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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
1999
Numero
32
Data
13/12/1999
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.
Note
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 

Art. 1

(Finalità)

 

1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 1999, approvato con legge regionale 4 maggio 1999, n. 16, sono introdotte le variazioni di cui all’allegato “A” della presente legge.

 

Art. 2

(Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della spesa)

 

1. Per effetto delle variazioni di cui all’art.1, l’ammontare complessivo dell’entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 1999 risulta modificato in lire 39.456.727.868.942 in termini di competenza e in lire  53.379.513.251.956. in termini di cassa per l’entrata e  in lire  39.456.727.868.942 in termini di competenza e in lire 53.379.513.251.956 in termini di cassa per la spesa.  

 

Art. 3

(Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa)

 

1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla legge regionale 4 maggio 1999, n. 16 sono introdotte le variazioni ed integrazioni di cui agli allegati “B” e “C” della presente legge.

 

Art. 4

(Disposizioni in materia di IRAP)

 

1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2000, l’imposta regionale sulle attività produttive è riscossa dalla Regione Puglia secondo le modalità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, intendendosi l’importo di lire 20 mila, di cui al comma 4 del medesimo articolo, elevato a lire 30 mila.

 

2. Sulla base delle informazioni relative alle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi, fornite dall’Amministrazione finanziaria ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 23 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Settore finanze provvederà al riscontro contabile e alla verifica dei riversamenti effettuati dall’Amministrazione finanziaria alla Regione Puglia delle somme non riscosse o parzialmente riscosse, a titolo di imposta regionale, per effetto della compensazione con altre imposte operata dal contribuente ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

3. In attuazione della disposizione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le attività di controllo e verifica delle dichiarazioni nonchè di accertamento dell’imposta sono attribuite, oltre che all’Amministrazione finanziaria e alla Guardia di Finanza, ai soggetti di cui all’articolo 7 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 65 e successive modificazioni e integrazioni.

 

4. Le attribuzioni di cui al comma 3 sono esercitate secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni e integrazioni.

 

5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 24, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Settore finanze provvederà all’irrogazione delle sanzioni di pertinenza della Regione Puglia, introitandole sul capitolo di bilancio 1012015.

 

6. Sul suddetto capitolo affluiranno, altresì, tutte le sanzioni riscosse a qualsiasi titolo, relative a tributi regionali, anche ai fini dell’applicazione della legge 7 febbraio 1951, n. 168 e successive modificazioni e integrazioni.

 

7. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art. 5

(Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali)

 

1.  rinviato dal Governo          

 

2. rinviato dal Governo

 

3. Gli intestatari di veicoli, per i quali non è possibile quantificare l’importo dovuto a titolo di tassa automobilistica per mancanza del dato tecnico sulla carta di circolazione, sono comunque tenuti al pagamento dell’importo minimo previsto, a titolo di tassa automobilistica regionale, dalle vigenti disposizioni di legge e che a decorrere dal 1° gennaio 1999 è commisurato a lire 37 mila.

 

4. I soggetti di cui al comma 3, ove non abbiano provveduto ad effettuare alcun versamento per l’anno 1999, possono regolarizzare la propria posizione effettuando il versamento di lire 37 mila entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il corrispettivo per il servizio di riscossione della tassa automobilistica regionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro delle finanze del 13 settembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 223 del 22 settembre 1999, si applica indistintamente a tutti i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, nonchè presso tutti gli sportelli di riscossione della rete ACI.

 

Art. 6

(Modifica articolo 5 legge regionale 14 gennaio 1998, n.1)

 

1. L’art. 5 della legge regionale 14 gennaio 1998, n.1, è così sostituito:

 

“1.    A seguito di notifica di ricorsi per decreto ingiuntivo e di sentenza di ogni organo giurisdizionale di condanna a pagare, il Settore legale, cui l’atto perviene, deve provvedere a darne immediata notizia al settore di spesa alla cui attività e competenza si riferisce la partita debitoria nonché alla Ragioneria.

 

2.      Il settore di spesa competente, in mancanza di motivate ragioni per opporsi nei termini stabiliti dall’autorità giudiziaria e/o dalla legge, provvede ad adottare i conseguenti provvedimenti di liquidazione e pagamento delle somme già impegnate e, ove occorre, a impegnare le somme eccedenti necessarie alla copertura della relativa spesa, ivi compresi gli oneri accessori per interessi moratori, svalutazione e spese legali.

 

3.      Qualora la ragione del credito reclamato deriva da impegno di spesa non più conservato tra i residui passivi per effetto di intervenuta perenzione amministrativa o per altra causa, il settore di spesa competente provvede ad adottare atto di impegno delle somme reclamate sui pertinenti capitoli di bilancio, distintamente per sorte capitale, interessi, svalutazione e spese legali.

 

4.      In mancanza di idonei stanziamenti di bilancio si devono segnalare alla Ragioneria le sopravvenute necessità finanziarie al fine della proposta delle opportune variazioni di bilancio“.

 

Art. 7

(Rifinanziamento della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15)

 

1. Il trasferimento di fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti irrigui di proprietà regionale, di cui all’articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, è prorogato fino alla data di entrata in vigore della nuova legge di riordino dei Consorzi di bonifica e comunque non oltre il 31 dicembre 2000.

 

2. I conseguenti oneri finanziari, al netto della spesa per il personale di cui all’articolo 23, lett. c), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, graveranno sull’apposito capitolo “Trasferimento dei fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali”, nei limiti degli stanziamenti previsti dalle relative leggi di bilancio.

 

3. E’ data facoltà ai Consorzi di richiedere alla Regione Puglia il pagamento, in nome e per conto dei medesimi, dei costi energetici di sollevamento e dei salari al personale operaio di cui all’articolo 5, comma 2, della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, previa liquidazione della relativa spesa da parte degli organi istituzionali dell’ente. Le somme da erogare secondo le modalità di cui sopra sono portate in detrazione dalla quota di riparto assegnata a ciascun Consorzio, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, sul fondo di gestione di cui all’articolo 8 della stessa legge.

 

Art. 8

(Affidamento gestionale)

Rinviato dal Governo

 

Art. 9

(Esercizio delle funzioni di vigilanza sull’uso dei beni pubblici)

 

1. Fermo restando le specifiche funzioni previste, relativamente agli impianti irrigui, dall’articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, la vigilanza generale sull’uso dei beni, la tutela della loro integrità e l’esercizio dei compiti e delle funzioni di polizia amministrativa regionale sono svolti, relativamente ai beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile regionale, dal Settore demanio e patrimonio.

 

Art. 10

(Contributo straordinario al Comune di Foggia )

 

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Foggia un contributo straordinario di lire un miliardo per far fronte alle emergenze conseguenti al disastro dell’11 novembre 1999.

 

 

Art. 11

(Estensione benefici legge regionale 21 novembre 1996, n. 25, modificata e integrata dalla legge regionale 6 maggio 1998, n. 14)

 

Rinviato dal Governo

 

Art. 12

(Abrogazione di norme in materia di aiuti alle imprese)

 

1.Sono abrogate o restano abrogate le seguenti disposizioni regionali non più applicate o non conformi alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato:

 

            a) articoli 6 e 9 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 6 “Provvidenze in favore delle cooperative artigiane di garanzia”;

 

            b) articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 32 “Modifica alla legge regionale 25 gennaio 1974, n. 6”;

 

c) legge regionale 5 giugno 1981, n. 29  “Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 32”;

 

d) legge regionale 20 aprile 1985, n. 21 “Incentivazione dell’associazionismo economico tra le imprese artigiane”;

 

e) legge regionale 11 marzo 1988, n. 10 “Modificazioni della legge regionale 20 aprile 1985, n. 21;

 

f) articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30 “Interventi in materia di lavori socialmente utili e per favorire l’occupazione”;

 

g) legge regionale 21 dicembre 1972, n. 16, “Interventi a favore dell’agricoltura”;

 

h) legge regionale 29 gennaio 1973, n.1 “Ulteriori interventi in agricoltura”;

 

i) legge regionale 7 febbraio 1974, n. 15 “Istituzione del fondo di solidarietà regionale per gli interventi straordinari in agricoltura”;

 

j) legge regionale 20 gennaio 1975, n. 7  “Interventi a favore della zootecnia”;

 

k) legge regionale 8 aprile 1975, n. 28 “Contributi per il miglioramento e l’incremento delle colture da rinnovo”;

 

l) legge regionale 8 aprile 1975, n. 29 “Istituzione dell’albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della Regione Puglia”;

 

m) legge regionale 7 giugno 1975, n. 51 “Agevolazioni creditizie nel settore delle strutture e infrastrutture agricole”;

 

n) legge regionale 17 marzo 1977, n. 5 “Interventi creditizi in favore della cooperazione”;

 

o) legge regionale 3 marzo 1978, n. 15 “Attuazione delle direttive CEE per la riforma dell’agricoltura e l’istituzione di un regime di interventi in favore dell’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate”;

 

p) legge regionale 3 marzo 1978, n. 16 “Modifica della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, concernente: ‘Attuazione delle direttive CEE per la riforma dell’agricoltura e l’istituzione di un regime di interventi in favore dell’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate’”;

 

q) legge regionale 12 giugno 1978, n. 21 “Incentivi per migliorare l’organizzazione tecnico-amministrativa delle cooperative agricole e dei consorzi di imprese agricole singole attraverso l’assunzione di personale dirigente”;

 

r) legge regionale 30 gennaio 1982, n. 3 “Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1980, n. 69, concernente ‘Incentivi per la realizzazione di un programma di opere di ammodernamento delle strutture aziendali”;

 

s) legge regionale 25 novembre 1983, n. 15 “Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale 17 luglio 1981, n. 41, concernente il ripristino a coltivazione delle terre incolte”;

 

t) legge regionale 24 marzo 1986, n. 6 “Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della zootecnia”;

 

u) legge regionale 17 marzo 1986, n. 7 “Programma poliennale per la tutela, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione giovanile in agricoltura”;

 

v) legge regionale 13 giugno 1986, n. 15 “Interventi per favorire il consolidamento e lo sviluppo delle colture da rinnovo”;

 

w) legge regionale 7 gennaio 1987, n. 3 “Piano stralcio per il riordino e il miglioramento della produzione tabacchicola  pugliese”.

 

2. Le disposizioni abrogate con il  comma 1 restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione dei relativi impegni di spesa.

 

 

Art. 13

(Modifiche e integrazioni all’articolo 4 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17)

 

1. L’articolo 4 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17 è così modificato e integrato:

 

“1.    Gli atti e i provvedimenti dirigenziali e di Giunta regionale, anche di carattere programmatorio comunque incidenti sul sistema sanitario pugliese, oltre che indicare gli adempimenti contabili di cui alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni, devono altresì contenere l’espressa dichiarazione dei responsabili del procedimento amministrativo che le spese derivanti dagli stessi atti sono contenute nei limiti del fondo sanitario regionale ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e che non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni.

 

2.      Nelle more dell’adozione della deliberazione di Giunta regionale di riparto delle quote del fondo sanitario regionale di parte corrente alle Aziende sanitarie, le anticipazioni mensili sono contenute nei limiti di un dodicesimo delle assegnazioni dell’esercizio precedente”.

 

Art. 14

(Rettifica declaratoria capitolo di spesa)

 

1. La declaratoria del capitolo di spesa n. 0551042 è rettificata come segue:

 

“Fondo regionale trasporti – FRT: investimenti nel settore del trasporto pubblico regionale e locale ferroviario, metropolitano, aereo e marittimo (articolo 4, comma 2, lettera  e) della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13)”.

 

Art. 15

(Modifiche, rettifiche e integrazioni alla legge regionale 25 marzo 1999, n. 13)

 

1. All’articolo 4, comma 3, della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 sono soppresse, al sesto e settimo rigo, le parole: “ed è revisionato annualmente con i criteri di cui all’articolo  21”.

 

2. All’articolo 5 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

 

“1 bis.  Per i comuni insulari con meno di quindicimila abitanti la Giunta regionale può derogare alla disposizione di cui al comma 1”.  

 

3. Il comma 5 dell’art. 5 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, è sostituito dal seguente:

 

“5.    La determinazione dei servizi minimi può essere effettuata separatamente per ciascun modo di trasporto e, per il modo automobilistico, separatamente per i servizi urbani, suburbani e interurbani. La determinazione dei servizi minimi resta in vigore fino a nuova determinazione o modifica, da effettuare con le medesime modalità di cui al comma 2”.          

 

4. All’articolo 10  della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 sono introdotte le seguenti modifiche e integrazioni:

 

a) dopo la parola “misura” del penultimo rigo del comma 2, è aggiunta la parola “massima”;  

 

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 5:

 

“5. Sono ammissibili ai contributi di cui al comma 1 gli autobus acquistati per l’esercizio di servizi di TPRL interamente con risorse dei soggetti gestori e immatricolati dopo l’entrata in vigore della legge 18 giugno 1998, n. 194 e sino a tutto il 31 dicembre 1999”.

 

5. All’articolo 20, comma 2, ultimo rigo, della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, dopo la parola “comma 2”, sono aggiunte le parole “indetta per le finalità di cui all’articolo 35, comma 4, lettera a)”.

 

6. All’articolo 34, comma 3, ottavo rigo, della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, il riferimento “legge 24 gennaio 1981, n. 689” è rettificato in  “legge 24 novembre 1981, n. 689”.

 

7. All’articolo 36, comma 2, undicesimo rigo, della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, le parole “quali importi base dei contratti ‘ponte’ che” sono sostituite con le parole “a base dei contratti ponte e”.

 

8. All’articolo 37, quarto e sesto rigo, della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, i riferimenti “legge regionale 8 gennaio 1982, n. 3 e legge regionale 23 gennaio 1982,     n. 5” sono rettificati rispettivamente in  “legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 e legge regionale 23 gennaio 1992, n. 5”.

 

Art. 16

(Abrogazioni di norme)

 

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17, fatti salvi gli effetti prodotti durante la loro vigenza. Dalla medesima data è ripristinata la vigenza della norma di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37.

 

2. Resta ferma la norma finanziaria dell’articolo 25, comma 5, della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17, che si intende applicabile alla copertura degli oneri connessi al ripristino della vigenza della norma di cui al comma 1.

 

Art. 17

(Autorizzazioni di spese)

 

1. E’ autorizzata la spesa di lire 200 milioni per partecipare al capitale sociale di società operanti nel TPRL, con onere a carico del capitolo n. 554011 di nuova istituzione.

 

2. E’ autorizzata la spesa di lire 1 miliardo 508 milioni per investimenti finalizzati allo sviluppo del trasporto aereo di interesse della popolazione pugliese, con onere a carico del capitolo n. 554012 di nuova istituzione.

 

Art. 18

(Disciplina del servizio degli autisti addetti alla conduzione delle autovetture assegnate agli organi istituzionali)

 

Rinviato dal Governo

 

           

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

           

            Data a Bari, addì 13 dicembre  1999

 

ALL. OMISSIS