ARTICOLO
1
L' art. 3 della L. R. 14- 11-
1972, n. 13, e successive modificazioni, e' così
integrato:
Entro il 30 settembre di
ciascun anno, il bilancio tecnico - attu"Times New Roman"e del Fondo e'
presentato all' Ufficio di Presidenza, che accerta in modo analitico l'
andamento della gestione.
A decorrere dall' inizio di
ogni legislatura - ovvero a far data dall' entrata in vigore della presente
legge per quanto concerne la legislatura in corso - l' eventuale disavanzo
finanziario del Fondo puo' essere ripianato con una contribuzione << una
tantum >> a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale,
in modo da assicurare, entro il quinquennio, il pareggio della gestione tecnico
finanziaria del Fondo.
Per la legislatura in corso, il
pareggio della gestione tecnico - finanziaria del Fondo e' assicurato con
contribuzione << una tantum >> da ripartire fra gli esercizi 1987,
1988, 1989 e 1990.
Il relativo stanziamento e'
iscritto nell' apposito capitolo di spesa del bilancio del Consiglio regionale
relativo all' indennita' di carica e di missione dei Consiglieri regionali.
ARTICOLO
2
A decorrere dal 1o gennaio
1987, il contributo obbligatorio di cui all' art. 3 della legge regionale 19
marzo 1984, n. 14 e il 22%.
ARTICOLO
3
Il comma 3° dell' art. 5 della
legge regionale 14- 11- 1972, n. 13 e successive modificazioni e' sostituito dai
seguenti commi:
<< La corresponsione
dell' assegno vitalizio e' anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la
cessazione del mandato, al compimento del 55° anno di
eta'.
In tal caso, per ogni anno di
anticipazione, le misure dell' assegno vitalizio di cui all' art. 12 della
presente legge sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell' assegno
indiretto, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonche' al
numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella:
Accanto all' eta' di
pensionamento viene indicato il coefficiente di riduzione:
55, 0,7604
56, 0,8016
57, 0,8460
58, 0,8936
59, 0,9448
Ai fini del computo degli anni
di contribuzione e di anticipazione, si applica la disposizione di cui all'
ultimo comma del successivo art. 6.
ARTICOLO
4
L' art. 9 della legge regionale
14- 11- 1972, n. 13, e successive modificazioni e' sostituito dal
seguente:
<< Il Consigliere
regionale che abbia versato i contributo previdenziali per un periodo inferiore
a cinque anni, ma non inferiore a trenta mesi, ha facolta' di continuare,
qualora non sia stato rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento
stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all' assegno vitalizio
minimo, che decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello in cui
avra' compiuto il quinquennio contributivo ed il 60° anno di eta', fatta salva
l' anticipazione di cui al quarto comma del precedente art. 5.
Il Consigliere regionale che,
al momento della cessazione del mandato, abbia compiuto il 60° anno di eta' o lo
compia prima del periodo occorrente
per il quinquennio contributivo ha facolta' di versare in unica soluzione le
somme corrispondenti alle mensilita' mancanti per il completamento del
quinquennio, purche' abbia un' anzianita' contributiva obbligatoria non
inferiore a trenta mesi >>.
ARTICOLO
5
All' ultimo comma dell' art. 11
della legge regionale 14- 11- 1972, n. 13, sono aggiunte le seguenti parole:
<< ovvero al parlamento Europeo >>.
ARTICOLO
6
La tabella prevista dall' art.
12 della LR 14- 11- 1972, n. 13, modificato dall' art. 4 della LR 19 marzo 1984,
n. 14, e' così integrata:
Accanto agli anni di
contribuzione viene indicata la percentuale sulla indennita' di carica mensile:
15, 60%
16, 61%
17, 61,5%
18, 62%
19, 62,5%
20 e oltre 63%
E' inoltre aggiunto all' art.
12 della LR n. 13/ 1972, e
successive modificazioni, il seguente comma: << La frazione di anno si
computa per intero purche' sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno
>>.
ARTICOLO
7
Tutti gli assegni vitalizi,
diretti e di riversibilita', di cui alla LR 14- 11- 1972, n. 13, e successive
modifiche ed integrazioni, sono ricalcolati sulla base delle norme contenute nella
presente legge.
Nei casi in cui il ricalcolo
preveda un importo inferiore a quello stabilito sulla base delle norme
previgenti, la differenza e' mantenuta a titolo di assegno ad personam,
riassorbibile con i successivi aumenti di assegno
vitalizio.
ARTICOLO
8
La presente legge resta in
vigore fino alla emanazione della legge - quadro nazionale che regolera' la
materia.
ARTICOLO
9
Agli oneri derivanti dall'
applicazione della presente legge, ammontanti a L.2.937.000.000, si provvede:
per cio' che riguarda l'
esercizio 1987, facendo gravare la relativa quota, determinata in L.
322.000.000, sul Cap. 0001020 dello stato di previsione della spesa dell'
esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilita'; per cio' che si
riferisce ai successivi esercizi di validita' della presente legge, mediante
iscrizione della spesa nel corrispondente capitolo di
bilancio.
ARTICOLO 10
Sono abrogate tutte le
disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.
Data a Bari, addì 30 dicembre
1987