del primo comma del presente articolo, uno per ciascuna disciplina, sono nominati per la durata di tre anni, salvo revoca, dal Consiglio regionale, assicurando la presenza di due esperti designati dalla minoranza.

La nomina decade in caso di assenza ingiustificata per piu' di tre sedute consecutive.

4. Il Presidente del Comitato, per la trattazione di particolari argomenti, puo' fare intervenire alle adunanze, senza diritto al voto, funzionari direttivi statali o regionali, in quiescenza, nonche' studiosi e tecnici non appartenenti all' amministrazione regionale, esperti con riferimento agli argomenti in discussione.

5. In caso di assenza del Presidente, il Comitato e' presieduto dal Coordinatore del Settore Lavori Pubblici.

ARTICOLO 14

(Funzionamento del Comitato Regionale Tecnico - Amministrativo)

1. Il Comitato e' convocato dal Presidente con un preavviso di almeno 5 giorni, salvo casi di urgenza.

2. Per la validita' delle adunanze del Comitato e' necessaria la presenza di almeno 7 componenti con diritto di voto; devono comunque essere presenti 4 funzionari regionali.

3. I pareri sono validi se adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.

4. I membri dissenzienti del Comitato possono far inserire nel verbale della seduta le ragioni del loro dissenso.

5. Nel caso di progetti di opere pubbliche, alla discussione dei singoli argomenti puo' partecipare, fino al momento precedente il voto, un rappresentante dell' Ente interessato, con facolta' di farsi assistere da un tecnico di fiducia.

6. I pareri su progetti, anche se negativi o condizionati, sono espressi entro 45 giorni dalla data di ricezione degli atti. Trascorso tale termine il parere si considera espresso favorevolmente.

7. I pareri, se favorevoli senza condizioni, sono comunicati anche telegraficamente.

8. Gli ordini del giorno delle sedute del Comitato sono comunicati ai suoi componenti al momento della convocazione.  Per ogni argomento da trattare sono indicati i tre esperti che hanno diritto al voto.

9. L' esposizione al Comitato degli argomenti trattati e'  affidata ad un relatore o ad un gruppo di relatori formato da componenti ed esperti del Comitato, prescelti dal Presidente.

Uno di essi riferisce e cura la elaborazione del parere, espresso con voto che deve essere sottoscritto da tutti i relatori.

10. Al funzionamento del Comitato e' preposto un ufficio di segreteria composto da funzionari dell' Assessorato ai lavori pubblici. Il funzionario dirigente responsabile dell' ufficio presenzia alle sedute del Comitato, cura la redazione e la conservazione dei relativi verbali, provvede ad autenticare e ad archiviare gli atti esaminati.

11. Il segretario del Comitato annota la data di ricezione degli atti sui quali e' richiesto il parere del Comitato, riscontra preventivamente la completezza degli atti e provvede a richiedere la loro eventuale integrazione, anche ai fini della decorrenza dei termini indicati al sesto comma del presente articolo.

12. I progetti che non riguardano opere di competenza regionale e che non sono rispondenti ai programmi, progetti integrati o finanziamenti di cui al titolo IV della presente legge, devono essere corredati da deliberazione dell' Ente interessato che indichi i mezzi finanziari disponibili e riporti i termini della convenzione di cui all' ultimo comma dell' art. 32 della presente legge.

13. Ai componenti del Comitato che non siano funzionari regionali in servizio, competono le indennita' previste dalla vigente normativa regionale in materia di corresponsione di gettoni di presenza, oltre all' eventuale rimborso delle spese di viaggio.

ARTICOLO 15

(Funzioni consultive del Coordinatore del Genio Civile)

1. Il parere del Comitato Regionale Tecnico – Amministrativo e' sostituito dal parere del Coordinatore del Genio Civile competente per territorio nel caso di progetti di massima ed esecutivi di importo non eccedente lire 3.000 milioni, salvo il caso di progetti di opere di eccezionale rilevanza tecnica per i quali il Coordinatore del Genio Civile ritenga necessario il parere del Comitato.

2. I pareri, anche se negativi o condizionati, sono espressi entro 30 giorni dalla data di ricezione degli atti. Trascorso tale termine il parere si considera espresso favorevolmente.

3. I pareri, se favorevoli senza condizioni, possono essere comunicati anche telegraficamente.

ARTICOLO 16

(Aggiornamento dei limiti di importo)

1. I limiti di importo indicati negli articoli 12 e 15 della presente legge sono aggiornati ogni 2 anni con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore ai Lavori Pubblici.

TITOLO VI FINANZIAMENTI - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

ARTICOLO 17

(Forme di finanziamento)

1. I finanziamenti delle opere e dei lavori pubblici di competenza regionale sono disposti in conto capitale.

2. I finanziamenti delle altre opere di cui alla presente legge possono essere concessi fino alla copertura totale della spesa riconosciuta ammissibile:

a) - in conto capitale: in unica soluzione o in rate annuali;

b) - mediante contributi annui costanti pluriennali.

3. Per attivare finanziamenti in conto capitale, la Regione puo' contrarre mutui con istituti di credito.

4. I contributi annui costanti pluriennali sono concessi nella misura necessaria a coprire interamente le annualita' di ammortamento del mutuo, alle condizioni praticate dalla Cassa Depositi e Prestiti.

5. Nel caso in cui la Cassa Depositi e Prestiti abbia fatto conoscere la propria indisponibilita', sia pure temporanea, a concedere il mutuo, l' intervento finanziario di cui al comma 4 del presente articolo puo' essere concesso nella misura necessaria a coprire l' onere di ammortamento del mutuo alle  condizioni praticate da altro Istituto di credito, purche' la durata di ammortamento del mutuo non sia inferiore a 10 anni ed il contributo sia erogabile in rate costanti. La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore ai Lavori Pubblici, stabilisce annualmente la misura massima ammissibile per i contributi annui costanti pluriennali, tenendo conto della urgenza e della natura delle opere.

6. I contributi annui pluriennali sono erogati, in tutto o in parte, direttamente in favore degli Enti interessati, ovvero, a richiesta di questi, in favore dell' Istituto mutuante.

7. In fase di prima applicazione della presente legge, i soggetti di cui alla lettera f) dell' art. 18 della presente legge, possono beneficiare delle integrazioni previste dal quinto comma del presente articolo per utilizzare finanziamenti in conto mutuo concessi ai sensi della legge regionale 12 agosto 1978 n. 37.

ARTICOLO 18

(Beneficiari di finanziamenti regionali)

1. Gli Enti ed i soggetti che possono ottenere contributi regionali per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse sono:

a) - i Comuni;

b) - le Province;

c) - le Comunita' montane;

d) - le Unita' Sanitarie Locali;

e) - i Consorzi di soggetti di cui ai precedenti punti a), b), c);

f) - gli Enti ed i soggetti che per statuto svolgono attivita' di pubblico interesse.

ARTICOLO 19

(Opere e lavori pubblici ammissibili a finanziamento regionale)

1. Le opere ed i lavori pubblici che possono essere ammessi a finanziamento regionale con le modalita' di cui all' art. 17 della presente legge sono:

- IDRAULICA - Opere idrauliche e di sistemazione idraulica a salvaguardia di opere pubbliche e di centri abitati; opere lacuali; acquedotti ed opere connesse; fognature ed opere connesse; opere per l' irrigazione; opere di sistemazione idraulico - forestale, idraulico - agraria, idrogeologica.

- TRASPORTI - Strade; opere marittime; opere portuali; aeroporti; ferrovie; infrastrutture dei trasporti.

- EDILIZIA - Edilizia residenziale pubblica, direzionale, terziaria; edilizia scolastica; opere e servizi socio - assistenziali e sanitari; asili nido; edilizia ospedaliera; edilizia ed impianti per lo sport, il turismo, il tempo libero.

- DIFESA DELL' AMBIENTE - Opere per il disinquinamento dell' aria, delle acque, del suolo; impianti di depurazione dei rifiuti liquidi e solidi, comprese opere per il loro smaltimento o riutilizzo.

- OPERE VARIE DI INTERESSE COMUNALE - Cimiteri, mattatoi, stalle, impianti di stabulazione, mercati, bagni pubblici, verde pubblico, sedi comunali, delegazioni comunali.

- TRASPORTO E UTILIZZAZIONE ENERGIA - Linee elettriche, oleodotti, gasdotti.

- URBANIZZAZIONE - Impianti di pubblica illuminazione; reti di distribuzione urbana di gas; parchi urbani; infrastrutture per zone destinate dagli strumenti urbanistici all'industria e all' artigianato.

- OPERE E LAVORI DIVERSI - Ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamita' naturali (alluvioni, piene, frane, mareggiate, terremoti); opere di difesa, di consolidamento, di trasferimento di centri abitati o di singole opere pubbliche o di pubblico interesse; opere di difesa dei litorali e delle coste; lavori per la salvaguardia statica di opere di interesse storico - monumentale e artistico, di cui alla legge statale 1 giugno 1939 n. 1089 e successivo modificazioni ed integrazioni; di indagini geologiche e geotecniche necessarie per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse; rilievi aerofotogrammetrici.

2. Gli interventi di cui al primo comma del presente articolo possono riguardare:

a) - l' acquisizione di suoli;

b) - la costruzione di opere e di impianti;

c) - l' ampliamento, il completamento, la sistemazione, il riattamento, la straordinaria manutenzione di opere esistenti;

d) - l' acquisto di edifici e di immobili da destinare ad uso pubblico;

e) - la ordinaria manutenzione, limitatamente alle opere di competenza regionale.

3. Sono ammissibili a finanziamento regionale gli interventi eseguiti dai Comuni e dalle Province nelle circostanze previste dall' art. 70 del regolamento 23 maggio 1895 n. 350, per opere di propria competenza, entro il limite di lire 100 milioni.

ARTICOLO 20

(Spese ammissibili a finanziamento regionale)

1. Le spese ammissibili a finanziamento regionale sono quelle necessarie per:

- l' esecuzione dei lavori, degli impianti e delle forniture;

- l' acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell' opera;

- l' IVA;

- l' arredamento fisso e mobile, escluse le attrezzature;

- le indennita' ed i contributi dovuti ad Enti e privati, come per legge;

- le spese per indagini geologiche e geotecniche;

- le spese generali;

- le spese per il collaudo tecnico - amministrativo.

2. Le spese per l' esecuzione dei lavori, degli impianti e delle forniture sono quelle risultanti dal certificato di collaudo o dal certificato di regolare esecuzione.

3. L' acquisizione degli immobili deve avvenire mediante espropriazione, nel rispetto delle norme di cui agli articoli 38 e 39 della presente legge. In ogni caso, la superficie degli immobili da espropriare per la realizzazione di nuove opere pubbliche deve essere quella strettamente necessaria, tenuto conto solo dei possibili futuri ampliamenti dell' opera stessa, così come desumibili dal progetto generale approvato e dalle particolari disposizioni di legge vigenti in materia.

4. L' IVA e' commisurata all' importo delle prestazioni, nella misura prevista dalla legge.

5. L' arredamento fisso e mobile e' quello essenziale in relazione alla destinazione d' uso dell' opera, con esclusione delle attrezzature.

6. Le spese generali comprendono:

a) - le spese per progettazione, direzione lavori, contabilita', assistenza al collaudo, nella misura stabilita dalle vigenti tariffe professionali e giudicata congrua dal competente ordine professionale; esse sono determinate facendo riferimento alle prestazioni di un solo professionista;

b) - spese varie, in misura forfetaria non superiore al 2% dell' importo ammesso a contributo.

7. Tra le somme per spese generali di cui al punto b) del comma 6 del presente articolo, sono compresi gli oneri e le spese occorrenti per eventuali collaudi tecnici delle strutture e degli impianti, facenti carico all' Ente appaltante, le spese varie connesse alla realizzazione delle opere stesse, incluse quelle per le prime indagini e per i rilievi geologici, geotecnici e topografici, finalizzati alla realizzazione del progetto.

8. In sede di previsione progettuale le spese generali sono compendiate in unica voce percentuale, proporzionale all' importo dei lavori, delle forniture e delle indennita' di espropriazione.

Le spese per il collaudo tecnico - amministrativo devono formare oggetto di apposita distinta previsione.

ARTICOLO 21

(Finanziamenti integrativi)

1. Sono ammesse a finanziamento regionale, con decreto dell' Assessore ai LLPP, previa istruttoria tecnico – amministrativa delle domande e degli atti da parte del settore competente dell' Assessorato ai Lavori Pubblici e sentito, ove occorra, l' Organo consultivo competente, le maggiori spese relative ad opere fruenti di contributo regionale, derivanti da:

a) - aggiornamento dei prezzi, effettuato con le modalita' indicate nell' articolo 48 della presente legge, compreso l' adeguamento delle spese generali;

b) - perizie suppletive entro il limite del quinto dell' importo contrattuale;

c) - revisione dei prezzi contrattuali;

d) - compensi conseguenti a riserve formulate dalle imprese;

e) - interessi legali e moratori in dipendenza di ritardati pagamenti.

2. L' istruttoria di cui al primo comma del presente articolo deve essere conclusa entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda e degli atti.

3. Qualora i finanziamenti integrativi di cui al punto b) del primo comma del presente articolo superino il limite del quinto dell' importo contrattuale, essi vengono concessi dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore ai LLPP.

4. Agli oneri per la concessione di finanziamenti integrativi si fa fronte con fondi da prelevare da apposito capitolo di bilancio che, ai sensi della presente legge, viene istituito in via permanente.

5. Non sono ammissibili a finanziamento regionale spese dovute a ritardi, omissioni o fatti comunque imputabili all' Ente interessato o alla direzione dei lavori.

ARTICOLO 22

(Impegno di spesa - Erogazione dei contributi – Accreditamento dei fondi)

1. Nel caso di contributi pluriennali in annualita' costanti, il decreto di concessione e' emesso, anche in assenza del progetto approvato, in favore dell' Ente beneficiario e, per esso, in favore della Cassa DDPP ovvero di altri Istituti di credito.

2. L' erogazione del contributo costante pluriennale avviene con le modalita' stabilite nel piano di ammortamento predisposto dall' istituto mutuante e, nell' ipotesi di contributo da corrispondere direttamente all' Ente interessato, con inizio dall' anno successivo a quello di contrattazione del mutuo.

3. Nel caso di contributi in conto capitale, il decreto di formale concessione e' emesso dopo l' approvazione del relativo progetto.

4. I contributi in conto capitale sono accreditati per l' intero loro ammontare agli Enti interessati e depositati su appositi conti correnti a destinazione vincolata intestata agli stessi presso la tesoreria della Regione Puglia, con esplicita riserva a favore della Regione degli interessi maturati sulle giacenze.

5. Quando l' intervento finanziario e' in conto capitale rateizzato, la erogazione avviene secondo rate annuali; esse sono anticipate, a richiesta dell' Ente interessato, quando cio' sia giustificato dallo stato di avanzamento dei lavori.

6. Gli Enti beneficiari di contributi regionali assumono ogni responsabilita' in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi.

7. L' istituto di credito presso il quale e' effettuato il deposito provvede all' erogazione dei fondi a favore dei destinatari interessati, su ordini di pagamento emessi dall' Ente appaltante.

8. Gli ordini di pagamento non sono soggetti a preventivi pareri, controlli o visti di Organi regionali, nel caso di Enti di cui ai punti a), b), c) ed e) dell' art. 18 della presente legge.

9. Gli ordini di pagamento emessi dagli Enti di cui alle lettere d) ed f) dell' art. 18 della presente legge, devono essere vistati dal competente Genio Civile entro 20 giorni dalla data di ricevimento degli atti.

10. Il visto del Genio Civile comporta il riscontro delle opere ammesse a pagamento con quelle effettivamente realizzate, della conformita' di queste alle previsioni di progetto, nonche' dell' ammissibilita' a finanziamento delle altre spese.

11. Nel caso di opere di competenza regionale eseguite direttamente dalla Regione, i fondi necessari sono accreditati al momento dell' approvazione del progetto presso la tesoreria provinciale della Regione a favore del Coordinatore del competente Genio Civile; questi assume ogni responsabilita' in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi.

ARTICOLO 23

(Revoca di contributi)

1. I contributi regionali per la realizzazione di opere pubbliche di competenza degli Enti e dei soggetti di cui all' art. 18 della presente legge sono revocati con decreto dell' Assessore regionale ai LLPP se i relativi progetti non sono approvati nel termine stabilito. Tale termine, di norma non puo' superare i dodici mesi a decorrere: dalla data di comunicazione della concessione del contributo, nel caso di opere ammesse a finanziamento in conto capitale; dalla data di comunicazione del decreto di cui al primo comma dell' art. 22 della presente legge, nel caso di contributo pluriennale in annualita' costanti.

2. Gli Enti beneficiari di contributi trasmettono all' Assessorato ai Lavori Pubblici il provvedimento di approvazione del progetto entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine utile; trascorso tale periodo il contributo si considera non utilizzato.

3. I fondi resi disponibili per effetto di revoche di contributi sono utilizzati per il finanziamento di altre opere pubbliche.

ARTICOLO 24

(Devoluzione di contributi)

1. Gli Enti interessati, entro tre mesi dalla data di comunicazione dei finanziamenti regionali, possono rivolgere motivata istanza all' Assessorato ai LLPP per utilizzare i contributi per opere diverse da quelle ammesse a finanziamento, fermo restando il termine originariamente fissato per la presentazione del progetto.

2. La devoluzione del contributo e' disposta:

a) - con decreto dell' Assessore ai LLPP quando:

- non venga mutata la forma dell' intervento finanziario regionale ed il settore di intervento;

- la devoluzione non comporti maggiori impegni di spesa per la Regione;

- l' originario finanziamento non trovi riscontro nei programmi di cui agli articoli 7 ed 8 della presente legge.

b) - con deliberazione della Giunta regionale, nei casi diversi.

TITOLO VII REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPETENZA DELLA REGIONE

ARTICOLO 25

(Modalita' di realizzazione delle opere)

1. Alla realizzazione delle opere di competenza regionale provvede l' Assessorato regionale ai LLPP in uno dei seguenti modi:

a) - direttamente;

b) - con affidamento in concessione, nei casi previsti dall' art. 2 del Regolamento per l' affidamento in concessione di opere pubbliche, allegato alla presente legge.

ARTICOLO 26

(Opere eseguite direttamente)

1. Per le opere da eseguire direttamente, la progettazione e la direzione dei lavori sono affidate al Genio Civile competente per territorio.

2. I progetti sono firmati dai funzionari incaricati e dal Coordinatore del Genio Civile, il quale ne assume solidalmente la responsabilita' tecnica e svolge le funzioni di ingegnere capo, quali definite dal Regolamento 25 maggio 1895, n. 350.

3. Per opere di particolare rilevanza tecnica o economica, la Giunta regionale puo' affidare l' incarico di progettazione, ovvero di progettazione e direzione dei lavori, a liberi professionisti abilitati, purche' non abbiano ricevuto dalla Regione nel corso dell' anno, altro incarico professionale;

le deliberazioni di conferimento degli incarichi, sono pubblicate, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Ai fini del terzo comma del presente articolo, la Giunta regionale, sentiti gli Ordini professionali interessati ed il Comitato Regionale Tecnico - Amministrativo, approva disciplinari tipo relativi alle modalita' di affidamento degli incarichi. Nelle more dell' approvazione dei disciplinari tipo, il Presidente della Giunta regionale stipula convenzioni con liberi professionisti sentito preventivamente il Comitato Regionale Tecnico - Amministrativo.

ARTICOLO 27

(Affidamento in concessione)

1. Per l' affidamento in concessione di opere di competenza regionale, si applicano le norme contenute nel regolamento allegato alla presente legge.

2. Per le opere di cui alle lettere f) e g) dell' art. 2 della presente legge si applicano le norme della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 e del relativo regolamento di applicazione.

ARTICOLO 28

(Controlli regionali)

1. Nel caso di lavori diretti da liberi professionisti, gli ordini di pagamento sono vistati dal competente Genio Civile. Tale visto comporta il riscontro della regolarita' degli atti.

2. La Giunta regionale puo' affidare a funzionario tecnico della Regione i compiti di ingegnere capo definiti dal Regolamento 25 maggio 1895, n. 350.

ARTICOLO 29

(Approvazione dei progetti)

1. I progetti sono approvati con Decreto dell' Assessore ai Lavori Pubblici.

2. Non e' richiesto alcun parere sui progetti di massima ed esecutivi redatti dal Genio Civile, di importo non eccedente lire 3.000 milioni, salvo il caso di opere di eccezionale rilevanza per le quali il Coordinatore del Genio Civile ritenga necessario il parere del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo. Sui progetti di massima ed esecutivi di importo eccedente lire 3.000 milioni deve essere acquisito il parere del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo.

ARTICOLO 30

(Esecuzione dei lavori)

1. Per i lavori da realizzare direttamente si provvede:

a) - in economia, mediante atto di cottimo fiduciario stipulato dal Coordinatore del Genio Civile;

b) - mediante le seguenti procedure di appalto:

- licitazione privata;

- appalto concorso;

- trattativa privata.

2. Si possono eseguire in economia:

a) - i lavori di qualunque importo riguardanti: l' ordinaria e la straordinaria manutenzione, il ripristino, il consolidamento ed il restauro di immobili, nonche' la pulizia dei porti.

b) - i lavori di importo non superiori a lire 500 milioni purche' sussistano motivi di urgenza, risultanti da apposito verbale compilato dal Coordinatore del Genio Civile ai sensi dell' art. 69 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350.

3. I lavori in economia sono affidati previa gara ufficiosa da effettuare con le modalita' previste per le licitazioni private.

4. Le procedure per l' appalto sono espletate dal Coordinatore del Genio Civile competente per territorio o, nel caso di opere ricadenti in piu' province, dal dirigente in servizio tecnico dell' Assessorato ai LLPP I contratti sono stipulati dall' Assessore regionale ai LLPP, o da suo delegato, ed approvati dal Presidente della Giunta.

5. Nei casi di somma urgenza, si applicano le disposizioni di cui all' art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350.

I limiti di spesa in esso indicati sono elevati a lire 100 milioni.

TITOLO VIII REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEGLI ENTI PUBBLICI E DELLE OPERE DI PUBBLICO INTERESSE

ARTICOLO 31

(Modalita' di realizzazione delle opere)

1. Alla realizzazione delle opere di competenza degli Enti pubblici e delle opere di pubblico interesse di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, provvedono gli Enti interessati in uno dei seguenti modi:

a) - direttamente;

b) - con l' affidamento in concessione, nei casi previsti dall' articolo 2 del regolamento per l' affidamento in concessione di opere pubbliche, allegato alla presente legge;

c) - a mezzo del Genio Civile competente, previa autorizzazione dell' Assessore ai LLPP, purche' si tratti di opera ammessa a finanziamento regionale in conto capitale.

2. Gli Enti beneficiari di finanziamenti regionali per la realizzazione di opere o di lavori pubblici, assumono, comunque, ogni responsabilita' connessa con la realizzazione delle opere e dei lavori stessi.

ARTICOLO 32

(Opere eseguite direttamente)

1. Per le opere da eseguire direttamente, la progettazione e la direzione dei lavori e' affidata agli Uffici tecnici degli Enti interessati.

2. In mancanza di un proprio Ufficio tecnico o nel caso in cui l' opera non rientri nelle competenze professionali del dirigente dell' Ufficio tecnico dell' Ente o per opere di particolare rilevanza tecnica od economica, la progettazione e la direzione dei lavori e' affidata a liberi professionisti abilitati sulla base di apposito disciplinare di incarico.

ARTICOLO 33

(Affidamento in concessione)

1. Per l' affidamento in concessione si applicano le norme contenute nel regolamento allegato alla presente legge.

2. La progettazione e l' esecuzione di reti idriche esterne agli abitati possono essere affidate in concessione all' Ente Autonomo Acquedotto Pugliese.

ARTICOLO 34

(Approvazione dei progetti - Pareri)

1. I progetti delle opere di competenza degli Enti di cui ai punti a), b), c) ed e) dell' art. 18 della presente legge sono approvati con deliberazione dei rispettivi Organi competenti.

2. Le deliberazioni di approvazione sono esecutive ai sensi dell' art. 130 della Costituzione.

3. Nel caso di opere riguardanti:

- edilizia scolastica e scuole materne;

- impianti di depurazione e di smaltimento di liquami e di rifiuti solidi urbani;

- opere destinate all' assistenza degli anziani e socio - assistenziali;

- impianti sportivi;

- mattatoi;

- opere marittime e portuali;

- strade esterne ai centri abitati, sui relativi progetti, se di importo pari o superiore a 1.000 milioni, deve essere acquisito, prima dell' approvazione, il parere degli Organi consultivi regionali di cui al titolo quinto della presente legge.

4. Sui progetti di cui al comma 3 del presente articolo, di importo inferiore a 1.000 milioni e sui progetti di altre opere, senza limiti di importo, deve essere acquisito il parere dell' Ufficio tecnico dell' Ente.

5. Quando l' Ente non disponga di un ufficio tecnico, ovvero se l' opera non rientri nelle competenze professionali del dirigente dell' Ufficio tecnico, il parere e' espresso dagli Organi consultivi regionali, nei limiti di importo stabiliti dalla presente legge.

6. I progetti delle opere di competenza degli Enti di cui ai punti d) ed f) dell' art. 18 della presente legge, sono approvati con decreto dell' Assessore regionale ai LLPP sentiti gli Organi consultivi di cui al titolo quinto della presente legge, sempre che le opere siano ammesse a finanziamento regionale.

ARTICOLO 35

(Esecuzione di lavori)

1. Per i lavori da realizzare direttamente si provvede con le seguenti procedure di appalto:

- licitazione privata;

- appalto concorso;

- trattativa privata.

ARTICOLO 36

(Opere da realizzare a mezzo del Genio Civile)

1. Nel caso di opere realizzate a mezzo del competente Genio Civile ai sensi della lettera c) del primo comma dell' art. 31 della presente legge, si applicano le procedure di cui al titolo settimo della presente legge.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

ARTICOLO 37

(Dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza)

1. L' approvazione delle opere disciplinate dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere stesse, ferme restando le disposizioni contenute in leggi speciali che regolano la stessa materia.

2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all' approvazione del progetto.

3. Nel provvedimento di approvazione sono fissati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni.

Detti termini possono essere rinnovati o modificati con apposito motivato provvedimento.

ARTICOLO 38

(Acquisizione delle aree)

1. Le aree occorrenti per l' esecuzione delle opere di cui alla presente legge debbono essere scelte nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o di quelli adottati e trasmessi alla Regione per l' approvazione, nonche' dei vincoli e delle limitazioni di qualsiasi natura costituiti o comunque operanti a tutela del pubblico interesse.

2. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l' approvazione di progetti di opere pubbliche ai sensi della presente legge, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessita' di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

3. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi.

4. Il provvedimento di approvazione della variante e' emanato dalla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti.

5. Per le opere di edilizia scolastica ed ospedaliera e per gli asili nido, la deliberazione di approvazione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo deve essere adottata previa dichiarazione di idoneita' dell' area rilasciata da una commissione costituita da:

- Sindaco del Comune interessato, o suo delegato, che la presiede;

- Coordinatore del Genio Civile, o suo delegato;

- Coordinatore medico della USL competente per territorio, o suo delegato.

I deliberati della commissione sono validi se adottati all' unanimita' e sono subordinati al risultato positivo di indagini geotecniche.

6. Nel caso di aree da destinare ad edifici scolastici, deve essere sentito il Provveditore agli Studi competente.

7. Per le opere di competenza regionale di cui all' art. 2  della presente legge, compete al Presidente della Giunta regionale, d' intesa con i Comuni e con gli Enti interessati, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono.

ARTICOLO 39

(Espropriazioni)

1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni comunque attribuite alla Regione in materia di dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e di urgenza e di indifferibilita' dei lavori, quali che siano le opere ed i soggetti interessati.

2. Il Presidente della Giunta esercita altresì le funzioni amministrative in ordine ai procedimenti espropriativi, ivi comprese le occupazioni temporanee di urgenza, le determinazioni delle indennita', le retrocessioni e provvede ai relativi atti preparatori e successivi, per tutte le opere di competenza regionale e per quelle non ricadenti nella delega di cui all' art. 40 della presente legge.

ARTICOLO 40

(Deleghe in materia di espropriazioni)

1. In aggiunta alle funzioni attribuite ai Comuni dall' art. 106 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e dall' art. 3 della legge 3 gennaio 1978 n. 1, sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e di urgenza ed i relativi atti preparatori, attinenti ad opere pubbliche o di pubblico interesse da eseguire da parte di qualunque soggetto nel territorio comunale, comprese le aree incluse nei piani di zona per l' edilizia economica e popolare, le aree individuate e deliberate ai sensi dell' art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e le aree incluse nei piani per insediamenti produttivi di cui all' art. 27 della medesima legge n. 865.

2. Sono altresì delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la determinazione della misura della indennita' di esproprio, la pronuncia degli espropri ed i relativi atti preparatori e successivi, attinenti ad opere pubbliche o di pubblico interesse da realizzare nel territorio comunale, da chiunque eseguite, comprese quelle indicate nel primo comma del presente articolo.

3. Sulle eventuali opposizioni od osservazioni prodotte dagli interessati, ai sensi dell' art. 10 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, si pronuncia con proprio decreto il Presidente della Giunta regionale, sulla base di atti istruttori predisposti dal servizio amministrativo dell' Assessorato ai LLPP.

4. Le pronunce sono vincolanti per gli Enti delegati.

5. Qualora l' opera interessi il territorio di piu' Comuni, le funzioni delegate con il presente articolo sono esercitate dalla Provincia.

6. Nel caso di opere interessanti il territorio di piu' province o di opere pubbliche la cui esecuzione e' di competenza della Regione, si applicano le norme di cui all' articolo 39 della presente legge.

7. I provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi previsti dal presente articolo sono adottati, secondo le rispettive competenze, dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali.

ARTICOLO 41

(Compilazione dei progetti)

1. I progetti relativi alle opere di cui alla presente legge sono compilati nel rispetto delle norme contenute nel DM 29 maggio 1895, modificato con il DCPS 15 luglio 1947 n. 763 e delle altre norme di legge e disposizioni regolamentari particolari, statali e regionali, vigenti in materia di opere pubbliche.

2. I progetti di edilizia scolastica devono rispettare le disposizioni tecniche contenute nel DM 18 dicembre 1975, le quali tuttavia sono da considerarsi indicative, nei casi di ristrutturazione o di ampliamento di edifici scolastici esistenti.

3. I progetti si distinguono in progetti di massima ed esecutivi.

4. Il progetto esecutivo deve comprendere:

a) - relazione illustrativa, tecnico - amministrativa, completa di quadro economico;

b) - grafici esecutivi e particolari costruttivi in scala adeguata;

c) - computo metrico estimativo delle opere e forniture;

d) - capitolato speciale di appalto, completo di elenco dei prezzi unitari;

e) - relazione geotecnica ai sensi del DM 21 gennaio 1981;

f) - piano particellare di esproprio;

g) - calcoli di stabilita', completi di grafici in scala adeguata;

h) - progetto esecutivo degli impianti, completo di calcoli e di capitolato d' oneri;

5. Nel caso di progetti esecutivi riguardanti manutenzione, riattamento, sistemazione di opere esistenti, ovvero nel caso di opere di modesta entita', gli elaborati richiesti sono quelli di cui ai punti a), c) e d) del comma 4 del presente articolo.

6. Nel caso di opere da affidare mediante appalto - concorso, gli elaborati tecnico - amministrativi da predisporre preventivamente sono i seguenti:

a) - relazione illustrativa, completa di preventivo sommario di spesa e di quadro economico;

b) - progetto di massima delle opere da realizzare;

c) - disciplinare d' oneri contenente le clausole tecniche e contrattuali;

d) - schema di lettera di invito.

7. Quando l' opera e' parzialmente finanziata, l' elaborato progettuale e' composto da:

a) - progetto generale;

b) - progetto stralcio;

Il progetto generale deve comprendere:

- relazione tecnico - illustrativa dell' opera;

- grafici esecutivi e particolari costruttivi, in scala adeguata;

- preventivo dell' opera; esso puo' essere redatto in forma sintetica, facendo riferimento ai parametri di costo di cui all' art. 5 della presente legge o, in mancanza, ai costi unitari correnti di opere consimili;

- documentazione necessaria per rendere il progetto completamente definito sotto il profilo tecnico ed economico;

- relazione geotecnica.

8. Il progetto stralcio deve essere corredato da tutti gli elaborati indicati per i progetti esecutivi. Ai progetti stralcio successivi al primo non va allegato il progetto generale quando sia dichiarato dal progettista, sotto la propria responsabilita', la rispondenza del progetto stralcio alle previsioni del progetto generale approvato.

9. Si applicano le norme di cui al terzo comma dell' art. 13 del DL 28 febbraio 1983 n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983 n. 131.

10. Il quadro economico dei progetti deve comprendere tutte le spese occorrenti per realizzare l' opera, compresa quella per revisione prezzi, da prevedere tenendo conto della durata stabilita per i lavori e della percentuale media mensile degli incrementi di costo verificatisi nel biennio precedente.

ARTICOLO 42

(Anticipazioni per progettazioni)

1. La Giunta regionale puo' concedere agli Enti di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell' art. 18 della presente legge contributi in conto capitale fino alla copertura totale della spesa riconosciuta ammissibile per la redazione di progetti generali di opere incluse nei programmi organici pluriennali di cui all' art. 7 della presente legge ovvero per l' espletamento di concorsi di idee finalizzate all' esecuzione di opere e di lavori pubblici di particolare rilevanza.

Con il provvedimento di finanziamento sono fissati i termini entro i quali i progetti devono essere approvati ed i bandi espletati.

2. Per le spese di cui al primo comma del presente articolo e' istituito annualmente nel bilancio regionale apposito capitolo nell' Obiettivo " Lavori Pubblici".

3. L' Assessore ai LLPP entro 30 giorni dalla data di esecutivita' del provvedimento di cui al primo comma del presente articolo, comunica agli Enti interessati la concessione del contributo, provvede alla erogazione dello stesso sulla base della presentazione, entro i termini stabiliti, della deliberazione che approva il progetto o il risultato del bando di concorso di idee e revoca i contributi se non sono stati rispettati i termini stabiliti.

4. La concessione dell' anticipazione per progettazione non da titolo all' Ente per ottenere il finanziamento dell' opera.

5. I fondi erogati a titolo di anticipazione sono detratti dalle somme per spese generali ammesse a contributo per la realizzazione delle stesse opere.

ARTICOLO 43

(Aggiudicazione dei lavori)

1. Alla esecuzione delle opere di cui alla presente legge, realizzate direttamente, si provvede mediante imprese iscritte all' albo regionale dei costruttori, ovvero a mezzo di imprese artigiane iscritte, per categoria relative all' opera, nell' apposito albo delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860 e successive modificazioni, qualora l' importo dei lavori a base d' asta non superi lire 250 milioni.

2. Si applicano le norme dell' art. 7 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.

3. Alla gara per l' aggiudicazione dei lavori mediante licitazione privata o appalto concorso, di qualunque importo, devono essere invitate tutte le imprese che ne hanno fatto richiesta e, comunque, non meno di quindici imprese, salvo che non si tratti di lavori per i quali sia richiesta una particolare specializzazione e non siano pervenute richieste di invito in numero sufficiente. Il mancato invito di impresa che ne abbia fatto richiesta deve essere motivato dall' Ente appaltante.

4. Per l' affidamento dei lavori si applicano le norme vigenti statali, per quanto non previsto dalla presente legge.

5. Del verbale di aggiudicazione dei lavori viene data notizia attraverso la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. L' estratto deve contenere l' oggetto e l' importo dei lavori a base d' asta.

ARTICOLO 44

(Licitazione privata)

1. Nel caso di licitazione privata non sono ammesse offerte in aumento.

2. L' offerta della impresa aggiudicataria puo' essere migliorata, a vantaggio dell' amministrazione Appaltante, prima della stipula del contratto.

3. Se l' impresa aggiudicataria non stipuli il contratto nel termine stabilito, si procedera' a norma dell' art. 5 della legge 8 ottobre 1984 n. 687. In questo caso i lavori possono essere affidati, senza preventive autorizzazioni, all' impresa che in sede di gara avrebbe assunto l' appalto se l' impresa aggiudicataria non avesse formulato offerta, purche' alle stesse condizioni poste dall' impresa aggiudicataria.

ARTICOLO 45

(Appalto - Concorso)

1. Il ricorso all' affidamento dei lavori mediante appalto concorso e' consentito in casi eccezionali e per opere ed impianti di particolare rilevanza tecnica.

2. La valutazione delle offerte e' affidata ad una Commissione nominata dall' Ente interessato, composta da cinque membri, presieduta da un suo rappresentante e comprendente non meno di tre tecnici esperti nella materia, di cui uno designato dall' Assessore regionale ai LLPP, nel caso di opere fruenti di contributo regionale.

3. Per l' approvazione del progetto prescelto dalla Commissione si applicano le procedure indicate dagli artt. 29 e 34 della presente legge.

4. Qualora i fondi disponibili non consentano la realizzazione, in unica soluzione, dell' opera oggetto dell' appalto - concorso, i lavori sono eseguiti per lotti successivi sulla base di progetti stralcio tratti dal progetto prescelto, aggiornati nei prezzi con le modalita' indicate all' art. 48 della presente legge.

5. Alla realizzazione dei lotti successivi al primo, puo' provvedere la stessa impresa aggiudicataria dell' appalto - concorso, alle condizioni economiche di cui al quarto comma del presente articolo, quando cio' e' precisato nel bando di gara.

ARTICOLO 46

(Trattativa privata)

1. Si puo' procedere all' affidamento dei lavori a trattativa privata, qualunque sia l' importo dei lavori stessi, quando:

a) - ricorra il caso previsto dal terzo comma dell' art. 44 della presente legge;

b) - ricorra il caso di cui all' art. 5, comma 1°, lett. a) della legge 7 agosto 1977, n. 584;

c) - si tratti di lavori la cui esecuzione, per ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla protezione di diritti di esclusiva, non puo' essere affidata che ad un esecutore determinato;

d) - vi sia eccezionale urgenza, risultante dalla comprovata necessita' di far fronte ad eventi assolutamente imprevedibili, che non consentano l' indugio delle gare;

e) - si tratti di lavori complementari non compresi nel progetto posto a base del primo appalto, che siano resi necessari da circostanze impreviste e non possano essere tecnicamente ed economicamente separati dallo appalto principale, purche' siano affidati allo stesso imprenditore e l' ammontare complessivo dei lavori complementari non superi il terzo dell' importo del primo appalto;

f) - si tratti di lavori relativi a lotti successivi di progetti esecutivi approvati e parzialmente finanziati, a condizione che:

- i lavori vengano affidati alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente;

- la possibilita' di ricorrere a questa procedura sia stata indicata in occasione del primo appalto;

- l' importo dei nuovi lavori non sia superiore al doppio di quello del precedente appalto;

- i nuovi lavori consistano nella ripetizione di opere simili o appartenenti alla stessa categoria, rispetto a quelle che hanno formato oggetto del precedente appalto;

- i prezzi siano quelli del lotto precedente, aggiornati con le modalita' indicate dall' art. 48 della presente legge;

- l' offerta dell' impresa venga migliorata, rispetto a quella del lotto precedente, tenendo presenti le economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e dell' aumentata quantita' dei lavori da eseguire, e, comunque, in misura non inferiore al 5%;

- i lavori del lotto precedente siano ancora in corso;

- l' impresa sia in possesso dei prescritti requisiti per eseguire i lavori di cui al progetto generale;

g) - si tratti di lavori resi necessari per l' adeguamento o il completamento dell' opera a leggi o regolamenti emanati successivamente alla data di approvazione del progetto, purche' tali lavori vengano realizzati dall' impresa giudicatrice del contratto principale.

2. L' affidamento dei lavori a trattativa privata puo' avvenire solo con offerta in ribasso.

3. Sull' affidamento dei lavori a trattativa privata decide l' Organo che ha approvato il progetto.

ARTICOLO 47

(Progetti di variante)

1. I progetti di variante sono predisposti quando si modificano le originarie previsioni tecnico - economiche.

2. Tali progetti, eventualmente comprensivi di nuovi prezzi, sono approvati con le stesse procedure previste nella presente legge per l' approvazione dei progetti.

3. Per i progetti di variante di importo superiore a lire 3.000 milioni il parere del Comitato Regionale Tecnico - Amministrativo e' sostituito da quello del Coordinatore del Genio Civile competente quando non viene modificato il programma costruttivo appaltato ne' risultano sostanzialmente modificate le principali categorie di opere.

4. Quando il progetto di variante approvato comporta, per lavori una maggiore spesa, comunque non superiore ad un terzo, rispetto all' importo contrattuale, i lavori devono essere proseguiti in pendenza del reperimento dei maggiori fondi. Qualora questi non vengano reperiti, all' esaurimento dei fondi disponibili, il direttore dei lavori dichiara ultimati i lavori e procede alla chiusura degli atti contabili.

ARTICOLO 48

(Aggiornamento prezzi)

1. Quando siano trascorsi sei mesi dalla data di approvazione del progetto l' Ente appaltante procedera', prima dell' appalto dei lavori, all' aggiornamento dei relativi prezzi.

2. L' aggiornamento viene effettuato applicando ai prezzi di progetto un coefficiente percentuale unico in aumento corrispondente alla variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla data di approvazione del progetto, calcolata con le modalita' seguite per la determinazione della revisione dei prezzi e con riferimento alla categoria nella quale l' opera rientra.

3. L' aggiornamento dei prezzi e' predisposto ed approvato dall' Ente appaltante, senza pareri tecnici consultivi, con apposito provvedimento col quale si definisce il nuovo quadro economico e la maggiore spesa. Questa, a richiesta dell' Ente, puo' essere ammessa a contributo nel caso di opera assistita da finanziamento regionale.

4. In ogni caso l' Ente ha l' obbligo di appaltare i lavori per l' importo aggiornato e di informare le imprese, mediante la lettera di invito, della reale disponibilita' finanziaria per il pagamento dei lavori.

5. In pendenza del reperimento dei fondi integrativi necessari in conseguenza dell' aggiornamento dei prezzi, le opere, se appaltate, possono essere subito iniziate.

6. Qualora i fondi disponibili si esauriscano prima del reperimento di quelli integrativi, si procedera' alla chiusura del contratto nel rispetto delle norme vigenti in materia.

7. Eventuali maggiori oneri conseguenti ad inadempienza delle disposizioni contenute nel presente articolo non sono ammissibili a contributo regionale.

ARTICOLO 49

(Nuovi prezzi)

1. I nuovi prezzi da determinare in corso d' opera devono essere ragguagliati a quelli di contratto e formano oggetto di apposito verbale da approvare dall' Ente appaltante con le stesse procedure previste dalla presente legge per l' approvazione dei progetti di variante.

2. I nuovi prezzi sono soggetti al ribasso contrattuale e alla revisione dei prezzi.

3. Il verbale di concordamento di nuovi prezzi e' soggetto a registrazione.

4. Nel caso in cui l' appaltatore non accetti i nuovi prezzi approvati, si procedera' a norma dell' art. 22 del regolamento 25 maggio 1895 n. 350.

ARTICOLO 50

(Tempo utile)

1. Il tempo utile contrattuale da assegnare alle imprese per l' esecuzione dei lavori deve tener conto dei rallentamenti e delle soste conseguenti il normale andamento stagionale sfavorevole, nonche' degli accordi contenuti nei contratti collettivi di lavoro circa l' attivita' lavorativa.

2. Il tempo utile non puo' superare mesi 15 quando l' importo dei lavori a base d' appalto non superi lire 2.000 milioni, salvo il caso di opere che presentino particolari difficolta' di esecuzione o che comprendano opere d' arte complesse ovvero che si svolgano in zone caratterizzate da condizioni climatiche o ambientali particolarmente sfavorevoli.

3. E' fatto divieto di concedere proroghe al termine utile contrattuale o di ordinare sospensione dei lavori per avverse condizioni climatiche, salvo i casi eccezionali.

4. I verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, redatti ai sensi delle norme vigenti, devono essere trasmessi dal direttore dei lavori all' Amministrazione appaltante entro cinque giorni dalla data della loro redazione.

5. I capitolati di appalto possono prevedere la corresponsione alle imprese di premi di incentivazione per accelerare l' esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 51

(Anticipazioni - Revisione dei prezzi)

1. Per i lavori da aggiudicarsi, affidarsi, concedersi dopo l' entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme dello Stato in materia di anticipazione del prezzo di appalto e di revisione dei prezzi contrattuali.

2. L' accreditamento dell' anticipazione all' impresa e' disposto, senza preventive autorizzazioni, con le procedure seguite per il pagamento dei certificati di acconto.

3. Per la corresponsione dei compensi revisionali e' utilizzata, senza preventiva autorizzazione, la somma globale impegnata per l' esecuzione dei lavori.

4. All' esaurimento dei fondi disponibili, il direttore dei lavori dichiara ultimati i lavori e procede alla chiusura degli atti contabili.

5. Il calcolo dei compensi revisionali e' soggetto a verifica a consuntivo da parte del collaudatore ed e' approvato unitamente al certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

6. Qualora il compenso revisionale definitivo ecceda l' importo accantonato in progetto per revisione dei prezzi, per le opere ammesse a finanziamento regionale, gli elaborati revisionali definitivi sono approvati con decreto dell' Assessore regionale ai LLPP, previo parere del servizio tecnico dell' Assessorato nel caso di opere eseguite direttamente dalla Regione, ovvero del Coordinatore del Genio Civile competente, negli altri casi.

ARTICOLO 52

(Richiamo alle norme statali)

1. All' esecuzione delle opere pubbliche o di pubblico interesse di cui alla presente legge si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge, le norme del regolamento approvato con RD 25 maggio 1895 n. 350, del capitolato generale approvato con DPR 16 luglio 1962 n. 1063, della legge 13 settembre 1982 n. 646, della legge 23 dicembre 1982 n. 936, nonche' le altre norme statali vigenti in materia.

2. Nei capitolati speciali di appalto, nei disciplinari di appalto - concorso, dovranno essere esplicitamente richiamate le norme della presente legge.

ARTICOLO 53

(Rendiconto finale)

1. Le spese sostenute per la realizzazione di opere ammesse a finanziamento regionale sono soggette a rendiconto. 2. L' Assessore regionale ai LLPP provvede con proprio decreto, previa istruttoria tecnico – amministrativa da parte dei competenti servizi dell' Assessorato ai LLPP e sentito, ove occorra, il Comitato Regionale Tecnico Amministrativo, alla omologazione delle spese sostenute, da ammettere definitivamente a finanziamento regionale.

3. Non sono ammesse a contributo le spese derivanti da ritardi ingiustificati nella esecuzione dei lavori o da comportamenti

TITOLO X COLLAUDO DELLE OPERE

ARTICOLO 54

(Norme generali)

1. Le opere ed i lavori pubblici o di pubblico interesse sono soggetti a collaudo tecnico - amministrativo in aggiunta alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura delle opere e dei lavori stessi.

2. Per il collaudo tecnico - amministrativo si applicano le norme di cui all' art. 91 e seguenti del regolamento approvato con RD 25 maggio 1895 n. 350 e le particolari norme previste dalla presente legge.

3. Agli atti del collaudo tecnico - amministrativo vanno acquisiti i verbali degli accertamenti di cui al primo comma del presente articolo.

ARTICOLO 55

(Tempo utile per il collaudo)

1. I termini per l' emissione ed approvazione del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione sono quelli indicati all' art. 5 della legge 10 dicembre 1981 n. 741.

2. In caso di ritardo dell' approvazione del collaudo, si applicano le norme di cui ai commi quarto e quinto dell' art. 5 della legge 10 dicembre 1981 n. 741, salvo lo svincolo anticipato della cauzione che resta comunque vincolata fino all' approvazione definitiva del collaudo.

3. Gli Enti attuatori delle opere ammesse a finanziamento regionale devono avanzare richiesta all' Assessorato regionale ai LLPP per la nomina del collaudatore almeno due mesi prima della scadenza del termine utile per dare ultimati i lavori.

ARTICOLO 56

(Certificato di regolare esecuzione)

1. Nel caso di lavori di importo sino a 150 milioni di lire, l' atto di collaudo puo' essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, vistato dal responsabile dell' ufficio tecnico dell' Ente appaltante.

2. Si fara' comunque luogo al collaudo dell' opera quando il direttore dei lavori e' lo stesso responsabile dell' ufficio tecnico dell' Ente appaltante o quando vi sono contestazioni con l' appaltatore, sulle quali non sia gia' intervenuta una risoluzione definitiva.

ARTICOLO 57

(Avvisi ai creditori - Adempimenti assicurativi)

1. Non appena intervenuta l' ultimazione dei lavori, l' Ente appaltante cura la pubblicazione sull' albo pretorio del Comune in cui l' opera e' stata eseguita e sul foglio degli annunci legali della provincia interessata, degli avvisi prescritti dall' art. 360 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, e da' notizia dell' avvenuta ultimazione agli Enti assicurativi e previdenziali.

2. Le competenze attribuite al Prefetto dall' art. 96 del regolamento approvato con RD 25 maggio 1895 n. 350 sono esercitate dal Sindaco o dal Presidente dell' Amministrazione provinciale, nel caso di opere di competenza di comuni o di province, dal Coordinatore del Genio Civile negli altri casi.

3. Trascorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione effettuata agli Enti assicurativi e previdenziali senza che siano intervenuti legali atti impeditivi, si da' corso ai pagamenti, ove nulla osti sotto ogni altro riflesso.

ARTICOLO 58

(Albo dei collaudatori)

1. Il collaudo di opere e di lavori pubblici o di pubblico interesse, di cui alla presente legge, e' affidato, nell' ambito delle competenze definite dai rispettivi ordinamenti professionali, a tecnici iscritti all' albo regionale dei collaudatori, che e' istituito con la presente legge.

2. All' albo possono essere iscritti, a domanda, tecnici, anche dipendenti di ruolo o in quiescenza della pubblica amministrazione, in possesso dei seguenti titoli di studio:

- laurea in ingegneria;

- laurea in architettura;

- laurea in chimica;

- laurea in scienze agrarie;

- laurea in scienze forestali;

- laurea in geologia;

- diploma di geometra;

- diploma di perito edile;

- diploma di perito industriale;

- diploma di perito agrario.

3. I tecnici di cui al secondo comma del presente articolo devono inoltre essere iscritti al rispettivo ordine o collegio professionale, salvo il caso di dipendenti dello Stato o della Regione, di ruolo in servizio.

4. Per i dipendenti dello Stato o della Regione in quiescenza, la permanenza nell' albo dei collaudatori e' condizionata all' iscrizione al rispettivo ordine o collegio professionale.

5. La Giunta regionale stabilisce i criteri e la documentazione necessaria per l' iscrizione all' albo, nonche' le possibili categorie di iscrizione.

6. L' accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all' albo, nonche' la cancellazione dallo stesso, sono disposti con decreto motivato dell' Assessore regionale ai LLPP, sentita una commissione nominata per la durata di tre anni dal Presidente della Giunta regionale, presieduta dal Coordinatore del Settore dei LLPP e comprendente:

- un rappresentante per ciascuna delle categorie professionali indicate nel secondo comma del presente articolo, designato dai competenti ordini o collegi professionali a livello regionale.

- un funzionario amministrativo ed un funzionario tecnico scelti tra i componenti del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo.

7. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario in servizio presso l' Assessorato ai LLPP designato dallo Assessore ai LLPP.

8. Avverso il provvedimento di reiezione della domanda di iscrizione all' albo o di cancellazione dall' albo e' ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale ai sensi del primo comma dell' art. 1 del DPR 24 novembre 1971 n. 1199.

9. La tenuta e l' aggiornamento dell' albo e' curata dall' Assessorato ai LLPP.

10. All' albo regionale dei collaudatori di cui al presente articolo sono iscritti di ufficio i tecnici gia' iscritti nell' albo dei collaudatori istituito con legge regionale 12 agosto 1978 n. 37.

ARTICOLO 59

(Nomina dei collaudatori)

1. La nomina del collaudatore e' di competenza dell' Assessore regionale ai LLPP nel caso di opere di competenza regionale o ammesse, anche parzialmente, a finanziamento regionale.

2. Nel caso di opere di importo eccedente lire 5.000 milioni, alla nomina del collaudatore provvede la Giunta regionale.

3. Il conferimento degli incarichi di collaudo dovra' essere effettuato con il criterio della rotazione. I provvedimenti e le deliberazioni di conferimento degli incarichi sono pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Per le opere non ammesse a contributo regionale, la nomina del collaudatore e' di competenza dell' Ente appaltante.

5. Nel caso di opere di notevole rilevanza tecnica o di importo superiore a lire 1.000 milioni, il collaudo puo' essere affidato ad una Commissione composta, di norma, da non piu' di tre componenti, uno dei quali con funzione di Presidente. Si applicano le norme di cui all' art. 111 del Regolamento 25 maggio 1895 n. 350 e successive modificazioni.

6. Della Commissione collaudatrice puo' far parte un funzionario dirigente amministrativo della Regione Puglia o di Enti strumentali della Regione, esperto in materia di lavori pubblici, nei casi previsti dal comma precedente, ovvero allorche' il collaudo comporti l' esame di domande dello appaltatore sulle quali non sia intervenuta una risoluzione definitiva.

7. L' incarico di collaudo puo' essere affidato anche all' inizio o durante l' esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 60

(Spese di collaudo)

1. Il collaudo di un' opera pubblica costituisce prestazione professionale quando il collaudatore non ha rapporto di dipendenza con l' Ente che ha eseguito direttamente l' opera.

Nel caso contrario il collaudo costituisce per l' incaricato atto dovuto, non soggetto a compensi, ma solo al rimborso delle spese, valutate in base alle disposizioni che regolano le missioni di servizio dell' Ente di appartenenza.

2. Le spese di collaudo ammissibili a finanziamento regionale ai sensi dell' art. 20 della presente legge comprendono:

a) - onorario a percentuale, valutato in base alla tariffa professionale di appartenenza, vigente alla data di emissione del certificato di collaudo;

b) - compenso a vacazione per revisione tecnico - contabile, da valutare in ragione delle ore effettivamente impiegate, comunque non superiore al limite del 25% dell' onorario di cui al precedente punto a);

c) - rimborso spese, comprensive di quelle di viaggio, in misura forfetaria percentuale non superiore rispettivamente  al 50% e al 60% dello onorario di cui al precedente punto a), a seconda che si tratti di collaudo definitivo o di collaudo in corso d' opera;

d) - compenso forfetario in misura pari al 20% dell' onorario di cui al precedente punto a) per la compilazione della relazione acclarante i rapporti tra Ente appaltante e Regione, nel caso di opere assistite da contributo regionale.

e) - oneri fiscali e previdenziali previsti dalle vigenti leggi.

3. Gli oneri di cui al punto a) del secondo comma del presente articolo sono aumentati come per legge quando si tratti di collaudo in corso di opera e siano state effettuate e certificate almeno due visite sopralluogo prima della ultimazione dei lavori.

4. L' importo da considerare ai fini della determinazione dell' onorario a percentuale e' quello corrispondente all' importo dei lavori risultante dallo stato finale, aumentato dell' importo del compenso revisionale definitivo e dell' ammontare delle riserve discusse.

5. Nel caso di Commissione di collaudo, l' importo di cui ai punti a) e d) del secondo comma del presente articolo, e' unico per l' intera Commissione, ed e' pari a quello dovuto ad ogni singolo collaudatore aumentato del 50% o del 110%, a seconda che la Commissione sia composta da due o da tre membri.

6. Per ciascun collaudatore e' considerato per intero il rimborso delle spese di cui al punto c) del secondo comma del presente articolo.

7. Il compenso di cui al punto b) del secondo comma del presente articolo e' riconosciuto una sola volta per l' intera Commissione.

8. Le parcelle di collaudo sono liquidate dall' Amministrazione che ha affidato l' incarico e, per le opere fruenti di contributo regionale, dallo Assessore regionale ai LLPP o da suo delegato.

9. Le parcelle dei collaudatori liberi professionisti devono preventivamente riportare il visto di congruita' del rispettivo Ordine Professionale.

10. Le norme del presente articolo si applicano per gli incarichi conferiti dopo l' entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 61

(Risoluzione delle riserve)

1. Entro sei mesi dall' approvazione degli atti di collaudo, l' Ente appaltante delibera sulle domande di maggiori compensi avanzate dall' impresa e notifica senza indugio alla stessa le proprie determinazioni.

2. Sulle domande dell' impresa si esprime preventivamente il Comitato Regionale Tecnico - Amministrativo, quando le opere cui esse si riferiscono sono ammesse a contributo regionale.

3. Per le opere ed i lavori di cui alla presente legge, il collegio arbitrale di cui agli artt. 43 e 45 del capitolato generale d' appalto approvato con DPR 16 luglio 1962, n. 1063 e' così composto:

a) - un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere amministrativo regionale, che lo presiede, nominato dal Presidente del Tribunale amministrativo competente per territorio;

b) - un magistrato giudicante con qualifica non inferiore a consigliere di Corte d' Appello, nominato dal Primo Presidente della Corte d' Appello competente per territorio;

c) - un funzionario tecnico ed un funzionario amministrativo della Regione, con qualifica di dirigente, nominati dal Presidente della Giunta regionale;

d) - un libero professionista, iscritto nel relativo albo professionale, nominato dall' appaltatore.

4. Gli arbitri nominati ai sensi delle lettere a), b) e c) del terzo comma del presente articolo continuano nelle loro funzioni anche se cessino dall' ufficio che occupano al momento della nomina o ne assumano uno diverso.

5. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, nel corso del giudizio arbitrale qualcuno degli arbitri, si procede alla sostituzione con le norme del terzo comma  del presente articolo.

6. In aggiunta ai casi di incompatibilita' previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso ovvero diretto, sorvegliato e collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie ne' coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse.

7. Il segretario del collegio arbitrale e' scelto dal collegio stesso tra i funzionari della carriera direttiva amministrativa della Regione.

TITOLO XI DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ZONE SISMICHE E GLI ABITATI DA CONSOLIDARE

ARTICOLO 62

(Denuncia dei lavori)

1. Gli interventi di costruzione, riparazione, rafforzamento e ampliamento nelle zone dichiarate sismiche o da consolidare ai sensi della legge 2 febbraio 1974 n. 64 sono soggetti alla denuncia dei lavori, da presentare al Genio Civile competente per territorio prima dell' inizio dei lavori stessi.

2. La denuncia deve essere redatta con le modalita' previste dall' art. 17 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 e deve contenere l' indicazione del nome e del domicilio del committente, del costruttore, del progettista, del geologo, ove occorra, del direttore dei lavori e del collaudatore.

Alla denuncia deve essere unito il progetto, in doppio esemplare, debitamente firmato da professionista abilitato.

3. Il progetto deve essere redatto nel rispetto della legge 2 febbraio 1974 n. 64 e dei decreti ministeriali emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della medesima legge. Al progetto deve essere allegata:

- l' asseverazione del progettista e del calcolatore delle strutture, dalla quale risulti che il progetto e' stato redatto nel rispetto delle norme citate nel presente comma;

- la dichiarazione del progettista che attesta la rispondenza del progetto agli atti presentati ai fini della concessione edilizia.

4. Il Genio Civile competente acquisisce gli atti riportando gli estremi degli stessi in appositi registri protocollo, distinti per Comune, accerta la completezza degli atti presentati e, entro trenta giorni dalla data del ricevimento, restituisce un esemplare del progetto e degli allegati con l' attestazione dell' avvenuto deposito dandone comunicazione al Sindaco del Comune nel cui territorio si dovranno eseguire i lavori.

5. L' inizio dei lavori e' subordinato al rilascio dell' attestazione dell' avvenuto deposito. Il direttore dei lavori dovra' comunque dare comunicazione scritta dell' inizio dei lavori al competente Genio Civile.

6. Il deposito del progetto secondo le modalita' indicate nei commi precedenti del presente articolo, esonera l' interessato dalla preventiva autorizzazione di cui agli artt. 2 e 18 della legge 2 febbraio 1974 n. 64, fermo restando l' obbligo della concessione edilizia prevista dalle norme vigenti in materia.

7. A richiesta del costruttore, la denuncia ed il deposito di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, sono validi anche ai sensi e per gli effetti della legge 5 novembre 1971 n. 1086, purche' il progetto allegato alla denuncia contenga anche quanto richiesto dall' art. 4 della medesima legge.

8. Le domande di autorizzazione di cui all' art. 2 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle quali non sia intervenuto provvedimento, hanno valore di denuncia, qualora gli interessati adeguino la documentazione alle norme contenute nel presente articolo.

ARTICOLO 63

(Responsabilita')

1. Il progettista, il geologo, il calcolatore, il costruttore ed il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, sono responsabili dell' osservanza delle norme tecniche di cui agli artt. 1 e 3 della legge 2 febbraio 1974 n. 64.

2. In particolare, il direttore dei lavori ed il costruttore devono assicurare la rispondenza dell' opera al progetto depositato. Ogni eventuale modifica strutturale dell' opera progettata sara' oggetto di variante da depositare preventivamente con le modalita' indicate nell' art. 62 della presente legge.

3. Il direttore dei lavori e' altresì responsabile dei seguenti adempimenti:

- la conservazione in cantiere, dal giorno di inizio dei lavori fino al giorno della loro ultimazione, di copia degli atti depositati ai sensi dell' art. 62 della presente legge, firmati dal costruttore e dallo stesso direttore dei lavori, muniti dell' attestato di deposito del Genio Civile;

- l' istituzione nel cantiere del giornale dei lavori, nel quale devono essere annotati l' andamento giornaliero della costruzione e le verifiche effettuate che attengono soprattutto alla statica delle strutture ai fini antisismici.

ARTICOLO 64

(Controlli)

1. Il Genio Civile competente esercita il controllo sui progetti depositati, sulle realizzazioni in corso d' opera e sulle opere ultimate per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e per verificare che siano stati seguiti corretti criteri di progettazione e di esecuzione.

2. Il controllo e' effettuato con metodo a campione seguendo i criteri e le modalita' stabiliti con provvedimento adottato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato Regionale Tecnico Amministrativo.

3. Le norme contenute nel primo e nel secondo comma del presente articolo si applicano anche ai fini dei controlli periodici di cui all' art. 14 della legge 14 maggio 1981 n. 219 e successive modificazioni.

4. Indipendentemente dai controlli a campione di cui al secondo comma del presente articolo, il Genio Civile puo' effettuare verifiche di conformita' sulle costruzioni in corso o ultimate, ogni qualvolta, a insindacabile giudizio del coordinatore, cio' si renda necessario o opportuno.

Degli accertamenti effettuati con esito positivo viene rilasciata attestazione all' interessato ed al Sindaco competente e l' opera controllata non viene presa in considerazione per i controlli a campione.

5. Per le opere che dovessero risultare non rispondenti alle norme vigenti in materia, si procedera' a termini di legge. 6. Il Sindaco del Comune nel cui territorio si eseguono le opere, e' tenuto ad accertare a mezzo degli agenti e dei tecnici comunali, che chiunque inizi l' esecuzione dei lavori sia in possesso dell' attestato del Genio Civile dell' avvenuto deposito degli atti prescritti.

7. L' accertamento di cui al sesto comma ed il controllo a campione di cui al secondo comma del presente articolo, sostituiscono a tutti gli effetti l' attivita' di vigilanza di cui all' art. 29 della legge 2 febbraio 1974 n. 64.

ARTICOLO 65

(Licenza d' uso e di abitabilita')

1. Il direttore dei lavori deve comunicare, per iscritto, al Genio Civile l' avvenuta ultimazione delle parti strutturali dell' opera e deve altresì rilasciare una dichiarazione attestante che le opere sono state eseguite in conformita' del progetto depositato, con l' osservanza delle prescrizioni esecutive in esso contenute, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione ed applicando le buone regole dell' arte.

2. Tale comunicazione vale anche quale relazione a strutture ultimate per gli effetti della legge 5 novembre 1971 n. 1086, purche' la stessa contenga quanto richiesto dall' art. 6 della medesima legge.

3.. Il rilascio della licenza d' uso o di abitabilita', da parte degli organi competenti, e' subordinato alla presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente, delle attestazioni di cui al terzo comma dello art. 62 della presente legge, nonche' del certificato di collaudo di cui all' art. 7 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, quando prescritto.

TITOLO XII NORME VARIE - ABROGAZIONI

ARTICOLO 66

(Rinnovazione impegni di spesa)

1. I fondi dichiarati perenti ai fini amministrativi ai sensi dello art. 71 della legge regionale n. 17/ 77, sono reimpegnati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. La rinnovazione dell' impegno di spesa ha efficacia annuale e puo' essere ripetuta, fino al completo utilizzo dei fondi dichiarati perenti, comunque non oltre il quarto anno successivo a quello dell' impegno originario.

3. Per la rinnovazione dell' impegno di spesa saranno utilizzati i fondi degli appositi capitoli di bilancio che, in base alla presente legge, vengono istituiti in via permanente.

ARTICOLO 67

(Attribuzioni in materia di opere idrauliche e impianti elettrici)

1. Le funzioni amministrative gia' attribuite all' ingegnere capo del Genio Civile dal TU sulle opere idrauliche approvato con RD 25 luglio 1904 n. 523, dal TU sulle acque ed impianti elettrici, approvato con RD  11 dicembre 1933 n. 1775 e dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64, sono esercitate dal coordinatore del Genio Civile competente o da funzionario all' uopo delegato dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 68

(Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici)

1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici, ai sensi del TU di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con RD 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L' autorizzazione provvisoria e definitiva e' concessa con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di istruttoria e parere del competente Genio Civile e dei nulla osta e assensi di massima degli Enti indicati nel testo unico citato al primo comma del presente articolo.

3. Qualora la linea elettrica interessi piu' province, l' istruttoria della domanda e' affidata al Genio Civile nel cui territorio di competenza la linea ha maggiore sviluppo.

4. Le linee ed impianti elettrici realizzati, in base alle surrichiamate autorizzazioni, direttamente dall' ENEL, sono da questo Ente collaudate, qualunque ne sia il valore, mediante certificato di regolare esecuzione, vistato dal competente Ufficio del Genio Civile, ai soli fini della corrispondenza dell' opera a quella autorizzata.

5. Le domande di autorizzazione provvisoria e definitiva sono rese note, a chiunque ne abbia interesse, con le modalita' e nei termini previsti dall' art. 111 del testo unico approvato con RD 11 dicembre 1933 n. 1775.

6. In questi casi si puo' prescindere dagli adempimenti prescritti allo art. 10 della legge 22 ottobre 1971 n. 865.

ARTICOLO 69

(Demolizione di manufatti, costruzioni ed opere)

1. I manufatti, le costruzioni e le opere di qualunque natura, per i quali sia intervenuto provvedimento definitivo di demolizione o provvedimento equivalente, a norma delle vigenti leggi statali e regionali, sono demoliti dai Comuni nei cui territori essi ricadono.

2. Le relative perizie di stima sono predisposte dal Comune mediante il proprio ufficio tecnico, ovvero a mezzo di liberi professionisti; in questo caso le perizie devono essere giurate.

ARTICOLO 70

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nella presente legge da parte degli Enti di cui all' art. 18, o nei casi previsti dall' art. 5 della legge 3 gennaio 1978 n. 1, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore ai LLPP, previa diffida a provvedere con fissazione di un congruo termine, si sostituisce all' Ente inadempiente nominando, entro 30 giorni, un Commissario per provvedere agli adempimenti omessi.

ARTICOLO 71

(Abrogazioni - Norme transitorie - Deleghe)

1. Con l' entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

- la legge regionale 12 agosto 1978 n. 37;

- la legge regionale 12 aprile 1977 n. 11, salvo l' art. 1;

- la legge regionale 6 maggio 1977 n. 15;

- la legge regionale 5 settembre 1977 n. 29, salvo l' art. 4.

2. Sono abrogate le norme contenute in leggi regionali vigenti che trattano procedure di esecuzione di opere pubbliche, risultanti in contrasto con quelle previste nella presente legge.

3. Le procedure in atto per le opere pubbliche in corso di esecuzione, sono adeguate a quelle previste nella presente legge, in tutti i casi in cui queste ultime non alterino i rapporti contrattuali in atto tra Ente appaltante ed impresa.

4. Fino a quando non si provvedera' alla costituzione del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo nella composizione indicata nell' art. 13 della presente legge, le funzioni ad esso attribuite sono esercitate dal Comitato istituito dall' art. 1 della legge regionale 12 aprile 1977 n. 11.

5. L' Assessore regionale ai LLPP, se delegato dal Presidente della Giunta, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente legge.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Data a Bari, addì16 maggio 1985

 

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

ARTICOLO 1

(Enti abilitati all' affidamento in concessione)

1. Possono far ricorso all' affidamento in concessione per la realizzazione, con eventuale gestione, di opere pubbliche di propria competenza:

a) - la Regione;

b) - Le Province, i Comuni, le Comunita' Montane;

c) - altri Enti pubblici.

ARTICOLO 2

(Ricorso alla concessione)

1. Il ricorso all' affidamento in concessione per la realizzazione, con eventuale gestione, di opere pubbliche puo' avvenire quando:

a) - sia previsto da specifiche norme di legge dello Stato o della Regione;

b) - debbano realizzarsi, ed eventualmente anche gestirsi, complessi di opere con destinazione omogenea e coordinata per i quali si richiede accentuata potenzialita' tecnica ed economica;

c) - ricorrano speciali circostanze di urgenza e nel caso di calamita' naturali, per cui risulta necessario o conveniente il ricorso all' affidamento in concessione;

d) - sia richiesto il concorso finanziario o l' anticipazione di somme da parte del concessionario (pagamento differito).

ARTICOLO 3

(Oggetto della concessione)

1. La concessione puo' riguardare l' esecuzione di studi e indagini preliminari, l' approntamento di atti istruttori, le espropriazioni occorrenti per la realizzazione delle opere, le elaborazioni progettuali, la esecuzione delle opere ed, eventualmente, la gestione anche temporanea delle stesse.

ARTICOLO 4

(Concessionari di opere pubbliche)

1. L' affidamento in concessione puo' avvenire in favore di:

a) - Enti territoriali o Enti di diritto pubblico che abbiano un proprio interesse ulteriore, concorrente o subordinato alla realizzazione delle opere;

b) - societa' a prevalente capitale pubblico;

c) - societa' commerciali, imprese, associazioni temporanee di imprese, cooperative e loro consorzi.

ARTICOLO 5

(Scelta del concessionario)

1. L' individuazione dell' Ente territoriale o dell' Ente di diritto pubblico concessionario, comporta la preventiva verifica della sussistenza delle condizioni indicate al punto a) dell' art. 4 del presente regolamento.

2. La scelta della societa' a prevalente capitale pubblico concessionaria, e' operata verificando e comparando:

a) - l' attivita' imprenditoriale nell' ultimo quinquennio;

b) - la capacita' finanziaria;

c) l' organizzazione tecnica ed amministrativa disponibile in relazione agli adempimenti connessi con l' assolvimento degli obblighi di concessione;

d) - le condizioni offerte.

3. L' individuazione degli operatori economici di cui al punto c) dello art. 4 del presente regolamento avviene con le modalita' di cui alla legge 8 agosto 1977 n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L' accertamento dei requisiti del concessionario e della validita' dell' offerta, nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma del presente articolo e' affidata ad una commissione composta di 5 membri, di cui almeno tre esperti tecnici nelle materie attinenti all' opera da affidare in concessione.

Nel caso in cui il concedente sia un Ente territoriale o un Ente pubblico e l' opera sia ammessa a contributo regionale, della commissione di cui al presente comma fara' parte un funzionario tecnico regionale, designato quale esperto dall' Assessore regionale ai LLPP.

5. La commissione di cui al quarto comma del presente articolo e' nominata: dalla Giunta regionale nel caso di opera di competenza regionale, dall' Organo competente a deliberare l' esecuzione dell' opera negli altri casi.

ARTICOLO 6

(Convenzione)

1. La concessione e' regolata da apposita convenzione, corredata dagli atti necessari ad individuare gli elementi tecnici, economici e programmatici e per definire e caratterizzare l' intervento.

2. La convenzione deve, in ogni caso, prevedere:

a) - la predisposizione a cura del concessionario dei progetti esecutivi, secondo le norme vigenti in materia;

b) - l' acquisizione da parte del concessionario di tutte le necessarie autorizzazioni, nonche' degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere;

c) - l' approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente, con le modalita' previste dalle vigenti leggi in materia;

d) - le norme per la vigilanza sui lavori da parte del concedente e per i collaudi in corso d' opera e definitivi;

e) - le modalita' ed i termini per la consegna dell' opera al concedente e le penalita' in caso di ritardo;

f) - le modalita' ed i termini per il pagamento del corrispettivo della concessione e degli interessi nel caso di pagamenti differiti, nonche' la determinazione delle ritenute a garanzia della prestazione;

g) - le modalita' ed i termini per la manutenzione dell' opera fino al collaudo;

h) - i casi di decadenza della concessione e le modalita' per la relativa declaratoria;

i) - il ricorso a collegi arbitrali in caso di controversia.

3. Nel caso di concessioni ad Enti territoriali, ad Enti di diritto pubblico ed a Societa' a prevalente capitale pubblico, il concessionario affida l' esecuzione dei lavori ad imprese iscritte all' albo nazionale dei costruttori o ad imprese artigiane, con le modalita' previste per l' aggiudicazione di appalti di opere pubbliche.

4. E' fatto divieto di sub - concessione da parte del concessionario.

ARTICOLO 7

(Affidamento in concessione)

1. L' affidamento in concessione e' disposto con provvedimento dell' organo competente a deliberare l' esecuzione dell' opera.

2. Sulla convenzione di cui all' art. 6 del presente regolamento deve essere preventivamente sentito il Comitato Regionale Tecnico Amministrativo di cui al titolo quinto del testo unificato ed aggiornato delle leggi regionali in materia di opere e di lavori pubblici. Il parere e' espresso entro venti giorni dal ricevimento degli atti, trascorso tale termine, il parere si intende favorevole senza condizioni.