ARTICOLO 1
(Aree soggette a divieto di modificazione)
1. Fino all'
approvazione, ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, del PUTT
(Piano urbanistico territoriale tematico) del " Paesaggio e dei beni
ambientali", quale piano paesistico territoriale, con specifica
considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali, previsto dall' art.
1/bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, e dei relativi piani paesistici delle
diverse aree sub regionali individuate dal PUTT e, comunque, non oltre la data del
31- 12- 1990, e' vietata ogni modificazione
dell'assetto del territorio nonche' qualsiasi opera edilizia nelle
seguenti aree:
a) territori costieri
compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dal confine del demanio
marittimo o dal ciglio piu' elevato sul mare;
b) territori contermini
ai laghi compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dal confine
della linea di battigia;
c) territori compresi nella fascia di 200 metri dal piede
degli argini dei fiumi, torrenti e corsi d' acqua classificati pubblici ai
sensi del TU sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre
1933, n. 1775 e successive integrazioni, nonche' dal ciglio piu' elevato delle
gravine o lame.
I
torrenti, i corsi d' acqua, le gravine o lame di cui al presente articolo
saranno individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita
la competente Commissione consiliare, da emanare entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge;
d) i territori coperti
da boschi o macchia mediterranea, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e
quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento e nelle fasce contermini di 100
metri;
e) i territori
interessati da zone umide incluse nell' elenco di cui al DPR 13 marzo 1976, n.
448 o individuate con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare, da emanare entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge;
f) i territori relativi
alle zone di interesse archeologico;
g) i parchi e le riserve
regionali o comunali nonche' la relativa fascia di protezione esterna prevista
dal piano di istituzione.
ARTICOLO 2
(Interventi ammissibili)
1. Il divieto di cui
al' art. 1 della presente legge non si applica per gli interventi edilizi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro
conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l' aspetto esteriore degli
edifici, nonche' per l' esercizio delle attivita' agro - silvo - pastorali che
non alterino lo stato dei luoghi e che non prevedano costruzioni edilizie. Sono
inoltre consentite opere di forestazione, di taglio colturale, di bonifica, di
consolidamento degli abitati e delle aree interessate da movimenti franosi
nonche' opere di sistemazione idrogeologica, con relativa asportazione di
materiale litoide finalizzata alla stessa sistemazione idrogeologica, sempre
che tali opere siano autorizzate o approvate dagli organi competenti sulla base
di apposito progetto presentato agli organi stessi.
2. L' attivita' edilizia e relative opere di urbanizzazione
nei territori costieri di cui al precedente art. 1 sono consentite nelle zone
" A" e " B" previste dagli strumenti urbanistici.
Nelle
zone " C", nelle aree destinate ad insediamenti turistici,
artigianali ed industriali sono consentiti gli interventi previsti in strumenti
urbanistici esecutivi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione) che
risultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nelle aree boscate
od interessate da macchia mediterranea, l' edificazione e' consentita soltanto
nelle radure purche' gli interventi, oltre al rispetto delle condizioni del
precedente comma, consentano una zona di rispetto dal limite del bosco o della
macchia mediterranea di almeno 100 metri.
4. La realizzazione
delle opere pubbliche dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni e
degli enti strumentali statali e regionali puo' essere autorizzata dalla Giunta
regionale, anche in deroga a quanto previsto dall' art. 1 della presente legge,
sulla base di apposito studio di impatto ambientale che approfondisca gli
effetti diretti e indiretti del progetto dell' opera sui diversi fattori quali:
l' uomo, il suolo, la fauna, la flora, l' acqua, l' aria, il paesaggio e previo
parere favorevole del Comitato urbanistico regionale.
5, Lo studio di impatto
ambientale deve comprendere:
a) la descrizione
analitica dello stato iniziale del sito e del suo ambiente;
b) la descrizione dell'
opera proposta, considerata specialmente in rapporto alle sue finalita' ed ai riflessi
nella economia locale;
c) le caratteristiche
fisiche dell' insieme del progetto con indicazioni della natura e della
qualita' dei materiali;
d) la descrizione dei
probabili effetti del progetto sull' ambiente, con particolare riferimento alla
popolazione, alla fauna, alla flora, al suolo, all' acqua, all' aria, ai
fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico ed
archeologico, al paesaggio ed alle possibili varie interazioni tra i fattori
stessi.
6. La realizzazione di tutte
le opere e' comunque subordinata al rilascio del nullaosta previsto dall' art.
7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
ARTICOLO 3
(Aree assoggettabili a divieto)
1. Su proposta dell'
Assessore all' Urbanistica ed Assetto del Territorio e sentita la competente
Commissione consiliare, con decreto del Presidente della Giunta regionale
possono essere individuate aree non comprese nell' elenco di cui all' art. 1
della presente legge e di particolare pregio ambientale, considerate come tali
nelle fasi di elaborazione del PUTT del " Paesaggio e dei beni
ambientali", nei quali si applicano le norme della presente legge.
2. Il decreto di cui al
comma precedente, in deroga a quanto previsto dal 2° comma del precedente art.
2, puo' comprendere aree comunque tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti
ed interessate da piani attuativi anche se approvati.
ARTICOLO 4
(Notifica ai proprietari delle aree)
1. La pubblicazione del
decreto di cui al precedente articolo sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, nonche' sull' Albo pretorio del Comune interessato e su non meno di due
quotidiani a maggiore diffusione locale, in uno all' individuazione delle aree
su mappe catastali, costituisce a tutti gli effetti notifica ai proprietari
interessati.
La presente legge e' dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì 11 maggio 1990