TITOLO I NORME DI BILANCIO
ARTICOLO 1
(Stato di previsione delle entrata)
1. Lo stato di
previsione delle entrate della Regione Puglia per l' anno finanziario 1997,
annesso alla presente legge, e' approvato in lire 41.683.237.816.363 in termini
di competenza e in lire 50.484.603.527.389 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati,
secondo le leggi in vigore, l' accertamento, la riscossione e il versamento
nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata
spettante nell'esercizio finanziario 1997.
ARTICOLO 2
(Stato di previsione della spesa)
1. Lo stato di
previsione della spesa della Regione Puglia per l' anno finanziario 1997,
annesso alla presente legge, e' approvato in lire 41.683.237.816.363 in termini
di competenza e in lire 50.484.603.527.389 in termini di cassa.
2. In conseguenza della
mancata definizione nel corso del 1996 del mutuo a completamento del ripiano
del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992, determinato in L.
1.203.303.535.957, e' iscritta la somma di lire 403 miliardi in termini di sola
competenza al capitolo 0001010 dello stato di previsione della spesa per l'
esercizio finanziario 1997.
3. Al finanziamento
della somma di cui al comma 2 si provvede, per l' esercizio finanziario 1997,
attraverso la contrazione di mutuo a termini dell' art. 20 del decreto legge 18
gennaio 1993, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.
68 e secondo i criteri e le modalita' di cui all' art. 15 della presente legge.
ARTICOLO 3
(Impegni e pagamenti delle spese)
1. E' autorizzato l'
impegno delle spese della Regione per l' esercizio finanziario 1997, entro il
limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui
all' art. 2, fatto salvo l' impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norme
degli artt. 60 e 61 della legge regionale di contabilita' 30 maggio 1977, n. 17
e successive modificazioni e integrazioni.
2. E' autorizzato il
pagamento delle spese della Regione per l' esercizio finanziario 1997, entro il
limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui
all' art. 2.
ARTICOLO 4
(Modifiche della codifica regionale e interregionale di
bilancio)
1. In considerazione
della introduzione, a decorrere dall'esercizio 1997, del nuovo programma
informatico di contabilita' e delle specifiche codifiche introdotte in
connessione con i relativi criteri di classificazione dei capitoli di bilancio
per settori di intervento, la Ragioneria e' autorizzata ad apportare d' ufficio
ogni necessaria modifica tecnica alla codifica di riferimento, alla luce anche
degli emanandi provvedimenti di attuazione della legge di organizzazione
regionale.
ARTICOLO 5
(Quadro generale riassuntivo)
1. E' approvato il quadro
generale riassuntivo del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1997,
di cui all' allegato n. 1 alla presente legge.
ARTICOLO 6
(Elenco spese obbligatorie)
1. Sono considerate
spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilita' quelle
descritte nell' elenco allegato n. 2 alla presente legge.
ARTICOLO 7
(Fondo di riserva per spese obbligatorie)
1. Il fondo di riserva
per spese obbligatorie, determinato per l' esercizio finanziario 1997 in lire
4.143.352.000, e' iscritto al cap. 1110010 ed e' gestito a termini dell' art.
36 della legge di contabilita' regionale n. 17 del 1977 e successive
modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 8
(Fondo di riserva per spese impreviste)
1. Il fondo di riserva
per spese impreviste, determinato per l' esercizio finanziario 1997 in lire 1
miliardo 219 milioni, e' iscritto al capitolo 1110030 ed e' gestito a termini
dell' art. 37 della legge di contabilita' regionale n. 17 del 1997 e successive
modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 9
(Fondo di riserva di cassa)
1. Il fondo di riserva
di cassa, determinato per l' esercizio finanziario 1997 in lire
437.789.202.073, e' iscritto al cap. 1110020 ed e' gestito a termini dell' art.
41 della legge di contabilita' regionale n. 17 del 1977.
2. La Giunta regionale
e' autorizzata ad attivare con proprie deliberazioni le procedure di cui al
comma 3 del predetto art. 41 della legge regionale di contabilita'.
ARTICOLO 10
(Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in
corso di adozione)
1. Il fondo globale per
la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione
che si prevede di finanziare nell' anno 1997 e' iscritto al capitolo 1110070 ed
e' gestito a termini dell' art. 38 della legge di contabilita' regionale.
2. L' allegato n. 3
della presente legge indica l' oggetto e l' importo degli stanziamenti a carico
del fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che la Regione
prevede di approvare nel corso dell' anno 1997.
ARTICOLO 11
(Fondo per residui passivi perenti)
1. Il fondo per il
pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato
per l' esercizio finanziario 1997 in lire 25 miliardi, e' iscritto al cap.
1110045 ed e' gestito a termini dell' art. 71 della legge di contabilita'
regionale n. 17 del 1977.
ARTICOLO 12
(Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta
regionale)
1. La Giunta regionale
e' autorizzata a disporre, con proprio atto, le iscrizioni e le reiscrizioni di
cui all' art. 45, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1977 e successive
modificazioni e integrazioni negli stati di previsione della entrata e della
spese per l' esercizio finanziario 1997.
ARTICOLO 13
Fondo per la reiscrizione delle economie a destinazione
vincolata)
1. Il fondo per la
reiscrizione delle economie provenienti dal mancato impegno, nel corso dei
rispettivi esercizi di mantenimento dei residui di stanziamento relativi agli
anni 1996 e precedenti connessi a fondi statali e comunitari con vincolo di
destinazione, e' iscritto al cap. 1110049 nel complessivo importo di lire
372.472.008.164.
2. Alla riassegnazione
ai pertinenti capitoli della competenza si provvede, su richiesta dei settori
di spesa interessati, mediante prelevamenti delle somme occorrenti dal fondo di
cui al comma 1 con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica circa
l' avvenuto accertamento della correlata posta in entrata.
3. La Giunta regionale
e' autorizzata ad apportare ogni necessaria modifica alla entita' del fondo di
cui al comma 1 qualora, a seguito di successive rideterminazioni ricognitive
risulti necessario dimensionare il predetto fondo alle effettive risultanze
gestionali in dipendenza di minori o maggiori accertamenti di entrata e di
spesa.
ARTICOLO 14
(Bilancio pluriennale)
1. A norma dell' art. 6
e seguenti della legge regionale n. 17 del 1977 e successive modificazioni e
integrazioni, e' approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il
triennio 1997- 1999 nel testo allegato alla presente legge.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PER IL RISANAMENTO DELLA
SITUAZIONE DEBITORIA
ARTICOLO 15
(Mutuo a definitivo ripiano del disavanzo di
amministrazione)
1. Al fine di pervenire
al definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992 di
cui all' art. 2, comma 3, della presente legge, la Regione Puglia, a termini
dell' art. 20 del decreto legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 68 del 1993, e' autorizzata a contrarre con Aziende e istituti
di credito ordinario nonche' con la Cassa depositi e prestiti il relativo mutuo
per un importo massimo di lire 403 miliardi e subordinatamente alla verifica
delle reali necessita' finanziarie del bilancio regionale da valutare sulla
base delle risultanze del rendiconto generale per l' esercizio finanziario
1995.
2. Il mutuo sara'
stipulato a un tasso effettivo annuo pari a quello di riferimento risultante
piu' conveniente tra quelli praticati dagli Istituti e Cassa di cui al comma 1
e per la durata massima dell' ammortamento di venti anni.
3. A tal fine e'
autorizzata l' iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio
1997, al capitolo 1122015, della somma di lire 5 miliardi quali interessi di
preammortamento, nonche' l' iscrizione nel bilancio pluriennale 1998- 1999, al
capitolo 1122020, della spesa annua di lire 41.813.000.000 per il servizio di
ammortamento.
4. La Giunta regionale
e' autorizzata a provvedere all' assunzione del mutuo predetto con proprio atto
deliberativo, nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previsti dalla
presente legge.
5. Il pagamento delle
annualita' di ammortamento e degli interessi del mutuo e' garantito dalla
Regione mediante l' iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata
del mutuo, delle somme occorrenti per l' effettuazione dei pagamenti.
6. Gli oneri di cui la
comma 5 troveranno copertura mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza
regionale di cui all' art. 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 da
attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministero
del tesoro del Presidente della Regione.
7. Le spese di cui al
presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma dell' art. 36, comma
3, della legge di contabilita' regionale n. 17 del 1977 e successive
modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 16
(Mutuo per il consolidamento dei debiti fuori bilancio)
1. L' annualita' di
ammortamento da iscrivere al capitolo 1121040 dello stato di previsione della
spesa, derivante dalla definizione delle operazioni di ricontrattazione e
consolidamento della esposizione debitoria verso le banche per mutui diretti e
indiretti, per credito agrario e di edilizia residenziale agevolata a valere su
leggi regionali, viene elevata a lire 215 miliardi al fine di considerare il
previsto consolidamento - da definire, secondo le intese sottoscritte,
attraverso appositi atti convenzionali aggiuntivi - dei debiti nel settore
edilizio maturati nel corso del 1996 per un ammontare di lire 96 miliardi.
2. Per le finalita' di
cui al comma 1 e per quelle connesse al debito in edilizia in maturazione negli
anni 1997 e 1998, e' iscritta, nel bilancio pluriennale, al capitolo 1121040,
quale rata di ammortamento, la somma di lire 232 miliardi per l' anno 1998 e di
lire 250 miliardi per l' anno 1999.
3. Il pagamento delle
annualita' di ammortamento e degli interessi dei mutui e' garantito dalla
regione mediante iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del
mutuo, delle somme occorrenti per l' effettuazione dei pagamenti.
4. Gli oneri di cui al comma
3 troveranno copertura mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale
di cui all' art. 3, comma 2, della legge n. 549 del 1995, da attivare per mezzo
di delegazione di pagamento rilasciata al Ministero del tesoro dal Presidente
della Regione in applicazione e secondo i criteri di cui all' art. 3, comma 6
della medesima legge n. 549 del 1995.
ARTICOLO 17
(Ricontrattazione tassi di interesse)
1. La Giunta regionale
e' autorizzata a contrarre la rimodulazione, anche per singole tranches, dell' intesa
convenzionale sottoscritta sia con riferimento alla durata che ai tassi.
2. La Giunta regionale
e' autorizzata altresi', in alternativa, a provvedere alla estinzione, in tutto
o in parte, delle diverse tranches dell' intesa stessa previa acquisizione da
una o piu' banche anche straniere di nuovi finanziamenti a condizioni
globalmente piu' favorevoli.
3. L' obiettivo potra'
essere perseguito anche con l' affidamento, senza oneri per l' Amministrazione
regionale, di uno specifico incarico a una banca anche straniera.
ARTICOLO 18
(Finanziamento oneri per ritardati pagamenti)
1. Al fine di
provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti vengono
iscritte sui corrispondenti capitoli di spesa 000315, 000316 e 000317 del
bilancio di previsione per l' anno 1997 le somme rispettivamente di lire 3
miliardi quale quota interessi, di lire 3 miliardi quale quota rivalutazione e
di lire 1 miliardo quali spese procedimentali e legali.
2. La misura degli
interessi di cui al comma 1 e' quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero
da provvedimenti di ingiunzione giudiziale.
TITOLO III
NORME SETTORIALI FINALIZZATE AL
RISANAMENTO FINANZIARIO
ARTICOLO 19
(Disposizioni urgenti per le attivita' di formazione
professionale)
1. L' art. 6 della
legge regionale 28 marzo 1997, 11 e' modificato come segue:
<< L' art. 1
della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 29 e' cosi' sostituito:
" 1. La Regione
riconosce, con provvedimento ricognitivo della Giunta regionale, le attivita'
formative autonomamente finanziate e avviate nell' anno 1996 a condizione che:
a) sia stata prodotta
domanda prima dell' avvio dell' attivita';
b) la data di inizio
dell' attivita' corsuale sia stata comunicata da ciascun gestore e sia stata
accertata dall' ufficio ATVC;
c) i registri di classe
siano stati vidimati prima dell' inizio dell' attivita';
d) le sedi di
svolgimento dell' attivita' siano dichiarate idonee;
e) sia accertato il
regolare svolgimento dell' attivita'.
2. La Regione
riconosce, altresi', con provvedimento ricognitivo della Giunta regionale, le
attivita' autonomamente finanziate non comprese nel programma 1994/ 95 di cui
alla deliberazione consiliare n. 983 dell' 8 marzo 1995 purche' siano
verificate le condizioni riportate dalla lettera a) alla lettera e) del comma
1.
3. RINVIATO DAL
GOVERNO.
4. Le attivita' di
formazione professionale autonomamente finanziate dai promotori da avviarsi
negli anni 1998 e successivi saranno autorizzate dall' Assessore alla
formazione professionale a seguito di richieste avanzate dai promotori stessi,
corredate della documentazione di rito, entro il 30 settembre di ogni anno.
ARTICOLO 20
(Disposizioni in materia sanitaria)
1. RINVIATO DAL
GOVERNO.
2. La lettera c) del
comma 1 dell' art. 10 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 e' sostituita
dalla seguente:
" c) una quota non
superiore all' 1 per cento da utilizzarsi per consentire attivita' di ricerca
finalizzata nell' ambito delle Aziende ospedaliere e/ o per il finanziamento di
progetti - obiettivo e di interventi particolari di cui all' art. 9
prioritariamente per la emergenza - urgenza e controllo di qualita'".
3. Il comma 1 dell'
art. 46 della legge regionale n. 38 del 1994 e' sostituito dal seguente:
<< 1. Fino al 31
dicembre 1997 si applicano, in via transitoria, il bilancio e la contabilita'
finanziaria così come prescritti e normativamente ordinati dalla legge
regionale 16 gennaio 1981, n. 8 " Norme di contabilita' e di
amministrazione del patrimonio delle Unita' Sanitarie Locali" e sue
modificazioni.
Oltre tale termine, la normativa
richiamata si applica limitatamente alla formulazione del rendiconto generale
annuale per l' esercizio 1997. Entro il suddetto termine i Direttori generali
devono porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l' attivazione del nuovo sistema
contabile. In caso di inadempienza, la Regione provvede a comminare le sanzioni
di cui all' art. 2, comma 2, del dm sanita' del 25 febbraio 1997.
La Regione provvede
alla predisposizione dello schema di bilancio ex art. 16, comma 2, della legge
regionale n. 38 del 1994 ed
emana indirizzi alle ASL e alle Aziende ospedaliere entro il 30 settembre
1997>>.
4. La Regione provvede
al finanziamento delle quote a proprio carico concernenti il ripiano della
maggiore spesa sanitaria per gli anni 1990 e 1991 mediante l' utilizzo di
eventuali avanzi verificatisi nell' ambito della gestione sanitaria a decorrere
dall' anno 1995, in attuazione dell' art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Per la parte eventualmente non coperta si provvede mediante alienazioni
di beni disponibili di cui all' art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517, ovvero contrazioni di mutui.
5. I pagamenti dovuti
per le prestazioni di degenza e ambulatoriali, rese a partire dall' anno 1997
dagli ospedali dipendenti da Enti ecclesiastici nonche' dagli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di natura privata sono,
effettuati dalla USL nel cui territorio e' ubicata la sede della istituzione,
fatta salva la compensazione finanziaria della mobilita' sanitaria per le
prestazioni rese ai cittadini residenti in altri ambiti territoriali. Per l'
anno 1997 la Regione ripartisce tra le competenti USL i fondi disponibili nel
bilancio regionale destinati al pagamento delle suddette prestazioni, in
proporzione alla spesa riconoscibile per ciascun ente relativamente all' anno
1996.
6. La Giunta regionale,
con proprio atto, individua funzioni non coperte da tariffe, da rendersi da
parte delle Aziende ospedaliere, che verranno remunerate dietro dimostrazione
dei relativi costi e individua altresi' le tariffe manifestamente non
remunerative da valorizzare, a partire dal 1995, fino alla copertura integrale
dei costi delle relative prestazioni, con particolare riferimento alle
prestazioni ospedaliere di rianimazione, trapianti ed espianti, di emergenza e
pronto soccorso.
7. Per le prestazioni
effettuate a cittadini provenienti da altre regioni non vanno eseguiti gli
abbattimenti rivenienti dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 995
dell' 8 marzo 1995.
8. Al fine dell'
esercizio dell' attivita' di controllo sugli atti delle AUSL e delle Aziende
ospedaliere e dell' IRCCS di diritto pubblico, di competenza della Giunta
regionale e del Consiglio regionale previsti dall' art. 4, comma 8, della legge
30 dicembre 1991, n. 412 e dalle leggi regionali n. 36 del 28 dicembre 1994 e
n. 38 del 1994, viene istituita apposita Unita' operativa presso l' Assessorato
regionale alla sanita'. Fino alla costituzione del predetto organismo, l'
attivita' istruttoria finalizzata al controllo da parte dei competenti organi
e' effettuata dagli uffici del Comitato regionale di controllo - Sezione di
Bari - d' intesa con l' Assessorato regionale alla sanita'. A tal fine, gli atti
sottoposti al controllo devono essere accompagnati da relazione del Collegio
dei revisori delle citate Aziende.
L' art. 39 della legge
regionale 22 giugno 1994, n. 22 non si applica per gli atti delle AUSL, delle
Aziende ospedaliere e degli IRCCS di diritto pubblico.
9. Ferme restando le
disposizioni dell' art. 1, comma 4, della legge n. 662 del 1996, e'
riconosciuta l' istituzione dei posti letto di assistenza ospedaliera diurna
avvenuta con formale atto delle aziende sanitarie e delle disciolte USL entro
il limite del 10 per cento dei posti di ciascuna disciplina. Le relative
prestazioni rese dalle AUSL e Aziende ospedaliere dall' anno 1996 sono
remunerate secondo le tariffe vigenti.
10. Al pagamento dei
debiti rientranti nell' ambito delle gestioni liquidatorie delle soppresse USL
provvedono in via esclusiva i commissari liquidatori che ne hanno la
rappresentanza legale e processuale, utilizzando le risorse finanziarie
rivenienti dagli interventi previsti dalle disposizioni in materia di ripiano
della maggiore spesa sanitaria corrente sino al 31 dicembre 1994.
11. A decorrere dal 1
gennaio 1997 le tariffe per le prestazioni di ricovero rese dalle Aziende
ospedaliere sono rideterminate nella misura del 100 per cento di quelle
adottate con dm del 14 dicembre 1994.
ARTICOLO 21
(Gestione commiss"Times New Roman"e delle Aziende
USL e ospedaliere)
1. Salvo quanto
disposto dall' art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come
modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, in caso di vacanza dell'
Ufficio del Direttore generale delle Aziende USL e ospedaliere, la Giunta
regionale puo' nominare un Commissario straordinario. Il Commissario
straordinario dura in carica fino alla nomina del Direttore generale da
effettuarsi con le modalita' di cui all' art. 1, comma 1, secondo periodo, del
decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994,
n. 590. Tale nomina dovra' comunque avvenire nel termine perentorio di sessanta
giorni dalla data di vacanza dell' Ufficio ai sensi dell' art. 3, comma 6, del
decreto legislativo n. 502 del 1992.
2. Il Commissario
straordinario di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti di cui
all' art. 1 della legge n. 590 del 1994. Allo stesso e' attribuita una
indennita', da determinarsi con provvedimento della Giunta regionale, in misura
non superiore a quella del Direttore amministrativo o sanitario dell' Azienda
USL od ospedaliera. Si applica il disposto di cui all' art. 3, comma 8, del
decreto legislativo n. 502 del 1992.
3. RINVIATO DAL
GOVERNO.
ARTICOLO 22
(Norme urgenti nel settore dei trasporti)
1. Le quote del
concorso statale spettanti alle imprese private concessionarie di autoservizi
in base all' art. 1, comma 2, del decreto legge 1 aprile 1995, n. 98,
convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, come sostituito dall' art. 5,
comma 3 bis, del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge
20 dicembre 1995, n. 539, e dalle stesse imprese cedute alla Regione in base
all' art. 1, comma 4, della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37, sono
annualmente vincolate alla copertura finanziaria degli stanziamenti di spese
per i pagamenti dell' interesse di preammortamento e delle annualita' di
ammortamento del mutuo da assumere in attuazione dell' art. 1, comma 3, della
citata delle regionale n. 37 del 1995. Il vincolo e' applicato anche alle
erogazioni di dette quote mediante attivazione di delegazione di pagamento
rilasciata dal Presidente della Regione a favore dell' Istituto o del pool di
banche mutuanti. Le spese di cui al presente comma sono obbligatorie a norma
dell' art. 36, comma 3, della legge di contabilita' regionale n. 17 del 1977 e
successive modificazioni e integrazioni.
2. E' autorizzata la
spesa di lire 100 milioni per l' elaborazione degli studi e dei piani di
utilizzo e di destinazione delle aree del demanio marittimo di interesse
regionale, con imputazione al capitolo n. 0003692.
3. E' disposta l'
alienazione del materiale rotabile e degli immobili del disciolto Ente
regionale pugliese trasporti, nonche' del materiale rotabile acquistato dalla
Regione in applicazione dell' art. 12 della legge regionale 30 dicembre 1994,
n. 37.
4. Il comma 1 dell'
art. 3 della legge regionale n. 37 del 1995 e' modificato nel senso che agli
oneri connessi alle gestioni stralcio la Giunta regionale provvede con i fondi
stanziati nel pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale di ciascun
esercizio finanziario, al cui finanziamento sono vincolate le entrate derivanti
da:
a) giacenze finanziarie
in essere alle date delle cessazioni delle gestioni in affidamento precario sui
conti degli istituti cassieri
e sui conti di contabilita' speciale presso le Sezioni di tesorerie provinciali
dello Stato intrattenuti dalle cessate aziende affidatarie;
b) crediti finanziari verso
chiunque e a qualsiasi titolo vantati dalle aziende affidatarie cessare,
comprensivi dei rimborsi degli sgravi contributivi INPS in base alla sentenza
della Corte costituzionale n. 261/ 91 e ai sensi dell' art. 1, comma 3, del
decreto legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 maggio 1993, n. 151.
Dette entrate sono
acquisite al bilancio regionale con imputazione al capitolo di nuova
istituzione n. 3065049 " Avanzi finanziari delle cessate gestioni di
autoservizi interurbani in affidamento regionale".
ARTICOLO 23
(Lavoro e cooperazione leggi regionali 26 marzo 1985, n. 9
e 21/ 1994.
Fissazione del termine per la presentazione delle domande)
1. Il termine per la
presentazione delle domande relative all' applicazione delle disposizioni di
cui all' art. 30, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 e
successive modificazioni e integrazioni e' fissato al centoventesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 24
(Disposizioni finanziarie in materia di impianti irrigui
collettivi di proprieta' regionale)
1. Il trasferimento di
fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali
di cui alla legge regionale 18 aprile 1994, n. 15 viene prorogato al biennio
1997- 98.
2. Gli oneri
finanziari, valutati in via presuntiva in lire 8 miliardi per l' anno 1997 e in
lire 10 miliardi per l' anno 1998, graveranno sull' apposito capitolo "
Trasferimento dei fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione di impianti
irrigui regionali - legge regionale n. 15 del 1994 - proroga per il biennio
1997- 98", nei limiti degli stanziamenti previsti dalle relative leggi di
bilancio.
ARTICOLO 25
(Ripiano disavanzi gestione impianti irrigui)
1. Relativamente alle
stagioni irrigue 1994/ 1995/ 1996, sono assunti a carico del bilancio regionale
i costi di gestione degli impianti di cui all' art. 1 della legge regionale n.
15 del 1994 sostenuti in eccedenza al fondo di cui all' art. 8 della stessa
legge limitatamente a:
a) oneri, anche per
ritardato pagamento, relativi a consumi energetici per funzionamento degli
impianti, nei limiti degli impegni di bilancio assunti entro gli esercizi di
competenza;
b) oneri relativi al
trattamento economico del personale di cui all' art. 5, comma 1, della legge
regionale n. 15 del 1994, nei limiti degli impegni assunti entro gli esercizi
di competenza.
2. Alla copertura degli
ulteriori maggiori costi direttamente sostenuti dai Consorzi convenzionati nel
triennio di cui al comma 1 e quantificati in lire 3 miliardi 400 milioni si
provvede:
a) per lire 900 milioni
mediante utilizzo delle risorse impegnate a carico del capitolo 0131072 del
bilancio 1994 per interventi sugli impianti irrigui di proprieta' regionale non
piu' realizzati;
b) per lire 2 miliardi
500 milioni mediante utilizzo delle risorse impegnate a carico dei capitoli
0131072 e 0131073 del del bilancio 1996 per spese di funzionamento degli
impianti irrigui di proprieta' regionale non utilizzate per effetto del del
gettito derivato per canoni di utenza irrigua relativi alle stagioni
precedenti, entro il limite accertato di lire 2.504.211.000.
3. Al riutilizzo delle
risorse necessarie alla copertura dei maggiori costi di cui ai punti a) e b)
del comma 2 provvede la giunta regionale in sede di approvazione, ai sensi
dell' art. 3, comma 7, della legge regionale n. 15 del 1994, dei rendiconti
delle spese sostenute, ivi comprese quelle derivanti da contenzioso attivato
dal personale operaio di cui all' art. 5 della medesima legge e definito con
provvedimento giudiziario passato in giudicato.
ARTICOLO 26
(Flussi finanziari)
1. A decorrere dall'
esercizio finanziario 1997, la Giunta regionale e' autorizzata a disporre,
nelle more dell' approvazione delle perizie tecnico - amministrative di cui
all' art. 3, comma 2, della legge regionale n. 15 del 1994, l' emissione di
mandati mensili di anticipazione in favore dei Consorzi convenzionati in misura
globalmente non superiore, nel semestre, al 50 per cento del fondo attribuito
nell' esercizio precedente. L' emissione dei mandati e' subordinata all'
avvenuta presentazione dei rendiconti di spesa relativi alle precedenti
gestioni.
ARTICOLO 27
(Interventi urgenti infrastrutturali in favore dei Comuni
colpiti da eventi calamitosi nell' ottobre 1996)
1. Ai sensi dell' art.
9 della legge 31 dicembre 1996, n. 677 e dell' art. 2 dell' Ordinanza n. 2480
datata 19 novembre 1996, la Regione contrae mutuo con la Cassa depositi e
prestiti o con Istituti di credito per l' importo di lire 3 miliardi 600
milioni per finanziamenti di interventi urgenti infrastrutturali in favore dei
Comuni colpiti da eventi calamitosi nell' ottobre 1996. L' onere di
ammortamento e' per il 90 per cento a carico del Dipartimento della protezione
civile e per il restante 10 per cento a carico dell' Amministrazione regionale.
ARTICOLO 28
(Mantenimento in bilancio di fondi)
1. Le disponibilita'
iscritte nei seguenti capitoli del bilancio regionale per l' anno 1996 e non
impegnate nello stesso esercizio possono essere impegnate nell' esercizio 1997
al fine di consentire la definizione di rapporti obbligatori derivanti dalla
gestione commiss"Times New Roman"e di liquidazione dell' Ente
regionale di sviluppo agricolo in Puglia, soppresso con la legge regionale 19
giugno 1993, n. 6:
a) Capitolo 0004930
" Spese per il funzionamento del Commissario per le gestioni di riforma
fondiaria";
b) Capitolo 0004940
" Spese gestione stralcio ERSAP".
ARTICOLO 29
(Disposizioni in materia di edilizia residenziale
agevolata)
1. L' Assessorato all'
urbanistica - edilizia residenziale - assetto del territorio - Settore ERP - e'
autorizzato a richiedere le erogazioni dei contributi in conto interessi al
competente Ministero dei lavori pubblici - CER, ai sensi della legge 5 agosto
1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base e
conformemente alle richieste avanzate dagli Istituti di credito convenzionati a
mezzo di apposite schede riepilogative cosi' come sottoscritte dal legale
rappresentante della banca e dal Presidente del Collegio dei revisori.
2. Il predetto
competente Settore ERP e' autorizzato, non appena resesi disponibili le
contribuzioni da parte del CER, a predisporre i provvedimenti di liquidazione
delle somme relative ai contributi maturati per effetto della predetta legge n.
457 del 1978, secondo le modalita' indicate al precedente comma 1, a favore
degli Istituti di credito interessati. In sede di operazioni di riscontro e di
verifica, anche in contraddittorio con le banche interessate, dei pagamenti
disposti si procedera' alla compensazione delle eventuali differenze sui
successivi provvedimenti di liquidazione.
3. All' art. 15, comma
3, della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6 le parole " 30 giugno
1996" sono sostituite dalle parole " 31 dicembre 1997".
ARTICOLO 30
(Legge regionale 20 agosto 1974, n. 31 - Contributi ai
Comuni per la redazione del Piano regolatore generale)
1. All' art. 4 della
legge regionale 20 agosto 1974, n. 31, modificata dalla legge regionale 23
maggio 1975, n. 47, e' aggiunto il seguente comma:
" L' erogazione
dei contributi concessi per la redazione dei Piani regolatori generali (PRG)
viene così disposta:
a) 80 per cento all'
adozione della delibera preliminare degli obiettivi e dei criteri del PRG;
b) 20 per cento all'
approvazione definitiva del PRG".
ARTICOLO 31
(Contributi straordinari per ripianamento passivita'
pregresse ente Fiera di Foggia)
1. L' ente Fiera di
Foggia e' ammesso a usufruire di contributi straordinari della Regione
finalizzati al ripianamento delle passivita' pregresse al 31 dicembre 1995
entro i limiti massimi di seguito specificati:
a) lire 3 miliardi 500
milioni quale finanziamento previsto per l' anno 1997 dall' art. 24 della legge
regionale n. 6 del 1996;
b) lire 1 miliardo 400
milioni per ciascuno degli esercizi 1997 - 1998 - 1999 quale ulteriore
finanziamento.
2. L' Ente fieristico
di cui al comma 1 deve presentare, entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza in
conformita' del programma di risanamento dell' Ente cosi' come approvato da
parte della Giunta regionale in occasione della quota di contributo gia'
attribuita nell' anno 1996 ai sensi dell' art. 24 della predetta legge
regionale n. 6 del 1996, nonche' del conto consuntivo dell' ultimo esercizio
finanziario formalmente approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal
Collegio dei revisori dei conti.
3. Per le finalita' di
cui ai commi 1 e 2 e' iscritta al capitolo 0352025 la somma di lire 4 miliardi
900 milioni per l' esercizio finanziario 1997 e di lire 1 miliardo 400 milioni
per ciascuno degli esercizi 1998 e 1999.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI PER I PROGRAMMI DI
INTERVENTO DELLA REGIONE
ARTICOLO 32
(Programma degli interventi per l' integrazione scolastica
degli handicappati)
1. Il programma di
interventi e di riparto finanziario di cui all' art. 4 della legge regionale 9
giugno 987, n. 16 e all' art. 18 della legge regionale 18 marzo 1997, n. 10 e'
formulato sulla base di articolazione triennale.
2. E' confermato il
limite di finanziamento annuale previsto dall' apposito stanziamento di
bilancio.
3. In attesa degli
accordi di programma, gli interventi in favore delle AUSL che attuano le
convenzioni di cui all' art. 5, comma 4, della legge regionale n. 16 del 1987
saranno confermati, nei limiti delle somme stanziate in bilancio, ove sia
intervenuta la proroga delle convenzioni gia' in atto, con durata delle stesse
per l' intero anno.
ARTICOLO 33
(Riprogrammazione POP Puglia 1994- 1999)
1. La Giunta regionale e'
autorizzata a porre in essere, per quanto di competenza della Regione, gli
adempimenti previsti all' art. 2, comma 109, della legge n. 662 del 1996 "
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".
2. Per il conseguimento
egli obiettivi nazionali relativi al raggiungimento dei livelli di spesa
correlati al piano finanziario del Quadro comunitario di sostegno la Giunta
regionale e' autorizzata, previo parere della 1 Commissione consiliare
permanente da esprimersi nei limiti regolamentari, a procede alla rimodulazione
delle risorse di cui al Programma operativo plurifondo (POP) Puglia relative al
primo triennio non impegnate alla data del 31 dicembre 1996.
3. L' attuazione degli
interventi previsti nel POP Puglia 1994- 1999 e' disciplinata anche per il
secondo triennio 1997- 1999 secondo le modalita' e le procedure previste dalla
legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3 e successive integrazioni e
modificazioni, ivi compresa quella prevista dall' art. 40 della presente legge.
ARTICOLO 34
(Fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari)
1. Il fondo per il
cofinanziamento dei programmi comunitari, istituito con l' art. 32 della legge
regionale n. 6 del 1996, e' iscritto al capitolo 1110050 ed e' gestito e
alimentato secondo i criteri e le modalita' di cui al medesimo art. 32.
ARTICOLO 35
(Sportelli informatici idea - impresa)
1. la Giunta Regionale
e' autorizzata a costituire con le associazioni professionali degli
imprenditori, con le Camere di commercio, con gli enti fieristici, con gli
istituti di credito e con le societa' pubbliche a partecipazione regionale e/ o
statale enti giuridici, anche societari o consortili, per promuovere l'
informazione e l' orientamento per la creazione di nuove imprese.
2. Per il conseguimento
di tali obiettivi e per le spese di gestione per l' anno 1997 viene stanziata
la somma di lire 850 milioni sul capitolo 0001480.
ARTICOLO 36
(Fondo regionale per le spese socio - assistenziali)
1. A decorrere dall'
anno 1997 il " Fondo regionale per le spese socio - assistenziali" di
cui all' art. 11 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 11, detratta la quota
di cui al successivo comma 2, e' ripartito dalla Giunta regionale tra i Comuni
sulla base dei seguenti parametri riferiti a ciascun Comune:
a) 4/ 10 in base alla
popolazione residente e al numero degli immigrati nel Comune ai sensi dell'
art. 8 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 29;
b) 2/ 10 in base alla
disoccupazione;
c) 2/ 10 in base alla
popolazione ultrasessantenne;
d) 2/ 10 in base alla
popolazione infradiciottenne.
2. Una quota del fondo
di cui al comma 1 e' riservata alle provvidenze integrative a favore degli
hanseniani e e delle loro famiglie ai sensi dell' art. 11, comma 3, delle legge
regionale n. 11 del 1990.
3. Gli stanziamenti
assegnati, quali contributi regionali, sono utilizzati dai Comuni, nell' ambito
della loro programmazione territoriale, per tutte le funzioni amministrative
socio - assistenziali di competenza.
4. I contributi
concessi ai Comuni negli esercizi precedenti ai sensi degli artt. 23 e 24 della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 49, non utilizzati o utilizzati
difformemente dalle finalita' per cui erano stati assegnati, restano attribuiti
agli stessi Comuni a condizione che, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le predette Amministrazioni provvedano
ad attestare l' utilizzazione dei finanziamenti per le finalita' di cui al
presente articolo.
ARTICOLO 37
(Consiglio d' Europa - Svolgimento Conferenza in Puglia)
1. Per la realizzazione
della Conferenza sui flussi migratori mediterranei, programmata in Puglia per
il 1997 d' intesa con il Consiglio d' Europa, e' autorizzata la spesa di lire
300 milioni con imputazione al cap. 0001265.
TITOLO V CONTABILITA' REGIONALE E
MODIFICAZIONI NORMATIVE
ARTICOLO 38
(Integrazione e modificazione alla legge regionale 25
gennaio 1977, n. 2
e successive modificazioni e integrazioni)
1. I limiti di spesa
previsti dalla legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2 e successive modificazioni
e integrazioni sono così elevati:
a) art.3 - comma 4:
lett a): da lire 2 milioni a lire 4 milioni
lett b): da lire 3 milioni a lire 5 milioni;
lett c) da lire 4 milioni a lire 10 milioni
b) art. 13 - comma 2:
da lire 2 milioni a lire 5 milioni
c) art. 13 - comma 4:
da lire 500 mila a lire 1 milione
d) art. 14 - comma 2:
da lire 500 mila a lire 1 milione
e) art. 14 - comma 5:
da lire 1 milione a lire 3 milioni
f) art. 14 - comma 9:
da lire 2 milioni a lire 3 milioni
g) art. 25 - comma 2:
da lire 30 milioni a lire 100 milioni.
2. Alla legge regionale
n. 2 del 1977 sono altresì apportate le seguenti variazioni:
a) all' art. 4, comma
3, lett b), sono eliminate le parole " vistato dal Coordinatore del
Settore e dall' Assessore";
b) all' art. 4, comma
3, lett b), sono eliminate le parole " vistate dall' Assessore";
c) all' art. 4 il comma
5 e' cosi' modificato:
" 5. Al pagamento delle fatture di cui
ai precedenti punti a) e b) provvede il Cassiere centrale ai sensi del
successivo art. 13";
d) all' art. 4 il comma
6 e' cosi' modificato:
" 6. Le fatture di cui al precedente
punto c) sono liquidate con atto della Giunta Regionale";
e) all' art. 4 il comma
7 e' eliminato;
f) all' art. 13, comma
1, dopo le parole " lett a)" sono aggiunte le parole " e lett
b)";
g) all' art. 13, comma
2, dopo le parole " lettera a)" sono aggiunte le parole " e
lettera b)";
h) all' art. 13, comma
3, punto d), dopo le parole " spese condominiali" sono aggiunte le
parole " e di pulizia degli uffici regionali";
i) all' art. 13, dopo
il punto h), e' aggiunto il seguente punto: " i) spese relative ai
<< buoni mensa >>";
l) all' art. 14, comma
1, dopo le parole " su autorizzazione del Coordinatore dell' Ufficio
provveditorato economato" sono
eliminate le parole "convalidati dal Coordinatore del Settore e vistati
dall' Assessore";
m) all' art. 14, comma
10, " sono vistati per la legittimita' delle spese" sono sostituite
dalle parole " sono vistati per la regolarita' contabile";
n) all' art. 17, comma
3, sono eliminate le parole " prima di essere posti in uso";
o) all' art. 18, comma
5, dopo le parole " Fondo provveditorato economato - Servizio economato e
cassa" sono aggiunte le parole " e/ o su apposito conto corrente
bancario intestato a << Fondo provveditorato economato - Servizio economato e cassa >>, con firma
di prelievo del singolo Cassiere, aperto".
ARTICOLO 39
(Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13
agosto 1993, n. 17)
1. L' art. 4 della
legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 e' così sostituito:
" L' Ente
appaltante interessato da' notizia alla Regione della aggiudicazione dei lavori
entro dieci giorni dalla data della stessa; entro i successivi trenta giorni,
l' Assessore all' ambiente nomina la Commissione di collaudo nei modi previsti
dai commi 3, 5, 6 e 7 dell' art. 59 della legge regionale 16 maggio 1985, n.
27. Le stesse competenze vengono esercitate dall' Assessore all' ambiente per
tutte le opere di pertinenza dell' Assessorato Regionale all' ambiente".
ARTICOLO 40
(Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1995)
1. L' art. 22 della legge
regionale n. 3 del 1995 e' così integrato:
" Per il triennio
1997- 1999, le richieste di finanziamento devono essere presentate entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione
dei relativi bandi sul Bollettino ufficiale".
ARTICOLO 41
(Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1977, n. 5)
1. All' art. 7, comma
2, della legge regionale 22 gennaio 1977, n. 5 le parole " Gli interessati
possono far pervenire all' Ufficio finanze della Regione le proprie
controdeduzioni" sono sostituite dalle parole " Gli interessati
possono far pervenire all' Ufficio regionale del contenzioso competente le
proprie controdeduzioni".
ARTICOLO 42
(Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi)
1. Ai versamenti del
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui al
decreto del Ministero dell' ambiente del 18 luglio 1996 e relativi al periodo
gennaio 1996 - ottobre 1996 non si applicano le pene pecuniarie per
insufficiente o tardivo pagamento previste dall' art. 3, comma 31, della legge
n. 549 del 1995 qualora il conguaglio alle misure vigenti sia effettuato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 43
(Settore sport: modifiche legge regionale 16 maggio 1985,
n. 32)
1. Dopo l' art. 11
(Piano annuale di intervento per gli impianti sportivi) della legge regionale
16 maggio 1985, n. 32 e' inserito il seguente art. 11 bis:
" Art. 11 bis (Fondo presso l' Istituto
per il credito sportivo)
1. Per l' attuazione del piano annuale
degli interventi, limitatamente ai contributi in conto interesse di cui all'
art. 9, comma 1, lett b), la Regione puo' costituire un apposito fondo a
contabilita' separata presso l' Istituto di credito sportivo, che lo gestisce nelle forme e nei modi che saranno
indicati in apposita " convenzione" da stipularsi tra la Regione Puglia e l' Istituto per il credito
sportivo.
2. Le disponibilita' derivanti dai
pronunciamenti di decadenza dei beneficiari delle provvidenze di cui alla
presente legge, limitatamente all' art. 9, comma 1, lett b), sono destinati al
rifinanziamento del fondo di cui al comma precedente".
2. All' art. 9
(Impianti sportivi), comma 2, della legge regionale n. 32 del 1985 sono
eliminate le parole " e, comunque, non possono superare il limite di un
miliardo".
3. Il comma 7 dell'
art. 9 (Impianti sportivi) della legge regionale n. 32 del 1985 e' così
sostituito:
" 7. Ai benefici di cui al comma
precedente possono essere ammessi i soggetti indicati nell' art. 7, lett a), b)
ed e); inoltre quelli di cui alla lett c) del medesimo art. 7, se in possesso
della personalita' giuridica, nonche' i soggetti previsti dall' art. 10 della
legge 23 marzo 1981, n. 91".
4. Al comma 1 dell'
art. 11 (Piano annuale di intervento per per gli impianti sportivi) della legge
regionale n. 32 del 1985 il numero " 40" e' sostituito dal numero
" 60".
5. Al comma 1 dell'
art. 13 (Documentazione per impianti) della legge regionale n. 32 del 1985,
dopo le parole " perentorio del", le parole " 28 febbraio"
sono sostituite dalle parole " 30 giugno".
ARTICOLO 44
(Modifica alla legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30)
1. Il termine del
" 31 marzo" di cui all' art. 3, comma 1, della legge regionale 27
dicembre 1996, n. 30, e' sostituito da " 30 giugno".
ARTICOLO 45
1. All' art. 3, comma 1,
della legge regionale 22 gennaio 1997, n. 4, dopo la parola " legge"
sono aggiunte le seguenti: ", compresi quelli gia' disciplinati dall' art.
53, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218".
La presente legge e'
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addi' 5 Giugno 1997