ARTICOLO 1
1.
Il canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di
cui all' art. 32 e seguenti della legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54, in
assenza di nuova determinazione da parte degli enti gestori, in via
provvisoria, in attesa della revisione generale del classamento delle unita'
immobiliari e della esatta individuazione dei dati relativi ai nuclei familiari
e agli alloggi, e' aumentato nella misura del trenta per cento di quello
fissato dalla medesima legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54.
2.
I canoni di locazione di cui alla presente legge non possono comunque essere
superiori a quelli determinati con legge 27 luglio 1978, n. 392, ne' essere
inferiori a lire 25 mila.
3.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la delibera
della Giunta regionale n. 2316 del 5 giugno 1995 cessa di produrre i suoi
effetti; eventuali eccedenze rispetto ai canoni determinati ai sensi del
precedente comma 1 corrisposte dagli assegnatari nel periodo precedente alla
data di entrata in vigore della presente legge sono computate quali
anticipazioni sugli aumenti di cui alla presente legge.
4.
Eventuali aumenti determinati dagli enti gestori per effetto della delibera
CIPE del 13 marzo 1995 non potranno essere superiori a quelli prodotti dalla
presente legge.
5.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione
determinera' in modo definitivo la misura dei canoni degli alloggi ERP e gli
enti gestori procederanno ai conguagli a far data dal 27 novembre 1995.
6.
La normativa prevista dall' art. 23 della legge regionale 20 dicembre 1984, n.
54 e' applicata con abrogazione del comma 3 a tutti coloro che occupano l'
alloggio senza
titolo
alla data del 30 giugno 1994, sempre che l' occupazione non ha sottratto il
godimento dell' alloggio ad assegnatario gia' individuato in graduatoria
definitiva pubblicata.
La
presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli del combinato disposto
degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Bari, addì 23 gennaio 1996