ARTICOLO 1
1. Con effetto dall' 1/ 1/ 1990, sono abrogate le disposizioni
contenute nell' art. 40 della LR 23 giugno 1980, n. 79, nell' art. 1 della LR
31 agosto 1981, n. 48, nell' art. 19 della LR 19 marzo 1982, n. 13 e nell' art.
2 della LR 6 settembre 1984, n. 43.
2. Ai rimborsi delle minori entrate che risultano per le aziende
interessate dal 1° gennaio 1989 sino
alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto delle
disposizioni abrogate dal comma precedente si provvede con apposito stanziamento
su capitolo di nuova istituzione.
3. Per l' anno 1990, in deroga a quanto previsto dalla LR 19/ 3/
1982, n. 13, la Regione interviene finanziariamente nella gestione dei pubblici
servizi di trasporto locale mediante contributi
di esercizio in misura complessiva non superiore alla quota assegnata
dallo Stato in ciascun anno a carico del Fondo Nazionale Trasporti di cui all'
art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
4. la Giunta procede alla individuazione ed alla esclusione dall'
intervento contributivo dei servizi con scarsa frequentazione e di quelli
concorrenziali di servizi sovvenzionati.
5. Sono sospese, per l' anno 1990, le disposizioni della LR 19/ 3/
1982, n. 13 incompatibili con il rispetto del limite di spesa di cui al terzo
comma del presente articolo.
6. Nelle more della determinazione dei contributi di cui al quarto
comma del presente articolo, la Giunta regionale puo' erogare acconti
utilizzando il 90% dello stanziamento di bilancio per i contributi di
esercizio. Lo stanziamento residuato alla chiusura dell' esercizio e'
riutilizzato nell' esercizio successivo con iscrizione in apposito capitolo di
bilancio.
ARTICOLO 2
1. Negli anni 1989 e 1990 alla Regione e agli Enti da essa
dipendenti e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo.
ARTICOLO 3
1. Agli Amministratori e ai funzionari regionali si applicano le
disposizioni di cui all' art. 24 del DL 2.3.1989, n. 66, coordinato con la
legge di conversione 24/ 4/ 89, n. 144, in quanto compatibili.
ARTICOLO 4
1. L' art. 14 della LR n. 10 del 3 luglio 1989 e' soppresso.
ARTICOLO 5
1. I bilanci delle imprese o loro consorzi nonche' delle societa'
di capitale che ricevono dalla Regione Puglia, sotto qualunque forma (commesse,
rimborso spese, contributi vari, interventi in c/ capitale e in c/ interessi),
contribuzioni superiori a 1.000 milioni devono essere depositati presso l'
Assessorato regionale al Bilancio entro e non oltre 30 giorni dalla data di
avvenuta approvazione da parte dei competenti Organi degli Enti e delle
Imprese, delle Associazioni, dei Consorzi, corredati della documentazione
prevista dalla legge.
Data a Bari, addì
14 ottobre 1989