TITOLO I
ARTICOLO 1
(Premessa)
La Regione Puglia, in attuazione delle finalita' dell' art. 13
dello Statuto, considera lo sport un
servizio sociale di primaria importanza.
ARTICOLO 2
(Finalita' della legge)
La Regione, nell' ambito delle funzioni ad essa spettanti in
relazione all' art. 56 del DPR n. 616 del 24/ 7/ 1977, promuove:
a) la realizzazione di impianti ed attrezzature sportive
armonicamente localizzate nel territorio regionale;
b) lo sviluppo delle attivita' motorie e sportive anche mediante il potenziamento del
momento associativo.
TITOLO II
ARTICOLO 3
(Comitato regionale dello sport)
Il Comitato regionale dello Sport, organo di consultazione e di
proposta ai competenti organi regionali, per l' attuazione dei compiti previsti
dalla presente legge, e' composto da:
a) l' Assessore competente, che
lo presiede;
b) gli Assessori allo Sport delle
cinque Amministrazioni provinciali;
c) il Sindaco, o l' Assessore
delegato allo Sport, dei Comuni capoluoghi di provincia;
d) tre rappresentanti degli altri
Comuni della Regione designati dall' ANCI pugliese, in modo da garantire la
presenza dei Comuni inferiori ai 10.000 abitanti, dei Comuni tra i 10.000 ed i
30.000 abitanti e dei Comuni superiori ai 30.000;
e) il delegato regionale del
CONI;
f) i cinque presidenti
provinciali del CONI;
g) cinque rappresentanti
regionali delle Federazioni sportive aderenti al CONI, esistenti sul territorio
regionale, designati dal Consiglio regionale del CONI;
h) i coordinatori provinciali
dell' educazione fisica e sportiva dei Provveditorati agli Studi;
i) n. 7 rappresentanti degli Enti
i promozione sportiva, riconosciuti a livello nazionale ed esistenti in sede
regionale, designati d' intesa tra i medesimi;
l) n. 4 esperti nominati dalla
Giunta regionale di cui:
- n. 1 socio - psico -
pedagogista;
- n. 1 tecnico del servizio
regionale impianti sportivi designato dal CONI;
- n. 1 specialista in medicina
sportiva designato dal Comitato regionale della Federazione medici sportivi;
- n. 1 tecnico - urbanista dell'
Assessorato regionale all' Urbanistica;
m) n. 1 rappresentante delle tre
Forze Armate designato d' intesa tra i rispettivi Comandi;
n) n. 1 rappresentante della
stampa sportiva;
o) il Coordinatore del Settore
Sport.
Funge da Segretario un funzionario dell' Assessorato competente.
Il Comitato elegge nel suo seno un Vice Presidente.
Gli Enti e gli organismi interessati provvedono a designare e a
comunicare i nominativi dei propri rappresentanti entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge.
Il Comitato regionale per lo Sport potra' esercitare le sue
funzioni anche in mancanza della designazione di tutti i rappresentanti,
purche' sia stata nominata almeno la meta' più uno degli aventi diritto.
Il Comitato, costituito con Decreto del Presidente della Giunta
regionale su proposta dell' Assessore competente, dura in carica cinque anni e
decade, comunque, con il rinnovo del Consiglio regionale.
Esso si riunisce almeno quattro volte l' anno ed ha sede presso la
Giunta regionale.
L' integrazione degli eventuali componenti mancanti o la
sostituzione di quelli precedentemente nominati potra' avvenire con successivi
Decreti del Presidente della Giunta regionale.
Il Comitato puo' essere articolato in commissioni e gruppi di
lavoro con compiti di studio, organizzazione ed esecuzione delle indicazioni da
esso espresse.
Il funzionamento del Comitato e' disciplinato con apposito
regolamento interno.
ARTICOLO 4
(Compiti del Comitato regionale
dello Sport)
Il Comitato regionale dello Sport:
- formula proposte sulle materie
disciplinate dalla presente legge;
- esprime pareri sui programmi di
intervento di cui alla presente legge.
ARTICOLO 5
(Indennita' prevista per i
componenti il Comitato regionale dello Sport)
Ai componenti il Comitato, estranei all' amministrazione
regionale, sono corrisposte le indennita' di cui all' art.4 della LR 12/ 8/
1981, n. 45 e successive modifiche ed
integrazioni.
ARTICOLO 6
(Comitati locali)
Le Province d' intesa con i Comuni, possono costituire Comitati
con compiti di programmazione e di coordinamento delle attivita' volte alla
diffusione omogenea sul territorio della pratica sportiva.
Formulano proposte in ordine alla localizzazione degli impianti
sportivi nell' ambito provinciale nel rispetto del Piano di sviluppo regionale
per lo sport e sue fasi attuative.
I Comuni, nell' ambito della loro autonomia, possono costituire
Comitati locali con compiti di promozione ed indirizzo delle iniziative in materia
di sport e per l' uso e la gestione degli impianti di interesse comunale.
TITOLO III
ARTICOLO 7
(Soggetti destinatari)
Destinatari delle provvidenze previste dalla presente legge sono:
a) Comuni, loro Consorzi,
Comprensori e Comunita' Montane;
b) Enti di promozione sportiva
riconosciuti a carattere nazionale e presenti a livello regionale;
c) Societa' ed Associazioni
sportive costituite con atto pubblico, anche se prive di personalita'
giuridica;
d) la delegazione regionale del
CONI, i cinque Comitati provinciali del CONI ed i Comitati regionali delle
Federazioni Nazionali sportive limitatamente a studi, ricerche, documentazioni,
sperimentazioni e convegni che abbiano l' obiettivo di concorrere alla
programmazione regionale del sistema sportivo e per manifestazioni agonistiche
di particolare rilevanza e per gli interventi previsti dalle lett. "
b" e " c" del successivo art. 8;
e) Enti militari.
Sono escluse societa' ed associazioni che abbiano fini di lucro.
ARTICOLO 8
(Programma di interventi)
Gli interventi previsti dalla presente legge sono diretti alla:
a) costruzione, acquisto,
ampliamento, ammodernamento e manutenzione straordinaria di impianti sportivi per uso sociale e per la
attivita' dilettantistica;
b) acquisto di attrezzature
tecnico - sportive fisse e mobili;
c) promozione di attivita'
sportive dilettantistiche, corsi di formazione sportiva, corsi per operatori e
tecnici sportivi nel rispetto della normativa regionale vigente;
d) organizzazione di
manifestazioni sportive nazionali ed internazionali;
e) studi e ricerche;
f) utilizzo palestre scolastiche;
g) gestione diretta degli enti
locali degli impianti sportivi di loro proprieta'.
TITOLO III CAPO I
ARTICOLO 9
(Impianti sportivi)
Per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 8,
lett. a), l' intervento finanziario regionale puo' avvenire con le seguenti
modalita':
a) in conto capitale: in unica
soluzione o piu' rate annuali, distribuite per gli anni di validita' del
bilancio pluriennale regionale;
b) in conto interesse: mediante
contributi pluriennali in misura costante annua per la durata variabile da un
minimo di 10 ad un massimo di 35 anni.
I due tipi di interventi sono cumulabili e, comunque, non possono
superare il limite di un miliardo.
Ai destinatari indicati dall' art. 7, lett. a, puo' essere
concesso il finanziamento in conto capitale nella misura del 100/ 100 della
spesa ritenuta ammissibile.
Il contributo in conto capitale e in conto interessi potra' subire
variazioni in aumento quando i destinatari siano Consorzi di Comuni che
realizzano impianti sportivi ad utilizzazione intercomunale.
Ai destinatari previsti dall' art. 7, lett. b), c) ed e) puo'
essere concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 50%
della spesa ritenuta ammissibile, che non puo' superare l' importo di 500
milioni.
Per quanto attiene al contributo in conto interessi di cui alla
lett. b), primo comma, del presente articolo, la Regione provvedera' con
successivi atti alla stipula di convenzioni con appositi Istituti di credito.
Le modalita' di concessione dei benefici finanziari saranno indicate negli atti
di convenzione suddetti.
Ai benefici di cui al comma precedente possono essere ammessi sia
i soggetti indicati nell' art. 7, lett. a), sia quelli di cui alle lett. b), c)
ed e) nei limiti di cui al 2 comma del presente articolo.
ARTICOLO 10
(Piano pluriennale per la
realizzazione degli impianti sportivi)
Al fine di coordinare gli interventi nel settore, in conformita'
del piano regionale di sviluppo e dello sport, la Giunta regionale, sentito il
Comitato regionale dello Sport, formula ed approva il piano pluriennale per la
realizzazione degli impianti sportivi nel territorio della Regione.
Tale piano e' sottoposto all' approvazione del Consiglio
regionale.
Il piano deve contenere le analisi generali, le valutazioni, gli
indirizzi di lungo termine per lo sviluppo del sistema sportivo, in armonia con
i piani degli altri settori della Regione e degli Enti locali.
ARTICOLO 11
(Piano annuale d' intervento per
gli impianti sportivi)
In conformita' al piano pluriennale di cui all' articolo
precedente e sulla base delle domande pervenute, su proposta dell' Assessore
competente, sentito il Comitato regionale dello Sport, la Giunta regionale
propone al Consiglio il piano annuale di riparto entro 40 giorni dalla scadenza
dei termini previsti per la presentazione delle istanze.
Il piano contiene le iniziative ammesse, determina la spesa
ammissibile e l' ammontare del contributo per ogni singolo intervento.
ARTICOLO 12
(Condizioni e criteri per la
concessione dei contributi per impianti sportivi).
Al fine della predisposizione del piano annuale di cui al
precedente art. 11 si tiene conto delle seguenti condizioni e criteri in ordine
di priorita'.
Sono condizioni:
1) compatibilita' con il piano
regionale dello sport;
2) disponibilita' immediata del
suolo;
3) ubicazione degli impianti in
aree all'uopo destinate negli strumenti urbanistici;
4) adozione di soluzioni tecniche
per l' abbattimento delle barriere architettoniche di cui al DPR 27/ 4/ 78 n.
384.
Sono criteri da considerarsi in ordine di priorita':
a) utilizzazione consortile da
parte dei vari Comuni;
b) completamento, conservazione
ed ammodernamento di impianti esistenti;
c) polivalenza degli impianti di
base al fine di conseguire la piu' larga utilizzazione per la pratica dell'
attivita' motoria e sportiva;
d) localizzazione nelle zone
montane e depresse;
e) costruzione di impianti in
quartieri metropolitani a forte espansione demografica e/ o relativo sviluppo
industriale;
f) realizzazione di impianti
essenziali e di base nei Comuni che ne sono sprovvisti, anche in riferimento
alle esigenze della popolazione scolastica;
g) compatibilita' e
complementarieta' con l' offerta turistica e ricettiva, ove si tratti di
impianti localizzati in zone a vocazione turistica.
ARTICOLO 13
(Documentazione per impianti)
Le domande per la concessione dei contributi di cui all' art. 8,
lett. a), devono pervenire all' Assessorato competente entro il termine
perentorio del 28 Febbraio di ogni anno, corredate dalla seguente
documentazione:
1) - nel caso si tratti di Ente
pubblico:
copia della deliberazione con la
quale si e' deciso di procedere alla realizzazione delle opere di cui si chiede
l' intervento finanziario della Regione con gli estremi delle prescritte
pubblicazioni ed approvazioni degli organi tutori ove richieste;
- nel caso di organismi privati:
copia autentica di apposita
delibera dell' assemblea dei soci, ove sia indicata anche la copertura
finanziaria per la parte di spesa eccedente il contributo regionale;
2) - progetto di massima che
dovra' comprendere:
a) planimetria generale della
zona interessata;
b) elaborati grafici in numero e
scala sufficienti ad individuare l' opera nel suo insieme e nelle varie parti;
c) relazione tecnica illustrativa
atta a mettere in evidenza, oltre alle caratteristiche dell' impianto, l'
effettiva necessita' ed utilita' delle opere in relazione alle finalita' della
presente legge e compatibilita' con eventuali altri impianti esistenti nella
zona;
d) preventivo sommario di spesa e
regolamentazione di utilizzazione;
3) - titolo di proprieta' del
suolo o, in mancanza, atto di asservimento dell' area per un periodo non
inferiore a 10 anni; concessione demaniale corredata di fidejussione bancaria
atta a garantire alla Regione il recupero dei contributi erogati e oneri
connessi, nell' eventualita' di cessazione del rapporto di concessione prima di
10 anni;
4) - estratto di mappa e stralcio
delle destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico generale ed
attuativo localmente vigente (piano regolatore, programma di fabbricazione,
piano di ricostruzione) e delle norme tecniche di attuazione, in copia
conforme;
5) - dichiarazione del sindaco
dalla quale risulti se la localita' nella quale e' prevista l' opera sia o meno
sottoposta a vincoli paesaggistici, storici, monumentali, archeologici,
idrogeologici e forestali;
6) - piano finanziario;
7) - dichiarazione che le opere
programmate non sono state realizzate;
8) - copia autentica dell' Atto
Costitutivo e Statuto degli Enti ed organismi di cui alla lett. c) dell' art. 7
redatto con atto pubblico;
9) - per i destinatari di cui
alla lett. e) dell' art. 7 e' necessaria domanda dell' Ente militare interessato
completa di autorizzazione del Comando superiore responsabile;
10) - relazione esplicativa e
previsione dei tempi per la realizzazione dell' opera.
ARTICOLO 14
(Documentazione esecutiva)
L' Assessorato allo Sport, approvato il piano di riparto annuale
di cui al precedente art. 11, ne da' comunicazione ai beneficiari i quali,
entro e non oltre il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, devono
produrre la seguente documentazione:
a) progetto esecutivo completo
degli elaborati tecnici, approvato dall' organo competente;
b) concessione o autorizzazione
edilizia;
c) piano finanziario di copertura
della spesa;
d) dichiarazione dalla quale
risulti l' ammontare di eventuali provvidenze concesse dallo Stato o da altri
Enti pubblici ovvero richieste;
e) schema di regolamento o di
convenzione circa la modalita' di utilizzazione dell' impianto;
f) parere tecnico del CONI sugli
atti progettuali;
g) piano di gestione;
h) nel caso di concessione in
precario corredata da fidejussione bancaria o di primaria compagnia di
Assicurazione a copertura della spesa ammessa a contributo.
ARTICOLO 15
(Concessione ed erogazione)
I contributi di cui all' art. 9, lett. a), in favore dei Comuni ed
altri Enti pubblici sono concessi con Decreto del Presidente della Giunta
regionale o dell' Assessore, se delegato, ai sensi dell' art. 8 della LR 12/ 8/
78, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni.
La liquidazione ed erogazione di detti contributi avverra' ai
sensi dell' art. 9 della LR 12/ 8/ 78, n. 37, e successive modifiche ed
integrazioni.
I contributi di cui alla lett. a) dell' art. 9, in favore delle
associazioni sportive ed altri organismi sono concessi con Decreto del
Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore competente se delegato.
Detti contributi vengono liquidati previo sopralluogo da parte di
funzionari dell' Assessorato tendente ad accertare la conformita' delle opere
eseguite a quelle ammesse a contributo, nonche' la congruita' della spesa
ammessa.
Per i destinatari di cui al 3 comma del presente articolo, l' erogazione del contributo e' comunque
subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune interessato diretta a
garantire l' uso sociale dell' impianto per un periodo non inferiore a quindici
anni a tariffe concordate.
I fondi che si renderanno disponibili per effetto delle decadenze
avvenute ai sensi del 1 comma del precedente art. 14 potranno essere utilizzati
nell' ambito dei programmi di intervento anche degli esercizi finanziari
successivi, con apposito provvedimento della Giunta regionale.
ARTICOLO 16
(Validita' delle domande)
Le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente
art.9 non ammesse a contributo in un esercizio finanziario sono ritenute valide
per i programmi successivi su espressa richiesta dell' Ente interessato.
Tale richiesta deve pervenire nel termine indicato dalla presente
legge per la presentazione annuale delle domande di contributo ed eventualmente
aggiornata mediante idonea documentazione.
ARTICOLO 17
(Vincolo di destinazione)
I beneficiari delle provvidenze concesse ai sensi del precedente
art. 8, lett. a), devono obbligarsi a mantenere la continuita' della
destinazione dell' opera realizzata per la durata di almeno anni quindici.
ARTICOLO 18
(Riduzione e revoca dei
contributi)
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente,
qualora in sede di verifica delle opere venga accertata una spesa inferiore a
quella ammessa a contributo, riduce proporzionalmente il contributo concesso.
Con la stessa prassi la concessione del contributo puo' essere
revocata se:
a) l' iniziativa non venga
realizzata conformemente a quanto stabilito nel provvedimento di concessione;
b) vengano accertate
irregolarita' nella contabilizzazione della spesa;
c) venga mutata la destinazione
dell' impianto prima del termine previsto dal precedente articolo 17;
d) vengano apportate all'
impianto ammesso al contributo modifiche sostanziali non preventivamente
autorizzate dalla Giunta regionale salvo che trattasi di necessita' temporanee
e straordinarie di disporre diversamente degli impianti e delle attrezzature
sportive da parte delle Forze Armate.
ARTICOLO 19
(Disposizioni transitorie)
Fino all' approvazione del piano pluriennale di intervento di cui
al precedente art. 10, il piano annuale di riparto per l' assegnazione dei
contributi previsti dall' art. 9 della presente legge viene effettuato a
seconda delle priorita' definite dal Piano regionale di sviluppo ed in
conformita' della politica generale di programmazione degli interventi
regionali nel settore sportivo.
ARTICOLO 20
(Utilizzazione degli impianti)
L' utilizzazione degli impianti sportivi oggetto dei benefici
della presente legge dovra' essere garantita a tutti i cittadini, le
associazioni ricreative e sportive, i gruppi scolastici operanti nell' ambito
del territorio comunale ove gli impianti sono ubicati, ancorche' a pagamento e
nel rispetto delle norme regolamentari per i singoli impianti.
ARTICOLO 21
(Direttive per la gestione degli
impianti)
La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale dello Sport,
impartisce le direttive per coordinare la gestione degli impianti sportivi
degli Enti locali sul territorio regionale.
TITOLO III CAPO II
ARTICOLO 22
(Attrezzature tecnico - sportive
– Criteri per la concessione dei contributi)
La Giunta regionale concede, con programma annuale, contributi a
favore degli Enti ed organismi indicati al precedente art. 7, in misura non
superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile, per l' acquisto di
attrezzature tecnico - sportive fisse o mobili.
Per la predisposizione del piano annuale di riparto si tiene conto
delle seguenti priorita':
- fruibilita' di polivalenza ed
economicita' di gestione degli impianti che l' installazione delle attrezzature
permette di realizzare;
- corrispondenza con la destinazione
d' uso degli impianti;
- destinazione all' uso integrato
fra i soggetti con ridotta capacita' psico -motoria, per gli anziani ed i
bambini.
ARTICOLO 23
(Modalita' per la richiesta)
Le domande di concessione dei contributi di cui al precedente art.
22 devono essere inoltrate all' Assessore competente, entro il termine del 28
febbraio, corredata da:
- relazione illustrativa delle
caratteristiche delle attrezzature e della destinazione che alle stesse si
intende dare;
- preventivo di spesa con prezzi unitari
e totali;
- copia notarile dell' atto
costitutivo e Statuto della Societa' o Ente;
- ogni altra notizia utile ai
fini della determinazione dell' intervento regionale.
ARTICOLO 24
(Liquidazione ed erogazione)
Alla liquidazione ed erogazione dei contributi di cui al
precedente art. 22 si provvede con Decreto del Presidente della Giunta
regionale o dell' Assessore, se delegato, previa esibizione delle fatture
quietanzate per un importo almeno pari alla spesa ammessa ed eventuale visita
sopralluogo.
Qualora la spesa sostenuta non raggiunga quella ammessa, il
contributo sara' proporzionalmente ridotto.
ARTICOLO 25
(Ammissibilita' ai benefici in
relazione all' inizio delle opere)
I contributi di cui alla presente legge sono concessi
esclusivamente per opere non ancora iniziate o per attrezzature non ancora
acquistate alla data di entrata in vigore della presente legge.
TITOLO III CAPO III
ARTICOLO 26
(Manifestazioni sportive)
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente, e'
autorizzata a concedere contributi, nella misura massima del 50% della spesa
riconosciuta ammissibile, per lo svolgimento di singole manifestazioni sportive
di particolare rilevanza nazionale o internazionale che si svolgono in
conformita' con le finalita' della presente legge e concorrano a divulgare la
pratica sportiva nell' ambito del territorio regionale.
Le domande devono pervenire all' Assessorato competente almeno 30
giorni prima della data fissata per l' avvenimento e devono essere corredate:
- da una relazione illustrativa
sulla finalita' e sull' organizzazione della manifestazione;
- dal piano finanziario delle
entrate e delle uscite;
- da ogni ulteriore elemento
necessario ai fini della concessione del contributo.
Alla liquidazione dei contributi si provvede con Decreto del
Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore, se delegato, previa
presentazione di una dichiarazione comprovante l' effettivo avvenuto
svolgimento della manifestazione corredata di attestazione a firma autenticata
del rappresentante legale circa le spese effettivamente sostenute e gli
eventuali contributi ricevuti da altri Enti pubblici, con allegati
giustificativi di spesa di importo almeno pari alla spesa ammessa a contributo.
Qualora la spesa sostenuta non raggiunga quella ammessa, il
contributo sara' proporzionalmente ridotto.
I contributi concessi non sono cumulabili con altre provvidenze
disposte allo stesso titolo dalla Regione.
ARTICOLO 27
(Attivita' sportiva)
In applicazione del precedente art. 8, lett. c) la Regione concede
contributi a favore degli Enti ed Associazioni di cui all' art. 7 della
presente legge nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile.
Le istanze devono essere inoltrate entro e non oltre il 28
febbraio di ogni anno e corredate da:
- relazione illustrativa dei
programmi che si intendono attuare;
- piano finanziario indicante le
entrate e le uscite;
- atto costitutivo e Statuto
redatto in forma pubblica.
L' Ufficio competente potra' inoltre richiedere ogni altra notizia
e documentazione utile ai fini della determinazione dell' intervento regionale.
Il programma annuale di riparto e' predisposto dall' Assessorato
allo Sport, acquisito il parere del Comitato di cui all' art. 3, ed approvato
dalla Giunta, sentita la Commissione consiliare competente.
Per ottenere la liquidazione del contributo i beneficiari devono
produrre una relazione sull' attivita' svolta e sui risultati ottenuti, il
rendiconto delle spese sostenute corredate da giustificativi di spesa di
importo almeno pari a quello ammesso a contributo e l' attestazione della
Federazione o Ente di promozione sportive a cui la societa' eventualmente e'
affiliata circa l' attivita' svolta.
La liquidazione e' disposta con Decreto del Presidente della
Giunta regionale o dell' Assessore se delegato.
Qualora la spesa sostenuta non raggiunga quella ammessa, il
contributo sara' proporzionalmente ridotto.
TITOLO III CAPO IV
ARTICOLO 28
(Studi e ricerche)
La Giunta regionale, sentita la Commissione competente ed il
Comitato regionale dello Sport, promuove ed effettua:
convegni, studi, ricerche, sperimentazioni, documentazioni,
indagini conoscitive e pubblicazione degli atti relativi - direttamente o
tramite il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti nazionali di
promozione sportiva presenti a livello regionale, gli Istituti di livello
universitario o altri analoghi qualificati o specializzati.
Tali iniziative potranno essere attuate anche su proposta degli
Enti sopraccitati relativamente a specifici campi di intervento, previa intesa
con l' Assessorato competente.
Per le iniziative di cui al comma precedente gli interventi
contributivi potranno essere concessi fino al limite massimo del 50% della
spesa ritenuta ammissibile.
TITOLO III CAPO V
ARTICOLO 29
(Uso delle attrezzature scolastiche
per attivita' sportive)
Gli Enti locali concordano, mediante apposite convenzioni con i
Consigli di circolo e d' istituto, l' uso degli impianti sportivi scolastici,
al di fuori dell' orario scolastico, per l' utilizzazione da parte dell'
associazionismo sportivo ricreativo e anche per promuovere momenti di
aggregazione dei giovani studenti e lavoratori, a norma del 2 comma dell' art.
12 della legge 4/ 8/ 1977, n. 517.
In tal caso, la Regione puo' intervenire alle spese di
riscaldamento ed illuminazione, nonche' per i servizi di vigilanza, custodia e
pulizia degli impianti sino ad un massimo del 75% della spesa ritenuta
ammissibile.
Gli Enti proprietari presentano all' uopo domanda di contributo
allo Assessorato competente entro il 31 Ottobre di ogni anno, corredata della
documentazione relativa alla spesa sostenuta e alle eventuali somme introitate.
TITOLO IV
ARTICOLO 30
(Disposizioni Finanziarie)
Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge si
provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'
esercizio 1985, approvato con LR 12 febbraio 1985 n. 4:
VARIAZIONI IN AUMENTO
OBIETTIVO 12 – SPORT
Cap. 1205020 " Costituzione, ampliamento, ammodernamento e manutenzione
straordinaria di impianti sportivi per uso sociale e per attivita'
dilettantistica - contributi in c / capitale - Art. 9 - I comma lett. a)
(titolo II) ( Cni) 7.000.000.000= 7.000.000.000=
Cap. 1206040 " Costruzione, ampliamento, ammodernamento e manutenzione straordinaria
di impianti sportivi per uso sociale e per attivita' dilettantistica – conto
interessi - Art. 9 - I comma lett. b) ( Tit. III) cni 1.000.000.000=
1.000.000.000=
Cap. 1205060 " Promozione di attivita' sportive
dilettantistiche, corsi di formazione sportiva, corsi per operatori e tecnici sportivi. Art. 27(
Tit. I)" 1.500.000.000= 1.500.000.000=
Cap. 1205080 " Acquisto di attrezzature tecnico - sportive
fisse e mobili Art. 22 ( Tit. 2)" cni 300.000.000= 300.000.000=
Cap. 1205100 " Organizzazione di manifestazioni sportive
Nazionali ed Internazionali - Art. 26 -( Tit. I)" 100.000.000=
100.000.000=
Cap. 1205120 " Spese per studi, convegni, ricerche
sperimentazioni, documentazioni, indagini conoscitive e pubblicazione atti in
materia di Sport - Art. 28 - ( Tit. I)" cni 100.000.000= 100.000.000=
Cap. 1205140 " Uso delle attrezzature scolastiche per
attivita' sportive - Art. 29 - ( Tit. I)" cni 100.000.000= 100.000.000=
Totale in aumento 10.100.000.000 10.100.000.000=
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
Cap. 1202020 " Promozione di attivita', ecc"
900.000.000= 900.000.000=
Cap. 1202040 " Studi, ricerche, sperimentazione, ecc"
100.000.000= 100.000.000=
Cap. 1203020 " Costruzione impianti sportivi ecc"
8.300.000.000= 8.300.000.000=
Cap. 1203040 " Contributi ad associazioni sportive ecc"
800.000.000= 800.000.000=
Totale in diminuzione 10.100.000.000= 10.100.000.000=
Per gli esercizi successivi alla determinazione degli stanziamenti di cui al comma precedente si
provvedera' con le leggi regionali di approvazione dei relativi bilanci.
TITOLO V
ARTICOLO 31
(Norma transitoria)
Le domande gia' presentate, ai sensi delle LLRR 21/ 7/ 78, n. 32 e
28/ 8/ 79, n. 52, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge si considerano ritualmente proposte.
In fase di prima applicazione della presente normativa, le domande
devono essere presentate entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
ARTICOLO 32
(Abrogazione)
Con l' entrata in vigore della presente legge e' abrogata la LR
21/ 7/ 78, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' ogni altra
disposizione che sia in contrasto con la presente legge.
Data a Bari, addì 16 Maggio 1985