TITOLO I
TRIBUTI PROPRI
Capo 1: Norme Generali
ARTICOLO 1
(Istituzione)
La Regione Puglia istituisce i seguenti tributi propri:
a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del
patrimonio indisponibile;
b) tassa sulle concessioni regionali;
c) tassa di circolazione;
d) tassa per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche.
ARTICOLO 2
(Decorrenza)
I tributi di cui alle lettere a) c) e d) del precedente
articolo sono dovuti dal 1° gennaio 1972.
La tassa sulle concessioni regionali e' dovuta, per singoli
atti e provvedimenti, dalla data di entrata in vigore delle leggi dello Stato
che operano il passaggio alla Regione delle funzioni relative a ciascuna materia
indicata nell' articolo 117 della Costituzione.
Capo 2: Imposta sulle concessioni statali dei beni del
demanio e del patrimonio indisponibile.
ARTICOLO 3
(Oggetto, ammontare dell' imposta, soggetto passivo)
L' imposta sulle concessioni statali si applica alle
concessioni per l' occupazione e l' uso dei beni del demanio e del patrimonio
indisponibile dello Stato, siti nel territorio della Regione Puglia.
Sono escluse le concessioni per le grandi derivazioni di acque
pubbliche.
L' imposta grava il canone di concessione statale con l'
aliquota del 5%. L' imposta e' dovuta dal concessionario.
ARTICOLO 4
(Graduazione dell' imposta)
Con successiva legge la Regione Puglia determinera' la misura
dell' imposta, graduata in base alle qualita', ubicazione, utilizzazione,
destinazione e redditivita' del bene.
ARTICOLO 5
(Accertamento, liquidazione e riscossione dell'
imposta)
L' imposta e' dovuta contestualmente con le medesime
modalita' del canone di concessione ed e' riscossa, per conto della
Regione, dagli uffici territorialmente competenti alla riscossione del
canone stesso.
ARTICOLO 6
(Versamenti)
Gli uffici che effettuano la riscossione provvedono secondo
modalita' stabilite d' intesa con la Regione ai versamenti degli importi
al Tesoriere regionale ed a trasmettere al Presidente della Giunta
regionale un elenco dei versamenti eseguiti contenente le seguenti indicazioni:
a) nome del contribuente;
b) destinazione e natura della concessione;
c) ammontare del canone di concessione;
d) data e importo del pagamento dell' imposta;
e) data, numero e importo del versamento dell' imposta
stessa.
ARTICOLO 7
(Esazione coattiva - prescrizione)
Per l' esazione coattiva dell' imposta generale sulle
concessioni statali si applicano le disposizioni del T.U. per la
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile
1910, n. 639.
Col decorso di 5 anni si prescrive tanto l' azione dell'
Amministrazione per riscuotere la imposta dovuta, quanto del contribuente per la
restituzione dell' indebito.
Con decorso di 3 anni dall' eseguito pagamento della imposta si
prescrive l' azione dell' Amministrazione per supplementi a causa di
liquidazioni inesatte.
Capo 3: Tassa sulle concessioni regionali
ARTICOLO 8
(Oggetto e ammontare della tassa)
Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e
provvedimenti adottati dalla Regione Puglia nell' esercizio delle sue
funzioni e corrispondenti a quelli, gia' di competenza dello Stato, assoggettati
alle tasse sulle concessioni governative ai sensi del T.U. 1° marzo 1961, n. 121
e successive modificazioni.
L' ammontare della tassa regionale e' determinato in misura
pari al 100% della corrispondente tassa erariale. L' atto amministrativo
adottato da un' altra Regione, per il quale sia stata pagata la relativa tassa
di concessione regionale, non e' soggetto alla tassa di cui al comma precedente,
anche se esso spieghi i suoi effetti nel territorio della Regione Puglia.
ARTICOLO 9
(Accertamento, liquidazione e riscossione)
All' accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse sulle
concessioni regionali provvedono, per conto della Regione Puglia, gli uffici
competenti ad eseguire dette operazioni per le tasse sulle concessioni
governative.
A tale scopo ogni atto e provvedimento regionale soggetto a
tassa viene trasmesso in copia all' ufficio territorialmente competente entro
cinque giorni dalla sua emanazione.
ARTICOLO 10
(Efficacia dell' atto)
Gli atti e provvedimenti regionali non hanno effetto se non e'
eseguito il pagamento della tassa dovuta. Tuttavia, quando essi hanno
durata temporanea ed il pagamento del tributo ha luogo con ritardo, la loro
efficacia e' limitata al residuo tempo che decorre dalla data del pagamento alla
scadenza del termine di durata inerente agli stessi.
ARTICOLO 11
(Versamenti)
Gli uffici che effettuano la riscossione provvedono secondo
modalita' stabilite d' intesa con la Regione ai versamenti degli importi
al Tesoriere Regionale ed a trasmettere al Presidente della Giunta Regionale un
elenco dei versamenti eseguiti contenente le seguenti indicazioni:
a) nome del contribuente;
b) causale, data ed importo del pagamento;
c) data, numero ed importo del relativo versamento.
Capo 4: Tassa di circolazione
ARTICOLO 12
(Oggetto della tassa)
La tassa regionale di circolazione si applica ai veicoli ed
autoscafi soggetti alla tassa erariale di circolazione ai sensi del testo
unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
1953, n. 39, e successive modificazioni, ed immatricolati nella
circoscrizione della Regione Puglia, nonche' a quelli per i quali non occorre il
documento di circolazione ma comunque soggetti alla tassa di circolazione e che
appartengono a persone, fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede nel
territorio della regione stessa.
Dalla tassa regionale sono esclusi i veicoli e gli
autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto
soggetti alle norme statali che li regolano.
ARTICOLO 13
(Soggetto passivo)
La tassa di circolazione e' dovuta dal proprietario del veicolo
o dell' autoscafo. Nel caso di vendita con riserva di proprieta' la tassa e'
dovuta all' acquirente.
ARTICOLO 14
(Rinnovazione dell' immatricolazione e cambiamento di
residenza)
Per i veicoli ed autoscafi precedentemente iscritti nell'
ambito di altre regioni, la innovazione dell' immatricolazione in una Provincia
compresa nel territorio della Regione Puglia non da' luogo all' applicazione di
ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa di circolazione sia stata
gia' riscossa dalla regione di provenienza.
Tale disposizione si applica anche ai veicoli ed autoscafi non
soggetti all' obbligo del documento di circolazione appartenenti a persone
fisiche o giuridiche, che gia' residenti o aventi sede nell' ambito di altre
regioni, trasferiscano la propria residenza o sede in un comune situato nel
territorio della Regione Puglia.
ARTICOLO 15
(Ammontare della tassa)
Dal 1° gennaio 1972 e fino al 31 dicembre 1973, l' ammontare
della tassa regionale e' commisurato al 25% della corrispondente tassa erariale.
A decorrere dal 1° gennaio 1974 esso e' determinato nella
misura del 100% della corrispondente tassa erariale che ai sensi del penultimo
comma dell' articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' contestualmente
ridotta del 50%.
ARTICOLO 16
(Graduazione della tassa)
La Regione Puglia potra' stabilire con successiva legge aumenti
o riduzioni della tassa di circolazione in misura non eccedente il 5% della
stessa in relazione alla destinazione dei veicoli e degli autoscafi, alle loro
caratteristiche con particolare riguardo a quelle di lusso ed al numero degli
anni decorsi dalla fabbricazione.
ARTICOLO 17
(Accertamento, liquidazione e riscossione)
La tassa regionale di circolazione e' applicata
contestualmente, nei termini e con le medesime forme e modalita' stabilite per
la riscossione della corrispondente tassa erariale ed e' riscossa per conto
della Regione dagli Uffici che provvedono alla riscossione della tassa
statale.
ARTICOLO 18
(Versamenti)
Gli Uffici che effettuano la riscossione provvedono secondo
modalita' stabilite d' intesa con la Regione ai versamenti degli importi al
Tesoriere regionale ed a trasmettere al Presidente della Giunta Regionale un
elenco dei versamenti eseguiti.
Capo 5: Tassa per l' occupazione di spazi ed aree
pubbliche.
ARTICOLO 19
(Oggetto della tassa)
La tassa per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche si
applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione
Puglia, secondo le previsioni dell' articolo 192 del T.U. 14 settembre 1931, n.
1175 e successive modificazioni.
ARTICOLO 20
(Soggetto passivo)
La tassa regionale per l' occupazione di spazi ed aree
pubbliche e' dovuta dal titolare della concessione di occupazione.
In caso di occupazione abusiva, la tassa e' dovuta dall'
occupante per tutta la durata dell’occupazione stessa, salvo l' applicazione
delle sanzioni previste nella presente legge.
ARTICOLO 21
(Occupazioni permanenti e temporanee)
Le occupazioni sono permanenti e temporanee.
Le occupazioni di durata non inferiore all' anno, comportino o
meno l' esistenza di manufatti od impianti, sono permanenti; tutte le altre sono
temporanee.
ARTICOLO 22
(Tariffa)
Per le occupazioni permanenti la tassa e' annua; e' commisurata
all' effettiva superficie coperta e si applica in misura pari alla tariffa
vigente in ogni singola Provincia della Regione, per l' analogo tributo
provinciale.
Per le occupazioni temporanee la tassa si applica a giorni
nella misura pari alla tariffa vigente in ogni singola Provincia della Regione,
per l' analogo tributo provinciale.
ARTICOLO 23
(Graduazione della tassa)
Con successivo provvedimento legislativo la tassa per l'
occupazione di spazi ed aree pubbliche potra' essere graduata, entro i limiti
stabiliti nei precedenti articoli, a seconda dell' importanza della
localita'.
A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche
appartenenti alla Regione Puglia saranno classificate in categorie, in rapporto
alla loro maggiore o minore importanza.
ARTICOLO 24
(Decorrenza della tassa - Sgravi)
Per le occupazioni permanenti concesse nel corso del primo
semestre dell' anno solare, la tassa decorre dal primo giorno dell' anno ed e'
dovuta per intero; per quelle concesse nel secondo semestre, dal primo giorno
del semestre medesimo ed e' dovuta per meta'.
In caso di cessazione totale o parziale dell'occupazione prima
della sua scadenza, il contribuente ha diritto allo sgravio dell' intera tassa o
alla corrispondente riduzione di essa a decorrere dal primo giorno del semestre
solare successivo alla data di presentazione della denuncia di cessazione totale
o parziale.
ARTICOLO 25
(Accertamento, liquidazione e riscossione)
All' accertamento, liquidazione e riscossione della tassa
provvedono, per conto della Regione, gli uffici competenti ad eseguire le dette
operazioni per l' analogo tributo provinciale.
A tale scopo ogni atto di concessione regionale viene trasmesso
in copia all' ufficio provinciale territorialmente competente.
Per le occupazioni permanenti la tassa e' riscossa mediante
ruoli compilati e trasmessi dalle Province all' esattore; per quelle temporanee
essa e' riscossa direttamente dai tesorieri provinciali.
Il mancato o ritardato pagamento della tassa produce sulla
efficacia della concessione gli effetti di cui all' art. 10.
ARTICOLO 26
(Versamenti)
Per le occupazioni permanenti l' importo della tassa deve
essere versato al tesoriere regionale, da parte dei ricevitori provinciali, nei
termini e con le medesime forme e modalita' stabilite per il versamento dell'
analogo tributo provinciale.
Per le occupazioni temporanee il versamento della tassa deve
essere effettuato dai tesorieri provinciali secondo le modalita' di cui all'
articolo 6.
Tanto i ricevitori che i tesorieri provinciali devono altresì
trasmettere mensilmente al Presidente della Giunta Regionale un elenco dei
versamenti eseguiti secondo le modalita' di cui all' articolo 11.
TITOLO II RICORSI
ARTICOLO 27
(Azione giudiziaria)
Avverso l' accertamento e la riscossione nonche' per il
rimborso dei tributi previsti nella presente legge, il contribuente puo'
proporre azione giudiziaria dinanzi al giudice ordinario.
Qualora sia stato presentato ricorso in via amministrativa ai
sensi del successivo articolo, l' azione giudiziaria non puo' essere proposta
trascorso il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione
amministrativa.
ARTICOLO 28
(Ricorsi amministrativi)
Ferma restando l' azione giudiziaria di cui al precedente
articolo, avverso la notifica dell' imposta regionale sulle concessioni statali,
prevista dall' articolo cinque, puo' essere proposto ricorso in via
amministrativa al Presidente della Giunta Regionale.
Lo stesso ricorso e' pure proponibile avverso l' applicazione
degli altri tributi regionali, in luogo dei ricorsi previsti dalle leggi dello
Stato relative ai corrispondenti tributi erariali e comunali.
Il ricorso di cui ai precedenti commi puo' essere sperimentato
solo da chi vi abbia interesse e deve essere presentato al Presidente della
Giunta Regionale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o
comunicazione, o da quando l' interessato abbia avuto comunque piena cognizione
dell' atto.
Qualora non venga recapitato a mano, il ricorso deve essere
inviato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso,
agli effetti del computo dei termini, si ha riguardo alla data di spedizione
risultante dal timbro postale, che deve essere apposto anche sul ricorso. Ove
manchi o non sia chiaro il timbro postale, il contribuente e' tenuto a provare
in altro modo la data di spedizione del ricorso.
ARTICOLO 29
(Istruzione dei ricorsi amministrativi)
I ricorsi presentati al Presidente della Giunta Regionale sono
comunicati entro cinque giorni agli uffici che hanno emanato l' atto impugnato,
i quali li restituiscono con tutti gli altri atti relativi e con le proprie
deduzioni, secondo modalita' stabilite d' intesa con la Regione.
Nel termine di cinque giorni dal loro arrivo, tali deduzioni
sono notificate al ricorrente, il quale puo' entro i successivi dieci giorni,
presentare le proprie controdeduzioni.
Si applica per tali controdeduzioni la disposizione di cui all'
ultimo comma del precedente articolo.
ARTICOLO 30
(Decisioni amministrative)
Il Presidente della Giunta Regionale deve emettere decisioni
motivate non oltre 60 giorni dalla scadenza dei termini di cui all' ultimo comma
del precedente articolo. Decorso detto termine senza che la decisione sia stata
emessa, il ricorso si intende accolto.
Le decisioni devono essere notificate integralmente al
contribuente interessato, per messo comunale o provinciale.
Contro di esse puo' essere proposto nuovo ricorso al Presidente
della Giunta Regionale, entro il termine di 90 giorni, quando le decisioni siano
viziate da errore di fatto o di calcolo o quando sia stato rinvenuto un
documento decisivo.
Detto termine decorre dalla notificazione della decisioni
impugnata, nel caso di un ricorso per errore di fatto o di calcolo, e dalla data
di recupero del documento, nell' altro caso.
Le decisioni di cui sopra sono inviate per l' esecuzione all'
Ufficio che ha emanato l' atto impugnato.
ARTICOLO 31
(Impugnazione delle decisioni amministrative)
Le decisioni del Presidente della Giunta Regionale, contro le
quali non sia stato proposto ricorso per revocazione ai sensi del precedente
articolo, possono impugnarsi soltanto dinanzi all' autorita' giudiziaria entro
il termine di cui al secondo comma dell' articolo 27.
TITOLO III
VIOLAZIONI
Capo 1: Sanzioni pecuniarie
ARTICOLO 32
(Sanzioni relative all' imposta sulle concessioni
statali)
Per il mancato pagamento dell' imposta regionale sulle
concessioni statali si applica la pena pecuniaria da un minimo di due ad un
massimo di sei volte l' imposta dovuta, e in ogni caso non inferiore a L.
250.
In caso di mancato pagamento dell' imposta nei termini
stabiliti, si applica in luogo della pena di cui sopra, una sopratassa del 10%
della imposta dovuta, purche' questa sia corrisposta non oltre trenta giorni
dalla scadenza.
ARTICOLO 33
(Sanzioni relative alle tasse sulle concessioni
regionali)
Per le violazioni delle norme relative alle tasse sulle
concessioni regionali, si applica, secondo i casi, la pena pecuniaria o la
sopratassa previste dall' art. 10, primo ed ultimo comma, del testo unico in
materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n.121, e successive
modificazioni.
ARTICOLO 34
(Sanzioni relative alla tassa di circolazione)
Per le violazioni delle norme relative alla tassa regionale di
circolazione, si applicano le pene pecuniarie previste dalla tabella allegato n.
2 al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con Decreto
del Presidente della Repubblica 5- 2- 1953, n. 39, e successive
modificazioni.
Il conducente e il proprietario del veicolo sono solidamente
obbligati al pagamento delle pene pecuniarie indicate nella tabella stessa.
ARTICOLO 35
(Sanzioni relative alla tassa per l' occupazione di spazi ed
aree pubbliche)
Per le violazioni delle norme relative alla tassa regionale per
l' occupazione di spazi ed aree pubbliche, si applicano la sopratassa e l'
ammenda previste dagli artt. 292 e 296 del testo unico per la finanza locale
approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni ed
aggiunte.
Capo 2: Accertamento delle violazioni
ARTICOLO 36
(Competenze e processo verbale)
Le violazioni delle norme di cui alla presente legge sono
accertate dai funzionari degli uffici preposti all' applicazione dei
relativi tributi.
Delle infrazioni accertate copia del processo verbale deve
essere trasmessa al Presidente della Giunta Regionale.
Capo 3: Definizioni delle violazioni
ARTICOLO 37
(Applicazione della pena pecuniaria – definizione in via
breve)
Per le infrazioni delle norme relative ai tributi regionali per
le quali sia stabilita la pena pecuniaria, e' consentito al trasgressore di
pagare all' atto della contestazione una somma pari al sesto del massimo della
pena pecuniaria, oltre l' ammontare del tributo.
Il pagamento estingue l' obbligazione relativa alla pena
pecuniaria.
In tal caso non si fa luogo alla compilazione del processo
verbale di accertamento dell' infrazione salvo il disposto dell' art. 40 ultimo
comma.
ARTICOLO 38
(Determinazione dell' ammenda - Notifica - Oblazione)
Per le violazioni delle norme della presente legge per le quali
sia prevista la pena pecuniaria, qualora questa non sia stata pagata in via
breve a norma dell' articolo precedente, il Presidente della Giunta Regionale
dispone la notificazione al trasgressore, del verbale di cui all' art. 36 con
invito a presentare le sue deduzioni entro il termine di quindici giorni.
Decorso tale termine il Presidente della Giunta Regionale con
provvedimento motivato e definitivo, sotto forma di ordinanza, determina l'
ammontare della pena pecuniaria dopo aver accertato l' esistenza della
violazione e la responsabilita' del trasgressore.
Il provvedimento viene notificato a quest' ultimo e costituisce
il titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria.
E' fatta salva l' azione giudiziaria da proporsi, a pena di
decadenza, entro sei mesi dalla notificazione del provvedimento.
Per la definizione amministrativa dell' ammenda prevista per la
violazione delle norme concernenti la tassa per l' occupazione di spazi ed aree
pubbliche regionali, si applicano le disposizioni contenute nell' art. 296 del
T.U. 14- 9-1931, n. 1175.
La misura dell' oblazione entro i limiti del minimo e del
massimo dell' ammenda e' determinata discrezionalmente dal Presidente della
Giunta Regionale.
Capo 4: Riscossione, versamento e ripartizione delle
sanzioni
ARTICOLO 39
(Riscossione delle sanzioni)
Le sanzioni per le violazioni delle norme relative all' imposta
regionale sulle concessioni statali sono riscosse dagli stessi uffici cui e'
demandata, ai sensi dell' art. 5, la riscossione dell' imposta medesima.
Le sanzioni per le violazioni delle norme relative agli altri
tributi regionali sono riscosse dagli uffici competenti alla riscossione delle
sanzioni relative alla violazione delle norme che disciplinano i corrispondenti
tributi erariali e comunali.
Ai fini di cui ai predetti comma, i provvedimenti adottati dal
Presidente della Giunta Regionale sono trasmessi in copia agli uffici suddetti.
ARTICOLO 40
(Versamento del provento delle sanzioni)
Gli uffici che effettuano la riscossione dei proventi delle
sanzioni di qualsiasi specie per le violazioni delle norme relative ai tributi
previsti nella presente legge, provvedono secondo modalita' stabilite d' intesa
con la Regione ai versamenti degli importi relativi, al Tesoriere regionale ed a
trasmettere al Presidente della Giunta Regionale un elenco dei versamenti
eseguiti contenente le seguenti indicazioni:
a) generalita' del trasgressore;
b) data e numero del verbale di accertamento;
c) natura della violazione;
d) estremi del provvedimento amministrativo o della sentenza di
condanna passata in giudicato;
e) specie e importo della sanzione inflitta;
f) data e numero della bolletta dell' introito emessa;
g) data, numero e importo dei versamenti eseguiti.
Le indicazioni di cui alle lettere b) e d) si omettono nei casi
di applicazione delle sopratasse e di definizione delle violazioni in via
breve.
Dalle somme riscosse per pene pecuniarie ed ammende si
detraggono, prima del versamento di cui al primo comma, le spese inerenti alla
riscossione nella misura fissata del 10%.
ARTICOLO 41
(Ripartizione dei proventi)
Per la ripartizione dei proventi delle pene pecuniarie dovute
per le violazioni delle disposizioni concernenti l' imposta sulle concessioni
statali, la tassa sulle concessioni regionali e la tassa regionale di
circolazione si applicano le disposizioni della legge 7- 2- 1951, n. 168,
intendendosi dovuta alla Regione Puglia, in luogo dell' Erario, la quota del 60%
dei proventi.
Per la ripartizione dei proventi delle ammende dovute per le
violazioni delle disposizioni relative alla tassa per l' occupazione di spazi ed
aree pubbliche appartenenti alla Regione Puglia si applicano le norme dell' art.
110 del T.U. 3-3-1934, n. 383.
TITOLO IV
Norme finali e transitorie
ARTICOLO 42
(Prima applicazione dell' imposta sulle concessioni
statali)
In sede di prima applicazione dell' imposta sulle concessioni
statali qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data
di entrata in vigore della presente legge e la concessione venga a scadere
successivamente a tale data, l' imposta e' dovuta in misura proporzionale alla
durata media della concessione.
ARTICOLO 43
(Prima applicazione della tassa regionale di
circolazione)
Non puo' essere applicata la tassa regionale di circolazione
per lo stesso periodo cui si riferisce la tassa erariaale corrisposta con
decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio 1972.
ARTICOLO 44
(Dichiarazione di urgenza)
La presente legge regionale, stante l' imminente scadenza dei
termini previsti, e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
ARTICOLO 45
(Osservanza)
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì 13 gennaio 1972.