TITOLO I
FINALITÀ E DEFINIZIONI
Art. 1
(Finalità )
1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, disciplina nella Regione Puglia il
sistema del trasporto pubblico di interesse regionale e locale con le seguenti
finalità:
a) realizzare un
sistema coordinato e integrato di trasporto pubblico che, con il conferimento
agli enti locali delle funzioni e delle risorse ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione e dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n.59,
garantisca le esigenze collettive di mobilità delle persone e delle merci
coordinando la programmazione degli enti locali con quella regionale e
nazionale e promuova un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero
territorio regionale;
b) perseguire la
razionalizzazione e l'efficacia della spesa pubblica destinata al settore e il
miglioramento della qualità dei servizi tramite il confronto concorrenziale tra
gli operatori e il contenimento degli obblighi di servizio pubblico ai sensi
dei regolamenti (CEE) nn.1191/69 e 1893/91;
c) concorrere
alla salvaguardia ambientale mediante il contenimento dei consumi energetici e
dei fattori di inquinamento, con particolare riferimento agli agglomerati
urbani.
Art. 2
(Definizioni)
1. Nella presente legge si indica con l. 142/1990 la legge
8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni e integrazioni, con d.lgs.
158/1995 il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.158, con l. 59/1997 la legge
15 marzo 1997, n.59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n.127 e con
d.lgs. 422/1997 il decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422. Gli acronimi
utilizzati sono definiti nel corso del testo.
2. Sono servizi di trasporto pubblico regionale e locale
(TPRL) i servizi di trasporto collettivo di persone e di merci, con esclusione
del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti, effettuati con modalità
terrestre, marittima, lacuale e aerea, che si svolgono interamente o
prevalentemente nel territorio regionale collegando non più di due regioni, con
offerta indifferenziata a tariffe prestabilite a utenti anche appartenenti a
particolari categorie. I servizi di TPRL sono effettuati con modalità ordinarie di
linea o con modalità speciali ai sensi dell'articolo 20. Non sono servizi di
TPRL i servizi di trasporto collettivo riservati ad utenti prestabiliti
risultanti da apposito contratto ed esercitati con veicoli in servizio di
noleggio con conducente ai sensi dell'articolo 82, comma 5, lettera b), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
3. Si definisce “linea” l'unità elementare di TPRL
individuata:
a) dai centri
serviti,
b) dal percorso,
c) dal programma
di esercizio,
d) dalla finalità della domanda di trasporto prevalentemente
soddisfatta.
4. Si definisce
“rete” l'insieme di più linee tra loro connesse in uno o più centri,
caratterizzate da sostanziale omogeneità della domanda di trasporto verso uno o
più poli di attrazione ed effettuate anche tramite integrazione di diversi modi
di trasporto.
5. Si
definisce “bacino” l'insieme di più reti aventi in comune i poli di attrazione.
6. I
servizi di TPRL si distinguono:
1) in relazione al modo del trasporto,
in:
a) automobilistici,
effettuati su strada con veicoli a trazione meccanica;
b) tramviari,
effettuati con veicoli a guida vincolata su sede fissa promiscua;
c) filoviari,
effettuati su strada con veicoli a trazione elettrica ad alimentazione esterna
a mezzo linea aerea o altro sistema;
d)
metropolitani, effettuati con veicoli a guida vincolata su sede fissa protetta e con frequenti fermate;
e) ferroviari,
effettuati con veicoli a guida vincolata su sede fissa protetta con esclusione dei servizi ferroviari di
interesse nazionale individuati con decreto del Ministero dei trasporti e della
navigazione ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 422/1997;
f) marittimi,
effettuati con imbarcazioni o navi per cabotaggio nell'ambito regionale, con
esclusione dei servizi di collegamento di terminali ferroviari;
g) lacuali,
effettuati con imbarcazioni o navi nei laghi;
h) aerei,
effettuati con aeromobili nell'ambito della regione;
i) altri,
effettuati con modi diversi da quelli elencati ai punti precedenti;
2) in
relazione alle caratteristiche della domanda di trasporto, in:
a)
ordinari, per il trasporto di viaggiatori, anche appartenenti a
particolari categorie, per esigenze di
mobilità a carattere continuativo;
b)
stagionali, per trasporto di viaggiatori in determinati periodi dell'anno;
c)
gran turismo, per trasporto di viaggiatori con veicoli “gran turismo” per
prevalenti esigenze di turismo a carattere ricorrente;
d)
occasionali, per trasporto di viaggiatori con finalità a carattere temporaneo
connesse a predeterminati eventi particolari, di durata non superiore a un
mese.
7. I servizi
automobilistici si distinguono:
1) in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui
si svolgono e della domanda di mobilità, in:
a)
urbani, se si svolgono nell'ambito di centri urbani senza soluzione di
continuità abitativa e con frequenti
fermate;
b)
suburbani, se collegano più aggregati
urbani con brevi percorsi e frequenti
fermate;
c) interurbani, se collegano più centri con percorsi senza frequenti fermate;
2) in relazione all'ambito amministrativo in cui si
svolgono, in:
a)
comunali, se collegano
centri appartenenti allo
stesso comune, anche con percorsi interessanti, senza fermate, territori
di comuni limitrofi;
b)
provinciali o metropolitani, se collegano centri appartenenti alla stessa
provincia o città metropolitana, anche con percorsi interessanti, senza
fermate, territori di province o regioni finitime;
c) interprovinciali,
se collegano centri
appartenenti a più province,
anche con percorsi interessanti, senza fermate, territori di regioni finitime;
d) interregionali, se collegano centri appartenenti anche
ad una regione finitima, con prevalenza di
percorso nella regione Puglia.
TITOLO II
COMPETENZE E
RISORSE
Art. 3
(Ripartizione
delle competenze)
1. I Comuni
esercitano le funzioni di programmazione e di amministrazione, con
esclusione di quelle che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale di
cui al comma 3, dei servizi di trasporto pubblico automobilistici, tramviari e
filoviari compresi nei propri ambiti territoriali.
2. Le Province e, ove istituita, la città metropolitana
esercitano le funzioni di programmazione e di amministrazione, con esclusione
di quelle che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale di cui al
comma 3, dei servizi di trasporto pubblico automobilistici, tramviari,
filoviari e lacuali compresi nei propri ambiti territoriali.
3. La Regione
esercita le funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi di
trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalità esercitati, non attribuiti
agli enti locali ai sensi dei commi 1 e 2 e non dichiarati di interesse
nazionale ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs.422/1997, nonchè le seguenti
funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale:
a) individuazione degli obiettivi generali di
programmazione dei servizi di trasportomediante la redazione del piano regionale trasporti;
b) definizione dei servizi minimi di cui all'articolo 5 e
ripartizione delle risorse sullabase dei
criteri di cui all'articolo 4;
c) programmazione degli investimenti nel settore del
trasporto, tramite gli accordi di programma di cui all'articolo 9 ed i programmi
regionali degli investimenti di cui all'articolo 10;
d) determinazione delle tariffe minime ai sensi del titolo
VI della presente legge;
e) definizione dei criteri di aggiudicazione delle gare per
l'affidamento dei servizi di TPRL;
f) definizione dei compiti degli enti affidanti ai sensi
dell'articolo 25;
g) definizione dei criteri per la quantificazione degli
importi a compensazione dei servizi di trasporto e per la loro revisione
annuale;
h) definizione dei criteri per la quantificazione degli
organici del personale occorrente per l'effettuazione dei servizi di trasporto;
i) definizione dei criteri per la riduzione
dell'inquinamento derivante dal trasporto nell'ambito delle linee guida e dei
principi quadro stabiliti dallo Stato ai sensi dell'articolo 4 del
d.lgs.422/1997;
l) concessioni per la gestione delle infrastrutture
ferroviarie di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 105, lettera h), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
m) vigilanza generale sull'esercizio dei servizi di TPRL e
monitoraggio degli indicatori di
efficienza, efficacia e qualità dei servizi stessi;
n) esercizio dei
poteri sostitutivi di cui all'articolo 26.
4. Le Province e la città metropolitana possono delegare le
funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi di propria
competenza agli enti locali intercomunali costituiti ai sensi della legge 31
gennaio 1994, n.97 e dell'articolo 25 della l.142/1990 e compresi nei propri
ambiti territoriali, osservando i principi di cui all'articolo 4, comma 3,
della l. 59/1997 ed in particolare quello di sussidiarietà e di adeguatezza.
5. La Regione, fatte salve le funzioni che richiedono
l'esercizio unitario a livello regionale, delega agli enti locali le funzioni
di programmazione e di amministrazione agli stessi non attribuite ai sensi
dei commi 1 e 2, osservando i principi
di cui all'articolo 4, comma 3, della l. 59/1997 e in particolare quello di
sussidiarietà e di adeguatezza. La
delega è disposta in favore dell'ente locale nel cui ambito risiede la quota
prevalente dei cittadini interessati alla mobilità soddisfatta dai servizi delegati.
Art. 4
(Ripartizione
delle risorse)
1. A decorrere dall'esercizio 1999 la Regione costituisce
annualmente nel proprio bilancio un fondo regionale trasporti (FRT) destinato all'esercizio e agli
investimenti nel settore del TPRL, alimentato dalle risorse trasferite dallo
Stato ai sensi del d.lgs. 422/1997 e da risorse proprie.
2. Il FRT è
articolato nei seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale:
a)
interventi per l'esercizio dei servizi automobilistici, tramviari, filoviari e
lacuali, finanziato con risorse proprie sulla base degli oneri relativi ai servizi
minimi di cui all'articolo 5 e del tasso programmato di inflazione;
b) interventi
per l'esercizio dei servizi ferroviari e metropolitani, finanziato con le
risorse trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 20 del
d.lgs. 422/1997, per i servizi di cui agli artt. 8 e 9 del medesimo decreto
legislativo;
c) interventi
per l'esercizio dei servizi marittimi e aerei, finanziato con risorse proprie e
con eventuali risorse trasferite dallo Stato per i servizi di cui all'articolo
10 del d.lgs. 422/1997;
d) interventi
per gli investimenti nel settore dei servizi di cui alla lettera a), finanziato
con risorse regionali, statali o comunitarie;
e) interventi
per gli investimenti nei settori di cui alle lettere b) e c), finanziato con
risorse regionali, statali o comunitarie;
f) interventi a
compensazione degli oneri per il rilascio di agevolazioni o gratuità di viaggio
sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale, finanziato con risorse regionali.
3. Il fondo di cui alla lettera a) del comma 2, detratte le
risorse per l'esercizio delle funzioni in capo alla Regione, è ripartito dalla Giunta regionale fra gli enti
locali a copertura degli oneri dei servizi minimi di cui all'articolo 5
attribuiti alla competenza di ciascun ente locale ed è revisionato annualmente con i criteri di cui
all'articolo 21. Le risorse regionali sono erogate di norma trimestralmente
entro il trimestre a cui si riferiscono o, in caso di esercizio o gestione
provvisoria del bilancio regionale, in acconti mensili entro il mese a cui si
riferiscono, da conguagliare successivamente all'approvazione del bilancio
regionale. Gli enti locali iscrivono annualmente nei propri bilanci somme
destinate ai servizi di trasporto pubblico non inferiori alle risorse trasferite
dalla Regione.
Art. 5
(Servizi minimi)
1. La Giunta regionale determina, con le modalità di cui al
comma 2, i servizi minimi di TPRL, come definiti all'articolo 16 del d.lgs.
422/1997, con l'obiettivo di realizzare livelli di servizi sufficientemente rapportati
alla effettiva domanda di trasporto. In particolare, i servizi minimi di
trasporto interurbano non possono comprendere servizi per i quali sia accertata
una utilizzazione media inferiore a dieci viaggiatori per corsa se trattasi di
servizi automobilistici di linea, trenta viaggiatori per corsa se trattasi di
servizi ferroviari. I servizi minimi di
trasporto urbano possono riguardare esclusivamente i Comuni con popolazione
superiore a quindicimila abitanti
risultanti dall'ultimo censimento ufficiale, fatti salvi i Comuni minori
già dotati di servizi di trasporto
urbano alla data di entrata in vigore della presente legge, e la loro
percorrenza annua chilometrica è rapportata
alla loro popolazione nella misura massima che si ottiene elevando al quadrato
il numero degli abitanti diviso per cento. La predetta misura è maggiorata del
70 per cento per i Comuni capoluoghi di provincia e di un numero di chilometri
pari al numero degli abitanti per gli altri Comuni con popolazione superiore a
cinquantamila abitanti. Le eventuali eccedenze dei servizi urbani esistenti
rispetto ai suddetti parametri sono assorbite in un periodo pluriennale
stabilito dalla Giunta regionale.
2. Per la determinazione dei servizi minimi l'Assessore
regionale ai trasporti elabora una
proposta e indice apposita conferenza dei servizi, ai sensi degli artt. 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, alla quale sono invitati, con preavviso minimo di
trenta giorni tramite lettera raccomandata:
a) le Province,
i Comuni capoluogo, le rappresentanze regionali dell'UPI, dell'ANCI e
dell'UNCEM, ai fini dell'intesa
con gli enti locali di cui all'articolo 16,
comma 2, del d.lgs. 422/1997;
b) le
associazioni dei consumatori che comunichino all'Assessorato regionale
trasporti la loro presenza sul territorio regionale;
c) le
organizzazioni sindacali confederali e federali del settore del trasporto;
d) le
associazioni delle imprese di trasporto di persone presenti sul territorio
regionale;
e) la società' Ferrovie
dello Stato.
I soggetti invitati fanno pervenire le proprie osservazioni
e proposte entro il termine di trenta giorni dalla data della conferenza. Nei
successivi novanta giorni la Giunta regionale, tenendo conto delle osservazioni
e proposte pervenute per quanto compatibili con gli obiettivi della
programmazione regionale e con le disponibilità del bilancio regionale, adotta
provvedimento di preliminare determinazione dei servizi minimi di TPRL, che
sottopone all'esame della competente Commissione consiliare permanente. La
Commissione consiliare esprime il proprio parere entro il termine di
quarantacinque giorni dalla formale richiesta. Il parere della Commissione
consiliare è vincolante nel caso che
l'intesa con gli enti locali non sia stata raggiunta con le modalità di cui
all'articolo 14 bis, comma 2, della l. 241/1990.
Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, la
Giunta regionale adotta in ogni caso il
provvedimento di definitiva determinazione dei servizi minimi.
3. La determinazione dei servizi minimi può essere
effettuata separatamente per ciascun modo di trasporto e resta in vigore fino a
nuova determinazione o modifica, da effettuare con le modalità di cui al comma
2.
4. I servizi minimi di TPRL non comprendono i servizi
gestiti in economia dai Comuni, i cui oneri
restano a carico dei bilanci comunali.
Art. 6
(Servizi
aggiuntivi)
1. Le Province, i Comuni e le Comunità montane, queste
ultime nel caso di esercizio associato di servizi comunali ai sensi dell'articolo
11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n.97, possono istituire, nell'ambito
delle proprie competenze, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti ai
sensi del precedente articolo 5, con oneri a totale carico dei propri bilanci e
previa intesa con la Regione ai fini della compatibilità con gli obiettivi
della programmazione regionale.
2. L'intesa di cui al
comma 1 è espressa dalla Giunta regionale nel termine massimo di
quarantacinque giorni dalla data di acquisizione della formale richiesta,
decorso il quale si prescinde dall'intesa.
3. Per l'istituzione di servizi aggiuntivi ai sensi del
comma 1 gli enti locali possono utilizzare, oltre alle risorse proprie, quelle
attribuite dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
che risultino disponibili dopo l'espletamento delle gare di cui
all'articolo 18 per la concessione dei servizi minimi o per ristrutturazioni
riduttive dei servizi minimi di competenza, anche con trasformazioni in servizi
speciali ai sensi dell'articolo 20.
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE
Art. 7
(Piano regionale
trasporti)
1. Il piano regionale trasporti (PRT) è il documento
programmatico generale della Regione rivolto a realizzare sul proprio
territorio, in armonia con gli obiettivi del piano nazionale trasporti e degli
altri documenti programmatici interregionali, un sistema equilibrato del
trasporto delle persone e delle merci in connessione con i piani di assetto territoriale e di sviluppo
socio-economico. Il PRT è aggiornato di
norma ogni cinque anni, salvo diverse indicazioni rivenienti dall'Osservatorio
per la mobilità di cui all'articolo 27.
2. Il PRT è articolato per bacini e per reti
nelle varie modalità del trasporto, sia di persone che di merci, e definisce in
particolare:
a)
l'organizzazione generale dei servizi di trasporto e delle relative
infrastrutture;
b) i criteri di mantenimento, riduzione o soppressione
degli obblighi di servizio pubblico di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE)
n.1191/69;
c) i criteri di individuazione
del modo del trasporto pubblico che ottimizzi l'efficienza economica,
l'efficacia trasportistica e la salvaguardia ambientale, nel rispetto del
principio del minimo costo per la collettività di cui all'articolo 3 del
regolamento (CEE) n.1191/69;
d) i criteri di integrazione modale e tariffaria dei
servizi;
e) i criteri di
individuazione e misurazione degli indicatori di qualità dei servizi;
f) i criteri per la riduzione della congestione e
dell'inquinamento ambientale;
g) i criteri per l'eliminazione delle barriere e lo
sviluppo della mobilità dei soggetti
disabili;
h) il sistema di
monitoraggio dei servizi di trasporto.
3. L'Assessorato regionale ai trasporti, avvalendosi anche
di consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore, predispone la
proposta di PRT tenendo conto della programmazione degli enti locali ed in
particolare dei piani di bacino predisposti dalle Province ai sensi
dell'articolo 11.
4. La proposta di PRT di cui al comma 3 è preventivamente
approvata dalla Giunta regionale e quindi trasmessa al Consiglio regionale per
la definitiva approvazione. Con uguale procedura sono approvate le varianti al
PRT. La proposta e le approvazioni
possono riguardare anche singoli piani settoriali.
Art. 8
(Piano triennale dei
servizi)
1. Il piano triennale dei servizi (PTS), redatto ai sensi
dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 422/1997 e nell'ambito degli obiettivi
del PRT, è articolato in piani settoriali e intersettoriali e definisce:
a) l'insieme dei
servizi istituiti, con indicazione dei servizi minimi di cui all'articolo 5 e
degli eventuali servizi aggiuntivi istituiti dagli enti locali ai sensi
dell'articolo 6;
b)
l'organizzazione dei servizi con individuazione delle reti e dei bacini di cui
all'articolo 2 e degli enti locali rispettivamente competenti ai sensi
dell'articolo 18, comma 6;
c) i servizi
speciali ai sensi dell'articolo 20;
d) le risorse
destinate all'esercizio dei servizi minimi e la loro attribuzione agli enti
rispettivamente competenti;
e) le risorse
destinate agli investimenti ai sensi degli artt. 9 e 10;
f) le
integrazioni modali e tariffarie disposte ai sensi del titolo VI della presente
legge.
2. Il PTS e le sue varianti sono approvati dalla Giunta
regionale, previa conferenza dei servizi indetta con le modalità dell'articolo
5, comma 2, e sentite le competenti Commissioni consiliari, anche con separati
provvedimenti riguardanti singoli piani settoriali. Per i servizi
automobilistici il PTS è approvato entro il 30 giugno 2000.
Art. 9
(Accordi di
programma per gli investimenti)
1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dal PRT la Regione
promuove con gli enti locali, con le imprese di trasporto pubblico e con
soggetti di diritto privato accordi di programma per investimenti nel settore
della mobilità delle persone e delle merci, che individuano in particolare:
a) gli investimenti da realizzare, con priorità per quelli
riguardanti l'intermodalità e la salvaguardia dell'ambiente;
b) i soggetti coinvolti e i loro compiti;
c) le risorse necessarie a carico della Regione e quelle a
carico degli altri enti e soggetti privati coinvolti;
d) i tempi di realizzazione e il periodo di validità;
e) le sanzioni in caso di inadempienze degli enti e dei
soggetti privati coinvolti.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono promossi
dall'Assessore ai trasporti che indice apposita conferenza dei servizi ai sensi
della l. 241/1990 e successive modificazioni. Gli accordi di programma sono
approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare
permanente e previa ratifica da parte degli organi collegiali degli enti locali
interessati.
3. Gli enti locali possono sottoscrivere con le imprese di
trasporto pubblico accordi di programma per la realizzazione di investimenti
finalizzati alla riduzione della congestione nei centri urbani. Detti accordi
possono prevedere, nella fase di realizzazione degli investimenti, il
riconoscimento alle imprese di trasporto di compensazioni economiche dei
maggiori oneri connessi alla congestione.
Art. 10
(Programmi
regionali di investimenti con risorse vincolate)
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,
approva, su proposta dell'Assessore ai trasporti, programmi regionali di
investimenti finanziati con risorse regionali, statali o comunitarie vincolate
all'acquisto di veicoli, attrezzature e tecnologie per l'esercizio dei servizi
di TPRL, stabilendo criteri e modalità di assegnazione dei contributi da accordare ai soggetti gestori. I contributi sono riconosciuti nella
misura massima dell'85 per cento del costo riconosciuto ammissibile per gli
investimenti, al netto di IVA.
2. Sulla base dei programmi di cui al comma 1 la Giunta
regionale rilascia alle imprese di
trasporto un preliminare affidamento di contributo fissando un termine
non inferiore a sei mesi per la sua validità, decorso il quale può disporre la
revoca o il riaffidamento del contributo anche ad altra impresa. L'erogazione
dei contributi è disposta, previa dimostrazione degli investimenti effettuati
entro il termine di validità, nella misura dell'85 per cento della spesa
sostenuta, al netto di IVA, e comunque entro il limite ammissibile.
3. Sui beni acquistati con i contributi di cui al comma 1 e
destinati ai servizi automobilistici sono stabiliti i seguenti vincoli per la
durata di dieci anni a decorrere dalla data di erogazione dei contributi:
a) divieto di uso diverso da quello dei servizi di TPRL;
b) alienazione subordinata alla preventiva autorizzazione
della Giunta regionale, accordabile previa restituzione alla Regione di una
quota del prezzo di vendita calcolata nel rapporto fra il contributo regionale
e la spesa sostenuta. L'impresa alienante è esonerata dalla restituzione della
predetta quota, che si trasferisce a favore dell'impresa acquirente, nel caso
in cui quest'ultima eserciti servizi di TPRL in Puglia e assuma a proprio
carico i vincoli gravanti sul bene alienato. Il prezzo di vendita Vx viene stabilito con la seguente formula in
funzione degli anni x decorsi dalla data di acquisto del bene, sulla base del
valore Vo,
al momento della alienazione, del
medesimo bene nuovo o di altro equivalente:
Vx = Vo (1 - 0,18x + 0,009x2),
per x minore di 10 anni ;
c) nel caso di perdita
accidentale del possesso di beni acquistati con il contributo regionale, non
imputabili a calamità naturali, il soggetto beneficiario del contributo deve
restituire alla Regione una somma pari alla quota di cui alla lettera b).
4. Sui beni acquistati con i contributi di cui al comma 1 e
destinati a servizi non automobilistici la Giunta regionale stabilisce vincoli
analoghi a quelli del comma 3 rapportati alla durata fisica ed economica dei
medesimi beni.
Art. 11
(Piani
provinciali di bacino)
1. I piani provinciali di bacino (PPB) definiscono in
dettaglio:
a) i programmi di esercizio con relativi orari dei servizi minimi
di cui all'articolo 5 di competenza provinciale, di quelli aggiuntivi istituiti
ai sensi dell'articolo 6 e di quelli speciali autorizzati ai sensi
dell'articolo 20;
b) le risorse destinate ai servizi di cui alla lettera a);
c) le integrazioni modali e tariffarie disposte ai sensi
del titolo VI della presente legge;
d) i servizi interurbani per la mobilità dei soggetti disabili ai sensi dell'articolo
26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 e dell'articolo 13 della legge
regionale 18 marzo 1997, n.10.
2. I PPB sono preventivamente esaminati in apposita
conferenza dei servizi indetta dall'Assessore provinciale ai trasporti con le
modalità di cui all'articolo 5, comma 2, e sono approvati dal Consiglio
provinciale, previa intesa con la Regione. L'intesa è espressa dalla Giunta
regionale sulla base della compatibilità con la programmazione regionale entro
il termine massimo di quarantacinque giorni dall'acquisizione della formale
richiesta, decorso il quale si prescinde dall'intesa.
3. Le varianti del PPB sono approvate dalla Giunta
provinciale con le medesime modalità del comma 2.
Art. 12
(Piani urbani del
traffico)
1. I piani urbani del traffico (PUT) sono adottati, ai
sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 285/1992, dai Comuni di cui al decreto del
Ministero lavori pubblici 2 gennaio 1996.
2. I Comuni di cui al
comma 1 trasmettono preventivamente il PUT da adottare alla Regione e
alla Provincia competente che ne verificano la rispondenza alla propria
programmazione esprimendo parere non vincolante nel termine di quarantacinque
giorni, decorso il quale si prescinde dal parere.
3. I PUT definiscono i servizi urbani per la mobilità dei soggetti disabili ai sensi dell'articolo
26, comma 3, della l. 104/1992 e dell'articolo 13 della l.r. 10/1997.
TITOLO IV
GESTIONE DEI
SERVIZI
Art. 13
(Obiettivi
generali)
1. La Regione persegue, nella organizzazione gestionale dei
servizi di TPRL, i seguenti obiettivi:
a) introdurre elementi di periodico raffronto
concorrenziale tra i soggetti erogatori
dei servizi al fine di conseguire il progressivo superamento degli assetti
monopolistici;
b) ridurre e, ove risulti possibile in relazione alle
caratteristiche dei servizi offerti e alle situazioni del mercato, sopprimere
gli obblighi di servizio pubblico e le relative compensazioni ai sensi dei
regolamenti (CEE) n.1191/69 e n.1893/91;
c) separare istituzionalmente i compiti di programmazione e
amministrazione da quelli di produzione dei servizi;
d) incentivare le integrazioni modali e tariffarie dei
servizi e le forme associative gestionali che migliorino l'efficienza,
l'efficacia e la qualità dei servizi offerti.
2. La Regione può partecipare solo con quote minoritarie a
società o consorzi per la gestione di servizi di TPRL.
Art. 14
(Forme di
gestione)
1. I servizi di TPRL, ai sensi delle disposizioni degli
articoli. 22 e 25 della l. 142/1990 e dell'articolo 18 del d.lgs. 422/1997,
sono gestiti nelle seguenti forme:
a) in economia
direttamente dall'ente locale competente, quando il complesso dei servizi di
trasporto risulti di modeste dimensioni, individuabili in un numero di addetti
non superiore a venticinque unità ;
b) per affidamento
diretto degli enti locali competenti a:
1) aziende
speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera c), della
l.142/1990 e consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 25 o trasformati ai sensi dell'articolo 60 della medesima l.
142/1990;
2) società per
azioni o a responsabilità limitata che risultino
costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e), della l.142/1990,
come modificato e integrato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.
498 e dall'articolo 17, comma 58, della l. 127/1997;
c) per
concessione da parte
della Regione o dell'ente locale
competente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera b) della l.142/1990 e degli artt. 17 e 18 della
presente legge;
d) per autorizzazione,
limitatamente ai servizi speciali di cui all'articolo 20.
Art. 15
(Gestioni in economia)
1. Le gestioni in economia di cui all'articolo 14, lettera
a), sono disciplinate da regolamenti
approvati dagli enti locali competenti che definiscono in particolare:
a) i servizi offerti,
con indicazione dei programmi di esercizio;
b) le tariffe del
trasporto;
c) il materiale
rotabile in dotazione;
d) le risorse destinate dall'ente gestore a copertura dei
disavanzi e a compensazione di minori entrate per eventuali agevolazioni
tariffarie accordate.
2. I Comuni dotati di gestioni in economia di servizi di
trasporto pubblico con numero di addetti superiore a venticinque unità dispongono
la cessazione delle medesime gestioni
entro il termine del 31 dicembre 2002. A tal fine i predetti Comuni, ove
non intendano concedere a terzi, con le procedure concorsuali di cui
all'articolo 18, i servizi in economia,
possono in alternativa affidarli direttamente a società costituite ai sensi
dell'articolo 22, lettera e), della l.142/1990 per un periodo non superiore a
tre anni, decorso il quale i servizi devono essere riaffidati in concessione
con le procedure concorsuali. Decorso il termine del 31 dicembre 2002, cessa
ogni intervento contributivo regionale per investimenti in favore delle
predette gestioni in economia non ancora trasformate. In ogni caso, i relativi
servizi potranno essere considerati nei servizi minimi di cui all'articolo 5
subordinatamente all'acquisizione nel bilancio regionale delle relative risorse
già a carico dei bilanci comunali.
3. Alle gestioni in economia di cui al comma 2 è fatto
divieto di ampliamento dei bacini in cui sono esercitati i servizi alla data di
entrata in vigore della presente legge, intendendosi per bacino l'area
geografica in cui si svolgono i servizi gestiti in economia.
Art. 16
(Gestioni in
affidamento diretto)
1. Le gestioni in affidamento diretto di cui all'articolo
14, lettera b), devono essere regolate da contratti di servizio stipulati entro
il termine del 30 giugno 2000, con i contenuti di cui all'articolo 21, tra gli
enti locali affidanti ed i soggetti affidatari.
2. Alle gestioni in affidamento diretto è fatto divieto di
ampliamento dei bacini in cui sono esercitati i servizi alla data di entrata in
vigore della presente legge. È vietata
l'istituzione di nuove gestioni in affidamento diretto da parte degli
enti locali anche per servizi già esercitati in altre forme. L'inosservanza
delle predette disposizioni comporta l'esclusione dai servizi minimi di cui
all'articolo 5 dei servizi affidati in ampliamento o con nuove gestioni in
affidamento diretto.
3. Nel caso in cui le esistenti gestioni in affidamento
diretto producano per due anni consecutivi disavanzi di esercizio eccedenti i
corrispettivi contrattuali per almeno il 10 per cento, è fatto obbligo agli
enti locali competenti di concedere a terzi, previa revisione dei contratti in
essere, quote dei servizi già affidati
alle gestioni medesime. Dette quote, individuate in rapporto all'entità
complessiva dei servizi affidati sulla base della percentuale di eccedenza dei
disavanzi gestionali rispetto ai corrispettivi, sono concesse con le procedure
concorsuali di cui all'articolo 18 e con prescrizione di integrazione
tariffaria con i restanti servizi in affidamento. L'inosservanza della predetta
disposizione comporta l'esclusione dai servizi minimi di cui all'articolo 5 dei
servizi affidati per la quota percentuale come sopra determinata.
4. Ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, del d.lgs. 422/1997, la Regione e gli enti locali,
allo scopo di incentivare il riassetto organizzativo delle gestioni in
economia, delle aziende speciali o dei consorzi, possono affidare per un
periodo transitorio i servizi già gestiti nelle predette forme direttamente a
società per azioni o a cooperative, anche tra i dipendenti, derivanti dalla trasformazione
delle predette gestioni in economia, aziende speciali o consorzi. Il periodo transitorio ha la durata massima
di tre anni a decorrere dalla data della trasformazione, che comunque non deve
avvenire in data posteriore al 31 dicembre 2000. La medesima disposizione si
applica nei confronti delle società già costituite con la partecipazione della
Regione e degli enti locali, per le quali il periodo transitorio decorre dal 1°
gennaio 2001. Decorso il periodo
transitorio di affidamento diretto, i servizi devono essere affidati in
concessione con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18.
Art. 17
(Concessioni per
la gestione di servizi di trasporto e di infrastrutture ferroviarie)
1. La concessione è l'atto amministrativo con il quale
l'ente concedente conferisce la propria facoltà di erogare servizi di trasporto
pubblico o di gestire infrastrutture ferroviarie ad un soggetto di diritto
privato dotato di personalità giuridica, regolandone il rapporto con il
contratto di servizio di cui all'articolo 21.
2. Le concessioni sono rilasciate dalla Regione o dall'ente
locale, secondo le competenze ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 18,
comma 6, a soggetti dotati di personalità giuridica in possesso dei requisiti
di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla vigente
normativa e individuati con le procedure concorsuali di cui al citato articolo
18.
3. Le concessioni di servizi di TPRL sono:
a) provvisorie,
quando sussistono necessità di verifica dell'interesse
pubblico del servizio o altre motivazioni connesse all'individuazione delle
reti di cui all'articolo 18, comma 6, della durata non superiore ad un anno,
revocabili in ogni tempo e prorogabili eccezionalmente per non più di tre volte;
b) definitive, della
durata di nove anni, elevabile a quaranta anni per i servizi metropolitani,
ferroviari e marittimi di cui all'articolo 2, comma 6, punto 1).
4. Le concessioni per la gestione delle infrastrutture
ferroviarie di interesse regionale sono rilasciate dalla Regione ai sensi
dell'articolo105, lettera h), del d.lgs.
112/1998 e sono provvisorie o definitive, con durate pari a quelle di cui al
comma 3, lettere a) e b).
Art. 18
(Procedure per il
rilascio delle concessioni )
1. Le concessioni per la gestione di servizi di TPRL o di
infrastrutture ferroviarie sono rilasciate dagli enti competenti a seguito di
espletamento di gara pubblica con procedura ristretta ai sensi dell'articolo 12, lettera b), del d.lgs.
158/1995. Per le concessioni provvisorie è ammessa la procedura negoziata
preceduta dalla pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 11 del
d.lgs.158/1995. Alle gare pubbliche per il rilascio delle concessioni indicate
nel presente comma possono partecipare, ai sensi del combinato disposto dei
decreti legislativi 17 marzo 1995, n.157 e 24 luglio 1992, n.358, imprese
appositamente e temporaneamente raggruppate.
2. L'ente concedente istituisce proprio sistema di
qualificazione delle imprese concorrenti, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs.158/1995,
stabilendo in particolare i seguenti requisiti:
a) somma dei valori
della produzione risultanti dagli ultimi due bilanci, comprensivi delle
contribuzioni in conto esercizio, non inferiore all'eventuale importo posto a
base di gara o, in assenza, all'ammontare delle retribuzioni annue del
personale occorrente per la gestione di servizi di trasporto o di
infrastruttura ferroviaria in gara;
b) per i servizi di trasporto automobilistico, quantità
complessiva dei servizi in gara e di quelli eventualmente già gestiti dal
soggetto concorrente non superiore, ai sensi dell'articolo 23, al 20 per cento dei servizi automobilistici
di TPRL della Puglia.
3. L'aggiudicazione è fatta con il criterio dell'offerta
più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 24, lettera b), del d.lgs.158/1995,
individuata sulla base di elementi di
valutazione prestabiliti dall'ente concedente in apposito capitolato speciale
di appalto, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
a) economico, per la valutazione, con punteggio decrescente
nell'ordine:
1) del ribasso
sull'importo a base di gara, se previsto a compensazione di obblighi di servizio pubblico;
2) dell'offerta di
servizi di trasporto aggiuntivi a quelli in gara;
3) dell'impegno ad
effettuare, a richiesta dell'ente concedente nel periodo di durata della
concessione, eventuali servizi di trasporto aggiuntivi a quelli in gara senza maggiori oneri per l'ente
concedente;
4) dell'impegno a
sub concedere, ai sensi dell'articolo 19,
quote di servizi
ad eventuali precedenti
gestori dei servizi in gara;
b) qualitativo, per la valutazione, con punteggio
decrescente nell'ordine:
1) delle eventuali certificazioni di qualità conseguite per servizi di trasporto pubblico
già esercitati;
2) delle caratteristiche qualitative dei servizi offerti,
con particolare riferimento, per aggiudicazione di servizi di trasporto,
all'anzianità di costruzione dei veicoli da utilizzare, alle loro eventuali
dotazioni per la confortevolezza del viaggio e per il trasporto di disabili;
3) della eventuale dotazione di impianti fissi utili
all'esercizio dei servizi in gara;
4) dell'eventuale offerta al pubblico di servizi
complementari a quello del trasporto;
5) del sistema
di informazione al pubblico dei servizi offerti.
Ai fini dell'aggiudicazione, ai sopra
individuati aspetti economico e qualitativo sono attribuiti punteggi complessivamente uguali. Nel caso che non sia previsto importo a base
di gara si prescinde dalla lettera a), punto 1). A parità di punteggio ha titolo
preferenziale, nell'ordine:
1) il soggetto che
già gestisce, in tutto o in quota
prevalente, il complesso dei servizi in gara;
2) nel caso di
servizi di trasporto ferroviario, il soggetto titolare della concessione per la
gestione della infrastruttura
ferroviaria.
4. Ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 158/1995 sono da
considerare anomale le offerte con ribassi percentuali che superano il limite
di anomalia di cui al decreto Ministero dei lavori pubblici del 18 dicembre
1997 nonchè, limitatamente alle gare relative a servizi esistenti con
trasferimento del personale addetto, il limite del 10 per cento dell'importo a
base di gara.
5. L'eventuale importo posto a base di gara per la gestione
di servizi di TPRL è quantificato nella misura massima del disavanzo
standardizzato riferito alla gestione ottimale dei servizi da affidare,
calcolato come differenza tra:
a) il costo ottimale di produzione dei servizi calcolato
sulla base di parametri standard di rigorosa ed efficiente gestione;
b) i ricavi presunti del traffico, assunti non inferiori
all'importo ottenuto moltiplicando il costo economico standardizzato per il
rapporto tra ricavi e costi stabilito dall'ente affidante ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, o del maggiore importo valutato sulla base della
presumibile domanda di trasporto, comunque non inferiore a prestabiliti livelli
minimi del coefficiente di occupazione dei veicoli.
I criteri di calcolo dei disavanzi standardizzati dei
servizi di TPRL sono stabiliti dalla Giunta regionale per ciascuna modalità del
trasporto, sentite le rappresentanze regionali dell'UPI, dell'ANCI, dell'UNCEM,
delle organizzazioni sindacali di categoria e delle associazioni delle imprese
di trasporto di persone presenti sul territorio regionale. Nelle concessioni di
servizi per i quali l'ente concedente individua un rapporto tra ricavi e costi
superiore ad uno, l'ente medesimo ha diritto ad una compartecipazione ai ricavi
in quota parte prestabilita, esigibile anche in forma anticipata; in tal caso,
il criterio di aggiudicazione della gara di cui al comma 3 tiene conto del
correlato aspetto economico.
6. Le concessioni definitive dei servizi di TPRL sono
rilasciate per ciascuna rete, come definita all'articolo 2, comma 4, sulla base
delle competenze di cui all'articolo 3.
Nel caso di reti di servizi automobilistici, tramviari o
filoviari interessanti territori di più enti locali, l'ente locale concedente
viene individuato dalla Giunta regionale, sentiti gli enti interessati, sulla
base della prevalenza delle residenze dei cittadini interessati all'offerta di
trasporto della rete medesima. Ove non sia rilevabile alcuna prevalenza di
interesse, la concessione della rete viene rilasciata dalla Giunta regionale.
7. Le reti sono individuate dalla Giunta regionale in sede
di approvazione del PTS di cui all'articolo 8 e delle sue varianti, tenendo
conto dell'assetto della domanda di trasporto e dei raggruppamenti comunali nei
sistemi locali del lavoro definiti
dall'ISTAT. Le reti interessanti servizi ferroviari di competenza regionale
comprendono gli eventuali servizi automobilistici sostitutivi e quelli aventi
esclusiva finalità di adduzione di
traffico alle stazioni ferroviarie.
8. Nell'ambito della concessione rilasciata per una rete di
servizi automobilistici, l'ente competente, in relazione a sopravvenute
variazioni della domanda di trasporto, può
disporre, previa conferenza dei servizi a cui partecipano i soggetti di
cui all'articolo 5, comma 2, e secondo le modalità previste nel contratto di
servizio:
a) trasformazioni dei servizi concessi in servizi speciali
ai sensi dell'articolo 20;
b) modifiche incrementative o riduttive dei programmi di
esercizio dei servizi medesimi;
c) servizi aggiuntivi che interessino centri e percorsi
compresi nella rete e non interferiscano con servizi di altre reti in
concessioni.
Le istituzioni di nuovi servizi non corrispondenti ai
requisiti di cui alle lettere b) e c) sono disposte dagli enti competenti,
previa approvazione delle necessarie varianti dei propri piani, con rilascio di
nuove concessioni secondo le procedure concorsuali di cui al presente articolo.
9. Ogni provvedimento modificativo o istitutivo di servizi
di trasporto pubblico deve essere comunicato dall'ente competente alla Regione
entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione. L'inosservanza della
predetta disposizione comporta le sanzioni di cui all'articolo 33.
Art. 19
(Sub concessioni)
1. Il soggetto gestore dei servizi di TPRL in concessione o
in affidamento diretto può dare in sub concessione,
previa autorizzazione dell'ente concedente o affidante nei cui confronti rimane
comunque unico responsabile, quote di
servizi complessivamente non superiori al 20 per cento dei servizi gestiti ad
altri soggetti dotati dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e
professionale previsti dalla vigente normativa. I soggetti sub concessionari
sono individuati dal soggetto sub concedente tramite le procedure concorsuali
di cui all'articolo 18, preferendo, a parità di altre condizioni, i precedenti
gestori operanti nel bacino interessato. È
ammessa la trattativa privata previa valutazione di almeno tre offerte
per compensazioni annue inferiori a 200 milioni di lire, al netto di IVA.
2. L'eventuale compensazione è determinata con i criteri di
cui all'articolo 18, comma 5.
Il sub concedente
stipula con il sub concessionario apposito contratto di servizio con i
contenuti di cui all'articolo 21, per quanto applicabili.
3. Il sub concedente ha facoltà di cedere al sub
concessionario, anche con contratto di franchising, autobus o impianti di sua
proprietà nelle forme più opportune a pattuirsi, fermi restando i vincoli
eventualmente gravanti sugli stessi ai sensi della legge regionale 19 marzo
1982, n.13 e dell'articolo 10 della presente legge.
4. E’ facoltà dell'ente concedente o affidante procedere
alla revisione della compensazione del contratto di servizio con il soggetto
sub concedente quando le percorrenze chilometriche dei servizi sub concessi
superano il 5 per cento delle percorrenze chilometriche dei servizi concessi o
affidati.
5. La sub
concessione cessa al cessare per qualsiasi causa della concessione o
affidamento diretto, nonchè per inadempienze del sub concessionario ai sensi
dell'articolo 22, comma 2, senza riconoscimento di alcun indennizzo. La sub
concessione non instaura alcun titolo preferenziale per il rilascio di altre
concessioni, sub concessioni o autorizzazioni ai sensi dell'articolo 20.
Art. 20
(Autorizzazioni
di servizi speciali)
1. Sono definiti servizi speciali i servizi automobilistici
di trasporto collettivo di persone esercitati con modalità diverse da quelle
ordinarie di linea e con tariffe anche difformi da quelle stabilite al titolo
VI della presente legge, che abbiano carattere integrativo e non concorrenziale
nei confronti dei servizi di linea. Sono servizi speciali:
a) i servizi
occasionali di cui all'articolo 2, comma 6, punto 2), lettera d);
b) i servizi atipici effettuati con autobus di noleggio per
il trasporto di particolari categorie di utenti per esigenze di lavoro, di
studio, commerciali, di ricreazione o turistiche, su relazioni o in periodi
privi di servizi di linea;
c) i servizi a
chiamata, effettuati su percorsi fissi o variabili con prenotazione da parte degli utenti per esigenze di
trasporto in aree a domanda debole;
d) i servizi di taxi
collettivo, effettuati su percorsi fissi in ambiente urbano o suburbano;
e) i servizi di
trasporto collettivo, finalizzati ad utilizzare autoveicoli della categoria M1
ad uso privato per soddisfare modeste esigenze di trasporto a carattere
continuativo o periodico.
2. I servizi speciali di cui al comma 1 sono autorizzati
dall'ente competente ai sensi dell'articolo 4 a
soggetti di diritto privato dotati di personalità giuridica che ne facciano domanda e siano in
possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'esercizio di
autoservizi di linea e non di linea, previa conferenza dei servizi alla quale
partecipano i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2.
3. Per i servizi di trasporto pubblico automobilistico dei
quali sia accertata una utilizzazione media inferiore a dieci viaggiatori per
corsa, è fatto obbligo all'ente competente di disporne la trasformazione in
servizi speciali, stabilendone le modalità di effettuazione. L'ente competente può delegare al soggetto
gestore dei servizi da trasformare la facoltà di rilasciare sub autorizzazione
ad altro soggetto. Valgono in tal caso le disposizioni stabilite per le sub
concessioni dall'articolo 19.
4. Le autorizzazioni di cui al comma 2 hanno durata non
superiore a tre anni e sono regolate da contratti di servizio con i contenuti
dell'articolo 21, per quanto applicabili.
I contratti di servizio possono prevedere compensazioni a carico del
soggetto autorizzante. In tal caso il soggetto autorizzato è individuato con le
procedure concorsuali previste per le sub concessioni con preferenza, a parità
di altre condizioni e limitatamente alla fase di prima attuazione della durata
di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a
soggetti titolari di licenze di noleggio o di taxi ai sensi delle disposizioni
dell'articolo 14, comma 4, del d.lgs. 422/1997.
5. I servizi speciali occasionali di cui al comma 1,
lettera a), sono autorizzati dall'ente competente senza previsione di
compensazioni, senza obbligo di conferenza dei servizi nè di stipula del
contratto di servizio.
6. Ogni provvedimento autorizzativo di servizi speciali
deve essere comunicato dall'ente competente alla Regione entro il termine di
quindici giorni dalla sua adozione.
L'inosservanza della predetta disposizione comporta le sanzioni di cui
all'articolo 33.
TITOLO V
DISPOSIZIONI
GENERALI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI
Art. 21
(Contratti di
servizio)
1. L'esercizio dei servizi di TPRL per affidamento diretto
o per concessione o per autorizzazione, fatta eccezione per i servizi
occasionali di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), è subordinato alla
preventiva stipula del contratto di servizio che regola sinallagmaticamente i
rapporti tra il soggetto affidante ed il soggetto gestore. I contratti di servizio hanno durata non
superiore a tre anni e sono prorogabili fino alla scadenza del provvedimento di
affidamento diretto o di concessione. I
contratti sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validità con un anticipo, per i servizi ferroviari, di
almeno sette mesi al fine di consentire la definizione degli orari
nazionali. I contratti che prevedono
importi a compensazione di oneri per obblighi di servizio pubblico ai sensi dei
regolamenti (CEE) n.1191/69 e n.1893/91 devono avere garanzia di copertura nei
bilanci annuali e poliennali degli enti affidanti.
2. I contratti di servizio devono prevedere il progressivo
incremento del rapporto “r’’ tra ricavi
del traffico e costi operativi dei servizi fino al raggiungimento, a decorrere
dal 1° gennaio 2000, di un valore non inferiore a 0,35 stabilito dall'ente
affidante. L'ente affidante, in relazione a particolari caratteristiche dei
servizi e della domanda di trasporto, può concedere proroga del suddetto
termine sino a non oltre il 1° gennaio 2003 ai soggetti gestori che alla data
del 1° gennaio 2000 non abbiano conseguito per il
rapporto”r’’ il valore minimo di 0,35 a condizione che:
a) abbiano conseguito nell'ultimo biennio un incremento del
rapporto “r’’ non inferiore a 0,04;
b) adottino e trasmettano all'ente affidante un piano di
risanamento gestionale che consenta il raggiungimento del valore minimo di 0,35
alla data del 1° gennaio 2003.
In forza delle predette disposizioni le compensazioni
contrattuali non possono annualmente superare l'importo ottenuto moltiplicando
il costo ottimale di cui all'articolo 18,
comma 5, lettera a), per il fattore (1 - r).
3. Ai fini del calcolo del rapporto “r’’ di cui al comma 2,
i costi operativi dei servizi comprendono tutti i costi connessi alla
produzione dei servizi offerti , al lordo di IVA, con esclusione di eventuali
oneri finanziari rivenienti da passività' pregresse e dei costi di
infrastruttura per ammortamenti di impianti di fermata o di interscambio
nonchè, per i servizi ad impianti fissi, dei costi di ammortamento, di gestione
e di manutenzione degli impianti medesimi.
I ricavi del traffico comprendono, al lordo di IVA:
a) i ricavi diretti e indiretti del traffico e quelli
connessi ad eventuali servizi complementari a quelli del trasporto;
b) le eventuali compensazioni accordate dalla Regione o
dagli enti locali per agevolazioni tariffarie disposte ai sensi dell'articolo
32;
c) le eventuali compensazioni attribuite con gli accordi di
programma sottoscritti dagli enti locali ai sensi dell'articolo 9, comma 3;
d) limitatamente ai servizi ferroviari, le capitalizzazioni
per ricostruzioni o grandi riparazioni del materiale rotabile.
4. Gli importi a compensazione dei contratti di servizio,
compatibilmente con le disponibilità dei bilanci degli enti affidanti e con la
disposizione di cui al comma 2, sono soggetti a revisione annuale in misura
percentuale individuata con l'applicazione del metodo denominato transfer cap.
I criteri applicativi del metodo transfer cap sono stabiliti dalla Giunta regionale con l'obiettivo
di conseguire livelli ottimali di produttività
delle imprese e incentivare il miglioramento della qualità dei servizi,
sentite le rappresentanze regionali dell'UPI, dell'ANCI, dell'UNCEM, delle
associazioni delle imprese di trasporto e delle organizzazioni sindacali. La misura percentuale della revisione annuale
non può comunque superare il tasso
programmato di inflazione, salvo eventuale conguaglio nel caso che il tasso
effettivo di inflazione si discosti da quello programmato per oltre il 35 per
cento.
5. I contratti di servizio sono redatti sulla base di uno
schema predisposto dalla Giunta regionale con i contenuti di cui all'articolo
19, comma 3, del d.lgs. 422/1997 e definiscono in particolare:
a) il periodo di validità, comunque non superiore a tre
anni, individuato dalla data di inizio e da quella di scadenza;
b) i servizi di trasporto oggetto del contratto,
individuati con i programmi di esercizio e relativi orari, nonchè gli eventuali
servizi offerti aventi carattere complementare a quello del trasporto;
c) le caratteristiche qualitative minime dei servizi
offerti, in termini di età', manutenzione, confortevolezza e pulizia dei
veicoli, nonchè di rispetto della carta dei servizi;
d) le tariffe adottate per il trasporto, le loro variazioni
secondo le disposizioni del titolo VI ed
il rapporto tra ricavi e costi stabilito dall'ente affidante ai sensi del comma
2 del presente articolo;
e) l'eventuale importo a carico dell'ente affidante, o del
soggetto sub affidante ai sensi degli artt. 19 e 20, assunto a base per la
compensazione degli obblighi di servizio pubblico, le modalità della sua
erogazione e quelle di revisione annuale ai sensi del comma 4 del presente
articolo;
f) le modalità di revisione dell'importo di cui alla lett.
e) in caso di sub concessioni, trasformazioni in servizi speciali, modifiche
incrementative o riduttive dei programmi di esercizio o servizi aggiuntivi ai
sensi dell'articolo18, comma 8;
g) gli adempimenti obbligatori a carico del gestore nei
confronti del soggetto affidante, della clientela e del personale dipendente
per il rispetto dei contratti di lavoro e dei livelli occupazionali,
nonchè le garanzie che devono essere
prestate dal gestore medesimo, con particolare riferimento alla disponibilità del fondo per il trattamento di fine rapporto
lavoro del personale dipendente, annualmente rivalutato ai sensi della vigente
legislazione;
h) le sanzioni in caso di mancata osservanza dei rapporti
contrattuali o di mancato rispetto della carta dei servizi;
i) le modalità di proroga del contratto fino alla
cessazione dell'affidamento per scadenza o revoca o decadenza dell'affidamento
medesimo;
l) la regolazione dei rapporti alla cessazione
dell'affidamento, in particolare per quanto riguarda il trasferimento del personale
dipendente e dei veicoli all'eventuale nuovo soggetto subentrante nella
gestione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24, fermo restando che
nessun indennizzo compete al concessionario o affidatario alla scadenza del
provvedimento di affidamento o in caso di decadenza ai sensi dell'articolo 22;
m) l'obbligo di rendicontazione delle risultanze gestionali
secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale;
n) il foro
competente per eventuali controversie.
6. I contratti riguardanti servizi di trasporto ferroviario
devono considerare separatamente le compensazioni attribuite per l'esercizio
del trasporto e quelli per la gestione o per l'uso dell'infrastruttura
ferroviaria.
7. Gli eventuali disavanzi gestionali delle imprese di
trasporto non coperti dalle compensazioni contrattuali restano a carico delle
imprese medesime, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 2,
lettera f).
8. Per la Regione i contratti di servizio sono sottoscritti
dall'Assessore ai trasporti.
Art. 22
(Revoca,
decadenza, cessione)
1. Ogni affidamento diretto o concessione o autorizzazione
di servizi rilasciato ai sensi della presente legge dall'ente competente può
essere revocato dall'ente medesimo prima della sua scadenza con provvedimento motivato
da sopravvenuta accertata carenza di pubblico interesse o da esigenze di
riorganizzazione connesse agli obiettivi della programmazione. In tal caso l'ente competente può disporre un equo indennizzo in favore del
soggetto titolare dell'affidamento revocato pari al valore del capitale dei
veicoli utilizzati per i servizi revocati, al netto degli ammortamenti
effettuati alla data della revoca e degli eventuali contributi pubblici in
conto capitale, e comunque non superiore all'entità delle eventuali
compensazioni pattuite per la durata del contratto, detratte quelle già
erogate.
2. Il soggetto gestore di servizi di trasporto pubblico in
affidamento diretto o concessione o autorizzazione incorre nella decadenza
quando:
a) venga a perdere il requisito di idoneità morale o
finanziaria o professionale;
b) non inizi il servizio alla data fissata nel contratto o
ne dismetta anche in parte l'esercizio senza preventiva autorizzazione
dell'ente concedente;
c) non ottemperi alle disposizioni dell'ente affidante;
d) non osservi gli
obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti di lavoro o clausole
contrattuali;
e) ceda a terzi, in qualsiasi forma, i servizi affidati o
quote parti di essi senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente;
f) denunci disavanzi gestionali non coperti dagli eventuali
corrispettivi contrattuali per più di
due esercizi consecutivi.
La pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due
successive diffide intimate dall'ente affidante al soggetto gestore ed è
operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida. La decadenza non attribuisce alcun diritto di
indennizzo al soggetto dichiarato decaduto.
3. I soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni
di servizi di trasporto possono cedere ad altro soggetto giuridico il titolo
posseduto, entro il periodo della sua validità.
A tal fine il soggetto cedente ed il soggetto cessionario richiedono la
preventiva autorizzazione alla cessione all'ente competente che, verificato il
possesso da parte del cessionario dei requisiti di idoneità morale, finanziaria
e professionale previsti dalla vigente legislazione, stabilisce modalità e
condizioni della cessione. La cessione decorre dalla data della stipulazione
del contratto.
4. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, di
più soggetti titolari di concessioni o
autorizzazioni, si applicano le disposizioni del comma 3.
5. Nel caso di improvvisa dismissione di servizi in
concessione l'ente concedente, previa nuova verifica della pubblica utilità dei
servizi dismessi, può assicurare la continuità degli stessi per il tempo
strettamente necessario ad espletare le procedure concorsuali di cui
all'articolo 18, comunque non superiore a dodici mesi, mediante contratti
temporanei di servizio con altri concessionari di servizi limitrofi.
6. I provvedimenti adottati dagli enti locali ai sensi dei
commi 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere comunicati alla Regione entro quindici
giorni dalla loro adozione.
L'inosservanza della predetta disposizione comporta le sanzioni di cui
all'articolo 33.
Art. 23
(Norme a garanzia
della concorrenza e della trasparenza)
1. I provvedimenti di affidamento diretto di concessione o
di autorizzazione di servizi di trasporto non instaurano alcun diritto di esclusività
o titolo di preferenza per il rilascio di qualsivoglia altro provvedimento
relativo agli stessi servizi o ad ulteriori servizi, anche limitrofi.
2. Nella gestione dei servizi automobilistici nessun
soggetto giuridico, di diritto pubblico o privato, può superare la quota
percentuale del 20 per cento dei servizi di trasporto pubblico di linea
regionale e locale comunque esercitati sul territorio della regione
Puglia. La quota percentuale è valutata
tenendo conto delle eventuali quote partecipative in altri soggetti societari
gestori.
3. Nell'esercizio dei servizi di TPRL le imprese di
trasporto possono assumere traffico locale in tutte le fermate autorizzate
dall'ente affidante. È vietata l'imposizione, da parte degli enti
competenti all'affidamento dei servizi di TPRL, di divieti di traffico locale.
4. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e
successive modificazioni ed integrazioni, le commissioni aggiudicatrici delle
gare per il rilascio di concessioni o autorizzazioni di servizi di TPRL sono
composte esclusivamente da funzionari alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni e da eventuali esperti esterni.
Gli enti locali dotati di aziende speciali o che detengono quote
partecipative in società o consorzi di gestione di TPRL non possono designare
propri funzionari quali componenti delle commissioni aggiudicatrici nelle gare
a cui concorrano le predette aziende, società o consorzi.
5. Per i servizi ferroviari, in applicazione della
direttiva 91/440 (CEE) e della disposizione dell'articolo 19, comma 5, del d.lgs .422/1997, deve essere
garantito alle imprese ferroviarie il diritto di accesso alle reti ferroviarie
di interesse regionale e locale. A tal
fine le imprese esercenti servizi ferroviari regionali e locali devono provvedere
a separare, anche soltanto sul piano della contabilità, la gestione
dell'infrastruttura ferroviaria da quella dei servizi di trasporto. La Giunta regionale stabilisce le modalità
applicative delle disposizioni statali emanate in attuazione delle direttive
95/18 e 95/19 (CEE), in conformità a quanto disposto per le ferrovie
comunitarie dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n.277.
6. Le imprese di trasporto hanno l'obbligo di fornire alle
associazioni dei consumatori, su loro richiesta, ogni informazione circa le
modalità di svolgimento dei servizi e di consentire l'accesso alla
documentazione riguardante gli obblighi assunti con i contratti di servizio.
7. Le imprese di trasporto che esercitano servizi di TPRL
sviluppanti una percorrenza annua superiore a 500 mila chilometri, con
qualsiasi modalità, devono adottare propria carta dei servizi sulla base dei
principi stabiliti dalla direttiva del 27 gennaio 1994 del Presidente del
Consiglio dei ministri e verificarne periodicamente la corrispondenza con la
qualità dei servizi offerti.
Art. 24
(Subentro nella
gestione dei servizi)
1. Quando la gestione di servizi di TPRL è assegnata, per
scadenza o revoca o decadenza del provvedimento di affidamento diretto o concessione
o autorizzazione, ad un soggetto denominato _entrante" diverso dal precedente gestore, denominato
_uscente", il personale dipendente
dal soggetto uscente e addetto ai servizi riassegnati passa alle dipendenze del
soggetto entrante secondo la disciplina dell'articolo 26 del regolamento
allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n.148, con obbligo di mantenimento
dell'anzianità di servizio e del contratto collettivo nazionale di categoria
nonché, per quanto compatibili con l'organizzazione gestionale del soggetto
entrante, delle mansioni e dei trattamenti economici integrativi. L'eventuale
incompatibilità è verificata tra il soggetto entrante medesimo e le
organizzazioni sindacali aziendali.
2. È fatto obbligo
al soggetto uscente di trasferire al soggetto entrante il fondo per il
trattamento di fine rapporto lavoro maturato fino al momento della risoluzione
del rapporto di lavoro. In caso di
inadempienza l'ente affidante si avvale della garanzia contrattuale di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera g).
3. Nel caso che il soggetto entrante subentri nella
gestione di quote parti dei servizi gestiti dal soggetto uscente, fatte salve
diverse pattuizioni, le quote di
personale da trasferire sono individuate distintamente per i settori di
amministrazione, movimento e manutenzione, in quote percentuali del personale
dipendente calcolate sulla base delle percorrenze chilometriche dei servizi
dismessi e di quelli mantenuti dal soggetto uscente.
4. Il soggetto uscente ha l'obbligo di alienare al soggetto
entrante, che è obbligato all'acquisto, fatte salve diverse disposizioni
dell'ente concedente, i beni acquistati con i contributi regionali sugli
investimenti e gravati dai vincoli di cui all'articolo 10 della presente legge
e all'articolo 14 della l.r. 13/1982 e successive modificazioni, nella quantità
necessaria all'effettuazione dei servizi dismessi dal soggetto uscente. Per l'alienazione dei predetti beni valgono
le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3 e 4. Nel caso che il soggetto uscente intenda
alienare anche gli altri beni funzionali all'esercizio dei servizi, il soggetto
entrante ha diritto di prelazione per l'acquisto ai prezzi di mercato.
Art. 25
(Compiti degli
enti affidanti)
1. L'ente competente all'affidamento diretto o concessione
o autorizzazione di servizi di TPRL:
a) controlla periodicamente l'erogazione dei servizi di
propria competenza, sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo, rilevandone il
coefficiente di utilizzazione e la rispondenza alla carta dei servizi;
b) verifica periodicamente la permanenza dei requisiti di
idoneità morale, tecnica e finanziaria
dei soggetti gestori;
c) provvede, anche avvalendosi degli uffici del Ministero
dei trasporti, Direzione generale della Motorizzazione civile trasporti in concessione
(MCTC) ai sensi dell'articolo 12 del d.p.r. 14 gennaio 1972, n.5, al
riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio,
dell'idoneità dei percorsi stradali e dell'ubicazione delle fermate, ai sensi
dell'articolo 5, ultimo comma, del d.p.r. 11 luglio 1980, n.753 e dell'articolo
4 del d.lgs. 422/1997;
d) autorizza, secondo direttive stabilite dalla Giunta
regionale, l'immissione e la dismissione di veicoli adibiti ai servizi di linea
in affidamento diretto o in concessione, dandone comunicazione all'Assessorato
regionale trasporti;
e) trasmette all'Assessorato regionale trasporti i dati
richiesti per il monitoraggio dei servizi, nelle forme e modalità stabilite dall'Assessorato medesimo;
f) riscuote le tasse di concessione ed i contributi di
sorveglianza sulla base della vigente normativa;
g) rilascia alle imprese di trasporto pubblico che ne fanno
richiesta, nulla osta a distogliere occasionalmente gli autobus dai servizi di
linea di propria competenza, nelle quantità
e nei periodi compatibili con le esigenze dei medesimi servizi di linea,
secondo direttive stabilite dalla Giunta regionale;
h) autorizza il trasporto di viaggiatori in piedi sugli
autobus interurbani adibiti ai servizi di linea di propria competenza, nel numero
massimo previsto dalla carta di circolazione, secondo direttive stabilite dalla
Giunta regionale;
i) provvede agli adempimenti previsti dalla vigente
legislazione riguardanti il personale dipendente dalle imprese di trasporto e
in particolare:
1) determina, su
richiesta e proposta dell'impresa di trasporto, ai sensi dell'articolo 38, del regolamento allegato A
al r.d. 148/1931, le trattenute per il risarcimento dei danni arrecati dal
personale dipendente di importo superiore a lire 2 milioni, attivabile previo
accertamento della responsabilità
secondo criteri stabiliti dal dirigente del Settore trasporti
dell'Assessorato regionale ai trasporti;
2) determina, su richiesta e proposta
dell'azienda, l'organico del personale sulla base dei criteri stabiliti dalla
Giunta regionale.
2. Nel caso in cui un'impresa di trasporto eserciti
promiscuamente servizi di competenza di più
enti, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), sono esercitate dall'ente
competente alla quota prevalente dei servizi gestiti calcolata sulla base delle
percorrenze chilometriche con criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
3. Compete alla Regione:
a) provvedere, previo
nulla osta ai fini della sicurezza da parte del Ministero dei trasporti,
Direzione generale MCTC, all'assenso per l'incarico di direttore o responsabile
dell'esercizio ai sensi dell'articolo 90 del d.p.r. 11 luglio 1980, n.753;
b) nominare, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento
allegato A del r.d. 148/1931 e della sentenza della Corte costituzionale n.449
del 25 marzo 1988, i componenti del Consiglio di disciplina, designandone il
Presidente.
4. La Regione esercita la vigilanza generale sulla
regolarità , qualità e sicurezza di tutti
i servizi di TPRL che si svolgono sul proprio territorio, all'uopo riscuotendo
i contributi di sorveglianza nella misura stabilita dalle proprie leggi per
tutti i servizi di TPRL.
5. I dipendenti della Regione e degli enti locali che
esercitano funzioni di vigilanza e controllo devono essere muniti di apposita
tessera di servizio rilasciata dall'ente dal quale dipendono. Le predette tessere di servizio e quelle
rilasciate dal Ministero dei trasporti, Direzione generale MCTC consentono la
libera circolazione sui servizi di TPRL per l'espletamento delle funzioni di
vigilanza e controllo. Le tessere rilasciate dagli enti locali hanno
validità sui servizi di rispettiva
competenza.
6. Le imprese esercenti trasporto pubblico hanno l'obbligo
di esibire, a richiesta degli incaricati alla vigilanza e controllo di cui al
comma 5, ogni documento relativo alla gestione dei servizi.
Art. 26
(Poteri
sostitutivi)
1. In caso di mancato o irregolare esercizio da parte degli
enti locali delle funzioni agli stessi conferite dalla presente legge, la
Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, dispone,
con propri provvedimenti, specifici
interventi in sostituzione dell'ente locale inadempiente.
Art. 27
(Osservatorio per
la mobilità )
1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e
di vigilanza dei servizi di TPRL, è
istituito presso l'Assessorato regionale trasporti l'Osservatorio per la
mobilità, con i seguenti compiti:
a) rilevare la mobilità
regionale e i suoi processi evolutivi;
b) individuare e monitorare i parametri di efficienza,
efficacia e qualità dei servizi di TPRL,
anche in relazione al loro impatto ambientale;
c) rilevare i livelli di produttività delle imprese di trasporto;
d) formulare proposte per l'individuazione delle reti di
cui all'articolo 2, comma 4;
e) verificare il grado di integrazione modale del sistema
del trasporto pubblico;
f) verificare l'efficacia degli investimenti effettuati nel
settore;
g) predisporre un programma operativo per la raccolta e
l'elaborazione dei dati mediante appropriati sistemi informatizzati, anche al
fine di corrispondere alle richieste del Ministero dei trasporti per
l'elaborazione del Conto nazionale trasporti;
h) relazionare annualmente all'Assessore regionale ai
trasporti, evidenziando i processi evolutivi del settore e formulando ogni
proposta utile a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità del sistema del trasporto;
i) curare la pubblicazione e la diffusione dei dati monitorati.
2. L'Osservatorio per la mobilità si avvale di professionalità esterne specializzate nel settore ed esercita
la sua attività in collaborazione con le
rappresentanze regionali dell'UPI, dell'ANCI, dell'UNCEM, delle associazioni
delle imprese di trasporto, delle associazioni dei consumatori e delle
organizzazioni confederali e di categoria.
3. I soggetti gestori dei servizi hanno l'obbligo di
fornire all'Osservatorio per la mobilità
tutti i dati richiesti nei tempi e con le modalità stabilite dall'Osservatorio medesimo.
L'inosservanza della suddetta disposizione comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 33, fermo
restando l'obbligo di ottemperare.
TITOLO VI
DISCIPLINA TARIFFARIA
Art. 28
(Principi
generali in materia tariffaria)
1. La Giunta regionale stabilisce, sentite le
rappresentanze regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, delle imprese di
trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto
e delle associazioni dei consumatori presenti
sul territorio, le basi tariffarie chilometriche minime dei servizi di
trasporto pubblico interurbani e i prezzi minimi dei biglietti di corsa
semplice dei servizi urbani e suburbani con l'obiettivo del raggiungimento del
rapporto minimo tra ricavi e costi previsto dalla vigente normativa e di
promuovere l'integrazione tariffaria tra i vari servizi, con qualunque
modalità esercitati e in qualunque forma
gestiti.
2. Le basi tariffarie sono incrementate annualmente
applicando il metodo del price cap di
cui all'articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481. I criteri
applicativi del metodo del price cap
sono stabiliti dalla Giunta regionale assumendo:
a) il tasso di variazione medio dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT nell'anno precedente;
b) l'obiettivo della variazione del tasso annuale di
produttività delle imprese di trasporto
fino al raggiungimento di prefissati livelli ottimali in un periodo almeno
triennale;
c) l'incentivazione del miglioramento della qualità dei servizi.
Nel caso che l'applicazione del suddetto metodo comporti su
base annua variazioni dei prezzi dei titoli di viaggio inferiori al 5 per
cento, le variazioni dei prezzi possono essere applicate su base poliennale.
3. I prezzi minimi dei titoli di viaggio dei servizi
interurbani sono commisurati alle basi tariffarie chilometriche di cui al comma
1 con i criteri di cui all'articolo 30. I prezzi minimi dei titoli di viaggio
dei servizi urbani e suburbani sono commisurati al prezzo del biglietto di
corsa semplice di cui al comma 1 con i criteri stabiliti dai Comuni competenti.
4. La Giunta regionale può
disporre prezzi più alti di
quelli minimi per i servizi di TPRL interurbano. Analoga facoltà compete ai Comuni per servizi di propria
competenza.
5. La Giunta regionale e i Comuni, secondo le competenze di
cui al comma 4, possono autorizzare tariffe più
alte alle imprese di trasporto che ne fanno richiesta allo scopo di
raggiungere, tenuto conto della elasticità
della domanda, il rapporto contrattualmente stabilito tra ricavi e costi
dei servizi. Per il rilascio dell'autorizzazione le imprese di trasporto devono
fornire adeguate motivazioni a sostegno della propria richiesta.
Art. 29
(Titoli di
viaggio)
1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico sono tenuti
a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del viaggio
e ad esibirlo al personale dell'impresa esercente o dell'ente di vigilanza o
controllo.
2. Le imprese di trasporto sono tenute a rilasciare, a
richiesta degli utenti, i seguenti titoli di viaggio:
a) biglietti di corsa semplice, validi per effettuare una
sola corsa;
b) abbonamenti settimanali, validi per la settimana di
convalida;
c) abbonamenti mensili, validi per il mese di convalida;
d) abbonamenti settimanali e mensili ridotti, validi per la
settimana o mese di convalida, per eventuali servizi utilizzabili per non
più di cinque giorni alla settimana.
3. Le imprese di trasporto possono con proprio regolamento
limitare la validità degli abbonamenti
settimanali e mensili, ferma restando la validità temporale per la settimana o il mese di
convalida, ad un numero di corse non inferiore rispettivamente a dodici e
cinquantadue corse, ridotte a dieci e
quarantadue corse per gli abbonamenti ridotti.
4. Le imprese di trasporto possono adottare, previa autorizzazione della Regione o dei
Comuni, secondo le competenze di cui all'articolo 28, altre tipologie dei
titoli di viaggio in relazione a particolari esigenze dei servizi gestiti.
Art. 30
(Prezzi minimi
dei titoli di viaggio)
1. I prezzi minimi dei titoli di viaggio per i servizi
interurbani di TPRL sono calcolati con le modalità di cui ai commi 2, 3, e 4 sulla base della
lunghezza della relazione del viaggio corrispondente, per i servizi
automobilistici, al minor percorso stradale tra i centri serviti
indipendentemente dall'effettivo percorso dei servizi medesimi. Le lunghezze
sono assunte con riferimento a fasce chilometriche di cinque chilometri fino ai
cinquanta chilometri e di dieci chilometri oltre i cinquanta chilometri,
assumendo la prima fascia da uno a dieci chilometri. I prezzi sono arrotondati
per eccesso e per difetto, alle cinquecento lire o alle mille lire per importi
rispettivamente inferiori o superiori a lire 10 mila. I prezzi dei titoli di
viaggio sono comprensivi di IVA.
2. I prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei
servizi interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica
stabilita ai sensi dell'articolo 28, comma 1,
per la lunghezza chilometrica massima della fascia in cui è compresa la lunghezza della relazione. Il
prezzo minimo del biglietto di corsa semplice è
commisurato alla lunghezza di quindici chilometri.
3. I prezzi minimi degli abbonamenti settimanali dei sevizi
interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica di cui
all'articolo 28, comma 1, per la lunghezza massima della fascia in cui è compresa la relazione e per il coefficiente
dodici, o il coefficiente dieci per gli abbonamenti ridotti, con applicazione
dei seguenti sconti progressivi :
a) fino a 10 km: 20%
b) da 11 a 20 km:
25%
c) da 21 a 30
km: 35%
d) da 31 a 40 km:
50%
e) da 41 a 50 km:
65%
f) oltre 50 km: 80%
4. I prezzi minimi degli abbonamenti mensili dei servizi
interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica di cui
all'articolo 28, comma 1, per la lunghezza massima della fascia in cui è compresa la relazione e per il coefficiente
cinquanta, o il coefficiente quarantadue per gli abbonamenti ridotti, con
applicazione dei seguenti sconti progressivi:
a) fino a 10 km: 30%
b) da 11 a 20 km: 40%
c) da 21 a 30 km: 50%
d) da 31 a 40 km: 60%
e) 41 a 50 km: 75%
f) oltre 50 km: 85%
5. I ragazzi di età
inferiore a dieci anni accompagnati da persona adulta sono trasportati
gratuitamente.
6. Le imprese di trasporto stabiliscono con proprio
regolamento, trasmesso all'ente affidante e alla Regione, le modalità per l'eventuale rilascio di tessere di
riconoscimento per viaggiatori in
abbonamento e di titoli di viaggio a bordo con relativo sovraprezzo, per
la prenotazione di posti e per il
trasporto di bagagli e animali.
7. Le imprese di trasporto sono obbligate a trasmettere
alla Regione e ai propri enti affidanti le tabelle dei prezzi e delle distanze
dei titoli di viaggio rilasciati per i servizi dalle stesse gestiti, dando
tempestiva notizia delle eventuali variazioni intervenute. Le imprese di
trasporto sono altresì tenute a dare ampia informazione alla clientela delle
tariffe applicate e del regolamento di cui al comma 6. L'inosservanza delle
predette disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 33.
Art. 31
(Sistema
tariffario integrato)
1. La Regione promuove l'istituzione di un sistema
tariffario integrato che consenta all'utente l'utilizzo di tutti i servizi di
TPRL sul proprio territorio con il pagamento di un unico titolo di viaggio,
anche con carte multiservizi.
2. Per le finalità di
cui al comma 1 la Regione promuove la costituzione, anche con la propria
partecipazione, di un centro di gestione del sistema tariffario integrato, in
forma societaria o consortile con la partecipazione delle imprese di trasporto
e di altri soggetti pubblici o privati.
L'eventuale quota partecipativa regionale non può superare il 30 per cento.
3. Fino alla costituzione del centro di cui al comma 2 la
Giunta regionale ha facoltà di imporre
integrazioni tariffarie tra più imprese
di trasporto pubblico con modalità dalla
stessa stabilite e sentite le imprese interessate.
4. Per aree a elevata diffusione abitativa la Giunta
regionale promuove, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 1, sistemi
tariffari diversi da quelli di cui agli articoli 29 e 30 riferiti a parametri
temporali e zonali.
Art. 32
(Agevolazioni
tariffarie)
1. È facoltà della
Regione e degli enti locali disporre agevolazioni o gratuità tariffarie in
favore di determinate categorie di utenti a condizione che i relativi atti
dispositivi provvedano contestualmente a coprire i minori ricavi del traffico
derivanti alle imprese di trasporto dalle predette agevolazioni.
2. Gli sconti sugli abbonamenti calcolati con i criteri di
cui all'articolo 30, commi 3 e 4, hanno carattere di sconti commerciali e non
costituiscono agevolazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Nei limiti della disponibilità del capitolo di spesa di
cui all'articolo 4, comma 2, lettera f),
la Giunta regionale può disporre per il rilascio di documenti di viaggio per la
circolazione gratuita sugli autoservizi di trasporto pubblico regionale e
locale alle seguenti categorie di cittadini:
a) i privi di vista per
cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un decimo in
entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuale accompagnatore, se
ne è riconosciuto il diritto;
b) gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio,
iscritti alla prima, seconda e terza categoria della tabella A allegata alla legge
18 marzo 1968, n. 113 e successive modificazioni e loro eventuale
accompagnatore, se ne è riconosciuto il diritto;
c) gli invalidi civili e del lavoro ed i portatori di
handicap certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una
invalidità in misura non inferiore all'80 per cento e loro eventuale
accompagnatore, se ne è riconosciuto il diritto.
4. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per il
rilascio dei documenti di cui al comma 3
da parte delle imprese esercenti servizi di TPRL sulla base della
documentazione prodotta dalle associazioni regionali delle categorie aventi
diritto e per le compensazioni dei conseguenti minori ricavi del traffico, nel
limite massimo del 2 per mille dei corrispettivi contrattuali e, comunque, nel
limite della disponibilità del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma
2, lettera f).
TITOLO VII
SANZIONI
Art. 33
(Sanzioni agli
enti e imprese di trasporto)
1. La mancata osservanza delle disposizioni della presente legge
comporta l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione
a lire 10 milioni a carico dell'ente o
impresa inadempiente.
2. L'importo della sanzione amministrativa spetta all'ente
competente all'accertamento dell'infrazione, il quale può introitarne l'importo
mediante recupero a valere compensativamente sugli eventuali corrispettivi
dovuti all'impresa sanzionata.
3. La Regione può disporre recuperi di somme a qualsiasi
titolo dovute dagli enti locali o dalle imprese di trasporto in sede di
trasferimenti di risorse ai medesimi enti o imprese.
Art. 34
(Sanzioni e
indennizzi agli utenti dei servizi)
1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico che
all'atto dei controlli risultino sprovvisti di valido titolo di viaggio sono tenuti
al pagamento, oltre che del biglietto di corsa semplice, anche di una sanzione
amministrativa pecuniaria di lire 60 mila, ridotta a lire 30 mila se l'utente
estingue l'illecito entro i trenta giorni successivi a quello della
contestazione o della sua notifica.
L'importo della predetta sanzione amministrativa compete all'impresa
esercente il servizio.
2. Il mancato rispetto da parte degli utenti dei servizi
delle norme contenute nel regolamento aziendale di vettura comporta
l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da lire 100 mila a lire
500 mila, ridotte al 50 per cento se l'utente estingue l'illecito entro i
trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua
notifica. L'importo della predetta
sanzione amministrativa compete all'esercente il servizio.
3. Per l'accertamento e la contestazione degli illeciti di
cui ai commi 1 e 2 le imprese di
trasporto abilitano i propri agenti nelle forme di legge. Qualora il pagamento delle sanzioni non sia
effettuato nelle forme di cui ai commi 1 e 2, il direttore dell'impresa di
trasporto, pubblica o privata, ricevuto il rapporto dell'agente che ha
accertato l'infrazione, è competente, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24
gennaio 1981, n.689, ad emettere l'ordinanza-ingiunzione con le procedure di
cui al medesimo articolo 18.
4. Nel caso di inadempienza agli obblighi di esercizio
rivenienti dai contratti di servizio o dalla carta dei servizi, l'impresa di
trasporto inadempiente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni contrattualmente
previste, è tenuta a corrispondere un
equo indennizzo agli eventuali utenti che ne abbiano subito danno. I criteri di indennizzo sono stabiliti dalla
Giunta regionale, d'intesa con le rappresentanze dell'UPI, dell'ANCI,
dell'UNCEM, delle associazioni delle imprese di trasporto di persone e delle organizzazioni sindacali.
TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE
Art.35
(Contratti ponte)
1. Le concessioni di servizi di trasporto pubblico in atto alla
data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino al
riaffidamento in concessione dei servizi medesimi con le procedure concorsuali
di cui all'articolo 18 e comunque non oltre il 31 dicembre 2002. La predetta proroga è subordinata alla condizione che la Regione e
gli enti locali stipulino, secondo le rispettive competenze, entro il termine
perentorio del 30 giugno 2000, contratti _ponte" di servizio con le
compensazioni di cui all'articolo 36 e con scadenza non oltre la data del 31 dicembre
2002. Per le concessioni rilasciate con
scadenza successiva al 31 dicembre 2002, l'ente competente, ferma restando la
facoltà di procedere al riaffidamento
entro la predetta data con le procedure concorsuali di cui all'articolo 18,
può prorogarne la validità per un periodo comunque non superiore alla
scadenza della concessione, previa stipula dei contratti di servizio entro il
termine del 30 giugno 2000. Le domande
di concessione avanzate prima dell'entrata in vigore della presente legge e
ancora pendenti si intendono respinte.
2. Per i servizi in affidamento diretto gli enti locali
stipulano con le proprie aziende speciali o consorzi, entro il termine
perentorio del 30 giugno 2000, contratti di servizio “ponte", con le
compensazioni di cui al articolo 36, relativi ai servizi in affidamento diretto
alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel periodo transitorio successivo alla stipula dei
contratti _ponte" di cui ai commi 1 e 2 e fino alla determinazione dei
servizi minimi di cui all'articolo 5 gli enti competenti possono rilasciare
concessioni provvisorie di nuovi servizi, con oneri a proprio carico, con la
procedura concorsuale negoziata di cui all'articolo 18, comma 1. Le eventuali
sub concessioni o trasformazioni in servizi speciali dei servizi in atto
e le modifiche intensificative o riduttive dei loro programmi di esercizio sono
disposte dagli enti competenti con le modalità
contrattualmente stabilite ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera
f).
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 e nel
medesimo periodo transitorio gli enti
competenti, in relazione a sopravvenute esigenze di trasporto e previa
indizione di conferenza dei servizi con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, possono
rilasciare direttamente, ai soggetti concessionari che ne facciano richiesta,
nuove concessioni di servizi automobilistici alle seguenti vincolanti
condizioni:
a) che dalla conferenza dei servizi risulti acclarato
l'interesse pubblico dei servizi richiesti e l'assenza di interferenze con
altri servizi oggetto di corrispettivi;
b) che i servizi richiesti abbiano finalità di collegamento di centri già interessati da concessioni regolate da
contratto con il soggetto richiedente;
c) che l'ente concedente provveda contestualmente ad
equivalenti riduzioni delle percorrenze chilometriche dei servizi oggetto di
corrispettivi, da conseguire anche su proposta del concessionario richiedente
tramite soppressioni o ristrutturazioni riduttive o con trasformazioni in
servizi speciali, comunque senza
maggiorazione dell'ammontare delle compensazioni contrattualmente stabilite.
5. Nel periodo transitorio di cui al comma 3 la Giunta
regionale può disporre, anche su
proposta degli enti locali competenti, la trasformazione in servizi speciali di
esistenti servizi di trasporto pubblico automobilistico ai sensi dell'articolo
20, comma 3.
6. Per i servizi ferroviari e automobilistici integrativi o
sostitutivi di quelli ferroviari in concessione statale alla società Ferrovie dello Stato o ad altri soggetti, la
Regione, dopo il subentro allo Stato in qualità
di ente concedente ai sensi degli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997,
ferma restando la facoltà di procedere
entro il termine del 31 dicembre 2002 al riaffidamento dei servizi medesimi con
le procedure concorsuali di cui all'articolo 18, può disporre la proroga delle concessioni fino
alla scadenza delle concessioni statali.
La proroga delle concessioni è
subordinata alla stipula dei contratti _ponte" con le compensazioni di cui all'articolo 36 a
carico del capitolo di spesa istituito
ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b).
7. Per i servizi ferroviari automobilistici in gestione
commiss"Times New Roman"e governativa affidati per la ristrutturazione
alla società Ferrovie dello Stato ai
sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.662, la Regione, dopo il
subentro allo Stato ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 422/1997, provvede,
entro il termine del 31 dicembre 2002, al rilascio delle concessioni con le
procedure concorsuali di cui all'articolo 18.
Fino al rilascio delle suddette concessioni la Giunta regionale, previa
stipula dei contratti di servizio, può
affidare alla società Ferrovie dello Stato la gestione dei servizi già
in gestione commiss"Times New Roman"e governativa, in relazione ai
modelli organizzativi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l. 662/1996.
8. Per il servizio elicotteristico di collegamento delle
isole Tremiti, la Giunta regionale può
prorogare la scadenza della convenzione di cui alla legge regionale 19
aprile 1995, n.24 sino alla data del 31 dicembre 2002, subordinatamente alla
stipula di contratto _ponte" ai
sensi del comma 1 entro la data del 30 giugno 2000, a decorrere dalla quale cessa
il regime di sovvenzione. L'importo assunto a base contrattuale, a carico del
capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), è commisurato, a parità di servizi resi, alla sovvenzione erogata per
l'esercizio 1999 ed è soggetto a revisione annuale ai sensi dell'articolo 21,
commi 2 e 4.
9. I contratti _ponte" stipulati dagli enti locali
devono essere dagli stessi enti trasmessi, in copia conforme all'originale,
all'Assessorato regionale trasporti entro trenta giorni dalla loro stipula. L'inosservanza
della predetta disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 33.
Art. 36
(Servizi minimi e
regime finanziario)
1. Fino all'adozione del provvedimento della Giunta regionale
di determinazione dei servizi minimi di cui all'articolo 5, si assumono come
servizi minimi gli autoservizi ammessi alla contribuzione regionale alla data
di entrata in vigore della presente legge, con eventuale esclusione di quelli
riconosciuti dalla Giunta medesima non corrispondenti alla domanda di
mobilità di cui all'articolo 16, comma
1, del d.lgs. 422/1997. La prima
attribuzione agli enti locali delle risorse di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera a), è effettuata con decorrenza
1° luglio 1999 sulla base:
a) delle contribuzioni chilometriche attribuite ai servizi
in sede consuntiva per il 1998,
considerando l'incidenza delle percorrenze ausiliarie riconosciute e gli
eventuali effetti riduttivi connessi al progressivo incremento del rapporto tra
ricavi e costi ai sensi dell'articolo 21, comma 2;
b) delle percorrenze
riconosciute in sede consuntiva per il 1998, considerando gli effetti
rivenienti da eventuali provvedimenti modificativi delle situazioni
concessionali che abbiano conseguito l'ammissione alla contribuzione
regionale.
2. Per i servizi automobilistici il regime contributivo di
cui alla l.r. 13/1982 e successive modificazioni cessa con l'esercizio
1998. A decorrere dall'esercizio 1999 e
fino alla stipula dei contratti _ponte"
gli interventi finanziari in favore di ciascuna impresa di trasporto pubblico
automobilistico sono disposti dalla Regione e, a decorrere dal 1° luglio 1999,
dagli enti locali, secondo le competenze di cui all'articolo 3, sulla base
delle contribuzioni chilometriche e delle percorrenze di cui al comma 1. I predetti interventi sono assunti quali
importi base dei contratti _ponte" che, a decorrere dalla data della
stipula, sono soggetti a revisione annuale con le modalità di cui all'articolo 21, commi 2 e 4.
3. Gli interventi finanziari di cui al comma 2 sono
disposti dagli enti competenti, fino alla stipula dei contratti _ponte",
in favore delle imprese interessate, in trimestralità da erogarsi entro il trimestre di competenza
previa domanda delle imprese medesime corredata di certificazione delle
percorrenze sviluppate dai servizi svolti.
4. Nel caso che alla scadenza dei contratti, entro il periodo di validità delle concessioni o affidamenti diretti, gli
enti competenti non provvedano in tempo utile agli adempimenti di competenza
per i rinnovi contrattuali, la Giunta regionale, previa sospensione dei
trasferimenti agli enti competenti, dispone direttamente in favore dei soggetti concessionari o
affidatari che assicurano il regolare esercizio dei servizi di trasporto, su
domanda degli stessi, interventi finanziari in misura non superiore a quella
corrispondente alle compensazioni attribuite alla data di scadenza dei
contratti, senza applicazione della revisione annuale.
5. È confermata la
disposizione di cui all'articolo 23 della legge regionale 3 giugno 1996, n.6,
intendendosi la misura massima del 10 per cento del contributo integrativo
riferita all'ammontare degli interventi finanziari relativi ai servizi già in affidamento precario. La Giunta regionale ha facoltà di prorogare
la predetta disposizione oltre la data del 31 dicembre 2000 e fino alla
scadenza dei contratti _ponte", assumendo la misura massima del 5 per
cento riferita alle compensazioni contrattuali.
6. Per i servizi ferroviari e automobilistici sostitutivi o
integrativi di quelli ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs.
422/1997, dopo il subentro della Regione allo Stato in qualità di ente
concedente e fino alla determinazione dei servizi minimi di cui all'articolo 5,
si assumono come servizi minimi quelli considerati negli accordi di programma
di cui ai citati articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997. Nello stesso periodo transitorio le risorse
rispettivamente destinate ai predetti servizi, nell'ambito delle disponibilità
del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), della
presente legge, sono quantificate sulla base della misura unitaria chilometrica
assunta per i trasferimenti dallo Stato
alla Regione di cui all'articolo 20 del
d.lgs. 422/1997.
TITOLO IX
ABROGAZIONI
Art. 37
(Abrogazioni)
1. Sono
abrogati: la legge regionale 23 giugno
1980, n.79, le leggi regionali 19 marzo
1982, n.13 e 21 gennaio 1984, n.5, la legge regionale 5 gennaio 1985, n.2, la
legge regionale 8 gennaio 1982, n.3 e l'articolo 1 della legge regionale 3
aprile 1995, n.11, le leggi regionali 23 gennaio 1982, n.5 e 15 dicembre 1992,
n.17, le leggi regionali 4 maggio 1985, n.24 e 19 aprile 1995, n.24, la legge
regionale 5 maggio 1979, n.29, l'articolo 4 della legge regionale 31 ottobre
1995, n.37, l'articolo 4 della legge regionale 17 aprile 1990, n.11 e
l'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1997, n.22 e il comma 5
dell'articolo 25 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, fermi restando
gli effetti prodotti da quest'ultima disposizione sulla contribuzione
d'esercizio.
2. Le disposizioni abrogate di cui al comma 1 restano
applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo
della loro vigenza. In particolare, le
disposizioni riguardanti gli interventi finanziari di cui alle leggi regionali
4 maggio 1985, n.24 e 19 aprile 1995, n.24 restano in vigore fino alla data del
30 giugno 2000 ai sensi dell'articolo 35, comma 8, della presente legge.
3. Per i servizi comunali le disposizioni di cui alla deliberazione
del Consiglio regionale 8 marzo 1995, n.999 sono abrogate con l'entrata in
vigore della presente legge.
4. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma
4, della legge 10 aprile 1981, n.151, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge restano abrogate le norme di cui ai Capi I, II, V, VI e
VII della legge 28 settembre 1939, n.1822.
Data
a Bari, addì 25 marzo1999