ARTICOLO UNICO
1. Ai fini dell'
applicazione dell' art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 e delle norme della
legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 e successive proroghe, fra le attivita'
selvicolturali sono compresi i seguenti interventi:
a) i tagli di utilizzazione
con riserve di matricine dei boschi cedui;
b) i tagli di
avviamento dei boschi cedui al governo in alto fusto;
c) i tagli di
utilizzazione saltuari, da dirado nonche' quelli periodici (tagli intercalari)
dei boschi da alto fusto;
d) i tagli colturali
fitosanitari, di espurgo, di ripulitura, di sfollamento e delle piante
danneggiate dal fuoco, nonche' tutte le altre attivita' selvicolturali previste
ed autorizzate dalle leggi e regolamenti forestali vigenti in materia.
2. Gli interventi di
cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) si attuano nelle forme previste ed
autorizzate dalle legge e regolamenti forestali vigenti in materia e per essi
non e' richiesta, ai sensi dell' art. 1 della legge 8 agosto 1985, n.431, l'
autorizzazione di cui all' art. 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 a
condizione che non alterino l' assetto idrogeologico del territorio.
Data a Bari, addì 15 aprile 1992