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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1994
Numero
22
Data
22/06/1994
Abrogato
 
Materia
Controlli amministrativi
Titolo
Norme per l' esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

TITOLO I ORGANIZZAZIONE

TITOLO I ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 1

(Oggetto e titolarita' del controllo)

1. La Regione, ai sensi del primo comma dell' art. 130 della Costituzione e dell' art. 20 dello Statuto, esercita il controllo sugli atti dei Comuni, delle province e degli altri Enti locali.

2. Il controllo di cui al precedente comma 1 e' esercitato da un organo regionale, istituito ai sensi della presente legge, in conformita' con le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142 << Ordinamento delle autonomie locali >>.

3. La Regione esercita, altresì, il controllo di legittimita' sugli atti degli altri Enti secondo le modalita' stabilite nel Titolo V della presente legge.

ARTICOLO 2

(Articolazione dell' organo di controllo)

1. L' organo regionale di controllo, ai sensi dell' art. 41 della legge statale 8 giugno 1990, n. 142, si individua formalmente anche come Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni e delle Province.

2. Si articola in cinque Sezioni con sedi nella citta' di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, aventi competenze distinte per territorio e per materia, secondo le indicazioni di cui ai successivi articoli.

3. L' unitarieta' di indirizzo delle cinque Sezioni, in particolare l' uniformita' delle procedure e degli orientamenti, sono assicurate dagli adempimenti di cui ai successivi articoli 20 e 21.

ARTICOLO 3

(Competenze della Sezione di controllo di Bari)

1. La Sezione di controllo di Bari esercita il controllo sugli atti:

a) della Provincia di Bari;

b) dei Consorzi ai quali partecipano le Province; ove degli stessi facciano parte Enti riferibili a Regioni diverse, il controllo e' esercitato solo se l' Amministrazione consortile ha sede in Puglia;

c) dei Comuni e degli altri Enti locali a livello subprovinciale, riferibili alla provincia di Bari;

d) dei Consorzi tra Comuni; ove degli stessi facciano parte Enti riferibili a Province diverse, il controllo e' esercitato dalla Sezione nel cui ambito territoriale ha sede l' amministrazione consortile;

e) delle unioni dei Comuni della provincia di Bari di cui all' art. 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

f) delle Comunita' montane, la cui sede e' stabilita in uno dei Comuni della provincia di Bari;

g) delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ricadenti nell' ambito del territorio provinciale.

2. La Sezione di Bari, ai sensi della legislazione vigente, esercita, altresì, il controllo di legittimita' sugli atti degli Enti regionali di cui al Titolo V della presente legge.

ARTICOLO 4

(Competenze delle Sezioni decentrate di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto)

1. Le Sezioni decentrate di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto esercitano il controllo sugli atti degli Enti aventi circoscrizioni nell' ambito del relativo territorio provinciale.

2. Sono sottoposti al controllo delle Sezioni gli atti:

a) delle province;

b) dei Comuni e degli altri Enti locali a livello sub - provinciale;

c) delle unioni di Comuni di cui all' art. 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) dei consorzi tra Comuni; ove degli stessi facciano parte Comuni appartenenti a province diverse, la sede dell' Ente consortile determina la competenza per l' esercizio del controllo;

e) delle Comunita' montane;

f) delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ricadenti nel territorio provinciale;

g) di tutti gli altri Enti pubblici che esercitano la loro attivita' entro i limiti della circoscrizione territoriale di cui sopra e che per legge sono soggetti a controllo in quanto Enti di interesse regionale con riferimento alle funzioni di cui all' art. 117 della Costituzione.

3. Per gli atti di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma 2, il controllo e' esercitato dalla Sezione nel cui ambito territoriale trovasi il Comune sede della Comunita' o dell' Istituzione.

ARTICOLO 5

(Composizione)

1. L' organo regionale di controllo e' composto nei modi stabiliti dall' art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il Consiglio regionale elegge quattro esperti effettivi e due supplenti, da nominare quali componenti delle Sezioni di controllo secondo le modalita' fissate dalla presente legge.

3. Gli esperti, aventi i requisiti di cui alla lett. a) del comma 1 dell' art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono scelti tra i residenti di uno dei Comuni della Regione.

4. Per quanto concerne gli esperti di cui al comma 1, lett. a), nn. 1 e 2, dell' art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Presidente del Consiglio regionale provvede a richiedere agli Ordini professionali, territorialmente competenti, una terna di iscritti aventi i requisiti richiesti, fissando un termine per l' adempimento.

5. L' elezione avviene con votazione separata per ciascuna delle quattro categorie di esperti da nominare componenti effettivi, nonche' per la elezione dei due esperti da nominare componenti supplenti. Sono eletti coloro che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

6. Le votazioni sono effettuate in un' unica seduta.

7. In assenza o in carenza di proposte o designazioni da parte di soggetti terzi e decorso il termine di cui al precedente comma 4, gli organi istituzionali regionali competenti provvedono in via sostitutiva ad eleggere o nominare gli esperti sulla base delle specifiche disposizioni di cui all' art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ARTICOLO 6

(Costituzione)

1. Le Sezioni sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla data di elezione del Consiglio regionale, richiede al Commissario del Governo le designazioni di propria competenza.

3. IL Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni del Commissario del Governo e dell' elezione da parte del Consiglio regionale, provvede ai sensi del precedente comma 1, previa verifica dell' assenza delle condizioni di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16 (<< Norme in materia di elezione e nomine presso le Regioni e gli Enti locali >>) e, in contraddittorio con l' interessato, dell' assenza delle cause di incompatibilita' e di ineleggibilita' di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Con il provvedimento di costituzione il Presidente fissa la data di insediamento e di prima convocazione delle Sezioni ed individua, per ciascuna di esse, due funzionari regionali inquadrati nelle qualifiche dirigenziali e direttive, incaricati di espletare rispettivamente le funzioni di segretario e di vice segretario. Quest' ultimo sostituisce il segretario in caso di assenza e/o impedimento.

5. Il decreto di cui al precedente comma 1, e' notificato agli interessati a cura del Presidente della Regione.

ARTICOLO 7

(Elezione del Presidente e del vice Presidente)

1. Nella seduta di insediamento o in quella immediatamente successiva alla vacanza della carica, ciascuna Sezione, sotto la presidenza dell' esperto effettivo piu' anziano di eta' eletto dal Consiglio regionale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, elegge, a scrutinio segreto  ed a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, il proprio Presidente fra gli esperti effettivi eletti dal Consiglio regionale.

2. Se nessuno ottiene la maggioranza assoluta, e' sufficiente, dopo due votazioni, la maggioranza relativa.

3. A parita' di voti risulta eletto il componenti piu' anziano di eta'.

4. Con successiva votazione e con le stesse modalita' di cui ai commi precedenti, le Sezioni procedono all' elezione del vice Presidente, tra gli esperti effettivi eletti dal Consiglio regionale.

ARTICOLO 8

(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente dell' organo di controllo:

a) rappresenta l' organo che presiede;

b) convoca il collegio e ne dirige i lavori;

c) ripartisce gli affari tra i componenti;

d) in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi provvede alla loro sostituzione con i componenti supplenti, eletti o designati per la stessa categoria;

e) sottoscrive i verbali delle sedute e le decisioni dell' organo;

f) cura i rapporti con gli organi regionali;

g) esercita le altre funzioni previste dalla presente legge e dalle leggi statali e regionali in materia.

2. Al Presidente della Sezione di Bari compete specificatamente l' attuazione delle disposizioni di cui al successivo articolo 20.

3. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

4. In caso di assenza o impedimento anche del vice Presidente, assume le funzioni di Presidente il componente effettivo piu' anziano di eta'.

5. il Presidente ed il vice Presidente, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo; se dipendenti privati, sono collocati in aspettativa non retribuita.

ARTICOLO 9

(Funzioni dei componenti)

1. I componenti dell' organo di controllo partecipano alla discussione generale sugli argomenti iscritti all' ordine del giorno, elaborano e formulano, sugli affari attribuiti loro dal Presidente, le proposte da sottoporre al collegio e provvedono alla stesura delle motivazioni inerenti alla decisione adottata.

2. I componenti effettivi nel caso in cui per un qualsiasi motivo, siano impossibilitati a partecipare alle riunioni, devono tempestivamente informare il rispettivo Presidente ai fini della sostituzione con i componenti supplenti.

3. I componenti supplenti devono essere invitati a partecipare alle riunioni dell' organo di controllo e hanno diritto di voto solo se chiamati a sostituire un membro effettivo.

4. Ai componenti supplenti compete lo stesso trattamento economico previsto per i componenti effettivi.

5. Ai componenti si applicano le norme relative ai permessi ed alle aspettative previste per gli amministratori locali.

ARTICOLO 10

(Durata in carica)

1. L' organo di controllo dura in carica quanto il Consiglio regionale che ne ha eletto i componenti ed esercita le sue funzioni sino all' insediamento del nuovo organo.

2. E' rinnovato integralmente:

a) a seguito di nuove elezioni del Consiglio regionale;

b) nel caso di contemporanee dimissioni della maggioranza dei rispettivi componenti.

3. Il rinnovo dell' organo avviene entro e non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di durata prevista dalla legge. Trascorso infruttuosamente il predetto termine senza che il Consiglio regionale abbia provveduto ad eleggere gli esperti di propria competenza, vi provvede, con proprio atto, il Presidente del Consiglio regionale entro quindici giorni dalla scadenza.

4. Le cariche di componenti dell' organo di controllo possono essere esercitate per non piu' di due mandati.

ARTICOLO 11

(Divieto di incarichi)

1. I componenti l' organo di controllo non possono applicare incarichi di amministrazione attiva e non possono esercitare, comunque, consulenze e/o collaborazioni per conto degli Enti di cui agli artt. 3 e 4 e di quelli di cui ai Titoli V e VI della presente legge, nonche' di enti o aziende da essi dipendenti e di aziende o imprese concessionarie o appaltatrici di servizi, lavori e forniture degli enti predetti, pena la decadenza per incompatibilita' ai sensi del successivo articolo 12.

2. Non possono far parte, altresì, di commissioni giudicatrici di concorsi banditi da qualsiasi ente operante nell'ambito regionale i cui atti sono soggetti a controllo.

ARTICOLO 12

(Decadenza)

1. I componenti l' organo di controllo decadono per cause sopravvenute di ineleggibilita' o di incompatibilita' previste dalla legge oppure qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero, nel corso di un anno solare, ad un numero di sedute pari ad un terzo delle sedute effettuate nell' anno medesimo.

2. La causa della decadenza e' contestata dal presidente della Giunta regionale all' interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per presentare le proprie deduzioni. Decorso infruttuosamente tale termine, il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza.

3. Nel caso di presentazione delle deduzioni da parte dell' interessato, la decadenza e' dichiarata dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio regionale, che provvede nella prima seduta utile dopo la comunicazione delle deduzioni, con precedenza sugli altri argomenti iscritti all' ordine del giorno.

4. Nella ipotesi di incompatibilita' il Presidente della Giunta regionale invita il componente dell' organo di controllo ad optare tra la carica di componente della sezione e quella che ha causato l' incompatibilita'; se l' interessato non provvede entro il termine di dieci giorni, il Presidente della Giunta regionale lo dichiara decaduto.

5. Il Presidente della Giunta regionale, dichiarata la decadenza, provvede alla sostituzione richiedendo la tempestiva designazione del sostituto all' organo competente.

6. I componenti dichiarati decaduti non possono essere nuovamente nominati componenti dei suddetti collegi.

ARTICOLO 13

(Sospensione e dimissioni)

1. Il Presidente della Giunta regionale provvede agli adempimenti connessi all' applicazione, ai componenti dell' organo di controllo, delle disposizioni di cui all' art.15 della legge 19 marzo 1990, n. 455, come modificato dall' art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (<< Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali >>).

2. Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, sono presentate al Presidente della Giunta regionale tramite il Presidente della Sezione di appartenenza.

3. Le dimissioni diventano operanti dal momento della loro presentazione.

ARTICOLO 14

(Reintegrazione dell' organo di controllo)

1. La sostituzione dei componenti delle Sezioni cessati dall' incarico per cause diverse da quelle previste dal precedente art. 10 avviene nei modi e nelle forme previste per la loro nomina.

2. Il Presidente della Giunta regionale promuove il procedimento di sostituzione entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di vacanza dell' incarico per morte, dimissioni, collocamento in pensione, o dalla dichiarazione di decadenza.

3. La sostituzione deve avvenire entro e non oltre i successivi 45 giorni.

ARTICOLO 15

(Scioglimento)

1. Le singole Sezioni dell' organo regionale di controllo vengono sciolte quando non possa essere assicurato il normale funzionamento per una delle seguenti cause:

a) persistenti violazioni di legge e/ o omissioni di atti dovuti o gravi inadempienze;

b) reiterata adozione di decisioni riconosciute illegittime in sede giurisdizionale;

c) sospensione della maggioranza dei componenti a seguito dei provvedimenti previsti dal comma 1 del precedente art. 13;

d) contemporanee dimissioni della maggioranza dei componenti.

2. Le cause che possono determinare lo scioglimento delle Sezioni devono essere contestate dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa o su proposta dell' Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, all' organo di controllo, che puo' presentare controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricezione della contestazione.

3. Lo scioglimento e' disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione del Consiglio regionale, che decide con l' intervento di almeno due terzi e a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Verificandosi l' ipotesi di scioglimento di una Sezione, la funzione di controllo e' esercitata, fino all' insediamento del nuovo organo, dalla Sezione con sede in Bari. Nell' ipotesi di scioglimento della Sezione con sede in Bari, la predetta funzione e' esercitata dalla Sezione con sede in Foggia.

ARTICOLO 16

(Funzionamento dell' organo di controllo)

1. Le Sezioni decentrate stabiliscono ogni due mesi il calendario delle sedute, che devono aver luogo in giorni diversi e per non piu' di quindici volte al mese per la Sezione di Bari e per non piu' di dieci volte al mese per le altre Sezioni decentrate.

2. Le adunanze si svolgono, nei giorni fissati e negli orari stabiliti, nelle sedi assegnate dalla Regione.

3. L' ordine del giorno degli argomenti da trattare deve essere comunicato ai componenti delle Sezioni, in uno con l' avviso di convocazione, almeno quarantotto ore prima della data dell' adunanza.

4. Nello stesso termine, la documentazione riguardante gli argomenti all' ordine del giorno va posta a disposizione dei componenti presso la segreteria dell' organo di controllo.

5. Ogni argomento iscritto all' ordine del giorno deve essere accompagnato da una relazione del funzionario istruttore, vistata dal dirigente dell' ufficio che ha curato l' istruttoria e dal dirigente responsabile della Sezione.

6. In caso di urgente necessita', i Presidenti possono disporre le convocazioni in giorni ed orari diversi da quelli normalmente stabiliti, mediante tempestivo avviso, comunicato ai componenti almeno 24 ore prima della seduta.

7. Una copia dell' ordine del giorno deve essere depositata nell' Ufficio di segreteria dell' organo di controllo, a disposizione del pubblico per la consultazione.

ARTICOLO 17

(Adunanze dei collegi)

1. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno quattro componenti.

2. Le decisioni sono adottate a maggioranza e con voto palese.

3. In caso di parita', prevale il voto del Presidente.

4. E' ammessa l' astensione dal voto.

5. Ogni componente ha facolta' di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto ed eventuali proprie dichiarazioni.

6. Le decisioni sono sottoscritte in originale dal Presidente, dal relatore e dal segretario.

7. Le decisioni dell' organo di controllo discordanti con il contenuto della relazione istruttoria di cui al comma 5 del precedente art. 16 devono indicare i motivi per cui le indicazioni istruttorie non sono condivise.

8. L' adunanza si apre con la verifica del numero legale.

Dell' adunanza andata deserta per mancanza di numero legale e' fatta menzione nel verbale nel quale vanno indicati i nomi dei componenti assenti o che si siano assentati nel corso della riunione o di quelli che abbiano preventivamente giustificato l' assenza.

9. Il numero legale dei componenti deve permanere per tutta la durata dell' adunanza: qualora esso venga meno, il Presidente dichiara chiusa la seduta, rinviando a quella successiva la trattazione degli argomenti residui.

10. La sopravvenuta mancanza del numero legale in corso di seduta deve essere fatta constatare a verbale.

11. I componenti delle Sezioni decentrate devono allontanarsi dalle sedute nel momento in cui vengono trattati argomenti ai quali siano personalmente interessati ovvero siano interessati parenti od affini entro il 4 grado.

ARTICOLO 18

(Verbale e pubblicita' degli atti)

1. Il verbale delle sedute deve indicare le presenze, gli atti presi in esame, le decisioni adottate ed il relativo dispositivo, riportato in sintesi e con riferimento alla proposta del relatore, nonche' le eventuali dichiarazioni dei singoli componenti l' organo di controllo.

2. Il verbale e' redatto a cura del segretario ed e' sottoscritto dal Presidente e dal segretario; viene depositato presso gli uffici della Sezione entro tre giorni dalla seduta di approvazione.

3. Un elenco di tutte le deliberazioni adottate e' depositato presso la segreteria dell' organo di controllo competente e puo' essere consultato da chiunque.

4. Ogni cittadino ha diritto di chiedere copia delle pronunce definitive, ottenendone il rilascio a proprie spese, non oltre dieci giorni dalla richiesta, dalla segreteria dell' organo di controllo competente.

5. Non e' consentito il rilascio di copia degli atti interni, degli atti istruttori e del verbale, tranne che la richiesta sia fatta dai legali rappresentanti degli Enti di cui ai precedenti artt. 3 e 4 o dai Consiglieri regionali o dai componenti gli organi di controllo. In tal caso la copia e' rilasciata in esenzione di spese.

ARTICOLO 19

(Indennita' ai componenti l' organo di controllo)

1. Ai componenti l' organo di controllo e' corrisposta una indennita' lorda di lire 120.000 (centoventimila) per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del collegio.

2. Al Presidente e vice Presidente di ciascun collegio e' corrisposta, inoltre, una indennita' mensile lorda di carica rispettivamente di lire 750.000 (settecentocinquantamila) e di lire 500.000 (cinquecentomila).

3. Le indennita' di cui ai commi precedenti sono al lordo delle ritenute di legge.

4. A tutti i componenti spetta, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del collegio. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio e' dovuta una indennita' forfetaria pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super, vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso, nonche' il rimborso dell' eventuale pedaggio autostradale. Gli stessi rimborsi competono per la partecipazione alle riunioni di cui al successivo art. 20.

5. Ai componenti l' organo di controllo che, previa autorizzazione si recano fuori sede per partecipare a riunioni di coordinamento a livello nazionale, a convegni o incontri di studio a livello nazionale o internazionale e' corrisposto il trattamento di missione previsto dalla normativa regionale per i i dirigenti del massimo livello economico e funzionale.

6. L' autorizzazione di cui al comma precedente e' concessa dal Presidente della Giunta regionale per le missioni svolte  nell'ambito del territorio nazionale e dalla Giunta regionale, previa intesa governativa ex art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 ed ex DPCM dell' 11 marzo 1980, per le missioni al di fuori del territorio nazionale.

7. Al pagamento delle indennita' previste dal presente articolo provvede il Servizio cassa economale istituito presso l' ufficio Provveditorato - economato della Regione attraverso gli Economi - cassieri competenti per circoscrizione territoriale, nei limiti e con le modalita' stabiliti dalla lr 25 gennaio 1977, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni (<< Disciplina dei servizi del settore provveditorato economato - contratti ed appalti >>).

TITOLO II COORDINAMENTO E RACCORDO

CON GLI ALTRI ORGANI REGIONALI

ARTICOLO 20

(Coordinamento)

1. Il Presidente della sezione di Bari, d' intesa con il Presidente delle altre Sezioni decentrate o su richiesta del Presidente della Giunta regionale:

a) promuove e convoca, almeno una volta all' anno, riunioni plenarie di tutti i componenti le Sezioni decentrate al fine di favorire il coordinamento dell' attivita' dell' organo di controllo e di assicurare l' omogeneita' delle procedure;

b) promuove e convoca riunioni periodiche dei Presidenti e dei vice Presidenti per l' esame di specifici argomenti  connessi con l' esercizio delle funzioni di controllo;

c) puo' promuovere, con la partecipazione congiunta degli enti controllati e dei componenti l' organo di controllo, conferenze per l' esame di questioni riguardanti l' attivita' di controllo.

2. Al fine di garantire l' unitarieta' di indirizzo nell' esercizio della funzione di controllo e di favorire l' uniformita' di valutazione in ordine all' applicazione di disposizioni di legge, eventuali problemi interpretativi sono sottoposti all' esame dei componenti gli organi di controllo riuniti in seduta plenaria.

3. Le riunioni di cui al precedente comma possono essere convocate, oltre che ad iniziativa del Presidente della Sezione di Bari, anche ad iniziativa del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale o dell' assessore agli Enti locali ovvero su richiesta di uno dei Presidenti delle Sezioni decentrate. Esse sono tenute nel capoluogo della Regione e presiedute dal presidente della Sezione di Bari.

4. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della sezione di Bari, che redige il verbale della riunione.

5. L' adunanza, la stesura del verbale e la pubblicita' degli atti sono regolate dalle disposizioni, in quanto compatibili, dettate dagli art. 17 e 18 della presente legge.

6. Gli indirizzi interpretativi che emergono dalle riunioni costituiscono punti di riferimento per tutte le Sezioni dell' organo di controllo regionale.

7. Alle riunioni di cui ai commi precedenti partecipano anche i dirigenti responsabili ed i segretari dei collegi dell' organo di controllo.

ARTICOLO 21

(Adunanza plenaria e relazione annuale)

1. Le Sezioni decentrate, in adunanza plenaria, elaborano una relazione sull' attivita' svolta nell' anno precedente da inviare, entro il mese di febbraio di ogni anno, a cura del Presidente della Sezione di Bari, al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio regionale.

2. La relazione, previo esame della competente Commissione consiliare, forma oggetto di apposito dibattito consiliare, da tenersi entro il mese di aprile di ogni anno.

3. La relazione deve fornire tutti gli elementi utili ad una valutazione dell' attivita' dell' organo di controllo e indicare, in particolare, gli orientamenti assunti in sede di coordinamento ed i dati statistici relativi agli atti esaminati ed alle decisioni adottate; deve, inoltre, contenere, in allegato, un documento sulla situazione economico - finanziaria che scaturisce dai bilanci approvati dagli enti sottoposti a controllo.

4. Il Consiglio regionale, nell' ambito delle proprie competenze istituzionali, adotta i necessari provvedimenti per correggere le disfunzioni segnalate nella relazione sull' attivita' svolta.

TITOLO III CONTROLLO

ARTICOLO 22

(Controllo preventivo di legittimita')

1. Le sezioni esercitano il controllo preventivo di legittimita', previsto dall' art. 130 della Costituzione, sulle deliberazioni degli Enti locali indicati nei precedenti artt.3 e 4 secondo le modalita' indicate dagli artt. 45 e 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Esercitano altresi' il controllo:

a) sugli atti fondamentali delle istituzioni di cui all' art.23 della legge 8 giugno 1990 e 142;

b) sulle deliberazioni rientranti nelle attribuzioni del Consiglio comunale ai sensi dell' art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, qualora siano adottate dal consiglio circoscrizionale nell' esercizio di funzioni delegate dal Comune.

Gli atti di cui ai punti a) e b) sono sottoposti al controllo unitamente alle deliberazioni di approvazione.

3. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimita' gli atti meramente esecutivi di provvedimenti gia' adottati e perfezionati ai sensi di legge, gli atti privi di carattere dispositivo, nonche' quelli delle aziende speciali di cui all' art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e gli atti delle istituzioni di cui al medesimo art. 23, ad esclusione di quelli previsti al comma secondo, punto a), del presente articolo.

ARTICOLO 23

(Pubblicazione ed esecutivita')

1. Tutte le deliberazioni sono pubblicate entro 30 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza, mediante affissione all' Albo pretorio nella sede dell' ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimita' diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro affissione all' Albo pretorio per la pubblicazione.

3. Le deliberazioni soggette o sottoposte al controllo di legittimita' diventano esecutive prima del decorso del termine di cui all' art. 46 della legge 8 giugno 1990, n.142 se l' organo regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimita'.

4. Per specifiche ragioni di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati all' organo deliberante, immediatamente esecutive.

ARTICOLO 24

(Invio atti soggetti a controllo)

1. Gli atti soggetti o da sottoporre al controllo, unitamente agli allegati che ne fanno parte, sono trasmessi all' organo di controllo competente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo corriere, in duplice copia integrale autenticata, unitamente ad un elenco, in duplice copia, contenente l' indicazione dell' organo deliberante, del numero e della data dell' atto nonche' dell' oggetto del medesimo.

2. Una copia dell' elenco viene restituita all' ente interessato previa apposizione del timbro comprovante la data di ricezione degli atti.

3. La trasmissione all' organo di controllo competente deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di adozione, a pena di decadenza.

4. Gli atti dichiarati immediatamente esecutivi devono essere inviati all' organo di controllo entro cinque giorni dalla data di adozione, a pena di decadenza, con contestuale affissione all' Albo pretorio per la pubblicazione. Non  possono esplicare effetti prima della pubblicazione all' Albo e, nei casi previsti, della comunicazione al Prefetto.

Entro lo stesso termine di cinque giorni dall' adozione sono, altresì, inviate, a pena di decadenza, le deliberazioni della Giunta provinciale o comunale attinenti alle variazioni di bilancio adottate in via d' urgenza ai sensi dell' art. 32, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Qualora la Giunta comunale o provinciale intenda sottoporre al controllo preventivo di legittimita' propri atti a norma dell' art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve farne espressa menzione nella deliberazione di adozione degli stessi. Se, invece, l' iniziativa di sottoporre l' atto di Giunta al controllo e' assunta dal Consiglio o dai Consiglieri, a norma del citato art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la richiesta deve pervenire alla Giunta entro dieci giorni dall' affissione all' Albo, a pena di decadenza. In  tali casi l' atto deve pervenire all' organo di controllo competente, accompagnato da copia autenticata della richiesta, entro gli ulteriori cinque giorni, a pena di decadenza. Negli  stessi termini e con le stesse modalita' devono pervenire all' organo di controllo gli atti per i quali la richiesta di sottoposizione al controllo e' disposta dal prefetto ai sensi dell' art. 15 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (<< Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell' attivita' amministrativa >>).

6. Con le stesse modalita' ed entro gli stessi termini, a pena di decadenza dell' atto, vanno trasmessi all' organo di controllo i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio.

ARTICOLO 25

(Termini per l' esercizio del controllo)

1. Il controllo e' esercitato nei termini di cui all' art.46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il termine utile per l' esercizio del controllo decorre dalla data di ricezione dell' atto da parte dell' organo di controllo.

3. Qualora l' organo di controllo ritenga di dover richiedere all' ente deliberante chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine puo' essere interrotto, ma non piu' di una volta. In tal caso, il termine per l' annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.

4. La richiesta di chiarimenti e di elementi integrativi di giudizio e' disposta con ordinanza motivata.

5. Se entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio l' ente non fornisce gli stessi, l' atto si intende decaduto. La decadenza e' dichiarata dalla Sezione.

6. Ai fini del computo del termine fa fede il timbro postale di spedizione ovvero, per gli atti inviati a mezzo corriere, il timbro di ricezione dell' organo di controllo.

ARTICOLO 26

(Deliberazioni dell' organo di controllo)

1. Nell' esercizio delle sue funzioni, l' organo regionale di controllo pronunzia:

a) deliberazione di presa d' atto per mancanza di vizi;

b) deliberazione motivata di annullamento per illegittimita';

c) richiesta motivata di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio;

d) declaratoria di nullita' per gli atti nulli di diritto;

e) non luogo a provvedere per gli atti di natura non provvedimentale e per quelli per i quali manca l' espressa richiesta di cui al comma 1 dell' art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

f) declaratoria di decadenza per gli atti decaduti per legge;

g) invito ad apportare modificazioni alle risultanze del conto consuntivo entro il termine massimo di trenta giorni, ai sensi dell' art. 46, nono comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

h) nel procedimento per gli interventi sostitutivi, diffida a provvedere entro un congruo termine, comunque non superiore a quarantacinque giorni, gli atti dovuti per legge;

i) nomina del commissario << ad acta >> per provvedere, entro il termine di trenta giorni, all' emanazione di atti obbligatori in caso di inutile decorso del termine di cui alla precedente lett. h).

2. Le deliberazioni di annullamento devono essere congruamente motivate e devono indicare, anche con riferimento ai principi generali dell' ordinamento, le norme violate ed i vizi di legittimita' riscontrati.

3. Qualora l' atto soggetto a controllo presenti errori od omissioni materiali, il Presidente del collegio invita l' ente interessato a regolarizzare l' atto in tempo utile per l' esercizio del controllo; se l' ente non provvede ad eliminare gli errori o le omissioni riscontrate entro il termine previsto dalla legge per l' esercizio del controllo, le Sezioni decidono sulla base degli atti trasmessi o pervenuti agli uffici.

4. L' amministrazione deliberante puo', con richiesta a firma del legale rappresentante, chiedere il ritiro dell' atto prima che sullo stesso sia intervenuta la deliberazione dell' organo di controllo.

5. La riproposizione eventuale del contenuto, di un atto annullato per illegittimita' deve contenere il riferimento puntuale alla decisione di annullamento dell' organo di controllo e deve recare nuove e congrue motivazioni.

Senza tali elementi il provvedimento e' nullo di diritto.

ARTICOLO 27

(Comunicazioni delle deliberazioni dell' organo di controllo)

1. Le deliberazioni dell' organo di controllo che annullano o dichiarano la nullita' dell' atto controllato, ovvero che richiedono chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, devono essere comunicate all' ente interessato entro e non oltre il terzo giorno non festivo successivo alla scadenza dei termini di cui al precedente art. 25.

2. Ai fini del computo dei termini di cui al precedente comma 1 i giorni non lavorativi vanno considerati come festivi.

3. Il provvedimento, comprensivo di motivazione e dispositivo, deve essere inviato all' ente interessato entro venti giorni dalla adozione. L' invio deve essere effettuato tramite mezzo idoneo ad attestare la spedizione ed il ricevimento.

4. Qualora il termine di cui al precedente comma non venga osservato, i provvedimenti dell' organo di controllo diventano inefficaci e gli atti soggetti a controllo acquistano la definitiva esecutivita', fermo restando l' esercizio, da parte dell' Amministrazione interessata, del potere di autotutela, alla luce dei rilievi comunque formulati  dall' organo di controllo dopo il termine su indicato.

ARTICOLO 28

(Pubblicazione delle deliberazioni dell' organo di controllo)

1. Le deliberazioni adottate dall' organo di controllo sano pubblicate dall' ente destinatario mediante pubblicazione all' Albo dell' ente per la durata di sette giorni consecutivi.

ARTICOLO 29

(Partecipazione degli enti locali)

1. Al fine di improntare il controllo alla piu' aperta collaborazione con gli enti locali e di acquisire la piu' completa conoscenza degli argomenti, le Sezioni possono invitare alle proprie sedute il rappresentante legale dell'ente interessato perche' fornisca chiarimenti sull' atto soggetto o sottoposto al controllo.

2. I rappresentanti legali degli enti devono essere sentiti dal collegio a loro richiesta.

3. I suddetti rappresentanti hanno facolta' di farsi assistere da funzionari dell' ente o da esperti nelle materie attribuite alla competenza degli enti locali e di chiedere che vengano acquisite agli atti le loro osservazioni, di cui va fatta menzione nel verbale di adunanza.

ARTICOLO 30

(Controllo sostitutivo)

1. I controlli sostitutivi per il compimento di atti obbligatori sono posti in essere da ciascuna Sezione, d' ufficio o su richiesta dei soggetti interessati.

2. L' organo di controllo valuta se gli enti, i cui atti sono sottoposti al proprio esame, hanno omesso di compiere o ritardato un atto obbligatorio per legge o attuativo di impegni, assunti con precedente atto amministrativo, derivanti da leggi nazionali o regionali.

3. In caso di accertata omissione o ritardo, l' organo di controllo diffida l' Ente a provvedere assegnando un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi d' urgenza, ed informa contestualmente il Presidente della Giunta regionale.

4. Decorso inutilmente il termine fissato, l' organo di controllo nomina, tra i dipendenti regionali appartenenti alle qualifiche dirigenziali, un commissario ad acta, responsabile, entro un mese, dell' adozione ed approvazione del provvedimento.

5. Nell' ipotesi in cui l' ente non approvi il bilancio preventivo nei termini previsti dalla legge, l' organo di controllo si avvale del potere sostitutivo conferitogli dalla legge nel rispetto delle procedure di cui al comma 2 dell' art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6. Per i conti consuntivi, l' organo di controllo, nelle ipotesi previste dal comma 10 dell' art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvede alla nomina di un commissario per i Comuni con popolazione compresa tra 15.001 e 100.000 abitanti, di tre commissari per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per la redazione del conto stesso.

7. I commissari sono nominati tra i dipendenti regionali appartenenti alle qualifiche dirigenziali. Gli atti posti in essere dal commissario sono soggetti agli ordinari controlli.

8. Al commissario, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed all' indennita' di missione, e' attribuito un compenso determinato con riferimento al tipo di atto per il cui compimento e' stato nominato ed alla durata dell' incarico.

La Giunta regionale stabilisce criteri e parametri di riferimento per la determinazione del compenso. Il compenso e' a carico dell' ente controllato, che provvede alla relativa liquidazione al commissario al termine dell' incarico.

9. Il controllo sostitutivo sugli atti sottoposti ad approvazione degli organi di amministrazione attiva della Regione e' esercitato dalla Giunta regionale in conformita' alle norme che disciplinano le singole materie.

10. Sono, altresì, esercitati dalla Giunta regionale i compiti propri del potere di vigilanza e tutela attribuito dalla legge statale alla Regione.

ARTICOLO 31

(Sospensione dei termini)

1. I termini per l' esercizio del controllo sono sospesi per un massimo di sedici giorni consecutivi da determinarsi anno per anno entro il periodo dal 15 luglio al 31 agosto.

2. Entro il 31 maggio, il Presidente della Sezione di Bari, sentiti i Presidenti delle altre Sezioni provinciali decentrate, comunica al presidente della Giunta regionale il periodo di sospensione prescelto, che deve essere lo stesso per tutti gli organi di controllo.

3. Il Presidente della Giunta regionale emette il relativo decreto entro il 10 giugno e lo trasmette a tutti gli enti interessati.

4. I termini per l' esercizio del controllo sono, altresì, sospesi dal 24 dicembre al 2 gennaio.

ARTICOLO 32

(Adempimenti in caso di ricorso giurisdizionale)

1. Qualora il provvedimento di controllo sia impugnato con ricorso giurisdizionale, il Presidente della Sezione competente trasmette tempestivamente al Presidente della Giunta regionale gli atti relativi alla decisione impugnata, fornendo, altresì, dettagliata relazione sulla questione e valutazioni sulla rilevanza della stessa ai fini delle determinazioni in ordine alla opportunita' di costituzione della Regione.

2. La Giunta regionale delibera l' eventuale costituzione in giudizio.

3. Durante tutte le fasi del giudizio, l' organo di controllo e gli uffici serventi sono tenuti a fornire ogni utile collaborazione nell' attivita' di difesa da officiare in favore della Regione. In caso di condanna della Regione, l' organo di controllo puo' suggerire appello e, in mancanza, e' tenuto ad adeguarsi all' orientamento giurisdizionale.

4. La reiterata adozione di decisioni su analoghe fattispecie piu' volte annullate in sede giurisdizionale puo' comportare l' attivazione delle procedure di scioglimento di cui al precedente art. 15. A tal fine, tutte le decisioni dell' organo di controllo riformate in sede giurisdizionale sono trasmesse, unitamente alla relativa sentenza, a cura dell' organo di controllo medesimo, al servizio di controllo interno della Regione.

ARTICOLO 33

(Responsabilita')

1. A norma dell' art. 58, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, i componenti dell' organo di controllo sono personalmente o solidamente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati, con dolo o colpa grave, nell' esercizio delle loro funzioni.

L' azione di responsabilita' si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto, a norma del quarto comma del citato art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ARTICOLO 34

(Conservazione degli atti)

1. Gli atti sottoposti al controllo sono archiviati, unitamente alle decisioni dell' organo di controllo, a cura degli uffici delle Sezioni decentrate per la durata di cinque anni, termine oltre il quale sono devoluti alla Croce rossa italiana, eccezione fatta per i regolamenti e i bilanci e fatta salva l' applicazione delle disposizioni di cui al DPR 30 settembre 1963, n. 1409 (<< Norme relative all' ordinamento ed al personale degli archivi di stato >>).

2. E' consentita la riproduzione dei testi e la loro conservazione anche a mezzi strumenti e procedure automatizzate.

TITOLO IV PERSONALE E UFFICI

ARTICOLO 35

(Uffici)

1. Ciascuna Sezione si avvale, per l' espletamento dell' attivita' istituzionale, di strutture operative costituite in base a criteri di funzionalita' che, in conformita' con l'ordinamento regionale vigente, tra l' altro provvedono:

a) a svolgere le attivita' di supporto alla funzione di controllo, assicurando la trattazione degli atti e fornendo gli elementi di valutazione tecnico - giuridica per le decisioni;

b) a fornire alla Giunta regionale i rilievi statistici sull' attivita' di controllo, nonche' ad assicurare sistematici flussi informativi sull' attivita' amministrativa degli enti locali, desunti dagli atti sottoposti a controllo.

2. Agli uffici di cui al precedente comma 1 si applica, per quanto non diversamente disposto, la normativa regionale sull' ordinamento degli uffici. Essi dipendono funzionalmente dall' organo di controllo per quanto concerne l' esercizio delle attivita' di istituto di quest' ultimo e dall' assessore al personale per quanto attiene all' apprestamento degli uffici ed al governo del personale.

ARTICOLO 36

(Personale)

1. La determinazione e la consistenza organica del personale, l' organizzazione degli uffici e dei servizi sono previste dalla legge regionale sull' ordinamento degli uffici.

2. Nelle more dell' approvazione della nuova legge regionale sull' ordinamento degli uffici, in via provvisoria, gli organici del personale delle varie Sezioni sono fissati dalla Giunta regionale.

3. La gestione amministrativa delle strutture delle Sezioni decentrate e' attribuita ai dirigenti.

4. I dirigenti responsabili delle Sezioni decentrate, unitamente ai segretari, partecipano alle riunioni di coordinamento di cui al comma 2 del precedente art. 20.

ARTICOLO 37

(Segretario)

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma 4 del precedente art. 6, nomina i funzionari regionali che esercitano le funzioni di segretario di ciascuna Sezione, nonche' i loro sostituti per i casi di assenza o di impedimento.

2. Il segretario, la cui posizione e' sottordinata a quella del dirigente responsabile dell' ufficio della Sezione, assiste alla seduta del collegio, redige e sottoscrive, unitamente al Presidente, il processo verbale e, anche con il relatore, la decisione  dell'organo, cura l' invio degli avvisi di convocazione, la ricezione degli atti deliberativi degli enti locali e la comunicazione agli enti medesimi delle deliberazioni di cui al 1 comma del precedente art. 26 e le altre incombenze di legge.

3. Il segretario della Sezione di Bari attende in particolare alle incombenze previste dal precedente art. 20.

4. In caso di contemporanea assenza o impedimento del segretario e del vice segretario, il Presidente della Sezione chiama, in via eccezionale e temporanea, a svolgere le funzioni di segretario un dipendente regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale, fra quelli presenti in servizio ed assegnati alla Sezione decentrata.

ARTICOLO 38

(Incompatibilita' del personale)

1. I funzionari regionali che sono componenti delle Assemblee degli enti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 non possono essere assegnati alle Sezioni che esercitano il controllo sugli atti degli enti di cui sono amministratori.

2. Per quanto concerne incarichi, consulenze e/o collaborazioni, ai funzionari regionali in servizio presso l' organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all' art. 11 della presente legge.

TITOLO V ENTI REGIONALI

ARTICOLO 39

(Controllo sugli atti degli Enti regionali)

1. Ai sensi della presente legge, il controllo sugli atti delle USL (Unita' Sanitarie Locali), degli enti ospedalieri di cui all' art. 1, comma 13, del Decreto Legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1991, n. 111, degli Istituti autonomi case popolari, dell' Ente Fiera di Foggia, dell' ente Fiera di Francavilla Fontana e di altri enti fieristici a carattere regionale, delle Aziende di promozione turistica, degli EDISU (Ente per il diritto allo studio universitario), nonche' degli altri enti pubblici che operano nelle materie attribuite alla competenza legislativa ed amministrativa della Regione per il conseguimento di fini propri della stessa, e' disciplinato nel modo seguente:

a) sono sottoposte all' approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni concernenti gli statuti, i regolamenti, le emissioni di prestiti obbligazionari;

b) sono sottoposte all' approvazione della Giunta regionale le deliberazioni concernenti le piante organiche e le relative variazioni, le variazioni di bilancio conseguenti ad assegnazioni regionali finalizzate per lo svolgimento di specifici interventi, gli interventi di assistenza tecnica ed economica e le assunzioni o le alienazioni di partecipazioni azionarie.

2. Le deliberazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1 devono essere trasmesse al Consiglio regionale per il tramite dell' Assessorato regionale competente per materia, entro dieci giorni dal ricevimento, corredate da una relazione illustrativa. Per i provvedimenti concernenti il personale e' competente l' assessore al Personale.

3. Fermo restando il procedimento di cui al precedente Titolo III, il controllo viene esercitato dal Consiglio regionale nel termine di novanta giorni dal ricevimento delle deliberazioni trasmesse dall' Assessorato regionale competente per materia. Decorso infruttuosamente il termine suindicato senza la comunicazione dell' avvenuto controllo, le deliberazioni diventano esecutive.

4. Nel caso di rinnovo del Consiglio regionale, il termine di cui al precedente comma 3 rimane sospeso dal quarantesimo giorno antecedente alla data delle elezioni per il rinnovo.

5. Le deliberazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 1 sono sottoposte al controllo della Giunta regionale secondo le procedure ed i termini di cui al Titolo III della presente legge.

6. Sono sottoposti, secondo le procedure e nei termini di cui ai precedenti articoli, al controllo di legittimita' delle Sezioni di Bari i seguenti atti: i bilanci di previsione e le relative variazioni, i conti consuntivi, i programmi ed i piani delle attivita' annuali  e/o pluriennali, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche; la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; la istituzione, i compiti e le norme sul finanziamento degli organismi statutari; la disciplina dei servizi e relative tariffe; la contrazione di mutui; le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti, le concessioni, le convenzioni.

7. Gli atti adottati dagli enti regionali di cui al presente articolo, con esclusione di quelli indicati al comma 1, lett. a), che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati sottoposti al controllo di legittimita' ai sensi dell' art. 44, c. 1 lett. a) della lr 4 maggio 1985, n. 25, sono restituiti, a cura della Presidenza del Consiglio, all' Assessorato competente per materia entro quindici giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi quindici giorni, l' Assessorato invia il carteggio all' organo competente al controllo ai sensi della presente normativa.

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 40

(Avvalimento delle strutture dell' organo di controllo)

1. Qualora da leggi vigenti venga attribuito alla Regione l' esercizio delle funzioni di controllo sugli atti di determinati enti, tale funzione e' esercitata tramite la Sezione di controllo di Bari, secondo le procedure e nei termini di cui ai precedenti articoli.

ARTICOLO 41

(Controllo sugli atti degli enti regionali turistici)

1. Fino al loro scioglimento, agli Enti provinciali per il turismo ed alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo si applicano le norme sul controllo degli atti dettate per gli altri enti regionali nel precedente Titolo.

ARTICOLO 42

(Prima costituzione dell' organo di controllo)

1. La prima costituzione dell' organo di controllo avviene entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso infruttuosamente il predetto termine senza che il Consiglio regionale abbia provveduto ad eleggere gli esperti di propria competenza, vi provvede, entro quindici giorni dal termine di scadenza, con proprio atto, il Presidente del Consiglio regionale.

2. Fino alla costituzione dell' organo di controllo di cui al precedente comma 1, le funzioni continuano ad essere svolte dal Comitato regionale e dalle Sezioni decentrate operanti ai sensi della lr 4 maggio 1985, n. 25 (<< Norme per l' esercizio della funzione di controllo sugli atti degli enti pubblici >>).

ARTICOLO 43

(Abrogazione)

Sono abrogati:

a) la legge regionale 4 maggio 1985, n. 25 << Norme per l' esercizio della funzione di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti strumentali regionali >>;

b) l' articolo 23 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 28 << Riordinamento dell' amministrazione turistica regionale in attuazione dell' art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

c) la legge regionale 5 settembre 1972, n. 12 << Determinazione delle indennita' dovute al Presidente e ai componenti degli organi di controllo sugli atti degli enti locali della Regione >> e le successive modificazioni ed integrazioni: lr 17 gennaio 1980, n. 11; lr 21 giugno 1980, n. 74;  lr 9 maggio 1984, n. 25; lr 21 giugno 1989, n. 9;

d) gli artt. 20 e 21 della lr 30 aprile 1980, n. 39, <<Regionalizzazione, ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 745, dell' Istituto Zooprofilattico e Sperimentale della Puglia e Basilicata >>;

e) ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

ARTICOLO 44

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge si fara' fronte, per l' esercizio 1994, con lo stanziamento previsto al capitolo 0002040 dello stato di previsione della spesa per il predetto esercizio.

            Data a Bari, addì 22 giugno 1994