Art. 1
(Polizza assicurativa)
1.
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a
stipulare, con società assicuratrici di riconosciuta solidità patrimoniale, una
polizza cumulativa contro i rischi da infortuni in favore dei Consiglieri
regionali per tutta la durata del loro mandato.
2.
L’assicurazione copre gli infortuni che i Consiglieri possono subire nel
corso del mandato consiliare per cause connesse con il loro esercizio e per ogni
altra causa.
Art. 2
(Massimali)
1.
Il contratto di assicurazione deve prevedere le seguenti
indennità:
- lire
un miliardo in caso di morte;
- lire
un miliardo in caso di invalidità permanente;
- lire
300 mila per ogni giorno di invalidità temporanea.
2.
All’inizio di ogni legislatura l’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale, con propria deliberazione, ridetermina i massimali previsti dal comma
1.
Art. 3
(Premio)
1.
Al pagamento del premio annuo si provvede nella misura del 30 per cento a
carico del Consigliere regionale e per il restante 70 per cento a carico del
bilancio del Consiglio.
Art. 4
(Norme
finanziarie)
1.
All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, quantificato
in lire 70 milioni annue, si fa fronte, a partire dall’esercizio finanziario
2001, con lo stanziamento del cap. 1020 "Spese per indennità di carica e di
missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale e assicurazione contro
gli infortuni degli stessi" dei corrispondenti bilanci di previsione della
Regione Puglia.
Art. 5
(Decorrenza)
1.
I massimali previsti nell’articolo 2 sono applicati a decorrere dal primo
giorno del mese successivo all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le leggi regionali 14 aprile 1975, n. 33, 5 luglio 1984, n.
34 e 11 settembre 1986, n. 22.
Data a Bari, addì 15 gennaio 2001