ARTICOLO 1
(Finalita')
1. La presente legge,
nell' ambito dei principi e delle norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e alla legge 16 maggio 1970, n.281, disciplina
il regime giuridico dei beni di proprieta' della Regione che costituiscono il
demanio e il patrimonio regionale, l' esercizio delle funzioni amministrative e
delle attivita' in materia di gestione e amministrazione di tali beni.
2. La presente legge
intende inoltre:
a) valorizzare il
patrimonio regionale, comunque acquisito;
b) razionalizzare ed
economicizzare la spesa corrente.
Titolo II
Tipologia e classificazione dei beni del patrimonio
regionale
Capo I Tipologia dei beni
ARTICOLO 2
(Beni del demanio)
1. Il demanio regionale
e' costituito dai beni, in quanto appartenenti alla Regione per acquisizione a
qualsiasi titolo, così come individuati dall' art. 822, comma 2, del Codice
civile.
2. Il regime demaniale
si applica inoltre ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri
soggetti nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell' art. 11 della legge n° 281 del
1970.
ARTICOLO 3
(Beni del patrimonio)
1. Il patrimonio
regionale e' costituito dai beni mobili e immobili appartenenti alla Regione non
facenti parte del demanio ai sensi del precedente art. 2, comma 1.
2. Il patrimonio si
distingue in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.
3. Il patrimonio
indisponibile e' costituito dai beni individuati, in quanto di pertinenza
regionale, dall' art. 826 del Codice Civile.
4. Gli altri beni di
proprieta' della Regione costituiscono il patrimonio disponibile regionale.
Capo II Classificazione dei beni
ARTICOLO 4
(Classificazione e destinazione dei beni)
1. Avuto riguardo alla
natura, alle caratteristiche e alla destinazione dei singoli beni, la Giunta
regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede con proprie
deliberazioni alla loro classificazione, assegnandoli a una delle categorie di
cui ai precedenti artt. 2 e 3.
2. Con gli stessi
provvedimenti i beni vengono destinati all' esercizio delle funzioni di
competenza regionale, ai servizi pubblici o ad altre specifiche finalita'
pubbliche.
3. La classificazione
ha luogo in sede di prima approvazione del catalogo dei beni immobili e dell'
inventario dei beni mobili e, per i beni successivamente acquisiti, all' atto
della loro acquisizione.
4. La Giunta regionale
effettua periodicamente, e comunque a intervalli non superiori a dieci anni,
verifiche generali sulla classificazione e destinazione dei beni.
Titolo III
Attivita' regioni in materia di valorizzazione, gestione e
amministrazione dei beni
Capo I Norme generali
ARTICOLO 5
(Attivita' regionali)
1. Le attivita' regionali
in materia di valorizzazione, di gestione e di amministrazione dei beni di
proprieta' regionale si distinguono in:
a) acquisizione dei
beni;
b) catalogazione e
inventariazione dei beni;
c) uso e
amministrazione dei beni;
d) valorizzazione dei
beni;
e) conservazione e
realizzazione dei beni;
f) alienazione dei
beni.
Titolo IV
Acquisizione dei beni
Capo I Beni regionali
ARTICOLO 6
(Beni regionali)
1. Sono beni regionali
e vanno acquisiti al demanio o al patrimonio della Regione tutti i beni mobili
e immobili alla stessa pervenuti a seguito di:
a) trasferimento ex
lege;
b) acquisto;
c) costruzione;
d) atto di liberalita';
e) permuta.
Capo II Acquisizione dei beni
ARTICOLO 7
(Acquisizione dei beni per trasferimento ex lege)
1. Sono acquisiti al
patrimonio regionale i beni trasferiti alla Regione per disposizione di legge o
di norma avente forza di legge.
ARTICOLO 8
(Acquisizione dei beni a seguito di acquisto)
1. Sono acquisiti al
patrimonio regionale i beni acquisiti dalla Regione e destinati alle attivita'
di carattere istituzionale o per servizi regionali.
2. All' acquisto dei
beni provvede la Giunta regionale:
a) per i beni mobili,
secondo le procedure previste dalle vigenti leggi regionali in materia di
Economato e Provveditorato;
b) per i beni immobili,
a seguito di pubblico bando.
3. All' acquisto dei
beni immobili la Giunta regionale puo' provvedere anche a seguito di trattativa
privata quando ricorrono circostanze di urgenza e di evidente convenienza in
relazione all' uso cui l' immobile e' destinato, per la sua localizzazione,
composizione e dimensione.
ARTICOLO 9
(Acquisizione di beni a seguito di costruzione)
1. Sono acquisiti al
patrimonio regionale i beni realizzati direttamente dalla Regione secondo le
procedure previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di lavori
pubblici.
ARTICOLO 10
(Acquisizione di beni per atti di liberalita')
1. SOno acquisiti al
patrimonio regionale i beni che pervengano alla Regione per donazione,
eredita', legato e altre liberalita'.
2. Detti beni devono
essere formalmente accettati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.
3. Sono fatte salve le
eventuali procedure speciali di autorizzazione previste dalle leggi vigenti.
ARTICOLO 11
(Acquisizione dei beni per permuta)
1. Sono acquisiti al
patrimonio regionale i beni che pervengono alla Regione per operazioni di
permuta.
2. La Giunta regionale
puo' procedere alla permuta di beni patrimoniali della Regione con beni di
proprieta' di terzi, a condizione che vi sia il soddisfacimento di uno
specifico interesse pubblico e una evidente convenienza.
3. La permuta e'
effettuata mediante asta pubblica, previo avviso pubblico. Detta procedura non
si applica quando i beni da acquisire sono di proprieta' dello Stato o di altri
enti pubblici.
4. La stima dei beni
oggetto di permuta e' determinata dall' Ufficio tecnico er"Times New
Roman"e.
5. La permuta di beni
immobili non e' consentita se l' eventuale conguaglio e' superiore al cinquanta
per cento del valore maggiore, se tale valore e' quello del bene di proprieta'
regionale.
Titolo V
Catalogazione e inventariazione dei beni
Capo I Norme generali
ARTICOLO 12
(Norme generali)
1. I beni di proprieta'
della Regione sono iscritti in appositi cataloghi quando si tratta di beni
immobili e in appositi inventari nel caso di beni mobili.
Capo II Catalogazione dei beni
ARTICOLO 13
(Catalogo dei beni immobili demaniali)
1. Il catalogo dei beni
immobili del demanio regionale consiste nell' elenco di schede riportanti, di
norma, le seguenti indicazioni:
a) descrizione e
caratteristiche del bene;
b) titolo di
provenienza;
c) estensione,
ubicazione e altri dati catastali;
d) tipo di
amministrazione o ente preposto;
e) utilizzazione e
relativo titolo;
f) valore;
g) annotazioni inerenti
funzioni esercitate sul bene.
ARTICOLO 14
(Catalogo dei beni immobili patrimoniali)
1. Il catalogo dei beni
immobili patrimoniali consiste nell' elenco di schede riportanti, di norma, le
seguenti indicazioni:
a) descrizione e
caratteristiche del bene;
b) appartenenza al
patrimonio indisponibile o disponibile;
c) titolo di
provenienza;
d) estensione,
ubicazione e altri dati catastali;
e) tipo di
amministrazione o ente preposto;
f) concessioni, diritti
a favore di terzi e relativi titoli;
g) uso o servizio speciale
cui sono destinati e durata di tale destinazione;
h) valore.
Capo III
Inventariazione dei Beni
ARTICOLO 15
(Inventari dei beni mobili)
1. Gli inventari dei
beni mobili sono articolati per categorie secondo la seguente classifica:
categoria A: arredi;
categoria B: macchine e
attrezzature;
categoria C: libri e
riviste;
categoria D: opere d'
arte;
categoria E: altri
beni.
2. Sono esclusi dagli
inventari i materiali di facile consumo o prodotti destinati alla produzione.
ARTICOLO 16
(Valutazione dei beni)
1. I beni mobili sono
sottoposti a ricognizione periodiche, per il loro aggiornamento, con scadenza
non superiore a 10 anni.
Titolo VI
Uso e amministrazione dei beni
Capo I Uso dei beni del demanio e del patrimonio regionale
ARTICOLO 17
(Concessione in uso dei beni del demanio e del patrimonio
indisponibile)
1. Sui beni del demanio
e del patrimonio indisponibile regionale possono essere autorizzate occupazioni
temporanee di aree ed edifici, ovvero concessioni in uso per lo svolgimento di
attivita' non corrispondenti alla funzione pubblico cui il singole bene e'
designato, alle seguenti condizioni:
- che sia garantita la
continuita' della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio per
i beni demaniali;
- che le attivita' da
svolgere siano compatibili con la funzione pubblica e tali da non pregiudicare
il contemporaneo perseguimento per i beni del patrimonio indisponibile.
2. Alla costituzione di
diritti a favore di terzi si provvede con concessione amministrativa.
3. La Giunta regionale
disciplina la durata del rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni
di esercizio della concessione, anche al fine di garantire la destinazione del
bene e stabilisce i requisiti che il concessionario deve mantenere per la
durata del rapporto, pena la decadenza della concessione.
4. Fatte salve le
vigenti disposizioni regionali, laddove non specificatamente previsto, l' atto
di concessione viene rilasciato con decreto dell' Assessore agli affari
generali.
5. La Giunta regionale,
a suo insindacabile giudizio, revoca l' atto di concessione quanto cio' sia
richiesto da interesse pubblico o non sia piu' garantito l' ordinario
svolgimento della funzione pubblica cui il bene e' destinato.
ARTICOLO 18
(Concessione in uso dei beni immobili del patrimonio
disponibile)
1. I beni immobili del
patrimonio disponibile regionale sono concessi in locazione previo avviso
pubblico.
2. La Giunta regionale
fissa i criteri per la scelta del contraente riconoscendo, a parita' di
condizioni, un titolo preferenziale alle richieste degli enti locali.
3. L' atto di locazione
e' deliberato dalla Giunta regionale di disciplina la durata del rapporto, la
misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio della condizione.
ARTICOLO 19
(Destinazione dei proventi delle concessioni e delle
locazioni o affitti)
1. Le somme ricavate
dalle concessioni e dalle locazioni o affini di beni regionali sono destinate
alla conservazione, ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio
immobiliare regionale.
Capo II Amministrazione dei beni del demanio e del
patrimonio regionale
ARTICOLO 20
(Norme generali)
1. I beni del demanio e
del patrimonio regionale sono amministrati nell' osservanza delle leggi e dei
regolamenti regionali.
ARTICOLO 21
(Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio
indisponibile regionale)
1. I beni del
patrimonio indisponibile regionale di cui al precedente art. 3, comma 3, ove
non necessari alle esigenze regionali, possono essere concessi in uso, a titolo
oneroso, a enti locali, enti strumentali della Regione e a enti pubblici o
privati, per l'esercizio di specifiche attivita' di prevalente interesse
pubblico.
2. I rapporti tra la
Regione e i soggetti di cui al precedente comma 1, in riferimento ai beni affidati,
sono regolati da atto di concessione. Le attivita' di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei beni sono a carico del soggetto che li utilizza.
Capo III Gestione e amministrazione dei beni non concessi
in uso e dei servizi di pubblico interesse
ARTICOLO 22
(Norme generali)
1. Alla gestione dei
beni regionali e dei servizi di pubblico interesse provvede la Giunta regionale
nelle seguenti forme:
a) direttamente, a
mezzo dell' Assessorato competente in materia;
b) in concessione a
enti locali o enti strumentali regionali ovvero a soggetti privati che abbiano
specifica competenza.
Titolo VII
Valorizzazione dei beni
ARTICOLO 23
(Valorizzazione dei beni)
1. Prima di procedere
alla alienazione dei propri beni, la Regione deve attivarsi per la massima valorizzazione
possibile dei beni da alienare.
Titolo VIII
Alienazione dei beni
Capo I Norme generali
ARTICOLO 24
(Norme generali)
1. I beni di proprieta'
regionale che possono essere alienati sono quelli che appartengono al
patrimonio della Regione.
2. I beni del
patrimonio indisponibile sono alienabili nei soli casi previsti dalle leggi
regionali ovvero nei casi in cui la Giunta regionale deliberi espressamente la
non fruibilita' del bene stesso per le esigenze proprie o di altro uso
pubblico.
3. L' alienazione
avviene a titolo oneroso ed e' disposta dalla Giunta regionale, nel rispetto
delle norme della presente legge.
Capo II Norme sul patrimonio agricolo - forestale
ARTICOLO 25
(Norme sul patrimonio agricolo - forestale)
1. I beni del
patrimonio agricolo - forestale possono essere alienati quando, per la loro
natura o condizione, non siano utilizzabili al perseguimento dei fini
propriamente istituzionali o quando le cessione, per la ubicazione e la
estensione dei beni interessati, consenta un piu' razionale assetto del
patrimonio regionale. L' alienazione avviene con le modalita' e le forme
previste dalla presente legge.
Capo III Alienazione di beni immobili
ARTICOLO 26
(Alienazione del patrimonio regionale)
1. Alla alienazione del
patrimonio regionale provvede la Regione o direttamente, attraverso i propri
uffici, o con affidamento di mandato a Societa' di servizi, specializzate nel
settore immobiliare, individuate a seguito di esperimento di pubblica gara,
ponendo a base pubblico bando da redigere ai sensi della legge 5 dicembre 1991,
n°386.
ARTICOLO 27
(Alienazione di beni immobili mediante asta pubblica)
1. I beni immobili sono
alienati mediante asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete in aumento,
assumendo come base d' asta il prezzo di stima.
2. L' asta viene
presieduto dall' Assessore al demanio e patrimonio o da suo delegato.
3. Qualora l' asta vada
deserta per due volte, la Giunta regionale puo' deliberare di procedere all'
alienazione del bene a trattativa privata, riducendo il prezzo d' asta per non
piu' di un decimo.
ARTICOLO 28
(Prezzo di stima e Commissioni tecniche)
1. Il prezzo di stima
dei beni immobili e' stabilito dall'Ufficio tecnico er"Times New
Roman"e competente per territorio. Restano ferme le disposizioni previste
dalla legge regionale 15 febbraio 19985, n. 5 per le alienazioni dei terreni
del demanio armentizio regionale.
2. Qualora enti locali
territoriali (Comuni, Province, Comunita' montane e/ o loro consorzi) e Universita'
statali istituite nel territorio regionale, che abbiano gia' nella loro
disponibilita' il bene immobile, ne richiedano la cessione, il prezzo di stima
fissato dall' Ufficio tecnico er"Times New Roman"e e' decurtato dei
canoni di locazione corrispondenti e degli oneri sopportati per la manutenzione
straordinaria e la valorizzazione del bene.
3. Le detrazione di cui
al precedente comma 2 non possono comunque superare il cinquanta per cento del
prezzo stimato ai sensi del precedente comma 1.
ARTICOLO 29
(Svolgimento della gara e aggiudicazione)
1. Per lo svolgimento
della gara e aggiudicazione si applicano, in quanto compatibili, le norme
vigenti per le Amministrazioni dello Stato.
2. L' aggiudicazione e'
definitiva e il verbale d' asta ha gli effetti del contratto di vendita, salva
l' approvazione della Giunta regionale.
ARTICOLO 30
(Destinazione dei proventi dell' alienazione)
1. E' istituito il
Fondo speciale dei proventi dell' alienazione dei beni immobili.
2. Il Consiglio
regionale delibera l' utilizzazione delle somme del Fondo secondo le seguenti
indicazioni:
a) realizzazione delle
sedi regionali;
b) interventi sul
disavanzo finanziario della Regione;
c) attuazione dei
programmi comunitari.
Capo IV Alienazione di beni mobili
ARTICOLO 31
(Alienazione di beni mobili)
1. I beni mobili che
possono essere alienati sono quelli divenuti inservibili e non adotti agli
scopi originari, purche' dichiarati << fuori uso >> dal competente
Servizio economico e cassa.
2. L' alienazione di
tali beni e' disposta dalla Giunta regionale, che provvede a stabilire anche le
condizioni economiche delle alienazioni.
3. Nel caso di
alienazione gratuita, ha diritto di priorita' a ottenere i beni la Croce rossa
italiana che, se non interessata agli stessi, e' invitata a rilasciare apposita
dichiarazione.
4. L' alienazione dei
beni mobili, a titolo oneroso, e' regolata dalle norme che disciplinano l'
attivita' del Settore economato e provveditorato dell' Assessorato agli affari generali
e, in mancanza, dalla normativa statale in materia.
Titolo IX
Disposizioni finali e transitorie
ARTICOLO 32
(Pareri)
1. I pareri di cui al
precedente art. 4, comma 1, si intendono acquisiti decorsi sessanta giorni
dalla data della richiesta.
ARTICOLO 33
(Programma di alienazione)
1. La Giunta regionale
e' autorizzata ad alienare i beni, o parte di essi, indicati nella tabella A)
allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio disponibile della
Regione, sulla base di un programma da sottoporre al Consiglio regionale.
2. In deroga al
disposto di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale e' autorizzata ad
alienare i seguenti beni disponibili:
1) compendio
immobiliare IRRIP con esclusione dei terreni;
2) palestra ex GI, via
Napoli 204, Bari.
Data a Bari, addì 26 aprile 1995
ALLEGATO A
ELENCO PATRIMONIO IMMOBILIARE ALIENABILE AI SENSI DELL'ART.
33
COMUNE
|
DESCRIZIONE
|
PROVENIENZA
|
ADELFIA
ALTAMURA
CANOSA DI PUGLIA
CAPURSO
CELLAMARE
CONVERSANO
GIOIA DEL COLLE
GIOVINAZZO
MINERVINO MURGE
MOLA DI BARI
PUTIGNANO
|
Casa
ex. G.I. Scuola materna
Via
Conte Sabini, n. 12
Casa
ex G.I. Scuola MaternaVia Matera, n. 1
C.S.P.C.R.
- Via Parini, n. 48
ex
Enal - Piazza C. Ciano, n. 48
Casa
ex G.I. - P.zza Risorgimento
Casa
ex G.I. - Largo Iaia
Locali
ex Flap - Via Rossini, n. 3
Colonia
Marina ex G.I.Via Giovanni XXIII
Locali
ex Flap - Via Muraglia, n. 5
Locali
ex Flap Via Giovanni XXIII
Ex
Inapli-Crep - Via Roma, n. 43
|
Ministero
Tesoro
Ministero
Tesoro
Casmez
Ministero
Tesoro
Ministero
Tesoro
Ministero
Tesoro
Ministero
Lavoro
Ministero
Tesoro
Ministero
Tesoro
Ministero
Lavoro
Ministero
Lavoro
|
BRINDISI
BRINDISI
FASANO
FASANO
FASANO
|
Locali
ex C.P.P.S. Via Seminario, n. 12
Locali
ex A.A.I. - Via Bettolo, n. 43
Colonia
Collinare Bianchi ex
G.I.
Via Belvedere (Selva)
Colonia
Coll. "Capolicchio" ex G.I. Viale
delle More (Selva)
|
Ministero
Tesoro
Ministero
Interni
Ministero
Tesoro
Ministero
Tesoro
Ministero
Tesoro
|
FOGGIA
FOGGIA
FOGGIA
CHIEUTI
S.
FERDINANDO
TORREMAGGIORE
VICO
DEL GARGANO
MONTERONI
SANNICOLA
DI LECCE
|
Palestra
ex G.I. - Via Galliani
Palestra
ex G.I. - Via Pestolozzi
Palestra
ex G.I. - Via da Zara, n. 11
Fabbricato
ex Casmez Località Chiuti Scalo
Immobile
ex Flap Via Gorizia 127/129
Immobile
ex Flap Viale G. Di Vittorio, n. 8
Fabbricato
nel Camping "Calenelle"Località
Catenelle
Immobile
ex G.I. "Fiorini"Via
Arnesano Lecce
ColoniaMarina
"Stajano"Località San Mauro
|
Ministero
Tesoro
Ministero
Tesoro
Ministero
Tesoro
Casmez
Ministero
Lavoro
Ministero
Lavoro
Ministero
Tesoro
Ministero
Tesoro
Ministero
Tesoro
|
TARANTO
TARANTO
TARANTO
GROTTAGLIE
LATERZA
MARTINA
FRANCA
MOTTOLA
|
Appartamento
ex O.M.N.Piazza Immacolata, n. 23
Locale
ex O.M.N.Via Di Mezzo, n. 20
Locali
ex O.M.N.Via Duomo, n. 255
C.R.S.E.C.Via Duca degli Abruzzi, n. 39
Colonia
Collinare ex G.I.Via Carraro di Fico, n.
7/9
Colonia
Collinare ex G.I.Contrada Cappuccini
Colonia
Collinare ex G.I.Via Palagianello, n. 77
|
Ministero
Tesoro
Ministero
Tesoro
Ministero
Tesoro
Casmez
Ministero
Tesoro
Ministero
Tesoro
Ministero
Tesoro
|
BARI
BARI
ALBEROBELLO
GIOIA
DEL COLLE
BRINDISI
VICO DEL
GARGANO
TARANTO
|
Ex
Enalc - Via C. Ulpiani, n. 10
Palestra
ex G.I. - Via Napoli, n. 264
Centro
Soggiorno ex G.I.Località Bosco Selva
Colonia
Hanseniani - Contr. Vallata
Fabbricato
D/4 Lotiz. VINALVia Torpisana
Col.
Marina ex G.I. "G. Postiglione"LocalitàSan
Menaio Colonia marina ex G.I. - San Vito
|
Ministero
Tesoro
Ministero
Tesoro
Ministero
Tesoro
Ministero
Sanità
Acquis.
regionale
Ministero
Tesoro
Ministero
Tesoro
|
ALLEGATO A
ELENCO PATRIMONIO IMMOBILIARE ALIENABILE AI SENSI DELL'ART.
33
NATURA DEI BENI: TERRENI
Provincia di Bari
|
Agro
di Bari (Lg. Perotti) urbano Agro di
Bitonto (Terreno ex G.I.)
Agro di Minervino
(Terreno ex G.I.)
|
Ha 0.33.21
Ha 4.00
Ha 0.11.44
|
Provincia di Foggia
|
Agro di Foggia (campi di tennis
ex Enal) urbano
Agro
di S. Severo (campo sportivo) -
Agro di Serracapriola (campo sportivo) Agro di
Stornara
|
Ha 0.45.37
Ha 1.59.60
Ha 0.78.40
Ha 19.36.72
|
Provincia di Lecce
|
Agro
di Lecce (Camping
S. Cataldo ex G.I.)
|
Ha 1.27.74
|
Provincia di Taranto
|
Agro
di Massafra (campo sportivo)
Agro di Ginosa M. (Terreno ex Enaoli)
|
Ha 1.45.00
Ha 1.88.25
|
ALLEGATO A
NATURA DEI BENI: AZIENDE E IMPIANTI
-
Azienda agricola "Tara" di
Castellaneta
-
Azienda agricola "Vulgano"
-
Azienda agricola "Coop. Agro
Futuro"
-
Azienda agricola "Fortore"
-
Azienda agricola "Ex Enaoli"
- Castellaneta
-
Azienda agricola "Restinco" di Brindisi
-
Azienda agricola "Cesano"
-
Azienda agricola "Vado Francioso"
-
Azienda agricola "Aref" Bitetto
|
Ha 12.58.75
Ha 23.64.00
Ha 28.00.00
Ha 20.60.00
Ha 96.00.00
Ha 19.68.35
Ha 12.40.00
Ha
6.00.00
Ha 14.57.91
|