TITOLO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Capo I
Finalità
e principi
Art. 1
(Finalità e definizione della disciplina)
1. La presente legge, in attuazione
dell’articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa" e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59", definisce la disciplina generale, gli obiettivi e l’attribuzione
agli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela
dell’ambiente, al fine di stabilirne il riparto fra la Regione e gli enti
locali.
2. In particolare, le funzioni e i compiti
amministrativi, in materia di tutela dell’ambiente, contenuti nella presente
legge attengono alla protezione della natura e dell’ambiente (compresi la fauna
e la flora, i parchi e le aree naturali protette), alla valutazione di impatto
ambientale, alle aree a elevato rischio di crisi ambientale, all’inquinamento
acustico, atmosferico ed elettromagnetico, alla gestione dei rifiuti, alle
risorse idriche, alla difesa del suolo e alla tutela delle acque.
TITOLO
II
PROTEZIONE
DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE
Capo I
Funzioni
e compiti di carattere generale e di protezione della fauna e della flora
Art. 2
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Sono esercitati dalla Regione tutti i
compiti e le funzioni amministrative di cui agli articoli 70 e 73 del d. lgs.
112/1998, salvo quanto disposto dall’articolo 18 della presente legge, e tra
questi, in particolare, quelli concernenti:
a.
l’elaborazione e l’adozione di un programma regionale per la tutela
dell’ambiente;
b. la
determinazione delle priorità dell’azione ambientale;
c. il
coordinamento degli interventi ambientali;
d. la
ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.
2. La Regione esercita altresì, in via
concorrente con lo Stato e le Province, le funzioni e i compiti amministrativi
relativi all’informazione e all’educazione ambientale.
Art. 3
(Modalità di esercizio)
1. Le funzioni e i compiti amministrativi di
cui all’articolo 8 sono espletati dalla Regione in conformità delle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Essi, salvo
diverse e più specifiche disposizioni di legge, sono in via generale esercitati
dalla Giunta regionale o, se delegato, dall’Assessore competente in materia,
coadiuvati dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) istituita
dalla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6.
Art. 4
(Programma regionale per la tutela dell’ambiente)
1. Al fine di stabilire le linee e le
azioni finalizzate alla tutela e al risanamento dell’ambiente da attuarsi
attraverso l’utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti
locali, la Regione si dota di un programma regionale per la tutela
dell’ambiente (PRTA).
2. Il PRTA è approvato dalla Giunta
regionale. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle singole
componenti ambientali, con riferimento anche a peculiari situazioni
territoriali, determina, in particolare:
a. gli
obiettivi e le priorità delle azioni ambientali, anche con riferimento a
peculiari situazioni territoriali o produttive;
b. le fonti e
il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine;
c. i tempi e i
criteri per l’approvazione del quadro triennale degli interventi di cui all’articolo
5;
d. gli ambiti
di intervento per i quali le Province prevedono contributi ai soggetti indicati
al comma 4, lettere b) e c).
3. Sulla base del programma le Province,
sentiti i Comuni e le Comunità montane e tenuto conto delle indicazioni
contenute nei piani di settore, individuano in ordine di priorità gli
interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici, con l’indicazione
presuntiva dei costi e la disponibilità al finanziamento da parte degli stessi.
4. Il
PRTA ha durata triennale ed è attuato mediante:
a. concessione
a enti locali di contributi in conto capitale sino al 60 per cento delle spese
ammissibili per la realizzazione di impianti e opere;
b. bandi, di
norma regionali, per la concessione a soggetti privati di contributi in conto
capitale o attualizzati in conto interesse, in conformità della vigente
normativa comunitaria, per la realizzazione di impianti e opere collegate alla
finalità del programma;
c. bandi, di
norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e privati di contributi,
in conformità alla vigente normativa comunitaria, per l’introduzione di sistemi
finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.
5. Per
la predisposizione del PRTA la Giunta regionale si avvale degli studi e delle
ricerche necessarie anche ai fini dell’attività di pianificazione condotti
dall’ARPA per la Puglia.
6. Le
linee e le azioni contenute nel PRTA sono raccordate con quelle relative
all’informazione ed educazione ambientale, alla difesa del suolo e alla tutela
delle acque.
Art. 5
(Quadro degli interventi)
1. La Giunta regionale, sulla base del
programma regionale per la tutela dell’ambiente e delle proposte delle
Province, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali, approva il
quadro triennale degli interventi.
2. La Giunta regionale può aggiornare
annualmente il quadro degli interventi, anche su iniziativa delle Province e
limitatamente a singoli settori.
3. Le Province provvedono alla gestione
del quadro triennale degli interventi e con frequenza annuale inviano alla
Regione una relazione sul loro stato di attuazione nonché il rendiconto finale.
4. Per la realizzazione degli interventi
previsti dal quadro triennale, la Regione trasferisce alle Province le risorse
finanziarie stanziate a tale scopo nel bilancio annuale e pluriennale secondo
le modalità stabilite dal quadro medesimo.
Art. 6
(Funzioni e compiti delle Province)
1. Sono attribuiti alle Province tutte le
funzioni e i compiti concernenti:
a. la gestione
del quadro triennale degli interventi;
b. la
protezione e osservazione delle zone costiere;
c. le
competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle
necessarie all’esercizio delle funzioni di competenza statale;
d. il servizio
reso da organizzazioni di volontariato che operano nel campo della protezione e
della valorizzazione della natura e dell’ambiente.
2. Sono attribuite, altresì, alla
Provincia, in materia di commercializzazione e detenzione degli animali
selvatici, il ricevimento di denunce, i visti sui certificati di importazione,
il ritiro dei permessi errati o falsificati, l’autorizzazione alla detenzione
temporanea.
Capo II
Valutazione
di impatto ambientale
Art. 7
(Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)
1. La ripartizione delle funzioni e dei
compiti amministrativi tra Regione ed enti locali in materia di valutazione
d’impatto ambientale, ai sensi del d.lgs. 112/1998, è disciplinata con i
criteri e le modalità stabilite nella legge regionale emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.
Capo III
Aree a
elevato rischio ambientale
Art. 8
(Funzioni e compiti della Regione)
1. La Giunta regionale, sentiti gli enti
locali interessati e la Commissione consiliare regionale competente, individua
le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi
idrici, nell’atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l’ambiente e la
popolazione.
2. Sulla base delle indicazioni di cui al
comma 1, la Giunta regionale dichiara tali aree a elevato rischio di crisi ambientale.
La dichiarazione ha la validità di cinque anni ed è rinnovabile per una sola
volta.
3. La Giunta regionale, sentita la
Commissione consiliare regionale competente, approva il piano di risanamento
precedentemente elaborato dalle Province interessate, con eventuali modifiche,
integrazioni e prescrizioni.
Art. 9
(Funzioni e compiti delle Province)
1. Le Province, sulla base dei criteri e
indirizzi fissati dalla Giunta regionale, anche in concorso tra di loro nei
casi di aree che interessano il territorio di più province, elaborano il piano
di risanamento, che individua in via prioritaria le misure urgenti per
rimuovere le situazioni a rischio e per il ripristino ambientale.
2. Sono esercitate dalle Province le
funzioni amministrative relative all’attuazione dei piani di risanamento.
3. Le Province, per il periodo di validità
della dichiarazione di cui all’articolo 8, predispongono annualmente una
relazione sull’evoluzione della situazione ambientale con riferimento allo
stato di attuazione del piano e la inviano alla Regione.
Art. 10
(Piano di risanamento)
1. Per ciascuna area a elevato rischio
ambientale è redatto un piano di risanamento che individua le misure e gli
interventi finalizzati a:
a. ridurre o
eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento, anche con la
realizzazione e l’impiego di appositi impianti e apparati;
b. favorire e
promuovere lo sviluppo ambientalmente sostenibile dei settori produttivi e la
migliore utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell’inquinamento
e dei fenomeni di squilibrio;
c. garantire
la vigilanza e il controllo sullo stato dell’ambiente, sull’attuazione degli
interventi e sull’efficacia degli stessi a risolvere lo stato della crisi.
2. L’approvazione del piano comporta la
dichiarazione di urgenza e di pubblica utilità di tutti gli interventi nello
stesso previsti.
3. Unitamente al piano di risanamento
viene proposto il piano finanziario, nel quale vengono indicate le risorse
pubbliche e private, gli strumenti di gestione del piano, i tempi e le
procedure per l’attuazione.
Capo IV
Parchi e
riserve naturali
Art. 11
(Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)
1. La ripartizione delle funzioni e dei
compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nella materia di cui al presente
capo è disciplinata dalla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 e dalle
specifiche disposizioni contenute, per quanto concerne la Regione, nel decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
TITOLO
III
INQUINAMENTO
ACUSTICO
Art. 12
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Sono
riservati alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
a. la
definizione legislativa delle linee guida per la zonizzazione acustica del
territorio da parte dei Comuni;
b. la
formulazione da parte della Giunta regionale delle proposte allo Stato per la
redazione dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore
prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, quali linee
ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali;
c. la tenuta,
presso l’Assessorato competente in materia, dell’elenco regionale dei tecnici
competenti, previsto dall’articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge
quadro sull’inquinamento acustico);
d. in via
concorrente con i Comuni e le Province, l’emanazione di ordinanze, da parte del
Presidente della Giunta regionale, di carattere contingibile e urgente, per il
ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle
emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate
attività.
Art. 13
(Funzioni e compiti delle Province)
1. Le Province esercitano le funzioni e i
compiti amministrativi concernenti:
a. il
coordinamento delle azioni di contenimento del rumore attuate dai Comuni, nei
casi di inquinamento acustico che riguardano aree ricadenti nel territorio di
più Comuni;
b. il
controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico, in ambiti
territoriali ricadenti nel territorio di più Comuni;
c. in via
concorrente con la Regione e i Comuni, l’emanazione di ordinanze di carattere
contingibile e urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di
contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria
parziale o totale di determinate attività;
d. la gestione
dei dati di monitoraggio relativi all’inquinamento acustico, forniti dall’ARPA.
Art. 14
(Funzioni e compiti dei Comuni)
1. Si intendono attribuiti ai Comuni tutte
le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
a. la
classificazione del territorio comunale in zone acustiche, sulla base della
quale sono coordinati gli strumenti urbanistici comunali;
b.
l’approvazione dei piani di risanamento acustico, ai sensi dell’articolo 7
della l. 447/1995;
c. l’adozione
di regolamenti locali ai fini dell’attuazione della disciplina statale e
regionale per la tutela dall’inquinamento acustico;
d. la
rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le
disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
"Nuovo codice della strada" e successive integrazioni e modifiche;
e. le attività
di controllo sull’osservanza delle prescrizioni attinenti al contenimento
dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti
fisse, della disciplina stabilita dall’articolo 8, comma 6, della l. 447/1995,
relativamente al rumore prodotto dall’uso di macchine rumorose e da attività
svolte all’aperto, della disciplina delle prescrizioni tecniche contenute negli
atti emanati dal Comune ai sensi del presente articolo;
f. il rilascio
dell’autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a
carattere temporaneo ovvero mobile, anche in deroga ai valori limite definiti
dalla vigente normativa;
g. per i
Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, l’adozione di una
relazione biennale sullo stato acustico;
h. la verifica
sull’osservanza della normativa vigente per la tutela dell’inquinamento
acustico all’atto del rilascio di concessioni edilizie e provvedimenti comunali
abilitativi relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività
produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali
polifunzionali, di provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio
di attività produttive, ivi compresi i nulla-osta di cui all’articolo 8, comma
6, della l. 447/1995;
i. la verifica sulla
corrispondenza della normativa vigente dei contenuti della documentazione
fornita ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della l. 447/1995;
l’adozione delle misure amministrative
e tecniche tese al contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico
che riguardano aree ricadenti nel territorio comunale;
l.
l’approvazione dei progetti di risanamento delle imprese nei confronti
dell’ambiente esterno;
m. in via
concorrente con la Regione e le Province, l’emanazione di ordinanze di
carattere contingibile e urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di
contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria
parziale o totale di determinate attività.
TITOLO
IV
INQUINAMENTO
ATMOSFERICO
Art. 15
(Funzioni e compiti della Regione)
1.
Sono riservate alla
Regione le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
a. la
fissazione di valori limite di qualità dell’aria compresi tra i valori limite e
i valori guida, ove determinati dallo Stato, nell’ambito dei piani di
conservazione per zone specifiche, nelle quali si ritiene necessario limitare o
prevenire un aumento dell’inquinamento dell’aria derivante da sviluppi urbani o
industriali;
b. la
fissazione dei valori di qualità dell’aria coincidenti o compresi nei valori
guida, ovvero a essi inferiori, nell’ambito dei piani di protezione ambientale
per zone determinate nelle quali è necessario assicurare una speciale
protezione dell’ambiente;
c. la
fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della migliore
tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e
dei relativi valori di emissione;
d.
l’individuazione di zone, anche interregionali, particolarmente inquinate o
soggette a specifiche esigenze di tutela ambientale, in relazione
all’attuazione del piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità
dell’aria, nelle quali le emissioni o la qualità dell’aria sono soggette a
limiti o valori più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle
linee guida dello Stato, nonché, per talune categorie di impianti, la
determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;
e. l’indirizzo
e il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti
atmosferici e l’organizzazione dell’inventario regionale delle emissioni;
f. la
predisposizione di relazioni annuali sulla qualità dell’aria da trasmettere ai
Ministeri competenti;
g.
l’emanazione di direttive, indirizzate alle Province, inerenti al rilascio di
autorizzazioni, al controllo delle emissioni e organizzazione e alla
realizzazione degli inventari delle emissioni.
2. Le funzioni e i compiti di cui al comma
1 sono esercitati dalla Giunta regionale, che può avvalersi della consulenza
dell’ARPA.
Art. 16
(Funzioni e compiti delle Province)
1. Si intendono attribuiti alle Province
tutte le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
a. la
vigilanza e il controllo sulle emissioni atmosferiche;
b. la redazione,
la tenuta e l’aggiornamento dell’inventario provinciale delle emissioni
atmosferiche, sulla base dei criteri generali dettati dallo Stato e dalla
Regione;
c. le
autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti industriali e per impianti
già esistenti, con esclusione delle raffinerie di oli minerali e delle centrali
termoelettriche, nonché la revoca delle autorizzazioni stesse.
2. Nell’espletare le attività di vigilanza
e di controllo, le Province possono avvalersi della consulenza dei Dipartimenti
provinciali dell’ARPA, delle ASL o dei Presidi multizonali di prevenzione.
Art. 17
(Funzioni e compiti dei Comuni)
1. I soggetti titolari di nuove attività
ad inquinamento atmosferico poco significativo, di cui all’allegato 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, devono comunicare agli
organi tecnici comunali competenti la sussistenza delle condizioni di poca
significatività dell’inquinamento atmosferico prodotto.
2. La comunicazione deve essere rimessa
per conoscenza anche alla Provincia.
Art. 18
(Emissioni odorifiche di aziende ed emissioni derivanti da
sansifici)
1. Sono
fatte salve le disposizioni in materia sancite dalla legge regionale 22 agosto
1999, n. 7.
TITOLO V
INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO
Art. 19
(Funzioni e compiti della Regione)
1. Sono riservati alla Regione le funzioni
e i compiti concernenti:
a. l’adozione,
da parte della Giunta regionale, di un piano generale contenente indirizzi e
procedure generali per il raggiungimento di obiettivi di qualità e per
l’esecuzione di azioni di risanamento dall’inquinamento elettromagnetico;
b. la
realizzazione, tramite l’ARPA, di un catasto delle sorgenti fisse di impianti,
sistemi e apparecchiature operanti con frequenze comprese tra cento KHZ e
trecento GHZ.
Art. 20
(Funzioni e compiti delle Province)
1. Le Province esercitano le funzioni e i
compiti amministrativi concernenti:
a. l’attività
autorizzatoria, inerente alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti con
tensione non superiore a centocinquanta KV e alle relative varianti;
b. il
controllo e la vigilanza sulle suddette reti circa l’osservanza dei limiti e
dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela
dall’inquinamento elettromagnetico;
c.
l’esecuzione delle azioni di risanamento di detti impianti.
2. Qualora gli impianti interessano il
territorio di due o più Province, è competente la Provincia nella quale vi è il
maggiore sviluppo della linea, previa intesa con l’altra o le altre Province.
Art. 21
(Funzioni e compiti dei Comuni)
1. I Comuni esercitano le funzioni e i
compiti amministrativi concernenti:
a. l’attività
autorizzatoria inerente alla costruzione e all’esercizio di impianti di
telecomunicazioni con frequenza compresa tra cento KHZ e trecento GHZ;
b. il
controllo e la vigilanza sulle suddette reti circa l’osservanza dei limiti e
dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela
dall’inquinamento elettromagnetico;
c.
l’esecuzione delle azioni di risanamento di detti impianti.
2. I Comuni possono dotarsi, al fine di
minimizzare il rischio di esposizione delle popolazioni, di un regolamento di
organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni che integra la
pianificazione territoriale.
TITOLO
VI
GESTIONE
DEI RIFIUTI
Art. 22
(Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali)
1. La ripartizione delle funzioni e dei
compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nella materia di cui al
presente titolo è disciplinata dagli articoli 19, 20 e 21 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ferme restando le disposizioni contenute
nella legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30 e successive integrazioni e
modificazioni, nonché nella legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 e successive
integrazioni e modificazioni.
Art. 23
(Integrazione delle funzioni delegate alle Province)
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della
l.r. 30/86 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sono delegate alle Province, per il
territorio di rispettiva competenza, le funzioni concernenti:
a. l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la
gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli
impianti esistenti;
b. l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di
smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
c. le attività in materia di spedizioni transfrontaliere
che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di
spedizione e di destinazione;
d. l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei
piani per la bonifica di aree inquinate ricadenti entro i confini di un medesimo
territorio provinciale.
2.
Nell'esercizio delle
funzioni delegate, le Province devono uniformarsi alla normativa di settore
vigente, nonchè agli atti di programmazione della Regione".
TITOLO
VII
RISORSE
IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Art. 24
(Funzioni e compiti della Regione)
1. La Regione, in materia di risorse
idriche e difesa del suolo, esercita le funzioni e i compiti a essa attribuiti
dalle leggi dello Stato che richiedono l’unitario esercizio a livello
regionale, in particolare in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183
"Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo", della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di
risorse idriche", della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28
"Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme
e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5
gennaio 1994, n. 36".
2. Ferme restando le attribuzioni
riservate alle Autorità di bacino e all’Autorità d’ambito, sono di competenza
regionale i compiti e le funzioni seguenti:
a.
pianificazione e programmazione, garantendo adeguate modalità di partecipazione
degli enti locali;
b. fissazione
di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e
per la delimitazione e tutela delle aree di salvaguardia del patrimonio idrico,
finalizzati a garantire l’integrità ecologica e funzionale delle acque
superficiali o sotterranee e a favorire gli usi sostenibili delle risorse in
aderenza alle previsioni dei piani di bacino idrografico;
c.
determinazione dei canoni di concessione di derivazione delle acque pubbliche,
introito e destinazione dei relativi proventi ai fini della tutela quantitativa
e qualitativa della risorsa idrica;
d. emanazione
di direttive e individuazione di zone sismiche, formazione e aggiornamento
degli elenchi delle medesime;
e. adozione
dei provvedimenti e realizzazione delle intese relative a grandi derivazioni di
cui all’articolo 29, comma 3 e all’articolo 89, commi 2 e 3, del d. lgs. 112/1998,
sino al verificarsi delle condizioni in essi previste; ove, nelle ipotesi
disciplinate dall’articolo 89, comma 2, del d. lgs. 112/1998, la Regione debba
rilasciare il relativo provvedimento di concessione, la funzione è esercitata
avvalendosi degli uffici della Provincia nel cui territorio ricadono le opere
di presa, previo accordo con la medesima;
f. rilascio
delle concessioni relative agli usi del demanio idrico;
g.
autorizzazioni alla costruzione di dighe di competenza regionale e vigilanza
sull’esercizio delle stesse;
h.
realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d’acqua;
i. delimitazione delle aree di
rispetto delle captazioni potabili;
l. monitoraggio idrogeologico e
idraulico, compreso quello già esercitato dagli uffici periferici del
dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri;
m. concessione
di contributi agli enti locali per le opere da questi realizzate di cui al
comma 3 e ai successivi articoli 25 e 26;
n. nomina dei regolatori
per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi
luogo al riparto delle disponibilità idriche di un corso d’acqua sulla base dei
singoli diritti e concessioni ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del testo
unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
3. La Regione attua il monitoraggio degli
usi delle acque pubbliche promuovendo, in collaborazione con le Province,
l’organizzazione dei dati e la conoscenza sulla disponibilità delle risorse,
sulle caratteristiche qualitative delle falde e delle acque superficiali, sugli
usi in atto.
Art. 25
(Funzioni e compiti delle Province)
1. Sono attribuiti alle Province le
funzioni e i compiti concernenti:
a. il rilascio
di autorizzazioni allo scavo di pozzi e gli attingimenti di cui al t.u.
approvato con r.d. 1775/1933 e alla legge regionale 5 maggio 1999, n. 18,
nonché la disciplina relativa alla trivellazione dei pozzi a uso domestico ai
sensi della richiamata l.r. 18/1999 e successive integrazioni e modificazioni;
b. il rilascio
di concessioni relative alle piccole derivazioni di cui al t.u. approvato con
r.d. 1775/1933;
c. la
formazione e l’aggiornamento del catasto delle utenze idriche;
d. lo
svolgimento del servizio di piena;
e. i compiti
di polizia idraulica, anche con riguardo all’applicazione del t.u. approvato
con r.d. 1775/1933;
f. il rilascio
delle concessioni relative alle estrazioni di materiale litoide dai corsi
d’acqua, all’uso di pertinenze idrauliche delle aree fluviali e lacuali, anche
ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37;
g. il
controllo sulle costruzioni nelle zone sismiche.
Art. 26
(Funzioni e compiti dei Comuni)
1. Si intendono attribuiti ai Comuni le
funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
a. l’adozione
dei provvedimenti di polizia idraulica;
b.
l’esecuzione delle piccole manutenzioni nel settore della difesa del suolo e la
pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d’acqua;
c. l’adozione
dei provvedimenti relativi agli abitati da consolidare, ivi compresa l’approvazione
dei progetti generali di consolidamento.
TITOLO
VIII
TUTELA
DELLE ACQUE
Art. 27
(Funzioni e compiti della Regione)
1. La Regione, in materia di tutela delle
acque, esercita le funzioni e i compiti a essa attribuiti dalle leggi dello Stato
che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, in particolare in
attuazione della l. 183/1989 "Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo", della l. 36/1994 "Disposizioni in
materia di risorse idriche", della l.r. 28/1999 "Delimitazione degli
ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di
cooperazione fra gli enti locali, in attuazione della legge n. 34/96", del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Recepimento di direttive
comunitarie in materia di tutela delle acque".
2. Ferme restando le attribuzioni
riservate alle Autorità di bacino e all’Autorità d’ambito, sono di competenza
regionale i compiti e le funzioni seguenti:
a.
pianificazione e programmazione, garantendo adeguate modalità di partecipazione
agli enti locali;
b. adozione di
norme regionali in materia di tutela delle acque in adempimento delle norme
comunitarie e statali;
c. definizione
degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, anche in relazione alla
destinazione d’uso degli stessi, nel rispetto del d. lgs. 152/1999;
d.
individuazione dei corpi idrici che non costituiscono aree sensibili e
individuazione di ulteriori aree sensibili in aggiunta a quelle identificate
dal d. lgs. 152/1999, delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e delle
aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano;
e.
designazione e classificazione delle acque, nonché formazione e aggiornamento
dei relativi elenchi, anche su proposta degli enti locali;
f. individuazione
e classificazione dei corsi d’acqua superficiali e dei laghi naturali e
l’aggiornamento dei relativi elenchi;
g.
organizzazione e gestione della rete regionale di monitoraggio ambientale delle
risorse idriche superficiali e sotterranee finalizzata alla definizione dello
stato della qualità delle acque e alla identificazione, realizzazione e
verifica degli interventi volti al raggiungimento e al mantenimento degli
obiettivi di qualità;
h.
organizzazione e gestione del sistema informativo regionale delle risorse
idriche superficiali e sotterranee, finalizzato alla raccolta dei flussi
informativi provenienti dalle reti di monitoraggio ambientale regionale e
provinciale, di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano, nonché dei
dati provenienti dai catasti degli scarichi, delle utilizzazioni agronomiche
delle utenze, delle infrastrutture irrigue e dei servizi idrici;
i. monitoraggio sulla produzione, sull’impiego, sulla
diffusione, sulla persistenza nell’ambiente e sull’effetto sulla salute umana
delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
l. monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque
interne e costiere;
m.
costituzione dell’Osservatorio dei servizi idrici, ivi compresa la tenuta del
catasto delle infrastrutture dei servizi idrici;
n.
regolamentazione della riduzione dei consumi idrici e delle perdite delle reti,
del riuso delle acque e dell’eliminazione degli sprechi;
o.
integrazione del codice di buona pratica agricola emanato dallo Stato;
p. concessione
di contributi agli enti locali per le opere da questi realizzate nelle materie
di cui al presente comma e ai successivi articoli.
Art. 28
(Funzioni e compiti delle Province)
1. Sono attribuiti alle Province i compiti
e le funzioni concernenti:
a. la
formazione e l’aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi non recapitanti
in reti fognarie e del catasto delle utilizzazioni agronomiche di cui alla
lettera d);
b. la
formazione e l’aggiornamento del catasto delle infrastrutture irrigue;
c. il
rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle
relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della
legge regionale 2 maggio 1995, n. 31;
d. il
rilevamento, la disciplina e il controllo delle operazioni di utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento o di acque reflue idonee al suddetto
utilizzo, ivi comprese quelle provenienti da allevamenti ittici e aziende
agricole e agroalimentari;
e. il
rilevamento e il controllo sull’applicazione del codice della buona pratica agricola
e dei programmi d’azione obbligatori nelle zone vulnerabili da nitrati di
origine agricola;
f. l’adozione
di programmi di analisi biologica delle acque;
g. i
provvedimenti eccezionali e urgenti, integrativi o restrittivi della disciplina
degli scarichi e/o degli usi incidenti sulle acque designate e classificate,
volti alla tutela delle medesime acque;
h.
l’irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite
ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a
violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa
delle acque (d. lgs. 152/1999);
i. l’introito dei proventi delle sanzioni amministrative di
cui alla lettera h) e loro destinazione a interventi di emergenza in materia di
inquinamento dei corpi idrici;
l. il rilevamento, la disciplina
e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli
scarichi di acque risultanti dall’estrazione degli idrocarburi nelle unità
geologiche profonde, nonché degli scarichi nella stessa falda delle acque
utilizzate per scopi geotermici delle acque di infiltrazione di miniere o cave
o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi
comprese quelle degli impianti di scambio termico.
Art. 29
(Funzioni e compiti dei Comuni)
1. Sono attribuiti ai Comuni i compiti e
le funzioni concernenti:
a. il
rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle
relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse comunale ai sensi della
l.r. 31/1995;
b.
l’irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite ai sensi del
presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della
normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque (d. lgs.
152/1999);
c. l’introito
dei proventi delle sanzioni amministrative di cui alla lettera b) e loro
destinazione a interventi di emergenza in materia di inquinamento dei corpi
idrici.
La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrera’ in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Data
a Bari, addì 30 Novembre 2000