TITOLO I Delle Commissioni
Provinciali e Regionale: organizzazione e funzionamento.
Capo I Disposizioni Generali
ARTICOLO 1
La Regione, nell' ambito dei principi e delle norme di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443, promuove ed attua lo sviluppo dell' artigianato
con il metodo della programmazione e con la partecipazione delle forze sociali
e delle organizzazioni di categoria, nonche' degli organi di rappresentanza e
di tutela dell' artigianato.
Sono organi di rappresentanza e di tutela dell' artigianato, oltre
che organi amministrativi, la Commissione Regionale e le Commissioni
Provinciali.
Con successivo provvedimento legislativo la Regione attuera' la
delega delle proprie competenze nel
settore al fine di garantire con il
decentramento maggiore funzionalita' ed
efficacia agli interventi.
ARTICOLO 2
Le Commissioni Provinciali per l' Artigianato hanno sede nei
capoluoghi di provincia.
Esse hanno il compito di:
- curare la tenuta dell' albo delle imprese artigiane disponendo,
per il rispettivo territorio, l'
accertamento dei requisiti di legge, le iscrizioni, le variazioni e le
cancellazioni, ai sensi delle vigenti
disposizioni;
- disporre l' iscrizione di ufficio nell' albo delle imprese nei
cui confronti sia accertata l' esistenza dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e
4 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- certificare l' iscrizione delle imprese all' albo medesimo;
- provvedere alla revisione dell' albo nei termini e con le modalita' previsti dalle leggi
vigenti;
- disporre la cancellazione dell' albo dell' imprese artigiane per le quali sia venuto a mancare
uno dei requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o quando ne sia
accertata, anche di ufficio, la cessazione dell' attivita';
- concorrere a promuovere la tutela, la valorizzazione e lo
sviluppo dell' artigianato ed a favorire l' aggiornamento tecnico, produttivo e
professionale delle imprese;
- iscrivere a domanda nella sezione separata dell' albo ai sensi
dell' art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, i consorzi e le societa'
consortili con sede legale nel territorio della provincia costituiti
esclusivamente tra imprese artigiane;
- concorrere all' elaborazione, promozione e realizzazione del
programma di attivita' della Commissione regionale per l' artigianato ed allo
svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche, informazioni e
documentazioni sulle attivita' artigiane anche utilizzando le possibilita'
derivanti da una idonea gestione dell' albo ai fini statistici;
- collaborare, quali organi tecnico - consultivi, con gli enti
locali in merito ai problemi dell' artigianato ed all' elaborazione dei
relativi programmi di intervento;
- predisporre la relazione da trasmettere entro il 30 aprile di
ogni anno alla Giunta Regionale per il tramite del competente Assessore sull'
attivita' svolta nell' anno precedente e sulla situazione dell' artigianato nei
rispettivi territori;
- svolgere ogni altro compito loro attribuito con legge regionale.
ARTICOLO 3
La Commissione Regionale per l' Artigianato ha sede presso la
Regione.
Essa ha il compito di:
a) - collaborare quale organo tecnico - consultivo con la Regione
in merito ai problemi dell' artigianato;
b) - esprimere parere sulla programmazione regionale in materia di
artigianato;
c) - provvedere alla documentazione, indagine e rilevazione
statistica delle attivita' artigianali regionali;
d) - decidere in via definitiva sui ricorsi proposti contro le
decisioni delle Commissioni provinciali
per l' artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione
dell' albo delle imprese artigiane;
e) - effettuare, nell' ambito dei programmi regionali, le
iniziative e gli interventi ad essa affidati;
f) - collaborare all' elaborazione dei programmi per la formazione,
l' addestramento e l' aggiornamento professionale;
g) - sostenere e promuovere iniziative tendenti a sviluppare tutte
le forme di associazionismo economico
nel settore artigianato;
h) - proporre, anche in collaborazione con le Commissioni Provinciali,
iniziative volte alla promozione, sviluppo,
valorizzazione e tutela dell' artigianato;
i) - predisporre e presentare entro il 30 aprile di ogni anno alla
Giunta Regionale per il tramite del
competente Assessore la relazione sull' attivita' svolta nell' anno
precedente;
l) - svolgere ogni altro compito attribuito con legge.
Capo II Commissioni Provinciali e
Regionale: organizzazione e funzioni.
ARTICOLO 4
La Regione provvede a dotare le Commissioni Provinciali e Regionale per l' Artigianato di
sede, attrezzature e personale
funzionali allo svolgimento dei loro compiti, nel rispetto della loro
autonomia.
Il personale di cui al comma precedente opera alle dipendenze
funzionali del Presidente della Commissione provinciale per l' artigianato e
del Presidente della Commissione regionale per l' Artigianato.
Le nomine dei responsabili degli uffici di segreteria delle Commissioni Provinciali e Regionale per
l' Artigianato sono effettuate dalla Giunta Regionale in base alle leggi
vigenti, sentito il parere della Commissione di cui trattasi.
Con legge regionale saranno stabilite le dotazioni organiche degli
uffici di segreteria della Commissioni
provinciali e regionale con l'
indicazione delle qualifiche funzionali e dei
profili professionali relativi.
ARTICOLO 5
Le convenzioni tra la Regione e le Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura competenti per territorio, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni e compiti delle
Commissioni e delle attivita' di
segreteria e fermo quanto disposto dall' art. 6, 3o comma, e dall' art. 12
della presente legge prevedono:
a) - la determinazione dei locali, attrezzature e materiali
necessari e le modalita' della loro utilizzazione;
b) - l' automazione delle certificazioni e degli altri atti
connessi alla gestione dell' albo
attraverso le prestazioni dei centri di
elaborazione di cui dispongono le Camere
di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;
c) - la regolamentazione dei conseguenti reciproci rapporti
finanziari.
Nelle medesime convenzioni puo' altresì essere stabilito che la
Regione, limitatamente ad eventuali carenze dell' organico degli uffici di
segreteria, come determinato nell' ultimo comma del precedente articolo, si
avvalga del personale dipendente dalle Camere di Commercio con qualifica
funzionale e profilo professionale uguale o corrispondente a quello
previsto in organico.
Le convenzioni sono stipulate dal Presidente della Giunta
Regionale o da un suo delegato in conformita' a deliberazioni della Giunta
Regionale.
Con legge di riordino degli uffici regionali sara' istituito
presso l' Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato - Settore Artigianato
l'" Ufficio Commissioni" per la cura di tutti i rapporti con le
Commissioni Provinciali e Regionale rivedenti dalla applicazione della
legislazione statale e regionale, per la trattazione dei relativi affari e per
assicurare i necessari collegamenti funzionali delle Commissioni medesime con
l' Amministrazione regionale.
ARTICOLO 6
Le Commissioni Provinciali e Regionale per l' Artigianato sono
costituite con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Esse sono sottoposte alla vigilanza della Giunta Regionale che la
esercita per il tramite del competente assessorato. La Giunta Regionale puo'
disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento delle Commissioni provinciali
e regionale per l' artigianato.
Con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta del
competente assessore e sentita la Giunta Regionale medesima, puo' essere
nominato un commissario straordinario allorche' le Commissioni provinciali e
regionale vengano a trovarsi nella impossibilita' di regolare funzionamento.
Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie delle Commissioni Provinciali e Regionale.
Con il medesimo decreto sara' fissata la durata delle funzioni
commiss"Times New Roman"i che non potra' superare i sei mesi, salvo proroga per comprovati motivi.
ARTICOLO 7
Ai sensi della presente legge, presso le Commissioni Provinciali e
Regionale per l' Artigianato sono istituiti appositi uffici facenti parte del
Settore Artigianato per l' espletamento delle funzioni loro proprie.
Spetta all' Ufficio di segreteria della Commissione Provinciale per l' Artigianato:
- curare gli adempimenti relativi all' iscrizione, alle variazioni
ed alla cancellazione delle imprese degli albi provinciali disposte dalle
rispettive Commissioni;
- compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge e comunque
di competenza delle rispettive Commissioni;
- curare la verbalkizzazione, la
pubblicita' e la conservazione degli atti delle Commissioni stesse;
- curare il rilascio delle certificazioni di iscrizioni all' albo
ed ogni altra certificazione prevista
dalla legge;
- predisporre gli atti ed attuare le procedure relative alla
revisione periodica dell' albo;
- predisporre, attuare e curare le iniziative di carattere
promozionale, statistico e di tutela dell' artigianato e comunque di competenza
della Commissione medesima.
Spetta all' Ufficio di segreteria della Commissione Regionale per
l' Artigianato:
- predisporre gli atti e curare le istruttorie relative ai ricorsi
proposti contro le decisioni delle Commissioni provinciali per l' Artigianato;
- compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge di
competenza della Commissione;
- curare la verbalizzazione, la pubblicita' e la conservazione
degli atti della Commissione;
- predisporre, attuare e curare le attivita' di carattere
promozionale, statistico e di tutela dell' artigianato, nonche' relative al coordinamento delle iniziative delle Commissioni Provinciali.
Capo III Delle Commissioni
Provinciali e Regionale.
ARTICOLO 8
La Commissione Provinciale per l' Artigianato dura in carica
cinque anni ed e composta:
a) - da sedici imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'
albo provinciale tra gli imprenditori iscritti nell' albo medesimo nonche'
iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia ed operanti nella
provincia medesima da almeno tre anni;
b) - da tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori piu' rappresentative a livello nazionale e nominati dal Presidente
della Giunta Regionale in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;
c) - dal direttore della sede INPS
o da suo delegato permanente;
d) - dal direttore dell' Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione o da un suo delegato permanente;
e) - da tre esperti in materia di artigianato designati dalle
organizzazioni artigiane piu' rappresentative a struttura nazionale ed operanti
nella regione da almeno tre anni nominati dal Presidente della Giunta Regionale
in ragione di almeno uno per ognuno di esse.
Inoltre partecipano alla Commissione con voto consultivo tre
esperti designati rispettivamente dall' Associazione Bancaria Italiana, dalla Federazione
Interregionale delle Casse Rurali ed Artigiane e dalla Cassa per il credito
alle imprese artigiane nominati dal
Presidente della Giunta Regionale.
I membri della Commissione eleggono a maggioranza il presidente
scegliendolo tra i componenti di cui alla lett. a) nonche' il vice -
presidente.
Per la validita' delle riunioni della Commissione in prima
convocazione e' necessaria la presenza di almeno meta' dei suoi componenti. In
seconda convocazione la riunione e' valida con la presenza di almeno sei
componenti.
Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei
presenti. In caso di parita' dei voti prevale quello del presidente.
ARTICOLO 9
La Commissione Regionale per l' Artigianato dura in carica cinque anni.
Essa e' composta:
a) - dai presidenti delle Commissioni Provinciali per l'
artigianato;
b) - da tre rappresentanti della Regione nominati dal Consiglio Regionale con voto limitato ad uno;
c) - da cinque esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni
artigiane piu' rappresentative a struttura nazionale operanti nella regione da
almeno tre anni e nominati dal Presidente della Giunta Regionale in rapporto al
grado di rappresentativita' delle organizzazioni medesime e comunque in ragione
di almeno uno per ciascuna di esse.
I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno a maggioranza
il presidente ed il vice presidente della Commissione.
Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria in
prima convocazione la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti. In
seconda convocazione la riunione e' valida con la presenza di almeno quattro
componenti.
Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei
presenti. In caso di parita' dei voti prevale quello del presidente.
Capo IV Albo provinciale e
sezione separata - Istituzione - Iscrizione all' albo e sue modificazioni.
ARTICOLO 10
Sono istituiti:
a) - l' albo provinciale delle imprese artigiane al quale sono
tenute ad iscriversi tutte le imprese che hanno i requisiti di cui agli artt.
2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e che svolgono la loro attivita'
nell' ambito della provincia;
b) - la sezione separata dell' albo provinciale delle imprese
artigiane alla quale sono iscritti a domanda i consorzi e le societa'
consortili, che abbiano sede legale nel territorio della provincia, costituti
esclusivamente tra imprese artigiane.
Le imprese gia' iscritte nell' albo di cui all' art. 9 della legge
25 agosto 1956, n. 860, sono di diritto iscritte nell' albo provinciale delle
imprese artigiane di cui al primo comma, lett. a), all' atto dell' entrata in
vigore della presente legge senza alcuna altra formalita'. Le imprese che
svolgono la loro attivita' in settori dell' artigianato artistico, tradizionale
e dell' abbigliamento su misura di cui all' art. 4, lett c), della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono anche riportate in apposito elenco a cura della Commissione Provinciale.
La Giunta Regionale, sentita la Commissione Regionale per l'
Artigianato e su proposta del competente Assessore, definisce l' organizzazione interna dell'
albo ai fini della classificazione economica e giuridica delle imprese, dei
consorzi e delle societa' consortili ed
impartisce direttive in merito alla
tenuta e gestione dell' albo medesimo e della sua separata sezione nonche' in
merito al coordinamento ed allo svolgimento delle attivita' di documentazione,
indagine e rilevazione statistica delle attivita' artigianali regionali.
ARTICOLO 11
Chiunque, sia individualmente che in societa' con altri, intenda
esercitare personalmente, professionalmente ed in qualita' di titolare una
impresa artigiana ai sensi dell' art. 2
della legge 8 agosto 1985, n. 443, per lo svolgimento dell' attivita' di cui
all' art. 3 e nei limiti dimensionali di cui all' art. 4 della medesima legge
e' tenuto a richiedere l' iscrizione all' albo delle imprese artigiane.
Ai sensi e per gli effetti dell' art. 5, comma secondo, della
legge 8 agosto 1985, n. 443, la domanda di iscrizione all' albo e le successive
denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui agli artt. 47
e segg. del Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
Sono di competenza dei Comuni gli atti di istruzione e
certificazione ai fini dell' iscrizione all' albo delle imprese artigiane così
come stabilito nell' art. 63, comma quarto, lett. a), del DPR 24- 7- 1977, n.
616.
L' impresa, prima di fare domanda alla Commissione Provinciale per
l' Artigianato per l' iscrizione all' albo, e' tenuta a richiedere al Comune
nel cui territorio esercita la sua attivita' il rilascio delle certificazioni
di cui all' art. 63, quarto comma, lett. a), del DPR 24- 7- 1977, n. 616.
Il Comune effettua l' istruttoria in base ai propri ordinamenti e
rilascia le certificazioni richieste.
ARTICOLO 12
Alla domanda di iscrizione all' albo, da redigersi in doppio
originale e copia, deve essere allegata la certificazione rilasciata dal Comune
ai sensi del quinto comma del precedente articolo nonche' ogni altro documento
che l' impresa ritenga utile per l' esatta individuazione della propria
attivita' professionale.
Le societa' regolarmente costituite devono allegare domanda, oltre
i documenti di cui al precedente comma, anche copia autentica dell' atto
costitutivo e dello statuto.
La domanda di iscrizione con la relativa documentazione deve
essere presentata direttamente ovvero inoltrata mediante raccomandata con
avviso di ricevimento alla competente Commissione Provinciale per l'
Artigianato entro e non oltre giorni quindici decorrenti dall' inizio dell'
attivita' se si tratti di imprese individuali ovvero dalla stipula dell' atto
costitutivo e dello statuto se si tratti di societa' regolarmente costituite ai
sensi di legge.
Successivamente alla domanda, le societa' regolarmente costituite
devono trasmettere alla Commissione
Provinciale per l' Artigianato gli atti omologati e pubblicati a norma di legge
nonche' il certificato di iscrizione nel registro delle imprese entro e non
oltre giorni quindici decorrenti dalla
iscrizione medesima.
Qualora la documentazione sia inoltrata con raccomandata con
ricevuta di ritorno fa fede, ai fini del decorso del termine di cui ai
precedenti commi, la data di spedizione risultante dal timbro postale e dalla
ricevuta della raccomandata.
ARTICOLO 13
Qualora la domanda di iscrizione all' albo venga presentata
direttamente alla Commissione, copia della domanda con indicazione della data
di presentazione deve essere subito rilasciata all' impresa richiedente.
La Commissione potra' svolgere tutti gli accertamenti, anche
diretti, che ritenga opportuno circa il possesso, da parte dell' impresa
richiedente, dei requisiti prescritti dalla legge per l' iscrizione all' albo
delle imprese artigiane.
La Commissione Provinciale per l' Artigianato e' tenuta a a
decidere ed a notificare la relativa decisione all' impresa interessata entro
sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda. La mancata
comunicazione della decisione entro tale termine vale come accoglimento della
domanda stessa.
Gli effetti dell' iscrizione all' albo decorrono dalla data della
delibera della Commissione ovvero dalla scadenza del termine di cui al
precedente comma, qualora sia mancata la decisione della Commissione medesima.
Il certificato di iscrizione all' albo deve essere esposto nella sede dell' impresa
e deve comunque essere esibito ad
ogni richiesta degli organi addetti alla
vigilanza.
ARTICOLO 14
Ogni modificazione intervenuta nello stato di fatto e di diritto
delle imprese artigiane deve essere
riportata nell' albo.
La relativa domanda deve essere presentata entro quindici giorni
dal verificarsi della modificazione.
Si applicano a tal fine gli artt. 11, 12 e 13 della presente legge salvo quanto
disposto dal successivo comma.
Per le societa' legalmente costituite il termine di giorni
quindici decorre dalla data in cui i relativi atti modificativi dell' atto
costitutivo e/ o dello statuto sociale vengono redatti nelle forme di legge; la
societa' interessata e' pero' tenuta a trasmettere successivamente gli atti
omologati e pubblicati a norma di legge nonche' il certificato di iscrizione
nel registro delle imprese entro e non oltre quindici giorni dall' iscrizione medesima.
ARTICOLO 15
Le imprese artigiane iscritte all' albo che cessano l' attivita'
ovvero perdano i requisiti di legge sono
tenute a chiedere la cancellazione dall' albo della presente legge salvo
quanto disposto dai successivi commi.
La domanda di cancellazione dall' albo deve essere presentata
dalle imprese individuali alla competente Commissione Provinciale entro e non
oltre quindici giorni decorrenti dalla data in cui si e' verificata la
cessazione dell' attivita' o si sono
perduti i requisiti di legge e dalle societa' legalmente costituite entro
e non oltre quindici giorni decorrenti dalla in cui viene deliberato lo
scioglimento o la liquidazione della societa' medesima.
Dalla data delle delibera della Commissione cessano gli effetti
relativi alla condizione di impresa artigiana.
Capo V Dell' iscrizione dei
consorzi e societa' consortili nella sezione separata dell' albo.
ARTICOLO 16
I consorzi e le societa' consortili, anche in forma di
cooperativa, di cui all' art. 6, commi primo e secondo, della legge 8 agosto
1985, n. 443, sono iscritti a domanda nella separata sezione dell' albo provinciale
delle imprese artigiane con indicazione per ciascuno di essi delle imprese che
lo compongono.
La domanda, redatta in doppio originale ed una copia semplice, con
allegati copia autentica dell' atto costitutivo e dello statuto, deve essere
presentata direttamente o spedita per posta mediante raccomandata con ricevuta
di ritorno alla Commissione Provinciale per l' Artigianato nel cui territorio
il consorzio o la societa' consortile hanno la sede legale.
Qualora la domanda sia inoltrata mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno fa fede la data di spedizione risultante dal timbro
postale.
La Commissione rilascia o spedisce al consorzio o alla societa'
consortile copia della domanda con indicazione della data di presentazione o di
ricevimento.
La copia della domanda rilasciata dalla Commissione Provinciale
per l' Artigianato deve essere esposta presso la sede del consorzio o della
societa' consortile e deve comunque essere esibita ad ogni richiesta degli
organi addetti alla vigilanza.
I consorzi o le societa' consortili anche in forma di cooperativa
sono tenuti a trasmettere successivamente alla domanda gli atti omologati e
pubblicati a norma di legge nonche' il certificato di iscrizione nel registro
delle imprese entro e non oltre quindici giorni dall' iscrizione medesima.
ARTICOLO 17
La Commissione Provinciale per l' Artigianato potra' svolgere
tutti gli accertamenti, anche diretti, che ritenga opportuno circa il possesso
dei requisiti richiesti per l' iscrizione dei consorzi e delle societa' consortili
nella separata sezione del' albo ed e' tenuta a comunicare la relativa
decisione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al sesto
comma del precedente articolo.
In ogni caso, gli effetti costitutivi dell' iscrizione nella
separata sezione dell' albo decorrono dalla data della delibera della
Commissione ovvero dalla scadenza del termine di cui al primo comma qualora sia
mancata la decisione della Commissione
medesima.
Il certificato di iscrizione nella separata sezione dell' albo deve
essere esposto nella sede del consortile e deve
comunque essere esibito ad ogni richiesta degli organi addetti alla
vigilanza.
ARTICOLO 18
Ogni modificazione intervenuta nello stato di fatto e di diritto
dei consorzi e delle societa' consortili gia' iscritti a domanda nella separata
sezione dell' albo e' riportata nella separata sezione medesima.
I consorzi e le societa' consortili sono tenuti a trasmettere
successivamente gli atti modificativi omologati e pubblicati a norma di legge
nonche' il certificato di iscrizione nel registro delle imprese entro e non
oltre trenta giorni dall' iscrizione medesima.
I consorzi e le societa' consortili gia' iscritti a domanda nella
separata sezione dell' albo sono altresì tenuti a comunicare ogni
variazione che intervenga nell' elenco
dei soci entro e non oltre quindici giorni dalla cancellazione dei vecchi soci
o dall' iscrizione di nuovi soci nel libro sociale.
Capo VI Del procedimento di
verifica degli iscritti e della revisione dell' albo
ARTICOLO 19
Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli
artt. 2, 3, e 4 della legge 8 agosto
1985, n. 443, la Commissione Provinciale
puo' disporre accertamenti di ufficio.
Qualora dagli accertamenti risulti la mancanza di uno o piu' dei
requisiti di cui al precedente comma o la modificazione intervenuta nello stato
di fatto e di diritto in violazione del disposto di cui all' art. 14 della
presente legge, la Commissione Provinciale e' tenuta a farne contestazione
scritta all' impresa interessata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno
o mediante notifica nelle forme di legge.
L' impresa, entro e non oltre giorni trenta dal ricevimento o
dalla notifica della contestazione, ha facolta' di prendere visione degli atti
e documenti che la riguardano, di estrarne copia e di depositare presso la
segreteria della Commissione atti e memorie difensive e chiedere altresì di
essere sentita.
La decisione della Commissione, previa audizione dell' impresa se
richiesta, deve intervenire nei trenta giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al precedente comma.
ARTICOLO 20
La Commissione Provinciale per l' Artigianato e' tenuta a disporre
accertamenti di ufficio nell' ipotesi di cui all' art. 7, comma quarto, della
legge 8 agosto 1985, n. 443.
Qualora dagli accertamenti risulti confermata la mancanza di uno o
piu' dei requisiti di legge per l' iscrizione all' albo delle imprese
artigiane, la Commissione Provinciale e' tenuta a farne contestazione scritta
all' impresa interessata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o
mediante notifica nelle forme di legge.
Si applicano altresì i commi terzo e quarto del precedente
articolo.
Ove invece risulti confermato il possesso dei requisiti di legge
ovvero risultino modificazioni nello stato di fatto e di diritto disposte in
violazione dell' art. 14 della presente legge senza pero' che siano venuti meno
i requisiti per l' iscrizione all' albo delle imprese artigiane, la Commissione
Provinciale e' ugualmente tenuta a deliberare entro sessanta giorni dall'
inizio della procedura di accertamento di ufficio.
ARTICOLO 21
Ai sensi e per gli effetti dell' art. 7, comma terzo, della legge
8 agosto 1985, n. 443, la Commissione Provinciale per l' Artigianato effettua ogni trenta mesi la revisione di ufficio delle imprese iscritte all' albo.
Sono di competenza dei Comuni gli atti di istruzione e rilevazione
per la revisione dell' albo delle imprese artigiane così come stabilito nell'
art. 6 del DPR 23/ 10/ 1956, n. 1202.
La Commissione Provinciale invia ai singoli Comuni, tre mesi prima
della scadenza del termine di cui al primo comma, l' elenco delle imprese
artigiane iscritte all' albo che risultino esercenti la loro attivita' nel
Comune medesimo. Inoltre la Commissione Provinciale puo' anche interpellare le
associazioni di categoria.
Il Sindaco, entro due mesi dal ricevimento dell' elenco, trasmette
alla Commissione le notizie occorrenti per la conferma della iscrizione o per
la cancellazione dall' albo delle singole imprese.
Capo VII Albo provinciale e registro
ditte. Collegamenti funzionali – Ricorsi
ARTICOLO 22
La Commissione Provinciale e' tenuta a trasmettere alla Camera di
Commercio per l' iscrizione nel registro ditte:
- la domanda di iscrizione all' albo e le successive denunce di
modifica e/ o di cessazione entro e non oltre giorni quindici dal loro
ricevimento per l' annotazione di cui all' art. 5, comma secondo, della legge 8
agosto 1985, n. 443;
- il certificato dal quale risulti l' iscrizione, la cancellazione
o la modifica dello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte all'
albo entro quindici giorni dal relativo adempimento.
A cura della Commissione deve altresì essere sempre data
comunicazione al Comune competente per territorio di ogni iscrizione,
cancellazione e/ o modifica intervenuta nello stato di fatto e di diritto delle
imprese iscritte all' albo.
ARTICOLO 23
Tutte le decisioni della Commissione Provinciale per l'
Artigianato in tema di iscrizione, cancellazione e modificazione dello stato di
fatto e di diritto delle imprese iscritte all' albo vanno comunicate all'
impresa interessata ed ai soggetti indicati nell' art. 7, comma quarto e
quinto, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per le finalita' ivi previste.
La comunicazione della decisione ai soggetti interessati va fatta
mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno o mediante notifica nelle forme di legge.
Avverso le decisioni prese dalla Commissione Provinciale per l'
Artigianato in tema di iscrizioni, cancellazioni e/ o modifiche e' ammesso
ricorso alla Commissione Regionale per l' Artigianato dall' impresa interessata
e dai soggetti indicati nell' art. 7, commi quarto e quinto, della legge 8
agosto 1985, n. 443, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla
comunicazione della decisione come previsto nel precedente comma.
E' data facolta' ai ricorrenti di prendere visione degli atti e
dei documenti che li riguardano e di
estrarne copia.
La decorrenza dei termini previsti nel terzo comma e' sospeso di
diritto dal 1o agosto al 15 settembre di ogni anno e riprende a decorrere dalla
fine della sospensione; qualora la decorrenza abbia inizio durante il periodo
di sospensione, l' inizio stesso e' differito alla fine del detto periodo.
La Commissione Regionale per l' Artigianato decide sui ricorsi in
via definitiva entro sessanta giorni dal loro ricevimento.
Avverso le decisioni della Commissione Regionale per l'
Artigianato e' ammesso ricorso al tribunale competente per territorio ai sensi
dell' art. 7, ultimo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.
TITOLO I Delle Commissioni
Provinciali e Regionale: organizzazione e funzionamento. Capo VIII Delle
sanzioni amministrative
ARTICOLO 24
Le sanzioni amministrative di cui all' art. 5, ultimo comma, della
legge 8 agosto 1985, n. 443, sono inflitte con riferimento alle
fattispecie seguenti e nei limiti minimi
e massimi ivi indicati:
1) - adozione da parte di imprese e/ o consorzi e/ o societa'
consortili, non iscritti all' albo e non aventi i requisiti per l' iscrizione,
di denominazione di ditta, insegna o marchio in cui ricorrano o compaiano
riferimenti all' artigianato: minimo L. 1.666.000 - massimo L. 5.000.000.
2) - adozione da parte di imprese e/ o consorzi e/ o societa'
consortili, non iscritti all' albo ma aventi i requisiti per iscriversi, di
denominazione di ditta, insegna o marchio in cui ricorrano o compaiano
riferimenti all' artigianato: minimo L. 600.000 - massimo L. 1.800.000.
3) - omessa richiesta di iscrizione all' albo da parte delle
imprese aventi i requisiti per l' iscrizione medesima: minino L. 300.000 –
massimo L. 900.000.
4) - denunce non veritiere relativamente a quanto previsto dall'
art. 12 della presente legge: minimo L. 300.000 - massimo L. 900.000.
5) - dichiarazioni false e/ o non veritiere relativamente a quanto
previsto dall' art. 14 della presente legge: minimo L. 600.000 – massimo L.
1.800.000.
6) - omessa comunicazione alla Commissione Provinciale da parte di
consorzi e/ o societa' consortili gia' iscritti a domanda nella separata
sezione dell' albo e da parte delle singole imprese artigiane della perdita dei
requisiti che legittimano l' iscrizione all' albo medesimo: minimo L. 1.200.000
- massimo L. 3.600.000.
7) - omessa presentazione alla Commissione Provinciale da parte
dei consorzi e/ o societa' consortili gia' iscritti a domanda nella separata
sezione dell' albo e da parte delle singole imprese artigiane della domanda di
cancellazione per cessazione dell' attivita': minimo Lire 600.000 - massimo L.
1.800.000.
ARTICOLO 25
Sono addetti al controllo sull' osservanza delle disposizioni per
la cui violazione e' prevista nella presente legge una sanzione amministrativa
ed ai relativi accertamenti, le Commissioni Provinciali per l' Artigianato ed i
Comuni i quali vi provvedono nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, nonche' ai sensi dell' art. 13, quarto comma, della
citata legge, anche gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
Le somme corrisposte a titolo di sanzione amministrativa sono
introitate dalla tesoreria regionale in apposito capitolo di bilancio.
I rapporti di cui all' art. 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689, redatti dai soggetti indicati nel primo comma sono trasmessi all' Ufficio
Regionale del Contenzioso esistente in ogni capoluogo di provincia per l'
istruttoria e l' emanazione dei relativi provvedimenti nel rispetto delle
procedure di cui alla medesima legge 24 novembre 1981, n. 689.
TITOLO II Disposizioni
transitorie e finanziarie al titolo primo Capo I Disposizioni transitorie al
titolo primo
ARTICOLO 26
E' concesso a tutte le imprese il termine di giorni 365 decorrente
dall' entrata in vigore della presente legge per adeguare e/ o conformare e/ o
regolarizzare la loro posizione in relazione alle disposizioni della legge 8
agosto 1985, n. 443, e della presente legge senza che siano applicate le
sanzioni amministrative.
CAPO II Disposizioni finanziarie
al titolo primo
ARTICOLO 27
Ai componenti le Commissioni Provinciali e Regionale per l'
Artigianato e' attribuito un gettone di presenza per ogni giorno di seduta
nella misura e con le modalita' stabilite dall' art. 4 della legge regionale 12
agosto 1981, n. 45, e sue successive modifiche ed integrazioni.
Il trattamento previsto dal comma precedente e' aumentato per il
Presidente e per il Vice Presidente rispettivamente del 50% e del 30%.
Le relative spese sono imputate al capitolo 0001360 del bilancio
del corrente esercizio finanziario avente ad oggetto: " Spese per
consulenze e per gettoni di presenza, indennita' di missione e rimborso spese
di viaggio. Art. 7 lr 12/ 8/ 1981, n. 45".
ARTICOLO 28
Dalla data di entrata in vigore della presente legge i diritti di
segreteria dovuti dagli imprenditori artigiani ai sensi della legge 27 febbraio
1978, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni per iscrizioni nell' albo
delle imprese artigiane e per il rilascio di certificazioni di competenza delle
Commissioni Provinciali per l' Artigianato spettano alla Regione e sono
riscossi secondo le modalita' che saranno stabilite dalla Giunta Regionale.
Le somme riscosse ai sensi del primo comma saranno introitate in
un apposito capitolo iscritto nello stato di previsione delle entrate del
bilancio regionale: " Proventi derivanti dai diritti di segreteria per la
tenuta dell' albo delle imprese artigiane e per il rilascio delle relative certificazioni".
ARTICOLO 29
Tutte le spese per l' organizzazione ed il funzionamento delle
Commissioni Provinciali e Regionale per l' Artigianato fanno carico ai
corrispondenti capitoli del bilancio regionale.
TITOLO III Delle elezioni degli imprenditori
artigiani Capo I Disposizioni generali
ARTICOLO 30
Per le elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni
Provinciali ai sensi dell' art. 10, commi terzo e quinto, della legge 8 agosto
1985, n. 443, si osservano le norme di cui alle disposizioni seguenti.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla vigente
legislazione statale in materia di elezioni nei comuni con popolazione
superiore a cinquemila abitanti.
ARTICOLO 31
L' elezione dei componenti la Commissione Provinciale per l' Artigianato
di cui all' art. 8, lett. a), della legge 8 agosto 1985, n. 443, e' fatta a
scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ed ha luogo in unico giorno
di domenica e non oltre la scadenza del termine di durata in carica della
Commissione.
Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto e terminano alle
ore venti.
Gli artigiani iscritti nell' albo di una Commissione concorrono
tutti egualmente all' elezione di ogni componente la Commissione medesima.
Il Presidente della Giunta Regionale, sentiti i presidenti delle
Commissioni Provinciali e Regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nel
Bollettino Ufficiale della Regione, indice le elezioni degli imprenditori
artigiani di cui all' art. 10 ultimo comma della legge 8 agosto 1985, n. 443 e ne
fissa la data, unica per tutta la regione.
La pubblicazione nel bollettino regionale tien luogo ad ogni
effetto di legge di ogni altra forma di pubblicita' che sia prevista da leggi o
regolamenti in materia.
Sara' comunque data la massima diffusione alla data fissata per le
elezioni mediante avviso da darsi per iscritto, ed eventualmente anche a mezzo
stampa e manifesti, alle associazioni di categoria e di patronato degli
artigiani ed ai consorzi e cooperative di imprese artigiane.
Qualora per sopravvenute esigenze di forza maggiore non possa
darsi luogo alle elezioni per la data fissata, il Presidente della Giunta
Regionale, sentiti i presidenti delle Commissioni Provinciali e Regionale per
l' Artigianato puo', con proprio decreto da notificarsi ai presentatori delle
liste ed agli altri interessati, disporre il rinvio delle elezioni anche oltre
il termine di cui al primo comma.
Detto rinvio non puo' superare il termine di quarantacinque giorni
fermo restando in ogni caso i termini per l' attuazione delle operazioni non
ancora compiute.
Le operazioni gia' compiute rimangono valide eccettuate quelle
successive all' insediamento del seggio.
La nuova data viene fissata dal Presidente della Giunta Regionale
sentiti i Presidenti delle Commissioni Provinciali e Regionale nei modi
previsti dai precedenti commi.
CAPO II Della presentazione delle
candidature
ARTICOLO 32
La lista dei candidati per ogni Commissione deve essere presentata
da un minimo di 100 (cento) sino ad un massimo di 150 (centocinquanta) elettori
o da un minimo di 150 (centocinquanta) ad un massimo di 225
(duecentoventicinque) elettori a seconda che la Commissione cui la lista si
riferisce abbia un numero di artigiani iscritti nell' albo inferiore o
superiore a 10.000.
I presentatori devono essere elettori iscritti nell' albo delle
imprese artigiane e la loro firma deve essere autenticata nei modi di legge.
Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione
di presentazione di lista.
Nessuna lista puo' comprendere un numero di candidati superiore a
quella dei componenti da eleggere, ne' inferiore ad un terzo.
Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome luogo e
data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione
progressiva secondo l' ordine di presentazione.
Con la lista devesi anche presentare:
1) - un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice
esemplare;
2) - la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni
candidato;
3) - il certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune
di residenza di ogni candidato;
4) - il certificato di iscrizione all' albo delle imprese
artigiane di ogni candidato;
5) - l' indicazione di due delegati che hanno facolta' di
designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l' Ufficio Elettorale
Provinciale di cui al successivo art. 34; le designazioni da parte dei delegati
debbono essere fatte per iscritto e la loro firma deve essere autenticata nei
modi di legge.
La lista e gli allegati devono essere presentati all' Ufficio Elettorale
Provinciale entro e non oltre le ore 12 dal 35o al 33o giorno, anche se
festivi, precedenti la data delle elezioni.
Il presidente dell' Ufficio Elettorale Provinciale o chi lo
sostituisce rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il
giorno e l' ora della presentazione.
ARTICOLO 33
Sono elettori tutti gli artigiani iscritti nelle liste elettorali
predisposte dalle competenti Commissioni provinciali dell' Artigianato.
Sono eleggibili tutti i titolari di imprese artigiane iscritti
nelle liste di cui al precedente comma e nelle liste elettorali del comune di
residenza ed operanti da almeno tre anni all' atto della presentazione della
lista.
Per l' accertamento della decorrenza del triennio si ha riguardo
esclusivamente alla data di iscrizione del candidato nell' albo provinciale
delle imprese artigiane.
Ogni elettore puo' votare solo nel seggio ove e' compreso il
comune nelle cui liste elettorali e' iscritto.
Egli deve intervenire personalmente e vota, a scrutinio segreto,
per non piu' di tre nominativi scelti in una medesima lista.
La Commissione Provinciale, nei quindici giorni successivi alla
data di pubblicazione sul Bollettino regionale del decreto di cui all' art. 31,
quarto comma, stabilisce il numero delle
sezioni elettorali di ogni Comune.
La divisione in sezioni e' fatta indistintamente per iscritti
nell' albo di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il
numero di iscritti non sia di regola superiore a 400 ne' inferiore a 100.
Qualora particolari condizioni di lontananza o di viabilita'
rendano difficile l' esercizio del voto, si possono costituire sezioni con un
numero minore di 100 iscritti ma non inferiore a 50.
Qualora gli elettori di un comune siano in numero inferiore a 50
essi sono ammessi a votare nel comune piu' vicino della medesima provincia.
ARTICOLO 34
Con il decreto con cui vengono indette le elezioni, od anche con
separato successivo provvedimento, e' costituito in ogni capoluogo di provincia
un Ufficio Elettorale la cui sede sara' indicata nel decreto medesimo, composto
da quattro funzionari regionali del massimo livello funzionale, operanti negli
uffici regionali di ciascuna provincia, e dal Segretario Generale della Camera
di Commercio.
Con lo stesso decreto e' nominato il Presidente dell' Ufficio
Elettorale.
L' Ufficio Elettorale provinciale, entro il giorno successivo a
quello stabilito per la presentazione delle liste:
a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori,
eliminando quelle che non lo sono;
b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano
facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli
riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che per essere usati
da altre liste possono trarre in errore l' elettore;
c) ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti
di natura religiosa;
d) - elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la
dichiarazione di accettazione o il certificato di iscrizione nelle liste
elettorali di un Comune di cui al comma sesto, nn. 2 e 3 del precedente art.
32;
e) - cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste
presentate in precedenza;
f) - ricusa le liste che contengono un numero di candidati
inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di
candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nomi.
Il delegato di ciascuna lista puo' prendere cognizione entro la
stessa sera delle contestazioni fatte dall' Ufficio e delle modificazioni da
questo apportate alla lista.
L' Ufficio Elettorale Provinciale torna a riunirsi il giorno
successivo alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate
o modificate e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.
L' Ufficio Elettorale resta in carica fino al compimento delle
operazioni elettorali ed alla proclamazione degli eletti.
Alle riunioni dell' Ufficio Elettorale devono essere sempre
presenti almeno tre componenti oltre il segretario; questi, in caso di assenza
o impedimento, e' sostituito dal componente l' ufficio piu' giovane di eta'.
Compete ai componenti l' Ufficio Elettorale un gettone di presenza
per ogni seduta nella misura e con le modalita' di cui all' art. 4 della legge
regionale 12- 8- 81, n. 45 e sue successive modifiche ed integrazioni, oltre le
spese ed indennita' di missione se dovute.
Capo III Della formazione delle
liste elettorali
ARTICOLO 35
La Commissione Provinciale per l' Artigianato iscrive nella lista elettorale
tutti gli artigiani che possedendo i requisiti per essere elettori e non
essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale
attivo sono compresi nell' albo delle imprese artigiane.
La lista, distinta per uomini e donne, deve essere suddivisa per
comune e per ordine alfabetico degli
artigiani ammessi la voto, con l' indicazione delle loro generalita',
residenza, luogo e data di nascita.
Sono elettori anche gli artigiani che fanno parte di societa' o di
altri organismi associativi o consortili tra le imprese artigiane cui
partecipino anche imprese non artigiane così come previsto dalla legislazione
vigente e sempreche' le imprese artigiane siano iscritte all' albo ed in
possesso dei requisiti di legge.
L' artigiano che sia iscritto all' albo sia come titolare di
impresa che come socio di altra impresa sara' iscritto nella lista elettorale
una sola volta.
Nella lista non possono essere iscritti coloro che non sono
elettori ai sensi dell' art. 2 del DPR 20- 3- 67, n. 233 e coloro che per
qualsiasi motivo sono stati cancellati dall' albo delle imprese artigiane.
ARTICOLO 36
La lista elettorale viene depositata presso la segreteria della
Commissione e dell' avvenuto deposito viene dato avviso alle imprese artigiane
con manifesto da affiggersi nell' albo dei Comuni della Provincia e in altri
luoghi pubblici con invito alle categorie interessate a prendere visione della
lista elettorale entro e non oltre giorni 15 decorrenti dalla data di pubblicazione del manifesto.
Il ricorso alla Commissione Regionale contro le decisioni della
Commissione Provinciale potra' essere
proposto da chiunque vi abbia interesse entro e non oltre giorni 15
successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma.
All' aggiornamento della lista elettorale ed alle conseguenti
variazioni in conseguenza di nuove iscrizioni o cancellazioni si procede entro
il 30 marzo ed il 30 settembre di ogni anno.
Per gli effetti del precedente comma, la mancata iscrizione nella
lista o la cancellazione dalla lista medesima deve essere comunicata con
raccomandata con ricevuta di ritorno all' interessato il quale puo' proporre
ricorso alla Commissione Regionale per l' artigianato entro e non oltre il
termine perentorio di giorni 30 dal ricevimento della comunicazione di
esclusione.
In caso di elezioni, all' aggiornamento della lista elettorale ed
alle sue variazioni si procede entro il quarantesimo giorno precedente quello
delle elezioni.
Le copie della lista elettorale devono essere autenticate dal
presidente della Commissione Provinciale per l' Artigianato.
Capo IV Del procedimento
elettorale: attribuzioni dei Comuni
ARTICOLO 37
L' organizzazione e lo svolgimento delle operazioni elettorali e
l' esercizio della funzione di vigilanza sulle operazioni medesime sono
demandate ai Comuni.
Tutte le spese sostenute dai Comuni per l' organizzazione e lo
svolgimento delle operazioni elettorali sono a carico della Regione e saranno
rimborsate in conformita' alla presente legge.
In ciascuna sezione elettorale e' costituito un seggio elettorale
composto da un presidente, da quattro scrutatori dei quali uno, scelto dal
presidente, assume le funzioni di vice - presidente, e da un segretario.
Ai componenti i seggi elettorali spettano i compensi stabiliti
dalla vigente legislazione statale per le elezioni amministrative.
Il presidente e' nominato dal Sindaco tra i dipendenti comunali
aventi una qualifica funzionale non inferiore all' ottava.
Gli scrutatori sono nominati dal Sindaco tra gli artigiani
residenti nel Comune ed iscritti nella lista elettorale purche' non candidati e
tra i dipendenti del Comune medesimo; qualora cio' non sia possibile gli
scrutatori sono scelti tra gli elettori del Comune anche non artigiani.
Il segretario del seggio elettorale e' nominato dal presidente del
seggio medesimo.
ARTICOLO 38
Entro il ventesimo giorno precedente quello delle elezioni, il
Presidente della Commissione Provinciale per l' Artigianato trasmette ai
Sindaci dei Comuni sedi di sezioni elettorali:
a) - la lista degli elettori di ogni sezione elettorale in duplice
copia;
b) - un congruo numero di manifesti con le liste dei candidati da
affiggersi nei principali luoghi pubblici;
c) - i certificati elettorali;
d) - l' elenco dei delegati autorizzati a designare i
rappresentanti di lista presso i seggi elettorali.
Il certificato elettorale indica le generalita' dell' elettore, il
giorno, il luogo e l' ora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a
cura del Presidente del seggio elettorale all' atto dell' esercizio di voto.
Qualora non sia stato fatto dalla Commissione Provinciale, il
luogo della votazione viene indicato sul certificato elettorale a cura del
Comune.
ARTICOLO 39
Entro il decimo giorno precedente quello delle elezioni, la
Regione trasmette ai Sindaci dei Comuni sedi di seggi elettorali per la
consegna ai presidenti dei seggi elettorali medesimi:
a) - il pacco sigillato delle schede per la votazione;
b) - il plico sigillato con il bollo della sezione;
c) - il pacco contenente il materiale di cancelleria;
d) - tre copie delle liste degli elettori della sezione
autenticate in ciascun foglio dal Presidente della Commissione Provinciale, di
cui una da affiggersi nella sala dell' elezione durante il corso delle
operazioni elettorali per la consultazione da parte degli elettori;
e) - tre copie del manifesto recante le liste dei candidati delle
quali una deve restare a disposizione dell' ufficio elettorale e le altre
devono essere affisse nella sala dell' elezione durante il corso delle
operazioni elettorali per la consultazione da parte degli elettori.
ARTICOLO 40
Tra il quindicesimo ed il quinto giorno precedente quello della
votazione, il Sindaco:
a) - istituisce i seggi elettorali in numero pari alle sezioni
elettorali assegnate al Comune;
b) - nomina il presidente e gli scrutatori dei seggi e ne notifica
la nomina agli interessati;
c) - comunica alla Commissione Provinciale per l' Artigianato ed
alla Regione Puglia - Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato – Settore
Artigianato - la costituzione dei seggi elettorali, la loro ubicazione e le
generalita' dei loro componenti;
d) provvede a far consegnare agli elettori residenti nel Comune i
certificati elettorali.
Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato
e' constatata mediante ricevuta dell' elettore o di persona della sua famiglia
o addetto al suo servizio.
Qualora la persona cui fu fatta la consegna non possa o non voglia
rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.
Per gli elettori residenti fuori del Comune, i certificati
elettorali vengono spediti agli interessati con raccomandata con ricevuta di
ritorno come per legge.
Nel giorno precedente le elezioni e prima dell' insediamento del
seggio elettorale, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente del
seggio:
1) - i locali in cui si svolgono le operazioni elettorali;
2) - i plichi di cui al precedente articolo;
3) - l' atto di nomina degli scrutatori;
4) - l' elenco dei delegati autorizzati a designare i
rappresentanti di lista presso i seggi elettorali;
5) - le urne, gli arredi e le cabine occorrenti per la votazione;
6) - il blocco dei fonogrammi.
Capo V Della votazione e dello
scrutinio
ARTICOLO 41
Alle ore sedici del giorno precedente le elezioni, il presidente
costituisce l' ufficio elettorale
chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario.
Qualora tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne
sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione gli elettori presenti
e, ove questi manchino, i presenti nel seggio.
Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli
scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella
sezione.
Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull' appendice di
ciascuna scheda ed appone la sua firma a tergo della scheda stessa.
Terminate le operazioni e redatto il relativo verbale, il
presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente
provvedendo alla custodia del materiale ed alla chiusura della sala mediante
apposizione di appositi sigilli.
Alle ore sette del giorno fissato per la votazione, il presidente
ricostituisce il seggio, riprende le operazioni elettorali, e previa
constatazione dell' integrita' dei sigilli che chiudono il plico che contiene
il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del
numero indicato nel bollo.
Imprime quindi il bollo a tergo di ciascuna scheda riponendole
tutte in apposita cassetta.
Tali operazioni devono essere compiute entro le ore otto. Quindi
il presidente dichiara aperta la votazione.
ARTICOLO 42
La votazione prosegue fino alle ore venti e vengono ammessi a
votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio.
Successivamente il presidente del seggio:
1) - dichiara chiusa la votazione;
2) - accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista
elettorale autenticata dalla Commissione Provinciale per l' Artigianato e lo
dichiara nel verbale;
3) - provvede, unitamente a due scrutatori, a vidimare le due
liste del seggio usate per la votazione che chiude in due plichi sigillati sui
quali appongono le loro firme il presidente ed almeno due scrutatori;
4) - estrae e conta le schede autenticate e non utilizzate per la
votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver
ricevuto la scheda non l' abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza
appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore,
corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;
5) - chiude le schede autenticate e non utilizzate per la
votazione nonche' quelle rimaste nel pacco consegnatogli dal Sindaco in un
plico sul quale appongono la firma il presidente medesimo ed almeno due
scrutatori.
Dell' esecuzione di queste operazioni nell' ordine sopra indicato
se ne fa menzione nel processo verbale nel quale si prendera' anche nota di
tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.
Successivamente il presidente del seggio provvede alla custodia
del materiale vario ed inizia le operazioni di scrutinio.
ARTICOLO 43
Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo
certifica nel verbale.
Il presidente, udito il parere degli scrutatori, si pronuncia in
via provvisoria sopra tutte le difficolta' e gli incidenti che si sollevino
intorno alle operazioni del seggio e sulla nullita' dei voti.
Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati,
anche verbalmente, dei voti contestati, attribuiti o non, e delle decisioni
adottate dal presidente.
Il verbale, redatto in duplice copia, deve essere firmato in
ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale.
Un esemplare del verbale senza allegati sara' depositato nella
segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne visione.
Il presidente, dopo lo spoglio dei voti conta il numero delle
schede e, riscontrato che esso corrisponde al numero dei votanti, le chiude in
un plico sigillato sul quale appongono la loro firma il presidente ed almeno
due scrutatori.
Le schede nulle, quelle dalle quale non risulta alcuna
manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti
devono essere vidimati da almeno due componenti del seggio ed allegati all'
altra copia del verbale che viene chiuso in un plico sigillato col bollo del
seggio elettorale sul quale appongono la firma il presidente ed almeno due
scrutatori.
Il presidente successivamente forma un altro plico con il bollo
della sezione e con il materiale di cancelleria inutilizzato.
ARTICOLO 44
Terminate le operazioni di scrutinio il presidente del seggio
rimette al Sindaco del Comune, affinche' il giorno successivo a quello delle
votazioni provveda a farli consegnare all' Ufficio Elettorale Provinciale di
cui all' articolo 34:
1) - i due plichi sigillati contenenti le liste usate per la
votazione (art. 42, comma secondo, n. 3);
2) - il plico contenente le schede autenticate e non utilizzate
per la votazione nonche' quelle rimaste nel pacco consegnatogli dal Sindaco
art. 42, comma secondo, n. 5);
3) - il plico contenente le schede usate per la votazione (art.
43, comma sesto);
4) - il plico contenente l' esemplare del verbale con i relativi
allegati (art. 43, comma settimo);
5) - il plico contenente il bollo della sezione ed il materiale di
cancelleria residuo (art. 43, comma ottavo).
Il presidente del seggio provvede poi alla consegna dei locali e
dei relativi arredi e scioglie l' adunanza.
Capo VI Della proclamazione degli
eletti
ARTICOLO 45
Il presidente dell' Ufficio Elettorale Provinciale, ricevuti nel
giorno di lunedì successivo alla votazione
o al piu' tardi nella mattinata del martedì successivo i plichi di cui
al precedente articolo e riscontrata la regolarita' dei sigilli, riunisce l'
Ufficio ed apre i soli plichi contenenti l' esemplare del verbale delle
operazioni elettorali (art. 43, settimo comma).
L' Ufficio Elettorale Provinciale attribuisce i voti di lista e/ o
di preferenza che risultassero contestati e si pronuncia su tutti gli incidenti
relativi alle operazioni ad esso affidate.
Quindi il presidente riassume i voti ottenuti da ogni lista e
quelli di preferenza riportati da ogni candidato in tutte le sezioni elettorali
della provincia senza poterne modificare i risultati, salvo per quanto previsto
al precedente comma in ordine all' assegnazione dei voti contestati, e
determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di
ciascun candidato.
La cifra elettorale di una lista e' costituita dalla somma dei
voti validi riportati dalla lista medesima in tutte le sezioni della provincia.
La cifra individuale di ciascun candidato e' costituita dalla
cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
ARTICOLO 46
Per determinare il numero degli eletti in ogni lista, si divide il
totale dei voti validi ottenuti da tutte le liste per il numero dei componenti
la Commissione Provinciale da eleggere " piu' due", ottenendo così il
quoziente elettorale.
Ciascuna lista avra' tanti rappresentanti quante volte il
quoziente elettorale, considerato a cifre intere e senza decimali, risulti
compreso nella cifra elettorale della lista medesima.
Qualora il numero dei rappresentanti da attribuire
complessivamente alle liste risulti superiore a quello dei componenti da
eleggere, le operazioni di cui al comma precedente si ripetono con un nuovo
quoziente ottenuto diminuendo di una unita' il divisore.
Qualora invece, per effetto delle operazioni di cui al precedente
comma, il numero degli eletti da attribuire complessivamente alle varie liste
dovesse risultare inferiore a quello dei componenti la Commissione Provinciale
da eleggere, la differenza sara' attribuita a quelle liste per le quali la
divisione tra i voti di lista validi ed il quoziente elettorale ha dato i
maggiori resti e, in caso di parita' dei resti, alla lista che ha avuto la piu'
alta cifra elettorale.
Stabilito il numero dei componenti assegnati a ciascuna lista, l'
Ufficio Elettorale Provinciale forma la graduatoria generale dei candidati
delle singole liste secondo l' ordine decrescente delle rispettive cifre
individuali.
ARTICOLO 47
Il presidente dell' Ufficio Provinciale Elettorale proclama
eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati
che nell' ordine della graduatoria di cui all' ultimo comma del precedente
articolo hanno riportato le cifre individuali piu' elevate e, a parita' di
cifra, i piu' anziani di eta', e partecipa l' elezione agli interessati.
Nel verbale deve essere altresì riportata la graduatoria generale
dei candidati di cui all' ultimo comma del precedente articolo.
I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle
operazioni dell' Ufficio Elettorale Provinciale.
L' Ufficio Elettorale Provinciale si pronunzia altresì su tutti
gli incidenti relativi alle operazioni
ad esso affidate.
Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle
decisioni adottate, delle eventuali denunzie di cause di ineleggibilita' nei
riguardi degli eletti deve farsi menzione nel processo verbale che, redatto in
triplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da
tutti i componenti l' Ufficio Elettorale Provinciale.
Un esemplare del verbale viene trasmesso al Presidente della
Giunta Regionale per gli adempimenti di sua competenza.
Un altro esemplare viene trasmesso all' Assessorato Industria,
Commercio ed Artigianato - Settore Artigianato.
Il terzo esemplare viene trasmesso alla Segreteria della
Commissione Provinciale per l' Artigianato ed ogni elettore ha diritto di
prenderne conoscenza.
Tutti i plichi di cui all' art. 44 della presente legge vengono
chiusi in un unico plico che, sigillato con la firma del presidente e di almeno
due componenti l' ufficio, viene trasmesso all' ufficio competente per essere
ivi custodito.
Tale plico non puo' in nessun caso essere aperto se non per
disposizione dell' Autorita' Giudiziaria in caso di contestazione.
ARTICOLO 48
Un esemplare del decreto del Presidente della Giunta Regionale con
il quale vengono costituite le Commissioni Provinciali e Regionale per l'
Artigianato e' trasmesso a tutti i componenti delle Commissioni medesime
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Con il medesimo provvedimento viene fissata la data della prima
riunione delle Commissioni Provinciali e Regionale.
Assume la presidenza della Commissione nella prima seduta il
componente che ha riportato il maggior numero di voti nella lista che a sua
volta ha conseguito la cifra elettorale di lista piu' alta e, in caso di
parita' di voti, il piu' anziano di eta'.
Capo VII Delle cause di
ineleggibilita' ed incompatibilita'
ARTICOLO 49
La perdita delle condizioni di eleggibilita' che sopravvengono
anche successivamente alla elezione comporta la decadenza dalla carica di
componente la Commissione Provinciale e Regionale.
Le cause di incompatibilita', sia che esistano al momento della
elezione e sia che sopravvengono successivamente ad essa, comportano la
decadenza dalla carica.
ARTICOLO 50
Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni la
Commissione Provinciale per l' Artigianato, prima di deliberare su qualsiasi
altro oggetto, ancorche' non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare
la condizione degli eletti a norma della presente legge e dichiarare la
ineleggibilita' di essi o la loro decadenza quando sussistano alcune delle
cause previste dalle norme vigenti.
Il componente eletto, per qualsiasi causa cessato dalla carica, e'
sostituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale da quello che
nella medesima lista segue l' ultimo eletto.
Gli altri componenti, per qualsiasi causa cessati dalla carica,
sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta Regionale nel rispetto
delle norme di legge statale e regionale che regolano la composizione della
Commissione Provinciale e Regionale per l' Artigianato.
Titolo IV Disposizioni
transitorie e finanziarie al titolo terzo Capo I Disposizioni transitorie al
titolo terzo
ARTICOLO 51
I certificati e le schede elettorali nonche' il verbale delle
operazioni di voto e di scrutinio ed il bollo dei seggi elettorali devono
essere conformi ai modelli approvati con decreto del Presidente della Giunta
Regionale su proposta dell' Assessore all' Artigianato.
ARTICOLO 52
Le elezioni per il rinnovo delle Commissioni Provinciali per l'
Artigianato in carica saranno indette entro sei mesi dall' entrata in vigore
della presente legge.
Capo II Disposizioni finanziarie
al titolo terzo
ARTICOLO 53
In occasione delle elezioni delle Commissioni Provinciali per l'
Artigianato il personale regionale da
adibire ai servizi elettorali, da indicarsi su proposta dell' Assessore all'
Artigianato, puo' essere autorizzato dalla Giunta Regionale, anche in deroga
alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario fino ad un
massimo individuale di 80 ore mensili per il periodo intercorrente dalla data
di pubblicazione del decreto che indice le elezioni fino al trentesimo giorno
successivo al giorno della consultazione.
ARTICOLO 54
Tutte le spese inerenti all' attuazione delle elezioni delle
Commissioni Provinciali per l' Artigianato di cui al titolo terzo della
presente legge, ivi comprese le competenze spettanti ai componenti dei seggi
elettorali e quelle per la provvista dei relativi materiali, fanno carico al
bilancio regionale.
ARTICOLO 55
Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei
seggi elettorali e quelli rivenienti dai compiti attribuiti ai Comuni e
derivanti dall' attuazione delle elezioni delle Commissioni Provinciali per l'
Artigianato sono anticipati dai Comuni medesimi e sono rimborsati dalla Regione
in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine di tre mesi
dalla data delle elezioni.
La Regione e' tenuta ad erogare ai Comuni nel mese precedente le
elezioni acconti pari al 90% delle spese sulla base di preventivi rimessi dai
Comuni sedi di seggi elettorali.
ARTICOLO 56
L' onere riveniente per l' elezione delle Commissioni provinciali
per l' Artigianato, valutato in L. 1.500.000.000, sara' iscritto al corrispondente capitolo del
bilancio di previsione per il 1988.
Data a Bari, addì 17 gennaio 1988.