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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1985
Numero
28
Data
16/05/1985
Abrogato
 
Materia
Turismo
Titolo
Riordinamento dell' Amministrazione turistica regionale in attuazione dell' art. 4 della legge 17 Maggio 1983, n. 217.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

ARTICOLO 1

ARTICOLO 1

(Finalita')

La Regione, in attuazione dell' ultimo comma dell' art. 56 del DPR 24 Luglio 1977, n. 616 e dell' art. 4 della Legge 17 maggio 1983, n. 217, provvede con la presente legge al riordino dell' amministrazione locale del turismo, secondo i principi di decentramento contenuti nella Costituzione e nello Statuto della Regione Puglia.

ARTICOLO 2

(Compiti della Regione)

Spettano alla Regione le funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento al fine di realizzare un piu' equilibrato sviluppo del turismo sul proprio territorio.

Fra tali funzioni sono comprese, in particolare, le seguenti:

a) programmazione e coordinamento delle iniziative ed attivita' poste in essere dagli organismi di cui al successivo art. 7;

b) promozione dell' associazionismo e della cooperazione per la individuazione e la commercializzazione del prodotto turistico regionale e locale;

c) riqualificazione e sviluppo dell' offerta turistica;

d) promozione della domanda anche attraverso il sostegno di idonee iniziative di commercializzazione verso i Paesi extraeuropei;

e) collegamento fra la programmazione regionale e quella interregionale e nazionale;

f) autorizzazione all' apertura ed alla conduzione di agenzie di viaggio e turismo;

g) riconoscimento delle associazioni pro - loco attraverso l' iscrizione all' Albo regionale istituito presso l' Assessorato regionale al Turismo;

h) concessione del nulla - osta alla creazione, da parte delle Aziende di cui al successivo art. 8, di uffici di Informazione ed Accoglienza ai Turisti, previo accertamento dell' esistenza delle risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento.

ARTICOLO 3

(Deleghe alle Province)

Sono delegate alle Province le funzioni amministrative nelle seguenti materie:

a) raccolta ed istruttoria delle denunce dei prezzi delle strutture ricettive gestite da imprese turistiche di cui all' art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ai fini delle determinazioni di competenza del Comitato Provinciale Prezzi;

b) esame delle tariffe per le prestazioni delle attivita' professionali previste dall' art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217 ai fini delle determinazioni di competenza del Comitato Provinciale Prezzi;

c) raccolta ed elaborazione, secondo le direttive impartite dalla Regione, dei dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento turistico del territorio provinciale, con la collaborazione delle AAPT di cui al successivo art. 7.

Le Province possono richiedere alle AAPT pareri tecnici in materia turistica ed avvalersi, mediante convenzione,  degli Uffici delle AAPT per la istruttoria delle pratiche concernenti lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate dalla presente legge.

ARTICOLO 4

(Deleghe ai Comuni)

Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative in materia di:

a) classificazione delle strutture ricettive, sulla base delle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e dei criteri stabiliti con legge regionale;

b) locazione di immobili destinati a strutture ricettive di cui all' art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

c) imposizione del vincolo di destinazione delle strutture ricettive e rimozioni del vincolo stesso con conseguente altra destinazione in conformita' alle disposizioni di cui all' art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

d) formulazione di pareri di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, art. 41, ed ogni altra funzione regionale concernente l' uso del demanio marittimo, la quale e' fluviale per finalita' turistiche e ricreative.

ARTICOLO 5

(Disciplina delle deleghe)

Nell' esercizio delle funzioni amministrative regionali, gli Enti locali delegati sono tenuti ad osservare, oltre alle disposizioni della presente legge, quelle dettate dallo Statuto della Regione Puglia e dalle altre leggi regionali, ove applicabili.

Nel caso del rapporto di delega, il Consiglio regionale e la Giunta regionale, ognuno nell' ambito della propria competenza, possono emanare direttive concernenti le funzioni delegate.

In caso di inerzia dell' Ente delegato, il Presidente della Giunta regionale invita l' Ente stesso a provvedere entro il termine di trenta giorni; decorso tale termine provvede direttamente la Giunta regionale al compimento del singolo atto.

La revoca delle funzioni delegate con la presente legge e' attuata con legge regionale, di norma nei confronti di tutti gli enti delegati di eguale livello istituzionale.

La revoca nei confronti di un singolo Ente e' ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.

In caso di revoca, il Consiglio regionale e' tenuto a disciplinare, contestualmente, i rapporti non ancora definiti, nominando, se necessario, un apposito Commissario.

Gli Enti delegati, prima di iniziare l' esercizio delle funzioni delegate, determinano, con atto dei rispettivi Consigli, la ripartizione tra i propri organi delle funzioni stesse, dandone tempestiva comunicazione alla Regione che ne curera' la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Nella emanazione degli atti concernenti le funzioni delegate con la presente legge, gli Enti delegati devono fare espressa menzione della delega stessa di cui sono destinatari.

Gli atti emanati nell' esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

La Regione e gli Enti delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

La Regione rimborsera' annualmente agli enti delegati le spese concernenti l' esercizio delle funzioni delegate anche sulla base di apposite convenzioni.

ARTICOLO 6

(Rilievo turistico del territorio)

Il territorio della Regione e' suddiviso in zone contigue d' interesse turistico.

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, individua e delibera in ciascuna zona, ai sensi dell' art. 4 della legge 17/ 5/ 83, n. 217, l' ambito territoriale turisticamente rilevante che, ad ogni effetto, e' considerato " stazione di cura, soggiorno e turismo".

E' fatto salvo il parere del Ministero delle Finanze, ai sensi dello art. 58, punto 1), del DPR n. 616 del 24/ 7/ 1977, relativamente alle localita' incluse negli ambiti territoriali di cui al comma precedente, che non abbiano gia' conseguito il riconoscimento di stazione di cura, soggiorno e turismo.

Il restante territorio di ciascuna zona di cui al primo comma viene considerato turisticamente influente, ai fini di una politica turistica che comprenda e valorizzi, pur nella necessaria gradualita', le risorse dell' intero territorio regionale.

ARTICOLO 7

(Aziende di promozione turistica)

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, e' istituita, in ciascuno degli ambiti territoriali di cui al secondo comma del precedente articolo, una Azienda di promozione turistica ( APT), dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico, munita di autonomia amministrativa e di gestione, quale ente strumentale della Regione.

Il Decreto stabilisce la denominazione dell' Azienda e ne individua la sede nel Comune turisticamente piu' rilevante.

ARTICOLO 8

(Compiti delle APT)

Le Aziende di promozione turistica hanno il compito di promuovere ed incrementare il movimento turistico nell' ambito del loro territorio.

In particolare, le Aziende:

a) promuovono la conoscenza dei rispettivi ambiti territoriali, incrementandone le attrattive e la fruibilita' mediante la realizzazione di idonee iniziative di promozione e di accoglienza;

b) contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ed ecologico esistente;

c) istituiscono, previo nulla osta della Regione, uffici di informazione ed accoglienza turistica ( IAT);

d) promuovono e realizzano manifestazioni, spettacoli ed ogni altra iniziativa di interesse turistico, anche con il concorso degli enti e delle associazioni locali interessate;

e) svolgono attivita' di consulenza, con parere obbligatorio, per tutte le iniziative turistiche e con riflessi turistici promosse e comunque finanziate o sostenute dalla Regione, dagli enti locali, da Enti o aziende dipendenti dalla Regione, per l' ambito turistico di competenza dell' APT o per la zona di influenza della medesima APT;

f) svolgono attivita' di assistenza a favore degli operatori turistici locali;

g) promuovono iniziative dirette alla realizzazione, gestione e valorizzazione di impianti e di servizi di prevalente interesse turistico e partecipano ad iniziative simili promosse da altri soggetti;

h) raccolgono ed elaborano, secondo le direttive impartite dalla Regione, i dati statistici concernenti la domanda e l' offerta turistica del loro territorio;

i) danno impulso e provvedono al coordinamento delle attivita' turistiche di base;

l) vigilano e controllano sulle operazioni di applicazione e riscossione dell' imposta di soggiorno.

Le attivita' di cui al comma precedente, ove esplicate al di fuori dell' ambito territoriale di competenza, ma sul territorio nazionale, devono essere autorizzate dalla Regione in sede di approvazione dei programmi di cui al successivo art. 22.

ARTICOLO 9

(Uffici di Informazione ed accoglienza turistica)

Le Aziende di promozione turistica possono istituire, d' intesa con i Comuni interessati, previo nulla osta della Regione, propri uffici di informazione e di accoglienza turistica, denominati IAT, nei Comuni inclusi nell' ambito turistico di competenza.

E' consentito l' uso della medesima denominazione, IAT, anche agli uffici di informazione promossi e gestiti dalle Associazioni turistiche " Pro Loco", istituiti previo nulla osta della Regione e d' intesa con l' APT territorialmente competente che valutera' l' idoneita' dei locali, delle attrezzature, del personale addetto.

ARTICOLO 10

(Collegamento dell' Azienda con gli Enti locali)

Spetta alla Regione la funzione di coordinamento delle Aziende che operano sul proprio territorio, secondo le direttive e le altre disposizioni contenute nel piano regionale di settore riguardante il turismo.

All' elaborazione del piano di cui al comma precedente, partecipano, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, gli enti locali territoriali.

ARTICOLO 11

(Organi dell' APT)*

Sono organi dell' APT:

- il Presidente;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Comitato Esecutivo;

- il Collegio dei Revisori.

* L’art. 17 della l.r. 19/2003 ha disposto la proroga degli organi fino all’insediamento del direttore generale dell’ARET, Agenzia regionale Turismo, istituita con l.r. 1/2002.

ARTICOLO 12

(Il Presidente)

Il Presidente e' nominato con Decreto del Presidente della Giunta, su designazione del Consiglio regionale.

Egli rimane in carica cinque anni ed e' rieleggibile per una sola volta.

Il Presidente rappresenta legalmente l' APT, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, emana gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell' Ente, vigila sull' esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente e' sostituito da un componente del Comitato Esecutivo da esso delegato, ovvero, in mancanza di delega, dal piu' anziani di eta' dei componenti tale comitato.

ARTICOLO 13

(Il Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione e' nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed e' composto, oltre che dal Presidente, da:

a) sette rappresentanti dei Comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nell' ambito territoriale dell' APT. Qualora il numero dei Comuni i cui territori siano considerati turisticamente rilevanti risultasse inferiore a sette, il numero dei rappresentanti di cui sopra viene conseguentemente ridotto;

b) un rappresentante designato dalla Provincia;

c) un rappresentante designato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

d) tre esperti in materia turistica eletti dal Consiglio regionale;

e) dieci rappresentanti designati dalle Organizzazioni imprenditoriali sindacali maggiormente rappresentative delle seguenti categorie, settori ed associazioni:

1) 2 rappresentanti delle imprese alberghiere;

2) 2 rappresentanti delle imprese extra - alberghiere;

3) 2 rappresentanti delle agenzie di viaggio;

4) 1 rappresentante dei lavoratori del settore turistico;

5) 1 rappresentante delle associazioni del tempo libero;

6) 1 rappresentante delle organizzazioni cooperative del settore;

7) 1 rappresentante delle associazioni pro - loco.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le associazioni di cui al comma precedente provvedono alla designazione dei propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione delle AAPT I relativi atti esecutivi ai sensi di legge sono trasmessi al Presidente della Regione.

Il Presidente della Regione, nei successivi 30 giorni, una volta designati almeno la meta' piu' uno dei membri, provvede con proprio Decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14

(Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

a) l' approvazione dei programmi e delle direttive concernenti l' attivita' annuale e pluriennale dell' APT;

b) l' approvazione del bilancio di previsione e le sue eventuali variazioni;

c) l' approvazione del conto consuntivo e dello stato patrimoniale dell' APT;

d) l' elezione dei membri del Comitato Esecutivo;

e) la determinazione delle indennita' spettanti al Presidente e agli altri amministratori dell' APT nei limiti stabiliti dal successivo art. 19;

f) l' adozione del Regolamento di contabilita' aziendale nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo art. 26;

g) la costituzione degli uffici di informazione e di accoglienza turistica;

h) l' adozione della pianta organica nonche' l' emanazione dei provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale;

i) la deliberazione degli investimenti che vincolano il bilancio per oltre tre esercizi finanziari;

l) l' acquisto, l' alienazione e le locazioni ultranovennali di beni immobili.

Il Direttore dell' APT svolge le funzioni di Segretario.

Il Bilancio dell' APT deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

ARTICOLO 15

(Composizione del Comitato Esecutivo)

Il Comitato Esecutivo e' composto dal Presidente e da sei membri eletti fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo resta in carica per la stessa durata del consiglio di Amministrazione e continua ad esercitare le sue funzioni sino allo insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16

(Attribuzioni del Comitato Esecutivo)

Spetta al Comitato Esecutivo:

a) adottare gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) predisporre gli atti da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione e fissare l' ordine del giorno delle relative sedute;

c) deliberare su ogni argomento che non rientri nella specifica competenza del Consiglio di Amministrazione e per assicurare il regolare funzionamento dell' Azienda.

In presenza di riconosciuti motivi di indifferibilita' ed urgenza, il Comitato Esecutivo puo' adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione; tali provvedimenti debbono essere ratificati dal Consiglio stesso alla prima seduta successiva.

Il Direttore dell' APT svolge le funzioni di Segretario.

ARTICOLO 17

(Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei revisori e' nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione del Consiglio regionale e dura in carica cinque anni.

I componenti del Collegio restano in carica fino alla loro sostituzione.

Esso e' composto da tre membri, scelti tra gli iscritti all' Albo dei revisori ufficiali dei conti, di cui uno designato dal Consiglio di Amministrazione dell' Azienda.

Il Collegio, nella sua prima seduta, provvede all' elezione del Presidente.

ARTICOLO 18

(Attribuzioni del Collegio dei revisori)

Spetta al Collegio dei revisori:

a) la redazione, prima dell' approvazione del conto consuntivo e del rendiconto patrimoniale, di una relazione sulla gestione e sui risultati economici e finanziari della medesima;

b) la verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa, nonche' dello andamento finanziario e patrimoniale dell' Azienda;

c) la vigilanza, attraverso l' esame degli atti e dei documenti contabili, sulla regolarita' dell' Amministrazione, formulando gli eventuali rilievi.

I revisori dei conti possono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, delle quali devono ricevere comunicazione.

Copia dei verbali delle riunioni del Collegio dei revisori sono inviate all' Assessorato al Turismo della Regione.

ARTICOLO 19

(Indennita' di carica e gettoni di presenza)

I compensi al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori sono equiparati rispettivamente a quelli spettanti al Presidente ed ai componenti i Comitati di gestione delle UUSSLL e del Collegio dei Revisori.

Ai componenti degli organi collegiali spettano, altresì, le indennita' ed i rimborsi spese in misura pari a quelli previsti per il personale dirigenziale dalla LR n. 42 del 17/ 7/ 1979 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 20

(Decadenza degli organi dell' APT)

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori decadono allorche':

a) perdono i requisiti in base ai quali sono stati nominati;

b) non intervengono a tre sedute consecutive dell' organo di appartenenza senza giustificato motivo.

Decorso il termine di 20 giorni dall' invito comunicato all' interessato a fornire giustificazioni, il Presidente della Azienda trasmette gli atti relativi al Presidente della Regione per la delibera di decadenza.

Nei casi di decadenza, di morte o di dimissioni di un componente degli organi collegiali dell' Azienda, il Presidente della Regione provvede alla sostituzione, con l' osservanza delle norme dettate dai precedenti artt. 13 e 17, entro il termine di tre mesi.

ARTICOLO 21

(Personale dell' APT)

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell' APT e' disciplinato dalla legge regionale di recepimento dell' accordo sindacale per i dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti.

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale dell' APT, inquadrato a norma della presente legge, e' iscritto all' Istituto Nazionale per l' Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali( INADEL) ed alla Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali ( CPDEL).

Ai posti di ruolo si accede mediante pubblico concorso per esami, secondo le modalita' e le condizioni previste dall' apposito regolamento del personale.

L' APT puo' assumere, senza concorso, il personale necessario a svolgere le funzioni temporanee con contratti a termine di durata non superiore a tre mesi ogni anno o in sostituzione di dipendenti di ruolo assenti per maternita' nelle ipotesi previste dalla vigente legislazione.

ARTICOLO 22

(Programmi operativi delle AAPT)

In conformita' alle direttive ed agli indirizzi enunciati dalla Regione ai sensi dell' art. 2 della presente legge, le Aziende di promozione turistica predispongono programmi annuali e pluriennali finalizzati all' attuazione dei compiti e delle funzioni di cui al suddetto articolo.

A tal fine, trasmettono alla Giunta regionale, entro il 15 marzo di ogni anno, i programmi da attuarsi nell' anno successivo, nel rispetto delle disposizioni di cui all' ultimo comma del precedente art. 8, fornendo i seguenti elementi:

a) gli obiettivi di sviluppo della domanda turistica da conseguire nel periodo considerato;

b) gli eventuali riferimenti alle attivita' preordinate dagli Enti locali, dalle Associazioni e dagli Operatori turistici con i quali intendono cooperare;

c) le previsioni finanziarie del programma;

d) la descrizione analitica delle singole iniziative da assumere al di fuori del proprio territorio.

I programmi vengono esaminati, per l' approvazione, dalla Giunta regionale e, qualora riferiti al mercato internazionale, possono concorrere alla formazione del progetto promozionale turistico regionale che la Giunta approva annualmente entro il mese di aprile, in armonia con le disposizioni dell' art. 4, 2° comma, del DPR 24/ 7/ 1977, n. 616 in tema di iniziative da realizzarsi all' estero.

ARTICOLO 23

(Controllo sugli atti dell' APT)

Sono soggetti all' approvazione della Giunta regionale i seguenti atti dell' APT:

a) i programmi annuali e pluriennali;

b) il regolamento di contabilita', gli altri regolamenti e le relative modifiche;

c) le deliberazioni concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale;

d) le deliberazioni concernenti le indennita' agli amministratori;

e) le deliberazioni che comportino spese pluriennali o superiori a 500 milioni di lire con esclusione di quelle autorizzate dalla Giunta regionale ai sensi dell' ultimo comma del presente articolo;

f) le deliberazioni concernenti l' assunzione di mutui;

g) le deliberazioni concernenti i servizi di esattoria, tesoreria e cassa.

Gli atti di cui al precedente comma sono approvati entro trenta giorni dalla loro ricezione da parte della Giunta regionale.

I bilanci di previsione annuale e pluriennale, le loro variazioni ed i conti consuntivi sono approvati con le procedure di cui al successivo art. 25.

Sono soggetti ad autorizzazione della Giunta regionale gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili, gli atti di accettazione di donazioni, eredita' e legati, le rinunzie e le transazioni che superino il valore di L. 50.000.000.

Gli atti diversi da quelli di cui al primo comma del presente articolo sono sottoposti al controllo della Giunta regionale con le procedure di seguito fissate.

L' elenco di tutti i provvedimenti di cui al precedente comma deve essere trasmesso alla Giunta regionale, che puo' chiedere copia dei medesimi nei 10 giorni successivi alla ricezione.

Gli atti richiesti possono essere annullati dalla Giunta regionale nei successivi 20 giorni.

Entro lo stesso termine, la Giunta regionale puo', altresì, richiedere all' ente chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

Qualora entro il termine di 10 giorni dalla ricezione dell' elenco la Giunta non richieda copia degli atti, gli stessi diventano esecutivi.

Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione fatti salvi gli eventuali controlli di cui agli artt. 41 e seguenti della  legge 10/ 2/ 1953, n. 62, sulle delibere assunte dagli organi regionali.

ARTICOLO 24

(Vigilanza sull' APT)

La Giunta regionale esercita la vigilanza sull' amministrazione dell' APT.

Nell' esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale sentita la medesima, puo':

a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento delle Aziende;

b) provvedere, previa diffida agli Organi delle Aziende, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, anche con la nomina di Commissari " ad acta";

c) sciogliere gli Organi delle Aziende per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

Con la stessa procedura, il Presidente della Giunta regionale puo' nominare un Commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per una sola volta, entro il quale si deve procedere al rinnovo degli Organi dell' Azienda di Promozione Turistica.

ARTICOLO 25

(Bilanci di previsione e conti consuntivi delle AAPT)

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo delle Aziende di Promozione Turistica sono approvati con le modalita' previste dalla normativa regionale.

ARTICOLO 26

(Contabilita' delle AAPT)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione approva il regolamento - tipo di contabilita' che dovra' essere adottato dalle AAPT e nel quale si terranno in particolare conto le esigenze operative, di funzionalita', flessibilita' e tempestivita' decisionale che le Aziende medesime debbono possedere.

Fino all' entrata in vigore del regolamento di contabilita' si applicano le disposizioni della legge regionale n. 14 del 30/ 5/ 77, nonche', in materia di contratti e di amministrazione del patrimonio, le disposizioni contenute nei titolo II e III del DPR 16/ 12/ 1979, n. 696, in quanto applicabili.

ARTICOLO 27

(Entrata e Patrimonio dell' APT)

Le entrate dell' APT sono costituite dai seguenti proventi:

1) la quota del gettito dell' imposta di soggiorno di cui al RDL 24/ 11/ 1938, N. 1926, convertito nella legge 2/ 7/ 1939, n. 739, e sue modificazioni ed integrazioni, gia' spettante alle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo, riscossa nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo comprese nell' ambito di ciascuna Azienda;

2) le entrate sostitutive dei tributi speciali di cui alla legge 4/ 3/ 1958, n. 174, modificata con DPR 26/ 10/ 1972, n. 638, attualmente spettanti alle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo;

3) la quota del fondo regionale del turismo stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio e commisurata:

a) all' ammontare del gettito dei seguenti tributi, entrate sostitutive e contributi riscossi al 31 agosto dell' anno precedente quello cui si riferisce il bilancio, depurato dei relativi rimborsi:

- gettito dell' imposta di soggiorno attualmente spettante agli Enti Provinciali per il Turismo;

- entrate sostitutive dei soppressi tributi di cura e sugli spettacoli di cui agli articoli 12, 13 e 14 del RDL 15 aprile 1926, n. 765, e successive modificazioni, attualmente dovute dalle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo a favore degli Enti Provinciali per il Turismo;

- contributi delle Amministrazioni provinciali di cui all' art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni, attualmente dovuti agli enti Provinciali per il Turismo;

- contributi delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di cui all' art. 2 del DL n. 2303 del 1936, attualmente spettanti agli Enti Provinciali per il Turismo;

b) all' ammontare dei contributi ordinari gia' devoluti dalla Regione agli Enti Provinciali per il Turismo ed alle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo ai sensi della legge n. 114 del 1964 e della legge n. 1213 del 1956 per importi non inferiori ai correlativi stanziamenti iscritti nel bilancio regionale per l' anno 1985.

Il fondo regionale di cui al comma precedente e' ripartito tra le Aziende di Promozione Turistica e tra gli Enti locali destinatari di delega a norma della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale in conformita' a criteri di riparto dalla stessa stabiliti, sentita la competente Commissione consiliare.

ARTICOLO 28

(Scioglimento degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo)

Gli Enti Provinciali per il Turismo e le Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo che operano nella Regione sono disciolti con decorrenza dalla data di costituzione delle Aziende di Promozione Turistica.

Con l' entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al Turismo provvede alla nomina di Commissari liquidatori che resteranno in carica sino alla data di costituzione delle Aziende.

I commissari liquidatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviano alla Giunta regionale:

a) lo stato di consistenza dei beni sia mobili che immobili di proprieta' dell' Ente o dell' Azienda, nonche' la ricognizione totale dei rapporti attivi e passivi esistenti;

b) il bilancio di liquidazione;

c) l' elenco del personale a qualunque titolo in servizio con i dati sulle qualifiche possedute, sul trattamento economico, sulle mansioni effettivamente svolte.

ARTICOLO 29

(Trasferimento di beni e delle obbligazioni)

La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di scioglimento, sulla base degli stati di consistenza e dei bilanci rassegnati dai Commissari liquidatori, attribuisce i beni ed ogni altro rapporto giuridico gia' intestato agli EEPPT ed alle AAAACST, la cui circoscrizione ricada interamente in un unico ambito, alla Azienda territorialmente competente.

I beni e gli altri rapporti giuridici intestati agli EEPT ed AAAACST la cui circoscrizione non ricada interamente in un unico ambito sono trasferiti con le medesime procedure di cui al comma precedente e con i seguenti criteri:

a) i beni immobili di proprieta' o ogni altro titolo posseduto sono attribuiti all' APT competente nell' ambito territoriale in cui il bene immobile e' situato;

b) i beni immobili di proprieta' o ad ogni altro titolo posseduti dagli EEPPT, e dalle AAAACST, che non siano situati in alcun ambito turistico, sono attribuiti alla Regione, che li destina a scopi turistici;

c) i beni mobili soggetti a registrazione, di proprieta' e ad ogni altro titolo posseduti, sono attribuiti alle AAPT nel cui ambito territoriale abbia la sede l' EPT e l' AACST intestataria;

d) i beni immobili soggetti a registrazione o ad ogni altro titolo posseduti dagli EEPPT e dalla AAAACST, la cui sede non ricada in alcun ambito, sono attribuiti alle Aziende tenendo conto delle rispettive esigenze;

e) i beni mobili non soggetti a registrazione sono attribuiti alle Aziende tenendo conto delle rispettive esigenze;

f) i rapporti giuridici contrattuali relativi ai beni di cui ai punti precedenti sono attribuiti all' Ente attributario del bene cui accedono.

I rapporti giuridici e contrattuali degli EEPPT e delle AAAACST cui non si applichi il comma precedente sono attribuiti, con la medesima deliberazione di cui al comma precedente, alla Regione od alle Aziende secondo criteri che tengano conto della natura del rapporto e della sua strumentalita' al funzionamento degli enti potenzialmente attributari.

La medesima deliberazione di cui ai precedenti commi autorizza il Presidente della Giunta regionale a stipulare i relativi atti negoziali entro 30 giorni dalla sua esecutivita'.

Entro trenta giorni dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell' APT ed il Commissario liquidatore competente provvedono alla stipulazione degli atti negoziali conseguenti alle deliberazioni di cui al primo e secondo comma, del presente articolo.

ARTICOLO 30

(Destinazione del personale)

Il personale di ruolo degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo, in servizio alla data di scioglimento degli Enti stessi, e' iscritto nel ruolo unico regionale ai sensi dell' art. 4, sesto comma, della legge 17/ 5/ 1983, n. 217.

Il personale degli Enti disciolti e' successivamente assegnato alle AAPT o agli Enti Locali delegati a norma della presente legge, sulla base di graduatorie formulate per ciascuna qualifica, delle opzioni espresse dal personale e nei limiti della pianta organica dell' Ente assegnatario.

Il personale assegnato e' inquadrato nei ruoli dell' Ente assegnatario.

Il personale assegnato alle AAPT conserva la qualifica rivestita nel vigente ordinamento del personale degli EEPPT e delle AAAACST sulla base della LR n. 47 del 23/ 5/ 1980 e della legge regionale di recepimento dell' ultimo accordo nazionale per il personale regionale.

Il personale inquadrato nei ruoli delle AAPT o degli Enti locali delegati, per il quale non operi la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l' INADEL dei servizi prestati presso gli enti disciolti, entro un mese dalla data di notifica del provvedimento di inquadramento nel ruolo organico dell' APT o dell' Ente locale, puo' optare per la liquidazione delle indennita' di fine servizio maturate alla data di scioglimento degli enti medesimi oppure per l' iscrizione all' INADEL.

In quest' ultimo caso si applicano le seguenti disposizioni: a) per ogni anno di servizio e frazione di anno superiore a mesi 6, la misura del trattamento previdenziale e' pari all' 80% di un dodicesimo dell' ultima retribuzione annua lorda percepita dall' impiegato, ivi compresa la 13 mensilita' e l' indennita' integrativa speciale, per la parte che allo stesso fine l' ordinamento dell' INADEL prende a base per il calcolo del premio di fine servizio. L' APT o l' Ente delegato porta a suo carico la eventuale differenza tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal precedente comma e quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall' Ente presso il quale e' instaurato un rapporto previdenziale;

b) l' APT o l' Ente delegato riconosce i servizi prestati nell' Ente di provenienza, limitatamente a quelli per i quali risultino costituiti accantonamenti ai fini dell' indennita' di anzianita', licenziamento ed analoghe;

c) l' APT o l' ente delegato incamera le somme versate allo stesso titolo dagli Enti disciolti;

d) alla definitiva cessazione del servizio, l' APT o l' Ente delegato liquida agli interessati o agli altri aventi diritto, con i criteri di cui al precedente punto 1), una indennita' premio di fine servizio per il periodo pari alla somma dei servizi prestati presso il soppresso ente di provenienza ai quali si riferiscono gli importi incamerati ed i servizi resi alle dipendenze dell' APT o dell' Ente delegato.

Nel caso in cui le somme trasferite dagli Enti di provenienza a titolo di indennita' di anzianita' e simili risultassero superiori a quelle liquidabili dall' APT o dall' Ente delegato, sara' disposta, entro un anno dalla data di effettivo versamento delle indennita' all' Ente o all' APT, la liquidazione della differenza, con regolare deliberazione, a favore del personale avente titolo o ai superstiti aventi diritto.

ARTICOLO 31

(Adempimenti preliminari alla formazione delle graduatorie)

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina tassativamente i titoli ed il relativo punteggio calcolati ai fini della formazione delle graduatorie di cui al secondo comma dell' articolo precedente.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina una Commissione di valutazione composta da:

1) l' Assessore regionale al Turismo o un suo delegato, che la presiede;

2) due funzionari regionali della prima fascia dirigenziale;

3) tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Con lo stesso Decreto di cui al precedente art. 7 e' provvisoriamente determinata anche la pianta organica di ciascuna APT.

ARTICOLO 32

(Domanda di assegnazione)

Entro il medesimo termine di cui al secondo comma dell' articolo precedente, gli impiegati degli EEPPT e delle Aziende Autonome di Cura,  Soggiorno e Turismo presentano alla Giunta regionale domanda di assegnazione ai fini del precedente art. 30, indicando, in  decrescente di preferenza, ambiti di rilevante interesse turistico per le  cui AAPT l' impiegato opta ai fini delle assegnazioni.

Con la medesima domanda l' impiegato puo' trasmettere la documentazione relativa ai titoli posseduti ai fini della formazione della graduatoria di cui al precedente articolo 30.

In sostituzione di uno o piu' ambiti, l' impiegato puo' indicare enti locali delegati a norma della presente legge.

ARTICOLO 33

(Formazione delle graduatorie ed assegnazioni)

La Commissione di cui al secondo comma dell' art. 31, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla formazione delle graduatorie per ciascuna qualifica ed all' assegnazione del personale.

L' assegnazione avviene dando progressiva soddisfazione, secondo l' ordine della graduatoria, alle opzioni espresse dagli impiegati.

ARTICOLO 34

(Funzionamento della Commissione)

La Commissione di cui al secondo comma dell' art. 31 delibera a maggioranza dei suoi componenti.

In caso di parita' prevale il voto del Presidente.

Un impiegato regionale di ruolo di qualifica non inferiore alla VI, designato dall' Assessore al Turismo, funge da Segretario.

I membri della Commissione percepiscono una indennita' secondo le norme della LR n. 45 del 12/ 8/ 81.

ARTICOLO 35

(Norma finanziaria)

Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati sui Cap. 0903080 " Contributi a favore degli Enti Provinciali per il Turismo – Legge 4/ 3/ 64 n. 114" e 0903120 " Contributi ordinari a favore delle Aziende di Cura, Soggiorno e Turismo - Legge 2/ 11/ 65, n. 1213", del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1985.

Per gli anni successivi gli oneri troveranno copertura sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

Data a Bari, addì 16 maggio 1985