Art. 1
(Oggetto)
1. La presente legge detta norme
per la programmazione e l’organizzazione di iniziative degli enti locali volte
alla promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza, in
attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285.
Art. 2
(Finalità e principi)
1. Gli interventi previsti nella
presente legge sono finalizzati a realizzare sul territorio regionale un
sistema di servizi, opportunità e garanzie volte al pieno sviluppo della personalità
del minore e alla valorizzazione e sostegno delle reti sociali primarie, in
primo luogo le famiglie, quale ambito di relazioni significative per la
crescita della persona.
2. I Comuni, privilegiando forme
di gestione associata, avviano progetti territoriali in cui prediligere
processi di integrazione tra le politiche socio-assistenziali, educative e
socio-sanitarie che siano volte al superamento degli interventi a carattere
assistenziale e alla promozione dei diritti e delle opportunità per i minori di
qualunque origine e cittadinanza.
3. A tal fine i Comuni,
nell’ambito delle proprie attività istituzionali, garantiscono ai minori i
diritti di partecipazione e di manifestazione del pensiero.
Art. 3
(Commissione consultiva)
1. E’ istituita, presso
l’Assessorato regionale ai servizi sociali, la Commissione consultiva per i
problemi dei minori costituita da:
a) Assessore
regionale ai servizi sociali – Presidente;
b) un membro,
esperto in materia, nominato tra i designati dai Provveditori agli studi;
c) cinque
membri, esperti in materia, in rappresentanza dei Comuni, uno per ogni
provincia, designati dall’ANCI di Puglia;
d) un membro,
esperto in materia, designato dall’UPI di Puglia;
e) un membro,
esperto in materia, designato dal Direttore del Centro di giustizia minorile
per la Puglia;
f) un membro,
esperto in materia, nominato tra i designati dai Presidenti dei Tribunali per
minori della Puglia;
g) un membro,
esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle organizzazioni di
volontariato iscritte nel registro regionale, operanti prevalentemente nel
campo dell’infanzia e dell’adolescenza;
h) un membro,
esperto in materia, nominato tra i rappresentanti delle cooperative sociali
iscritte nell’Albo regionale, operanti prevalentemente nel campo dell’infanzia
e dell’adolescenza;
i) un membro designato dal Forum
pugliese del terzo settore;
due membri, esperti in materia,
nominati dalla Giunta regionale;
l) dirigente
Settore servizi sociali della Regione;
m) dirigente
Ufficio minori della Regione.
2. La Commissione è costituita
con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica tre anni e la
mancata designazione di uno o più componenti non è motivo ostativo al suo
funzionamento.
3. Le funzioni di segretario
della Commissione sono svolte da un dipendente regionale designato dal
dirigente del Settore servizi sociali. In caso di assenza o impedimento
dell’Assessore, la Commissione è presieduta dal dirigente del Settore servizi
sociali.
4. La Commissione ha funzione
consultiva e propositiva, nell’area delle problematiche relative all’infanzia e
all’adolescenza a sostegno dell’azione della Regione. Essa è convocata dal
Presidente non meno di due volte l’anno, è validamente costituita con almeno
sette membri e decidea maggioranza dei presenti.
5. Ai componenti della
Commissione estranei all’Amministrazione regionale si applicano le disposizioni
di cui all’art.4 della legge regionale 12 agosto 1981, n.45 e successive
modificazioni.
Art. 4
(Centro regionale di documentazione)
1. L’Assessorato regionale ai
servizi sociali, in raccordo con le Amministrazioni provinciali, anche in
attuazione della legge 23 dicembre 1997, n. 451 opera quale centro di raccolta
ed elaborazione dati sulla condizione dei minori avvalendosi, eventualmente, di
enti di ricerca pubblici e privati che hanno particolare qualificazione nel
campo dell’infanzia e dell’adolescenza.
2. La Giunta regionale emana le
necessarie direttive di coordinamento cui gli enti locali devono attenersi per
la raccolta dei dati e per l’acquisizione, in particolare, di tutti gli
elementi relativi a:
a. attività di
documentazione, studio, ricerca sulla condizione sociale, culturale, economica,
sanitaria e psicologica dell’infanzia e dell’adolescenza;
b.
predisposizione della banca dati riferita ai servizi, progetti, alle risorse
finanziarie e alla loro destinazione per aree di intervento.
3. Per sostenere le attività
previste dal presente articolo, la Giunta regionale assegna, ai Comuni singoli
o associati e alle Amministrazioni provinciali, risorse per finanziare progetti
a gestione associata, al fine di incentivare un sistema informatizzato di
raccolta ed elaborazione dei dati su tutto il territorio regionale.
Art. 5
(Ambiti territoriali)
1. L’Assessore regionale ai
servizi sociali, al massimo ogni tre anni, sentito il parere della Commissione
consultiva per i problemi dell’infanzia e dell’adolescenza, dell’UPI e
dell’ANCI di Puglia, propone alla Giunta regionale la determinazione di uno o
più ambiti territoriali di intervento per ciascuna provincia. In sede di prima
applicazione sono individuati cinque ambiti territoriali uno per ciascuna
provincia.
Art. 6
(Competenze delle Province)
1. Le Province, per il rispettivo
territorio, svolgono funzioni di promozione e coordinamento nei confronti degli
enti locali.
2. Le Province promuovono,
d’intesa con i Comuni, programmi di formazione e aggiornamento degli operatori
impegnati nel settore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Art. 7
(Piani territoriali di intervento)
1. I Comuni ricompresi negli
ambiti territoriali di cui all’art.5 approvano mediante accordi di programma di
cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, piani territoriali d’intervento della
durata massima di un triennio, articolati in progetti annuali immediatamente
esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura
finanziaria.
2. Il piano triennale
d’intervento dovrà contenere i seguenti elementi:
a) definizione
del Comune capofila referente del progetto, responsabile delle procedure
tecnico-amministrative;
b) analisi
quali-quantitative dei minori presenti nell’ambito;
c) mappa e
analisi delle risorse pubbliche e del privato sociale disponibili sul
territorio;
d) definizione
degli obiettivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 4, 5, 6 e 7 della
l. 285/1997;
e)
individuazione delle risorse economiche disponibili o necessarie;
f) elaborazione
dei progetti annuali riferiti a servizi, azioni, interventi che si intendono
attuare per raggiungere gli obiettivi previsti nel piano triennale attraverso
la definizione:
1. del livello territoriale di intervento;
2. dei soggetti istituzionali e del terzo
settore coinvolti nell’accordo di programma;
3. della copertura finanziaria, prevedendo
una possibile compartecipazione dei soggetti coinvolti nonché le risorse già impegnate
con finanziamenti di altre leggi o con fondi propri;
4. della durata e dei tempi di realizzazione;
5. della metodologia e degli strumenti di
valutazione e verifica.
3. I piani territoriali di
intervento, articolati in progetti esecutivi annuali, devono essere presentati
alla Regione dai Comuni tramite la Provincia completi del piano economico e
dell’accordo di programma stipulato tra i soggetti istituzionali coinvolti e
degli eventuali contratti di programma con i soggetti del terzo settore.
Art. 8
(Finanziamenti)
1. La Giunta regionale, entro
trenta giorni dalla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie derivanti
dalle leggi statali e dal bilancio regionale, attribuisce agli ambiti
territoriali le quote di finanziamento come segue:
a. 4/10 in
base alla popolazione residente;
b. 6/10 in
base alla popolazione minorile residente.
2. La Giunta regionale riserva
una quota delle risorse disponibili, comunque non inferiore al 5 per cento, per
la realizzazione di programmi di formazione e di scambi interregionali in
materia di servizi per l’infanzia e l’adolescenza.
3. Con lo stesso provvedimento
sono stabilite le modalità di accesso agli interventi finanziari regionali, i
criteri di finalizzazione delle risorse e di priorità delle iniziative, gli
strumenti di verifica dell’efficienza e dell’efficacia delle attività
realizzate, cui devono attenersi gli enti locali, compresi i Comuni riservatari
delle quote del 30 per cento del fondo di cui alla l. 285/1997.
4. La Giunta regionale,
nell’assumere le determinazioni di cui al comma 3, dovrà prevedere che:
a. gli enti
locali, assicurando la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, definiscano i piani territoriali d’intervento mediante accordi
di programma in particolare con i Provveditorati agli studi, le Aziende unità
sanitarie locali e i centri di giustizia minorile competenti per territorio;
b. i piani
territoriali siano triennali e articolati in progetti annuali immediatamente
esecutivi con relativo piano economico e indicazione della copertura
finanziaria;
c. il termine
di presentazione dei piani d’intervento da parte degli enti locali sia fissato
non oltre quattro mesi dalla data di adozione del provvedimento di attribuzione
dei finanziamenti agli ambiti territoriali;
d. siano
valutati prioritariamente piani d’intervento presentati dai Comuni di cui al
comma 2 dell’art.1 della l. 285/1977;
e. sia
incentivata l’attuazione dei progetti in forma associata tenendo conto
prioritariamente dei Comuni rientranti in uno stesso distretto socio-sanitario.
5. La Regione, sentita la
Commissione consultiva per i problemi dell’infanzia e dell’adolescenza, approva
e finanzia i progetti, presentati dai Comuni tramite la Provincia, entro
sessanta giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione
dei piani di intervento; la Commissione è convocata entro cinque giorni da tale
termine e il parere s’intende comunque acquisito entro i successivi venti
giorni.
6. I fondi assegnati e non
utilizzati all’interno di un ambito possono essere destinati a finanziare i
progetti di altri ambiti.
Art. 9
(Norma finanziaria)
1. All’onere derivante
dall’attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità di
bilancio previste al capitolo 786000, ammontante per il 1998 a lire 7.504.486.616,
e con le disponibilità di bilancio previste al capitolo 781030, ammontanti per
il 1998 a lire 5 miliardi.
2. La declaratoria del capitolo
di entrata 2037200 è modificata come segue: "Assegnazione statale per
l’infanzia e l’adolescenza – legge 285/1997 e legge 451/1997 – Entrate
vincolate".
3. La declaratoria del capitolo
di spesa 786000 è modificata come segue: "Spese del fondo nazionale per
l’infanzia e l’adolescenza – Fondi vincolati – legge 285/1997 e legge
451/1997".
4. La declaratoria del capitolo
di spesa 781030 è modificata come segue: "Contributi regionali per
interventi in favore dei minori - Legge in corso di approvazione – Fondi del
bilancio autonomo".
Data
a Bari, addì 11 febbraio1999