ARTICOLO 1
1.
Fino all' entrata in vigore del piano urbanistico territoriale tematico per il
paesaggio e beni ambientali, l' autorizzazione prevista dall' art. 31 della
legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 per la trasformazione degli immobili
soggetti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed
all' art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, delegata alla Regione ai sensi
dell' art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e' subdelegata ai Comuni
limitatamente agli interventi:
a)
ricadenti nell' ambito di strumenti urbanistici esecutivi (piani
particolareggiati, piani di lottizzazione, piani di recupero, piani per l'
edilizia economica e popolare, piani per gli insediamenti produttivi) approvati
con le procedure della LR 31 maggio 1980, n. 56;
b)
ricadenti nell' ambito delle zone B di completamento degli strumenti
urbanistici vigenti;
c)
di manutenzione ordinaria e straordinaria definiti dall'art. 31 della legge 5
agosto 1978, n. 457;
d)
di restauro e risanamento conservativo definiti dall'art. 31 della legge 5
agosto 1978, n. 457, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone tipizzate
dagli strumenti urbanistici vigenti A o A1 di interesse storico;
e)
di ristrutturazione edilizia come definiti dall' art. 31 della legge 5 agosto
1978, n. 457 non comportanti la sostituzione totale dell' organismo edilizio
esistente, con esclusione degli interventi ricadenti nelle zone tipizzate dagli
strumenti urbanistici vigenti A o A1 di interesse storico;
f)
di ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, con esclusione delle
sopraelevazioni, purche' il volume complessivo sia relativo al lotto minimo
prescritto dallo strumento urbanistico vigente e non ci sia accorpamento di
aree non confinanti. Sono esclusi gli interventi ricadenti nella fascia dei
trecento metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio piu' elevato sul
mare e dei duecento metri dalla battigia delle coste, dei laghi, dei fiumi e
delle gravine o lame;
g)
di realizzazione di linee telefoniche ed elettriche di bassa e media tensione
con relative cabine di trasformazione;
h)
di collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali con
ripristino dello stato dei luoghi;
i)
di urbanizzazione primarie;
l)
destinati a rimuovere imminenti pericoli di pubblica o privata incolumita'
nonche' interruzione di pubblico servizio, o dichiarati indifferibili ed
urgenti, in conseguenza di norme o provvedimenti emanati a seguito di
calamita';
m)
a carattere precario e/o temporaneo, stagionali oppure, se connessi alla
realizzazione di un' opera autorizzata, limitati alla durata di esecuzione
dell' opera purche' venga garantito il ripristino dello stato dei luoghi;
n)
di collocamento di vetrine, insegne, tabelle;
o)
di sistemazione a verde, di arredo urbano, di recinzione fino a metri due di
altezza.
ARTICOLO 2
1.
L' autorizzazione di cui al precedente articolo 1 e' di competenza del Sindaco
del Comune interessato.
2.
Il provvedimento del Sindaco, adottato previo parere favorevole obbligatorio
della Commissione edilizia comunale, e' soggetto alle procedure del decreto -
legge 27 giugno 1988, n. 312, convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431.
ARTICOLO 3
1.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la
Commissione edilizia dei Comuni nel cui territorio siano incluse aree soggette
a vincolo paesaggistico, qualora ne sia sprovvista, e' integrata da un
ingegnere civile/edile o da un architetto con documentata formazione e/o
esperienza in materia paesaggistica, designato dai competenti ordini
professionali.
ARTICOLO 4
1.
Le restanti funzioni amministrative in materia di beni ambientali di cui alla
delega prevista dall' art. 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate
dagli organi regionali previa istruttoria dei competenti uffici operanti nell'
ambito dell' Assessorato all' Urbanistica e assetto del territorio.
2.
L' indennita' di cui all' art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e'
determinata dalla Giunta regionale sulla base della maggiore somma tra il danno
arrecato, valutato dai competenti uffici operanti nell' ambito dell'
Assessorato all' urbanistica e assetto del territorio, e il profitto conseguito
stimato dagli uffici regionali del Genio civile o dall' Ispettorato regionale
delle foreste.
ARTICOLO 5
1.
Per il rilascio della autorizzazione prevista dalla legge regionale 31 maggio
1980, n. 56, per la trasformazione degli immobili soggetti al vincolo
paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, il soggetto
interessato deve presentare al Comune nel cui territorio ricade l' opera da
realizzare la seguente documentazione:
a)
istanza;
b)
il progetto in triplice copia costituito dai seguenti elaborati:
-
relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire, con specifico
riferimento alla compatibilita' dell'opera prevista con la peculiarita'
paesaggistica ambientale del sito, nonche' ai completamenti esterni (materiali,
tecnologie, sistemazioni al suolo, piantumazioni, esiti formali);
-
corografia dell' area interessata dai lavori, in scala 1/25.000, con
identificazione delle tavole IGM pari scala;
-
stralcio dello strumento urbanistico (pari scala) con specificazione dell' area
oggetto dei lavori e dello stralcio delle norme tecniche relative alla zona
interessata;
-
stralcio del foglio catastale con perimetrazione delle particelle catastali
interessate dai lavori;
-
planimetria dettagliata in scala 1/ 200 delle aree interessate dai lavori con
quotature altimetriche e posizionamento delle alberature esistenti e di progetto;
-
piante, prospetti, sezioni in scala 1/ 100 quotate;
-
particolari costruttivi, in scala adeguata, descrittivi dei rapporti
pieni/vuoti nei prospetti e dei relativi completamenti e coloriture;
c)
documentazione fotografica in triplice copia dello stato dei luoghi e degli
edifici, costituita da almeno quattro fotografie formato cartolina, prese dai
quattro punti cardinali, e da almeno due fotografie pari formato con visione
panoramica dei siti con punti di presa indicati nella planimetria. La documentazione
fotografica dovra' essere firmata dal progettista.
Data a Bari, addì 24 Marzo 1995