ARTICOLO 1
(Obiettivi)
1. La Regione Puglia garantisce la conservazione e la
valorizzazione del sottosuolo, del patrimonio ambientale e regionale delle zone
carsiche, delle cavita' naturali, delle grotte, anche marine, con iniziative
che ne impediscano il degrado e ne consentano una corretta utilizzazione.
2. La Regione provvede per:
a) la conoscenza della struttura carsica regionale ipogea ed
epigea;
b) l' accertamento dello stato dell' ambiente carsico;
c) la conservazione del patrimonio;
d) la sua eventuale utilizzazione.
ARTICOLO 2
(Conoscenza della struttura
carsica e accertamento dello stato dell' ambiente carsico)
1. L' obiettivo di cui al punto
a) dell' art. 1 si consegue mediante raccolta di dati topografici, geologici,
speleologici, morfologici, faunistici, vegetazionali; la raccolta dei dati sull' idrologia e sulla origine
ed evoluzione del sistema carsico pugliese; la ricerca e studio di nuove
creativita'.
2. L' obiettivo di cui al punto
b) dell' art. 1 si consegue con studi periodici di rilevazione e con raccolta
dati sullo stato di conservazione dell' ambiente ed in particolare sull' inquinamento della falda,
sulle modificazioni dello stato chimico – fisico delle rocce; sulle alterazioni
dell' ambiente atmosferico in cavita'.
ARTICOLO 3
(Catasto regionale delle grotte e
delle aree carsiche)
1. La Regione provvede all' istituzione di un catasto regionale,
delle grotte e delle aree carsiche della
Puglia, presso il Centro regionale
controllo ambiente di cui alla LR 21
maggio 1975, n. 42.
2. Il catasto e' elemento costitutivo del sistema conoscitivo ed
informativo regionale.
3. Ai sensi della presente legge, sono definite aree carsiche
quelle zone della Regione, anche in terreni non calcarei, nelle quali si
verifichino fenomeni carsici e la conseguente formazione di grotte di
apprezzabile consistenza e qualita' ambientale.
4. Delle predette aree sono iscritti a catasto tutti i dati
topografici, i rilievi speleologici e geologici, le possibilita' di
valorizzazione e la documentazione complessiva relativa all' inquinamento,
deturpazione, distruzione di concreazioni e depositi.
5. Coloro che intendano far iscrivere a catasto grotte o aree
carsiche, possono farne richiesta alla Giunta Regionale, corredando la domanda
dei dati topografici relativi, nonche' di una descrizione, anche sommaria e con
foto, dei particolari naturali del terreno circomvicino.
6. Copia della domanda va inoltrata, dai richiedenti, al Comune
nel cui territorio si trova la grotta o area carsica interessata.
7. Per l' attuazione del catasto, la Regione, puo' avvalersi,
mediante convenzioni, della collaborazione di gruppi speleologici pugliesi e
della societa' italiana di speleologia e/ o di istituti universitari.
8. Il catasto puo' essere consultato a titolo gratuito da chiunque
lo richieda; l' eventuale rilascio di copie avverra' a spese dell' interessato
e previa richiesta scritta.
ARTICOLO 4
(Tutela delle aree iscritte nella
sezione speciale)
1. Al fine di assicurare la conservazione di cavita' sotterranee
di particolare interesse, e' istituita
una sezione speciale del catasto nella quale sono iscritte le grotte e le aree
carsiche che assumano specificita' per la rilevanza e la rarita' del valore espresso.
2. Per assicurare una specifica tutela e valorizzazione, nonche'
una utilizzazione non pregiudizievole all' interesse protetto ai sensi della
presente legge, le grotte e le aree carsiche iscritte nella sezione speciale
del catasto sono soggette ad apposita normativa di tutela ed uso da inserire
quale variante allo strumento urbanistico, nel rispetto delle procedure e
modalita' previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia.
ARTICOLO 5
(Conservazione del patrimonio)
1. Per il conseguimento dell' obiettivo di cui al punto c) dell'
art. 1, la Regione attiva provvedimenti conservativi diretti ad evitare la
distruzione, l' ostruzione, il danneggiamento, il deturpamento, l' inquinamento ed il degrado delle cavita'
naturali del territorio.
2. La Regione puo' costituire direttamente stazioni scientifiche sperimentali
e contribuire alla installazione,
potenziamento e gestione di stazioni di rilevamento realizzate da enti
pubblici, associazioni speleologiche, Universita'.
ARTICOLO 6
(Utilizzazione del patrimonio)
1. Per l' obiettivo di cui al punto d) dell' art. 1, la Regione
attiva eventuali interventi di utilizzazione della risorsa ipogea anche ai fini
scientifici, biologici, turistici, didattici, sanitari, culturali, economici d' intesa con gli enti locali, secondo
standard d' uso compatibili con la loro struttura.
2. Qualora risulti necessario assicurare la fruizione pubblica di
grotte ed aree carsiche, i Comuni, ove
non sia possibile provvedere altrimenti, attivano, previa intesa con la
Regione, le procedure di espropriazione delle zone e delle relative aree di rispetto secondo le norme vigenti e
nell' osservanza degli strumenti urbanistici.
3. Per la spesa relativa agli indennizzi ed espropri, per la
sistemazione, la dotazione di opere, i
servizi di protezione e destinazione delle zone considerate, la Giunta
Regionale concede ai Comuni contributi
nella misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile.
ARTICOLO 7
(Progetti specifici)
1. Le Amministrazioni locali, le Universita', le associazioni
speleologiche, le cooperative possono richiedere finanziamenti per specifici
progetti redatti ai sensi e per le finalita' della presente legge.
2. I progetti devono essere presentati al Presidente della Giunta
Regionale entro il 30 settembre di ogni anno, corredati dai seguenti documenti:
- Esposizione articolata del progetto;
- Relativo piano finanziario, anche di massima;
- Relazione illustrativa dell' attivita' svolta e rendiconto circa
l' impiego di provvidenze gia' ottenute;
- Documentazione relativa all' avvenuta assicurazione per
responsabilita' civile ed infortuni di tutti i partecipanti alle esplorazioni,
alle esercitazioni ed alle operazioni di soccorso.
Le associazioni speleologiche faranno tenere altresì:
- copia dello statuto sociale da cui si rilevi specificatamente la
finalita' non di lucro dell' associazione.
3. Alle richieste di finanziamento deve essere allegata una
dichiarazione dalla quale risultino eventuali agevolazioni o contributi diversi
ed eventualmente percepiti allo stesso titolo e per le stesse attivita', oltre
che una copia dell' ultimo bilancio approvato dall' assemblea dei soci.
4. Alle squadre di soccorso speleologico con sede nel territorio
regionale, con le modalita' di cui ai commi precedenti, possono essere concessi
contributi in particolare per:
- l' adeguamento e l' ammodernamento delle dotazioni di materiale
speleologico;
- le spese di gestione e l' addestramento delle squadre di
soccorso, nonche' l' attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti speleologici.
ARTICOLO 8
(Interventi regionali)
1. La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, predispone annualmente, con
la ripartizione dello stanziamento, il programma di attivita' per il
perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.
ARTICOLO 9
(Commissione tecnica)
1. E' costituita la commissione tecnica per la protezione di
fenomeni carsici pugliesi, come organo
di studio, proposizione e verifica
tecnicoscientifica delle proposte avanzate dai Comuni e dai soggetti di
cui al I comma del precedente art. 7.
2. La commissione, nominata con decreto del Presidente della
Giunta Regionale e' composta da:
- l' Assessore all' ecologia, che la presiede;
- n. 2 rappresentanti della Federazione speleologica pugliese;
- n. 1 rappresentante della Societa' speleologica italiana;
- n. 4 docenti universitari specializzati in scienze geologiche;
- n. 1 funzionario del settore urbanistica;
- n. 1 funzionario del settore risorse naturali;
- n. 1 funzionario del settore programmazione;
- n. 1 funzionario del settore agricoltura;
- n. 1 funzionario del settore turismo;
- n. 1 funzionario del settore ecologia.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del settore
ecologia.
4. La commissione resta in carica tre anni ed e' rinnovabile.
5. Ai componenti esterni, che ne abbiano diritto, spettano in
compensi previsti dall' art. 4 della LR 12 agosto 1981, n. 45.
ARTICOLO 10
1. Agli oneri derivanti dalla
presente legge si fara' fronte con i
fondi di cui al capitolo 0104435 del bilancio di previsione per l' esercizio
finanziario 1986. Tale capitolo viene dotato di L. 500.000.000 da prelevare dai
fondi globali del bilancio 1986 e riportati al
capitolo 1602040 dello stato di previsione della spesa.
PARTE
II
Variazione in diminuzione
- Cap. 1602040 " Fondi per finanziamento di spese derivanti
da llrr in corso di adozione" competenza 500.000.000 cassa 500.000.000
Variazione in aumento
- Cap. 014435 " Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico". competenza 500.000.000 cassa 500.000.000
2. Per i successivi esercizi si provvedera' con appositi
stanziamenti disposti con leggi di approvazione del bilancio regionale.
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed
entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì 3 ottobre 1986