ARTICOLO 1
L' art. 5 della LR 19 marzo 1984, n. 14 e' soppresso e sostituito
dal seguente: << Indennita' di fine mandato >>
1. Ai Consiglieri regionali che, dopo l' entrata in vigore della
presente legge, non vengono rieletti nella legislatura immediatamente
successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui
non abbiano ripresentato la loro candidatura, nonche' ai Consiglieri regionali
che cessano dalla carica nel corso della legislatura per incompatibilita' o per
dimissioni, viene liquidata una indennita' di fine mandato nella misura
stabilita dai commi successivi.
2. La misura dell' indennita' e' stabilita, per ogni anno di
effettivo servizio del mandato, in una mensilita' dell' indennita' lorda
stabilita per le funzioni di Consigliere regionale, in godimento nel corso del
mese in cui si verifica la cessazione della carica.
3. Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno
inferiore ai sei mesi non viene computata, mentre quella superiore ai sei mesi
viene considerata anno intero.
4. Il Consigliere che beneficera' della liquidazione dell'
indennita' di fine mandato avra' diritto, nel caso di rielezione in legislature
non immediatamente successive a quella per la quale ha avuto luogo la
liquidazione, alla corresponsione di una indennita' per i mandati successivi.
5. In caso di decesso del Consigliere durante l' esercizio del
proprio mandato, l' indennita' di fine mandato e' erogata ai soggetti di cui
all' art. 14 della LR 14 novembre 1972, n. 13 e successive modificazioni.
6. L' attribuzione dell' indennita' e' disposta dall' Ufficio di
Presidenza entro tre mesi dall' inizio della nuova legislatura o dalla
cessazione del mandato. >>
Data addì, 21
giugno 1989