TITOLO I ORGANIZZAZIONE
ARTICOLO 1
(Oggetto e titolarita' del controllo)
1. La Regione, ai sensi
del primo comma dell' art. 130 della Costituzione e dell' art. 20 dello
Statuto, esercita il controllo sugli atti dei Comuni, delle province e degli altri
Enti locali.
2. Il controllo di cui
al precedente comma 1 e' esercitato da un organo regionale, istituito ai sensi
della presente legge, in conformita' con le disposizioni della legge 8 giugno
1990, n. 142 << Ordinamento delle autonomie locali >>.
3. La Regione esercita,
altresì, il controllo di legittimita' sugli atti degli altri Enti secondo le
modalita' stabilite nel Titolo V della presente legge.
ARTICOLO 2
(Articolazione dell' organo di controllo)
1. L' organo regionale di
controllo, ai sensi dell' art. 41 della legge statale 8 giugno 1990, n. 142, si
individua formalmente anche come Comitato regionale di controllo sugli atti dei
Comuni e delle Province.
2. Si articola in
cinque Sezioni con sedi nella citta' di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e
Taranto, aventi competenze distinte per territorio e per materia, secondo le
indicazioni di cui ai successivi articoli.
3. L' unitarieta' di
indirizzo delle cinque Sezioni, in particolare l' uniformita' delle procedure e
degli orientamenti, sono assicurate dagli adempimenti di cui ai successivi
articoli 20 e 21.
ARTICOLO 3
(Competenze della Sezione di controllo di Bari)
1. La Sezione di
controllo di Bari esercita il controllo sugli atti:
a) della Provincia di
Bari;
b) dei Consorzi ai quali
partecipano le Province; ove degli stessi facciano parte Enti riferibili a
Regioni diverse, il controllo e' esercitato solo se l' Amministrazione
consortile ha sede in Puglia;
c) dei Comuni e degli
altri Enti locali a livello subprovinciale, riferibili alla provincia di Bari;
d) dei Consorzi tra
Comuni; ove degli stessi facciano parte Enti riferibili a Province diverse, il
controllo e' esercitato dalla Sezione nel cui ambito territoriale ha sede l'
amministrazione consortile;
e) delle unioni dei
Comuni della provincia di Bari di cui all' art. 26 della legge 8 giugno 1990,
n. 142;
f) delle Comunita'
montane, la cui sede e' stabilita in uno dei Comuni della provincia di Bari;
g) delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza ricadenti nell' ambito del territorio
provinciale.
2. La Sezione di Bari,
ai sensi della legislazione vigente, esercita, altresì, il controllo di
legittimita' sugli atti degli Enti regionali di cui al Titolo V della presente
legge.
ARTICOLO 4
(Competenze delle Sezioni decentrate di Brindisi, Foggia,
Lecce e Taranto)
1. Le Sezioni
decentrate di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto esercitano il controllo sugli
atti degli Enti aventi circoscrizioni nell' ambito del relativo territorio
provinciale.
2. Sono sottoposti al
controllo delle Sezioni gli atti:
a) delle province;
b) dei Comuni e degli
altri Enti locali a livello sub - provinciale;
c) delle unioni di
Comuni di cui all' art. 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) dei consorzi tra
Comuni; ove degli stessi facciano parte Comuni appartenenti a province diverse,
la sede dell' Ente consortile determina la competenza per l' esercizio del
controllo;
e) delle Comunita'
montane;
f) delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza ricadenti nel territorio provinciale;
g) di tutti gli altri
Enti pubblici che esercitano la loro attivita' entro i limiti della
circoscrizione territoriale di cui sopra e che per legge sono soggetti a
controllo in quanto Enti di interesse regionale con riferimento alle funzioni
di cui all' art. 117 della Costituzione.
3. Per gli atti di cui
alle lettere e) ed f) del precedente comma 2, il controllo e' esercitato dalla
Sezione nel cui ambito territoriale trovasi il Comune sede della Comunita' o
dell' Istituzione.
ARTICOLO 5
(Composizione)
1. L' organo regionale
di controllo e' composto nei modi stabiliti dall' art. 42 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
2. Il Consiglio
regionale elegge quattro esperti effettivi e due supplenti, da nominare quali
componenti delle Sezioni di controllo secondo le modalita' fissate dalla
presente legge.
3. Gli esperti, aventi
i requisiti di cui alla lett. a) del comma 1 dell' art. 42 della legge 8 giugno
1990, n. 142, sono scelti tra i residenti di uno dei Comuni della Regione.
4. Per quanto concerne
gli esperti di cui al comma 1, lett. a), nn. 1 e 2, dell' art. 42 della legge 8
giugno 1990, n. 142, il Presidente del Consiglio regionale provvede a
richiedere agli Ordini professionali, territorialmente competenti, una terna di
iscritti aventi i requisiti richiesti, fissando un termine per l' adempimento.
5. L' elezione avviene
con votazione separata per ciascuna delle quattro categorie di esperti da
nominare componenti effettivi, nonche' per la elezione dei due esperti da
nominare componenti supplenti. Sono eletti coloro che ottengono la maggioranza
assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Le votazioni sono
effettuate in un' unica seduta.
7. In assenza o in
carenza di proposte o designazioni da parte di soggetti terzi e decorso il
termine di cui al precedente comma 4, gli organi istituzionali regionali
competenti provvedono in via sostitutiva ad eleggere o nominare gli esperti
sulla base delle specifiche disposizioni di cui all' art. 42 della legge 8
giugno 1990, n. 142.
ARTICOLO 6
(Costituzione)
1. Le Sezioni sono costituite
con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente della
Giunta regionale, entro dieci giorni dalla data di elezione del Consiglio
regionale, richiede al Commissario del Governo le designazioni di propria
competenza.
3. IL Presidente della
Giunta regionale, sulla base delle designazioni del Commissario del Governo e
dell' elezione da parte del Consiglio regionale, provvede ai sensi del
precedente comma 1, previa verifica dell' assenza delle condizioni di cui alla
legge 18 gennaio 1992, n. 16 (<< Norme in materia di elezione e nomine
presso le Regioni e gli Enti locali >>) e, in contraddittorio con l'
interessato, dell' assenza delle cause di incompatibilita' e di ineleggibilita'
di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Con il provvedimento
di costituzione il Presidente fissa la data di insediamento e di prima
convocazione delle Sezioni ed individua, per ciascuna di esse, due funzionari
regionali inquadrati nelle qualifiche dirigenziali e direttive, incaricati di
espletare rispettivamente le funzioni di segretario e di vice segretario.
Quest' ultimo sostituisce il segretario in caso di assenza e/o impedimento.
5. Il decreto di cui al
precedente comma 1, e' notificato agli interessati a cura del Presidente della
Regione.
ARTICOLO 7
(Elezione del Presidente e del vice Presidente)
1. Nella seduta di
insediamento o in quella immediatamente successiva alla vacanza della carica,
ciascuna Sezione, sotto la presidenza dell' esperto effettivo piu' anziano di
eta' eletto dal Consiglio regionale, prima di deliberare su qualsiasi altro
oggetto, elegge, a scrutinio segreto ed
a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, il proprio Presidente fra gli
esperti effettivi eletti dal Consiglio regionale.
2. Se nessuno ottiene
la maggioranza assoluta, e' sufficiente, dopo due votazioni, la maggioranza
relativa.
3. A parita' di voti
risulta eletto il componenti piu' anziano di eta'.
4. Con successiva
votazione e con le stesse modalita' di cui ai commi precedenti, le Sezioni
procedono all' elezione del vice Presidente, tra gli esperti effettivi eletti
dal Consiglio regionale.
ARTICOLO 8
(Funzioni del Presidente)
1. Il Presidente dell'
organo di controllo:
a) rappresenta l'
organo che presiede;
b) convoca il collegio
e ne dirige i lavori;
c) ripartisce gli
affari tra i componenti;
d) in caso di assenza o
impedimento dei componenti effettivi provvede alla loro sostituzione con i
componenti supplenti, eletti o designati per la stessa categoria;
e) sottoscrive i
verbali delle sedute e le decisioni dell' organo;
f) cura i rapporti con
gli organi regionali;
g) esercita le altre
funzioni previste dalla presente legge e dalle leggi statali e regionali in
materia.
2. Al Presidente della
Sezione di Bari compete specificatamente l' attuazione delle disposizioni di
cui al successivo articolo 20.
3. Il vice Presidente
sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
4. In caso di assenza o
impedimento anche del vice Presidente, assume le funzioni di Presidente il
componente effettivo piu' anziano di eta'.
5. il Presidente ed il
vice Presidente, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo; se
dipendenti privati, sono collocati in aspettativa non retribuita.
ARTICOLO 9
(Funzioni dei componenti)
1. I componenti dell'
organo di controllo partecipano alla discussione generale sugli argomenti
iscritti all' ordine del giorno, elaborano e formulano, sugli affari attribuiti
loro dal Presidente, le proposte da sottoporre al collegio e provvedono alla
stesura delle motivazioni inerenti alla decisione adottata.
2. I componenti
effettivi nel caso in cui per un qualsiasi motivo, siano impossibilitati a
partecipare alle riunioni, devono tempestivamente informare il rispettivo
Presidente ai fini della sostituzione con i componenti supplenti.
3. I componenti
supplenti devono essere invitati a partecipare alle riunioni dell' organo di
controllo e hanno diritto di voto solo se chiamati a sostituire un membro
effettivo.
4. Ai componenti
supplenti compete lo stesso trattamento economico previsto per i componenti
effettivi.
5. Ai componenti si applicano le
norme relative ai permessi ed alle aspettative previste per gli amministratori
locali.
ARTICOLO 10
(Durata in carica)
1. L' organo di
controllo dura in carica quanto il Consiglio regionale che ne ha eletto i componenti
ed esercita le sue funzioni sino all' insediamento del nuovo organo.
2. E' rinnovato
integralmente:
a) a seguito di nuove
elezioni del Consiglio regionale;
b) nel caso di
contemporanee dimissioni della maggioranza dei rispettivi componenti.
3. Il rinnovo dell'
organo avviene entro e non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del
termine di durata prevista dalla legge. Trascorso infruttuosamente il predetto
termine senza che il Consiglio regionale abbia provveduto ad eleggere gli
esperti di propria competenza, vi provvede, con proprio atto, il Presidente del
Consiglio regionale entro quindici giorni dalla scadenza.
4. Le cariche di
componenti dell' organo di controllo possono essere esercitate per non piu' di
due mandati.
ARTICOLO 11
(Divieto di incarichi)
1. I componenti l'
organo di controllo non possono applicare incarichi di amministrazione attiva e
non possono esercitare, comunque, consulenze e/o collaborazioni per conto degli
Enti di cui agli artt. 3 e 4 e di quelli di cui ai Titoli V e VI della presente
legge, nonche' di enti o aziende da essi dipendenti e di aziende o imprese
concessionarie o appaltatrici di servizi, lavori e forniture degli enti
predetti, pena la decadenza per incompatibilita' ai sensi del successivo
articolo 12.
2. Non possono far
parte, altresì, di commissioni giudicatrici di concorsi banditi da qualsiasi
ente operante nell'ambito regionale i cui atti sono soggetti a controllo.
ARTICOLO 12
(Decadenza)
1. I componenti l'
organo di controllo decadono per cause sopravvenute di ineleggibilita' o di
incompatibilita' previste dalla legge oppure qualora non partecipino, senza
giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero, nel corso di un anno
solare, ad un numero di sedute pari ad un terzo delle sedute effettuate nell'
anno medesimo.
2. La causa della
decadenza e' contestata dal presidente della Giunta regionale all' interessato,
il quale ha dieci giorni di tempo per presentare le proprie deduzioni. Decorso
infruttuosamente tale termine, il Presidente della Giunta regionale dichiara la
decadenza.
3. Nel caso di
presentazione delle deduzioni da parte dell' interessato, la decadenza e'
dichiarata dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del
Consiglio regionale, che provvede nella prima seduta utile dopo la
comunicazione delle deduzioni, con precedenza sugli altri argomenti iscritti
all' ordine del giorno.
4. Nella ipotesi di
incompatibilita' il Presidente della Giunta regionale invita il componente
dell' organo di controllo ad optare tra la carica di componente della sezione e
quella che ha causato l' incompatibilita'; se l' interessato non provvede entro
il termine di dieci giorni, il Presidente della Giunta regionale lo dichiara
decaduto.
5. Il Presidente della
Giunta regionale, dichiarata la decadenza, provvede alla sostituzione
richiedendo la tempestiva designazione del sostituto all' organo competente.
6. I componenti
dichiarati decaduti non possono essere nuovamente nominati componenti dei
suddetti collegi.
ARTICOLO 13
(Sospensione e dimissioni)
1. Il Presidente della
Giunta regionale provvede agli adempimenti connessi all' applicazione, ai
componenti dell' organo di controllo, delle disposizioni di cui all' art.15
della legge 19 marzo 1990, n. 455, come modificato dall' art. 1 della legge 18
gennaio 1992, n. 16 (<< Norme in materia di elezioni e nomine presso le
Regioni e gli Enti locali >>).
2. Le dimissioni dei
componenti, anche non elettivi, sono presentate al Presidente della Giunta
regionale tramite il Presidente della Sezione di appartenenza.
3. Le dimissioni
diventano operanti dal momento della loro presentazione.
ARTICOLO 14
(Reintegrazione dell' organo di controllo)
1. La sostituzione dei
componenti delle Sezioni cessati dall' incarico per cause diverse da quelle
previste dal precedente art. 10 avviene nei modi e nelle forme previste per la
loro nomina.
2. Il Presidente della
Giunta regionale promuove il procedimento di sostituzione entro quindici giorni
dalla ricezione della comunicazione di vacanza dell' incarico per morte,
dimissioni, collocamento in pensione, o dalla dichiarazione di decadenza.
3. La sostituzione deve
avvenire entro e non oltre i successivi 45 giorni.
ARTICOLO 15
(Scioglimento)
1. Le singole Sezioni
dell' organo regionale di controllo vengono sciolte quando non possa essere
assicurato il normale funzionamento per una delle seguenti cause:
a) persistenti
violazioni di legge e/ o omissioni di atti dovuti o gravi inadempienze;
b) reiterata adozione
di decisioni riconosciute illegittime in sede giurisdizionale;
c) sospensione della
maggioranza dei componenti a seguito dei provvedimenti previsti dal comma 1 del
precedente art. 13;
d) contemporanee
dimissioni della maggioranza dei componenti.
2. Le cause che possono
determinare lo scioglimento delle Sezioni devono essere contestate dal
Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa o
su proposta dell' Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, all' organo di
controllo, che puo' presentare controdeduzioni entro quindici giorni dalla
ricezione della contestazione.
3. Lo scioglimento e'
disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme
deliberazione del Consiglio regionale, che decide con l' intervento di almeno
due terzi e a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Verificandosi l'
ipotesi di scioglimento di una Sezione, la funzione di controllo e' esercitata,
fino all' insediamento del nuovo organo, dalla Sezione con sede in Bari. Nell'
ipotesi di scioglimento della Sezione con sede in Bari, la predetta funzione e'
esercitata dalla Sezione con sede in Foggia.
ARTICOLO 16
(Funzionamento dell' organo di controllo)
1. Le Sezioni
decentrate stabiliscono ogni due mesi il calendario delle sedute, che devono
aver luogo in giorni diversi e per non piu' di quindici volte al mese per la
Sezione di Bari e per non piu' di dieci volte al mese per le altre Sezioni
decentrate.
2. Le adunanze si
svolgono, nei giorni fissati e negli orari stabiliti, nelle sedi assegnate
dalla Regione.
3. L' ordine del giorno
degli argomenti da trattare deve essere comunicato ai componenti delle Sezioni,
in uno con l' avviso di convocazione, almeno quarantotto ore prima della data
dell' adunanza.
4. Nello stesso
termine, la documentazione riguardante gli argomenti all' ordine del giorno va
posta a disposizione dei componenti presso la segreteria dell' organo di
controllo.
5. Ogni argomento
iscritto all' ordine del giorno deve essere accompagnato da una relazione del
funzionario istruttore, vistata dal dirigente dell' ufficio che ha curato l'
istruttoria e dal dirigente responsabile della Sezione.
6. In caso di urgente
necessita', i Presidenti possono disporre le convocazioni in giorni ed orari
diversi da quelli normalmente stabiliti, mediante tempestivo avviso, comunicato
ai componenti almeno 24 ore prima della seduta.
7. Una copia dell'
ordine del giorno deve essere depositata nell' Ufficio di segreteria dell'
organo di controllo, a disposizione del pubblico per la consultazione.
ARTICOLO 17
(Adunanze dei collegi)
1. Per la validita'
delle sedute e' necessaria la presenza di almeno quattro componenti.
2. Le decisioni sono
adottate a maggioranza e con voto palese.
3. In caso di parita',
prevale il voto del Presidente.
4. E' ammessa l'
astensione dal voto.
5. Ogni componente ha
facolta' di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto ed eventuali
proprie dichiarazioni.
6. Le decisioni sono
sottoscritte in originale dal Presidente, dal relatore e dal segretario.
7. Le decisioni dell'
organo di controllo discordanti con il contenuto della relazione istruttoria di
cui al comma 5 del precedente art. 16 devono indicare i motivi per cui le
indicazioni istruttorie non sono condivise.
8. L' adunanza si apre
con la verifica del numero legale.
Dell' adunanza andata
deserta per mancanza di numero legale e' fatta menzione nel verbale nel quale
vanno indicati i nomi dei componenti assenti o che si siano assentati nel corso
della riunione o di quelli che abbiano preventivamente giustificato l' assenza.
9. Il numero legale dei
componenti deve permanere per tutta la durata dell' adunanza: qualora esso
venga meno, il Presidente dichiara chiusa la seduta, rinviando a quella
successiva la trattazione degli argomenti residui.
10. La sopravvenuta
mancanza del numero legale in corso di seduta deve essere fatta constatare a
verbale.
11. I componenti delle
Sezioni decentrate devono allontanarsi dalle sedute nel momento in cui vengono
trattati argomenti ai quali siano personalmente interessati ovvero siano
interessati parenti od affini entro il 4 grado.
ARTICOLO 18
(Verbale e pubblicita' degli atti)
1. Il verbale delle
sedute deve indicare le presenze, gli atti presi in esame, le decisioni
adottate ed il relativo dispositivo, riportato in sintesi e con riferimento
alla proposta del relatore, nonche' le eventuali dichiarazioni dei singoli
componenti l' organo di controllo.
2. Il verbale e'
redatto a cura del segretario ed e' sottoscritto dal Presidente e dal
segretario; viene depositato presso gli uffici della Sezione entro tre giorni
dalla seduta di approvazione.
3. Un elenco di tutte
le deliberazioni adottate e' depositato presso la segreteria dell' organo di
controllo competente e puo' essere consultato da chiunque.
4. Ogni cittadino ha
diritto di chiedere copia delle pronunce definitive, ottenendone il rilascio a
proprie spese, non oltre dieci giorni dalla richiesta, dalla segreteria dell'
organo di controllo competente.
5. Non e' consentito il
rilascio di copia degli atti interni, degli atti istruttori e del verbale, tranne
che la richiesta sia fatta dai legali rappresentanti degli Enti di cui ai
precedenti artt. 3 e 4 o dai Consiglieri regionali o dai componenti gli organi
di controllo. In tal caso la copia e' rilasciata in esenzione di spese.
ARTICOLO 19
(Indennita' ai componenti l' organo di controllo)
1. Ai componenti l'
organo di controllo e' corrisposta una indennita' lorda di lire 120.000
(centoventimila) per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del
collegio.
2. Al Presidente e vice
Presidente di ciascun collegio e' corrisposta, inoltre, una indennita' mensile
lorda di carica rispettivamente di lire 750.000 (settecentocinquantamila) e di
lire 500.000 (cinquecentomila).
3. Le indennita' di cui
ai commi precedenti sono al lordo delle ritenute di legge.
4. A tutti i componenti
spetta, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la
partecipazione alle sedute del collegio. Per i viaggi effettuati con mezzo
proprio e' dovuta una indennita' forfetaria pari ad 1/5 del costo di un litro
di benzina super, vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso, nonche' il
rimborso dell' eventuale pedaggio autostradale. Gli stessi rimborsi competono
per la partecipazione alle riunioni di cui al successivo art. 20.
5. Ai componenti l'
organo di controllo che, previa autorizzazione si recano fuori sede per
partecipare a riunioni di coordinamento a livello nazionale, a convegni o
incontri di studio a livello nazionale o internazionale e' corrisposto il
trattamento di missione previsto dalla normativa regionale per i i dirigenti
del massimo livello economico e funzionale.
6. L' autorizzazione di
cui al comma precedente e' concessa dal Presidente della Giunta regionale per
le missioni svolte nell'ambito del
territorio nazionale e dalla Giunta regionale, previa intesa governativa ex
art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 ed ex DPCM dell' 11 marzo 1980, per le
missioni al di fuori del territorio nazionale.
7. Al pagamento delle
indennita' previste dal presente articolo provvede il Servizio cassa economale
istituito presso l' ufficio Provveditorato - economato della Regione attraverso
gli Economi - cassieri competenti per circoscrizione territoriale, nei limiti e
con le modalita' stabiliti dalla lr 25 gennaio 1977, n. 2 e successive
modificazioni ed integrazioni (<< Disciplina dei servizi del settore
provveditorato economato - contratti ed appalti >>).
TITOLO II COORDINAMENTO E RACCORDO
CON GLI ALTRI ORGANI REGIONALI
ARTICOLO 20
(Coordinamento)
1. Il Presidente della
sezione di Bari, d' intesa con il Presidente delle altre Sezioni decentrate o
su richiesta del Presidente della Giunta regionale:
a) promuove e convoca,
almeno una volta all' anno, riunioni plenarie di tutti i componenti le Sezioni
decentrate al fine di favorire il coordinamento dell' attivita' dell' organo di
controllo e di assicurare l' omogeneita' delle procedure;
b) promuove e convoca
riunioni periodiche dei Presidenti e dei vice Presidenti per l' esame di
specifici argomenti connessi con l'
esercizio delle funzioni di controllo;
c) puo' promuovere, con
la partecipazione congiunta degli enti controllati e dei componenti l' organo
di controllo, conferenze per l' esame di questioni riguardanti l' attivita' di
controllo.
2. Al fine di garantire l'
unitarieta' di indirizzo nell' esercizio della funzione di controllo e di
favorire l' uniformita' di valutazione in ordine all' applicazione di
disposizioni di legge, eventuali problemi interpretativi sono sottoposti all'
esame dei componenti gli organi di controllo riuniti in seduta plenaria.
3. Le riunioni di cui
al precedente comma possono essere convocate, oltre che ad iniziativa del
Presidente della Sezione di Bari, anche ad iniziativa del Presidente del
Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale o dell' assessore
agli Enti locali ovvero su richiesta di uno dei Presidenti delle Sezioni
decentrate. Esse sono tenute nel capoluogo della Regione e presiedute dal
presidente della Sezione di Bari.
4. Le funzioni di
segretario sono svolte dal segretario della sezione di Bari, che redige il
verbale della riunione.
5. L' adunanza, la
stesura del verbale e la pubblicita' degli atti sono regolate dalle
disposizioni, in quanto compatibili, dettate dagli art. 17 e 18 della presente
legge.
6. Gli indirizzi interpretativi
che emergono dalle riunioni costituiscono punti di riferimento per tutte le
Sezioni dell' organo di controllo regionale.
7. Alle riunioni di cui
ai commi precedenti partecipano anche i dirigenti responsabili ed i segretari
dei collegi dell' organo di controllo.
ARTICOLO 21
(Adunanza plenaria e relazione annuale)
1. Le Sezioni
decentrate, in adunanza plenaria, elaborano una relazione sull' attivita'
svolta nell' anno precedente da inviare, entro il mese di febbraio di ogni
anno, a cura del Presidente della Sezione di Bari, al Presidente della Giunta e
al Presidente del Consiglio regionale.
2. La relazione, previo
esame della competente Commissione consiliare, forma oggetto di apposito
dibattito consiliare, da tenersi entro il mese di aprile di ogni anno.
3. La relazione deve
fornire tutti gli elementi utili ad una valutazione dell' attivita' dell'
organo di controllo e indicare, in particolare, gli orientamenti assunti in
sede di coordinamento ed i dati statistici relativi agli atti esaminati ed alle
decisioni adottate; deve, inoltre, contenere, in allegato, un documento sulla
situazione economico - finanziaria che scaturisce dai bilanci approvati dagli
enti sottoposti a controllo.
4. Il Consiglio
regionale, nell' ambito delle proprie competenze istituzionali, adotta i
necessari provvedimenti per correggere le disfunzioni segnalate nella relazione
sull' attivita' svolta.
TITOLO III CONTROLLO
ARTICOLO 22
(Controllo preventivo di legittimita')
1. Le sezioni
esercitano il controllo preventivo di legittimita', previsto dall' art. 130
della Costituzione, sulle deliberazioni degli Enti locali indicati nei
precedenti artt.3 e 4 secondo le modalita' indicate dagli artt. 45 e 46 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Esercitano altresi'
il controllo:
a) sugli atti
fondamentali delle istituzioni di cui all' art.23 della legge 8 giugno 1990 e
142;
b) sulle deliberazioni
rientranti nelle attribuzioni del Consiglio comunale ai sensi dell' art. 32
della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, qualora siano
adottate dal consiglio circoscrizionale nell' esercizio di funzioni delegate
dal Comune.
Gli atti di cui ai
punti a) e b) sono sottoposti al controllo unitamente alle deliberazioni di
approvazione.
3. Non sono soggette al
controllo preventivo di legittimita' gli atti meramente esecutivi di
provvedimenti gia' adottati e perfezionati ai sensi di legge, gli atti privi di
carattere dispositivo, nonche' quelli delle aziende speciali di cui all' art.
23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e gli atti delle istituzioni di cui al
medesimo art. 23, ad esclusione di quelli previsti al comma secondo, punto a),
del presente articolo.
ARTICOLO 23
(Pubblicazione ed esecutivita')
1. Tutte le
deliberazioni sono pubblicate entro 30 giorni dalla loro adozione, a pena di
decadenza, mediante affissione all' Albo pretorio nella sede dell' ente, per
quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni non
soggette al controllo preventivo di legittimita' diventano esecutive dopo il
decimo giorno dalla loro affissione all' Albo pretorio per la pubblicazione.
3. Le deliberazioni
soggette o sottoposte al controllo di legittimita' diventano esecutive prima
del decorso del termine di cui all' art. 46 della legge 8 giugno 1990, n.142 se
l' organo regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi
di legittimita'.
4. Per specifiche
ragioni di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere
dichiarate, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati
all' organo deliberante, immediatamente esecutive.
ARTICOLO 24
(Invio atti soggetti a controllo)
1. Gli atti soggetti o
da sottoporre al controllo, unitamente agli allegati che ne fanno parte, sono
trasmessi all' organo di controllo competente, a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento ovvero a mezzo corriere, in duplice copia integrale
autenticata, unitamente ad un elenco, in duplice copia, contenente l'
indicazione dell' organo deliberante, del numero e della data dell' atto
nonche' dell' oggetto del medesimo.
2. Una copia dell'
elenco viene restituita all' ente interessato previa apposizione del timbro
comprovante la data di ricezione degli atti.
3. La trasmissione all'
organo di controllo competente deve avere luogo entro trenta giorni dalla data
di adozione, a pena di decadenza.
4. Gli atti dichiarati
immediatamente esecutivi devono essere inviati all' organo di controllo entro
cinque giorni dalla data di adozione, a pena di decadenza, con contestuale affissione
all' Albo pretorio per la pubblicazione. Non
possono esplicare effetti prima della pubblicazione all' Albo e, nei
casi previsti, della comunicazione al Prefetto.
Entro lo stesso termine
di cinque giorni dall' adozione sono, altresì, inviate, a pena di decadenza, le
deliberazioni della Giunta provinciale o comunale attinenti alle variazioni di
bilancio adottate in via d' urgenza ai sensi dell' art. 32, comma 3, della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. Qualora la Giunta
comunale o provinciale intenda sottoporre al controllo preventivo di
legittimita' propri atti a norma dell' art. 45 della legge 8 giugno 1990, n.
142, deve farne espressa menzione nella deliberazione di adozione degli stessi.
Se, invece, l' iniziativa di sottoporre l' atto di Giunta al controllo e'
assunta dal Consiglio o dai Consiglieri, a norma del citato art. 45 della legge
8 giugno 1990, n. 142, la richiesta deve pervenire alla Giunta entro dieci
giorni dall' affissione all' Albo, a pena di decadenza. In tali casi l' atto deve pervenire all' organo
di controllo competente, accompagnato da copia autenticata della richiesta,
entro gli ulteriori cinque giorni, a pena di decadenza. Negli stessi termini e con le stesse modalita'
devono pervenire all' organo di controllo gli atti per i quali la richiesta di
sottoposizione al controllo e' disposta dal prefetto ai sensi dell' art. 15 del
DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203
(<< Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata
e di trasparenza e buon andamento dell' attivita' amministrativa >>).
6. Con le stesse
modalita' ed entro gli stessi termini, a pena di decadenza dell' atto, vanno
trasmessi all' organo di controllo i chiarimenti e gli elementi integrativi di
giudizio.
ARTICOLO 25
(Termini per l' esercizio del controllo)
1. Il controllo e'
esercitato nei termini di cui all' art.46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Il termine utile per
l' esercizio del controllo decorre dalla data di ricezione dell' atto da parte
dell' organo di controllo.
3. Qualora l' organo di
controllo ritenga di dover richiedere all' ente deliberante chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio, il termine puo' essere interrotto, ma non
piu' di una volta. In tal caso, il termine per l' annullamento riprende a
decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.
4. La richiesta di
chiarimenti e di elementi integrativi di giudizio e' disposta con ordinanza
motivata.
5. Se entro trenta
giorni dalla data di ricezione della richiesta di chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio l' ente non fornisce gli stessi, l' atto si intende
decaduto. La decadenza e' dichiarata dalla Sezione.
6. Ai fini del computo
del termine fa fede il timbro postale di spedizione ovvero, per gli atti
inviati a mezzo corriere, il timbro di ricezione dell' organo di controllo.
ARTICOLO 26
(Deliberazioni dell' organo di controllo)
1. Nell' esercizio
delle sue funzioni, l' organo regionale di controllo pronunzia:
a) deliberazione di
presa d' atto per mancanza di vizi;
b) deliberazione
motivata di annullamento per illegittimita';
c) richiesta motivata
di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio;
d) declaratoria di
nullita' per gli atti nulli di diritto;
e) non luogo a
provvedere per gli atti di natura non provvedimentale e per quelli per i quali
manca l' espressa richiesta di cui al comma 1 dell' art. 45 della legge 8
giugno 1990, n. 142.
f) declaratoria di
decadenza per gli atti decaduti per legge;
g) invito ad apportare
modificazioni alle risultanze del conto consuntivo entro il termine massimo di
trenta giorni, ai sensi dell' art. 46, nono comma, della legge 8 giugno 1990,
n. 142;
h) nel procedimento per
gli interventi sostitutivi, diffida a provvedere entro un congruo termine,
comunque non superiore a quarantacinque giorni, gli atti dovuti per legge;
i) nomina del
commissario << ad acta >> per provvedere, entro il termine di
trenta giorni, all' emanazione di atti obbligatori in caso di inutile decorso
del termine di cui alla precedente lett. h).
2. Le deliberazioni di
annullamento devono essere congruamente motivate e devono indicare, anche con
riferimento ai principi generali dell' ordinamento, le norme violate ed i vizi
di legittimita' riscontrati.
3. Qualora l' atto
soggetto a controllo presenti errori od omissioni materiali, il Presidente del
collegio invita l' ente interessato a regolarizzare l' atto in tempo utile per
l' esercizio del controllo; se l' ente non provvede ad eliminare gli errori o
le omissioni riscontrate entro il termine previsto dalla legge per l' esercizio
del controllo, le Sezioni decidono sulla base degli atti trasmessi o pervenuti
agli uffici.
4. L' amministrazione
deliberante puo', con richiesta a firma del legale rappresentante, chiedere il
ritiro dell' atto prima che sullo stesso sia intervenuta la deliberazione dell'
organo di controllo.
5. La riproposizione
eventuale del contenuto, di un atto annullato per illegittimita' deve contenere
il riferimento puntuale alla decisione di annullamento dell' organo di
controllo e deve recare nuove e congrue motivazioni.
Senza tali elementi il
provvedimento e' nullo di diritto.
ARTICOLO 27
(Comunicazioni delle deliberazioni dell' organo di
controllo)
1. Le deliberazioni
dell' organo di controllo che annullano o dichiarano la nullita' dell' atto controllato,
ovvero che richiedono chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, devono
essere comunicate all' ente interessato entro e non oltre il terzo giorno non
festivo successivo alla scadenza dei termini di cui al precedente art. 25.
2. Ai fini del computo dei
termini di cui al precedente comma 1 i giorni non lavorativi vanno considerati
come festivi.
3. Il provvedimento,
comprensivo di motivazione e dispositivo, deve essere inviato all' ente
interessato entro venti giorni dalla adozione. L' invio deve essere effettuato
tramite mezzo idoneo ad attestare la spedizione ed il ricevimento.
4. Qualora il termine
di cui al precedente comma non venga osservato, i provvedimenti dell' organo di
controllo diventano inefficaci e gli atti soggetti a controllo acquistano la
definitiva esecutivita', fermo restando l' esercizio, da parte dell'
Amministrazione interessata, del potere di autotutela, alla luce dei rilievi
comunque formulati dall' organo di
controllo dopo il termine su indicato.
ARTICOLO 28
(Pubblicazione delle deliberazioni dell' organo di
controllo)
1. Le deliberazioni
adottate dall' organo di controllo sano pubblicate dall' ente destinatario
mediante pubblicazione all' Albo dell' ente per la durata di sette giorni
consecutivi.
ARTICOLO 29
(Partecipazione degli enti locali)
1. Al fine di
improntare il controllo alla piu' aperta collaborazione con gli enti locali e
di acquisire la piu' completa conoscenza degli argomenti, le Sezioni possono
invitare alle proprie sedute il rappresentante legale dell'ente interessato
perche' fornisca chiarimenti sull' atto soggetto o sottoposto al controllo.
2. I rappresentanti
legali degli enti devono essere sentiti dal collegio a loro richiesta.
3. I suddetti
rappresentanti hanno facolta' di farsi assistere da funzionari dell' ente o da
esperti nelle materie attribuite alla competenza degli enti locali e di
chiedere che vengano acquisite agli atti le loro osservazioni, di cui va fatta
menzione nel verbale di adunanza.
ARTICOLO 30
(Controllo sostitutivo)
1. I controlli sostitutivi
per il compimento di atti obbligatori sono posti in essere da ciascuna Sezione,
d' ufficio o su richiesta dei soggetti interessati.
2. L' organo di
controllo valuta se gli enti, i cui atti sono sottoposti al proprio esame,
hanno omesso di compiere o ritardato un atto obbligatorio per legge o attuativo
di impegni, assunti con precedente atto amministrativo, derivanti da leggi
nazionali o regionali.
3. In caso di accertata
omissione o ritardo, l' organo di controllo diffida l' Ente a provvedere assegnando
un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga
motivata per i casi d' urgenza, ed informa contestualmente il Presidente della
Giunta regionale.
4. Decorso inutilmente
il termine fissato, l' organo di controllo nomina, tra i dipendenti regionali
appartenenti alle qualifiche dirigenziali, un commissario ad acta,
responsabile, entro un mese, dell' adozione ed approvazione del provvedimento.
5. Nell' ipotesi in cui
l' ente non approvi il bilancio preventivo nei termini previsti dalla legge, l'
organo di controllo si avvale del potere sostitutivo conferitogli dalla legge
nel rispetto delle procedure di cui al comma 2 dell' art. 39 della legge 8
giugno 1990, n. 142.
6. Per i conti
consuntivi, l' organo di controllo, nelle ipotesi previste dal comma 10 dell'
art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvede alla nomina di un
commissario per i Comuni con popolazione compresa tra 15.001 e 100.000
abitanti, di tre commissari per i Comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti, per la redazione del conto stesso.
7. I commissari sono
nominati tra i dipendenti regionali appartenenti alle qualifiche dirigenziali.
Gli atti posti in essere dal commissario sono soggetti agli ordinari controlli.
8. Al commissario,
oltre al rimborso delle spese di viaggio ed all' indennita' di missione, e'
attribuito un compenso determinato con riferimento al tipo di atto per il cui
compimento e' stato nominato ed alla durata dell' incarico.
La Giunta regionale
stabilisce criteri e parametri di riferimento per la determinazione del
compenso. Il compenso e' a carico dell' ente controllato, che provvede alla
relativa liquidazione al commissario al termine dell' incarico.
9. Il controllo
sostitutivo sugli atti sottoposti ad approvazione degli organi di amministrazione
attiva della Regione e' esercitato dalla Giunta regionale in conformita' alle
norme che disciplinano le singole materie.
10. Sono, altresì,
esercitati dalla Giunta regionale i compiti propri del potere di vigilanza e tutela
attribuito dalla legge statale alla Regione.
ARTICOLO 31
(Sospensione dei termini)
1. I termini per l'
esercizio del controllo sono sospesi per un massimo di sedici giorni
consecutivi da determinarsi anno per anno entro il periodo dal 15 luglio al 31
agosto.
2. Entro il 31 maggio,
il Presidente della Sezione di Bari, sentiti i Presidenti delle altre Sezioni
provinciali decentrate, comunica al presidente della Giunta regionale il
periodo di sospensione prescelto, che deve essere lo stesso per tutti gli
organi di controllo.
3. Il Presidente della
Giunta regionale emette il relativo decreto entro il 10 giugno e lo trasmette a
tutti gli enti interessati.
4. I termini per l'
esercizio del controllo sono, altresì, sospesi dal 24 dicembre al 2 gennaio.
ARTICOLO 32
(Adempimenti in caso di ricorso giurisdizionale)
1. Qualora il
provvedimento di controllo sia impugnato con ricorso giurisdizionale, il
Presidente della Sezione competente trasmette tempestivamente al Presidente
della Giunta regionale gli atti relativi alla decisione impugnata, fornendo,
altresì, dettagliata relazione sulla questione e valutazioni sulla rilevanza
della stessa ai fini delle determinazioni in ordine alla opportunita' di
costituzione della Regione.
2. La Giunta regionale
delibera l' eventuale costituzione in giudizio.
3. Durante tutte le
fasi del giudizio, l' organo di controllo e gli uffici serventi sono tenuti a
fornire ogni utile collaborazione nell' attivita' di difesa da officiare in
favore della Regione. In caso di condanna della Regione, l' organo di controllo
puo' suggerire appello e, in mancanza, e' tenuto ad adeguarsi all' orientamento
giurisdizionale.
4. La reiterata
adozione di decisioni su analoghe fattispecie piu' volte annullate in sede
giurisdizionale puo' comportare l' attivazione delle procedure di scioglimento
di cui al precedente art. 15. A tal fine, tutte le decisioni dell' organo di
controllo riformate in sede giurisdizionale sono trasmesse, unitamente alla
relativa sentenza, a cura dell' organo di controllo medesimo, al servizio di
controllo interno della Regione.
ARTICOLO 33
(Responsabilita')
1. A norma dell' art. 58, terzo
comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, i componenti dell' organo di
controllo sono personalmente o solidamente responsabili nei confronti degli
enti locali per i danni a questi arrecati, con dolo o colpa grave, nell'
esercizio delle loro funzioni.
L' azione di
responsabilita' si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto, a
norma del quarto comma del citato art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
ARTICOLO 34
(Conservazione degli atti)
1. Gli atti sottoposti
al controllo sono archiviati, unitamente alle decisioni dell' organo di
controllo, a cura degli uffici delle Sezioni decentrate per la durata di cinque
anni, termine oltre il quale sono devoluti alla Croce rossa italiana, eccezione
fatta per i regolamenti e i bilanci e fatta salva l' applicazione delle
disposizioni di cui al DPR 30 settembre 1963, n. 1409 (<< Norme relative
all' ordinamento ed al personale degli archivi di stato >>).
2. E' consentita la
riproduzione dei testi e la loro conservazione anche a mezzi strumenti e
procedure automatizzate.
TITOLO IV PERSONALE E UFFICI
ARTICOLO 35
(Uffici)
1. Ciascuna Sezione si avvale,
per l' espletamento dell' attivita' istituzionale, di strutture operative
costituite in base a criteri di funzionalita' che, in conformita' con
l'ordinamento regionale vigente, tra l' altro provvedono:
a) a svolgere le
attivita' di supporto alla funzione di controllo, assicurando la trattazione
degli atti e fornendo gli elementi di valutazione tecnico - giuridica per le
decisioni;
b) a fornire alla Giunta
regionale i rilievi statistici sull' attivita' di controllo, nonche' ad
assicurare sistematici flussi informativi sull' attivita' amministrativa degli
enti locali, desunti dagli atti sottoposti a controllo.
2. Agli uffici di cui
al precedente comma 1 si applica, per quanto non diversamente disposto, la
normativa regionale sull' ordinamento degli uffici. Essi dipendono
funzionalmente dall' organo di controllo per quanto concerne l' esercizio delle
attivita' di istituto di quest' ultimo e dall' assessore al personale per
quanto attiene all' apprestamento degli uffici ed al governo del personale.
ARTICOLO 36
(Personale)
1. La determinazione e la
consistenza organica del personale, l' organizzazione degli uffici e dei
servizi sono previste dalla legge regionale sull' ordinamento degli uffici.
2. Nelle more dell'
approvazione della nuova legge regionale sull' ordinamento degli uffici, in via
provvisoria, gli organici del personale delle varie Sezioni sono fissati dalla
Giunta regionale.
3. La gestione
amministrativa delle strutture delle Sezioni decentrate e' attribuita ai
dirigenti.
4. I dirigenti
responsabili delle Sezioni decentrate, unitamente ai segretari, partecipano
alle riunioni di coordinamento di cui al comma 2 del precedente art. 20.
ARTICOLO 37
(Segretario)
1. Il Presidente della
Giunta regionale, ai sensi del comma 4 del precedente art. 6, nomina i
funzionari regionali che esercitano le funzioni di segretario di ciascuna
Sezione, nonche' i loro sostituti per i casi di assenza o di impedimento.
2. Il segretario, la
cui posizione e' sottordinata a quella del dirigente responsabile dell' ufficio
della Sezione, assiste alla seduta del collegio, redige e sottoscrive,
unitamente al Presidente, il processo verbale e, anche con il relatore, la
decisione dell'organo, cura l' invio
degli avvisi di convocazione, la ricezione degli atti deliberativi degli enti
locali e la comunicazione agli enti medesimi delle deliberazioni di cui al 1
comma del precedente art. 26 e le altre incombenze di legge.
3. Il segretario della
Sezione di Bari attende in particolare alle incombenze previste dal precedente
art. 20.
4. In caso di
contemporanea assenza o impedimento del segretario e del vice segretario, il
Presidente della Sezione chiama, in via eccezionale e temporanea, a svolgere le
funzioni di segretario un dipendente regionale inquadrato nella qualifica
dirigenziale, fra quelli presenti in servizio ed assegnati alla Sezione
decentrata.
ARTICOLO 38
(Incompatibilita' del personale)
1. I funzionari
regionali che sono componenti delle Assemblee degli enti di cui ai precedenti
articoli 3 e 4 non possono essere assegnati alle Sezioni che esercitano il
controllo sugli atti degli enti di cui sono amministratori.
2. Per quanto concerne incarichi,
consulenze e/o collaborazioni, ai funzionari regionali in servizio presso l'
organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all' art. 11 della
presente legge.
TITOLO V ENTI REGIONALI
ARTICOLO 39
(Controllo sugli atti degli Enti regionali)
1. Ai sensi della
presente legge, il controllo sugli atti delle USL (Unita' Sanitarie Locali),
degli enti ospedalieri di cui all' art. 1, comma 13, del Decreto Legge 6
febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1991,
n. 111, degli Istituti autonomi case popolari, dell' Ente Fiera di Foggia,
dell' ente Fiera di Francavilla Fontana e di altri enti fieristici a carattere
regionale, delle Aziende di promozione turistica, degli EDISU (Ente per il
diritto allo studio universitario), nonche' degli altri enti pubblici che
operano nelle materie attribuite alla competenza legislativa ed amministrativa
della Regione per il conseguimento di fini propri della stessa, e' disciplinato
nel modo seguente:
a) sono sottoposte all'
approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni concernenti gli statuti,
i regolamenti, le emissioni di prestiti obbligazionari;
b) sono sottoposte all'
approvazione della Giunta regionale le deliberazioni concernenti le piante
organiche e le relative variazioni, le variazioni di bilancio conseguenti ad
assegnazioni regionali finalizzate per lo svolgimento di specifici interventi,
gli interventi di assistenza tecnica ed economica e le assunzioni o le
alienazioni di partecipazioni azionarie.
2. Le deliberazioni di
cui alla lettera a) del precedente comma 1 devono essere trasmesse al Consiglio
regionale per il tramite dell' Assessorato regionale competente per materia,
entro dieci giorni dal ricevimento, corredate da una relazione illustrativa.
Per i provvedimenti concernenti il personale e' competente l' assessore al
Personale.
3. Fermo restando il
procedimento di cui al precedente Titolo III, il controllo viene esercitato dal
Consiglio regionale nel termine di novanta giorni dal ricevimento delle
deliberazioni trasmesse dall' Assessorato regionale competente per materia.
Decorso infruttuosamente il termine suindicato senza la comunicazione dell'
avvenuto controllo, le deliberazioni diventano esecutive.
4. Nel caso di rinnovo
del Consiglio regionale, il termine di cui al precedente comma 3 rimane sospeso
dal quarantesimo giorno antecedente alla data delle elezioni per il rinnovo.
5. Le deliberazioni di
cui alla lettera b) del precedente comma 1 sono sottoposte al controllo della
Giunta regionale secondo le procedure ed i termini di cui al Titolo III della
presente legge.
6. Sono sottoposti,
secondo le procedure e nei termini di cui ai precedenti articoli, al controllo di
legittimita' delle Sezioni di Bari i seguenti atti: i bilanci di previsione e
le relative variazioni, i conti consuntivi, i programmi ed i piani delle
attivita' annuali e/o pluriennali, i
piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche; la disciplina dello stato
giuridico e delle assunzioni del personale; la istituzione, i compiti e le
norme sul finanziamento degli organismi statutari; la disciplina dei servizi e
relative tariffe; la contrazione di mutui; le spese che impegnino i bilanci per
gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed
alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo,
gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti, le
concessioni, le convenzioni.
7. Gli atti adottati
dagli enti regionali di cui al presente articolo, con esclusione di quelli
indicati al comma 1, lett. a), che alla data di entrata in vigore della
presente legge non siano stati sottoposti al controllo di legittimita' ai sensi
dell' art. 44, c. 1 lett. a) della lr 4 maggio 1985, n. 25, sono restituiti, a
cura della Presidenza del Consiglio, all' Assessorato competente per materia
entro quindici giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Entro i
successivi quindici giorni, l' Assessorato invia il carteggio all' organo
competente al controllo ai sensi della presente normativa.
TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 40
(Avvalimento delle strutture dell' organo di controllo)
1. Qualora da leggi
vigenti venga attribuito alla Regione l' esercizio delle funzioni di controllo
sugli atti di determinati enti, tale funzione e' esercitata tramite la Sezione
di controllo di Bari, secondo le procedure e nei termini di cui ai precedenti
articoli.
ARTICOLO 41
(Controllo sugli atti degli enti regionali turistici)
1. Fino al loro
scioglimento, agli Enti provinciali per il turismo ed alle Aziende autonome di
cura, soggiorno e turismo si applicano le norme sul controllo degli atti
dettate per gli altri enti regionali nel precedente Titolo.
ARTICOLO 42
(Prima costituzione dell' organo di controllo)
1. La prima
costituzione dell' organo di controllo avviene entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Trascorso infruttuosamente il
predetto termine senza che il Consiglio regionale abbia provveduto ad eleggere
gli esperti di propria competenza, vi provvede, entro quindici giorni dal
termine di scadenza, con proprio atto, il Presidente del Consiglio regionale.
2. Fino alla
costituzione dell' organo di controllo di cui al precedente comma 1, le
funzioni continuano ad essere svolte dal Comitato regionale e dalle Sezioni
decentrate operanti ai sensi della lr 4 maggio 1985, n. 25 (<< Norme per
l' esercizio della funzione di controllo sugli atti degli enti pubblici
>>).
ARTICOLO 43
(Abrogazione)
Sono abrogati:
a) la legge regionale 4
maggio 1985, n. 25 << Norme per l' esercizio della funzione di controllo
sugli atti degli enti locali e degli enti strumentali regionali >>;
b) l' articolo 23 della
legge regionale 16 maggio 1985, n. 28 << Riordinamento dell'
amministrazione turistica regionale in attuazione dell' art. 4 della legge 17
maggio 1983, n. 217.
c) la legge regionale 5
settembre 1972, n. 12 << Determinazione delle indennita' dovute al
Presidente e ai componenti degli organi di controllo sugli atti degli enti
locali della Regione >> e le successive modificazioni ed integrazioni: lr
17 gennaio 1980, n. 11; lr 21 giugno 1980, n. 74; lr 9 maggio 1984, n. 25; lr 21 giugno 1989,
n. 9;
d) gli artt. 20 e 21
della lr 30 aprile 1980, n. 39, <<Regionalizzazione, ai sensi della legge
23 dicembre 1975, n. 745, dell' Istituto Zooprofilattico e Sperimentale della
Puglia e Basilicata >>;
e) ogni altra
disposizione incompatibile con la presente legge.
ARTICOLO 44
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti
dall' applicazione della presente legge si fara' fronte, per l' esercizio 1994,
con lo stanziamento previsto al capitolo 0002040 dello stato di previsione
della spesa per il predetto esercizio.
Data a Bari, addì 22 giugno 1994