ARTICOLO 1
1. In adempimento a quanto
previsto dal comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54,
le funzioni concernenti la gestione del centro di formazione professionale CNOS
- Polivalente di Lecce, già gestito dalla Confederazione nazionale delle Opere
Salesiane sono assicurate dall'Amministrazione provinciale di Lecce a far tempo
dalla cessazione di ogni rapporto convenzionale tra la Regione Puglia e lo
stesso CNOS.
2. L’Amministrazione provinciale
di Lecce esercita le funzioni di cui al comma 1 sulla base di piani o programmi
approvati dalla Regione ai sensi della vigente normativa.
3. I beni funzionari alle
attività formative esercitate dal CNOS e pervenuti, tra gli altri, alla Regione
con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) del 12 dicembre 1972, sono trasferiti all'Amministrazione provinciale di
Lecce. La destinazione d'uso degli stessi è finalizzata esclusivamente alle
attività formative.
4. Il personale a tempo
indeterminato inserito nell'Albo e nell'Elenco degli operatori della formazione
professionale di cui all'art. 26 della legge regionale n. 54 del 1978 in
servizio alla data della cessazione di detto rapporto convenzionale è trasferito dalla stessa data
all'Amministrazione provinciale di Lecce in apposito ruolo ad esaurimento e
conserva la posizione
giuridica ed economica in godimento all'atto di trasferimento. Allo stesso
personale continua ad essere applicata la disciplina contrattuale vigente per
gli operatori della formazione professionale. Al personale eventualmente non
utilizzato nelle attività corsuali assegnate viene applicato il trattamento di
mobilità previsto per gli operatori inseriti nell'Albo e nell'Elenco di cui
all'art. 26 della legge regionale n. 54 del 1978. La modalità attuativa è
demandata alla Giunta regionale.
5. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede
alla individuazione dei beni e del personale da trasferire ai sensi della
presente legge.
6. Fino alla definizione degli
atti di cui al comma 5 valgono le determinazioni assunte dal Consiglio
regionale in sede di approvazione del piano di formazione professionale
1998/1999.
7. Gli oneri derivanti
dall'applicazione della presente legge trovano copertura finanziaria sul
capitoli di spesa relativi al finanziamento dei piani di formazione
professionale del bilancio della Regione per l'esercizio 1998 e sui
corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi successivi.
8. Le disposizioni del presente
articolo sono da considerarsi provvisorie e limitate nel tempo fino alla data
di entrata in vigore della legge di riordino della formazione professionale e,
comunque, non oltre il 30 giugno 1999.
La Giunta regionale è
delegata a verificare con la Provincia di Lecce il buon andamento delle
operazioni di trasferimento e a
proporre eventuali correttivi in sede di intesa con la Provincia di Lecce.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia.
Data
a Bari, addì 21 dicembre 1998