ARTICOLO UNICO
1. Le Unita' Sanitarie Locali della Regione assicurano, a partire
dall' 1 gennaio 1987, la continuita' delle prestazioni socio – assistenziali in
favore delle persone affette da disturbi psichici, tenendo apposita
contabilita' separata .
2. La Regione, con decreto del Presidente della Giunta o dell'
Assessore ai Servizi Sociali, se delegato, assegna le somme occorrenti, con
periodicita' trimestrale, sulla base di richieste documentate che le Unita'
Sanitarie Locali inoltrano all' Assessorato regionale ai Servizi sociali.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, fissa criteri e modalita' di erogazione degli interventi, a
modifica od integrazione di quelli in vigore.
4. Alla spesa riveniente dall' applicazione della presente legge
si fa fronte mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'
esercizio finanziario 1987:
PARTE II - SPESA
Variazione in aumento
Cap. 0307110 << Assegnazioni finanziarie alle UUSSLL per
interventi socio - assistenziali collegati all' Assistenza psichiatrica
>> (nuova denominazione) competenza 10.000.000.000, cassa 10.000.000.0000
Variazione in diminuzione
Cap. 1602080 << Fondo globale per il finanziamento di leggi
regionali da modificare, integrare e abrogare >> (con modifica dell'
allegato 9 del bilancio 1987) competenza
10.000.000.000, cassa 10.000.000.000
5. Per gli anni successivi si fara' fronte con le disponibilita'
del corrispondente capitolo del bilancio di previsione.
Data a Bari, addì 7 settembre 1987