ARTICOLO 1
(Stato di previsione dell' entrata)
1. Sono autorizzati l'
accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e
delle tasse, nonche' delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione
per l' anno finanziario 1992, rispettivamente in lire 19.942.628.905.202 e in
lire 26.029.295.292.852, al netto della presunta giacenza di cassa all' inizio
dell' esercizio pari a lire 87.977.651.323, giusta lo stato di previsione delle
entrate annesso alla presente legge.
ARTICOLO 2
(Stato di previsione della spesa)
1. Sono autorizzati per
l' esercizio finanziario 1992 gli impegni e i pagamenti, secondo le leggi in
vigore e secondo le norme contenute negli articoli seguenti, rispettivamente in
lire 19.942.628.905.202 e in lire 26.117.272.944.175, giusta lo stato di
previsione delle spese annesso alla presente legge.
ARTICOLO 3
(Quadro generale riassuntivo)
1. E' approvato il
quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione per l'
esercizio finanziario 1992 allegato alla presente legge.
ARTICOLO 4
(Elenco delle spese obbligatorie)
1. Sono considerate obbligatorie,
ai sensi dell' art. 36 della legge di contabilita' regionale, le spese elencate
nell' allegato alla presente legge.
ARTICOLO 5
(Fondo di riserva di cassa)
1. Il fondo di riserva
del bilancio di cassa e' determinato per l' anno 1992 in lire 1992 in lire
106.431.128.371 ed iscritto al cap. 1110020.
ARTICOLO 6
(Bilancio pluriennale)
1. E' approvato, ai sensi e per
gli effetti dell' art.6 della LR 30 maggio 1977, n. 17 e successive modifiche
ed integrazioni, il bilancio pluriennale per il triennio 1992/ 1994 nelle
risultanze di cui al quadro di previsione delle entrate ed al quadro di
previsione delle spese allegati alla presente legge.
ARTICOLO 7
(Spese continuative o ricorrenti)
1. Le autorizzazioni di
spesa per l' anno finanziario 1992 che regolano attivita' ed interventi di
carattere continuativo o ricorrente e che rinviano le loro determinazioni alla legge
di bilancio sono autorizzate per gli importi indicati in corrispondenza di
ciascun capitolo di spesa iscritto nell' allegato stato di previsione della
spesa stessa.
ARTICOLO 8
(Annualita' a carico del bilancio autonomo)
1. In riferimento all'
art. 9 - seconda comma - della LR 25- 6- 91, n. 5, alla spesa relativa all'
anno 1992 e per gli interessi derivanti dalla moratoria per le annualita' a
carico del bilancio autonomo si fa fronte con lo stanziamento di lire
40.000.000.000 previsto al cap. 1121020 dello stato di previsione della spesa.
ARTICOLO 9
(Fondo globale)
1. E' iscritto nello
stato di previsione della spesa del bilancio 1992 il cap. 1110070 " Fondo
per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione" in settori
di intervento, dotato dello stanziamento di lire 19.000.000.000
2. Lo stanziamento di
lire 17.500.000.000 iscritto al cap. 1110070 e' finalizzato alla dotazione del
disegno di legge, in corso di adozione, sulla imprenditorialita' giovanile.
3. Lo stanziamento di
lire 1.500.000.000 iscritto al capitolo 1110070 e' finalizzato allo sviluppo
dei collegamenti aerei pugliesi (Grottaglie - TA e Foggia).
ARTICOLO 10
(Fondo per residui passivi perenti)
1. Nello stato di
previsione della spesa del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario
1992 e' iscritto apposito fondo al cap. 1110040 finanziato per l' importo di
lire 22.000.000.000 per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini
amministrativi.
2. La gestione del
fondo e' disciplinata dalla normativa di cui all' art. 6 della LR 04- 12- 91,
n. 11.
3. La deliberazione di
cui al 6° comma dell' art.6 della LR 4- 12- 91, n. 11 e' approvata dalla Giunta
regionale su proposta congiunta del Presidente, dell' Assessore al Bilancio e
dell' Assessore competente per materia.
ARTICOLO 11
(Variazioni di bilancio)
1. La Giunta regionale
e' autorizzata, ai sensi dell' art. 43 della LR 30 maggio 1977, n. 17, ad
apportare nel corso dell'esercizio, con
proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle
entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici,
nonche' per l' iscrizione delle relative spese quando queste siano
tassativamente regolate dalla legge.
2. Ogni deliberazione
assunta ai sensi del precedente comma e' trasmessa dalla Giunta al Consiglio
perche' ne prendano conoscenza le competenti Commissioni consiliari.
ARTICOLO 12
(Regolazioni contabili)
1. Tutte le operazioni
contabili compiute in esecuzione dell' autorizzazione dell' esercizio
provvisorio del bilancio di cui alla LR 20 gennaio 1992, n. 4, sono trasferite,
a cura della Ragioneria regionale, sui competenti capitoli del bilancio di
previsione per l'anno finanziario 1992
approvato dalla presente legge.
ARTICOLO 13
(Locazione finanziaria)
1. La Regione Puglia e'
legittimata a utilizzare, per le opere e le forniture di sua competenza, anche
lo strumento della locazione finanziaria, così come definito nell' art. 17
della legge 2- 3- 1976, n.183 " Disciplina dell' Intervento Straordinario
nel Mezzogiorno".
2. Le leggi regionali
che prevedono, a favore di Enti pubblici e di soggetti che per Statuto svolgono
attivita' di pubblico interesse, contributi in conto capitale, sia in unica
soluzione sia in quote annuali, oppure in conto mutuo, per investimenti, in
beni immobili o mobili, possono operare con lo strumento della locazione
finanziaria.
3. In alternativa ai contributi in c/ capitale ed in c/
mutuo, la Regione puo' erogare contributi in c/canone per la locazione
finanziaria fino alla copertura massima del 75% della spesa ritenuta
ammissibile.
A tal
fine e' istituito il Cap. 1010060 " Contributi in c/ canone per locazione
finanziaria" con una previsione di spesa, in termini di competenza e
cassa, pari a lire 2.000.000.000.
ARTICOLO 14
(Sanita')
1. Fermo il disposto
dell' art. 8 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 17, alla liquidazione
delle competenze dovute alle farmacie convenzionate provvede con proprio
decreto il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore regionale alla
Sanita', se delegato, a norma dell' art. 64 della legge regionale di
contabilita' 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I decreti di
liquidazione costituiscono atti di mera esecuzione della deliberazione di
impegno annuale della relativa spesa.
3. Le anticipazioni
mensili da corrispondere agli ospedali classificati, dipendenti da enti
ecclesiastici, a norma dell' articolo 8 delle convenzioni stipulate alla
stregua dello schema tipo approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri dell' 8 luglio 1985, nonche' agli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di natura privata a norma dell' articolo 7 delle
convenzioni stipulate alla stregua dello schema tipo approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 1986, e la corresponsione
delle diarie determinate sono erogate con proprio decreto dal Presidente della
Giunta regionale o dall' Assessore alla Sanita' se delegato.
4. I decreti di
liquidazione costituiscono atti di mera esecuzione ove la Giunta assuma impegno
annuale della relativa spesa.
ARTICOLO 15
(Spese per interventi di sviluppo finanziate con fondi
dello Stato e della Comunita' Europea)
1. Le spese concernenti
interventi di sviluppo finanziate con fondi e risorse finanziarie assegnate
alla Regione dello Stato e dalla Comunita' Europea sono autorizzate per le
destinazioni ed i rispettivi importi previsti sui corrispondenti capitoli del
bilancio 1992.
ARTICOLO 16
(Servizi Sociali)
1. Il fondo regionale
per i servizi socio - assistenziali previsto al cap. 0784010 e' ripartito
secondo le modalita' previste dall'art.
7 della LR 25- 6- 91, n. 5.
2. Le assegnazioni
finanziarie alle UUSSLL della Regione, previste dalla legge regionale 7- 9-
1987, n. 26, per gli interventi socio - assistenziali collegati alla assistenza
psichiatrica, sono disposte con periodicita' annuale.
3. Il patrimonio
immobiliare e mobiliare dell' ONPI e dell' ENAOLI, trasferito alla Regione ai
sensi dell' art. 1 sexies, primo comma, della legge 21 ottobre 1978, n. 641, e
quello del soppresso Ente " Gioventu' italiana" sito in Gallipoli (
LE), trasferito alla Regione ai sensi dell' art. 2, comma secondo e terzo,
della legge 18 novembre 1975, n. 764, utilizzato direttamente per lo
svolgimento di funzioni e servizi socio - assistenziali, e' attribuito in
proprieta' ai Comuni territorialmente competenti, i quali subentrano nei
rapporti attivi e passivi pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni e loro
pertinenze. Alla individuazione dei beni da trasferire e alla determinazione di
criteri e modalita' di trasferimento provvede la Giunta regionale entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta
regionale provvede, altresì, al trasferimento ai Comuni interessati, secondo le
norme previste dall' art. 8 della LR 13 aprile 1988, n. 13 e successive
modificazioni, del personale di ruolo in servizio presso le strutture alla data
di entrata in vigore alla presente legge. La Regione, limitatamente al primo
triennio, assicura ai Comuni interessati la corresponsione di un contributo
annuo almeno pari all' importo dei piani finanziari accreditati per l' anno
1990 in favore dei competenti funzionari delegati, integrato del costo
effettivo del personale trasferito.
ARTICOLO 17
(Edilizia Residenziale)
1. Tutti i contributi
pubblici in conto interessi e in conto capitale, derivanti da impegni
irrevocabili assunti in base a leggi regionali per interventi edilizi, ivi
compreso l' acquisto di alloggi, eseguiti in conformita' a corrispondenti leggi
statali, possono essere erogati agli aventi diritto con prelievo da risorse
finanziarie messe a disposizione dallo Stato per le stesse finalita'.
ARTICOLO 18
(Partecipazione regionale per la promozione di Accordi di
Programma tra Enti locali).
1. La Regione promuove
Accordi di Programma tra gli Enti locali ubicati nelle zone interne e/o
depresse ai sensi dell' art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 "
Ordinamento delle Autonomie locali".
2. Per la
partecipazione regionale, che e' regolata dalla normativa di cui alla LR 16- 5-
85, n. 27 " Testo unificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di
opere e lavori pubblici", e' istituito il seguente capitolo di spesa
1010055 con uno stanziamento di lire 10 miliardi.
ARTICOLO 19
(Enti Strumentali)
1. Nel triennio 1992/
1994 per gli Enti Strumentali valgono gli stessi vincoli richiesti dallo Stato
alla Regione con il decreto legge 17- 3- 92, n.233, art. 29, per il Piano di
risanamento: in particolare, per gli Enti Strumentali e' fatto divieto:
a) di procedere alla
copertura dei posti di ruolo vacanti nelle piante organiche;
b) di iscrivere in
bilancio spese per attivita' discrezionali.
ARTICOLO 20
(Bilancio di previsione dell' Ente Regionale di Sviluppo
Agricolo Pugliese)
1. E' approvato l' allegato
Bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1992 dell' Ente Regionale
di Sviluppo Agricolo Pugliese, nei limiti degli stanziamenti previsti nello
stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
ARTICOLO 21
(Mutui per il risanamento della situazione debitoria della
Regione al 31- 12- 90)
1. In applicazione
della legge regionale " Piano di risanamento della situazione debitoria
della Regione Puglia al 31- 12- 1990", approvata dal Consiglio regionale
con delibera n. 132 del 28 e 29 aprile 1992, nello stato di previsione della
spesa del bilancio regionale 1992 e' iscritta al cap. 0001010, per L.
350.000.000.000, la prima quota del disavanzo finanziario degli esercizi 1989 e
1990 ed al capitolo 1110095 la spesa di lire 150.000.000.000 a titolo di "
Passivita' arretrate al 31- 12- 1990".
2. Le ulteriori quote
di disavanzo e di passivita' arretrate destinate a sanare l' intera situazione
debitoria accertata all' art. 1 della legge regionale di cui al precedente
comma verranno iscritte negli stati di previsione della spesa dei Bilanci 1993
e 1994 in corrispondenza all' ammontare dei pagamenti previsti per i rispettivi
esercizi finanziari dal programma di cui all' art. 2, 3° comma, della suddetta
legge regionale.
3. Al finanziamento
della spesa autorizzata al 1° comma del presente articolo, per l' ammontare
complessivo di L.500.000.000.000, si
provvede mediante la contrazione, entro il 30 settembre 1992, di uno o piu'
mutui di ammortizzazione nel termine massimo di quindici anni al saggio di
interesse variabile non superiore a quello indicato per operazioni della specie
nel Decreto del Ministero del Tesoro che fissa, per il periodo, le condizioni
massime dei mutui agli Enti Locali, come previsto dall' art. 22, 2° comma,
della legge 24 aprile 1989, n. 144.
4. Gli oneri relativi
alle quote di ammortamento per capitali ed interessi dei mutui autorizzati al
precedente comma, previsti in ragione d' anno e per ogni milione di prestito
effettivamente contratto sulla base del coefficiente di lire 162.809, faranno
carico ai bilanci regioni di competenza 1993 e successivi in relazione alle
scadenze delle rate periodiche posticipate.
5. Gli oneri di cui al
comma precedente troveranno copertura mediante vincolo sulle quote annuali di
spettanza regionale del fondo comune di cui all' art. 8 della legge 16- 5- 70,
n. 281 e successive modificazioni, risultante dalle corrispondenti delegazioni
di pagamento rilasciate al Ministero del Tesoro dal Presidente della Giunta
regionale a norma dell' art. 46 della legge regionale di contabilita' 30- 5-
77, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 22
(Autorizzazione contrazione mutuo con la Cassa Depositi e
Prestiti)
1. La Giunta regionale,
a termini del 5° comma, art. 29, DL 17- 03- 92, n. 233, e' autorizzata a
contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti mutuo decennale al tasso di
riferimento praticato dalla stessa Cassa per il consolidamento dell' annualita'
dovuta per l' esercizio finanziario 1991.
2. Al pagamento delle
rate di ammortamento si provvede con le procedure di cui al 5° comma dell' art.
21 della presente legge. A tal fine, e' istituito nel Bilancio per l' esercizio
finanziario 1992 il cap. 1121030 finanziato per l' importo di lire
28.671.000.000.
Data a Bari, addì
29 giugno 1992
ALL. OMISSIS