ARTICOLO 1
(Indennità dei Consiglieri
regionali)
1. Ai Consiglieri regionali è
attribuito, a far tempo dalla data di proclamazione e per tutta la durata della
carica, il seguente trattamento indennitario:
a) indennità di
funzione;
b) diaria a titolo di
rimborso spese;
c) rimborso spese di
trasporto;
d) indennità e rimborso
spese di missione.
ARTICOLO 2
(Indennità di funzione)
1. A titolo di funzione, ai
Consiglieri della Regione Puglia viene corrisposta una indennità mensile lorda,
per dodici mensilità annuali, pari a una percentuale della indennità mensile
lorda spettante ai membri del Parlamento nazionale, nella seguente misura:
a) 100/100 al Presidente del
Consiglio e al Presidente della Giunta;
b) 90/100 al Vice Presidente
della Giunta;
c) 85/100 al Vice Presidente
del Consiglio e ai membri della Giunta;
d) 75/100 ai Segretari del
Consiglio, ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali, ai
Presidenti dei Gruppi consiliari e ai Presidenti del Comitato per il piano e
del Comitato di protezione civile;
e) 70/100 ai Vice Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti
e speciali e ai Questori;
f) 68/100 ai Segretari delle
Commissioni consiliari permanenti e speciali;
g) 65/100 ai Consiglieri.
2. L’indennità mensile lorda di
cui al comma 1 viene corrisposta a ogni singolo Consigliere per una sola delle
funzioni ricoperte e per l'incarico con percentuale più alta.
ARTICOLO 3
(Misura della diaria)
1. Ai Consiglieri regionali è
corrisposta una diaria, a titolo di rimborso spese, nella misura del 65% delle
indennità corrispondenti spettanti ai membri del Parlamento nazionale.
2. La diaria non è corrisposta ai
Consiglieri regionali sottoposti dalla Magistratura a misure cautelari,
restrittive della libertà personale, tali da impedire l'effettivo esercizio
della carica, per l'intero periodo di impedimento.
ARTICOLO 4
(Detrazioni sulla diaria)
1. La diaria è diminuita di 1/18 per ogni
giornata di assenza alle sedute:
a) del Consiglio regionale;
b) dell'Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale;
c) della Giunta regionale;
d) delle Commissioni permanenti e
speciali;
e) della Giunta per il Regolamento.
2. Nel caso di riunioni del
medesimo organo collegiale suddivise in più sedute nell'arco della stessa
giornata, ciascun Consigliere dovrà partecipare a tutte le sedute previste.
3. Si considera presente il
Consigliere che, facendo parte di più organi collegali abbia partecipato nella
giornata ad almeno una riunione degli organi di cui al comma 1 se convocati
contemporaneamente, o si trovi in missione.
4. L’Ufficio di Presidenza emana
le disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.
ARTICOLO 5
(Rimborso per spese di
trasporto)
1. Ai Consiglieri regionali è
corrisposto un rimborso delle spese di trasporto determinato convenzionalmente
sulla base:
a) del costo chilometrico pari a
114 del prezzo medio di un litro di benzina super accertato ogni tre mesi dall'Ufficio di Presidenza;
b) della percorrenza chilometrica
pari al doppio della distanza tra il Comune di residenza e il Comune sede del Consiglio regionale; tale distanza,
arrotondata per eccesso al multiplo di 20, è determinata dall'Ufficio di Presidenza sulla base del percorso
stradale ordinario o autostradale più breve.
2. I Consiglieri regionali che
hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio non
hanno diritto al rimborso per spese di trasporto.
3. Il rimborso delle spese di
trasporto è corrisposto per una presenza media presunta di 18 giornate per ogni
mese.
4. Il rimborso delle spese di
trasporto è diminuito di 1/18 per ogni giornata di assenza accertata secondo i
criteri stabiliti per il rimborso spese di diaria.
5. L’Ufficio di Presidenza del
Consiglio determina le modalità di accertamento delle assenze dei Consiglieri.
ARTICOLO 6
(Trattamento di missione)
1. Al Consigliere regionale
inviato in missione fuori dal territorio della Regione Puglia, per
l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni delle cariche ricoperte,
spetta:
a) per le missioni all'estero,
una indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per il personale
dello Stato compreso nel gruppo 2) della tab. a) allegata al decreto del
Ministro del tesoro del 24 maggio 1990 e successive modificazione
b) per le missioni nel territorio
nazionale, una indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per
il personale dello Stato di cui alla
lettera a);
c) sia per le missioni all'estero
che nel territorio nazionale, il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di
trasporto effettivamente sostenute e documentate, comprese quelle per l'uso del
mezzo proprio, secondo le modalità di cui alla lett. a) e all'art. 5, previa
contestuale riduzione dell'indennità giornaliera di trasferta da determinarsi
dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. Al Consigliere regionale, per
missioni nel territorio regionale per le quali è autorizzato di diritto, in
funzione dell'espletamento del mandato, viene corrisposto un rimborso spese
onnicomprensivo pari al 25% dell'indennità di funzione percepita dal
Consigliere.
3. Al Consigliere regionale, per
attività connesse al mandato, ma non coperte da indennità di missione,
espletate nel territorio nazionale o presso le istituzioni dell'Unione europea,
viene corrisposto, a titolo di concorso spese, un rimborso massimo annuo pari
all'equivalente di undici viaggi aerei andata e ritorno Bari-Roma, calcolato
sulla base delle tariffe applicate dalla Compagnia di bandiera, e sulla scorta
di una documentata finalità istituzionale dei viaggi stessi. Ai fini della
documentazione delle spese sostenute sono considerati validi i recapiti di
viaggio anche diversi dal biglietto aereo.
4. L’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale può inoltre stipulare apposite convenzioni con società
operanti nel settore dei trasporti e alberghiero, senza alcun onere a carico
del Consiglio, allo scopo di dotare ciascun Consigliere regionale di documenti
di viaggio e di alloggio a tariffa agevolata. Tali documenti potranno essere utilizzati
solo dal Consigliere regionale intestatario.
5. L’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale emana le disposizioni attuative delle norme di cui al
presente articolo.
ARTICOLO 7
(Variazioni)
1. Al variare delle indennità
percepite dai membri del Parlamento nazionale, con la medesima decorrenza
variano proporzionalmente l'indennità di cui all'art. 2 e il rimborso spese di
cui all'art. 3.
2. Il rimborso spese di cui
all'art. 6, comma 2, varia proporzionalmente al variare degli importi delle
indennità di cui all'art. 2.
ARTICOLO 8
(Termini di decorrenza)
1. Le disposizioni di cui alla
presente legge si applicano a far tempo dalla legislatura in corso.
ARTICOLO 9
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le
seguenti leggi regionali:
a) 25 febbraio 1972, n. 4;
b) 14 novembre 1972, n. 14;
c) 12 agosto 1977, n. 21 - artt. 1, 2
e 3;
d) 12 agosto 1977, n. 22;
e) 21 luglio 1978, n. 33;
f) 27 ottobre 1981, n. 55;
g) 19 marzo 1984, n. 14 - art. l;
h) 22 agosto 1984, n. 38;
i) 22 agosto 1984, n. 39;
j) 6 maggio 1986, n. 12;
k) 5 settembre 1994, n. 31.
ARTICOLO 10
(Integrazioni)
1. L’art. 3 della legge regionale
30 dicembre 1978, n.34 è integrato dai seguenti commi:
"Ai Consiglieri
regionali con almeno 10 anni di contribuzione che si avvolgono della facoltà di
cui al precedente comma 1, è applicato il coefficiente di riduzione 0,9448 a
partire dal cinquantacinquesimo anno di età.
I Consiglieri regionali
con almeno sei anni di contribuzione, ai fini dell’applicazione del comma
precedente, possono effettuare versamenti volontari sino alla concorrenza del
decimo anno".
ARTICOLO 11
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti
dall'applicazione della presente legge si provvede mediante impiego delle somme
annualmente stanziate nello stato di previsione della spesa dei singoli bilanci
di competenza e di cassa del Consiglio regionale al Cap. I - "Spese per
indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio
regionale e assicurazione contro gli infortuni degli stessi".
La presente legge è
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli
artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì 28 Gennaio 1998