TITOLO
I
BENI ED OPERE DI RIFORMA
FONDIARIA
Art. 1
(Premessa)
1.
I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei
terreni e delle opere di riforma fondiaria, di cui alla legge 30 aprile 1976, n.
386, sono disciplinati dalle norme contenute nel presente
titolo.
Art. 2
(Definizione rapporti per la
cessione di unità produttive e loro pertinenze)
1.
La definitiva cessione in favore di abituali manuali coltivatori, singoli
o associati, dei terreni e delle relative pertinenze destinati alla costituzione
di imprese agricole diretto-coltivatrici è effettuata sulla base del prezzo
determinato secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 4, a condizione che il
richiedente risulti in possesso dei seguenti requisiti:
a) sia stato possessore
dell'unità produttiva oggetto della cessione alla data del 23 giugno 1976,
corrispondente alla data di entrata in vigore della l.
386/1976;
b) sia stata riconosciuta dai
competenti uffici la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della
terra ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 maggio 1950,
n.230.
2.
I terreni e le relative pertinenze non posseduti alla data del 23 giugno
1976 e quelli per i quali non sia stato possibile accertare, da atti ufficiali,
il possesso alla medesima data sono alienati in favore degli attuali possessori,
in base a titolo di legge o a situazione di fatto consolidata da almeno un
quinquennio, al prezzo e alle condizioni di cui all'articolo 4, purchè al
richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale abituale coltivatore
diretto della terra ai sensi dell'articolo 16 della l.
230/1950.
3.
All'accertamento del possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2
provvedono le competenti strutture della gestione speciale della riforma
fondiaria sulla base della documentazione esistente agli atti del soppresso
ERSAP, degli Ispettorati provinciali per l'agricoltura o degli enti mutualistici
e assicurativi o di altri uffici pubblici.
4.
In caso l'originario richiedente
sia deceduto, la cessione può aver luogo, al prezzo e alle condizioni di
cui all'articolo 3 o all'articolo 4, in favore dei soggetti indicati nei commi 1
e 2 dell'articolo 7 della legge 29 maggio 1967, n. 379 (discendente diretto del
richiedente o coniuge), sempre che il soggetto designato sia in possesso della
qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra di cui al
richiamato articolo 16 della l. 230/1950.
Art. 3
(Determinazione dei prezzi e
modalità di versamento per i beni posseduti prima del 23 giugno
1976)
1.
Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, è determinato dalla sommatoria dei seguenti
importi:
a) l'indennità di espropriazione
corrisposta al proprietario ridotta di un terzo;
b) la somma corrispondente ai
due terzi:
1. dei costi delle
opere realizzate dall'ente di sviluppo, al netto dei contributi
statali;
2. dei pagamenti di
indennità miglioratorie per lodo arbitrale.
2.
Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1, lettere a) e b), devono
essere versate in favore della Regione le somme relative ai debiti gravanti sul
fondo per oneri fondiari o per debiti poderali non rimborsati all'ente di
sviluppo, nonché le spese sostenute per oneri relativi ad eventuali misurazioni,
visure catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione
dell'atto.
3.
Il pagamento dell'importo complessivamente dovuto ai sensi dei commi 1 e
2 viene effettuato in un'unica soluzione. Su richiesta dell'acquirente può
essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di cinque
anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.
4.
Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono
validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto
entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti
uffici regionali. Decorso tale termine, valgono il prezzo e le condizioni di
vendita stabiliti dall'articolo 4.
Art. 4
(Determinazione dei prezzi e
modalità di versamento per i beni posseduti dopo il 23 giugno
1976)
1.
Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, è determinato valutando la classe del terreno sulla
base delle tabelle della Commissione provinciale prezzi competente per
territorio, con riferimento all'anno di inizio del possesso dell'unità
produttiva, maggiorando il relativo importo del costo rivalutato delle eventuali
opere realizzate dall'Ente di sviluppo dopo tale data.
2.
Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1, devono essere versate
in favore della Regione le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per oneri
fondiari o per debiti poderali non rimborsati all'Ente di sviluppo, nonché le
spese sostenute per oneri relativi ad eventuali misurazioni, visure catastali o
frazionamenti, resisi necessari per la definizione
dell'atto.
3.
Il prezzo complessivo deve essere sottoposto al giudizio di congruità
dell'Ispettorato per l'agricoltura competente per
territorio.
4.
E' data facoltà al richiedente di optare per il minor prezzo tra quello
come sopra determinato, maggiorato degli interessi legali, relativo agli ultimi
cinque anni e quello corrispondente al valore attuale del fondo non migliorato,
determinato dal competente Ispettorato per l'agricoltura, previo rimborso degli
oneri fondiari dalla data di possesso.
5.
Per il pagamento del prezzo dovuto, su richiesta dell'acquirente può
essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di dieci
anni, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.
6.
Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono
validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto
entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti
uffici regionali. Decorso tale termine, il fondo ritorna nella disponibilità
della riforma fondiaria per nuove assegnazioni, secondo le vigenti
norme.
7.
Ove l'unità poderale da cedere sia stata interessata da opere
complementari e funzionali alla coltivazione del fondo, in violazioni delle
norme in materia urbanistica, la cessione prescinde dalla intervenuta o meno
sanatoria ed il prezzo viene determinato al netto dell'incremento di valore
derivante dalle opere abusive realizzate
dall'assegnatario.
Art. 5
(Integrazioni e pertinenze di
unità produttive)
1.
Eventuali quote integrative di terreno nonché le pertinenze (case
coloniche, pozzi, ecc.) delle unità cedute, possedute alla data del 23 giugno
1976, sono alienate con le modalità e al prezzo previsti dall'articolo 3. Le
quote integrative e le pertinenze delle unità produttive possedute dopo la
medesima data sono alienate con le modalità e al prezzo previsti dall'articolo
4.
Art. 6
(Affrancazioni)
1.
Il disposto del comma 1 dell'articolo 10 della l. 386/1976 si applica a
favore degli eredi anche quando l'assegnatario originario è deceduto prima della
data di entrata in vigore della medesima legge e, comunque, dopo aver pagato la
quindicesima annualità del prezzo di assegnazione.
2.
E' riconosciuta, altresì, agli eredi legittimi dell'assegnatario la
facoltà di affrancare pro-indiviso l'unità produttiva pagando, in unica
soluzione, le annualità di ammortamento non corrisposte dal loro dante causa
nonché tutti gli altri debiti eventualmente gravanti sull'unità
produttiva.
Art. 7
(Limitazioni, vincoli e
divieti)
1.
Le limitazioni, i vincoli e i divieti posti dalla vigente normativa
statale e regionale in ordine ai beni di riforma fondiaria cessano, ove
specifiche disposizioni di legge non prevedano termini più brevi, al compimento
del trentesimo anno dalla data di assegnazione o dalla data di inizio del
possesso del bene da parte del primo assegnatario o primo
possessore.
2.
Il divieto di alienazione previsto dalle vigenti norme nel caso non siano
trascorsi almeno dieci anni dalla vendita si applica anche nel caso in cui
l'acquirente non abbia beneficiato di agevolazioni fiscali. Il computo del
decennio va effettuato dalla data presa a base per la valutazione del prezzo
dell'unità produttiva.
Art. 8
(Variazioni strumenti
urbanistici)
1.
Nei casi in cui lo strumento urbanistico del Comune muti l'originaria
destinazione agricola dell'agro in cui ricade il fondo si applicano le seguenti
disposizioni:
a) quando non sia stato stipulato il
contratto di assegnazione e vendita, la superficie interessata al mutamento di
destinazione deve essere alienata, preferibilmente al possessore, alle
condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della l.
386/1976;
b) per i terreni per i quali risulti
già stipulato il contratto di assegnazione e vendita, il mutamento di
destinazione non pregiudica il diritto al riscatto o affrancazione da definire
alle condizioni previste nello stesso contratto.
Art. 9
(Ripresa di possesso di unità
produttive)
1.
Alla ripresa di possesso dei terreni a seguito di rinunzia, rifiuto del
prezzo di vendita, revoca, annullamento del contratto di vendita, sentenza
favorevole, mancanza di requisiti, si procede con decreto dell'Assessore
regionale competente.
Art.
10
(Revoca assegnazione terreni e
annullamento contratti di vendita)
1.
In caso di violazione del vincolo di destinazione, la revoca
dell'assegnazione o l'annullamento del contratto di vendita sono disposti, con
provvedimento motivato, limitatamente alla superficie interessata all'abusivismo
edilizio.
Art.
11
(Criteri di
assegnazione)
1.
Le unità produttive in disponibilità vengono assegnate prioritariamente
in favore dei confinanti in possesso dei requisiti di legge, sulla base di
criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
Art.
12
(Beni di pubblico generale
interesse)
1.
Le opere, i terreni ed i fabbricati di riforma fondiaria di pubblico
generale interesse sono rispettivamente acquisiti, in relazione alla loro
destinazione d'uso, al demanio o al patrimonio indisponibile
regionale.
2.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede al
trasferimento delle opere di pubblico interesse agli enti per legge tenuti alla
loro gestione.
3.
Previa intesa con gli enti destinatari, la Giunta regionale determina la
misura del concorso regionale nei costi di ristrutturazione ed adeguamento delle
opere da trasferire, a valere sui proventi delle alienazioni dei beni della
riforma, o da attribuire mediante conferimento diretto e gratuito di ulteriori
beni di equivalente valore economico.
4.
La Giunta regionale è autorizzata a trasferire gratuitamente in favore
degli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della l. 386/1976 esclusivamente
i beni originariamente destinati e utilizzabili per fini di assistenza,
educazione e culto.
Art.
13
(Beni non di pubblico generale
interesse)
1.
I terreni, i fabbricati e le opere di riforma non idonee ad uso di
pubblico generale interesse facenti parte del patrimonio acquisito o realizzato
ai sensi delle leggi di riforma fondiaria che, per effetto di intervenute
modificazioni nella strumentazione urbanistica, non ricadono in tutto o in parte
in zone tipizzate a verde agricolo o, comunque, abbiamo perduto tale vocazione,
sono alienati mediante ricorso a procedura concorsuale di gara pubblica al
prezzo base fissato dall'Ufficio tecnico er"Times New Roman"e
(UTE).
2.
Non si fa luogo a procedura concorsuale ove il bene sia chiesto in
cessione da parte di ente pubblico, a prezzo determinato
dall'UTE.
3.
In deroga a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata l'alienazione dei
beni non in disponibilità a favore degli attuali possessori al prezzo di stima
determinato dagli UTE territorialmente competenti, al netto delle migliorie
apportate, purchè documentata la relativa spesa.
4.
Si intendono attuali possessori, oltre i soggetti titolari di precedente
atto di concessione, o loro eredi, quanti altri hanno conseguito, senza violenza
o clandestinità, la disponibilità materiale del bene consolidatasi al 31
dicembre 1997.
5.
La Giunta regionale è autorizzata al trasferimento definitivo, in favore
di promissari acquirenti, dei beni di cui al comma 2 dell'art. 11 della l.
386/1976 in ordine ai quali sia intervenuto contratto preliminare di vendita o,
comunque, sia stata definita la trattativa mediante scambio di lettere
d'intenti.
6.
A richiesta dell'acquirente, il pagamento del prezzo può essere
dilazionato, sino a due terzi del suo importo, in dieci annualità costanti
maggiorate del saggio d'interesse legale corrente all'atto della
stipula.
7.
Ove il bene da cedere sia stato interessato da violazioni delle norme in
materia urbanistica, la cessione prescinde dalla intervenuta o meno sanatoria e
il relativo prezzo è determinato in relazione al valore attuale del bene, al
netto dell'incremento derivante dalle opere abusive
realizzate.
8.
Ai concessionari o locatari di fabbricati destinati ad uso di abitazione
e loro eredi, che siano in regola con il pagamento dei relativi canoni, come
determinati dall'ERSAP, si applica l'abbattimento del 20 per cento del prezzo
d'acquisto, come determinato dall'UTE, ai sensi del comma 10 dell'articolo unico
della legge 24 dicembre 1993, n. 560.
Art.
14
(Concessioni
temporanee)
1.
I beni non disponibili della riforma fondiaria possono essere ceduti
temporaneamente in concessione secondo la disciplina prevista dalla legge 26
aprile 1995, n. 27 e relative disposizioni applicative emanate dalla Giunta
regionale.
2.
La misura dei canoni relativi alle concessioni in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge sarà adeguata alla normativa di cui al
comma 1 a cura degli uffici competenti della riforma
fondiaria.
3.
In caso di deliberata cessione del bene in favore del concessionario, il
canone di concessione deve essere corrisposto fino al pagamento del prezzo di
acquisto, o della prima rata di esso in caso di
rateazione.
Art.
15
(Cessioni a cooperative
agricole)
1.
Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati
ed utilizzati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro
pertinenze sono effettuate al prezzo stabilito dall'UTE territorialmente
competente, ridotto di un terzo.
Art.
16
(Terreni occupati da costruzioni
abusive)
1.
I terreni che ritornano nella disponibilità della gestione speciale della
riforma fondiaria a seguito di revoca o rinunzia e la cui destinazione agricola
risulti irrimediabilmente compromessa dalla realizzazione di costruzioni abusive
sono considerati - per le superfici
interessate dall'abusivismo — non più utilizzabili a fini agricoli e, pertanto,
alienabili ai sensi dell'articolo 11 della l. 386/1976 e della presente legge,
indipendentemente dall'esito della pratica di sanatoria attiva presso il Comune
competente.
Art.
17
(Classificazione beni di riforma
fondiaria)
1.
Le modalità di classificazione dei beni di riforma fondiaria sono
determinate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
competente.
Art.
18
(Beni ex Opera nazionale
combattenti - ONC - di riforma fondiaria)
1.
La disciplina contenuta nel presente titolo è estesa ai beni provenienti
dall'Opera nazionale combattenti e acquisiti al patrimonio della stessa per
effetto delle leggi in materia di riforma fondiaria.
2.
Fermi restando i diritti acquisiti in forza di norme di maggior favore,
cessano di avere effetto gli articoli contenuti nel titolo II della legge
regionale 9 giugno 1980, n. 67, così come modificata dalla legge regionale 15
febbraio 1985, n. 5, incompatibili con la disciplina di cui alla presente
legge.
Art.
19
(Contenziosi in
atto)
1.
I contenziosi relativi alla riforma fondiaria pendenti alla data di
entrata in vigore della presente legge saranno definiti secondo i principi in
essa contenuti.
TITOLO
II
DISMISSIONI
PATRIMONIALI
Art.
20
(Elencazione immobili e
procedure alienative)
1.
In attuazione degli obiettivi di finanza pubblica connessi all'adesione
al patto di stabilità e crescita di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre
1998, n. 448 e al fine di reperire le risorse necessarie all'avvio di una
organica azione di valorizzazione, incremento, riqualificazione, adeguamento a
norma e reimpiego dei beni di proprietà, la Giunta regionale è autorizzata ad
alienare i sottoelencati immobili in favore degli enti a fianco di ciascuno
indicati:
1.
complesso immobiliare sito in contrada _La Riccia" — Taranto
al Comune di
Taranto
2.
immobile _CRSEC" sito nel Comune di Grottaglie
al Comune di
Grottaglie
3.
immobile _Colonia marina ex G.I." sito in
Giovinazzo
al Comune di Giovinazzo o alla
USL BA/2
4.
immobile _Colonia Collinare ex G.I." sito in
Mottola
al Comune di Mottola
5.
immobile in località _Ceppano" in agro di Otranto
al Comune di
Otranto
6.
immobile _ex tabacchificio" sito in Cursi
al Comune di
Cursi
7.
immobile in località _Marina di Ginosa"
al Comune di
Ginosa
8.
immobile ex tabacchificio in località _Marina di
Ginosa"
al Comune di
Ginosa
9.
immobile in località _Dolcemorso" in agro di
Mottola
alla Comunità Montana della
Murgia sud-orientale
10. complesso
immobiliare _ex SICEM" sito in Foggia
alla Provincia di
Foggia
11. edificio
scolastico _Casa ex G.I." in Adelfia
al Comune di
Adelfia
12. edificio
scolastico _Casa ex G.I." in Altamura
al Comune di
Altamura
13. immobile
_ex ENAL" in Capurso
al Comune di
Capurso
14. edificio
scolastico _Casa ex G.I." in Cellamare
al Comune di
Cellamare
15. immobile
_Casa ex G.I." e relative pertinenze in Conversano
al Comune di
Conversano
16. immobile
_Palestra ex G.I. alla via Galliani" in Foggia
al Comune di
Foggia
17. immobile
_Palestra ex G.I. alla via Pestalozzi" in Foggia
al Comune di
Foggia
18. immobile
_Palestra ex G.I. alla via Ammiraglio Da Zara" in Foggia
al Comune di
Foggia
19. immobile
_Campi di tennis ex ENAL" in Foggia
al Comune di
Foggia
20. immobile
_ex FAPL" in
Torremaggiore
al Comune di
Torremaggiore
21. immobile
_Fabbricati ex ENAL nel camping Calenelle" in Vico del
Gargano
al Comune di Vico del
Gargano
22. immobile
_Campo sportivo ex G.I." in S. Severo
al Comune di S.
Severo
23. immobile
_Campo sportivo ex G.I." in Serracapriola
al Comune di
Serracapriola
24. immobile
_ex FAPL" in Minervino
Murge
al Comune di Minervino
Murge
25. edificio
sede università _ex INAPLI" in Lecce
all'Università di
Lecce
26. edificio
sede università _ex G.I. Fiorini" in Monteroni di Lecce
all'Università di
Lecce
27. immobile
_Campo sportivo ex G.I." in Massafra
al Comune di
Massafra
2.
All'alienazione dei beni di cui al comma 1 e di quelli dichiarati
alienabili ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 27/1995 si provvede secondo le
modalità previste all'articolo 26 della stessa legge.
3.
L'eventuale affidamento a società di servizi dovrà avvenire per gruppi di
beni ricadenti nel medesimo ambito provinciale.
4.
Sono fatti salvi i benefici previsti per gli enti di cui all'articolo 28,
comma 2, della l.r. 27/1995, limitatamente alla parte dell'immobile già in
disponibilità.
Art.
21
(Prezzo e modalità
pagamento)
1.
Le cessioni dei beni di cui all'articolo 20 saranno stipulate al prezzo determinato dall'Ufficio del
territorio territorialmente competente o, relativamente ai beni provenienti
dallo scioglimento dell'Ente regionale pugliese trasporti (ERPT), al maggior
prezzo risultante dalla relazione di stima redatta dal tecnico nominato con
decreto del Presidente del Tribunale di Bari n. 1238 in data 30 aprile 1996. In
caso di affidamento di mandato a società di servizi, alla determinazione del
valore dei beni da alienare provvede la società affidataria, tenendo conto della
incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli
strumenti urbanistici, e, comunque, ancorando la valutazione dell'area sfruttata
a fini urbanistici all'attuale prezzo di mercato dei suoli edificatori. La
valutazione è approvata dalla Giunta regionale, a seguito di parere espresso
dalla Commissione regionale di valutazione di cui all'articolo 15 della l.r.
67/1980, così come sostituito dall'articolo 10 della l.r. 5/1995 e modificato
dall'articolo unico della legge regionale 24 maggio 1994, n.
17.
2.
Il pagamento del prezzo, ove eccedente l'importo di lire 600 milioni,
potrà essere dilazionato a richiesta e per non più di due terzi del suo
ammontare, in tre annualità, con maggiorazione dei relativi interessi legali e
con esonero, in caso di alienazione ad ente pubblico, da iscrizione di ipoteca
immobiliare.
3.
Ove, per causa imputabile all'acquirente, alla stipula non si pervenga
entro mesi sei dalla data di notifica del prezzo come sopra determinato, la
Giunta regionale è autorizzata, previo preavviso ad adempiere entro i successivi
mesi tre, ad alienare i beni di cui sopra mediante procedura concorsuale di gara
pubblica.
Art.
22
(Reinvestimento proventi per
idee d'impresa)
1.
I proventi delle alienazioni costituiscono residui di stanziamento e sono
reinvestiti per le finalità di cui all'articolo 30, comma 2, della l.r. 27/1995
e per interventi di adeguamento, conservazione e riqualificazione patrimoniale,
secondo un programma adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare al Demanio e Patrimonio.
2.
Il trenta per cento dei proventi delle alienazioni è destinato ad
interventi di riqualificazione patrimoniale mirata al riutilizzo di beni
suscettibili di impiego in idee d'impresa nei seguenti
settori:
a)
produzione beni in agricoltura, artigianato ed
industria;
b)
fornitura di servizi alle
imprese;
c)
fornitura di servizi per il
turismo, fruizione dei beni culturali, tutela
ambientale.
3.
Le modalità e le condizioni di utilizzazione dei beni di cui al comma 2
formeranno oggetto di apposita concessione d'uso da rilasciarsi, in favore delle
imprese giovanili i cui progetti risulteranno ammessi a finanziamento pubblico,
secondo le norme contenute nel disciplinare d'uso di cui all'articolo 17, comma
3, della l.r. 27/1995.
Art.
23
(Accordi di
collaborazione)
1.
Per la individuazione delle possibili opportunità esistenti nel
territorio regionale connesse a forme di utilizzazione patrimoniale finalizzate
alla creazione di nuove imprese, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare
accordi di collaborazione, senza oneri a carico del bilancio regionale, con le
agenzie di promozione di lavoro e di impresa indicate all'art. 4 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280.
Art.
24
(Norma
finanziaria)
1.
Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 sono
istituiti i seguenti capitoli:
ENTRATA
Cap. 4091150 _Proventi
alienazioni di cui all'art. 20 della legge regionale n. 20 del 30 giugno 1999
(C.N.I.)
- Competenza
+ £. 10.000.000.000
- Cassa
+ £. 10.000.000.000
SPESA
Cap. 3425 _Spesa per interventi
straordinari di valorizzazione, incremento, riqualificazione, adeguamento e
reimpiego di beni di proprietà regionale" (C.N.I.)
- Competenza
+ £. 10.000.000.000
- Cassa
+ £. 10.000.000.000
Art.
25
1.
Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.
.
Data a Bari, addì 30
giugno 1999