TITOLO I OBIETTIVI
ARTICOLO 1
(Obiettivi)
1.
La Regione Puglia, per l' attuazione del Piano Operativo Plurifondo 1994/ 1999
- Asse prioritario 2 << Industria, artigianato e servizi alle imprese
>>, Sottoprogramma 2 << Aiuti all' artigianato >> -
interviene a sostegno dello sviluppo e della qualificazione delle imprese
artigiane anche in attuazione delle legge 8 agosto 1985, n. 443 << Legge
quadro sull'artigianato >> ed in
conformita' con gli obiettivi del Programma regionale di sviluppo.
2.
Gli interventi previsti dalla presente normativa hanno le seguenti finalita':
a)
agevolare l' acquisizione dei servizi e migliorare la penetrazione commerciale
delle produzioni;
b)
favorire la tutela e la salvaguardia delle produzioni;
c)
qualificare gli insediamenti artigianali;
d)
promuovere l' innovazione tecnologica e la qualita' dei prodotti;
e)
qualificare le risorse umane;
f)
agevolare l' accesso al credito;
g)
favorire l' internazionalizzazione delle imprese.
ARTICOLO 2
(Beneficiari)
1.
Beneficiano delle agevolazioni previste dalla presente normativa i seguenti
soggetti:
A.
le imprese aventi i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 per gli
interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5 (punto a e punto b), 6, 7, 8 e 9 della
presente normativa;
B.
i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, costituiti
secondo quanto disposto dall' art° 6, comma 3, della legge 8 agosto 1985, n.
443, per gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della presente
normativa;
C.
il Consorzio regionale fra le cooperative artigiane di garanzia, che assume la
denominazione di << Artigiancredito Puglia >>, costituito fra le
cooperative artigiane di garanzia e i consorzi fidi artigiani, nonche' altri
soggetti di diritto pubblico o privato, con finalita' di garanzia,
informazione, consulenza, assistenza e fornitura di servizi finanziari a favore
delle cooperative di garanzia e consorzi fidi nonche' dei soci delle medesime.
La
Giunta regionale, a seguito di stipula di apposite convenzioni, utilizza l' Artigiancredito
Puglia quale strumento di supporto dell' attivita' amministrativa connessa all'
incentivazione dell' artigianato, affidando allo stesso compiti tecnici e/o
istruttori.
C.
1 Ai fini dell' accesso ai benefici della presente legge, entro tre mesi dalla
data della sua entrata in vigore, la Regione promuove la costituzione dell'
Artigiancredito Puglia, il cui Statuto prevedera':
-
fini di mutualita' e scopo non di lucro;
-
compiti di rappresentanza delle cooperative e consorzi associati nei confronti
della Regione Puglia, oltre a compiti di sviluppo, coordinamento, assistenza
tecnica e amministrativa.
2.
Gli interventi di cui alla presente legge sono riservati ai soggetti di cui al
precedente comma 1 che nei confronti del personale applicano integralmente gli
istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro e/
o eventuali contratti di gradualita'.
TITOLO II INTERVENTI
ARTICOLO 3
(Acquisizione di servizi)
1.
La Regione Puglia agevola l' acquisizione di servizi da parte delle imprese
artigiane allo scopo di migliorare le capacita' organizzative, di
pianificazione e di sviluppo in tutte le aree gestionali.
2.
A tal fine e agevolata l' acquisizione di servizi nei seguenti settori:
A.
miglioramento dell' organizzazione e della gestione:
a.
1 procedure interne del lavoro di ufficio e organizzazione aziendale;
a.
2 programmazione della produzione;
a.
3 progettazione e << design >>;
a.
4 interventi sull' area produzione;
a.
5 controllo di gestione e controllo economico;
a.
6 assistenza e consulenza finanziaria;
a.
7 introduzione del budget;
B.
interventi nell' area commerciale e della promozione dei prodotti (sono escluse
dalle agevolazioni le provvigioni per intermediazione commerciale):
b.
1 studi e ricerche di mercato;
b.
2 sviluppo di piano di marketing;
b.
3 creazione di organizzazioni di vendita ed azioni di supporto alla
commercializzazione dei prodotti;
b.
4 creazione di reti distributive e/ o commerciali, acquisizione di ordinativi,
assistenza e gestione per i rapporti commerciali con l' estero;
b.
5 promozione dell' attivita' di vendita attraverso l' organizzazione e la
partecipazione a manifestazioni fieristiche;
b.
6 svolgimento di azioni pubblicitarie e promozionali, approntamento di
cataloghi e predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto
idoneo;
C.
interventi per l' introduzione della qualita' e per la certificazione dei
prodotti secondo la normativa UNIEN vigente:
c.
1 promozione della diffusione presso le imprese di metodologie per l' adeguamento
della qualita' aziendale complessiva agli standards richiesti dalla normativa
comunitaria;
c.
2 realizzazione di progetti aziendali per l' attuazione di sistemi di qualita'
in conformita' alla normativa nazionale e comunitaria;
c.
3 certificazione di sistemi di qualita' aziendale, di prodotto e di processo;
D.
innovazione tecnologica di prodotto e di processo:
d.
1 ricerca tecnologica ed acquisizione delle tecnologie rivolte al miglioramento
dei prodotti e alla produzione di nuovi prodotti;
d.
2 acquisto di brevetti e alla relativa applicazione produttiva:
d.
3 sviluppo di prototipi;
E.
ambiente:
e.
1 studi per la valutazione dell' impatto ambientale su insediamenti produttivi
finalizzati all' individuazione ed all' applicazione delle soluzioni piu' opportune.
3.
Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo
la Regione concede contributi nella misura massima del 70% della spesa ritenuta
ammissibile e, comunque, per un' importo massimo stabilito, per ciascun
servizio, con la ripartizione annuale delle risorse disciplinata dal successivo
art. 12.
ARTICOLO 4
(Interventi in campo ambientale)
1.
La Regione Puglia, in conformita' con quanto stabilito dalle normative
comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, incentiva
il risanamento degli ambienti di lavoro ed il controllo e l' abbattimento delle
emissioni inquinanti delle imprese artigiane.
2.
Pertanto, la Regione Puglia agevola l' acquisizione e l' installazione di
attrezzature ed impianti per l' abbattimento ed il controllo delle emissioni
inquinanti all' interno ed all' esterno dell' azienda, nonche' di attrezzature
ed impianti che riducano l' impatto ambientale delle lavorazioni e tutti gli
interventi finalizzati all' adeguamento dei laboratori alle norme di sicurezza
e tutela dei lavoratori negli ambienti di lavoro.
3.
Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo
la Regione concede contributi in conto interessi, fino alla concorrenza massima
del 100% degli stessi, erogandoli a banche convenzionate anche con cooperative
di garanzia o consorzi fidi, in soluzione unica anticipata, scontando all'
attualita' le rate costanti posticipate di concorso regionale.
ARTICOLO 5
(Insediamenti produttivi)
1.
La Regione Puglia promuove il miglioramento degli insediamenti delle imprese
artigiane attraverso la realizzazione dei seguenti interventi:
a)
recupero funzionale di immobili in disuso o di fabbricati inattivi a
destinazione produttiva ristrutturati per l' insediamento delle imprese
artigiane;
b)
ristrutturazione ed ampliamento dei fabbricati utilizzati dalle imprese
artigiane;
c)
allestimento e potenziamento, negli insediamenti esistenti, di infrastrutture e
servizi di interesse comune alle imprese insediate.
2.
Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo
la Regione concede contributi in conto interessi, fino alla concorrenza massima
del 100% degli stessi, erogandoli a banche convenzionate anche con cooperative
di garanzia o consorzi fidi, in soluzione unica anticipata, scontando all'
attualita' le rate costanti posticipate di concorso regionale.
ARTICOLO 6
(Innovazione tecnologica)
1.
La Regione Puglia promuove l' innovazione tecnologica delle imprese artigiane
agevolando interventi relativi:
a)
all' acquisizione di macchinari ed attrezzature per l'introduzione di rilevanti
avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al
miglioramento di prodotti produttivi gia' esistenti;
b)
all' acquisto di unita' elettroniche o di sistemi elettronici per l'
elaborazione elettronica di dati destinati al disegno automatico, alla
progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione
delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei
prodotti lavorati nonche' al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
c)
all' acquisto di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici
di progettazione.
2.
Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo
la regione concede contributi in conto interessi, fino alla concorrenza massima
del 100% degli stessi, erogandoli a banche convenzionate anche con cooperative
di garanzia o consorzi fidi, in soluzione unica anticipata, scontando all' attualita'
le rate costanti posticipate di concorso regionale.
ARTICOLO 7
(Formazione)
1.
La Regione Puglia promuove interventi di formazione in favore di imprenditori,
collaboratori e dipendenti delle imprese artigiane ed il loro aggiornamento
professionale.
2.
Le iniziative di formazione professionale di cui al precedente comma 1 sono
programmate dalla Regione nell' ambito del piano annuale di formazione
professionale predisposto di concerto tra l' Assessorato alla formazione
professionale e l'Assessorato all' industria, commercio e artigianato - Settore
artigianato - in coerenza con il Programma operativo plurifondo 1994- 1999.
ARTICOLO 8
(Conferimenti all' Artigiancassa)
1.
La Regione Puglia promuove l' accesso al credito attraverso conferimenti
destinati al finanziamento del fondo per il concorso nel pagamento degli
interessi, istituito presso la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane
(Artigiancassa), ai sensi della legge 25 luglio 1952, n° 949 e successive
modificazioni.
2.
I conferimenti di cui al comma 1 del presente articolo sono disciplinati dalla
convenzione di cui al successivo art. 11, comma 3, sono effettuati annualmente
in un'unica soluzione e sono deliberati dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 9
(Contributi alle imprese sui
finanziamenti dell' Artigiancassa)
1.
La Regione Puglia agevola le aziende che fanno ricorso al credito dell'
Artigiancassa concedendo un contributo in conto capitale, cumulabile con quello
previsto dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, pari al 10% del finanziamento
agevolato dall' Artigiancassa riferito all' importo ammissibile al contributo
in conto interessi, nel limite massimo di lire 18.000.000.
2.
Sono escluse dalle agevolazioni di cui al precedente comma 1 le operazioni
destinate a finanziare le scorte delle imprese.
3.
I contributi di cui al presente articolo sono erogati dall' Artigiancassa
attraverso un fondo a tal fine costituito dalla Regione presso la stessa
Artigiancassa e sono disciplinati dalla convenzione di cui al successivo art.
11, comma 3.
ARTICOLO 10
(Contributi all' Artigiancredito
Puglia)
1.
La Regione contribuisce alla dotazione del patrimonio sociale dell'
Artigiancredito Puglia, in forma diretta o attraverso la finanziaria regionale
Finpuglia SpA
2.
La Regione concede contributi all' Artigiancredito Puglia per le seguenti
attivita':
a)
coperture di eventuali perdite dell' Artigiancredito Puglia a fronte delle
operazioni di credito attivate tramite le cooperative di garanzia o consorzi
fidi;
b)
programmi diretti all' assistenza, all' informazione tecnico - finanziaria,
all' aggiornamento dei soci delle cooperative e consorzi nonche' all' attivita'
di qualificazione professionale e aggiornamento degli addetti alle cooperative
e consorzi;
c)
costituzione o dotazione di fondi diretti alla concessione di garanzie
sussidiarie a fronte delle operazioni di credito attivate tramite le
cooperazioni o consorzi;
d)
contributi in conto interessi, da erogarsi in forma attualizzata a favore dei
soci delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi sulla base di specifici
programmi di sviluppo, con particolare riferimento all' ammodernamento dei
laboratori, alla promozione dell' associazionismo economico, dell' esportazione
e dell' innovazione.
TITOLO III MODALITA' DI ATTUAZIONE
ARTICOLO 11
(Modalita' di attuazione)
1.
Gli interventi previsti agli art. 3, 4, 5 e 6 della presente legge realizzati
dai beneficiari di cui all' art. 2, lett. b), sono da considerarsi prioritari
nell' assegnazione delle agevolazioni.
2.
Per l' attuazione degli interventi di cui agli art. 3, 4, 5 e 6 la Giunta
regionale determina il termine di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia dei relativi bandi per l' ammissione delle domande e il
contenuto degli stessi con la specificazione dei seguenti elementi:
a)
soggetti beneficiari;
b)
iniziative ammissibili;
c)
modalita' di presentazione delle domande;
d)
criteri di valutazione delle domande;
e)
documentazione da allegare alla domanda;
f)
criteri e documentazione necessaria per la rendicontazione finale;
g)
modalita' di erogazione dei contributi.
3.
Per l' attuazione degli interventi previsti dalla presente normativa la Giunta
regionale determina i contenuti delle convenzioni da stipulare tra la Regione
Puglia, l'Artigiancassa e l' Artigiancredito Puglia; dette convenzioni disciplinano
i criteri, i tempi e le modalita' di erogazione delle risorse.
ARTICOLO 12
(Ripartizione annuale delle
risorse)
1.
La Giunta regionale approva, sentite le organizzazioni sindacali di categoria
del settore artigiano, entro il 30 giugno di ogni anno, la ripartizione delle
risorse, per l' anno successivo, articolata nel modo seguente:
A.
per l' attuazione degli interventi di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 10;
a.
1 ripartizione delle risorse per i singoli interventi e determinazione del
contributo massimo ottenibile per ciascun servizio o investimento;
a.
2 ripartizione delle risorse per singole province, limitatamente agli
interventi previsti dagli artt° 3, 4, 5 e 6.
B.
ripartizione delle risorse tre i due interventi di cui agli artt. 8 e 9.
C.
ripartizione delle risorse per il funzionamento del Comitato tecnico di
valutazione, di cui al successivo art. 13, per i costi di pubblicazione dei
bandi e delle graduatorie di cui agli artt. 11 e 14, nonche' per la gestione
amministrativa e per la promozione di tutte le iniziative previste dalla
presente normativa.
ARTICOLO 13
(Comitato tecnico di valutazione)
1.
Per lo svolgimento delle attivita' di istruttoria e valutazione delle domande e
dei progetti relativi agli incentivi previsti dagli artt. 3, 4, 5 e 6 si
provvede, con deliberazione della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, alla costituzione di un
apposito Comitato tecnico di valutazione composto:
a)
dal responsabile del Settore artigianato dell' Assessorato industria, commercio
e artigianato;
b)
da quattro esperti esterni alle strutture regionali non impegnati nella
preparazione o nell' erogazione di servizi agevolati dalla presente normativa,
dotati di comprovata esperienza nella valutazione e/ o nella realizzazione di
progetti per l' acquisizione di servizi e per la realizzazione di investimenti.
2.
I compensi spettanti ai componenti del Comitato tecnico di valutazione, di cui
al punto b) del precedente comma 1, sono determinati dalla Giunta regionale con
i criteri previsti dall' art. 5 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.
ARTICOLO 14
(Graduatorie)
1.
Per l' erogazione dei contributi relativi agli interventi previsti dagli artt.
3, 4, 5 e 6 il Comitato tecnico di valutazione provvede, entro sessanta giorni,
dopo aver adempiuto all' istruttoria formale e tecnica delle domande, alla
redazione, per ciascun bando, di apposite graduatorie provinciali per l'
ammissione delle domande fino ad esaurimento delle risorse assegnate con la
ripartizione di cui all' art. 12 della presente normativa. Le graduatorie sono
approvate dalla Giunta regionale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
2.
Qualora non siano ammissibili domande in numero sufficiente ad esaurire le
risorse assegnate su ciascuna delle province, i fondi residui saranno ripartiti
proporzionalmente, con i medesimi parametri utilizzati per la ripartizione
annuale delle risorse, sugli altri interventi, ampliandone le graduatorie prima
della pubblicazione.
3.
Qualora non pervengano domande in numero sufficiente ad esaurire le risorse
assegnate su ciascuno degli interventi, i fondi residui saranno ripartiti
proporzionalmente, con i medesimi parametri utilizzati per la ripartizione
annuale delle risorse, sugli altri interventi, ampliandone le graduatorie prima
della pubblicazione.
ARTICOLO 15
(Controlli e rendicontazione)
1.
Allo svolgimento delle attivita' di controllo e rendicontazione provvede, in
conformita' con le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, l' Assessorato
industria, commercio e artigianato - Settore artigianato.
2.
L' attivita' di controllo e' finalizzata alla verifica della corretta
destinazione delle agevolazioni.
3.
La documentazione necessaria per la rendicontazione formale e le modalita' di
svolgimento della rendicontazione stessa saranno disciplinate dai bandi per l'
ammissione delle domande di cui al precedente art. 11, comma 2 e dalle
convenzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.
ARTICOLO 16
(Erogazione dei contributi)
1.
Per l' acquisizione di servizi di cui al precedente art. 3 e' erogata, con
decreto dell'Assessore all' industria e all'atto dell'avviamento dell' iniziativa, un'
anticipazione nella misura del 40% sul contributo ammesso. L' erogazione finale
e' effettuata con decreto dell' Assessore all' industria al termine dell'
attivita' di controllo e rendicontazione di cui al precedente art. 15.
2.
L' erogazione degli incentivi previsti dagli artt. 4 5, 6 e 10 della presente
legge e' effettuata con decreto dell' Assessore
all'industria.
3.
L' erogazione delle risorse previste dai precedenti artt. 8 e 9 e' disciplinata
dalla convenzione tra Regione Puglia e Artigiancassa di cui all' art. 11, comma
3, della presente normativa.
ARTICOLO 17
(Revoca dei contributi)
1.
Il contributo concesso viene revocato con decreto dell' Assessore all'
industria, commercio e artigianato qualora il soggetto beneficiario non
realizzi in tutto o in parte l' intervento ammesso a contributo, nonche' nel
caso in cui la realizzazione non sia conforme al progetto presentato o non
rispetti i vincoli previsti dalla presente normativa.
TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINANZIARIE
ARTICOLO 18
(Disposizioni transitorie)
1.
Per le annualita' 1994 e 1995 l' approvazione da parte della Giunta regionale
della ripartizione annuale delle risorse, prevista dal precedente art. 12, deve
avvenire entro sessanta giorni dalla approvazione da parte della Unione europea
del Programma operativo plurifondo 1994/ 1999 della Regione Puglia.
ARTICOLO 19
(Disposizioni finanziarie)
1.
Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente normativa la Regione
Puglia fa fronte con le risorse rivenienti dal programma operativo plurifondo
1994/ 1999 della Regione Puglia previste dal sottoprogramma << Aiuti all'
artigianato >>.
Data a Bari, addì 20 febbraio 1995