Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge,
in applicazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in conformità con i principi
della Carta europea dell'Autonomia locale, ratificata con legge 30 dicembre
1989, n. 439, detta i criteri e disciplina il procedimento per la legislazione
regionale di riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati
dalla Regione e dagli enti locali nelle materie di cui all'articolo 117 della
Costituzione, in quelle delegate dallo Stato di cui all'articolo 118, comma 2,
della Costituzione e in quelle conferite in attuazione della l. 59/1997 e
successivi provvedimenti legislativi.
Art. 2
(Criteri e principi per il riordino delle funzioni e dei
compiti amministrativi)
1. La Regione, nel
rispetto dei termini previsti dalla legislazione nazionale, provvede al
conferimento agli enti locali, territoriali e funzionali delle funzioni e dei
compiti amministrativi che non richiedono l'unitario esercizio a livello
regionale, secondo i criteri di cui agli articoli 3 e 4.
2. Il conferimento
avviene in base ai principi dettati dall'articolo 4, comma 3, della l. 59/1997.
Art. 3
(Funzioni amministrative della Regione)
1. La Regione esercita
funzioni di programmazione, di vigilanza, di indirizzo, di coordinamento e di
controllo.
2. La Regione esercita,
inoltre, le sole funzioni e compiti amministrativi che richiedono l'unitario
esercizio a livello regionale.
3. La Regione determina
l'applicazione delle politiche dell'Unione europea a livello regionale mediante
il concorso degli enti locali.
Art. 4
(Funzioni e compiti amministrativi degli enti locali)
1. Le leggi regionali
individuano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti ai comuni, singoli
o associati, alle aree e città metropolitane, alle comunità montane, alle
province, nonché le relative modalità di esercizio.
2. In applicazione
delle leggi regionali di cui al comma 1, il comune, le comunità montane e le
province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura
degli interessi localizzati sui relativi territori.
3. Le funzioni e i
compiti amministrativi di cui al comma 2 non gestibili direttamente dai comuni
nelle forme singola, associativa o di cooperazione previste dalle disposizioni
legislative sulle autonomie locali, possono essere esercitati dalle comunità montane
o dalle province sulla base dell'apposita normativa regionale di settore
adottata con le modalità di cui all'articolo 4 della l. 59/1997.
Art. 5
(Esercizio associato di funzioni)
1. Il Consiglio
regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 e di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, della presente
legge, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni
di minore dimensione demografica, provvede con legge regionale
all'individuazione dei livelli ottimali di esercizio delle stesse, previo
parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, di cui
all'articolo 6, e, nel quadro di tale attività, dei livelli demografici e degli
ambiti territoriali considerati congrui.
2. I Comuni
interessati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legislazione di settore, individuano, sulla base di quanto previsto al comma 1,
secondo le direttive regionali, soggetti, forme e metodologie per attuare
l'esercizio associato delle funzioni conferite, dandone comunicazione alla
Giunta regionale. In caso di inadempienza provvede la Giunta regionale, sentito
il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.
3. La Regione
incentiva, con appositi provvedimenti legislativi, la gestione associata di
funzioni da parte degli enti locali.
Art. 6
(Conferenza permanente Regione-Autonomie locali)
1. E' istituita la
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali quale organo di concertazione,
cooperazione e coordinamento tra Regione, comuni, comunità montane, province e
altri enti locali.
2. La Conferenza
permanente Regione-Autonomie locali:
a) esprime
pareri obbligatori e formula proposte, di norma in via preventiva, sulle
iniziative legislative a carattere generale relative al conferimento di
funzioni e compiti amministrativi agli enti locali;
b) su espressa
richiesta della competente Commissione consiliare, esprime pareri sulle
proposte di legge e sugli atti amministrativi di competenza del Consiglio
regionale aventi riflessi sul sistema delle Autonomie locali.
3. La Conferenza
permanente Regione-Autonomie locali ha sede presso la Presidenza della Giunta
ed è assistita da una segreteria tecnica.
4. I pareri richiesti
alla Conferenza devono essere espressi entro e non oltre venti giorni dalla
data della richiesta, decorsi i quali è possibile prescindere dal parere. Le
proposte e i pareri sono trasmessi alla Giunta, a cura della segreteria di cui
al comma 3, entro cinque giorni dalla loro formulazione.
5. I pareri sugli atti
legislativi di competenza del Consiglio regionale possono essere richiesti alla
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali dalla Giunta regionale solo
prima della loro trasmissione al Consiglio. Successivamente i pareri possono
essere richiesti dal Consiglio regionale e dati allo stesso.
Art. 7
(Composizione e funzionamento)
1. A far parte della
Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali sono chiamati:
a.
il Presidente della Giunta regionale;
b.due Consiglieri regionali, in rappresentanza di maggioranza
e opposizione;
c.
i Presidenti delle Province;
d.i Sindaci delle città capoluogo di provincia;
e.
due rappresentanti delle comunità montane
indicati dalla Conferenza dei Presidenti di comunità montane;
f.
il Presidente della delegazione regionale
dell’UPI;
g.
il Presidente della delegazione regionale
dell’ANCI e otto sindaci, di cui quattro in rappresentanza dei comuni sino a 15
mila abitanti e quattro per i Comuni oltre 15 mila abitanti;
h.
il Presidente della delegazione regionale
dell’UNCEM.
2. Il Presidente della
Giunta regionale presiede la Conferenza senza diritto di voto; alle sedute
della Conferenza partecipano senza diritto di voto l'Assessore agli enti locali
e l'Assessore competente per la materia all'ordine del giorno.
3. Il Presidente della
Giunta regionale provvede, con decreto, alla nomina dei componenti della
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e convoca la seduta di
insediamento.
4. La Conferenza
permanente Regione-Autonomie locali approva, entro un mese dalla prima seduta,
a maggioranza assoluta dei componenti, un proprio regolamento interno per
disciplinare le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le
procedure interne di funzionamento, l'organizzazione dei lavori e della
segreteria tecnica, le modalità di voto e di validità delle sedute.
5. Ai componenti la
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali si applicano le leggi in materia
di permessi per cariche elettive e hanno diritto al rimborso spese, che saranno
a carico delle amministrazioni di appartenenza.
6. Eventuali organismi
indicati dalle leggi regionali non possono qualificarsi come Comitati della
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.
Art. 8
(Durata in carica e convocazione)
1. La Conferenza
permanente Regione-Autonomie locali si rinnova all'inizio di ogni legislatura
regionale entro centoventi giorni dalla data di insediamento del Consiglio
regionale e i suoi componenti restano in carica fino all'insediamento dei nuovi
componenti.
2. I componenti della
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali decadono dalla carica
nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica negli enti
rappresentati. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta regionale.
3. La Conferenza
permanente Regione-Autonomie locali è convocata, con le modalità stabilite dal
regolamento, dal suo Presidente.
Art. 9
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri
finanziari connessi al conferimento di funzioni si fa fronte mediante
l'istituzione di un "Fondo per le spese di funzionamento connesse
all'esercizio delle funzioni conferite in attuazione della l. 59/1997",
alimentato dalle risorse trasferite dallo Stato alle Regioni, ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997, nonchè con l'istituzione di un
"Fondo per l'esercizio delle funzioni trasferite dagli articoli 117 e 118
della Costituzione", alimentato con risorse regionali annualmente in sede
di predisposizione del bilancio di previsione, sentita la Conferenza permanente
Regione-Autonomie locali.
2. La ripartizione dei
fondi agli enti destinatari delle funzioni è effettuata in via definitiva di
norma entro il 31 gennaio di ogni anno dalla Giunta regionale, sulla base di
parametri predefiniti d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie
locali.
3. L'indicazione
provvisoria della ripartizione dei fondi agli enti destinatari delle funzioni è
effettuata entro il 30 settembre di ogni anno, tenuto anche conto delle
previsioni di spesa di cui al bilancio pluriennale regionale.
Art. 10
(Risorse umane)
1. Con
decorrenza dall'esercizio delle funzioni conferite, stabilita ai sensi
dell'articolo 16, comma 3, la Regione assegna funzionalmente agli enti locali i
dipendenti ad esse addetti o ne mette a disposizione le strutture,
previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.
2. Con
deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi almeno trenta giorni prima,
sono individuati sia il personale sia le strutture di cui al comma 1 tenuto
conto, altresì, delle opzioni volontarie.
3. Ai fini della
definizione della data di cui al comma 1, la Regione provvede
all'individuazione degli uffici regionali preposti alle funzioni conferite,
alla loro riorganizzazione con particolare riferimento a procedure,
procedimenti in corso, risorse umane e archivi, previo parere della Conferenza
permanente Regione-Autonomie locali e previa consultazione delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
4. Il personale di cui
ai commi 1 e 2 conserva il trattamento giuridico, economico, previdenziale e
pensionistico in godimento, comprensivo di tutte le indennità percepite, ivi
comprese le indennità di posizione e di funzione.
5. Dalla data di
decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite, gli enti locali organizzano
le proprie strutture e adeguano i propri organici. A seguito di tale
riorganizzazione il personale di cui ai commi 1 e 2 viene definitivamente
trasferito agli enti stessi. E' data facoltà al personale di qualifica
dirigenziale assegnato funzionalmente agli enti locali di optare per il
trasferimento nei ruoli degli enti stessi o di richiedere l’applicazione
dell’articolo 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23
dicembre 1999.
6. Al personale
trasferito sono corrisposte le incentivazioni alla mobilità contrattate con le
organizzazioni sindacali nel rispetto del CCNL.
7. Al personale trasferito ai sensi del presente
articolo viene comunque conservata la posizione giuridica e l'intero
trattamento economico acquisito. Qualora la diversa organizzazione degli enti
presso i quali il personale è trasferito non consenta l'erogazione delle
indennità di posizione e di funzione in godimento, queste vengono mantenute a
titolo di "assegno ad personam" pensionabile e riassorbibile
esclusivamente con successivi analoghi benefici.
8. Trovano applicazione
l'articolo 2112 del codice civile e l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428.
9. La Regione, per le
funzioni riservate alla propria competenza, può avvalersi della collaborazione
degli uffici degli enti locali, previo accordo con gli enti stessi.
10. Gli atti attuativi
del presente articolo vengono assunti nel rispetto delle procedure dei CCNL.
11. Qualora la data di
decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite sia stata stabilita da
provvedimenti sostitutivi di cui all'articolo 4 della l. 59/1997, l'attuazione
di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 avviene a seguito dell'entrata in vigore
delle leggi regionali di settore di completamento dei conferimenti e con
riferimento alla data di decorrenza per i medesimi definiti ai sensi
dell'articolo 16, comma 3. Nelle more dell'assegnazione funzionale del
personale di cui al comma 1 gli Enti locali continuano nell'avvalimento delle
strutture o del personale in atto.
12. A seguito del
processo di conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi, la
Regione provvede ad adeguare l'organizzazione strutturale dell'ente,
rideterminando i propri organici.
Art. 11
(Risorse strumentali)
1. I beni utilizzati in
modo stabile ed esclusivo per l'esercizio delle funzioni conferite sono resi
disponibili agli enti locali, con le modalità indicate nei commi 2, 3 e 4.
2. L'Amministrazione
regionale conserva la titolarità dei beni immobili di proprietà e li assegna in
locazione o in uso agli enti locali.
3. I beni mobili sono
trasferiti in proprietà agli enti locali, previa valutazione positiva
dell'Amministrazione regionale.
4. Nel caso di beni
mobili e immobili di proprietà di terzi, in uso alla Regione, gli enti locali
subentrano nei contratti in corso.
5. La copertura
finanziaria delle spese collegate ai canoni derivanti dai contratti relativi
agli immobili di cui ai commi 2 e 4 è garantita dalle disposizioni finanziarie
di cui all'articolo 9.
Art. 12
(Resoconti e verifiche)
1. E’ istituito presso
la Presidenza della Giunta regionale l’Osservatorio sulla riforma
amministrativa.
2. Gli enti locali
trasmettono annualmente alla Giunta regionale, di norma entro il 31 marzo, un
resoconto sull'esercizio delle funzioni conferite, in base ai parametri
definiti con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale, formulata d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie
locali.
3. La Giunta regionale
esercita periodiche verifiche sui risultati conseguiti dagli enti locali
nell'esercizio delle funzioni conferite.
4. La Giunta regionale
provvede a informare il Consiglio regionale sullo stato di attuazione
dell'esercizio delle funzioni conferite; a tal fine trasmette annualmente al
Consiglio gli esiti delle verifiche, nonchè degli interventi sostitutivi di cui
all'articolo 14, attraverso una relazione articolata per materia e per enti
locali.
Art. 13
1. La Regione e gli
enti locali operano secondo i principi di concertazione, cooperazione e
coordinamento e sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta o periodicamente,
informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utili allo svolgimento
delle funzioni di rispettiva competenza.
2. E’ attribuito alla
Regione il coordinamento per la realizzazione del sistema informativo regionale
e della pubblica amministrazione locale.
3. La Regione rende la
Rete unitaria della pubblica amministrazione locale (RUPAR) funzionale
all’interconnessione degli enti locali e tra questi e la Rete unitaria della
pubblica amministrazione (RUPA).
Art. 14
(Potere sostitutivo)
1. In caso di
inadempienza degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti
amministrativi conferiti, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
competente per materia, invita gli stessi a provvedervi entro congruo termine,
trascorso il quale ne dispone l'esercizio in sostituzione degli enti medesimi,
con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti.
Art. 15
(Funzioni normative)
1. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale, su proposta degli Assessori competenti, approva regolamenti di
disciplina dei procedimenti amministrativi per le funzioni mantenute alla
Regione, nonché atti di indirizzo nei confronti degli enti locali sulle
modalità di esercizio delle funzioni delegate, sentita la Conferenza permanente
Regione-Autonomie locali.
Art. 16
(Adeguamento delle normative di settore e norme finali)
1. Con successivi
provvedimenti legislativi si provvede all’adeguamento delle normative di
settore anche in relazione alle nuove funzioni trasferite prevedendo norme di
abrogazione esplicita e di coordinamento, anche ai fini della semplificazione
normativa e amministrativa.
2. Le competenze, la
composizione e le modalità di funzionamento della Conferenza Regione-Autonomie
locali di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 sono assoggettabili a revisione
trascorso un anno dal suo insediamento.
3. Salvo quanto
diversamente previsto dalle leggi regionali attuative, la data di decorrenza
dell’esercizio delle funzioni conferite è stabilita, previo parere della
Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, con provvedimento della Giunta
regionale.
4. Salvo quanto
diversamente previsto dalle leggi regionali attuative, la Giunta regionale,
acquisito il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali,
individua le risorse finanziarie e strumentali necessarie a garantire
l’effettivo esercizio delle funzioni trasferite o delegate dallo Stato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo
7 della l. 59/1997.
5. E’ in ogni
caso assicurata la contestualità tra la decorrenza dell’esercizio delle
funzioni conferite e l’attribuzione delle risorse necessarie al loro
svolgimento.
La presente legge e’
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
artt.127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera’ in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Data
a Bari, addì 30 novembre 2000