ARTICOLO 1
(Finalita')
1. La presente legge,
in ottemperanza alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge - quadro per l'
assistenza, l' integrazione scolastica sociale e i diritti delle persone
handicappate), disciplina le attivita' di prevenzione, riabilitazione e
integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap, individuando
iniziative specifiche e coordinando gli interventi previsti dalla legislazione
regionale vigente.
2. Le metodologie di
intervento si ispirano agli obiettivi di prevenzione della emarginazione
sociale, limitazione dell' istituzionalizzazione e del ricovero ospedaliero,
necessita' di integrare l' intervento sociale con quello sanitario.
TITOLO I
INTERVENTI
Capo I
Attivita' di prevenzione, cura e diagnosi precoce dell'
handicap
ARTICOLO 2
(Cura e diagnosi precoce dell' handicap)
1. Le Unita' sanitarie
locali (USL), nell' espletamento delle funzioni di assistenza sanitaria di cui
alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, provvedono a effettuare controlli
periodici delle gravidanze per la individuazione e la terapia di eventuali
patologie complicanti a carico della madre e del nascituro.
ARTICOLO 3
(Accertamento dell' handicap)
1. Gli accertamenti
relativi all' handicap, alle difficolta', alla necessita' dell' intervento
assistenziale permanente e alla capacita' complessiva individuale residua del
portatore di handicap sono effettuati dalle USL mediante le Commissioni mediche
di cui all' art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate da un
assistente sociale della USL nonche' da un esperto da individuarsi tra gli
psicologi, psichiatri o altri medici specialisti nella patologia di cui e'
portatore il soggetto da esaminare, dipendente dalla USL.
ARTICOLO 4
(Attestazione di handicap)
1. L' individuazione
del portatore di handicap come alunno a cui assicurare l' esercizio del diritto
allo studio, all' istruzione e all' integrazione scolastica e' effettuata da
operatori in servizio presso la USL di residenza dell' alunno, secondo quanto
previsto dall' art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della repubblica 24
febbraio 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle USL
in materia di alunni portatori di handicap) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 6 aprile 1994.
2. Gli operatori della
USL competente per territorio provvedono, altresì, a redigere la diagnosi
funzionale, a cui fa seguito un profilo dinamico - funzionale, finalizzato alla
formulazione di un piano educativo individualizzato.
3. Alla definizione del
piano educativo individualizzato annuale provvedono, congiuntamente, nelle
forme stabilite dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dal dpr 24 febbraio 1994
di cui al precedente comma 1, gli operatori sanitari individuati dalla USL e il
personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente,
con la partecipazione dell' insegnante operatore psico - pedagogico, in
collaborazione con i genitori o gli esercenti la potesta' parentale dell'
alunno.
Capo II
Attivita' di cura e riabilitazione
ARTICOLO 5
(Compiti delle USL)
1. Ai sensi dell' art.
26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell' art. 7, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 104 e dell' art. 8, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dall' articolo del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, nonche' delle norme regionali attuative, le USL
provvedono, attraverso i servizi distrettuali di cui all' art. 26 della legge
regionale 28 dicembre 1994, n. 36, cosi' come organizzativamente e
funzionalmente disciplinati dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1098
del 7 e 8 novembre 1989, ad assicurare gli interventi in materia riabilitativa
per l' erogazione delle prestazioni sanitarie di cura, di riabilitazione, di
integrazione sociale e all' assistenza protesica nei confronti dei portatori di
handicap.
2. Le prestazioni di
riabilitazione e di assistenza protesica sono erogate dalle USL secondo le
indicazioni dell' art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dall' art. 2 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
Capo III
Inserimento nella scuola, nella formazione professionale e
nel lavoro
ARTICOLO 6
(Integrazione scolastica)
1. La regione favorisce
lo sviluppo dei servizi finalizzati a garantire il diritto allo studio dei
portatori di handicap per il loro inserimento nelle strutture scolastiche di
ogni ordine e grado cosi' come previsti dalla legge regionale 9 giugno 1987, n.
16 (Norme organiche per l' integrazione scolastica degli handicappati) ed emana
direttive alle USL e ai comuni allo scopo di rendere efficienti i servizi e di
garantire in egual modo il diritto degli utenti nel territorio regionale.
2. Le USL, tenendo
conto delle direttive regionali, provvedono in particolare:
a) attraverso i
competenti servizi, alla diagnosi funzionale di cui all' art. 4;
b) a garantire le
condizioni necessarie all' integrazione dei portatori di handicap in situazione
di gravita' nei plessi scolastici;
c) a valorizzare l'
esperienza dell' integrazione scolastica di cui alla lettera b) e favorire ogni
altra forma di sperimentazione scolastica;
d) a ogni altro
intervento di carattere sanitario per la prevenzione, la cura e la
riabilitazione degli alunni handicappati.
3. I Comuni provvedono
alle attivita' di assistenza scolastica, ai sensi della legge regionale 12
maggio 1980, n. 42 << Norme organiche per l' attuazione del diritto allo
studio >>.
In particolare gli
stessi provvedono:
a) agli adempimenti
finalizzati all' abbattimento delle barriere architettoniche che ostacolano la
partecipazione alla vita scolastica dei portatori di handicap;
b) ai servizi di
accompagnamento e trasporto;
c) alla dotazione di
attrezzature tecniche e sussidi didattici di carattere collettivo, per l'
integrazione scolastica e per le attivita' collegate, comprese le attivita'
sportive, nonche', in caso di impossibilita' di assicurare il servizio di
accompagnamento e trasporto, all' eventuale attribuzione di assegni di studio o
contributi per limitare l' aggravio economico delle famiglie;
d) all' eventuale
adeguamento dell' organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle
esigenze dei bambini con handicap, ai sensi dell' art. 13, comma 2, della legge
5 febbraio 1992, n. 104;
e) a garantire l'
integrazione dei bambini handicappati nelle scuole materne comunali anche con
l' ausilio di educatori specializzati per il sostegno e la sperimentazione di
nuove metodologie di socializzazione e di apprendimento.
ARTICOLO 7
(Formazione professionale)
1. L' inserimento nelle
attivita' di formazione professionale, in relazione alle diverse capacita' ed
esigenze del portatore di handicap, attestate dalle USL con la diagnosi
funzionale, e' effettuato, ai sensi delle vigenti normative comunitarie,
nazionali e regionali, attraverso:
a) la formazione
ordinaria;
b) la formazione
speciale;
c) le attivita' di
formazione - socializzazione.
2. Le attivita' di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 sono svolte, nell' ambito dei normali corsi realizzati
dai Centri di formazione professionale dipendenti da enti pubblici e privati
convenzionati e nell' ambito delle iniziative contemplate dal piano annuale di
formazione professionale, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 17 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le attivita' di cui
alla lettera c) del comma 1 sono realizzate in collaborazione tra enti di
formazione professionale, USL e Comuni, secondo criteri adottati dalla Regione
nella programmazione triennale e nel piano annuale ai sensi della vigente
legislazione.
4. Nel piano annuale di
cui al comma 2 vengono altresì fissati i criteri per l' inserimento dei
portatori di handicap nelle diverse tipologie formative in relazione a quanto
previsto dall' art. 17, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e in
coerenza con le previsioni normative statali in materia di elevazione dell'
obbligo scolastico.
5. Le figure
professionali da utilizzare nel sostegno didattico e formativo devono essere in
possesso dei titoli prescritti dalla normativa vigente in materia e devono
frequentare i corsi di aggiornamento, riqualificazione e le attivita' di
tirocinio organizzate d' intesa con le Universita'.
6. In analogia a quanto
previsto dall' art. 15, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche
presso i Centri di formazione professionale possono essere costituiti gruppi di
studio e di lavoro con il compito di collaborare alle iniziative educative e di
integrazione previste dal piano annuale di formazione professionale.
7. La Regione
privilegia e favorisce l' attuazione dei progetti comunitari finalizzati al
superamento del divario nelle opportunita' formative.
ARTICOLO 8
(Formazione dei formatori)
1. La Regione, in
adempimento, a quanto previsto dall' art. 14, comma 7, e dall' art. 39, comma
2, lett c) e d), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, favorisce le occasioni e
le iniziative finalizzate alla formazione e all' aggiornamento degli educatori,
dei dirigenti di strutture educative e degli operatori a vario titolo impegnati
nelle attivita' di integrazione degli handicappati nella scuola, nella
formazione professionale e nella societa'.
2. Per le finalita' di
cui al comma 1, la Regione:
a) stipula convenzioni
con le Universita' ai sensi e per gli effetti dell' art. 8 della legge 19
novembre 1990, n. 341 e dell' art. 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche ai fini della formazione e dell'
aggiornamento degli operatori della formazione professionale;
b) prevede nei piani di
formazione professionale iniziative formative per le figure professionali di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 e al dm
Sanita' 10 febbraio 1984 con l' utilizzazione delle strutture universitarie;
c) coordina e attua, d'
intesa con le Universita', la Facolta' di scienza dell' educazione e l'
Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo
(IRRSAE), progetti di ricerca e formazione permanente degli operatori impegnati
nelle attivita' di sostegno e di integrazione scolastica, professionale e
sociale;
d) attua iniziative
intese a favorire l' integrazione tra gli operatori sanitari ed educatori ai
sensi dell' art. 39, comma 2, lett b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) favorisce la
revisione dei percorsi e curricoli formativi sia degli operatori che svolgono
prevalentemente mansioni medico - sanitarie, sia degli operatori che svolgono
attivita' prevalentemente in ambito psico - sociale.
ARTICOLO 9
(Orientamento)
1. La Regione, anche in
attuazione di quanto previsto dall' art. 14, comma 1, lett a), della legge 5
febbraio 1992, n. 104, garantisce un servizio di orientamento ai fini dell'
integrazione nella scuola di ogni ordine e grado, nella formazione
professionale e nel mondo del lavoro.
ARTICOLO 10
(Inserimento lavorativo)
1. Ai fini dell'
inserimento lavorativo dei portatori di handicap, la Regione garantisce forme
di agevolazione e sostegno in attuazione della normativa regionale.
ARTICOLO 11
(Albo regionale)
1. Fino all'
approvazione della legge regionale istitutiva dell' Albo previsto dall' art. 18
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli enti, le istituzioni, le cooperative
sociali, le associazioni e organizzazioni di volontariato che svolgono
attivita' idonee a favorire l' inserimento lavorativo dei portatori di handicap
sono iscritti, secondo la rispettiva attivita' e natura giuridica, negli albi
di cui alle leggi regionali 1 settembre 1993, n. 21 << Iniziative
regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8
novembre 1991, n. 381 " Disciplina delle cooperative sociali"
>> e 16 maggio 1994, n. 11 << Norme di attuazione della legge -
quadro sul volontariato >>.
2. Per l' iscrizione
agli albi di cui al comma 1, sono richiesti, oltre a quelli gia' previsti nelle
leggi regionali, i requisiti indicati nell' art. 18, comma 2, della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
3. La Regione provvede
a fornire l' elenco aggiornato delle associazioni di cui al comma 1.
Capo IV
Inserimento e partecipazione
ARTICOLO 12
(Aiuto alla persona, attivita' sociali e centri socio - riabilitativi)
1. Gli interventi in
favore delle persone handicappate con difficolta' o problemi di tipo familiare,
lavorativo e di inserimento sociale sono esercitati dai Comuni e dalle USL che
hanno lo scopo di mantenere, inserire o reinserire i soggetti assistiti nell'
ambito delle relazioni familiari, sociali, scolastiche e di lavoro, evitando
ogni forma di esclusione.
2. Le attivita' in
favore delle persone handicappate, in aggiunta agli altri interventi socio -
assistenziali previsti dalla vigente normativa statale e regionale, riguardano:
a) forme di
sensibilizzazione sociale e ambientale;
b) sostegno psico -
sociale all' handicappato e al nucleo familiare, anche attraverso attivita'
specifiche inerenti le relazioni sociali di vita;
c) trasporto dall'
abitazione ai servizi e viceversa o, se necessario, accompagnamento e trasporto
speciale;
d) interventi a
sostegno dell' inserimento nel mondo del lavoro;
e) supporto
assistenziale alle attivita' di socializzazione, anche mediante il concorso
alle spese per l' acquisto di apparecchiature idonee a consentire un piu' ampio
inserimento nella vita sociale;
f) servizio di aiuto
personale, svolto da appositi operatori, funzionalmente collegato al sistema
dei servizi e in particolare al servizio di assistenza domiciliare; esso si
estrinseca in prestazioni finalizzate a soddisfare esigenze personali connesse
con la vita di relazione, con la fruibilita' del tempo libero e con particolari
interessi professionali e di studio.
3. Le disposizioni per
l' affidamento familiare dei minori si applicano, per quanto compatibili, agli
affidamenti familiari di maggiorenni handicappati.
4. Le persone
handicappate prive, anche temporaneamente, di una idonea sistemazione
familiare, naturale o affidataria utilizzano, ove sia impossibile ogni altra
forma di intervento che eviti l' istituzionalizzazione, i servizi residenziali
socio - assistenziali esistenti.
5. L' istituzione di
nuovi servizi residenziali e' disciplinata in conformita' alla vigente
normativa regionale che regola i servizi per minori e anziani.
6. Per la fruizione dei
servizi previsti nei precedenti commi puo' essere richiesta una partecipazione
economica in relazione al reddito posseduto dal nucleo familiare.
ARTICOLO 13
(Trasporto pubblico locale)
1. I Comuni e le Province,
in qualita' di enti concedenti servizi di trasporto pubblico locale,
provvedono, ai sensi della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 <<
Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici
locali >>, alla ricognizione periodica delle esigenze di mobilita' dei
cittadini portatori di handicap. Accertata l' entita' del fenomeno,
predispongono piani di mobilita' per direttrici di traffico nel rispetto delle
indicazioni programmatiche fornite dal piano regionale dei trasporti.
2. Le aziende
concessionarie di linee interessate dai piani di mobilita' di cui al comma 1
sono tenute, compatibilmente con le esigenze della generalita' dell' utenza, ad
adattare i propri programmi d' esercizio alle necessita' dei cittadini
handicappati.
ARTICOLO 14
(Contratti di servizio finalizzati alla mobilita')
1. Per l' attuazione
operativa dei piani di mobilita' di cui all' art. 13, comma 1, gli enti
concedenti servizi di trasporto pubblico locale possono ricorrere alla stipula
di contratti di mobilita' con le aziende operanti nel comparto del trasporto
pubblico.
2. I contratti di
mobilita' possono essere aperti alla partecipazione delle associazioni di cui
all' art. 11 e alla USL territorialmente competente.
3. Il contratto di
mobilita', oltre ai requisiti di forma previsti dalla legge, deve
obbligatoriamente disciplinare:
a) la qualita' e la
quantita' dei servizi resi;
b) le modalita' di
produzione del trasporto;
c) i costi a carico
degli enti pubblici e delle associazioni contraenti;
d) le tariffe a carico
degli utenti.
ARTICOLO 15
(Servizio di accompagnamento)
1. Per migliorare l'
utilita' sociale e il gradimento del servizio dedicato ai disabili, i Comuni e
le Province possono istituire il servizio di accompagnamento, in vettura sulle direttrici
interessate ai piani di mobilita'.
2. Il servizio e'
istituito con il contratto di mobilita' che ne prevede oa regolamentazione e
puo' essere affidato in regime di convenzione ai soggetti di cui all' art. 11
senza oneri per il vettore.
ARTICOLO 16
(Autorizzazioni comunali per l' esercizio del servizio da
noleggio con conducente)
1. I Comuni riservano
ad autovetture destinate al trasporto di cittadini handicappati una quota delle
autorizzazioni comunali per l' esercizio del noleggio con conducente in
servizio sociale. L' iscrizione all' elenco regionale di cui all' art.
costituisce preferenza nell' assegnazione della licenza.
ARTICOLO 17
(Barriera architettonica)
1. In materia di
barriere architettoniche si applicano le disposizioni nazionali e regionali
vigenti.
2. Le USL provvedono
affinche' i servizi che erogano specifiche prestazioni di carattere
riabilitativo e sanitario connesse agli handicap siano ubicati in locali privi
di barriere architettoniche.
3. La Giunta regionale
emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una
direttiva nella quale vengono indicati i servizi che devono uniformarsi all'
obbligo previsto dal comma 2.
4. La Regione redige,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
schema - tipo del certificato di collaudo da adottarsi da parte dei Comuni per
l' eliminazione delle barriere architettoniche.
5. Le attestazioni di
abitabilita' e agibilita' sono subordinate al collaudo di cui al comma 4.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO
ARTICOLO 18
(Programma annuale di intervento)
1. Tutti gli interventi
mirati all' integrazione sociale, scolastica, lavorativa, all' orientamento e
formazione professionale dei cittadini handicappati, nonche' alla prevenzione,
cura e riabilitazione dei medesimi da realizzare in ambito regionale devono
essere in sintonia con un programma annuale elaborato e approvato dai
partecipanti alla Conferenza di cui all' art. 19, comma 1, tenendo conto del
fattore umano, delle strutture, delle attrezzature e delle risorse finanziarie
disponibili, ancorche' rivenienti da Amministrazioni diverse.
2. In particolare, gli
obiettivi programmati devono tener conto:
a) della priorita'
degli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravita';
b) degli interventi per
la prevenzione.
ARTICOLO 19
(Conferenza di servizi e accordi di programma)
1. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Presidente
della Regione, giusta delibera della Giunta regionale, e' indetta apposita
Conferenza di servizi cui partecipano la Regione, i Provveditori agli studi
della Regione, il Sovrintendente scolastico regionale, il Direttore dell'
Ufficio regionale del lavoro, il Direttore dell' Agenzia di cui all' art. 24 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, il rappresentante regionale dell' ANCI, dell'
UPI e dell' UNCEM, nonche' i rappresentanti di altre Amministrazioni pubbliche
interessate, al fine di acquisire opportune intese o assensi per assicurare il
coordinamento dei mezzi finanziari e delle risorse strumentali in materia di
riabilitazione, integrazione sociale nella scuola, nella formazione
professionale e nel lavoro dei portatori di handicap, tenendo conto di quanto
indicato in materia di dotazione organica nell' art. 23, comma 1.
2. La Conferenza di
servizi di cui al comma 1 definisce le modalita' per la stipula di <<
accordi di programma >> a livello territoriale subregionale fra
Provveditorati agli studi, Distretti scolastici, USL, Uffici provinciali del
lavoro, Sezioni circoscrizionali per l' impiego, enti locali, per la
realizzazione del programma annuale di cui all' art. 18, assicurando
prestazioni uniformi nell' ambito del territorio.
3. A firma congiunta
dei partecipanti alla Conferenza di cui al comma 1, nell' ambito delle
rispettive competenze, possono essere emanate, alle strutture territoriali
interessate, direttive e modalita' organizzative in attuazione delle iniziative
concordate e per la stipula degli accordi di programma.
4. Possono, altresì,
essere concordate dagli stessi sottoscrittori verifiche congiunte sull'
attuazione degli interventi oggetto dell' accordo.
ARTICOLO 20
(Comitato di coordinamento interistituzionale)
1. Allo scopo di favorire
la realizzazione di quanto forma oggetto delle intese o accordi tra i
rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti di cui all' art. 19, e'
costituito, presso la Presidenza della regione, un << Comitato di
coordinamento interistituzionale >> composto da dirigenti delle
Amministrazioni e da rappresentanti degli organismi che sottoscrivono l'
accordo e coordinato da un dirigente di grado apicale designato dal Presidente
della Regione.
2. Il Comitato, nell'
ambito delle proprie funzioni di coordinamento:
a) predispone la bozza
di programma annuale di cui all' art. 18;
b) cura l' elaborazione
del programma di interventi di cui all' art. 6, comma 2, lett a), della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
c) presta assistenza
tecnica ai fini della predisposizione degli atti della regione e delle altre
Amministrazioni che sottoscrivono l' accordo;
d) cura l' elaborazione
e la definizione delle iniziative di cui all' art. 39, comma 2, lettere c) e
i), della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) predispone l'
organizzazione di un sistema di monitoraggio sull' andamento degli interventi e
sull' efficienza dei servizi, anche ai fini dell' esercizio delle funzioni di
vigilanza di cui all' art. 7 del dpr 24 febbraio 1994;
f) stimola l' attivita'
di cooperazione tra gli organismi periferici dello Stato, la Regione, gli enti
locali e le USL, anche sollecitando le Conferenze di servizi di cui all' art.
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) predispone gli
strumenti attuativi per le iniziative di cui all' art. 14, comma 7, della legge
5 febbraio 1992, n. 104 in materia di corsi di aggiornamento congiunti del
personale impiegato nei piani educativi e di recupero individualizzati;
h) promuove ricerche,
indagini, rilevazioni e studi sugli aspetti qualitativi e quantitativi della
condizione dei cittadini handicappati in eta' pre - scolare, scolare e post -
scolare, al fine di offrire elementi informativi per la programmazione di
interventi coordinati;
i) propone la
pubblicazione e diffusione dei risultati di volta in volta conseguiti;
l) promuove l'
organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde e conferenze allo scopo di
acquisire elementi di conoscenza per migliorare qualitativamente gli
interventi;
m) cura il rapporto
tecnico - scientifico e favorisce i rapporti e gli interscambi con le
iniziative e i progetti dell' Unione europea in materia;
n) formula pareri e
proposte ai fini del miglioramento dei servizi e dell' individuazione di nuove
tipologie di intervento a favore dei soggetti handicappati e delle famiglie;
o) assicura il raccordo
con gli enti locali anche ai fini dell' organizzazione dei << servizi di
segreteria >> di cui all' art. 40, comma 2, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104;
p) elabora un documento
annuale sullo stato di attuazione dell' integrazione dei cittadini disabili da
inviare ai responsabili delle amministrazioni e/ o organismi interessati;
q) cura il raccordo con
le iniziative assunte dalle altre Regioni ai fini di utilizzare le esperienze
piu' specificative e di proporre interventi migliorativi;
r) cura i collegamenti
con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, con i
Ministeri interessati e con altri organismi operanti a livello nazionale;
s) e' struttura di
supporto per l' espletamento delle funzioni del Presidente della Regione, in
relazione agli articoli 13, 14, 17, 39, 40 e 41 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, nonche' in relazione agli adempimenti connessi all' art. 12, comma 4,
della legge n. 537 del 1993.
ARTICOLO 21
(Ufficio di segreteria del Comitato)
1. Il Comitato di coordinamento
interistituzionale di cui all' art. 20 si avvale di un Ufficio di segreteria,
con l' utilizzo di personale all' uopo incaricato dal Presidente della regione,
istituito con le modalita' previste dalla legge di organizzazione degli uffici.
ARTICOLO 22
(Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona
handicappata)
1. E' istituita la
Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata.
2. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su
proposta della Giunta, adotta un regolamento per disciplinare la composizione,
il funzionamento, l' organizzazione interna e la durata in carica dei
componenti della Consulta.
3. La Consulta deve
prevedere le rappresentanze dei portatori di handicap e delle loro famiglie
nonche' quelle delle organizzazioni impegnate nell' integrazione sociale e
nella tutela dei diritti degli emarginati e dei disabili.
4. La Consulta formula pareri
in merito alla redazione del programma annuale di cui all' art. 18 e vigila
sull' applicazione della normativa regionale concernente l' handicap,
proponendo altresi' provvedimenti necessari a renderla piu' efficace o a
soddisfare nuove esigenze.
5. La Consulta formula,
inoltre, pareri, per quanto di competenza, sulla normativa regionale in materia
di servizi sociali e sanitari e, in particolare, collabora con il Comitato di
coordinamento di cui all' art. 20.
6. Alla Consulta
regionale spettano altresì i compiti di verifica e controllo, per la materia di
competenza, sulla gestione dei servizi sanitari di cui all' art. 14 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall' art. 15 del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
TITOILO III
NORME TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 23
(Personale ex lege regionale 9 giugno 1987, n. 16)
1. Ai sensi dell' art.
30, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36, i Direttori
generali delle USL definiscono le dotazioni organiche tenendo conto, anche, dei
carichi di lavoro conseguenti allo svolgimento delle attivita' di
riabilitazione e integrazione scolastica gia' realizzate nei decorsi anni sia
con il personale di ruolo, sia con il personale utilizzato ai sensi della legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16, ivi compreso quello con rapporto di lavoro a
tempo determinato o con convenzione, prevedendo posti di ruolo anche a part -
time, per i profili professionali indicati nell' art. 5, comma 5, della legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16, e per i profili identificati come sanitari dal
DM del Ministro della Sanita' 10 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 febbraio 1984, n. 45. Per la copertura dei posti si provvede
secondo la disciplina concorsuale del personale del Servizio Sanitario
Nazionale.
2. Per le attivita'
riconducibili alla materia dell' assistenza scolastica, nel rispetto dell'
autonomia sancita dall' art. 128 Cost e previe intese tra Regione e Comuni
interessati, la dotazione organica viene definita dai comuni tenendo conto,
anche, della rilevazione dei carichi di lavoro conseguenti allo svolgimento
delle attivita' gia' realizzate nei decorsi anni sia con il personale di ruolo,
sia con il personale utilizzato ai sensi della legge regionale 9 giugno 1987,
n. 16, ivi compreso quello con rapporto di lavoro a tempo determinato o con
convenzione, prevedendo posti di ruolo anche a part - time, per le qualifiche e
profili professionali ricompresi nell' ordinamento degli enti locali.
Per la copertura dei
posti si provvede secondo la disciplina concorsuale del personale degli Enti
Locali.
3. Sino all'
espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti individuati
ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, per l' utilizzazione del personale
impegnato nei servizi di integrazione scolastica continuano ad applicarsi nel
norme della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 e dell' art. 27 della legge
regionale di approvazione del bilancio 1995, 27 febbraio 1995, n. 7.
ARTICOLO 24
(Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti
dall' attuazione della presente legge per le retribuzioni al personale
dipendente dalle ASL, si fa fronte con le assegnazioni del fondo sanitario
nazionale, mentre per il restante personale si fa fronte con i fondi che
ordinariamente saranno stabiliti nel bilancio regionale per il finanziamento
della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16.
2. Alle spese derivanti
per l' espletamento delle funzioni di cui agli artt. 20 e 22, preventivate in
lire 50 milioni annue, si provvede mediante impinguamento dell' apposito capitolo.
La presente legge e'
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì 18 marzo 1997