ARTICOLO 1
1. Entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della
Giunta regionale, in via straordinaria ed urgente, provvede alla costituzione
delle nuove Commissioni provinciali per l' artigianato previste dall' art. 9
della l.r. 17- 1- 1988, n. 2, nominando i componenti di cui al primo comma,
lett. a), del medesimo articolo, sulla base di designazioni delle associazioni
di categoria artigiane operanti nella Regione da almeno tre anni.
2. Contestualmente il
Presidente della Giunta regionale dispone l' avvio ed il completamento delle
procedure per la revisione dell' albo e per effettuare le elezioni ai sensi
della l.r. 17- 1- 1988, n. 2.
3. Qualora le elezioni
non siano effettuate entro e non oltre il termine massimo di sei mesi dalla
loro costituzione, le Commissioni costituite ai sensi del primo comma del
presente articolo si considerano decadute di diritto ed alla gestione dell'
albo e delle altre attivita' si provvede con un commissario straordinario ai
sensi di legge.
ARTICOLO 2
1. Agli oneri finanziari
rivenienti dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi degli
artt. 27 e segg. e 53 e segg. della l.r. 17- 1- 1988, n. 2, con i fondi
stanziati sul cap. 0213030 del bilancio di previsione per il 1990.
Data a Bari, addì 4 maggio 1990