* La presente legge è stata
abrogata dall'art. 2, allegato B/50, L.R. 13 agosto 1998, n.
28.
Art. 1
[L'esercizio delle funzioni
amministrative trasferite alla Regione con i decreti legislativi emanati in
forza dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è disciplinato
dalla presente legge fino alla entrata in vigore delle leggi regionali per la
delega delle funzioni amministrative agli enti locali in base all'art. 64 dello
Statuto] .
Art. 2
[Fino all'entrata in vigore
delle leggi regionali, recanti nuove norme sostanziali e procedurali per
l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione, si
applicheranno le norme sostanziali e procedurali dello Stato vigenti nelle
materie medesime, in quanto applicabili] .
Art. 3
[Gli organi della Regione
svolgono le funzioni amministrative di cui all'art. 1 nel rispetto delle
competenze attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto.
Gli uffici trasferiti alla Regione, in attesa della nuova
disciplina legislativa regionale, continueranno ad esercitare le funzioni
preparatorie, istruttorie ed esecutive in atto svolte nelle materie di
competenza regionale.
I dirigenti e i funzionari dei medesimi uffici continuano, in
attesa di nuova disciplina legislativa regionale, ad esercitare le funzioni di
rappresentanza attualmente svolte in seno a Commissioni e Comitati previsti
dalla legislazione vigente, relativamente ad attività connesse con le materie di
competenza regionale] .
Art. 4
[La Giunta regionale è
autorizzata a delegare con propri provvedimenti l'esercizio di determinate
funzioni amministrative ai Capi degli uffici statali trasferiti o ad altri
funzionari in servizio presso la Regione che le esercitano secondo direttive
stabilite dalla Giunta regionale e sotto il controllo dell'assessore preposto al
settore.
La Giunta può in qualsiasi momento revocare ed avocare a sé
l'esercizio della funzione amministrativa delegata] .
Art. 5
[Tutti i provvedimenti
amministrativi che inferiscono alla funzione delegata e che comunque impegnano
spese sono adottati dalla Giunta regionale secondo le leggi vigenti. La Giunta
regionale con propri provvedimenti amministrativi accredita ai funzionari
titolari degli Uffici nei limiti delle spese previste nel bilancio in rapporto
alle esigenze di un trimestre.
Tali accreditamenti saranno aperti su appositi conti correnti
presso istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale
fino alla data di istituzione del servizio di tesoreria della Regione.
Per l'esecuzione delle spese autorizzate i funzionari
osserveranno le norme della legge di contabilità dello Stato e del relativo
regolamento e presenteranno il relativo rendiconto alla Giunta regionale per i
provvedimenti di competenza .
La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale»
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia]
.