ARTICOLO 1
(Esercizio delle funzioni ex ERSAP)
1. Le funzioni già esercitate
dall'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) per la gestione
della "Riforma fondiaria", nonché ogni altra funzione attribuita allo
stesso Ente dalla vigente legislazione regionale, sono esercitate direttamente
dalla Regione.
2. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale, con propria delibera, provvede ad assegnare in via definitiva ai
Settori e Uffici le funzioni e il relativo personale.
Per la gestione della
Riforma fondiaria la Giunta assegna le funzioni e il personale secondo quanto
previsto dall'art. 5.
3.
Nelle more dell'attuazione della legge sulla organizzazione degli uffici, la
Giunta regionale adotta ogni altro atto di organizzazione finalizzato
all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge e individuare, nel
contempo, i funzionari autorizzati a rappresentare la Regione nei confronti dei
terzi per tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dall'attività del
disciolto ERSAP.
ARTICOLO 2
(Comitato tecnico consultivo)
1. Presso la Presidenza
della Giunta regionale è istituito un Comitato tecnico consultivo nominato dal
Presidente della Giunta regionale, su
conforme delibera della Giunta regionale, con proprio decreto e formato da n. 7
componenti, dei quali due
esterni, scelti in base a riconosciuta professionalità in materia
amministrativa, finanziaria, giuridica e tecnica; lo stesso decreto individua, tra i componenti esterni, il
Presidente. I componenti interni devono essere individuati tra i dirigenti in servizio presso la Regione.
2. Il Comitato è organismo consultivo della
Giunta regionale. Esso formula pareri e proposte per la definizione di tutti
gli atti e connesse procedure amministrative finalizzati:
a) all'analisi e aggiornamento
del piano di liquidazione dell'ERSAP presentato dal Commissario liquidatore al momento della cessazione dei compiti allo
stesso affidati, anche ai fini della relativa prevista approvazione da parte del
Consiglio regionale in forza dell'art. 36 della legge regionale 18 giugno 1993,
n. 9;
b) all'attuazione ed
esecuzione del piano di liquidazione nel rispetto di quanto stabilito dal
Consiglio regionale in sede di approvazione dello stesso;
c) all'aggiornamento
semestrale della situazione patrimoniale dell'Ente unicamente alla ricognizione
dei rapporti attivi e passivi;
d) all'accertamento dei
rapporti giuridici in essere fra il disciolto ERSAP e terzi e la loro
risoluzione;
e) all'attuazione del
previsto programma di dismissioni delle quote di partecipazione assunte;
f) alla cura e
definizione di tutte le procedure giudiziarie in, corso all'atto della
soppressione dell'ERSAP;
g) alla partecipazione
dell'Ente a organismi cooperativi e societari;
h) all'analisi e
valutazione di tutte le obbligazioni insorte a seguito della concessione di
garanzie fidejussorie a cooperative e società miste anche ai fini di un loro
eventuale consolidamento da definire con le banche creditrici interessate;
i) alla redazione di una
relazione annuale e finale sull'attività svolta, da cui emergano chiaramente le
attività compiute e quelle non ancora completate;
j)
alla proposizione di ogni altra azione
necessaria a definire i contenuti dell'attività riveniente dalla estinzione dell'ERSAP,
ivi compresi i concordati, le transazioni e le dilazioni.
3.
All'onere derivante dalle operazioni di consolidamento, da definire con
la inclusione dei debiti derivanti dal concorso negli interessi sulle
operazioni di credito agrario già autorizzate, si farà fronte con le risorse
finanziarie provenienti dalle dimissioni di beni patrimoniali del disciolto
ERSAP nonché mediante il recupero, anche dilazionato, delle anticipazioni
fornite dall'Ente a organismi cooperativi e società miste.
ARTICOLO 3
(Durata in carica e compensi)
1. Il Comitato tecnico consultivo dura in
carica tre anni.
2. Al
Presidente e ai componenti esterni del Comitato viene attribuita una indennità
mensile lorda rispettivamente pari a quella spettante al Presidente e ai componenti
dell'organo di controllo della Regione sugli atti degli enti locali ai sensi
dell'art. 19, comma 2, della legge regionale 22 giugno 1994. n. 22.
3. Ai componenti del Comitato viene attribuito
un gettone di presenza per ogni seduta pari a quello previsto per i componenti
dell'organo di controllo dall'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 22 del
1994.
ARTICOLO 4
(Segreteria del Comitato)
1.
Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni previste dalla
presente legge, il Comitato tecnico consultivo si avvale di un'apposita
segreteria composta prevalentemente da unità di personale già in servizio
presso il disciolto ERSAP.
2. La Segreteria del Comitato cura i rapporti
con i Settori e Uffici titolari delle competenze ai sensi degli artt. 1, comma
2, e 5 della presente legge.
3. La
Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le unità di personale da
assegnare alla Segreteria, stabilisce la dipendenza funzionale e disciplina i
rapporti tra la stessa Segreteria e le altre strutture regionali titolari delle
competenze.
ARTICOLO 5
(Gestione speciale Riforma fondiaria)
1. Le funzioni già
svolte dall'ERSAP per la gestione della Riforma fondiaria sono esercitate direttamente
dalla Regione per il tramite di apposita struttura organizzativa costituita nel
rispetto della legge regionale sull'organizzazione degli uffici, da affidare a
un dirigente che, per le materie di ordinaria amministrazione, agisce in veste
di Funzionario delegato ai sensi dell'art. 92 della legge regionale 30 maggio
1977, n. 17 e successive modificazioni, mentre per gli atti da sottoporre
all'approvazione degli organi regionali, secondo le rispettive competenze deve
preventivamente acquisire il parere del Comitato tecnico consultivo di cui
all'art. 2.
2. La struttura
organizzativa di cui al comma 1 assume la denominazione di "Settore della
Riforma fondiaria" e rappresenta uno dei settanta Settori di cui all'art.
8, comma 5, della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
Può essere articolato
in Uffici territoriali prendendo a base i comprensoriin cui ha operato la
Riforma fondiaria.
3. La struttura cura i
compiti a esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e
delle opere di riforma fondiaria secondo le modalità e per i fini previsti
dagli artt. 9, 10, e Il della legge 30 aprile 1976, n. 386 (Norme di principio,
norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo) e sulla base
di direttive della Giunta regionale (o del Consiglio regionale).
4. I terreni e le opere
di riforma fondiaria sono ripartiti sulla base della normativa statale e
regionale vigente in:
a) beni utilizzabili per lo svolgimento di
compiti di ricerca, sperimentazione e riforma fondiaria;
b) beni immobili assegnabili ai sensi dell'art. 10
della legge n. 386 del 1976;
c) tutti gli altri beni immobili già riconosciuti
alienabili o comunque che possono essere alienati ai sensi dell'art. Il della
stessa legge n. 386 del 1976;
d) beni destinati
a uso pubblico di generale interesse da cedere ai sensi dell'art. 11, ultimo
comma, della stessa legge n. 386 del 1976.
5. Le cessioni, le
alienazioni e i trasferimenti dovranno essere portati a compimento entro cinque
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Il dirigente
responsabile del Settore "Riforma fondiaria" prende in consegna i
beni descritti in inventario ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge
regionale 19 giugno 1993, n. 9, nonché i libri e gli altri documenti e riceve
dal Presidente della Giunta il conto della gestione successivo all'ultimo
bilancio approvato, già depositato dal Commissario liquidatore dell'ERSAP.
Riceve, altresì, l'elenco e i relativi documenti delle procedure giudiziarie
riguardanti i terreni e le opere della Riforma fondiaria, rilevate dallo stesso
Commissario ai sensi dell'art. 39, comma 3, della stessa legge regionale n. 9
del 1993.
7. La Giunta regionale
con proprio atto provvede alla quantificazione e individuazione del personale,
tra quello proveniente dal soppresso Ente, da assegnare a compiti di riforma.
8. Le entrate e le
uscite relative alla gestione della Riforma fondiaria sono iscritte in appositi
capitoli del bilancio regionale. Alla fine di ogni esercizio finanziario la
struttura presenta alla Giunta regionale, per l'approvazione, il bilancio della
gestione.
9. E’ abrogato il Capo
V (Gestione Riforma fondiaria), comprendente gli artt. 32, 33, 34, 35, 36 e 37
della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7.
Articolo 6
(Norma transitoria)
1. Fino alla data di costituzione del Settore
"Riforma fondiaria", le funzioni attribuite alla competenza
dell'Ufficio "Gestione della Riforma Fondiaria" dell'ex ERSAP sono
esercitate dal Settore demanio e patrimonio.
Data
a Bari, addì 4 Luglio 1997