DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.1
(Finalità)
1. La presente legge,
ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e
dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l’unitario
esercizio a livello regionale e provvede al conferimento delle altre funzioni e
degli altri compiti agli enti locali, in conformità ai principi stabiliti
dall’articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nelle seguenti
materie: artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, in attuazione del
titolo II, capi I-II-III-IV-VIII, del decreto legislativo n. 112 del 1998, come
modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443; turismo e industria
alberghiera, sport, beni e attività culturali, spettacolo, promozione
culturale, beni culturali, in attuazione del titolo II, capo IX e titolo IV,
capi V-VII-VIII, del decreto legislativo n. 112 del 1998; istruzione
scolastica, diritto allo studio e formazione professionale, in attuazione del
titolo IV, capi III-IV del decreto legislativo n. 112 del 1998.
TITOLO I
ARTIGIANATO
Art. 2
(Funzioni della Regione)
1. Nella materia
dell’artigianato, così come definita dall’articolo 63 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione esercita le funzioni
amministrative non riservate allo Stato ai sensi dell’articolo 13 del decreto
legislativo n. 112 del 1998, incluse quelle relative alla erogazione di
agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi
genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo
alle imprese artistiche.
2. La Regione esercita
le funzioni amministrative riguardanti:
a) la predisposizione del programma regionale di sviluppo e
sostegno dell’artigianato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo n. 112 del 1998;
b) la ricerca applicata e il trasferimento di conoscenze
tecnologiche;
c) gli investimenti per iniziative destinate alla
produzione e alla commercializzazione dei prodotti;
d) l’istituzione e lo sviluppo dei centri a servizio
dell’impresa artigiana;
e) la promozione nonché la qualificazione dei prodotti
artigianali pugliesi;
f) la promozione della costituzione di nuove imprese
artigiane;
g) il consolidamento finanziario e lo sviluppo delle
imprese artigiane, le agevolazioni per il loro accesso al credito e la loro
capitalizzazione;
h) la formazione manageriale per gli imprenditori
artigiani;
i) l’attuazione dei programmi di interventi dell’Unione
europea;
j) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni,
incentivi e benefici di qualsiasi genere alle imprese artigiane;
k) il sostegno alla realizzazione di interventi nelle aree
comprese in programmi comunitari nonché l’adozione di criteri speciali per
l’attuazione delle misure di cui alla legge 19 dicembre 1992, n.488;
l) la determinazione di modalità attuative della
programmazione negoziata;
m) le iniziative per l’organizzazione di mostre ed
esposizioni, anche al di fuori dei confini nazionali, per favorire l’incremento
delle esportazioni dei prodotti artigiani;
n) il sostegno, ai fini del loro consolidamento, degli
organismi di garanzia collettiva confidi e cooperative di garanzia.
3. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni di
programmazione, coordinamento, vigilanza e monitoraggio concernenti:
a) gli interventi di esclusivo interesse regionale di
finanziamento con l’Unione europea e altri soggetti;
b) l’Osservatorio dell’artigianato;
c) l’innovazione tecnologica di processo e di prodotto,
l’adeguamento agli standard qualitativi;
d) il risanamento e la tutela ambientale;
e) gli insediamenti artigiani.
Art. 3
(Convenzioni)
1. La Regione subentra alle Amministrazioni statali nei
diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in
forza di leggi e in vigore alla data di emanazione del decreto legislativo n.
112 del 1998, per la erogazione degli interventi di sostegno alle imprese
artigiane attribuiti alla Regione dallo stesso decreto legislativo.
2. La Giunta regionale definisce, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli eventuali necessari
adeguamenti delle convenzioni di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n.
112 del 1998. In particolare, gli adeguamenti assicurano che le convenzioni non
determinino oneri superiori rispetto ad analoghi servizi forniti dalla Regione.
3. La gestione e gli adempimenti tecnici per la erogazione
di agevolazioni, contributi, sovvenzioni e incentivi di qualsiasi genere alle
imprese artigiane sono di norma affidati dalla Regione all’Artigiancredito
Puglia e all’Artigiancassa, in coerenza con quanto stabilito dalla legge
regionale 20 febbraio 1995, n. 5.
4. La convenzione può altresì riguardare la concessione dei
contributi qualora la procedura adottata sia quella automatica di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive
modificazioni e integrazioni.
5. Resta ferma l’estensione alle imprese artigiane di
agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati, ai sensi
dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
6. Al fine di dotare le imprese artigiane di capitali di rischio
adeguati ai programmi di consolidamento e sviluppo delle stesse, la Giunta
regionale individua idonei strumenti estendendo le convenzioni in essere con
aziende erogatrici di credito, stipulate sulla base della legislazione vigente.
Art. 4
(Funzioni degli enti locali e delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura)
1. Sono delegate ai Comuni le funzioni di gestione e di
amministrazione concernenti la localizzazione e la rilocalizzazione, la
realizzazione e la riqualificazione di insediamenti artigiani nonché il
recupero di fabbricati produttivi.
2. E’ delegata alle Province la gestione degli interventi
relativi alla promozione e al sostegno dell’artigianato tradizionale.
3. Le Province possono predisporre ogni triennio un
progetto di sviluppo per l’artigianato in concorso con i Comuni, con il quale
proporre alla Regione obiettivi di intervento nel comparto.
4. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati in
coerenza con la programmazione relativa alle aree industriali prevista dalla
presente legge.
5. Possono essere delegate alle Camere di commercio la
gestione e l’amministrazione degli interventi per:
a) l’attività di segreteria connessa alla tenuta degli albi
artigiani e al ruolo delle Commissioni provinciali e regionale per
l’artigianato;
b) il monitoraggio dei dati riguardanti le imprese
artigiane e la realizzazione delle conseguenti elaborazioni statistiche.
6. Le funzioni amministrative delegate ai Comuni, alle
Province, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle
Comunità montane sono esercitate secondo le modalità individuate in specifici
criteri di attuazione e di riparto delle risorse, approvati e aggiornati dalla
Giunta regionale e comunque in armonia con gli indirizzi di politica artigiana
determinati dalla Regione con il concorso dei citati enti destinatari dei
conferimenti e degli organismi di rappresentanza del settore artigianato.
7. Per l’attuazione degli interventi di propria competenza
la Regione può avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, singole o associate, con le quali stipula apposite convenzioni.
8. Al fine di assicurare la massima diffusione degli
interventi agevolativi, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura possono essere istituiti, con deliberazione della Giunta regionale,
sportelli informativi per le imprese artigiane che garantiscono collaborazione
alle imprese attraverso la raccolta e la diffusione delle informazioni in
merito alle agevolazioni, e alle modalità operative per la concessione delle
stesse, d’intesa con le associazioni imprenditoriali. Tali funzioni svolte
dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono coordinate
e integrate con l’attività degli sportelli unici per le attività produttive di
cui alla presente legge.
TITOLO
II
INDUSTRIA
Art. 5
(Funzioni della Regione)
1. Nella materia dell’industria, come definita
dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni
e integrazioni, la Regione esercita le funzioni amministrative non riservate
allo Stato e non attribuite alle Province e alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura dalla vigente legislazione.
2. Segnatamente, sono attribuite alla Regione le funzioni
amministrative concernenti:
a) la partecipazione alla elaborazione e alla attuazione
delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le
altre Regioni in qualsiasi forma associate, nonché i rapporti istituzionali con
l’Unione europea;
c) la programmazione e l’individuazione delle forme di
attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale, con
priorità per quelli volti a realizzare un duraturo incremento occupazionale;
d) la promozione, il potenziamento e il coordinamento dei
servizi e dell’assistenza alle imprese industriali, con particolare riguardo
alla raccolta, alla gestione, al monitoraggio e alla diffusione dei dati
attraverso una rete informatica con gli sportelli unici di cui all’articolo 23
del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e
integrazioni;
e) l’individuazione e attuazione di interventi volti ad
agevolare l’accesso al credito delle imprese industriali, con priorità per le
piccole e medie imprese; la disciplina dei rapporti con gli istituti di
credito; la determinazione dei criteri della ammissibilità al credito agevolato
e dei controlli sulla sua effettiva destinazione ai sensi dell’articolo 49 del
decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni;
f) la promozione e il sostegno a:
1. consorzi tra piccole e medie imprese industriali
costituiti ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
2. attività di filiera;
3. distretti industriali di cui all’articolo 3 della legge
regionale 15 gennaio 1999, n. 3 e sistemi produttivi locali;
4. aree per lo sviluppo industriale;
g) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni,
incentivi e comunque benefici all’industria, di seguito denominati
"interventi di sostegno pubblico alle imprese", tra cui quelli
relativi:
1. alle piccole e medie imprese;
2. alle aree interessate da programmi comunitari;
3. ai programmi di innovazione e trasferimento tecnologico;
4. ai singoli settori industriali;
5. alla incentivazione e cooperazione nel settore
industriale;
6. al sostegno negli investimenti per impianti innovativi e
per l’acquisto di macchinari;
7. allo sviluppo della commercializzazione e
internazionalizzazione delle imprese;
8. allo sviluppo dell’occupazione e dei servizi reali alle
industrie;
h) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo
per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle attività produttive
nelle aree del territorio regionale individuate dallo Stato come economicamente
depresse;
i) la determinazione e l’accertamento di speciali qualità
delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della
concessione di tali interventi di sostegno pubblico alle imprese;
j) l’adozione, nell’ambito del territorio regionale, di
criteri specifici per l’attuazione delle misure di cui al decreto legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge n. 488 del 1992;
k) la regolamentazione, la promozione e il coordinamento
degli strumenti della programmazione negoziata, nonché le modalità di
attuazione, come definiti dall’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, anche per quanto attiene ai rapporti con il sistema delle
autonomie locali.
Art. 6
(Funzioni delle Province)
1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative
relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o
complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281
e successive modificazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1988, n. 152.
2. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative
concernenti l’individuazione, la realizzazione e la gestione delle aree
ecologicamente attrezzate di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 112
del 1998 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 7
(Funzioni dei Comuni)
1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative
concernenti:
a) la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la
localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ai sensi
dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive
modificazioni e integrazioni;
b) l’istituzione e la gestione, anche in forma associata,
degli sportelli unici per le attività produttive, nel rispetto delle previsioni
dell’articolo 9 della presente legge.
2. Sono delegate ai Comuni, anche in forma associata, le
funzioni amministrative concernenti l’individuazione, la realizzazione, la
gestione, l’ampliamento e la riqualificazione delle aree industriali e dei
servizi a esse connessi.
Art. 8
(Funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura)
1. Sono attribuite alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici
provinciali e dagli uffici provinciali per l’industria, il commercio e
l’artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della
proprietà industriale.
2. La Regione può avvalersi delle Camere di commercio,
singole o associate, per l’esercizio delle seguenti funzioni:
a) la gestione delle informazioni e il monitoraggio
concernenti l’evoluzione del settore industriale;
b) l’attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo di
nuova imprenditoria e alla costituzione di nuove imprese;
c) la realizzazione di iniziative per favorire l’accesso al
credito delle piccole e medie imprese.
Art. 9
(Sportello unico per le attività produttive)
1. I Comuni istituiscono,
singolarmente o in forma associata, lo sportello unico per le attività
produttive previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 112
del 1998.
2. Lo sportello unico
cura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della
tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento di
autorizzazione alla localizzazione, realizzazione, ampliamento, cessazione e
riattivazione di impianti produttivi, incluso il rilascio della concessione o
dell’autorizzazione edilizia, nel rispetto del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, fermo restando che la
concessione o l’autorizzazione edilizia è rilasciata dal Comune in cui ha sede
l’impianto.
3. Ai fini della piena
efficacia dell’azione amministrativa e per ridurre i tempi per il rilascio
dell’autorizzazione, lo sportello unico sviluppa le necessarie forme di
integrazione e raccordi organizzativi con le altre amministrazioni coinvolte
nel procedimento.
4. Lo sportello unico
svolge, altresì, in attuazione dell’articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo n. 112 del 1998, funzione di assistenza alle imprese che consiste,
in particolare, nella raccolta e diffusione, anche per via telematica, delle
informazioni concernenti l’insediamento e lo svolgimento delle attività
produttive nel territorio regionale, con particolare riguardo alle normative
applicabili, agli strumenti agevolativi e all’attività delle unità
organizzative di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 112 del 1998,
nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti
di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell’occupazione dei lavoratori
dipendenti e del lavoro autonomo.
5. Ai fini della
coordinata e uniforme realizzazione di quanto previsto nei precedenti commi 2 e
4, per la realizzazione e la gestione dello sportello unico i Comuni possono
stipulare convenzioni o accordi, anche ai sensi dell’articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, con le Camere di commercio.
6. La Giunta regionale
può concedere contributi a Comuni, singoli o associati, per l’istituzione dello
sportello unico istituito in conformità del presente articolo, stabilendo le
modalità e i criteri per la concessione.
Art. 10
(Piano regionale di sviluppo)
1. La Giunta regionale,
nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 123 del 1998,
approva il piano regionale triennale per lo sviluppo delle attività produttive.
La Giunta può approvare aggiornamenti parziali dello stesso piano.
2. La Giunta regionale
predispone il piano regionale, sentito il Consiglio regionale dell’economia e
del lavoro di cui alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 10 e previa
consultazione delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali di categoria
maggiormente rappresentative a livello locale.
3. Il piano regionale
riguarda l’insieme delle attività spettanti alla Regione e dà attuazione, ai
sensi dell’articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 e
successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti dalla
legislazione statale nel rispetto delle finalità, tipologie di interventi e
soggetti beneficiari ivi stabiliti. A tale programmazione si devono raccordare
gli interventi previsti dalla legislazione regionale in materia di politiche di
sostegno alle imprese industriali.
4. Il piano regionale
sostiene, inoltre, nel quadro della legislazione regionale vigente e in
coerenza con i principi statutari:
a) la riqualificazione e l’ammodernamento delle imprese
esistenti sul territorio regionale, con particolare riguardo alle piccole e
medie imprese;
b) la creazione di nuove imprese e la successione nella
conduzione di imprese esistenti, con particolare riguardo alla promozione della
imprenditorialità giovanile e femminile;
c) l’istituzione e il sostegno dei distretti e dei sistemi
produttivi locali;
d) la qualificazione delle risorse umane, anche mediante la
partecipazione a programmi comunitari;
e) la promozione e la realizzazione di interventi di
innovazione nei prodotti, nelle tipologie e nei processi produttivi;
f) la promozione, il sostegno e la realizzazione di sistemi
di qualità aziendale, la loro certificazione, con particolare riguardo al
rispetto della normativa ambientale nonché alla creazione di marchi di qualità che
sintetizzino e valorizzino le peculiari vocazioni di parti del territorio
regionale;
g) la promozione per l’applicazione di norme e procedure
riguardanti la prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro e la tutela della
salute dei lavoratori, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
h) la promozione e la realizzazione, anche avvalendosi
della collaborazione di organismi pubblici, di iniziative imprenditoriali volte
a favorire l’esportazione e la internazionalizzazione dei prodotti.
5. Il piano regionale
sostiene altresì:
a) l’agevolazione dell’accesso al credito, ai sensi
dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive
modificazioni e integrazioni, la capitalizzazione di impresa, nonché la
definizione dei criteri per agevolare il rapporto con gli istituti di credito;
b) il sostegno di interventi per la ricerca applicata,
l’innovazione e il trasferimento tecnologico, sviluppati da piccole e medie
imprese, anche in forma associata e con l’ausilio del sistema dell’università e
della ricerca scientifica;
c) lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, anche in
riferimento all’attuazione degli interventi previsti dalla legislazione
nazionale, promuovendo altresì lo sviluppo e la qualificazione tecnologica
delle aree di insediamento industriale e artigianale e le reti territoriali di
servizi alle imprese.
6. Il piano regionale
individua gli obiettivi e le priorità tra le diverse linee di intervento. I
fabbisogni finanziari necessari per l’attuazione del piano sono indicati nel
bilancio annuale.
Art. 11
(Convenzioni)
1. La Regione subentra
alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle
convenzioni dalle stesse stipulate, in forza di leggi e in vigore alla data di
emanazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, per la erogazione degli
interventi di sostegno alle imprese industriali attribuiti alla Regione dallo
stesso decreto legislativo.
2. La Giunta Regionale
definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le modalità di subentro della Regione alle Amministrazioni dello Stato e
gli eventuali necessari adeguamenti delle convenzioni di cui al comma 12
dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 112 del 1998. In particolare, gli
adeguamenti assicurano che le convenzioni non determinino oneri superiori
rispetto ad analoghi servizi forniti dalla Regione.
3. La Giunta Regionale
è autorizzata ad affidare in concessione, massimo quinquennale, a uno o più
soggetti esterni individuati nel rispetto delle norme vigenti di evidenza
pubblica, l’erogazione dei contributi oggetto del piano regionale di sviluppo.
4. La convenzione può
altresì riguardare la concessione dei contributi qualora la procedura adottata
sia quella automatica di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 123 del
1998 e successive modificazioni e integrazioni.
TITOLO
III
COMMERCIO
Art. 12
(Funzioni della Regione e dei Comuni)
1. Nella materia delle
fiere e dei mercati, come definita dall’articolo 51 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 616 del 1977, nonché dall’articolo 39 del decreto
legislativo n. 112 del 1998, la Regione esercita le funzioni non riservate allo
Stato ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 112 del 1998,
incluse quelle relative alla erogazione di agevolazioni, contributi,
sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati.
2. In particolare, la
Regione esercita le funzioni a essa conferite dall’articolo 41 del decreto
legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, nel
quadro della generale azione di sviluppo e qualificazione delle manifestazioni
fieristiche e della loro collocazione nell’ambito di un sistema fieristico
regionale integrato e coordinato.
3. Sono trasferite ai
Comuni, anche in forma associata, le funzioni amministrative concernenti il
riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza
locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.
4. La Regione, salvo
quanto disposto con la legge regionale 16 settembre 1999, n. 33, predispone una
legge per la disciplina dell’attività fieristica e dello sviluppo del sistema
fieristico. Tale provvedimento disciplina il riordino degli enti fieristici,
con indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione.
5. La Regione esercita
le funzioni conferite dall’articolo 105, comma 2, lettera f), del decreto
legislativo n. 112 del 1998 per il rilascio di concessioni e l’esercizio di
impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade e i raccordi
autostradali ed esercita altresì, di intesa con lo Stato, le funzioni derivanti
dall’applicazione dell’articolo 3, lettera b), del decreto legislativo n. 443
del 1999, con il quale è stato modificato l’articolo 29, lettera l), del
decreto legislativo n. 112 del 1998.
Art. 13
(Funzioni della Regione)
1. Nella materia del
commercio, come definita dall’articolo 39 del decreto legislativo n. 112 del
1998 e successive modificazioni e integrazioni, la Regione esercita le funzioni
amministrative non riservate allo Stato e non attribuite alle Province, ai Comuni
e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalla vigente
legislazione.
2. Fatto salvo quanto
disposto con legge regionale 4 agosto 1999, n. 24 in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono attribuite alla Regione le funzioni
amministrative concernenti:
a) la promozione dell’associazionismo e della cooperazione
nel settore del commercio;
b) l’assistenza integrativa alle piccole e medie imprese
sempre nel settore del commercio;
c) la determinazione dei criteri e delle modalità di
concessione dei contributi, di presentazione delle domande, di erogazione ai
beneficiari finali, nonché alla determinazione delle modalità di revoca, nel
rispetto della normativa regionale;
d) il coordinamento delle funzioni esercitate dagli enti
locali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art.14
(Funzioni delle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura)
1. Sono di competenza
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura i compiti e le
funzioni amministrative concernenti la costituzione e la gestione dell’
"Osservatorio del commercio" per la realizzazione di un sistema
coordinato di monitoraggio dell’entità e dell’efficienza della rete
distributiva.
2. Al fine di
uniformare le modalità degli interventi agevolativi in sostegno delle attività
economiche, le funzioni di cui all’articolo 13, lettera c), possono essere
svolte in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
Art.15
(Fondo unico regionale)
1. E’ istituito il
fondo unico regionale per le attività produttive nel quale confluiranno le
risorse statali relative alle materie delegate, ai sensi dell’articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo n.112 del 1998.
TITOLO
IV
TURISMO
Art. 16
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita
funzioni di programmazione, di vigilanza, di indirizzo e di coordinamento.
Nella materia "Turismo e industria alberghiera", come definita
dall’articolo 45 del decreto legislativo n. 112 del 1998, sono riservate alla
Regione - oltre alle funzioni già esercitate secondo le disposizioni di legge
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e salve le
disposizioni di cui ai seguenti articoli - le funzioni relative:
a) alla definizione, in accordo con lo Stato, dei principi
e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;
b) alla definizione degli interventi cofinanziati con lo
Stato, come previsto rispettivamente dalle lettere a) e d) dell’articolo 44,
comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
c) alla promozione e al sostegno della costituzione di
consorzi turistico-alberghieri, come individuati dall’articolo 10, comma 1, del
decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29
luglio 1981, n. 394;
d) alla definizione degli interventi per agevolare
l’accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato,
nonché alla disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, alla
determinazione dei criteri di ammissibilità al credito agevolato e ai controlli
sull’effettiva destinazione;
e) alla determinazione dei criteri per la concessione di
contributi, comunque denominati, finalizzati alla promozione dell’offerta
turistica, e all’individuazione degli interventi ammissibili;
f) all’individuazione dei criteri per la determinazione dei
requisiti strutturali e funzionali minimi per la classificazione delle
strutture ricettive.
2. Le funzioni
amministrative in materia di classificazione delle strutture turistiche e
ricettive sono esercitate esclusivamente dalle aziende di promozione turistica
di cui all’articolo 7 della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23.
Art. 17
(Funzioni dei Comuni)
1. Ai Comuni - oltre
alle funzioni già esercitate secondo le disposizioni di legge vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge - sono delegate le funzioni
amministrative in materia di:
a) accoglienza, informazione turistica e promozione della
conoscenza sull’offerta turistica del territorio comunale;
b) ogni atto di assenso, comunque denominato, necessario
per la realizzazione e l’esercizio di strutture turistiche e ricettive,
comunque denominate;
c) ogni atto di assenso, comunque denominato, necessario
per l’apertura e la conduzione di agenzie di viaggi e di turismo;
d) ogni altro atto di assenso, comunque denominato,
necessario per l’avvio di iniziativa ricettiva o turistica con riferimento
esclusivo all’ambito comunale;
e) vigilanza e ispezione in materia igienico-sanitaria
sulle strutture turistiche e ricettive, comunque denominate.
TITOLO V
SPORT
Art. 18
(Funzioni della Regione)
1. In materia di sport
- oltre alle funzioni e ai compiti già esercitati secondo le disposizioni di
legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e salve le
disposizioni di cui ai seguenti articoli - sono riservate alla Regione le
funzioni relative all’elaborazione dei programmi di cui all’articolo 157, comma
1, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
2. La Regione, inoltre,
garantendo la funzione sociale, educativa e culturale dello sport:
a) organizza e coordina attività di monitoraggio, studi e
ricerche, di costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello
sport, anche in collaborazione con enti locali, Comitato olimpico nazionale
italiano, enti di promozione sportiva e altri enti pubblici e privati;
b) approva, sentiti gli enti locali interessati, il
programma regionale per la realizzazione d’impianti e di spazi destinati alle
attività sportive;
c) sostiene attività, iniziative sperimentali e manifestazioni
sportive di particolare valenza e di livello regionale;
d) favorisce l’accesso al credito per gli impianti, gli
spazi e le attrezzature sportive, degli enti locali ovvero dei soggetti
operanti nel settore dello sport, anche attraverso apposite convenzioni con gli
istituti di credito;
e) promuove l’avviamento alla pratica sportiva, in
particolare dei bambini, dei giovani e dei soggetti più svantaggiati, in
collaborazione con gli enti locali, il CONI, le autorità scolastiche e gli enti
di promozione sportiva;
f) assicura la tutela dei cittadini che praticano lo sport,
favorendo interventi per la formazione e la qualificazione degli operatori del
settore e definendo standard e requisiti minimi per lo svolgimento di attività
sportive.
TITOLO VI
BENI E
ATTIVITÀ CULTURALI
Art. 19
(Funzioni della Regione)
1. Con riferimento alle
attività di tutela, di gestione, di valorizzazione e di promozione - come
rispettivamente definite dall’articolo 148, lettere c), d), e), g), del decreto
legislativo n.112 del 1998 - dei beni culturali e delle attività culturali,
come rispettivamente definiti dalle lettere a) ed f) del citato articolo dello
stesso decreto legislativo nei campi d’intervento relativi al patrimonio
storico, artistico, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico, librario
e gli altri avente valore di civiltà, sono riservate alla Regione le funzioni e
i compiti concernenti:
a) la conservazione, in concorso con lo Stato e gli enti
locali interessati, dei beni culturali presenti nell’ambito territoriale
regionale, ivi compreso la formulazione di proposte ai fini dell’esercizio
delle funzioni statali di cui all’articolo 149, comma 3, lettere a) ed e), del
decreto legislativo n. 112 del 1998 e l’esercizio del diritto di prelazione di
cui all’articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, laddove trasferito
alla Regione;
b) la definizione, in concorso con lo Stato, delle
metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di
garantire l’integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed
elaborazione dei dati a livello nazionale, e la realizzazione di sistemi
informativi di livello regionale, utili all’esercizio delle funzioni e delle
attività esercitate;
c) la promozione della formazione professionale orientata
all’attività di tutela, gestione, valorizzazione dei beni culturali e alla
promozione delle relative attività culturali;
d) la gestione dei musei o altri beni culturali trasferiti
dallo Stato alla Regione, con l’autonomo esercizio, in particolare, delle
attività di cui all’articolo 150, commi 4 e 7, del decreto legislativo n. 112
del 1998;
e) la definizione di criteri tecnico-scientifici e di
standard minimi, ulteriori rispetto a quelli definiti dallo Stato, da osservare
nell’esercizio delle attività di gestione dei musei o altri beni culturali;
f) la valorizzazione, di norma attuata mediante le forme di
cooperazione strutturale e funzionale di cui all’articolo 22 della presente
legge, dei beni culturali presenti nell’ambito territoriale regionale, con
l’autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all’articolo 152,
comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
g) la promozione, di norma attuata mediante le forme di cooperazione
strutturale e funzionale di cui all’articolo 22 della presente legge, delle
attività culturali svolte in ambito regionale, ovvero a questo comunque legate,
con l’autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all’articolo
153, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
h) il sostegno, ove necessario e/o opportuno, degli
interventi degli enti locali in materia di tutela, di gestione, di
valorizzazione dei beni culturali, ovvero di promozione di attività culturali;
i) l’individuazione di aree di interesse culturale, e la
creazione di organismi, anche di diritto privato, per l'assistenza e la
consulenza ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore delle
attività culturali.
Art. 20
(Funzioni delle Province)
1. Oltre alle funzioni
già esercitate dalla Province secondo le disposizioni di legge vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, è delegato alle Province
l’esercizio, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella programmazione
regionale, delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
a) la conservazione, in concorso con lo Stato, la Regione e
i Comuni interessati, dei beni culturali presenti nell’ambito territoriale
provinciale, ivi compreso la formulazione di proposte ai fini dell’esercizio
delle funzioni statali di cui all’articolo 149, comma 3, lettere a) ed e), del
decreto legislativo n. 112 del 1998 e l’esercizio del diritto di prelazione di
cui all’articolo 31 della legge n. 1089 del 1939, laddove trasferito alla
Provincia;
b) la gestione dei musei o altri beni culturali trasferiti
dallo Stato alle Province, con l’autonomo esercizio, in particolare, delle
attività di cui all’articolo 150, commi 4 e 7, del decreto legislativo n. 112
del 1998;
c) la valorizzazione, di norma attuata mediante le forme di
cooperazione strutturale e funzionale di cui all’articolo 22 della presente
legge, dei beni culturali presenti nell’ambito territoriale provinciale, con
l’autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all’articolo 152,
comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
d) la promozione, di norma attuata mediante le forme di
cooperazione strutturale e funzionale di cui all’articolo 22 della presente
legge, delle attività culturali svolte ovvero comunque legate all’ambito
provinciale, con l’autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui
all’articolo 153, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
e) la definizione, sentiti i Comuni e gli enti locali
interessati, dei programmi di associazione e di cooperazione fra Comuni per la
gestione dei beni culturali e la promozione delle attività culturali;
f) l’esercizio delle funzioni concernenti gli organismi di
cui all’articolo 19, comma 1, lettera i), della presente legge;
g) il sostegno, ove necessario e/o opportuno, degli
interventi degli enti locali in materia di tutela, di gestione, di
valorizzazione dei beni culturali, ovvero di promozione di attività
culturali.
Art. 21
(Funzioni dei Comuni)
1. Oltre alle funzioni
già esercitate dai Comuni secondo le disposizioni di legge vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, è delegato ai Comuni l’esercizio, nel
rispetto degli indirizzi contenuti nella programmazione regionale, delle
funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
a) la conservazione, in concorso con lo Stato, la Regione e
gli enti locali interessati, dei beni culturali presenti nell’ambito
territoriale comunale, ivi compreso la formulazione di proposte ai fini
dell’esercizio delle funzioni statali di cui all’articolo 149, comma 3, lettere
a) ed e), del decreto legislativo n. 112 del 1998 e l’esercizio del diritto di
prelazione di cui all’articolo 31 della legge n. 1089 del 1939, laddove
trasferito ai Comuni;
b) la gestione dei musei o altri beni culturali trasferiti
dallo Stato ai Comuni, con l’autonomo esercizio, in particolare, delle attività
di cui all’articolo 150, commi 4 e 7, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
c) la valorizzazione, di norma attuata mediante le forme di
cooperazione strutturale e funzionale di cui all’articolo 22 della presente
legge, dei beni culturali presenti nell’ambito territoriale comunale, con
l’autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui all’articolo 152,
comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
d) la promozione, di norma attuata mediante le forme di
cooperazione strutturale e funzionale di cui all’articolo 22 della presente
legge, delle attività culturali svolte ovvero comunque legate all’ambito
comunale, con l’autonomo esercizio, in particolare, delle attività di cui
all’articolo 153, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Art. 22
(Commissione regionale per i beni e le attività culturali)
1. La Commissione per i
beni e le attività culturali istituita dall’articolo 154 del decreto
legislativo n. 112 del 1998 è la sede permanente per l’armonizzazione e il
coordinamento delle iniziative dei soggetti ivi rappresentati per la
valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle relative attività, con
riguardo al patrimonio storico, artistico, demoetnoantropologico, archeologico,
archivistico, librario e gli altri avente valore di civiltà.
2. La composizione, le
funzioni e i compiti della Commissione sono definiti dagli articoli 154 e 155
del decreto legislativo n. 112 del 1998.
3. La Commissione ha
sede presso la Giunta regionale, che provvede a dotarla delle risorse
necessarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti propri.
4. La Commissione,
entro tre mesi dal suo insediamento, si dota di un regolamento interno per la
disciplina dei propri lavori.
TITTOLO
VII
SPETTACOLO
Art. 23
(Funzioni della Regione)
1. Oltre alle funzioni
e ai compiti già esercitati secondo le disposizioni di legge vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge e salve le disposizioni di cui ai
seguenti articoli, sono riservate alla Regione le seguenti funzioni:
a) la programmazione e la promozione, unitamente allo Stato
e agli enti locali interessati, sentite le principali associazioni di categoria
interessate, delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio
regionale, perseguendo obiettivi di equilibrio e di omogeneità della diffusione
della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone l’insediamento in
località che ne sono sprovviste e favorendo l’equilibrata circolazione delle
rappresentazioni sul territorio regionale, utilizzando a questo fine gli ausili
finanziari previsti dalla legislazione vigente;
b) la definizione, con il concorso degli enti locali
interessati e sentite le principali associazioni di categoria interessate, di
piani regionali per la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e
l’adeguamento di strutture e spazi già adibiti o da adibire allo spettacolo;
c) la definizione, con il concorso dei Comuni interessati e
sentite le principali associazioni di categoria interessate, di criteri per la
individuazione delle aree comunali riservate ai parchi di divertimento
allestiti da circhi ed esercenti lo spettacolo viaggiante;
d) la definizione, con il concorso degli enti locali
interessati e sentite le principali associazioni di categoria interessate, di
piani regionali per la promozione delle attività teatrali, musicali, di danza,
cinematografiche, circhi e spettacolo viaggiante;
e) il consolidamento della rete regionale dei teatri,
nonchè dei circuiti del piccolo esercizio cinematografico e sale d’essai,
incentivando forme coordinate di gestione e di promozione;
f) la definizione degli interventi di sostegno alle imprese
dello spettacolo, anche favorendone l’accesso al credito;
g) lo svolgimento di attività di osservatorio sulle realtà
dello spettacolo, in collaborazione con gli enti locali e le principali
associazioni di categoria;
h) la promozione della formazione professionale orientata
allo spettacolo.
Art. 24
(Funzioni degli enti locali)
1. Spettano agli enti
locali, per i rispettivi ambiti territoriali, in collaborazione con la Regione
e sentite le principali associazioni di categoria, le seguenti funzioni:
a) l’attuazione dei piani regionali di cui all’articolo 23,
comma 1, lettera b);
b) l’attuazione dei piani regionali di cui all’articolo 23,
comma 1, lettera c);
c) il concorso alla definizione dei programmi regionali e
nazionali in materia di spettacolo;
d) la partecipazione alla costituzione di soggetti stabili
e la partecipazione, in forma diretta o convenzionata, alla loro gestione;
e) la partecipazione, anche in forma associata, alla
distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;
f) la promozione della diffusione delle attività di
spettacolo nelle scuole e il sostegno della cultura e della presenza dello
spettacolo nelle Università, d’intesa con le amministrazioni competenti e in
collaborazione con le principali associazioni di categoria e degli operatori
locali aventi come scopo esclusivo la promozione delle attività teatrali e
cinematografiche presso gli istituti scolastici;
g) il concorso, per quanto di propria competenza,
all’attività di osservatorio svolta dalla Regione in materia di spettacolo.
2. I Comuni, in
particolare, nell’ambito della programmazione regionale:
a) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con
gli interventi di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e
con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita
sociale delle comunità locali;
b) svolgono i compiti attinenti all’erogazione dei servizi
teatrali, anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione
degli spettacoli, anche avvalendosi di organismi di diritto privato;
c) attuano interventi di predisposizione, restauro,
ristrutturazione e adeguamento di sedi e attrezzature destinate allo spettacolo
e di interventi di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio
storico artistico dello spettacolo, in particolare a favore della sale cinematografiche
e teatrali nei centri storici;
d) individuano, in conformità ai criteri previsti dalla
legge e secondo le indicazioni di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), le
aree per l’allestimento di circhi e parchi divertimento, attrezzati dagli esercenti
lo spettacolo viaggiante.
TITOLO
VIII
ISTRUZIONE
SCOLASTICA
Art.25
(Funzioni e compiti della Regione)
1. La Regione esercita
le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
a) la partecipazione alla elaborazione e alla attuazione delle
politiche comunitarie e nazionali di settore;
b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le
altre Regioni in qualsiasi forma associate e i rapporti con le istituzioni
comunitarie;
c) l’attuazione di specifici progetti e programmi di carattere
unitario quando ai fini dell’efficacia degli stessi la dimensione regionale
risulti la più adeguata;
d) il piano annuale di riparto per l’attuazione del diritto
ai servizi educativi della prima infanzia e agli studi preuniversitari, in
coerenza con la programmazione di cui alla lettera e);
e) la programmazione regionale, nei limiti delle
disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base
dei piani provinciali di cui all’articolo 26, assicurando il coordinamento con
la programmazione di cui all’articolo 30, lettera b) e tenuto conto del decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.233, recante norme per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione
degli organici funzionali dei singoli istituti;
f) la suddivisione, anche sulla base delle proposte degli
enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al
miglioramento dell’offerta formativa;
g) la determinazione del calendario scolastico;
h) l’erogazione dei contributi alle scuole non statali,
nonché l’attribuzione, nei limiti delle risorse regionali disponibili, di buoni
scuola alle famiglie degli allievi frequentanti le scuole pubbliche e private,
legalmente riconosciute e parificate, al fine di coprire, in tutto o in parte,
le spese effettivamente sostenute. I buoni scuola devono essere rapportati al
reddito, alle disagiate condizioni economiche, al numero dei componenti del
nucleo familiare e all’entità delle spese scolastiche gravanti complessivamente
sul nucleo medesimo. Le modalità per l’attuazione degli interventi sono
definite dalla Giunta regionale sulla base degli indirizzi del Consiglio
regionale;
i) le iniziative e le attività di promozione relative
all’ambito delle funzioni conferite alla Regione dal decreto legislativo n. 112
del 1998, quali quelle dirette all’alfabetizzazione, all’elevamento dei livelli
di scolarità, al miglioramento dell’offerta educativa, all’interscambio di
esperienze tra le diverse realtà educative, alla prevenzione degli abbandoni e
della dispersione scolastica, all’integrazione degli studenti stranieri, al
sostegno della parità e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.
2. Ai fini
dell’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, la Regione può,
in osservanza del principio di leale cooperazione e collaborazione e nel
rispetto delle autonomie locali, avvalersi degli uffici degli enti locali e
delle autonomie funzionali mediante specifiche convenzioni.
Art.26
(Piano annuale prima infanzia e studi preuniversitari)
1. La Giunta regionale,
nel quadro del programma di sviluppo economico, approva, previo parere del
competente organo collegiale territoriale scolastico e tenuto conto di progetti
di interventi predisposti, nell’ambito delle proprie competenze, dai Comuni
singoli o associati, dalle Province e dalle Comunità montane, il piano annuale
per l’attuazione del diritto ai servizi educativi della prima infanzia e agli
studi preuniversitari.
2. Il piano di cui al
comma 1, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera
e) dell’articolo 25 e con i piani annuali e triennali per il diritto allo
studio universitario previsti dall’articolo 35 della legge regionale 5 luglio
1996, n.12, determina:
a) gli obiettivi e gli interventi da realizzare per lo
sviluppo, la qualificazione e la diffusione e l’erogazione del servizio
scolastico, nonché per l’assegnazione di assegni di studio e altri servizi agli
studenti;
b) i finanziamenti e le risorse, distinti per ciascun ente
destinatario delle stesse, necessari per l’attuazione degli obiettivi e degli
interventi di cui alla lettera a);
c) i soggetti attuatori;
d) le localizzazioni degli interventi;
e) le modalità procedurali, temporali, tecniche, finanziarie
e operative da osservare nel rispetto del riparto di competenze di cui al
presente capo e dell’autonomia degli enti locali.
Art. 27
(Funzioni delle Province)
1. Le Province
esercitano, in relazione all’istruzione secondaria superiore, le funzioni e i
compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge
concernenti:
a) la proposta di piani di organizzazione della rete delle
istituzioni scolastiche;
b) i servizi di supporto organizzativo al servizio di
istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio;
c) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle
attrezzature, d’intesa con le istituzioni scolastiche;
d) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
e) le iniziative e le attività di promozione relative
all’ambito delle funzioni conferite;
f) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi
compreso lo scioglimento degli organi scolastici a livello territoriale;
g) ogni altra attività non riservata allo Stato o alla
Regione e non conferita ad altri enti locali;
h) la risoluzione dei conflitti di competenza tra le
istituzioni scolastiche, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettera a),
dell’articolo 28.
2. Le Province,
inoltre, forniscono a richiesta assistenza tecnica e amministrativa ai Comuni
compresi nel proprio territorio.
Art. 28
(Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni, singoli o
associati, esercitano, in relazione all’istruzione di grado inferiore della
scuola, le funzioni e i compiti amministrativi individuati dalle lettere a), b),
c), d), e), f), e g) dell’articolo 27, nonché quelli concernenti:
a) la risoluzione di conflitti di competenza tra
istituzioni della scuola materna e primaria;
b) la fornitura di libri di testo e di materiale didattico;
c) gli interventi per favorire la piena integrazione delle
fasce di utenza disagiate;
d) gli interventi per la scuola dell’infanzia nell’ambito
della legislazione regionale di settore;
e) l’erogazione di assegni di studio (per gli alunni delle
scuole secondarie superiori);
f) l’istituzione di residenze e convitti;
g) il servizio di mensa scolastica e di trasporto degli
alunni;
h) ogni altra azione per favorire il diritto allo studio.
2. I Comuni, anche in
collaborazione con le Comunità montane e le Province, ciascuno in relazione ai
gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d’intesa con le
istituzioni scolastiche, iniziative relative a:
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e
professionale;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di
istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere la coerenza e la
continuità in senso verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di
scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione
scolastica e di educazione alla salute;
g) ogni altra attività per favorire il diritto allo studio.
Art.29
(Funzioni delle Comunità montane)
1. In materia di
istruzione spettano alle Comunità montana le funzioni a esse conferite dalla
presente legge, nonché quelle a esse conferite dalla Regione o dalle Province
ovvero esercitate in forma associativa da due o più Comuni appartenenti alla
stessa zona omogenea.
TITOLO
IX
ORIENTAMENTO
E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 30
(Funzioni regionali)
1. La Regione persegue
lo sviluppo qualitativo e la realizzazione del sistema regionale
dell’orientamento e della formazione professionale in integrazione con i
sistemi scolastici e universitari e il raccordo con i servizi per l’impiego.
2. Sono riservati alla
Regione:
a) i rapporti e le intese con l’Unione europea, il
Ministero del lavoro, il Ministero della pubblica istruzione e con le
Università;
b) la programmazione dell’offerta formativa integrata tra
istruzione scolastica e formazione professionale anche con riferimento
all’educazione permanente e degli adulti;
c) la programmazione e la definizione dei piani di riparto
delle risorse finanziarie;
d) la definizione dei criteri cui ispirare le attività di
vigilanza e rendicontazione;
e) la vigilanza sugli interventi di residua competenza
regionale di seguito elencati sub lettere f), g) e h);
f) l’informazione e la realizzazione di corsi di formazione
professionale per il personale adibito ad attività di protezione civile di
competenza regionale e di aggiornamento professionale per i tecnici che, per
compiti di istituto o per libera professione, operano nel territorio regionale
in campi di rilevante interesse per la protezione civile o per la cooperazione
sociale;
g) l’informazione e la realizzazione di corsi di formazione
e aggiornamento professionale per il personale delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile;
h) l’informazione e la realizzazione di corsi di formazione
e aggiornamento professionale per il personale regionale.
3. La Regione, in sede
di programma regionale per la formazione professionale e i relativi
aggiornamenti di cui all’articolo 31, può delegare alle Province l’attuazione
dei corsi di formazione di cui al comma 2, lettere f) e g).
4. La Regione promuove
azioni rivolte a facilitare l’ingresso nel lavoro ai disabili e ai soggetti
deboli per motivi sociali o situazioni di emarginazione.
5. Nei casi del comma
precedente e per le situazioni ad evidente rilevanza regionale, in aggiunta ai
finanziamenti statali previsti dalle leggi vigenti, la Regione concorre e
contribuisce, anche con fondi propri, alla realizzazione degli interventi
previsti dalla programmazione regionale nell’ambito degli interventi formativi
del comma precedente.
Art. 31
(Funzione di programmazione)
1. La Regione esercita
le funzioni di programmazione mediante la definizione di un programma regionale
della formazione professionale.
2. Il programma
regionale, in relazione alla verifica di efficacia delle azioni realizzate,
contiene in particolare:
a) l’individuazione degli obiettivi quantitativi e
qualitativi che si intendono raggiungere nell’arco di durata del programma
regionale;
b) la determinazione delle risorse disponibili per l’attuazione
da parte delle Province degli interventi a esse riservati, compresi i fondi
statali e il finanziamento comunitario;
c) la definizione delle modalità, nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in
materia di promozione dell’occupazione", per l’affidamento ai soggetti
pubblici e privati accreditati allo svolgimento delle attività di formazione e
orientamento professionale.
3. Il programma
regionale di formazione professionale è approvato dalla Giunta regionale ed è
pubblicato sul BURP.
Art. 32
(Funzione di coordinamento)
1. La Regione esercita
le funzioni di coordinamento mediante:
a) il visto di conformità dei piani provinciali annuali di
cui all’articolo 34 alle previsioni del programma regionale;
b) la definizione degli standard per l’accreditamento delle
strutture formative e di orientamento, nonché delle modalità per
l’accreditamento in sede regionale, sentite le Province;
c) la gestione dell’elenco regionale delle strutture
accreditate;
d) l’individuazione delle attività formative di rilevanza
regionale e quelle a carattere innovativo e sperimentale.
Art. 33
(Funzioni provinciali)
1. Spettano in
particolare alle Province le funzioni concernenti:
a) la gestione dei finanziamenti per la realizzazione delle
azioni programmate nel territorio provinciale, ivi comprese le azioni a
cofinanziamento comunitario o regionale;
b) l’affidamento alle strutture accreditate delle attività
formative secondo le procedure individuate dal programma regionale di
formazione professionale;
c) la verifica amministrativo-contabile e di vigilanza
amministrativa e tecnico-didattica in ordine agli interventi di propria
competenza;
d) ogni altra materia non espressamente riservata alla
Regione.
Art. 34
(Piano provinciale annuale)
1. Le Province
esercitano, in attuazione di quanto previsto dalla programmazione regionale,
nel quadro dei propri obiettivi di sviluppo territoriale e sulla base delle
risorse finanziarie regionali e comunitarie a esse trasferite, le funzioni
amministrative relative alla pianificazione e alla programmazione territoriale
di competenza in coerenza con l’articolo 143, comma 2, del decreto legislativo
n. 112 del 1998 e ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge
n. 142 del 1990.
2. La programmazione
delle attività di formazione professionale riguardanti l’ambito territoriale
provinciale avviene mediante la predisposizione dei piani provinciali annuali
di formazione professionale volti al soddisfacimento dei fabbisogni di
formazione relativi al territorio di competenza.
3. I fabbisogni
formativi sono definiti dalle Province, che possono avvalersi dei sistemi
informativi delle CCIAA, degli organismi bilaterali, delle agenzie provinciali
per la formazione professionale .
4. Il piano provinciale
annuale di formazione professionale è approvato dal Consiglio provinciale, su
proposta della Giunta, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR
del programma regionale di cui all’articolo 31 e diviene esecutivo con il visto
di conformità del Presidente della Giunta regionale.
5. Il visto si intende
espresso favorevolmente trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione
regionale del piano annuale provinciale.
6. Il Presidente della
Giunta regionale, quando ritiene che il piano provinciale annuale eccede le
competenze provinciali o contrasta con le previsioni del piano regionale per la
formazione professionale, rinvia il piano al Consiglio provinciale nel termine
fissato per l'apposizione del visto.
7. L’atto di rinvio
deve recare le prescrizioni a cui il Consiglio provinciale deve uniformarsi
nell’approvazione del piano provinciale annuale nei trenta giorni successivi.
8. Ove la Provincia non
approvi il piano nel termine di cui al comma 7 o, approvandolo, non si adegui
alle prescrizioni di cui all’atto di rinvio, il Presidente della Giunta
regionale procede all’approvazione del piano in via sostitutiva.
Art. 35
(Soggetti attuatori)
1. Sono soggetti
attuatori delle attività formative:
a) gli enti pubblici e gli enti privati senza fine di lucro
che svolgono per statuto attività di formazione, ivi compresi gli istituti
professionali dello Stato;
b) consorzi e società consortili di formazione con
partecipazione pubblica;
c) imprese o loro consorzi, limitatamente alle attività di
formazione rivolte ai propri dipendenti e per attività di formazione volte
all’assunzione presso le stesse;
d) imprese no-profit e cooperative, limitatamente ai loro
addetti o associati e alle persone da assumere;
e) agenzie provinciali per la formazione professionale
costituite nella forma della società per azioni mista a prevalente capitale
pubblico, secondo l’articolo 22, lettera e), della legge n.142 del 1990 e
successive modificazioni, e ogni altro soggetto giuridico accreditato per tale
attività.
Art.36
(Norma finale)
1. Per la utilizzazione
delle risorse del piano finanziario del POR Puglia relative al FSE per le
annualità 2000 e 2001 si applicano le disposizioni di cui al titolo VII della
legge regionale 25 settembre 2000, n. 13.
La presente legge e’
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt
.127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera’ in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì 11 dicembre 2000