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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1985
Numero
32
Data
16/05/1985
Abrogato
 
Materia
Sport - Tempo libero
Titolo
Nuova disciplina concernente il servizio sociale regionale per l' attivita' motoria e sportiva - Abrogazione legge regionale 21 luglio 1978, n. 32.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

TITOLO I

TITOLO I

ARTICOLO 1

(Premessa)

La Regione Puglia, in attuazione delle finalita' dell' art. 13 dello Statuto, considera lo sport un  servizio sociale di primaria importanza.

ARTICOLO 2

(Finalita' della legge)

La Regione, nell' ambito delle funzioni ad essa spettanti in relazione all' art. 56 del DPR n. 616 del 24/ 7/ 1977, promuove:

a) la realizzazione di impianti ed attrezzature sportive armonicamente localizzate nel territorio regionale;

b) lo sviluppo delle attivita' motorie e sportive  anche mediante il potenziamento del momento  associativo.

TITOLO II

ARTICOLO 3

(Comitato regionale dello sport)

Il Comitato regionale dello Sport, organo di consultazione e di proposta ai competenti organi regionali, per l' attuazione dei compiti previsti dalla presente legge, e' composto da:

a) l' Assessore competente, che lo presiede;

b) gli Assessori allo Sport delle cinque Amministrazioni provinciali;

c) il Sindaco, o l' Assessore delegato allo Sport, dei Comuni capoluoghi di provincia;

d) tre rappresentanti degli altri Comuni della Regione designati dall' ANCI pugliese, in modo da garantire la presenza dei Comuni inferiori ai 10.000 abitanti, dei Comuni tra i 10.000 ed i 30.000 abitanti e dei Comuni superiori ai 30.000;

e) il delegato regionale del CONI;

f) i cinque presidenti provinciali del CONI;

g) cinque rappresentanti regionali delle Federazioni sportive aderenti al CONI, esistenti sul territorio regionale, designati dal Consiglio regionale del CONI;

h) i coordinatori provinciali dell' educazione fisica e sportiva dei Provveditorati agli Studi;

i) n. 7 rappresentanti degli Enti i promozione sportiva, riconosciuti a livello nazionale ed esistenti in sede regionale, designati d' intesa tra i medesimi;

l) n. 4 esperti nominati dalla Giunta regionale di cui:

- n. 1 socio - psico - pedagogista;

- n. 1 tecnico del servizio regionale impianti sportivi designato dal CONI;

- n. 1 specialista in medicina sportiva designato dal Comitato regionale della Federazione medici sportivi;

- n. 1 tecnico - urbanista dell' Assessorato regionale all' Urbanistica;

m) n. 1 rappresentante delle tre Forze Armate designato d' intesa tra i rispettivi Comandi;

n) n. 1 rappresentante della stampa sportiva;

o) il Coordinatore del Settore Sport.

Funge da Segretario un funzionario dell' Assessorato competente.

Il Comitato elegge nel suo seno un Vice Presidente.

Gli Enti e gli organismi interessati provvedono a designare e a comunicare i nominativi dei propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data di  entrata in vigore della presente legge.

Il Comitato regionale per lo Sport potra' esercitare le sue funzioni anche in mancanza della designazione di tutti i rappresentanti, purche' sia stata nominata almeno la meta' più uno degli aventi diritto.

Il Comitato, costituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore competente, dura in carica cinque anni e decade, comunque, con il rinnovo del Consiglio regionale.

Esso si riunisce almeno quattro volte l' anno ed ha sede presso la Giunta regionale.

L' integrazione degli eventuali componenti mancanti o la sostituzione di quelli precedentemente nominati potra' avvenire con successivi Decreti del Presidente della Giunta regionale.

Il Comitato puo' essere articolato in commissioni e gruppi di lavoro con compiti di studio, organizzazione ed esecuzione delle indicazioni da esso espresse.

Il funzionamento del Comitato e' disciplinato con apposito regolamento interno.

ARTICOLO 4

(Compiti del Comitato regionale dello Sport)

Il Comitato regionale dello Sport:

- formula proposte sulle materie disciplinate dalla presente legge;

- esprime pareri sui programmi di intervento di cui alla presente legge.

ARTICOLO 5

(Indennita' prevista per i componenti il Comitato regionale dello Sport)

Ai componenti il Comitato, estranei all' amministrazione regionale, sono corrisposte le indennita' di cui all' art.4 della LR 12/ 8/ 1981, n. 45 e successive modifiche  ed integrazioni.

ARTICOLO 6

(Comitati locali)

Le Province d' intesa con i Comuni, possono costituire Comitati con compiti di programmazione e di coordinamento delle attivita' volte alla diffusione omogenea sul territorio della pratica sportiva.

Formulano proposte in ordine alla localizzazione degli impianti sportivi nell' ambito provinciale nel rispetto del Piano di sviluppo regionale per lo sport e sue fasi attuative.

I Comuni, nell' ambito della loro autonomia, possono costituire Comitati locali con compiti di promozione ed indirizzo delle iniziative in materia di sport e per l' uso e la gestione degli impianti di interesse comunale.

TITOLO III

ARTICOLO 7

(Soggetti destinatari)

Destinatari delle provvidenze previste dalla presente legge sono:

a) Comuni, loro Consorzi, Comprensori e Comunita' Montane;

b) Enti di promozione sportiva riconosciuti a carattere nazionale e presenti a livello regionale;

c) Societa' ed Associazioni sportive costituite con atto pubblico, anche se prive di personalita' giuridica;

d) la delegazione regionale del CONI, i cinque Comitati provinciali del CONI ed i Comitati regionali delle Federazioni Nazionali sportive limitatamente a studi, ricerche, documentazioni, sperimentazioni e convegni che abbiano l' obiettivo di concorrere alla programmazione regionale del sistema sportivo e per manifestazioni agonistiche di particolare rilevanza e per gli interventi previsti dalle lett. " b" e " c" del successivo art. 8;

e) Enti militari.

Sono escluse societa' ed associazioni che abbiano fini di lucro.

ARTICOLO 8

(Programma di interventi)

Gli interventi previsti dalla presente legge sono diretti alla:

a) costruzione, acquisto, ampliamento, ammodernamento e manutenzione straordinaria  di impianti sportivi per uso sociale e per la attivita' dilettantistica;

b) acquisto di attrezzature tecnico - sportive fisse e mobili;

c) promozione di attivita' sportive dilettantistiche, corsi di formazione sportiva, corsi per operatori e tecnici sportivi nel rispetto della normativa regionale vigente;

d) organizzazione di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali;

e) studi e ricerche;

f) utilizzo palestre scolastiche;

g) gestione diretta degli enti locali degli impianti sportivi di loro proprieta'.

TITOLO III CAPO I

ARTICOLO 9

(Impianti sportivi)

Per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 8, lett. a), l' intervento finanziario regionale puo' avvenire con le seguenti modalita':

a) in conto capitale: in unica soluzione o piu' rate annuali, distribuite per gli anni di validita' del bilancio pluriennale regionale;

b) in conto interesse: mediante contributi pluriennali in misura costante annua per la durata variabile da un minimo di 10 ad un massimo di 35 anni.

I due tipi di interventi sono cumulabili e, comunque, non possono superare il limite di un miliardo.

Ai destinatari indicati dall' art. 7, lett. a, puo' essere concesso il finanziamento in conto capitale nella misura del 100/ 100 della spesa ritenuta ammissibile.

Il contributo in conto capitale e in conto interessi potra' subire variazioni in aumento quando i destinatari siano Consorzi di Comuni che realizzano impianti sportivi ad utilizzazione intercomunale.

Ai destinatari previsti dall' art. 7, lett. b), c) ed e) puo' essere concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile, che non puo' superare l' importo di 500 milioni.

Per quanto attiene al contributo in conto interessi di cui alla lett. b), primo comma, del presente articolo, la Regione provvedera' con successivi atti alla stipula di convenzioni con appositi Istituti di credito. Le modalita' di concessione dei benefici finanziari saranno indicate negli atti di convenzione suddetti.

Ai benefici di cui al comma precedente possono essere ammessi sia i soggetti indicati nell' art. 7, lett. a), sia quelli di cui alle lett. b), c) ed e) nei limiti di cui al 2 comma del presente articolo.

ARTICOLO 10

(Piano pluriennale per la realizzazione degli impianti sportivi)

Al fine di coordinare gli interventi nel settore, in conformita' del piano regionale di sviluppo e dello sport, la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale dello Sport, formula ed approva il piano pluriennale per la realizzazione degli impianti sportivi nel territorio della Regione.

Tale piano e' sottoposto all' approvazione del Consiglio regionale.

Il piano deve contenere le analisi generali, le valutazioni, gli indirizzi di lungo termine per lo sviluppo del sistema sportivo, in armonia con i piani degli altri settori della Regione e degli Enti locali.

ARTICOLO 11

(Piano annuale d' intervento per gli impianti sportivi)

In conformita' al piano pluriennale di cui all' articolo precedente e sulla base delle domande pervenute, su proposta dell' Assessore competente, sentito il Comitato regionale dello Sport, la Giunta regionale propone al Consiglio il piano annuale di riparto entro 40 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle istanze.

Il piano contiene le iniziative ammesse, determina la spesa ammissibile e l' ammontare del contributo per ogni singolo intervento.

ARTICOLO 12

(Condizioni e criteri per la concessione dei contributi per impianti sportivi).

Al fine della predisposizione del piano annuale di cui al precedente art. 11 si tiene conto delle seguenti condizioni e criteri in ordine di priorita'.

Sono condizioni:

1) compatibilita' con il piano regionale dello sport;

2) disponibilita' immediata del suolo;

3) ubicazione degli impianti in aree all'uopo destinate negli strumenti urbanistici;

4) adozione di soluzioni tecniche per l' abbattimento delle barriere architettoniche di cui al DPR 27/ 4/ 78 n. 384.

Sono criteri da considerarsi in ordine di priorita':

a) utilizzazione consortile da parte dei vari Comuni;

b) completamento, conservazione ed ammodernamento di impianti esistenti;

c) polivalenza degli impianti di base al fine di conseguire la piu' larga utilizzazione per la pratica dell' attivita' motoria e sportiva;

d) localizzazione nelle zone montane e depresse;

e) costruzione di impianti in quartieri metropolitani a forte espansione demografica e/ o relativo sviluppo industriale;

f) realizzazione di impianti essenziali e di base nei Comuni che ne sono sprovvisti, anche in riferimento alle esigenze della popolazione scolastica;

g) compatibilita' e complementarieta' con l' offerta turistica e ricettiva, ove si tratti di impianti localizzati in zone a vocazione turistica.

ARTICOLO 13

(Documentazione per impianti)

Le domande per la concessione dei contributi di cui all' art. 8, lett. a), devono pervenire all' Assessorato competente entro il termine perentorio del 28 Febbraio di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

1) - nel caso si tratti di Ente pubblico:

copia della deliberazione con la quale si e' deciso di procedere alla realizzazione delle opere di cui si chiede l' intervento finanziario della Regione con gli estremi delle prescritte pubblicazioni ed approvazioni degli organi tutori ove richieste;

- nel caso di organismi privati:

copia autentica di apposita delibera dell' assemblea dei soci, ove sia indicata anche la copertura finanziaria per la parte di spesa eccedente il contributo regionale;

2) - progetto di massima che dovra' comprendere:

a) planimetria generale della zona interessata;

b) elaborati grafici in numero e scala sufficienti ad individuare l' opera nel suo insieme e nelle varie parti;

c) relazione tecnica illustrativa atta a mettere in evidenza, oltre alle caratteristiche dell' impianto, l' effettiva necessita' ed utilita' delle opere in relazione alle finalita' della presente legge e compatibilita' con eventuali altri impianti esistenti nella zona;

d) preventivo sommario di spesa e regolamentazione di utilizzazione;

3) - titolo di proprieta' del suolo o, in mancanza, atto di asservimento dell' area per un periodo non inferiore a 10 anni; concessione demaniale corredata di fidejussione bancaria atta a garantire alla Regione il recupero dei contributi erogati e oneri connessi, nell' eventualita' di cessazione del rapporto di concessione prima di 10 anni;

4) - estratto di mappa e stralcio delle destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico generale ed attuativo localmente vigente (piano regolatore, programma di fabbricazione, piano di ricostruzione) e delle norme tecniche di attuazione, in copia conforme;

5) - dichiarazione del sindaco dalla quale risulti se la localita' nella quale e' prevista l' opera sia o meno sottoposta a vincoli paesaggistici, storici, monumentali, archeologici, idrogeologici e forestali;

6) - piano finanziario;

7) - dichiarazione che le opere programmate non sono state realizzate;

8) - copia autentica dell' Atto Costitutivo e Statuto degli Enti ed organismi di cui alla lett. c) dell' art. 7 redatto con atto pubblico;

9) - per i destinatari di cui alla lett. e) dell' art. 7 e' necessaria domanda dell' Ente militare interessato completa di autorizzazione del Comando superiore responsabile;

10) - relazione esplicativa e previsione dei tempi per la realizzazione dell' opera.

ARTICOLO 14

(Documentazione esecutiva)

L' Assessorato allo Sport, approvato il piano di riparto annuale di cui al precedente art. 11, ne da' comunicazione ai beneficiari i quali, entro e non oltre il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, devono produrre la seguente documentazione:

a) progetto esecutivo completo degli elaborati tecnici, approvato dall' organo competente;

b) concessione o autorizzazione edilizia;

c) piano finanziario di copertura della spesa;

d) dichiarazione dalla quale risulti l' ammontare di eventuali provvidenze concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici ovvero richieste;

e) schema di regolamento o di convenzione circa la modalita' di utilizzazione dell' impianto;

f) parere tecnico del CONI sugli atti progettuali;

g) piano di gestione;

h) nel caso di concessione in precario corredata da fidejussione bancaria o di primaria compagnia di Assicurazione a copertura della spesa ammessa a contributo.

ARTICOLO 15

(Concessione ed erogazione)

I contributi di cui all' art. 9, lett. a), in favore dei Comuni ed altri Enti pubblici sono concessi con Decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore, se delegato, ai sensi dell' art. 8 della LR 12/ 8/ 78, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni.

La liquidazione ed erogazione di detti contributi avverra' ai sensi dell' art. 9 della LR 12/ 8/ 78, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni.

I contributi di cui alla lett. a) dell' art. 9, in favore delle associazioni sportive ed altri organismi sono concessi con Decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore competente se delegato.

Detti contributi vengono liquidati previo sopralluogo da parte di funzionari dell' Assessorato tendente ad accertare la conformita' delle opere eseguite a quelle ammesse a contributo, nonche' la congruita' della spesa ammessa.

Per i destinatari di cui al 3 comma del presente articolo,  l' erogazione del contributo e' comunque subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune interessato diretta a garantire l' uso sociale dell' impianto per un periodo non inferiore a quindici anni a tariffe concordate.

I fondi che si renderanno disponibili per effetto delle decadenze avvenute ai sensi del 1 comma del precedente art. 14 potranno essere utilizzati nell' ambito dei programmi di intervento anche degli esercizi finanziari successivi, con apposito provvedimento della Giunta regionale.

ARTICOLO 16

(Validita' delle domande)

Le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente art.9 non ammesse a contributo in un esercizio finanziario sono ritenute valide per i programmi successivi su espressa richiesta dell' Ente interessato.

Tale richiesta deve pervenire nel termine indicato dalla presente legge per la presentazione annuale delle domande di contributo ed eventualmente aggiornata mediante idonea documentazione.

ARTICOLO 17

(Vincolo di destinazione)

I beneficiari delle provvidenze concesse ai sensi del precedente art. 8, lett. a), devono obbligarsi a mantenere la continuita' della destinazione dell' opera realizzata per la durata di almeno anni quindici.

ARTICOLO 18

(Riduzione e revoca dei contributi)

La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente, qualora in sede di verifica delle opere venga accertata una spesa inferiore a quella ammessa a contributo, riduce proporzionalmente il contributo concesso.

Con la stessa prassi la concessione del contributo puo' essere revocata se:

a) l' iniziativa non venga realizzata conformemente a quanto stabilito nel provvedimento di concessione;

b) vengano accertate irregolarita' nella contabilizzazione della spesa;

c) venga mutata la destinazione dell' impianto prima del termine previsto dal precedente articolo 17;

d) vengano apportate all' impianto ammesso al contributo modifiche sostanziali non preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale salvo che trattasi di necessita' temporanee e straordinarie di disporre diversamente degli impianti e delle attrezzature sportive da parte delle Forze Armate.

ARTICOLO 19

(Disposizioni transitorie)

Fino all' approvazione del piano pluriennale di intervento di cui al precedente art. 10, il piano annuale di riparto per l' assegnazione dei contributi previsti dall' art. 9 della presente legge viene effettuato a seconda delle priorita' definite dal Piano regionale di sviluppo ed in conformita' della politica generale di programmazione degli interventi regionali nel settore sportivo.

ARTICOLO 20

(Utilizzazione degli impianti)

L' utilizzazione degli impianti sportivi oggetto dei benefici della presente legge dovra' essere garantita a tutti i cittadini, le associazioni ricreative e sportive, i gruppi scolastici operanti nell' ambito del territorio comunale ove gli impianti sono ubicati, ancorche' a pagamento e nel rispetto delle norme regolamentari per i singoli impianti.

ARTICOLO 21

(Direttive per la gestione degli impianti)

La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale dello Sport, impartisce le direttive per coordinare la gestione degli impianti sportivi degli Enti locali sul territorio regionale.

TITOLO III CAPO II

ARTICOLO 22

(Attrezzature tecnico - sportive – Criteri per la concessione dei contributi)

La Giunta regionale concede, con programma annuale, contributi a favore degli Enti ed organismi indicati al precedente art. 7, in misura non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile, per l' acquisto di attrezzature tecnico - sportive fisse o mobili.

Per la predisposizione del piano annuale di riparto si tiene conto delle seguenti priorita':

- fruibilita' di polivalenza ed economicita' di gestione degli impianti che l' installazione delle attrezzature permette di realizzare;

- corrispondenza con la destinazione d' uso degli impianti;

- destinazione all' uso integrato fra i soggetti con ridotta capacita' psico -motoria, per gli anziani ed i bambini.

ARTICOLO 23

(Modalita' per la richiesta)

Le domande di concessione dei contributi di cui al precedente art. 22 devono essere inoltrate all' Assessore competente, entro il termine del 28 febbraio, corredata da:

- relazione illustrativa delle caratteristiche delle attrezzature e della destinazione che alle stesse si intende dare;

- preventivo di spesa con prezzi unitari e totali;

- copia notarile dell' atto costitutivo e Statuto della Societa' o Ente;

- ogni altra notizia utile ai fini della determinazione dell' intervento regionale.

ARTICOLO 24

(Liquidazione ed erogazione)

Alla liquidazione ed erogazione dei contributi di cui al precedente art. 22 si provvede con Decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore, se delegato, previa esibizione delle fatture quietanzate per un importo almeno pari alla spesa ammessa ed eventuale visita sopralluogo.

Qualora la spesa sostenuta non raggiunga quella ammessa, il contributo sara' proporzionalmente ridotto.

ARTICOLO 25

(Ammissibilita' ai benefici in relazione all' inizio delle opere)

I contributi di cui alla presente legge sono concessi esclusivamente per opere non ancora iniziate o per attrezzature non ancora acquistate alla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III CAPO III

ARTICOLO 26

(Manifestazioni sportive)

La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente, e' autorizzata a concedere contributi, nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, per lo svolgimento di singole manifestazioni sportive di particolare rilevanza nazionale o internazionale che si svolgono in conformita' con le finalita' della presente legge e concorrano a divulgare la pratica sportiva nell' ambito del territorio regionale.

Le domande devono pervenire all' Assessorato competente almeno 30 giorni prima della data fissata per l' avvenimento e devono essere corredate:

- da una relazione illustrativa sulla finalita' e sull' organizzazione della manifestazione;

- dal piano finanziario delle entrate e delle uscite;

- da ogni ulteriore elemento necessario ai fini della concessione del contributo.

Alla liquidazione dei contributi si provvede con Decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore, se delegato, previa presentazione di una dichiarazione comprovante l' effettivo avvenuto svolgimento della manifestazione corredata di attestazione a firma autenticata del rappresentante legale circa le spese effettivamente sostenute e gli eventuali contributi ricevuti da altri Enti pubblici, con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari alla spesa ammessa a contributo.

Qualora la spesa sostenuta non raggiunga quella ammessa, il contributo sara' proporzionalmente ridotto.

I contributi concessi non sono cumulabili con altre provvidenze disposte allo stesso titolo dalla Regione.

ARTICOLO 27

(Attivita' sportiva)

In applicazione del precedente art. 8, lett. c) la Regione concede contributi a favore degli Enti ed Associazioni di cui all' art. 7 della presente legge nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

Le istanze devono essere inoltrate entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno e corredate da:

- relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare;

- piano finanziario indicante le entrate e le uscite;

- atto costitutivo e Statuto redatto in forma pubblica.

L' Ufficio competente potra' inoltre richiedere ogni altra notizia e documentazione utile ai fini della determinazione dell' intervento regionale.

Il programma annuale di riparto e' predisposto dall' Assessorato allo Sport, acquisito il parere del Comitato di cui all' art. 3, ed approvato dalla Giunta, sentita la Commissione consiliare competente.

Per ottenere la liquidazione del contributo i beneficiari devono produrre una relazione sull' attivita' svolta e sui risultati ottenuti, il rendiconto delle spese sostenute corredate da giustificativi di spesa di importo almeno pari a quello ammesso a contributo e l' attestazione della Federazione o Ente di promozione sportive a cui la societa' eventualmente e' affiliata circa l' attivita' svolta.

La liquidazione e' disposta con Decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore se delegato.

Qualora la spesa sostenuta non raggiunga quella ammessa, il contributo sara' proporzionalmente ridotto.

TITOLO III CAPO IV

ARTICOLO 28

(Studi e ricerche)

La Giunta regionale, sentita la Commissione competente ed il Comitato regionale dello Sport, promuove ed effettua:

convegni, studi, ricerche, sperimentazioni, documentazioni, indagini conoscitive e pubblicazione degli atti relativi - direttamente o tramite il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti nazionali di promozione sportiva presenti a livello regionale, gli Istituti di livello universitario o altri analoghi qualificati o specializzati.

Tali iniziative potranno essere attuate anche su proposta degli Enti sopraccitati relativamente a specifici campi di intervento, previa intesa con l' Assessorato competente.

Per le iniziative di cui al comma precedente gli interventi contributivi potranno essere concessi fino al limite massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

TITOLO III CAPO V

ARTICOLO 29

(Uso delle attrezzature scolastiche per attivita' sportive)

Gli Enti locali concordano, mediante apposite convenzioni con i Consigli di circolo e d' istituto, l' uso degli impianti sportivi scolastici, al di fuori dell' orario scolastico, per l' utilizzazione da parte dell' associazionismo sportivo ricreativo e anche per promuovere momenti di aggregazione dei giovani studenti e lavoratori, a norma del 2 comma dell' art. 12 della legge 4/ 8/ 1977, n. 517.

In tal caso, la Regione puo' intervenire alle spese di riscaldamento ed illuminazione, nonche' per i servizi di vigilanza, custodia e pulizia degli impianti sino ad un massimo del 75% della spesa ritenuta ammissibile.

Gli Enti proprietari presentano all' uopo domanda di contributo allo Assessorato competente entro il 31 Ottobre di ogni anno, corredata della documentazione relativa alla spesa sostenuta e alle eventuali somme introitate.

TITOLO IV

ARTICOLO 30

(Disposizioni Finanziarie)

Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l' esercizio 1985, approvato con LR 12 febbraio 1985 n. 4:

VARIAZIONI IN AUMENTO

OBIETTIVO 12 – SPORT

Cap. 1205020 " Costituzione, ampliamento, ammodernamento e manutenzione straordinaria di impianti sportivi per uso sociale e per attivita' dilettantistica - contributi in c / capitale - Art. 9 - I comma lett. a) (titolo II) ( Cni) 7.000.000.000= 7.000.000.000=

Cap. 1206040 " Costruzione, ampliamento,  ammodernamento e manutenzione straordinaria di impianti sportivi per uso sociale e per attivita' dilettantistica – conto interessi - Art. 9 - I comma lett. b) ( Tit. III) cni 1.000.000.000= 1.000.000.000=

Cap. 1205060 " Promozione di attivita' sportive dilettantistiche, corsi di formazione sportiva, corsi  per operatori e tecnici sportivi. Art. 27( Tit. I)" 1.500.000.000= 1.500.000.000=

Cap. 1205080 " Acquisto di attrezzature tecnico - sportive fisse e mobili Art. 22 ( Tit. 2)" cni 300.000.000= 300.000.000=

Cap. 1205100 " Organizzazione di manifestazioni sportive Nazionali ed Internazionali - Art. 26 -( Tit. I)" 100.000.000= 100.000.000=

Cap. 1205120 " Spese per studi, convegni, ricerche sperimentazioni, documentazioni, indagini conoscitive e pubblicazione atti in materia di Sport - Art. 28 - ( Tit. I)" cni 100.000.000= 100.000.000=

Cap. 1205140 " Uso delle attrezzature scolastiche per attivita' sportive - Art. 29 - ( Tit. I)" cni 100.000.000= 100.000.000=

Totale in aumento 10.100.000.000 10.100.000.000=

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

Cap. 1202020 " Promozione di attivita', ecc" 900.000.000= 900.000.000=

Cap. 1202040 " Studi, ricerche, sperimentazione, ecc" 100.000.000= 100.000.000=

Cap. 1203020 " Costruzione impianti sportivi ecc" 8.300.000.000= 8.300.000.000=

Cap. 1203040 " Contributi ad associazioni sportive ecc" 800.000.000= 800.000.000=

Totale in diminuzione 10.100.000.000= 10.100.000.000=

Per gli esercizi successivi alla determinazione degli  stanziamenti di cui al comma precedente si provvedera' con le leggi regionali di approvazione dei relativi bilanci.

TITOLO V

ARTICOLO 31

(Norma transitoria)

Le domande gia' presentate, ai sensi delle LLRR 21/ 7/ 78, n. 32 e 28/ 8/ 79, n. 52, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge si considerano ritualmente proposte.

In fase di prima applicazione della presente normativa, le domande devono essere presentate entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 32

(Abrogazione)

Con l' entrata in vigore della presente legge e' abrogata la LR 21/ 7/ 78, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' ogni altra disposizione che sia in contrasto con la presente legge.

Data a Bari, addì 16 Maggio 1985